27.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 158/2017
del 22 settembre 2017
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1046]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 54bb [Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Al punto 54ba [Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2259 e (UE) 2017/838 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 342 del 16.12.2016, pag. 4.
(2) GU L 125 del 18.5.2017, pag. 5.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.