27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/3


PROTOCOLLO

Di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della Pesca tra la Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe e La Comunità Europea

ARTICOLO 1

Principi

1.   Il presente protocollo intende attuare l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea ("accordo").

Il presente protocollo comprende un allegato e alcune appendici che ne formano parte integrante.

2.   L’Unione europea ("Unione") e la Repubblica democratica di Sao Tomé-et-Principe ("Sao Tomé-et-Principe") (congiuntamente denominate " parti") si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe sulla base del principio di non discriminazione.

Sao Tomé e Principe si impegna ad applicare le medesime misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte industriali straniere per la pesca del tonno che operano nella sua zona di pesca, al fine di contribuire ad una buona gestione delle attività di pesca.

3.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente protocollo conformemente all’articolo 9 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1), modificato da ultimo («accordo di Cotonou»), per quanto riguarda gli elementi essenziali concernenti i diritti umani, i principi democratici e lo Stato di diritto e l’elemento fondamentale relativo al buon governo.

4.   Le parti si impegnano a promuovere uno sviluppo sostenibile e una gestione sostenibile e sana dell’ambiente.

5.   Le parti si impegnano a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo mirante ad autorizzare l’accesso di navi straniere alla zona di pesca di Sao Tomé e Principe, nonché lo sforzo di pesca che ne deriva, il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture effettuate.

6.   Ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo, le navi dell’Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe solo se in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato.

ARTICOLO 2

Possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca assegnate alle navi dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo per consentire la cattura di specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato I della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982, in particolare tonnidi, pesci spada e squali alalunga), ad esclusione delle specie protette dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico ("ICCAT") o di cui l’ICCAT vieta la cattura.

2.   Le possibilità di pesca sono assegnate a:

a)

28 tonniere con reti a circuizione; e

b)

6 pescherecci con palangari di superficie.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatti salvi gli articoli 6, 7 e 9 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Contropartita finanziaria - modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 2 del presente protocollo, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo è fissata a 4 200 000 EUR.

2.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende:

a)

un importo annuo di 400 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate/anno, per l’accesso alla zona di pesca di Sao Tomé e Principe; e

b)

un importo specifico annuo pari a 440 000 EUR destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe.

3.   L’importo medio stimato dei canoni a carico delle navi autorizzate in applicazione del presente protocollo riscossi nell’arco di un anno, calcolato sulla base del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), ammonta inoltre a 560 000 EUR.

4.   Il paragrafo 2 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 4, 6, 7 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’accordo.

5.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2 è versata dall’Unione, per tutto il periodo di applicazione del presente protocollo, in ragione di 840 000 EUR all’anno, corrispondenti al totale degli importi annui di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

6.   Se il volume complessivo annuale delle catture effettuate dalle navi dell’Unione nelle acque di Sao Tomé e Principe supera il quantitativo di riferimento annuale indicato al paragrafo 2, lettera a), l’importo della contropartita finanziaria annuale corrispondente è aumentato di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata.

7.   Il pagamento delle catture eccedenti è effettuato previo accordo sui computi definitivi di cui al capo II, sezione 2, dell’allegato. L’importo annuo versato dall’Unione per le catture eccedenti non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui l’importo dovuto dall’Unione per le catture eccedenti sia superiore al doppio dell’importo annuo di cui al paragrafo 2, lettera a), l’importo eccedente è versato l’anno successivo.

8.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è effettuato, per il primo anno, nei novanta giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del presente protocollo e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

9.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di Sao Tomé e Principe conformemente ai principi di sana gestione finanziaria.

10.   La contropartita finanziaria è versata su conti pubblici, con le seguenti modalità: il contributo di cui al paragrafo 2, lettera a), è versato su un conto della Tesoreria dello Stato presso la Banca centrale di Sao Tomé e Principe; il contributo specifico di cui al paragrafo 2, lettera b), e il contributo di cui al paragrafo 7 sono versati sul conto del Fondo di sviluppo della pesca e sono iscritti in bilancio. Le autorità di Sao Tomé e Principe comunicano ogni anno alla Commissione europea gli estremi di detti conti bancari.

ARTICOLO 4

Sostegno settoriale

1.   Il sostegno settoriale previsto nel quadro del presente protocollo contribuisce all’attuazione della strategia nazionale nel settore della pesca e allo sviluppo dell’economia marittima di Sao Tomé e Principe. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e lo sviluppo del settore, in particolare mediante:

a)

il miglioramento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca;

b

il miglioramento delle conoscenze scientifiche sulle risorse alieutiche;

c)

il miglioramento della qualità dei prodotti alieutici;

d)

il sostegno allo sviluppo della pesca artigianale;

e)

il rafforzamento della cooperazione internazionale;

f)

il sostegno allo sviluppo dell’acquacoltura.

2.   Entro tre mesi dall’inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, le parti concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo ("commissione mista") un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per contribuire a una pesca sostenibile e responsabile, tenendo conto delle priorità espresse da Sao Tomé e Principe in materia di politica della pesca;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.   Eventuali modifiche degli obiettivi e delle azioni contenuti nel programma settoriale annuale o pluriennale sono preventivamente notificate alla Commissione europea. In caso di obiezione da parte di quest’ultima, la commissione mista può essere interpellata e chiamata a pronunciarsi sulla modifica prevista in vista dell’approvazione delle parti, se del caso mediante scambio di lettere.

4.   Ogni anno le parti valutano i risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale sulla base di una relazione scritta trasmessa dalle autorità di Sao Tomé e Principe. Nel caso in cui tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi non è conforme alla programmazione o qualora la commissione mista ne ritenga insufficiente l’esecuzione, il pagamento della contropartita finanziaria può essere rivisto o sospeso.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previ consultazione e accordo tra le parti, non appena la commissione mista dichiara soddisfacente lo stato di avanzamento dell’attuazione, se del caso mediante scambio di lettere. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

ARTICOLO 5

Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile

1.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l’Unione e Sao Tomé e Principe si impegnano a cooperare per vigilare sullo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

2.   Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell’Africa centrale.

3.   Le parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni dell’ICCAT.

4.   Ai sensi dell’articolo 4 dell’accordo , le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT, e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista su eventuali misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività delle navi dell’Unione europea.

5.   Ai fini di una corretta gestione e conservazione degli squali, le parti convengono di garantire un attento monitoraggio delle catture di dette specie mediante lo scambio dei dati relativi a tali catture previsto nell’allegato, capo III. Ove necessario, la commissione mista adotta ulteriori misure di gestione che consentano di inquadrare meglio l’attività di pesca della flotta operante con palangari.

6.   Le parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, ispezione e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata a Sao Tomé e Principe.

ARTICOLO 6

Revisione delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1.   La commissione mista può rivedere le possibilità di pesca di cui all’articolo 2 purché tale revisione sia conforme alla gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo.

2.   In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), è adeguata pro rata temporis e il presente protocollo è modificato di conseguenza.

3.   La commissione mista può esaminare e, se necessario, adattare o modificare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le misure tecniche di applicazione del presente protocollo.

ARTICOLO 7

Nuove possibilità di pesca

1.   Le autorità di Sao Tomé e Principe possono rivolgersi all’Unione per valutare la possibilità di autorizzare attività di pesca non contemplate dal presente protocollo. In assenza di dati sufficienti sullo stato degli stock, le parti concordano le condizioni di realizzazione di una campagna esplorativa, tenendo conto dei migliori pareri scientifici trasmessi ai rispettivi esperti scientifici.

2.   In funzione dei risultati ottenuti, e se l’Unione si dichiara interessata alle attività di pesca in questione, le parti si consultano in sede di commissione mista prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità di Sao Tomé e Principe. Se del caso, esse concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo.

ARTICOLO 8

Incentivi agli sbarchi e promozione della cooperazione fra operatori economici

1.   Le parti cooperano per migliorare le possibilità di sbarco delle catture nei porti di Sao Tomé e Principe.

2.   Sao Tomé e Principe si adopera per attuare una strategia e introdurre incentivi che promuovano gli sbarchi. Nel quadro di tale strategia, la flotta dell’Unione si adopera per sbarcare una parte delle sue catture, in particolare quelle accessorie.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte ad incoraggiare le relazioni tra le imprese in campo tecnico, economico e commerciale e a promuovere un contesto favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti.

ARTICOLO 9

Sospensione dell’attuazione del presente protocollo

1.   L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti se ricorrono una o più delle condizioni seguenti:

a)

circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe;

b)

mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca di una delle parti che incidano sul presente protocollo;

c)

violazione, constatata da una delle parti, degli elementi essenziali in materia di diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou, e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

d)

mancato pagamento, da parte dell’Unione, della contropartita finanziaria prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste dal presente articolo;

e)

controversia grave e non risolta tra le parti in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente protocollo.

2.   La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l’applicazione del presente protocollo, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.

3.   In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che le divide. Se esse raggiungono un’intesa, il presente protocollo riprende a essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione dell'applicazione del presente protocollo .

ARTICOLO 10

Legislazione applicabile

1.   Le attività dei pescherecci dell’Unione operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe sono disciplinate dalla normativa applicabile a Sao Tomé e Principe, salvo diversamente disposto dall’accordo e dal presente protocollo.

2.   Le autorità di Sao Tomé e Principe informano l’Unione in merito a qualsiasi modifica della legislazione applicabile o dell’adozione di nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca. Le modifiche sono applicabili nei confronti delle navi dell’Unione europea entro sessanta giorni a decorrere da tale notifica.

3.   La Commissione europea informa le autorità di Sao Tomé e Principe in merito a qualsiasi della legislazione applicabile o dell’adozione di nuove disposizioni legislative concernenti le attività di pesca della flotta esterna dell’Unione

ARTICOLO 11

Scambio elettronico di informazioni

1.   Sao Tomé e Principe e l’Unione si impegnano a rendere operativi e a provvedere alla manutenzione dei sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo.

2.   I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

3.   Sao Tomé e Principe e l’Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono trasmessi automaticamente mediante un’altra modalità di comunicazione.

ARTICOLO 12

Riservatezza dei dati

1.   Sao Tomé e Principe e l’Unione si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell’Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano sempre trattati nel rispetto dei principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.   Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe siano resi pubblici, conformemente alle disposizioni dell’ICCAT in materia.

3.   I dati che possono essere considerati riservati sono utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

4.   Per quanto riguarda i dati personali trasmessi dall’Unione, la commissione mista può predisporre opportuni meccanismi di salvaguardia e mezzi di ricorso in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ARTICOLO 13

Periodo di applicazione

Il presente protocollo si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dall’applicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 15, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 14.

ARTICOLO 14

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto alla controparte la sua intenzione di denunciare il presente protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L’invio della notifica di cui al paragrafo 1 comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

ARTICOLO 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog prosinca godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év december havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, negentien december tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii nouăsprezece.

V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde december år tjugohundranitton.

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(1)  GU CE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SAO TOMÉ E PRINCIPE DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione o a Sao Tomé e Principe in relazione a un’autorità competente designa:

a)

per l’Unione: la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell’Unione competente per Sao Tomé e Principe;

b)

per Sao Tomé e Principe: la direzione pesca all’interno del ministero della pesca.

2.   Zona di pesca

Le navi dell’Unione operanti nel quadro del presente protocollo possono esercitare le loro attività nella zona economica esclusiva (ZEE) di Sao Tomé e Principe, ad esclusione delle zone riservate alla pesca artigianale e semi-industriale.

Le coordinate della ZEE sono quelle notificate alle Nazioni Unite il 7 maggio 1998.

Sao Tomé e Principe comunica senza indugio all’Unione eventuali modifiche della zona di pesca.

3.   Zone vietate alla navigazione e alla pesca

È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata alla sfruttamento congiunto da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria. Tale zona è delimitata dalle coordinate di cui all’appendice 1.

4.   Conto bancario

Prima dell’entrata in vigore del protocollo, Sao Tomé e Principe comunica all’Unione gli estremi del conto o dei conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico dei pescherecci nell’ambito dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

5.   Punti di contatto

Le parti comunicano i rispettivi punti di contatto che consentono lo scambio di informazioni riguardanti l’attuazione del presente protocollo e, in particolare, le questioni connesse allo scambio di dati globali sulle catture e sullo sforzo di pesca, le procedure relative alle autorizzazioni di pesca e l’attuazione del sostegno settoriale.

6.   Lingue di lavoro

Le parti convengono che, per quanto possibile, le lingue di lavoro da utilizzare nelle riunioni destinate all’attuazione del presente protocollo saranno il portoghese e il francese.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, il termine "autorizzazione di pesca" equivale al termine "permesso di pesca" ai sensi della normativa di Sao Tomé e Principe.

SEZIONE 1

PROCEDURE APPLICABILI

1.   Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione di pesca

Possono ottenere un’autorizzazione di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe soltanto le navi dell'Unione che ne hanno diritto.

La nave dell'Unione detiene tale diritto se ad essa, all’armatore e al comandante non è stato interdetto l’esercizio dell’attività di pesca a Sao Tomé e Principe. La nave, l’armatore e il comandante devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione di Sao Tomé e Principe, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Sao Tomé e Principe nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione. Devono inoltre rispettare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

Le autorità competenti dell’Unione presentano per via elettronica al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe, con copia alla delegazione dell’Unione competente per Sao Tomé e Principe, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù del presente protocollo.

Le domande sono presentate al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe su un modulo redatto secondo il modello riportato nell’appendice 2.

Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai documenti seguenti:

a)

una prova di pagamento dell’anticipo forfettario e dei contributi forfettari per gli osservatori per il periodo di validità;

b)

una fotografia recente a colori della nave, presa di profilo;

c)

una copia del certificato di immatricolazione della nave;

d)

se del caso, ogni altro documento richiesto in virtù delle disposizioni nazionali applicabili secondo il tipo di nave, notificato da Sao Tomé e Principe in sede di commissione mista.

Il canone forfettario annuo è versato sullo stesso conto della Tesoreria dello Stato utilizzato per la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del presente protocollo.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

Le specie bersaglio devono essere chiaramente indicate in ogni domanda di autorizzazione di pesca.

La domanda di autorizzazione di pesca può includere una notifica dell’intenzione di procedere all’asportazione parziale delle pinne di squalo a bordo della nave e, sempre a bordo, ad altre operazioni quale l’eviscerazione.

3.   Rilascio dell’autorizzazione di pesca

Il ministero della pesca di Sao Tomé e Principe rilascia le autorizzazioni di pesca entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di tutta la documentazione di cui al punto 2 della presente sezione.

Gli originali sono consegnati all’Unione tramite la delegazione dell’Unione competente per Sao Tomé e Principe.

L’autorizzazione precisa le specie o le categorie per le quali è consentita la pesca (tonnidi, pesci spada e squali autorizzati).

Una copia dell’autorizzazione di pesca è inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l’esercizio della pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di sessanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione di pesca. Durante tale periodo essa sarà considerata equivalente all’originale.

4.   Sostituzione dell’autorizzazione di pesca in via eccezionale

L’autorizzazione è rilasciata a nome di una nave specifica e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell’Unione e in caso di forza maggiore comprovata, l’autorizzazione di pesca di una data nave può essere ritirata e, per il restante periodo di validità, può essere rilasciata una nuova autorizzazione a nome di un’altra nave della medesima categoria, secondo modalità da definire.

L’armatore restituisce l’autorizzazione di pesca iniziale al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe. L’autorizzazione per la nave che sostituisce la precedente è valida a decorrere dalla data di restituzione dell’autorizzazione iniziale. Sao Tomé e Principe informa l’Unione del trasferimento dell’autorizzazione di pesca e della data di inizio della sua validità.

5.   Detenzione a bordo dell’autorizzazione di pesca

L’autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto al punto 3 della presente sezione.

6.   Navi d’appoggio

Su richiesta dell’Unione Sao Tomé e Principe, previo esame da parte delle sue autorità, autorizza i pescherecci dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d’appoggio.

Le navi d’appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L’assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Nella misura ad esse applicabile, le navi d’appoggio sono soggette alla stessa procedura riguardante la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo. Sao Tomé e Principe redige un elenco delle navi d’appoggio autorizzate e lo trasmette immediatamente all’Unione.

Tali navi sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR, da versare al Fondo di sviluppo della pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 10, del presente protocollo.

SEZIONE 2

CANONI E ANTICIPI

1.

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno.

2.

Per le tonniere con reti a circuizione e per i pescherecci con palangari di superficie, il canone espresso per tonnellata catturata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe è fissato a 70 EUR per l’intero periodo di applicazione del presente protocollo.

3.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento dei canoni forfettari annui seguenti:

a)

per le tonniere con reti a circuizione, 9 100 EUR a nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 130 tonnellate;

b)

per i pescherecci con palangari di superficie, 3 255 EUR a nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 46,5 tonnellate.

Il pagamento del canone è effettuato sul conto della Tesoreria dello Stato utilizzato per il versamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo.

4.

Sulla base delle dichiarazioni di cattura, l’Unione effettua, per ogni nave dell'Unione, il computo delle catture e il computo dei canoni a carico della nave per la campagna annuale dell’anno civile precedente. Essa invia tali computi finali alle autorità di Sao Tomé e Principe e, tramite gli Stati membri dell’Unione, all’armatore anteriormente al 30 giugno dell’anno in corso. Sao Tomé e Principe può contestare i computi finali, sulla base di elementi giustificativi, entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le parti si consultano, se del caso nell’ambito della commissione mista. Se Sao Tomé e Principe non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, i computi finali si considerano adottati.

5.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo a Sao Tomé e Principe entro un termine di quarantacinque giorni, salvo contestazione da parte dell’armatore stesso. Il saldo è versato sul conto del Fondo di sviluppo della pesca. Tuttavia, se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.

CAPO III

MONITORAGGIO E DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

SEZIONE 1

GIORNALI DI PESCA ELETTRONICI

1.

Il comandante di una nave dell’Unione che esercita attività di pesca nel quadro del presente protocollo tiene un giornale di pesca elettronico integrato a un sistema di registrazione e di comunicazione elettronica (ERS).

2.

Le navi non dotate di ERS non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe per svolgervi attività di pesca.

3.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico. Il giornale di pesca è conforme alle risoluzioni e alle raccomandazioni dell’ICCAT pertinenti.

4.

Per ogni operazione di pesca, il comandante registra quotidianamente i quantitativi stimati di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo o rigettata in mare. La registrazione dei quantitativi stimati di una specie catturata o rigettata in mare deve essere effettuata indipendentemente dal peso.

5.

Se una nave presente nella zona non esercita alcuna attività di pesca, la registrazione della posizione della nave è effettuata a mezzogiorno.

6.

I dati del giornale di pesca sono trasmessi automaticamente e quotidianamente al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera. Fra i dati trasmessi figurano almeno:

a)

i numeri di identificazione e il nome del peschereccio;

b)

il codice FAO alfa-3 di ogni specie;

c)

la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;

d)

la data e, se del caso, l’ora della cattura;

e)

la data e l’ora di partenza e di arrivo in porto, e la durata della bordata di pesca;

f)

il tipo di attrezzo, le specifiche tecniche e le dimensioni;

g)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari;

h)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

7.

Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.

8.

Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe si accertano di disporre dell’hardware e del software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS. La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca. Le modifiche degli standard sono apportate entro un termine di sei mesi.

9.

Nel periodo di presenza della nave nella zona di pesca, anche in assenza di catture, il CCP dello Stato di bandiera provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca al CCP di Sao Tomé e Principe tramite ERS.

10.

Le modalità di comunicazione delle catture tramite ERS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell’appendice 4.

11.

Le autorità di Sao Tomé e Principe trattano i dati relativi alle attività di pesca delle singole navi in modo riservato e sicuro.

SEZIONE 2

DATI AGGREGATI RELATIVI ALLE CATTURE

1.

Lo Stato di bandiera trasmette trimestralmente alla banca dati gestita dalla Commissione europea i quantitativi, aggregati su base mensile, delle catture e dei rigetti di ogni nave. Per le specie soggette a un totale ammissibile di cattura in virtù del presente protocollo o delle raccomandazioni dell’ICCAT, i quantitativi sono trasmessi ogni mese per il mese precedente.

2.

Lo Stato di bandiera verifica i dati mediante controlli incrociati con i dati relativi agli sbarchi, alle vendite, alle ispezioni o alle osservazioni e con qualunque informazione pertinente nota alle autorità. Gli aggiornamenti della banca dati necessari in seguito a tali verifiche sono effettuati il più rapidamente possibile. Per le verifiche si utilizzano le coordinate geografiche della zona di pesca definite nel presente protocollo.

3.

Prima della fine di ogni trimestre, l’Unione trasmette alle autorità di Sao Tomé e Principe i dati aggregati relativi ai trimestri precedenti dell’anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per nave, per mese di cattura e per specie, estrapolati dalla banca dati. I dati sono provvisori e in evoluzione.

4.

Sao Tomé e Principe esamina i dati aggregati di cui al paragrafo 3 e segnala eventuali discrepanze significative con i dati dei giornali di pesca elettronici trasmessi tramite ERS. Gli Stati di bandiera effettuano le indagini del caso e aggiornano i dati nella misura del necessario.

CAPO IV

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

SEZIONE 1

CONTROLLO E ISPEZIONE

I pescherecci dell’Unione sono tenuti a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca e alle loro catture.

1.   Entrata e uscita dalla zona di pesca

Le navi dell’Unione operanti nell’ambito del presente protocollo nelle acque di Sao Tomé e Principe notificano con almeno tre ore di anticipo alle autorità di Sao Tomé e Principe la propria intenzione di entrare o di uscire dalla ZEE di Sao Tomé e Principe.

Nel notificare l’entrata o l’uscita dalla ZEE di Sao Tomé e Principe, le navi devono comunicare contestualmente anche la loro posizione e le catture già presenti a bordo identificate con il relativo codice FAO alfa-3, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

Tali comunicazioni devono essere effettuate tramite ERS o, in alternativa, mediante posta elettronica, all’indirizzo notificato dalle autorità di Sao Tomé e Principe.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca senza aver comunicato l’intenzione di entrare nelle acque di Sao Tomé e Principe è considerata sprovvista di autorizzazione di pesca ed è soggetta alle conseguenze previste dalla legislazione nazionale di Sao Tomé e Principe.

2.   Procedure di ispezione

L’ispezione - in mare, in porto o in rada, nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe - delle navi dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da ispettori di Sao Tomé e Principe chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca, utilizzando navi al servizio delle autorità del paese.

Prima di salire a bordo, gli ispettori di Sao Tomé e Principe comunicano alla nave dell’Unione che intendono effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori che, prima di procedere all’ispezione, devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori.

Gli ispettori di Sao Tomé e Principe restano a bordo della nave dell’Unione solo per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti connessi all’ispezione. Essi svolgono l’ispezione in modo da minimizzarne l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Le immagini (foto o video) riprese durante le ispezioni sono destinate alle autorità incaricate del controllo e della sorveglianza della pesca. Non potranno essere rese pubbliche, salvo diversa disposizione della legislazione nazionale.

Il comandante della nave dell’Unione facilita l’accesso a bordo e il lavoro degli ispettori di Sao Tomé e Principe.

Al termine di ogni ispezione, gli ispettori di Sao Tomé e Principe redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’Unione ha il diritto di annotarvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’Unione .

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso di un’eventuale procedura di infrazione. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma". Prima di lasciare la nave dell’Unione, gli ispettori di Sao Tomé e Principe consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. Nelle ventiquattro ore immediatamente successive alla loro conclusione, le autorità di Sao Tomé e Principe informano l’Unione delle ispezioni effettuate e delle infrazioni eventualmente constatate e le trasmettono il rapporto di ispezione. Se del caso, una copia del verbale che ne risulta è inviata all’Unione al massimo entro sette giorni dal rientro in porto dell’ispettore.

3.   Operazioni autorizzate a bordo

Le autorizzazioni di pesca rilasciate da Sao Tomé e Principe specificano il tipo di operazioni autorizzate a bordo, ad esempio l’eviscerazione e l’asportazione parziale delle pinne di squalo.

4.   Trasbordi e sbarchi

Le navi dell’Unione operanti nell’ambito del presente protocollo nelle acque di Sao Tomé e Principe che effettuano un trasbordo all’interno delle acque di Sao Tomé e Principe devono svolgere tale operazione nella rada dei porti di Fernão Dias, Neves e Ana Chaves.

Gli armatori delle navi che intendono procedere a uno sbarco o a un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono notificare alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, con almeno quarantotto ore di anticipo, le informazioni seguenti:

a)

il nome dei pescherecci che devono effettuare il trasbordo o lo sbarco;

b)

il nome del cargo vettore;

c)

il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;

d)

la data del trasbordo o dello sbarco;

e)

la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

La notifica a Sao Tomé e Principe può essere effettuata tramite ERS o posta elettronica.

È vietato il trasbordo in mare.

I comandanti delle navi consegnano alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe le dichiarazioni di cattura e notificano la loro intenzione di proseguire l’attività di pesca oppure di uscire dalle acque di Sao Tomé e Principe.

Nelle acque di Sao Tomé e Principe è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista alla presente sezione. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa di Sao Tomé e Principe in vigore.

SEZIONE 2

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE

Le navi dell’Unione autorizzate ai sensi del presente protocollo devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite, ("VMS" - Vessel Monitoring System).

È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati dal VMS.

Le navi dell’Unione comunicano automaticamente e in modo continuativo la loro posizione al CCP del loro Stato di bandiera, almeno ogni ora per i pescherecci con reti a circuizione e almeno ogni due ore per tutti gli altri pescherecci. Tale frequenza può essere aumentata nel quadro di misure di indagine concernenti le attività di una nave.

Nel periodo di presenza della nave nella zona di pesca, il CCP dello Stato di bandiera provvede alla trasmissione automatica delle posizioni VMS.

Ogni messaggio di posizione deve:

a)

riportare gli estremi di identificazione della nave;

b)

indicare l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

indicare la data e l’ora di registrazione della posizione;

d)

indicare la velocità e la rotta della nave.

Le modalità di comunicazione delle posizioni delle navi tramite VMS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell’appendice 5.

I CCP comunicano tra loro nel quadro della sorveglianza delle attività delle navi.

CAPO V

IMBARCO DI MARITTIMI

1.

Numero di marittimi da imbarcare

Nell’esercizio della loro attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe, le navi dell’Unione hanno l’obbligo di imbarcare marittimi di Sao Tomé e Principe alle condizioni e nei limiti seguenti:

a)

per la flotta di tonniere con reti a circuizione, sei marittimi in tutto per l’intera flotta per il primo anno di applicazione del presente protocollo, otto marittimi in tutto per il secondo anno di applicazione del presente protocollo e dieci marittimi in tutto per ciascuno degli ultimi tre anni di applicazione del presente protocollo;

b)

per la flotta di pescherecci con palangari di superficie, due marittimi in tutto all’anno per l’intera flotta.

2.

Il suddetto obbligo di imbarco è subordinato alla trasmissione di un elenco di marittimi competenti e qualificati all’Unione da parte delle autorità di Sao Tomé e Principe prima dell’applicazione del presente protocollo e, successivamente, a gennaio di ogni anno. Gli armatori ingaggiano i marittimi selezionandoli tra quelli figuranti nell’elenco.

3.

Le qualifiche richieste per i marittimi di Sao Tomé e Principe figurano nell’appendice 6.

4.

L’armatore, o il suo rappresentante, comunica all’autorità competente di Sao Tomé e Principe i nomi dei marittimi imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone il ruolo all’interno dell’equipaggio.

5.

La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione.

6.

Il contratto di lavoro dei marittimi di Sao Tomé e Principe, di cui è consegnata copia al ministero del lavoro, al ministero della pesca e ai firmatari, è concluso tra gli armatori, o i loro rappresentanti, e i marittimi o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Esso garantisce ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, e comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7.

La retribuzione dei marittimi è a carico degli armatori. Essa è fissata di comune accordo tra questi ultimi o i loro rappresentanti e i marittimi o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere tuttavia inferiori a quelle applicabili agli equipaggi dei rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

8.

I marittimi ingaggiati dalle navi dell’Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se il marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, o se le sue qualifiche non corrispondono a quelle richieste, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

9.

Se, per motivi eccezionali giustificati dall’armatore, la nave dell’Unione non è in grado di imbarcare il numero di marittimi di Sao Tomé e Principe previsto al punto 1, l’armatore è tenuto a versare un importo forfettario di 20 EUR per ciascun marittimo non imbarcato e per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe. La commissione mista redige regolarmente un resoconto degli imbarchi di marittimi di Sao Tomé e Principe effettuati.

CAPO VI

OSSERVATORI

1.   Osservazione delle attività di pesca

In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe nell’ambito del presente protocollo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità di Sao Tomé e Principe conformemente al presente capo.

2.   Navi e osservatori designati

Le navi dell’Unione operanti nell’ambito del presente protocollo nelle acque di Sao Tomé e Principe imbarcano osservatori designati dal ministero della pesca di Sao Tomé e Principe alle condizioni seguenti:

a)

Su richiesta delle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, le navi dell’Unione prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque di Sao Tomé e Principe;

b)

le autorità competenti di Sao Tomé e Principe stilano l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono trasmessi alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti;

c)

all’atto del rilascio dell’autorizzazione di pesca o almeno quindici giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore, le autorità competenti di Sao Tomé e Principe comunicano all’Unione e agli armatori interessati, preferibilmente mediante posta elettronica, il nome dell’osservatore designato per l’imbarco;

d)

la durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. La richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per l’imbarco sulla nave in questione.

3.   Condizioni di imbarco e sbarco

a)

Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente.

b)

L’imbarco e lo sbarco dell’osservatore avvengono nel porto scelto dall’armatore. L’imbarco viene effettuato all’inizio della prima bordata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe successiva alla notifica dell’elenco delle navi designate.

c)

Gli armatori interessati comunicano, entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni, le date e i porti della subregione previsti per l’imbarco e lo sbarco degli osservatori.

d)

In caso di imbarco in un paese diverso da Sao Tomé e Principe le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca di Sao Tomé e Principe, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

e)

Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

f)

Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

g)

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei suoi compiti.

h)

Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

i)

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico di Sao Tomé e Principe.

4.   Contributo finanziario forfettario

Per contribuire ai costi di attuazione connessi all’imbarco degli osservatori, l’armatore versa, all’atto del pagamento dell’anticipo forfettario, un importo pari a 250 EUR all’anno per ciascuna nave sullo stesso conto utilizzato per gli anticipi forfettari.

5.   Compiti dell’osservatore

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento di un ufficiale. Quando la nave opera nelle acque di Sao Tomé e Principe, l’osservatore assolve i compiti seguenti:

a)

osserva le attività di pesca delle navi;

b)

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

c)

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

d)

verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle acque di Sao Tomé e Principe riportati nel giornale di pesca;

e)

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

f)

comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

6.   Obblighi dell’osservatore

Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

a)

adotta le disposizioni necessarie affinché le sue condizioni di imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;

c)

al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe con copia alla Commissione europea. Firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

CAPO VII

INFRAZIONI

1.   Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da una nave dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato deve essere oggetto di un verbale di imputazione, da trasmettere senza indugio all’Unione e allo Stato di bandiera.

2.   Fermo / dirottamento della nave - Riunione di informazione

a)

Se la legislazione vigente di Sao Tomé e Principe lo prevede per l’infrazione denunciata, le navi dell’Unione in situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l’attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Sao Tomé e Principe.

b)

Sao Tomé e Principe notifica all’Unione, entro un termine di ventiquattro ore, ogni fermo di una nave dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all’infrazione denunciata.

c)

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Sao Tomé e Principe organizza, su richiesta dell’Unione, entro il termine di un giorno lavorativo successivo alla notifica del fermo, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali disposizioni adottate. Alla riunione di informazione può assistere un rappresentante dello Stato di bandiera della nave.

3.   Sanzione dell’infrazione - procedimento transattivo

a)

La sanzione dell’infrazione denunciata è fissata da Sao Tomé e Principe secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

b)

Se la risoluzione dell’infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato, viene avviato un procedimento transattivo fra Sao Tomé e Principe e l’Unione volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell’Unione. Il procedimento transattivo si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

4.   Procedimento giudiziario - cauzione bancaria

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata da Sao Tomé e Principe il cui importo, fissato da Sao Tomé e Principe, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all’armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

Sao Tomé e Principe comunica all’Unione l’esito del procedimento giudiziario entro un termine di sette giorni decorrente dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia provveduto al pagamento della sanzione prevista dal procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria.


(1)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


APPENDICI DELL’ALLEGATO

Appendice 1

Coordinate della zona di sfruttamento congiunto da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria

Appendice 2

Modulo di domanda di autorizzazione per un peschereccio o una nave d’appoggio

Appendice 3

Scheda tecnica

Appendice 4

Attuazione del sistema di registrazione e di comunicazione elettronica dei dati relativi alle attività di pesca (ERS)

Appendice 5

Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)

Appendice 6

Qualifiche richieste per l’imbarco di marittimi di Sao Tomé e Principe su pescherecci con reti a circuizione e su pescherecci con palangari di superficie dell’Unione


Appendice 1

COORDINATE DELLA ZONA DI SFRUTTAMENTO CONGIUNTO DA PARTE DI SAO TOMÉ E PRINCIPE E DELLA NIGERIA.

Latitudine

Longitudine

(gradi, minuti, secondi)

03 02 22 N

07 07 31 E

02 50 00 N

07 25 52 E

02 42 38 N

07 36 25 E

02 20 59 N

06 52 45 E

01 40 12 N

05 57 54 E

01 09 17 N

04 51 38 E

01 13 15 N

04 41 27 E

01 21 29 N

04 24 14 E

01 31 39 N

04 06 55 E

01 42 50 N

03 50 23 E

01 55 18 N

03 34 33 E

01 58 53 N

03 53 40 E

02 02 59 N

04 15 11 E

02 05 10 N

04 24 56 E

02 10 44 N

04 47 58 E

02 15 53 N

05 06 03 E

02 19 30 N

05 17 11 E

02 22 49 N

05 26 57 E

02 26 21 N

05 36 20 E

02 30 08 N

05 45 22 E

02 33 37 N

05 52 58 E

02 36 38 N

05 59 00 E

02 45 18 N

06 15 57 E

02 50 18 N

06 26 41 E

02 51 29 N

06 29 27 E

02 52 23 N

06 31 46 E

02 54 46 N

06 38 07 E

03 00 24 N

06 56 58 E

03 01 19 N

07 01 07 E

03 01 27 N

07 01 46 E

03 01 44 N

07 03 07 E

03 02 22 N

07 07 31 E


Appendice 2

MODULO DI DOMANDA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER UN PESCHERECCIO O UNA NAVE D’APPOGGIO (ACCORDO DI PESCA TRA SAO TOMÉ E PRINCIPE E L’UNIONE EUROPEA)

I.   RICHIEDENTE

1.

Nome dell’armatore: … Nazionalità: …

2.

Nome dell’associazione o del rappresentante dell’armatore:

3.

Indirizzo dell’associazione o del rappresentante dell’armatore:

4.

Tel: …

5.

Indirizzo di posta elettronica: …

6.

Nome del comandante: … Nazionalità: …

7.

Nome e indirizzo del raccomandatario a Sao Tomé e Principe (se pertinente):

II.   ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

8.

Nome della nave: …

9.

Stato di bandiera: …

10.

Bandiera precedente (se pertinente): …

11.

Data di acquisizione della bandiera attuale: …

12.

Numero di immatricolazione esterno: …

13.

Porto di immatricolazione: … MMSI: …

14.

Numero IMO: … Numero ICCAT: …

15.

Anno e luogo di costruzione: …

16.

Indicativo di chiamata:… Frequenza di chiamata: …

17.

Materiale di costruzione dello scafo: ☐ acciaio ☐ legno ☐ poliestere ☐ altro

III.   CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

18.

Lunghezza fuori tutto: … Larghezza: …

19.

Stazza (in GT): …

20.

Potenza del motore principale in kW: … Marca: … Tipo: …

21.

Tipo di nave: … Categoria di pesca: …

22.

Attrezzi da pesca: …

23.

Zone di pesca: …

24.

Specie bersaglio: ☐ tonnidi ☐ pesci spada e istioforidi ☐ squali autorizzati

25.

Specie accessorie: ☐ tonnidi ☐ pesci spada e istioforidi ☐ squali autorizzati

26.

Operazioni di trasformazione previste a bordo: ☐ eviscerazione ☐ asportazione parziale delle pinne

☐ altro, specificare: …

27.

Totale dei membri dell’equipaggio a bordo: …

28.

Sistema di conservazione a bordo: ☐ fresco ☐ refrigerazione ☐ misto ☐ congelazione

29.

Capacità di congelazione (24 ore) in tonnellate: …

30.

Capacità delle stive: … Numero: …

Fatto a …, il …

Firma del richiedente …


Appendice 3

SCHEDA TECNICA

TONNIERE CONGELATRICI CON RETI DA CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1.   Specie vietate

Conformemente alla Convenzione sulle specie migratrici della fauna selvatica e alle risoluzioni dell’ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (Manta birostris), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È inoltre vietata la pesca dello squalo balena (Rhincodon typus).

Conformemente alla legislazione dell'Unione, ossia alregolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio (1), è vietato asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenerle a bordo, trasbordarle o sbarcarle. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

Conformemente alle raccomandazioni dell’ICCAT, le parti si adoperano per ridurre l’impatto accidentale delle attività di pesca sulle tartarughe e sugli uccelli marini, attuando misure che massimizzino le possibilità di sopravvivenza degli esemplari prelevati accidentalmente come catture accessorie.

2.   Attrezzi e catture

TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE

1)

Attrezzo autorizzato: rete a circuizione.

2)

Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis).

3)

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO.

PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1)

Attrezzo autorizzato: palangaro di superficie.

2)

Specie bersaglio: pesce spada (Xiphias gladius), verdesca (Prionace glauca), tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus).

3)

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO.

3.   Canoni a carico degli armatori – numero di navi:

Canone aggiuntivo per tonnellata catturata

EUR 70/tonnellata per l’intero periodo di applicazione del presente protocollo

Canone forfettario annuo

tonniere con reti a circuizione: 9 100 EUR

pescherecci con palangari di superficie: 3 255 EUR

Canone forfettario per gli osservatori

250 EUR per nave all’anno

Canone per le navi d’appoggio

3 500 EUR per nave all’anno

Numero di navi

28 tonniere con reti a circuizione

autorizzate a pescare

6 pescherecci con palangari di superficie


(1)  Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).


Appendice 4

ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (ERS)

1.   Comunicazioni ERS

1)

Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto per le questioni relative all’attuazione delle presenti disposizioni. Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe si comunicano i recapiti del rispettivo corrispondente ERS e, se del caso, procedono senza indugio all’aggiornamento di tali informazioni.

2)

I dati ERS sono trasmessi dalla nave allo Stato di bandiera, che provvede alla trasmissione automatica a Sao Tomé e Principe.

3)

I dati sono in formato UN/CEFACT e sono trasmessi tramite la rete FLUX messa a disposizione dalla Commissione europea.

4)

Le parti possono tuttavia concordare un periodo di transizione durante il quale i dati sono trasmessi attraverso la DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1).

5)

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CCP di Sao Tomé e Principe. Anche gli altri tipi di messaggi sono trasmessi automaticamente una volta al giorno a decorrere dalla data di utilizzo effettivo del formato UN/CEFACT oppure, prima di tale data, sono messi senza indugio a disposizione di Sao Tomé e Principe, su richiesta presentata automaticamente al CCP dello Stato di bandiera tramite il nodo centrale della Commissione europea. A decorrere dall’introduzione effettiva del nuovo formato, quest’altra modalità di trasmissione riguarderà soltanto richieste specifiche concernenti dati storici.

6)

Il CCP di Sao Tomé e Principe conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo, ad esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che attesta, contestualmente, anche la validità del messaggio ricevuto. Nessun messaggio di avvenuta ricezione è trasmesso per i dati che Sao Tomé e Principe riceve in risposta ad una sua richiesta. Sao Tomé e Principe tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

2.   Guasto del sistema di trasmissione elettronica a bordo della nave o del sistema di comunicazione

1)

Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP di Sao Tomé e Principe si informano reciprocamente, senza indugio, di tutti gli eventi che possono avere ripercussioni sulla trasmissione dei dati ERS di una o più navi.

2)

Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave, il CCP di Sao Tomé e Principe ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Quest’ultimo indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP di Sao Tomé e Principe dell’esito delle sue ricerche.

3)

In caso di guasto nella trasmissione tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera, quest’ultimo ne informa senza indugio il comandante o l’operatore della nave o, eventualmente, il loro rappresentante. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, entro e non oltre le ore 00.00.

4)

In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante, o l’operatore della nave, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro dieci giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto di Sao Tomé e Principe entro ventiquattro ore. La nave è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera abbia accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.

5)

Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte di Sao Tomé e Principe è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall’Unione o da Sao Tomé e Principe, la parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.

6)

Il CCP dello Stato di bandiera invia al CCP di Sao Tomé e Principe ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti dallo Stato di bandiera a decorrere dall’ultima trasmissione. La stessa procedura può essere applicata su richiesta di Sao Tomé e Principe nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a ventiquattro ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall’Unione. Sao Tomé e Principe informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell’Unione non siano considerate inadempienti quanto all’obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP dello Stato di bandiera si accerta dell’introduzione dei dati mancanti nella banca dati elettronica da esso gestita conformemente all’appendice 5, punto 1.

3.   Mezzi di comunicazione alternativi

L’indirizzo di posta elettronica del CCP di Sao Tomé e Principe da utilizzare in caso di guasto nelle comunicazioni ERS/VMS è reso noto prima dell’applicazione del presente protocollo.

Tale indirizzo deve essere utilizzato per:

a)

le notifiche di entrata e uscita e le notifiche concernenti le catture a bordo in entrata e in uscita;

b)

le notifiche concernenti lo sbarco e il trasbordo e le catture trasbordate, sbarcate o rimaste a bordo;

c)

le trasmissioni ERS e VMS sostitutive, temporaneamente previste in caso di guasto.


Appendice 5

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe, che viene identificata con il codice «EXI».

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre (3) anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro trenta giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

Le navi che pescano nella zona di Sao Tomé e Principe con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione a Sao Tomé e Principe

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di Sao Tomé e Principe. I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di tali indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe avviene per via elettronica con un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP di Sao Tomé e Principe informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca nel caso in cui la nave in questione non abbia notificato la propria uscita dalla zona.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Sao Tomé e Principe verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione sarà soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione vigente di Sao Tomé e Principe.

5.   Modifica della frequenza di invio dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, Sao Tomé e Principe può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, inviando una copia della domanda all’Unione, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave per un periodo di indagine determinato. Gli elementi di prova devono essere trasmessi da Sao Tomé e Principe al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio a Sao Tomé e Principe i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine determinato, Sao Tomé e Principe informa il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione in merito alle eventuali misure adottate.

6.   Comunicazione dei messaggi VMS a Sao Tomé e Principe

Il codice «ER» seguito da una doppia barra obliqua (//) indica la fine del messaggio.

Dato

Codice

Obbligatorio (O)

/ Facoltativo (F)

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio - Destinatario

codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente

IT

O

Dato relativo al messaggio - Mittente

codice alfa-3 del paese (ISO‐3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio

Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio - Tipo di messaggio

(ENT, POS, EXI, MAN)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave - Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della Parte contraente

IR

O

Dato relativo alla nave - Numero unico della Parte contraente

codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave - Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave - Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave - Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

In formato NAF, la trasmissione dei dati è strutturata nel modo seguente:

i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1; una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l’inizio del messaggio;

ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//);

un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

Prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, Sao Tomé e Principe notifica se i dati VMS vanno trasmessi tramite FLUX TL, in formato UN/CEFACT.


Appendice 6

QUALIFICHE RICHIESTE PER L’IMBARCO DI MARITTIMI DI SAO TOMÉ E PRINCIPE SU PESCHERECCI CON RETI A CIRCUIZIONE E SU PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE DELL’UNIONE

Le autorità di Sao Tomé e Principe provvedono affinché i marittimi ingaggiati per prestare servizio su navi dell’Unione soddisfino i seguenti requisiti:

1)

avere un’età minima di 18 anni;

2)

essere in possesso di un certificato medico valido, rilasciato da un medico debitamente qualificato, attestante l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni necessarie in mare;

3)

essersi sottoposti alle vaccinazioni necessarie, tuttora valide, a scopo di profilassi nella regione;

4)

essere in possesso di almeno una certificazione valida attestante una formazione di base in materia di sicurezza riguardante:

a)

le tecniche di sopravvivenza, compreso l’uso dei giubbotti di salvataggio;

b)

la lotta e la prevenzione antincendio;

c)

gli interventi elementari di primo soccorso;

d)

la sicurezza personale e la responsabilità sociale; e

e)

la prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino;

5.

in particolare, per quanto riguarda i pescherecci di grandi dimensioni, i marittimi devono:

a)

conoscere la terminologia marittima e le istruzioni normalmente impartite a bordo dei pescherecci;

b)

essere al corrente dei pericoli connessi alle operazioni di pesca;

c)

essere perfettamente a conoscenza delle condizioni operative dei pescherecci e dei rischi che essi possono comportare;

d)

conoscere gli attrezzi da utilizzare nell’attività di pesca con reti da circuizione e averne dimestichezza;

e)

avere una conoscenza e una comprensione esaurienti della stabilità e dello stato di navigabilità di una nave; e

f)

avere conoscenze generali sulle operazioni di ormeggio, nonché sulla manipolazione e sui rispettivi usi delle funi da ormeggio.