7.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 74/2017
del 5 maggio 2017
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/186]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 177 [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:
«178. |
32016 R 2023: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 14).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 313 del 19.11.2016, pag. 14.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.