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12.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 190/2019
del 10 luglio 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE [2019/1402]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1). |
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(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IX e XIX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
dopo il punto 31k [Regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:
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«31l. |
32016 R 1011: Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
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Articolo 2
Al punto 7h (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32016 R 1011: Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).» |
Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2016/1011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore l'11 luglio 2019 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON
(1) GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.