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7.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 68/2017
del 5 maggio 2017
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/180]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda. |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 151 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è inserito il seguente punto:
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«152. |
32016 D 2008: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51).
Questo atto non si applica all'Islanda.» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.