27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 174/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1062]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/270 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione, del 28 febbraio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/358 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/359 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva buprofezin (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/377 della Commissione, del 3 marzo 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/406 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza di base perossido di idrogeno a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la sostanza di base Urtica spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/438 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva abamectina (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (14).

(15)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0270: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/270 della Commissione, del 16 febbraio 2017 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 48),

32017 R 0359: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/359 della Commissione, del 28 febbraio 2017 (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 8),

32017 R 0360: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione, del 28 febbraio 2017 (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 11),

32017 R 0375: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017 (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3),

32017 R 0406: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/406 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 83),

32017 R 0408: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 91),

32017 R 0409: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 95),

32017 R 0419: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017 (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4),

32017 R 0428: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017 (GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 1),

32017 R 0438: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/438 della Commissione, del 13 marzo 2017 (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 67),

32017 R 0555: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017 (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzy (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzz.

32017 R 0357: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione, del 28 febbraio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 4).

13zzzzzzza.

32017 R 0358: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/358 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 6).

13zzzzzzzb.

32017 R 0375: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3).

13zzzzzzzc.

32017 R 0377: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/377 della Commissione, del 3 marzo 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 11).

13zzzzzzzd.

32017 R 0406: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/406 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 83).

13zzzzzzze.

32017 R 0408: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 91).

13zzzzzzzf.

32017 R 0409: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza di base perossido di idrogeno a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 95).

13zzzzzzzg.

32017 R 0419: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la sostanza di base Urtica spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4).

13zzzzzzzh.

32017 R 0428: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/270, (UE) 2017/357, (UE) 2017/358, (UE) 2017/359, (UE) 2017/360, (UE) 2017/375, (UE) 2017/377, (UE) 2017/406, (UE) 2017/408, (UE) 2017/409, (UE) 2017/419, (UE) 2017/428, (UE) 2017/438 e (UE) 2017/555 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 40 del 17.2.2017, pag. 48.

(2)  GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 4.

(3)  GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 6.

(4)  GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 8.

(5)  GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 11.

(6)  GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3.

(7)  GU L 58 del 4.3.2017, pag. 11.

(8)  GU L 63 del 9.3.2017, pag. 83.

(9)  GU L 63 del 9.3.2017, pag. 91.

(10)  GU L 63 del 9.3.2017, pag. 95.

(11)  GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4.

(12)  GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 1.

(13)  GU L 67 del 14.3.2017, pag. 67.

(14)  GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.