3.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 212/2017

del 15 dicembre 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1621]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/873 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/895 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi in forma solida destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell’autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/912 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/913 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/930 della Commissione, del 31 maggio 2017, che concerne l’autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/940 della Commissione, del 1o giugno 2017, relativo all’autorizzazione dell’acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/950 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione per quanto riguarda il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a tutte le specie avicole ovaiole (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4 515 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell’acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 2036/2005 e il regolamento (UE) n. 887/2011 (titolare dell’autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH) (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione, del 7 giugno 2017, che sospende l’autorizzazione dell’etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/963 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l’autorizzazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9 553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9 554) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a suinetti svezzati e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n. 1270/2009 (titolare dell’autorizzazione Kemin Europa NV) (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1008 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all’autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione JHJ Ltd) (13).

(14)

È opportuno aggiungere anche il regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1o febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5 940 e di Enterococcus faecium CECT 4 515 (14), che è stato integrato nell’accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 77/2017 del 5 maggio 2017 (15), quale atto modificativo del regolamento (CE) n. 1292/2008 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011.

(15)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(16)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto lzzs [Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0961: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017 (GU L 145 dell’8.6.2017, pag. 7).»

2.

Al punto 1zzg [Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0963: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/963 della Commissione, del 7 giugno 2017 (GU L 145 dell’8.6.2017, pag. 18).»

3.

Al punto 1zzzzze [Regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0173: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1o febbraio 2017 (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 5).»

4.

Al punto 1zzzzzv [Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0963: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/963 della Commissione, del 7 giugno 2017 (GU L 145 dell’8.6.2017, pag. 18).»

5.

Al punto 2zn [Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 0173: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1o febbraio 2017 (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 5),

32017 R 0961: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017 (GU L 145 dell’8.6.2017, pag. 7).»

6.

Al punto 2zzp [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 0930: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/930 della Commissione, del 31 maggio 2017 (GU L 141 dell’1.6.2017, pag. 6).»

7.

Dopo il punto 208 [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«209.

32017 R 0873: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/873 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 134 del 23.5.2017, pag. 14).

210.

32017 R 0895: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/895 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.) (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 120).

211.

32017 R 0896: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi in forma solida destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) (titolare dell’autorizzazione Danisco (UK) Ltd) (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 123).

212.

32017 R 0912: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/912 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 30).

213.

32017 R 0913: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/913 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 33).

214.

32017 R 0930: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/930 della Commissione, del 31 maggio 2017, che concerne l’autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 (GU L 141 dell’1.6.2017, p. 6).

215.

32017 R 0940: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/940 della Commissione, del 1o giugno 2017, relativo all’autorizzazione dell’acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 40).

216.

32017 R 0950: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/950 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione per quanto riguarda il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a tutte le specie avicole ovaiole (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (GU L 143 del 3.6.2017, pag. 5).

217.

32017 R 0961: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4 515 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell’acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 2036/2005 e il regolamento (UE) n. 887/2011 (titolare dell’autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH) (GU L 145 dell’8.6.2017, pag. 7).

218.

32017 R 0962: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione, del 7 giugno 2017, che sospende l’autorizzazione dell’etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali (GU L 145 dell’8.6.2017, pag. 13).

219.

32017 R 0963: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/963 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l’autorizzazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9 553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9 554) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a suinetti svezzati e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n. 1270/2009 (titolare dell’autorizzazione Kemin Europa NV) (GU L 145 dell’8.6.2017, pag. 18).

220.

32017 R 1007: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all’autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 13).

221.

32017 R 1008: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1008 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all’autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione JHJ Ltd) (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 16).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/873, (UE) 2017/895, (UE) 2017/896, (UE) 2017/912, (UE) 2017/913, (UE) 2017/930, (UE) 2017/940, (UE) 2017/950, (UE) 2017/961, (UE) 2017/962, (UE) 2017/963, (UE) 2017/1007 e (UE) 2017/1008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017.

Per il comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 134 del 23.5.2017, pag. 14.

(2)  GU L 138 del 25.5.2017, pag. 120.

(3)  GU L 138 del 25.5.2017, pag. 123.

(4)  GU L 139 del 30.5.2017, pag. 30.

(5)  GU L 139 del 30.5.2017, pag. 33.

(6)  GU L 141 dell’1.6.2017, pag. 6.

(7)  GU L 142 del 2.6.2017, pag. 40.

(8)  GU L 143 del 3.6.2017, pag. 5.

(9)  GU L 145 dell’8.6.2017, pag. 7.

(10)  GU L 145 dell’8.6.2017, pag. 13.

(11)  GU L 145 dell’8.6.2017, pag. 18.

(12)  GU L 153 del 16.6.2017, pag. 13.

(13)  GU L 153 del 16.6.2017, pag. 16.

(14)  GU L 28 del 2.2.2017, pag. 5.

(15)  GU L 36 del 7.2.2019, pag.17

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.