16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 119/2017
del 7 luglio 2017
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/726]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione (2), che è integrato nell’accordo SEE, è scaduto il 31 dicembre 2016, per cui occorre eliminare dall’accordo SEE il riferimento a tale regolamento. |
(3) |
La decisione 2010/680/UE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo SEE, è stata abrogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/478 della Commissione (4) con effetto dal 1o gennaio 2018 e deve quindi essere abrogata ai sensi dell’accordo SEE. |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
il testo del punto 20 della parte 6.1 del capitolo I [Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione] è sostituito da quanto segue: «32017 R 0185: Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21).» |
2. |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 2 del capitolo III, il punto 82 (Decisione 2010/680/UE della Commissione) è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2018. |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2017/185 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21.
(2) GU L 292 dell’1.11.2013, pag. 10.
(3) GU L 292 del 10.11.2010, pag. 57.
(4) GU L 73 del 18.3.2017, pag. 29.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.