6.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 316/3 |
TRADUZIONE
ACCORDO
fra gli Stati Uniti D’america e L’unione europea per l’assegnazione agli stati uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d’intesa sottoposto a revisione concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli stati uniti a determinati prodotti dell’unione europea (2014)
Gli Stati Uniti e l’Unione europea, parti contraenti del protocollo d’intesa sottoposto a revisione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea, del 21 ottobre 2013 (in appresso «protocollo d’intesa del 2014»), hanno convenuto quanto segue.
Articolo 1
Obiettivi
Gli obiettivi del presente accordo sono:
1. |
assegnare agli Stati Uniti una quota del contingente tariffario autonomo (di seguito «contingente tariffario») per le carni bovine di alta qualità, pari a 45 000 tonnellate metriche di peso del prodotto, di cui all’articolo II, paragrafo 4, all’articolo II, paragrafo 5 e all’articolo VI del protocollo d’intesa del 2014; e |
2. |
integrare o modificare taluni diritti e obblighi delle parti di cui agli articoli III, IV, V, VII e VIII del protocollo d’intesa del 2014. |
Articolo 2
Assegnazioni nell’ambito del contingente
1. L’Unione europea assegna agli Stati Uniti 35 000 tonnellate metriche delle 45 000 tonnellate metriche del contingente tariffario di cui all’articolo 1. Il quantitativo residuo pari a 10 000 tonnellate metriche è messo a disposizione di tutti gli altri paesi. Le assegnazioni sono introdotte gradualmente in un periodo settennale («periodo di attuazione»), con le seguenti modalità:
|
Stati Uniti |
Tutti gli altri |
Anno 1 |
18 500 tonnellate metriche |
26 500 tonnellate metriche |
Anno 2 |
23 000 tonnellate metriche |
22 000 tonnellate metriche |
Anno 3 |
25 400 tonnellate metriche |
19 600 tonnellate metriche |
Anno 4 |
27 800 tonnellate metriche |
17 200 tonnellate metriche |
Anno 5 |
30 200 tonnellate metriche |
14 800 tonnellate metriche |
Anno 6 |
32 600 tonnellate metriche |
12 400 tonnellate metriche |
Anno 7 e successivi |
35 000 tonnellate metriche |
10 000 tonnellate metriche |
2. Ai fini della certezza, gli obblighi essenziali di cui all’articolo II, paragrafo 1, del protocollo d’intesa del 2014, compreso il dazio contingentale pari allo zero (0) per cento, si applicano alla porzione del contingente tariffario assegnata agli Stati Uniti.
3. Il volume annuo del contingente tariffario è ripartito equamente in quattro sottoperiodi trimestrali. L’anno contingentale inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno.
Qualora il presente accordo entri in vigore a una data diversa del 1o luglio, l’anno 1 del periodo di attuazione inizia il primo giorno del successivo sottoperiodo dell’anno contingentale e dura quattro sottoperiodi consecutivi (1). Gli eventuali quantitativi non utilizzati dei sottoperiodi precedenti, in detto anno contingentale, il primo giorno dell’anno 1 sono aggiunti ai quantitativi disponibili nel primo sottoperiodo dell’anno 1 del periodo di attuazione. Tali quantitativi sono aggiunti ai quantitativi assegnati agli Stati Uniti e a tutti gli altri, proporzionalmente alle rispettive quote del volume complessivo del contingente tariffario.
Articolo 3
Gestione dei contingenti
La quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità assegnata agli Stati Uniti è gestita dell’Unione europea in base al principio «primo arrivato, primo servito». L’Unione europea farà il possibile per gestire la quota del contingente tariffario assegnata agli Stati Uniti secondo una modalità che permetta agli importatori di utilizzarlo appieno. Il presente articolo sostituisce l’articolo III del protocollo d’intesa del 2014.
Articolo 4
Controversia CE-Ormoni
1. Il rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio conclude il procedimento avviato nel dicembre 2016, a norma dell’articolo 306, lettera c), della legge sul commercio del 1974, modificata, con la determinazione a non reintrodurre azioni intese a esercitare l’autorizzazione di cui al documento WT/DS26/21. Gli Stati Uniti pubblicano tale determinazione entro e non oltre la data alla quale entra in vigore l’assegnazione per paese specifica per l’anno 1 di cui all’articolo 2.
2. Durante il periodo di attuazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il periodo di riesame di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e fino alla notifica di una soluzione reciprocamente concordata di cui all’articolo 4, paragrafo 3:
a) |
le parti non richiedono l’istituzione di un gruppo speciale ai sensi dell’articolo 21.5, dell’intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (nel prosieguo «DSU») nella controversia «Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)» (WT/DS26) («CE-Ormoni»); |
b) |
gli Stati Uniti non sospendono l’applicazione delle concessioni tariffarie nei confronti dell’Unione europea e gli obblighi connessi, conformemente a quanto autorizzato dall’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio, nella controversia CE — Ormoni, ricorso degli Stati Uniti all’articolo 22.7 dell’intesa sulla risoluzione delle controversie WT/DS26/21. |
3. Entro dieci (10) anni dall’entrata in vigore del presente accordo, gli Stati Uniti e l’Unione europea si incontreranno per riesaminare il funzionamento del contingente tariffario al fine di addivenire a una soluzione reciprocamente concordata da notificare, entro la fine del riesame, all’organo di conciliazione dell’OMC, conformemente all’articolo 3.6 della DSU. Il riesame è portato a termine entro 11 anni dall’entrata in vigore del presente accordo. La presente disposizione sostituisce l’articolo IV del protocollo d’intesa del 2014.
4. Qualora le parti non notifichino congiuntamente tale soluzione reciprocamente concordata all’organo di conciliazione dell’OMC entro 11 anni dall’entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte può denunciare l’accordo a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 5
Controlli in loco
La Commissione può chiedere al governo degli Stati Uniti di autorizzare rappresentanti della Commissione a effettuare controlli in loco negli Stati Uniti, a condizione che tali controlli siano svolti su base non discriminatoria nei confronti di altri paesi fornitori. Detti controlli sono effettuati congiuntamente con le autorità competenti degli Stati Uniti.
Articolo 6
Recesso ed effetti
1. Ciascuna parte ha la facoltà di recedere dal presente accordo mediante notifica scritta all’altra parte. Il presente accordo è risolto sei mesi dalla data di ricevimento di detta notifica dall’altra parte. Il recesso dal presente accordo non costituisce un recesso dal protocollo d’intesa del 2014, salvo il caso in cui le parti dichiarino espressamente tale intenzione.
2. Il recesso dal protocollo d’intesa del 2014 a norma del relativo articolo V, paragrafo 4, comporta il recesso dal presente accordo. Le parti rispettano gli obblighi essenziali di cui all’articolo II del protocollo d’intesa del 2014 durante il periodo di sei mesi dalla data di comunicazione della notifica di recesso di cui all’articolo V, paragrafo 4.
3. In assenza di notifica all’organo di conciliazione dell’OMC di una soluzione reciprocamente concordata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come modifica dei rispettivi diritti od obblighi di ciascuna parte nell’ambito della DSU per quanto attiene alla controversia CE — Ormoni.
4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti, né può essere interpretata in modo da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato dinanzi agli organi giurisdizionali e nei sistemi giuridici interni delle parti.
5. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo alla data alla quale entrambe le parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie a garantire la conformità con gli obblighi delle parti ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 4, paragrafo 1.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.
FATTO a Washington addì due agosto duemiladiciannove, in duplice esemplare in lingua inglese, che è il testo autentico dell’accordo.
Per l’Unione europea
Per gli Stati Uniti d’America
(1) A fini di maggiore chiarezza, se il presente accordo entra in vigore all’inizio del sottoperiodo n di un anno contingentale, il volume relativo all’anno 1 è messo a disposizione in quattro sottoperiodi consecutivi, ripartiti equamente fra tali sottoperiodi, iniziando dal sottoperiodo n di detto anno contingentale e terminando nel sottoperiodo n-1 del successivo anno contingentale. I volumi a partire dall’anno 2 sono messi a disposizione in quattro sottoperiodi consecutivi, ripartiti equamente fra tali sottoperiodi, iniziando dal sottoperiodo n del successivo anno contingentale.