7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/76


DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

del 16 maggio 2017

che modifica le disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee introducendo una possibilità di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi disciplinati dall'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea [2019/940]

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito la «convenzione»), l'appendice II fissa disposizioni particolari applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all'appendice I.

(2)

L'appendice II, articolo 1, della convenzione dispone che le parti contraenti possono applicare negli scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell'appendice I e che tali disposizioni sono contenute negli allegati all'appendice II.

(3)

La Repubblica di Serbia, in qualità di presidente del sottocomitato per le dogane e le regole di origine nell'ambito dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (di seguito le «parti CEFTA»), ha informato il segretariato del comitato misto della convenzione in merito alla decisione n. 3/2015 del comitato misto dell'accordo centroeuropeo di libero scambio, del 26 novembre 2015, che introduce una possibilità di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi tra la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea nell'ambito del CEFTA.

(4)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato misto adotta modifiche della convenzione, comprese modifiche delle appendici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice II della convenzione, che precisa le deroghe alle disposizioni dell'appendice I della convenzione, è modificata e integrata dagli allegati XIII, G e H dell'appendice II della convenzione, riportati negli allegati della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati XIII, G e H dell'appendice II della convenzione, riportati negli allegati della presente decisione, specificano le condizioni di applicazione del divieto di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi tra le parti CEFTA.

Articolo 3

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato misto.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2019.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

Per il comitato misto

Il presidente

Péter KOVÀCS


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


ALLEGATO I

All'appendice II della convenzione, il seguente allegato XIII é aggiunto:

«ALLEGATO XIII

Scambi disciplinati dall'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

Articolo 1

Esclusioni dal cumulo dell'origine

I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.

Articolo 2

Cumulo dell'origine

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Repubblica di Moldova o nei paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (le “parti CEFTA”) si considerano effettuate in un'altra parte CEFTA se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella parte CEFTA considerata. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della parte CEFTA in questione solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni di cui all'articolo 6 dell'appendice I.

Articolo 3

Prove dell'origine

1.   Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di una parte CEFTA se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte CEFTA, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 2 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

2.   Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte CEFTA, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 2 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Articolo 4

Dichiarazioni del fornitore

1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte CEFTA per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre parti CEFTA, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nelle parti CEFTA, al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari delle parti CEFTA e soddisfino gli altri obblighi di cui all'appendice I.

3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell'allegato G della presente appendice, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.

4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nelle parti CEFTA rimanga costante per un lungo periodo di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (“dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può avere validità massima di un anno dalla data in cui è stata compilata. L'autorità doganale della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione stabilisce le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato H della presente appendice e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci contemplate da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5.   Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono dattiloscritte o stampate in inglese, conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni ivi riportate.

Articolo 5

Documenti giustificativi

Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti CEFTA i materiali utilizzati, compilate in una di tali parti, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di una parte CEFTA e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Articolo 6

Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Articolo 7

Cooperazione amministrativa

Fatti salvi gli articoli 31 e 32 dell'appendice I, al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato le parti CEFTA si prestano assistenza reciproca, tramite le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 8

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.   Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta l'autorità doganale della parte CEFTA in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutra ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità doganale della parte CEFTA di cui allo stesso paragrafo rispedisce la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore nonché le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione all'autorità doganale della parte CEFTA in cui la dichiarazione è stata compilata indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano la richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.   Il controllo è effettuato dall'autorità doganale della parte CEFTA in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritenga utile.

4.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto all'autorità doganale che lo ha richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 9

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è soggetto a sanzioni.

Articolo 10

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dell'appendice I non si applica negli scambi bilaterali tra parti CEFTA.

»

ALLEGATO II

All'appendice II della convenzione, il seguente allegato G é aggiunto:

«ALLEGATO G

Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal documento allegato, dichiara che:

1.

per produrre queste merci sono stati impiegati nelle parti CEFTA i seguenti materiali non originari delle parti CEFTA:

Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

2.

Tutti gli altri materiali utilizzati nelle parti CEFTA per produrre queste merci sono originari delle parti CEFTA.

3.

Le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione al di fuori di una parte CEFTA in conformità all'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA (4)

 

(Luogo e data)

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

»

(1)  Se la fattura, la bolla di consegna o altri documenti commerciali cui è allegata la dichiarazione si riferiscono a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi:

la regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Serbia utilizza tessuti importati dal Montenegro ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore montenegrino descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 a partire da barre di ferro non originarie deve indicare “barre di ferro” nella seconda colonna. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'uso di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)  Per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti CEFTA. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(4)  Per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori delle parti CEFTA, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.


ALLEGATO III

All'appendice II della convenzione, il seguente allegato H é aggiunto:

«ALLEGATO H

Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento che vengono regolarmente fornite a … (1), dichiara che:

1.

per produrre queste merci sono stati impiegati nelle parti CEFTA i seguenti materiali non originari delle parti CEFTA:

Designazione delle merci fornite (2)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (3)

Valore dei materiali non originari utilizzati (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

2.

Tutti gli altri materiali utilizzati nelle parti CEFTA per produrre queste merci sono originari delle parti CEFTA.

3.

Le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione al di fuori di una parte CEFTA in conformità all'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA (5)

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da …

a … (6).

Mi impegno ad informare … (7) immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

 

(Luogo e data)

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

»

(1)  Nome e indirizzo del cliente.

(2)  Se la fattura, la bolla di consegna o altri documenti commerciali cui è allegata la dichiarazione si riferiscono a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(3)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi:

la regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Serbia utilizza tessuti importati dal Montenegro ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore montenegrino descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 a partire da barre di ferro non originarie deve indicare “barre di ferro” nella seconda colonna. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'uso di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(4)  Per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti CEFTA. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(5)  Per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori delle parti CEFTA, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(6)  Indicare le date. Fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui è redatta la dichiarazione a lungo termine del fornitore, il periodo di validità della stessa non dovrebbe normalmente superare 12 mesi.

(7)  Nome e indirizzo del cliente.