14.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/3


ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE

L'Unione europea, di seguito denominata «l'Unione»,

e

la Repubblica di Singapore, di seguito denominata «Singapore»,

di seguito denominate congiuntamente «parti» o denominata singolarmente «parte»,

CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo di partenariato e di cooperazione, nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e d'investimento che le unisce;

DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creerà un nuovo clima favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti tra le parti;

RICONOSCENDO che il presente accordo intende completare e promuovere iniziative d'integrazione economica regionale;

DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche e commerciali e gli investimenti conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali ed ambientali, ed a promuovere gli scambi e gli investimenti nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e degli accordi di cui sono firmatarie;

DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilità, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il benessere generale, riaffermando a tal fine la loro volontà di promuovere la liberalizzazione del commercio e degli investimenti;

CONVINTE che il presente accordo favorirà lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi, accrescendo così la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali;

RIAFFERMANDO il diritto di ciascuna parte di adottare ed applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio in materia sociale ed ambientale, di sicurezza e salute pubblica, di promozione e protezione della diversità culturale;

RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza nel commercio internazionale a beneficio di tutte le parti interessate;

INTENZIONATE a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e i loro investimenti e a ridurre o eliminare le barriere agli scambi ed agli investimenti reciproci;

DETERMINATE a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio internazionale eliminando per mezzo del presente accordo gli ostacoli agli scambi, nonché ad evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra le parti che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;

BASANDOSI sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi ed intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

OBIETTIVI E DEFINIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1

Istituzione di una zona di libero scambio

Le parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 e all'articolo V del GATS.

ARTICOLO 1.2

Obiettivi

Il presente accordo ha per obiettivi la liberalizzazione e la facilitazione degli scambi commerciali e degli investimenti tra le parti, conformemente alle sue disposizioni.

ARTICOLO 1.3

Definizioni di applicazione generale

Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si intende per:

«accordo sull'agricoltura», l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

«accordo sugli appalti pubblici», l'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC;

«accordo sulle ispezioni pre-imbarco», l'accordo sulle ispezioni pre-imbarco di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

«accordo antidumping», l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

«accordo sulla valutazione in dogana», l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

«giorno», un giorno di calendario;

«DSU», l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;

«GATS», l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;

«GATT 1994», l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

«sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche (di seguito anche «SA»);

«FMI», il Fondo monetario internazionale;

«accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione», l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

«misura», qualsiasi legge, regolamento, procedura, prescrizione o pratica;

«persona fisica di una parte», un cittadino di Singapore o di uno degli Stati membri dell'Unione (1), secondo i rispettivi ordinamenti;

«accordo di partenariato e cooperazione», l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2018;

«persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;

«accordo sulle misure di salvaguardia», l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

«accordo SCM», l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

«accordo SPS», l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

«accordo TBT», l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

«accordo TRIPS», l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC;

«OMPI», l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

«OMC», l'Organizzazione mondiale del commercio; e

«accordo OMC», l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

CAPO DUE

TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 2.1

Obiettivo

Le parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci nel corso di un periodo transitorio che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformità del presente accordo e all'articolo XXIV del GATT 1994.

ARTICOLO 2.2

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica agli scambi di merci tra le parti.

ARTICOLO 2.3

Trattamento nazionale

Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994, alle relative note e disposizioni integrative. A tale fine, gli obblighi sanciti dall'articolo III del GATT 1994, con le relative note e disposizioni integrative, sono integrati nel presente accordo e ne formano parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 2.4

Dazio doganale

Ai fini del presente capo, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicato o connesso a tale importazione o esportazione.

In un «dazio doganale» non rientrano:

a)

gli oneri equivalenti a un'imposta interna, applicati coerentemente con l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale);

b)

il dazio istituito coerentemente con le disposizioni del capo 3 (Misure di difesa commerciale);

c)

i dazi applicati coerentemente con gli articoli VI, XVI e XIX del GATT 1994, all'accordo antidumping, all'accordo SCM, all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura e al DSU; e

d)

i diritti o gli altri oneri istituiti coerentemente con l'articolo 2.10 (Diritti e formalità connessi all'importazione e all'esportazione).

ARTICOLO 2.5

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti è disciplinata dalla nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, in conformità del sistema armonizzato ed alle relative modifiche.

SEZIONE B

RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

ARTICOLO 2.6

Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni

1.   Ciascuna parte riduce o sopprime i propri dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'altra parte in conformità delle tabelle di cui all'allegato 2-A. Ai fini del presente capo, per «originario» si intende l'origine della merce come determinata conformemente alle regole di origine e ad altre prescrizioni di cui al protocollo 1.

2.   L'aliquota di base dei dazi doganali sulle importazioni, cui devono essere applicate le successive riduzioni a norma del paragrafo 1, è quella specificata nelle tabelle di cui all'allegato 2-A.

3.   Se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente accordo una parte riduce l'aliquota del dazio doganale sulle importazioni applicata alla nazione più favorita (di seguito «NPF»), tale aliquota del dazio si applica se e fino a che essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale sulle importazioni calcolata in conformità della rispettiva tabella di cui all'allegato 2-A.

4.   Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo le parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed ampliare la portata della riduzione e della soppressione dei dazi doganali sulle importazioni. Una decisione delle parti nell'ambito del comitato per lo scambio di merci in merito a tale accelerazione o ampliamento sostituisce qualunque aliquota del dazio o categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi determinate secondo le rispettive tabelle per tale merce.

ARTICOLO 2.7

Soppressione dei dazi doganali e delle tasse sulle esportazioni

Nessuna delle parti mantiene in vigore o istituisce dazi doganali o tasse sulle esportazioni o sulle vendite all'esportazione di merci dell'altra parte o in relazione ad esse, ovvero imposte interne sulle merci esportate verso l'altra parte superiori a quelle che gravano sulle merci simili destinate alla vendita sul mercato interno.

ARTICOLO 2.8

Clausola di standstill

Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nessuna delle parti aumenta un dazio doganale esistente o impone un nuovo dazio doganale sulle importazioni di una merce originaria dell'altra parte. È fatto salvo il diritto delle parti di aumentare un dazio doganale al livello stabilito nelle rispettive tabelle di cui all'allegato 2-A a seguito di una riduzione unilaterale.

SEZIONE C

MISURE NON TARIFFARIE

ARTICOLO 2.9

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

1.   Nessuna delle parti adotta o mantiene divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, in conformità dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni integrative. A tale scopo, l'articolo XI del GATT 1994, con le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne forma parte, mutatis mutandis.

2.   Le parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XI, paragrafo 2, lettere a) e c), del GATT 1994, la parte che intende adottare le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo all'esportazione delle merci in questione. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

ARTICOLO 2.10

Diritti e formalità connessi all'importazione e all'esportazione

1.   Ciascuna delle parti garantisce, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle relative note e disposizioni integrative, che tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi natura, diversi dai dazi doganali e dalle misure di cui all'articolo 2.4 (Dazio doganale), lettere da a) a c), applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.

2.   Ciascuna delle parti mette a disposizione dell'altra le informazioni concernenti diritti ed oneri da essa applicati in relazione all'importazione e all'esportazione, tramite un mezzo designato ufficialmente, compresa Internet.

3.   Nessuna delle parti impone alcuna formalità consolare (2), compresi il pagamento dei diritti e degli oneri connessi, in relazione all'importazione di qualsiasi merce dell'altra parte.

ARTICOLO 2.11

Procedure in materia di licenze di importazione ed esportazione

1.   Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi stabiliti dall'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione.

2.   Le parti adottano e gestiscono eventuali procedure in materia di licenze di importazione o esportazione (3) in conformità delle disposizioni seguenti:

a)

articolo 1, paragrafi da 1 a 9 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione;

b)

articolo 2 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione;

c)

articolo 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione.

A tal fine, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sono integrate nel presente accordo e ne formano parte. Le parti applicano tali disposizioni, mutatis mutandis, a tutte le procedure in materia di licenze di esportazione.

3.   Ciascuna parte garantisce che tutte le procedure in materia di licenze di esportazione siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.

4.   Ciascuna parte adotta o mantiene procedure in materia di licenze come condizione per l'importazione nel proprio territorio o per l'esportazione dal proprio territorio verso l'altra parte unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili altre procedure atte a realizzare un obiettivo amministrativo.

5.   Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere procedure in materia di licenze di importazione o di esportazione non automatiche a meno che non risultino indispensabili per attuare una misura coerente con il presente accordo. La parte che adotta procedure in materia di licenze non automatiche indica chiaramente la misura alla quale dà attuazione mediante tale procedura in materia di licenze.

6.   La parte che adotta procedure in materia di licenze di esportazione o modifiche di tali procedure ne informa tramite notifica il comitato per lo scambio di merci 60 giorni prima della loro pubblicazione. Tale notifica contiene le informazioni richieste a norma dell'articolo 5 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione.

7.   Una parte risponde entro 60 giorni alle richieste dell'altra parte in merito a qualunque procedura in materia di licenze che la parte destinataria della richiesta intende adottare, ha adottato o mantenuto, nonché in merito ai criteri per il rilascio e/o l'assegnazione delle licenze di importazione o esportazione.

ARTICOLO 2.12

Imprese commerciali di Stato

1.   Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi vigenti a norma dell'articolo XVII del GATT 1994 ivi incluse le relative note e disposizioni integrative, nonché dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, di cui all'allegato 1-A dell'accordo OMC, che sono integrati nel presente accordo e ne formano parte, mutatis mutandis.

2.   Ciascuna parte può richiedere informazioni all'altra parte, come previsto dall'articolo XVII, paragrafo 4, lettere c) e d), dell'accordo GATT 1994.

ARTICOLO 2.13

Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali

1.   Le parti assumono ulteriori impegni in relazione alle misure non tariffarie settoriali relative alle merci di cui agli allegati 2-B e 2-C (di seguito «allegati settoriali»). A tal fine le parti possono modificare gli allegati settoriali tramite decisione del comitato per lo scambio di merci.

2.   Le parti, su richiesta di una di esse, avviano negoziati al fine di ampliare la portata dei loro impegni in materia di misure non tariffarie settoriali relative alle merci.

SEZIONE D

ECCEZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MERCI

ARTICOLO 2.14

Eccezioni generali

1.   Nessuna disposizione del presente capo osta all'adozione di misure conformi all'articolo XX dell'accordo GATT 1994, ivi incluse le relative note e disposizioni integrative, che sono integrate nel presente accordo e ne formano parte, mutatis mutandis.

2.   Le parti convengono che, prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), dell'accordo GATT 1994, la parte esportatrice che intende adottare le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro 30 giorni, la parte esportatrice può applicare alle esportazioni del prodotto interessato le misure previste dal presente articolo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

SEZIONE E

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 2.15

Comitato per lo scambio di merci

1.   Il comitato per lo scambio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), si riunisce a richiesta di una parte o del comitato per il commercio al fine di esaminare qualsiasi questione attinente al presente capo ed è composto di rappresentanti delle parti.

2.   Le funzioni del comitato comprendono:

a)

il monitoraggio dell'attuazione del presente capo e degli allegati 2-A, 2-B e 2-C;

b)

la promozione degli scambi di merci tra le parti, anche per mezzo di consultazioni sull'accelerazione e sull'ampliamento della portata della soppressione dei dazi e sull'ampliamento della portata degli impegni in materia di misure non tariffarie previste dal presente accordo, e all'occorrenza su altre questioni; a seguito di tali consultazioni, il comitato può, se necessario, modificare o ampliare gli allegati 2-A, 2-B e 2-C mediante decisione; e

c)

l'esame delle misure tariffarie e non tariffarie relative agli scambi di merci tra le parti; all'occorrenza il comitato per lo scambio di merci può sottoporre tali questioni all'esame del comitato per il commercio.

CAPO 3

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A

MISURE ANTIDUMPING E COMPENSATIVE

ARTICOLO 3.1

Disposizioni generali

1.   Le parti riaffermano i propri diritti e i propri obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo antidumping e dall'accordo SCM ed applicano misure antidumping e compensative in conformità delle disposizioni del presente capo.

2.   Le parti, nel riconoscere che le misure antidumping e compensative possono essere indebitamente impiegate per ostacolare il commercio, convengono che:

a)

tali misure debbano essere utilizzate in piena conformità delle pertinenti disposizioni dell'OMC e devono essere basate su un sistema equo e trasparente; e

b)

debba essere riservata particolare attenzione agli interessi della parte contro cui viene applicata una tale misura.

3.   Ai fini della presente sezione, l'origine delle merci è determinata in conformità delle regole di origine non preferenziali delle parti.

ARTICOLO 3.2

Trasparenza e scambio di informazioni

1.   Una volta che le autorità competenti di una parte abbiano ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio antidumping riguardante importazioni provenienti dall'altra parte, e al più tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, tale parte notifica il ricevimento della domanda per iscritto all'altra parte.

2.   Una volta che le autorità competenti di una parte abbiano ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio compensativo riguardante importazioni provenienti dall'altra parte, e al più tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, la parte notifica il ricevimento della domanda per iscritto all'altra parte e offre a quest'ultima la possibilità di consultare le sue autorità competenti in merito alla domanda al fine di chiarire la situazione di fatto e giungere ad una soluzione concordata. Le parti si adoperano per tenere tali consultazioni nel più breve tempo possibile.

3.   Immediatamente dopo l'istituzione di qualsiasi misura provvisoria e in ogni caso prima della decisione definitiva, entrambe le parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che hanno portato alla decisione di applicare tali misure. Rimangono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 6.5 dell'accordo antidumping ed all'articolo 12.4 dell'accordo SCM. Qualsiasi comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.

4.   A tutte le parti interessate è accordata la possibilità di essere sentite per esprimere il loro punto di vista nel corso delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale.

ARTICOLO 3.3

Regola del dazio inferiore

Qualora una parte decida di istituire un dazio antidumping o compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile e deve essere inferiore ad esso se tale dazio inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale.

ARTICOLO 3.4

Considerazione dell'interesse pubblico

Nessuna delle parti applica misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. Per valutare l'interesse pubblico si tiene conto della situazione dell'industria nazionale, degli importatori e delle loro associazioni rappresentative nonché degli utilizzatori rappresentativi e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nella misura in cui essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.

ARTICOLO 3.5

Esclusione dal meccanismo bilaterale di risoluzione delle controversie e di mediazione

Le disposizioni della presente sezione non sono soggette alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle controversie) né a quella del capo 15 (Meccanismo di mediazione).

SEZIONE B

MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI

ARTICOLO 3.6

Disposizioni generali

1.   Ciascuna delle parti mantiene i propri diritti ed i propri obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia e dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura. Salvo diversa disposizione della presente sezione, il presente accordo non conferisce diritti né impone obblighi supplementari alle parti per quanto riguarda le misure adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

2.   Le parti non applicano contemporaneamente, nei riguardi della stessa merce:

a)

una misura di salvaguardia bilaterale; e

b)

una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

3.   Ai fini della presente sezione, l'origine delle merci è determinata in conformità delle regole di origine non preferenziali delle parti.

ARTICOLO 3.7

Trasparenza

1.   Nonostante l'articolo 3.6 (Disposizioni generali), su richiesta dell'altra parte, e a condizione che quest'ultima abbia un interesse sostanziale, la parte che avvia un'inchiesta in merito alle misure di salvaguardia o che intende istituire misure di salvaguardia notifica per iscritto immediatamente, almeno sette giorni prima dell'apertura dell'inchiesta o dell'istituzione di tali misure, tutte le informazioni pertinenti che hanno portato all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia o all'istituzione di misure di salvaguardia, comprese, se del caso, le risultanze provvisorie e definitive dell'inchiesta. Rimane comunque salva la disposizione di cui all'articolo 3.2 dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

2.   Nell'istituire le misure di salvaguardia, le parti si adoperano affinché tali misure incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.

3.   Ai fini del paragrafo 2, la parte che intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatti i requisiti giuridici per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra parte e le offre la possibilità di consultazioni bilaterali. Qualora entro 30 giorni dalla notifica non si pervenga ad una soluzione soddisfacente, la parte importatrice può adottare le misure di salvaguardia definitive. La possibilità di avviare consultazioni deve essere offerta anche all'altra parte al fine di promuovere scambi di opinioni sulle informazioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 3.8

Esclusione dal meccanismo bilaterale di risoluzione delle controversie e di mediazione

Le disposizioni della presente sezione non sono soggette alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle controversie) né a quella del capo 15 (Meccanismo di mediazione).

SEZIONE C

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA BILATERALE

ARTICOLO 3.9

Definizioni

Ai fini della presente sezione:

a)

i termini «grave pregiudizio» e «minaccia di grave pregiudizio» si intendono secondo le definizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne forma parte, mutatis mutandis; e

b)

«periodo transitorio» indica un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 3.10

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1.   Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, merci originarie di una parte sono importate nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce merci simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può, unicamente durante il periodo transitorio, adottare le misure di cui al paragrafo 2 alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.

2.   La parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:

a)

sospende ulteriori riduzioni dell'aliquota del dazio doganale sulla merce in questione prevista nell'allegato 2-A; oppure

b)

aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce in questione fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le aliquote seguenti:

i)

l'aliquota NPF applicata sul prodotto in questione in vigore al momento dell'adozione della misura; oppure

ii)

l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A a norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), paragrafo 2.

ARTICOLO 3.11

Condizioni e limitazioni

1.   Una parte notifica per iscritto all'altra parte l'apertura di un'inchiesta a norma del paragrafo 2 e si consulta con l'altra parte con il maggior anticipo possibile rispetto all'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di:

a)

riesaminare le informazioni risultanti dall'inchiesta e verificare se le condizioni di cui al presente articolo siano soddisfatte;

b)

scambiarsi opinioni sulla misura e sulla sua idoneità, alla luce degli obiettivi stabiliti dalla presente sezione, ad eliminare il grave pregiudizio o la relativa minaccia per l'industria nazionale, causati da un aumento delle importazioni, quale descritto dall'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1; e

c)

scambiarsi opinioni preliminari in materia di indennizzo di cui all'articolo 3.13 (Compensazione).

2.   Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo a seguito di un'inchiesta delle proprie autorità competenti a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tale scopo l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne formano parte, mutatis mutandis.

3.   La decisione di cui all'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale) non viene presa salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'incremento delle importazioni dell'altra parte e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. A tal fine sono tenuti in debita considerazione altri fattori, tra cui le importazioni dello stesso prodotto da altri paesi.

4.   Le parti provvedono a che le rispettive autorità competenti concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura.

5.   Le parti non possono applicare una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1:

a)

se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento;

b)

per un periodo superiore a due anni; tale periodo può tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorità competenti della parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento e che esistono prove del fatto che l'industria stia procedendo all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e le eventuali proroghe, non superi i quattro anni; oppure

c)

oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra parte.

6.   Nessuna misura è applicata nuovamente alle importazioni della stessa merce durante il periodo transitorio, a meno che non sia trascorso un periodo di tempo uguale alla metà del periodo durante il quale la misura di salvaguardia era stata precedentemente applicata. In tal caso non si applica l'articolo 3.13 (Compensazione), paragrafo 3.

7.   Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A, sarebbe stata in vigore in assenza della misura.

ARTICOLO 3.12

Misure provvisorie

1.   In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta in via preliminare l'esistenza di prove evidenti relative al fatto che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La durata di qualunque misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle prescrizioni dell'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafi 2 e 3. Qualora l'inchiesta di cui all'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafo 2, non dimostri che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), la parte rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari. La durata delle misure provvisorie è inclusa nel periodo di cui all'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafo 5, lettera b).

2.   Se una parte adotta una misura provvisoria a norma del presente articolo, essa ne dà notifica per iscritto all'altra parte prima di adottarla ed avvia consultazioni con l'altra parte immediatamente dopo l'adozione di tale misura.

ARTICOLO 3.13

Compensazione

1.   Una parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o sotto forma di concessioni equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

2.   Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti alla parte che applica la misura di salvaguardia. La parte esportatrice invia all'altra parte una notifica scritta almeno 30 giorni prima di sospendere le concessioni a norma del presente paragrafo.

3.   Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non viene esercitato per i primi 24 mesi di vigenza di una misura di salvaguardia bilaterale, a condizione che quest'ultima sia conforme alle disposizioni del presente accordo.

CAPO 4

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 4.1

Obiettivi

L'obiettivo del presente capo è facilitare e incrementare gli scambi di merci tra le parti mediante un quadro che permetta di prevenire, individuare ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo TBT.

ARTICOLO 4.2

Ambito di applicazione e definizioni

1.   Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tutte le norme, di tutti i regolamenti tecnici e di tutte le procedure di valutazione della conformità, definiti nell'allegato 1 dell'accordo TBT, che possono avere un'incidenza sugli scambi di merci tra le parti, indipendentemente dall'origine di tali merci.

2.   In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, il presente capo non si applica:

a)

alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessità di produzione o di consumo; oppure

b)

alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo SPS che sono contemplate dal capo 5 del presente accordo.

3.   Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 4.3

Conferma dell'accordo TBT

Le parti riaffermano i diritti e gli obblighi reciproci in vigore derivanti dall'accordo TBT che è integrato nel presente accordo e ne forma parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 4.4

Cooperazione congiunta

1.   Le parti rafforzano la loro cooperazione nell'ambito delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati.

2.   Le parti si adoperano per identificare e sviluppare iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione adeguate ai vari settori o alle diverse questioni, che possono comprendere, tra l'altro:

a)

lo scambio di informazioni ed esperienze riguardo all'elaborazione e all'applicazione dei rispettivi regolamenti tecnici e all'uso di buone prassi di regolamentazione;

b)

la semplificazione, se del caso, dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;

c)

iniziative per evitare inutili divergenze tra le rispettive impostazioni in materia di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità, e per far convergere o allineare i regolamenti tecnici con le norme internazionali;

d)

la promozione della cooperazione tra i rispettivi organismi pubblici o privati competenti in tema di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento;

e)

iniziative per garantire un'efficace interazione tra le autorità di regolamentazione a livello nazionale, regionale e internazionale, ad esempio mediante il rinvio delle richieste di una parte alle autorità di regolamentazione competenti; e

f)

lo scambio di informazioni sugli sviluppi prodottisi nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali per quanto concerne le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità.

3.   Ciascuna delle parti, su richiesta dell'altra parte, prende in debita considerazione le proposte di cooperazione a norma del presente capo avanzate dall'altra parte.

ARTICOLO 4.5

Norme

1.   Le parti riaffermano gli obblighi che ad esse incombono, a norma dell'articolo 4.1 dell'accordo TBT, di garantire che i loro organismi di normazione accettino e rispettino il «codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme» di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT.

2.   Con l'obiettivo di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte invita i propri organismi di normazione, nonché gli organismi regionali di normazione dei quali esse o i loro organismi di normazione sono membri, a cooperare con gli organismi di normazione pertinenti dell'altra parte nelle attività internazionali di normazione.

3.   Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni:

a)

sull'impiego delle norme a sostegno dei regolamenti tecnici;

b)

sui rispettivi processi di normazione e sull'entità dell'uso di norme internazionali o regionali come base delle loro norme nazionali; e

c)

sugli accordi di cooperazione attuati da ciascuna delle parti in materia di normazione, purché le informazioni possano essere messe a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 4.6

Regolamenti tecnici

Le parti convengono di fare il miglior uso possibile della corretta prassi regolamentare nell'elaborazione, nell'adozione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, come previsto nell'accordo TBT, comprese le indicazioni seguenti:

a)

considerare, in fase di elaborazione di un regolamento tecnico, tra l'altro, l'impatto del regolamento tecnico previsto e la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, al regolamento tecnico proposto, in grado di soddisfare i legittimi obiettivi della parte;

b)

avvalersi, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 2.4 dell'accordo TBT e per quanto possibile, delle norme internazionali pertinenti come base dei propri regolamenti tecnici, tranne quando l'impiego di tali norme internazionali rappresenti un mezzo inappropriato o inefficace per il raggiungimento dei legittimi obiettivi perseguiti; laddove le norme internazionali non siano state utilizzate come base, e su richiesta dell'altra parte, spiegare i motivi per cui tali norme sono state ritenute inappropriate o inefficaci in relazione all'obiettivo perseguito; e

c)

definire, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 2.8 dell'accordo TBT e laddove sia opportuno, i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in funzione delle sue prestazioni, anziché in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive.

ARTICOLO 4.7

Procedure di valutazione della conformità

1.   Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità, tra cui:

a)

l'affidamento della parte importatrice sulla dichiarazione di conformità di un fornitore;

b)

gli accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità relative a specifici regolamenti tecnici, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra parte;

c)

il ricorso a procedure di accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;

d)

la designazione, da parte dei pubblici poteri, di organismi di valutazione della conformità, compresi organismi situati nel territorio dell'altra parte;

e)

il riconoscimento unilaterale, ad opera di una parte, dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra parte;

f)

gli accordi volontari tra organismi di valutazione della conformità situati nel territorio di ciascuna parte; e

g)

il ricorso ad accordi regionali o internazionali di riconoscimento multilaterale di cui le parti sono firmatarie.

2.   Tenuto conto in particolare di tali considerazioni, le parti:

a)

intensificano gli scambi di informazioni relativi a questi ed altri meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformità;

b)

si scambiano informazioni sui criteri impiegati per scegliere procedure di valutazione della conformità appropriate per prodotti specifici e, conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, non impongono procedure di valutazione della conformità più severe o modalità di applicazione più severe di quanto sia necessario per offrire alla parte importatrice una garanzia adeguata sulla conformità dei prodotti alle norme ed ai regolamenti tecnici applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe la mancata conformità;

c)

si scambiano informazioni sulle politiche di accreditamento e valutano come utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e l'uso migliore degli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle parti, per esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation e dell'International Accreditation Forum; e

d)

garantiscono che, nella misura in cui due o più organismi di valutazione della conformità siano autorizzati da una parte ad espletare le procedure di valutazione della conformità necessarie per l'immissione sul mercato del prodotto, gli operatori economici possano scegliere tra di essi.

3.   Le parti confermano l'obbligo che ad esse incombe a norma dell'articolo 5.2.5 dell'accodo TBT, di garantire che gli oneri per la valutazione obbligatoria della conformità dei prodotti importati siano equi in rapporto a quelli imposti per la valutazione della conformità di prodotti simili di origine nazionale oppure originari di qualunque altro paese, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto e degli altri costi risultanti dal fatto che gli impianti del richiedente non sono situati nello stesso luogo dell'organismo preposto alla valutazione della conformità.

4.   Su richiesta di una di esse, le parti possono decidere di avviare consultazioni con l'obiettivo di definire iniziative settoriali adeguate per ciascun settore relative all'impiego di procedure per la valutazione della conformità o volte a facilitare l'accettazione dei risultati della valutazione di conformità. La parte che presenta la richiesta è tenuta a giustificarla fornendo le informazioni pertinenti su come tale iniziativa settoriale possa agevolare gli scambi tra le parti. Nel corso di tali consultazioni possono essere presi in considerazione tutti i meccanismi di cui al paragrafo 1. La parte che rifiuti tale richiesta è tenuta a fornire una motivazione qualora l'altra parte la richieda.

ARTICOLO 4.8

Trasparenza

Le parti confermano gli obblighi di trasparenza che ad esse incombono a norma dell'accordo TBT per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, e convengono:

a)

qualora una fase del processo di elaborazione di un regolamento tecnico sia oggetto di una consultazione pubblica, di tenere conto del parere dell'altra parte e di fornire a quest'ultima ed ai suoi soggetti interessati, senza alcuna discriminazione, opportunità ragionevoli di formulare osservazioni;

b)

nel caso di notifiche effettuate in conformità all'articolo 2.9 dell'accordo TBT, di concedere all'altra parte un periodo di almeno 60 giorni dalla notifica per la formulazione di osservazioni scritte sulla proposta e, laddove sia possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di proroga di tale periodo;

c)

di concedere un intervallo di tempo sufficiente tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra parte possano conformarvisi, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanità, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale; e

d)

di mettere a disposizione dell'altra parte o dei suoi operatori economici informazioni pertinenti (ad esempio mediante un sito web pubblico, se disponibile) sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformità in vigore e di fornire loro, su richiesta e senza indebiti ritardi, orientamenti scritti, a seconda dell'opportunità e della disponibilità, su come conformarsi ai suoi regolamenti tecnici.

ARTICOLO 4.9

Vigilanza del mercato

Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni sulle attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme.

ARTICOLO 4.10

Marcatura ed etichettatura

1.   Le parti prendono atto, secondo quanto disposto nell'allegato 1, punto 1, dell'accordo TBT, che un regolamento tecnico può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e, qualora i loro regolamenti tecnici prevedano obblighi di marcatura od etichettatura, si impegnano a garantire che tali regolamenti non siano elaborati con l'obiettivo o l'effetto di frapporre indebiti ostacoli agli scambi internazionali e che tali regolamenti non siano più restrittivi del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, secondo quanto disposto dall'articolo 2.2 dell'accordo TBT.

2.   Le parti convengono che, qualora una parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti:

a)

tale parte si adopera per stabilire unicamente prescrizioni utili per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure utili per indicare la conformità del prodotto ai requisiti obbligatori;

b)

tale parte può specificare le informazioni da indicare sull'etichetta e può imporre il rispetto di talune prescrizioni regolamentari relative all'apposizione dell'etichetta, ma non richiede alcuna approvazione preventiva o certificazione delle etichette e delle marcature come condizione imprescindibile per la vendita dei prodotti sul proprio mercato, tranne qualora ciò sia ritenuto necessario in considerazione del rischio del prodotto per la salute o per la vita delle persone, degli animali o delle piante;

c)

qualora imponga l'uso di un numero d'identificazione esclusivo da parte degli operatori economici, tale parte garantisce che tali numeri siano comunicati agli operatori economici pertinenti senza indebito ritardo e senza discriminazioni;

d)

purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel territorio della parte importatrice delle merci, tale parte ammette che quanto segue sia usato per la marcatura o l'etichettatura delle merci:

i)

le informazioni in altre lingue oltre alle informazionI nella lingua prescritta nel territorio della parte importatrice delle merci;

ii)

le nomenclature, i pittogrammi, i simboli o gli elementi grafici riconosciuti a livello internazionale;

iii)

informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel territorio della parte importatrice delle merci;

e)

tale parte accetta che l'etichettatura, comprese la rietichettatura e le correzioni dell'etichettatura, venga effettuata, se del caso, negli stabilimenti autorizzati (per esempio, nei depositi doganali presso il punto di importazione) nel territorio della parte importatrice prima della distribuzione e della vendita del prodotto come alternativa all'etichettatura nel luogo di origine, a meno che tale etichettatura nel luogo di origine non debba essere effettuata per motivi di salute pubblica o di sicurezza; e

f)

tale parte si adopera, nei casi in cui ritenga che ciò non comprometta il raggiungimento di obiettivi legittimi in forza dell'accordo TBT, per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.

3.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC, il paragrafo 2 si applica ai prodotti agricoli, ai prodotti industriali ed ai prodotti agricoli trasformati, comprese le bevande e le bevande spiritose.

ARTICOLO 4.11

Punti di contatto

I punti di contatto designati a norma dell'articolo 13.4 (Richieste di informazioni e punti di contatto), hanno tra l'altro il compito di:

a)

sorvegliare l'attuazione e l'amministrazione delle disposizioni del presente capo;

b)

affrontare senza indugio tutte le questioni che l'altra parte solleva in relazione all'elaborazione, all'adozione, all'applicazione e all'esecuzione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità;

c)

rafforzare la cooperazione nell'elaborazione e nel miglioramento di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;

d)

scambiarsi informazioni in materia di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;

e)

agevolare le attività di cooperazione, ove necessario, in conformità all'articolo 4.4 (Cooperazione congiunta), paragrafo 2; e

f)

disporre la creazione di gruppi di lavoro ad hoc su richiesta di una delle parti, con l'obiettivo di esaminare nuovi modi per facilitare gli scambi tra le parti.

ARTICOLO 4.12

Disposizioni finali

1.   Le parti possono discutere in sede di comitato per lo scambio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), eventuali accordi di attuazione derivanti dal presente capo. Le parti possono adottare, con decisione adottata in tale comitato, tutte le misure di attuazione necessarie a tal fine.

2.   Le parti hanno assunto ulteriori impegni concernenti misure non tariffarie settoriali relativamente alle merci di cui all'allegato 4-A ed alle relative appendici.

CAPO 5

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 5.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a)

proteggere la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante nei rispettivi territori delle parti, agevolando nel contempo gli scambi commerciali tra le stesse nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito «misure SPS»);

b)

collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo SPS; e

c)

fornire uno strumento per migliorare la comunicazione, la cooperazione e la risoluzione delle questioni relative all'attuazione delle misure SPS che incidono sugli scambi tra le parti.

ARTICOLO 5.2

Ambito di applicazione

1.   Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure SPS di una parte che possono, direttamente o indirettamente, incidere sul commercio tra le parti.

2.   Il presente capo si applica anche alla collaborazione tra le parti sulle questioni di reciproco interesse per le parti relative al benessere degli animali.

3.   Nessuna disposizione del presente capo pregiudica i diritti delle parti nel quadro dell'accordo TBT per quanto concerne le misure che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

ARTICOLO 5.3

Definizioni

Ai fini del presente capo:

a)

si applicano le definizioni contenute nell'allegato A dell'accordo SPS; e

b)

le parti possono concordare altre definizioni da utilizzare nell'applicazione del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle pertinenti organizzazioni internazionali, come la commissione del Codex Alimentarius (di seguito «Codex Alimentarius») e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito «OIE»), nonché della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito «IPPC»).

ARTICOLO 5.4

Diritti e obblighi

Le parti affermano i propri diritti ed i propri obblighi derivanti dall'accordo SPS.

ARTICOLO 5.5

Autorità competenti

Le autorità competenti delle parti responsabili dell'attuazione del presente capo sono indicate nell'allegato 5-A. Le parti si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento concernente tali autorità competenti.

ARTICOLO 5.6

Principi generali

Nell'attuazione del presente capo le parti:

a)

garantiscono la coerenza delle misure SPS con i principi di cui all'articolo 3 dell'accordo SPS;

b)

non utilizzano le misure SPS per creare ostacoli ingiustificati agli scambi;

c)

garantiscono che le procedure stabilite a norma del presente capo siano intraprese e concluse senza indebito ritardo e che tali procedure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra parte in cui esistano condizioni identiche o simili; e

d)

non utilizzano le procedure di cui alla lettera c), né le richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l'accesso ai rispettivi mercati in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche.

ARTICOLO 5.7

Prescrizioni in materia di importazione

1.   Le prescrizioni in materia di importazione di una parte si applicano all'intero territorio dell'altra parte.

2.   La parte esportatrice garantisce che i prodotti esportati nella parte importatrice siano conformi alle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice.

3.   La parte importatrice garantisce che le proprie prescrizioni in materia di importazione vengano applicate ai prodotti importati provenienti dalla parte esportatrice in modo proporzionato e non discriminatorio.

4.   I diritti imposti per le procedure sui prodotti importati provenienti dalla parte esportatrice sono equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili e non sono superiori al costo effettivo del servizio.

5.   La parte importatrice ha il diritto di procedere a controlli all'importazione sui prodotti provenienti dalla parte esportatrice ai fini dell'attuazione delle misure SPS.

6.   I controlli all'importazione effettuati sui prodotti provenienti dalla parte esportatrice si basano sui rischi sanitari e fitosanitari associati a tali importazioni. Tali controlli sono effettuati senza indebito ritardo e in modo da minimizzare gli effetti sugli scambi tra le parti.

7.   La parte importatrice mette a disposizione della parte esportatrice, su richiesta della parte esportatrice, informazioni sulla frequenza dei controlli all'importazione effettuati sui prodotti della parte esportatrice. La parte importatrice può variare la periodicità dei controlli materiali sulle partite, se del caso, a seguito di i) verifiche, ii) controlli all'importazione, o iii) un accordo reciproco tra le parti, intervenuto anche in seguito alle consultazioni previste dal presente capo.

8.   Qualora i controlli all'importazione rivelino che i prodotti non sono conformi alle pertinenti prescrizioni della parte importatrice in materia di importazione, qualsiasi azione intrapresa dalla parte importatrice deve essere proporzionata ai rischi sanitari e fitosanitari associati all'importazione del prodotto non conforme.

ARTICOLO 5.8

Verifiche

1.   Al fine di creare e mantenere la fiducia nell'efficace attuazione del presente capo, la parte importatrice ha il diritto di compiere in qualsiasi momento verifiche che possono comprendere:

a)

visite di verifica presso la parte esportatrice, per verificare integralmente o in parte il sistema di ispezione e di certificazione delle autorità competenti della parte esportatrice, conformemente alle pertinenti norme internazionali, agli orientamenti ed alle raccomandazioni del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC; e

b)

richieste di informazioni alla parte esportatrice in merito al suo sistema di ispezione e certificazione e dei risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema.

2.   La parte importatrice comunica alla parte esportatrice i risultati e le conclusioni delle verifiche effettuate a norma del paragrafo 1. La parte importatrice può mettere tali risultati a disposizione del pubblico.

3.   Qualora decida di effettuare una visita di verifica presso la parte esportatrice, la parte importatrice ne informa la parte esportatrice mediante notifica almeno 60 giorni di calendario prima del suo svolgimento, tranne in casi di emergenza o salvo diverso accordo tra le parti. Qualsiasi modifica di tale visita è concordata fra le parti.

4.   I costi incorsi per effettuare la verifica totale o parziale dei sistemi di ispezione e certificazione delle autorità competenti della parte esportatrice e i costi incorsi per effettuare qualsiasi ispezione di singoli stabilimenti, sono sostenuti dalla parte importatrice.

5.   La parte importatrice fornisce per iscritto alla parte esportatrice informazioni relative alla verifica effettuata entro il termine di 60 giorni di calendario. La parte esportatrice dispone di 45 giorni di calendario per formulare le proprie osservazioni su tali informazioni. Le osservazioni formulate dalla parte esportatrice sono allegate e, se del caso, incluse nel documento relativo ai risultati finali della verifica.

6.   Nonostante quanto previsto al paragrafo 5, qualora durante una verifica sia individuato un rischio significativo per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, la parte importatrice ne informa la parte esportatrice il più rapidamente possibile e in ogni caso entro 10 giorni di calendario dal termine della verifica.

ARTICOLO 5.9

Facilitazione degli scambi

1.   Nei casi in cui la parte importatrice imponga una verifica in loco al fine di autorizzare le importazioni di una determinata categoria o di determinate categorie di prodotti di origine animale provenienti dalla parte esportatrice si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la verifica valuta il sistema di ispezione e di certificazione della parte esportatrice in conformità dell'articolo 5.8 (Verifiche) e tiene conto, su richiesta dell'altra parte, di tutte le informazioni pertinenti fornite per iscritto dalla parte esportatrice;

b)

qualora la verifica del sistema di ispezione e di certificazione si concluda con un esito soddisfacente, la parte importatrice comunica per iscritto il risultato positivo della verifica alla parte esportatrice. In tal caso, nella propria comunicazione, la parte importatrice può anche informare del fatto di aver autorizzato, o che intende autorizzare, le importazioni di una o più categorie specifiche di prodotti;

c)

qualora l'esito della verifica dei sistemi di ispezione e certificazione si riveli insoddisfacente, la parte importatrice comunica per iscritto i risultati della verifica alla parte esportatrice. In tal caso la comunicazione deve comprendere una delle informazioni seguenti:

i)

una dichiarazione sulle condizioni, comprese quelle relative al sistema di ispezione e certificazione della parte esportatrice, che quest'ultima deve ancora attuare affinché la parte importatrice autorizzi le importazioni di una o più categorie specifiche di prodotti di origine animale;

ii)

un riferimento al fatto che determinati stabilimenti di prodotti di origine animale possono essere autorizzati ad esportare verso la parte importatrice previo rispetto delle prescrizioni pertinenti in materia di importazione di cui all'articolo 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione); oppure

iii)

una dichiarazione attestante che la parte importatrice non ha autorizzato le importazioni di una o più categorie specifiche di prodotti provenienti dalla parte esportatrice.

2.   Qualora la parte importatrice abbia autorizzato le importazioni di una o più categorie specifiche di prodotti di originale animale di cui al paragrafo 1, lettera b), la parte esportatrice comunica alla parte importatrice l'elenco dei singoli stabilimenti che soddisfano le prescrizioni della parte importatrice stabilite specificamente in conformità degli articoli 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione) e 5.8 (Verifiche). Inoltre si applica quanto segue:

a)

su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice riconosce i singoli stabilimenti di cui all'allegato 5-B, punto 3, situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei medesimi. Quando richiede il riconoscimento della parte importatrice, la parte esportatrice fornisce le informazioni richieste dall'altra parte per garantire il rispetto delle prescrizioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione). Il riconoscimento della parte importatrice è coerente con le condizioni stabilite all'allegato 5-B e si limita a quelle categorie di prodotti le cui importazioni sono autorizzate;

b)

in seguito al riconoscimento dei singoli stabilimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), la parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie, in conformità delle proprie procedure giuridiche e amministrative, al fine di consentire le importazioni entro 40 giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta della parte esportatrice e, se del caso, le informazioni richieste dalla parte importatrice per garantire il rispetto delle prescrizioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione);

c)

la parte importatrice notifica alla parte esportatrice l'accettazione o la non accettazione dei singoli stabilimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, i motivi dell'eventuale rifiuto.

ARTICOLO 5.10

Misure connesse alla salute degli animali e delle piante

1.   Le parti riconoscono i concetti di zone indenni da organismi nocivi o malattie e di zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie, conformemente all'accordo SPS ed alle norme, agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'OIE e dell'IPPC. Il comitato SPS di cui all'articolo 5.15 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie) può precisare ulteriormente la procedura per il riconoscimento di tali zone, comprese le procedure per il riconoscimento di tali zone in caso di insorgenza di un focolaio, tenendo conto dell'accordo SPS e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni pertinenti dell'OIE e dell'IPPC.

2.   Nel determinare le zone indenni da organismi nocivi o malattie e le zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.

3.   Le parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni da organismi nocivi o malattie e delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle parti per determinare tali zone. Quando accetta la determinazione di tali zone operata dalla parte esportatrice, la parte importatrice basa in linea di massima la propria determinazione dello status zoosanitario o fitosanitario della parte esportatrice o di parti di essa sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice in conformità dell'accordo SPS e alle norme, agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'OIE e dell'IPPC.

4.   Se la parte importatrice non accetta la determinazione operata dalla parte esportatrice, ne spiega le ragioni ed è disponibile a consultazioni.

5.   Qualora la parte esportatrice sostenga che determinate zone del proprio territorio sono zone indenni da organismi nocivi o malattie oppure zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie, fornisce gli elementi di prova necessari a dimostrare in modo obiettivo alla parte importatrice che tali zone sono, e probabilmente rimarranno, zone indenni da organismi nocivi o malattie oppure zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie, a seconda dei casi. A tale scopo, alla parte importatrice che ne faccia richiesta viene consentito l'accesso ragionevolmente necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

6.   Le parti riconoscono il principio di compartimentalizzazione dell'OIE e il principio dei siti di produzione indenni da organismi nocivi dell'IPPC. Il comitato SPS di cui all'articolo 5.15 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie) valuterà eventuali raccomandazioni future dell'OIE e dell'IPPC in materia e potrà formulare raccomandazioni di conseguenza.

ARTICOLO 5.11

Trasparenza e scambio di informazioni

1.   Le parti:

a)

perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio e, in particolare, per quelle di cui all'articolo 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione) applicate alle importazioni provenienti dall'altra parte;

b)

migliorano la comprensione reciproca delle rispettive misure SPS e la loro applicazione;

c)

si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS, compresi i progressi a livello di nuovi dati scientifici disponibili che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio;

d)

comunicano, alla parte che ne faccia richiesta, le prescrizioni in materia di importazione applicabili all'importazione di determinati prodotti entro 15 giorni di calendario; e

e)

informano la parte che ne faccia richiesta sullo stato della domanda di autorizzazione di determinati prodotti entro 15 giorni di calendario.

2.   I punti di contatto responsabili delle informazioni di cui al paragrafo 1 sono quelli designati dalle parti a norma dell'articolo 13.4 (Richieste di informazioni e punti di contatto), paragrafo 1. Le informazioni vengono trasmesse per posta, fax o e-mail. Le informazioni trasmesse per e-mail possono essere firmate elettronicamente e sono inviate unicamente da un punto di contatto a un altro.

3.   Si ritiene che lo scambio di informazioni abbia avuto luogo qualora le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), siano state rese disponibili mediante notifica all'OMC in conformità delle norme e delle procedure pertinenti, o qualora le informazioni di cui sopra siano state pubblicate sui siti web delle parti, ufficiali, accessibili al pubblico e gratuiti.

4.   Tutte le notifiche di cui al presente capo sono effettuate ai punti di contatto di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 5.12

Consultazioni

1.   Ciascuna delle parti notifica per iscritto all'altra parte, entro due giorni di calendario, qualsiasi rischio grave o rilevante per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, comprese le emergenze alimentari.

2.   Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante che interessa prodotti oggetto di scambi commerciali, ove richieste, si tengono quanto prima consultazioni in merito alla situazione. In tal caso, ciascuna parte si adopera per fornire a tempo debito tutte le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi.

3.   Le consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono tenersi mediante e-mail, videoconferenza o conferenza telefonica. La parte richiedente garantisce la stesura del resoconto della consultazione.

ARTICOLO 5.13

Misure di emergenza

1.   In caso di grave rischio per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, la parte importatrice può, senza preventiva notifica, adottare le misure necessarie alla protezione della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le partite in viaggio tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

2.   La parte che adotta le misure informa l'altra parte non appena possibile e comunque entro 24 ore dall'adozione della misura. Ciascuna delle parti può richiedere informazioni sulla situazione sanitaria e fitosanitaria o su qualsiasi misura che sia stata adottata. L'altra parte risponde non appena le informazioni richieste sono disponibili.

3.   Su richiesta di una delle parti e conformemente all'articolo 5.12 (Consultazioni), le parti si consultano sulla situazione entro 15 giorni di calendario dalla notifica. Tali consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Le parti possono esaminare le alternative che facilitino l'attuazione o la sostituzione delle misure.

ARTICOLO 5.14

Equivalenza

1.   Le parti possono riconoscere l'equivalenza di una singola misura e/o di gruppi di misure e/o di sistemi applicabili a un settore o a parte di esso a norma dei paragrafi da 4 a 7. Il riconoscimento dell'equivalenza si applica agli scambi tra le parti di animali e prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali, oppure agli scambi di prodotti correlati, se del caso.

2.   Qualora non sia stata riconosciuta l'equivalenza, gli scambi hanno luogo alle condizioni prescritte dalla parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione da essa previsto.

3.   Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione degli elementi seguenti:

a)

le misure SPS vigenti nella legislazione, nelle norme e nelle procedure, compresi i controlli relativi ai sistemi di ispezione e di certificazione volti a garantire l'osservanza delle misure SPS della parte esportatrice e della parte importatrice;

b)

la struttura documentata delle autorità competenti, le attribuzioni e i poteri di cui sono investite, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e le risorse di cui dispongono; e

c)

l'operato delle autorità competenti per quanto riguarda i programmi di controllo e il rispetto delle garanzie fornite.

4.   Nelle loro valutazioni, le parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

5.   La parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria o fitosanitaria applicata dalla parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione della parte importatrice. A tal fine alla parte importatrice che ne faccia richiesta viene consentito l'accesso ragionevolmente necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

6.   Nel riconoscimento dell'equivalenza le parti tengono conto degli orientamenti del Codex Alimentarius, dell'OIE, dell'IPPC e del comitato SPS dell'OMC.

7.   Una volta riconosciuta l'equivalenza, le parti possono inoltre concordare un modello semplificato dei certificati sanitari o fitosanitari ufficiali necessari per ogni partita di animali o prodotti di origine animale, vegetali o prodotti vegetali o altri prodotti correlati destinati all'importazione.

ARTICOLO 5.15

Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

1.   Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito «comitato SPS»), istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), comprende rappresentanti delle autorità competenti delle parti.

2.   Il comitato SPS si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. In seguito esso si riunisce almeno una volta all'anno o con la frequenza concordata dalle parti. Il comitato SPS adotta il proprio regolamento interno durante la prima riunione. Esso si riunisce di persona, tramite conferenza telefonica, videoconferenza, o qualsiasi altro mezzo, secondo quanto convenuto dalle parti.

3.   Il comitato SPS può decidere di istituire gruppi di lavoro tecnici composti di esperti delle parti ed incaricati di individuare ed affrontare questioni d'ordine scientifico e tecnico derivanti dal presente capo e di esplorare le possibilità di una più stretta collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie di reciproco interesse. Qualora siano necessarie ulteriori competenze, persone diverse dai rappresentanti delle parti possono partecipare ai gruppi di lavoro tecnici.

4.   Il comitato SPS si può occupare di tutte le questioni connesse all'efficace applicazione del presente capo. In particolare esso ha i compiti seguenti e le responsabilità seguenti:

a)

definire le procedure o le modalità necessarie per mettere in atto le disposizioni del presente capo inclusi gli allegati 5-A e 5-B;

b)

monitorare l'attuazione del presente capo; e

c)

costituire una sede di discussione dei problemi derivanti dall'applicazione di determinate misure SPS, al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili. In tali casi il comitato SPS è convocato d'urgenza, su richiesta di una parte, per procedere alle consultazioni. L'avvio di tali consultazioni non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 14 (Risoluzione delle controversie) e del capo 15 (Meccanismo di mediazione).

5.   Il comitato SPS si scambia informazioni, conoscenze ed esperienze nell'ambito del benessere degli animali al fine di promuovere la collaborazione in materia tra le parti.

6.   Mediante decisione in seno al comitato SPS, le parti possono adottare raccomandazioni e decisioni relative all'autorizzazione delle importazioni, allo scambio di informazioni, alla trasparenza, al riconoscimento della regionalizzazione, all'equivalenza e alle misure alternative, nonché a qualunque altra questione di cui ai paragrafi 4 e 5.

ARTICOLO 5.16

Consultazioni tecniche

1.   Se una parte ritiene che una misura presa dall'altra parte sia o possa essere contraria agli obblighi previsti nel presente capo e ritiene che la misura provochi o possa provocare perturbazioni ingiustificate degli scambi commerciali, essa può richiedere consultazioni tecniche in seno al comitato SPS al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili. Le autorità competenti di cui all'allegato 5-A agevolano tali consultazioni.

2.   Le consultazioni tecniche in sede di comitato SPS si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni tecniche, tranne qualora le parti impegnate nelle consultazioni non decidano di proseguirle. Le consultazioni tecniche possono essere condotte tramite conferenza telefonica, videoconferenza o qualsiasi altro strumento concordato dalle parti.

CAPO 6

DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 6.1

Obiettivi

1.   Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per garantire che la legislazione e le procedure pertinenti nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere la facilitazione degli scambi contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali.

2.   A tal fine, le parti convengono che la legislazione deve essere non discriminatoria e che le procedure doganali devono basarsi sul ricorso a metodi moderni ed a controlli efficaci per combattere le frodi e per proteggere i legittimi scambi.

3.   Le parti riconoscono che non vanno in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di interesse generale, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.

ARTICOLO 6.2

Principi

1.   Le parti convengono di basare le rispettive disposizioni e procedure doganali:

a)

sugli strumenti e sulle norme internazionali applicabili in materia di dogane e commercio che le parti hanno accettato, compresi gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro normativo per rendere sicuro e per facilitare il commercio mondiale, di seguito «quadro normativo SAFE») dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito «OMD»);

b)

sulla tutela del commercio legittimo attraverso l'effettiva applicazione ed il rispetto delle prescrizioni legislative;

c)

su una legislazione atta ad evitare oneri inutili o discriminatori per gli operatori economici, che preveda l'ulteriore facilitazione degli scambi per gli operatori economici con un alto livello di conformità e che assicuri la tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose; e

d)

su norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e che garantiscano che l'applicazione di tali norme non determini indebiti ritardi dello svincolo delle merci.

2.   Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le parti:

a)

semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; e

b)

lavorano per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e la documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie.

ARTICOLO 6.3

Cooperazione doganale

1.   Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6.1 (Obiettivi), le parti cooperano in materia doganale a livello delle rispettive autorità.

2.   Per rafforzare la cooperazione in materia doganale, le parti fra l'altro:

a)

si scambiano informazioni sulle rispettive normative doganali e sulla loro attuazione, nonché sulle procedure doganali, in particolare in relazione agli ambiti seguenti:

i)

semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali;

ii)

tutela alle frontiere dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

iii)

transito e trasbordo; e

iv)

rapporti con la comunità imprenditoriale;

b)

considerano lo sviluppo di iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e ad altre procedure doganali, nonché iniziative volte a garantire un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;

c)

collaborano sugli aspetti doganali volti a rendere sicura e ad agevolare la catena di approvvigionamento negli scambi internazionali secondo quanto disposto dal quadro normativo SAFE;

d)

stabiliscono, se del caso, il reciproco riconoscimento delle rispettive tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati; e

e)

rafforzano il coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali, quali l'OMC e l'OMD.

ARTICOLO 6.4

Transito e trasbordo

1.   Ciascuna parte garantisce la facilitazione ed il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso il rispettivo territorio.

2.   Le parti promuovono e attuano regimi di transito regionale volti a facilitare gli scambi commerciali.

3.   Le parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità e agenzie interessate sui rispettivi territori al fine di agevolare il traffico in transito.

ARTICOLO 6.5

Decisioni anticipate (Advance rulings)

Prima dell'importazione di una merce nel suo territorio ed in conformità delle proprie normative e procedure, ciascuna parte emana nei confronti degli operatori commerciali stabiliti sul proprio territorio, tramite le proprie autorità doganali o altre autorità competenti, decisioni anticipate (advance rulings) scritte concernenti la classificazione tariffaria, l'origine e qualsiasi altra materia a sua discrezione.

ARTICOLO 6.6

Procedura doganale semplificata

1.   Ciascuna delle parti definisce procedure semplificate di importazione ed esportazione trasparenti ed efficienti, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese. Agli operatori commerciali autorizzati è altresì accordato un accesso agevolato alle semplificazioni doganali in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

2.   Per l'espletamento delle formalità necessarie a vincolare le merci a un regime doganale è utilizzata un'unica dichiarazione doganale, oppure il suo equivalente elettronico.

3.   Le parti applicano tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio e i metodi di audit post-sdoganamento, per semplificare e agevolare l'entrata e lo svincolo delle merci.

4.   Le parti promuovono lo sviluppo progressivo e l'impiego di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, atti ad agevolare lo scambio elettronico di dati tra gli operatori commerciali, le autorità doganali ed altre agenzie collegate di ciascuna parte.

ARTICOLO 6.7

Svincolo delle merci

Ciascuna delle parti garantisce che le rispettive autorità doganali, le autorità di frontiera o le altre autorità competenti applichino prescrizioni e procedure che:

a)

prevedano lo svincolo sollecito delle merci entro un periodo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità delle rispettive leggi e formalità doganali e commerciali;

b)

prevedano il trattamento prima dell'arrivo (vale a dire la presentazione elettronica anticipata e l'eventuale trattamento delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci) per consentire lo svincolo delle merci all'arrivo; e

c)

prevedano lo svincolo delle merci senza il pagamento di dazi doganali, previa costituzione di una garanzia ove richiesta, conformemente alla legislazione della parte interessata, a copertura del pagamento definitivo dei dazi doganali.

ARTICOLO 6.8

Diritti e oneri

1.   I diritti e gli oneri sono imposti solo per i servizi forniti in relazione all'importazione o all'esportazione in questione e per le formalità necessarie a tale importazione o esportazione. Essi non superano il costo approssimativo del servizio fornito e non sono calcolati su una base ad valorem.

2.   Le informazioni su diritti ed oneri sono pubblicate tramite un mezzo ufficialmente designato, che può comprendere Internet. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale un diritto od onere è imposto per il servizio fornito, l'autorità responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e le modalità di pagamento.

3.   Diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finché non sono state pubblicate e rese facilmente accessibili le informazioni di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 6.9

Spedizionieri doganali

Le parti convengono che le rispettive disposizioni e procedure doganali non prevedono l'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali. Le parti applicano norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio delle licenze per gli spedizionieri doganali.

ARTICOLO 6.10

Ispezioni pre-imbarco

Le parti convengono che le rispettive disposizioni e procedure doganali non impongono l'obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite dall'accordo sulle ispezioni pre-imbarco, o qualunque altro tipo di attività ispettive effettuate da imprese private nel luogo di destinazione prima dello sdoganamento.

ARTICOLO 6.11

Valutazione in dogana

1.   Le parti determinano il valore in dogana delle merci conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana.

2.   Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

ARTICOLO 6.12

Gestione del rischio

1.   Le parti basano le proprie procedure d'esame e di sdoganamento, nonché le procedure di verifica posteriore all'entrata delle merci, su principi di valutazione del rischio e sull'uso di audit, invece di esaminare ogni spedizione in modo esaustivo per valutare l'osservanza di tutte le prescrizioni in materia di importazione.

2.   Le parti convengono di adottare e applicare le proprie prescrizioni e procedure di controllo delle importazioni, delle esportazioni, del transito e del trasbordo di merci sulla base dei principi di gestione del rischio, applicati in modo che le misure volte a garantire il rispetto della normativa si concentrino sulle operazioni che richiedono particolare attenzione.

ARTICOLO 6.13

Sportello unico

Ciascuna delle parti si adopera per sviluppare o mantenere sistemi di sportelli unici al fine di agevolare un'unica trasmissione elettronica di tutte le informazioni richieste dalla normativa doganale e di altra natura per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci.

ARTICOLO 6.14

Procedure di ricorso

1.   Ciascuna delle parti stabilisce procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle dogane e di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o che incidono sul transito delle merci.

2.   Le procedure di ricorso possono comprendere il riesame amministrativo da parte delle autorità di vigilanza e il controllo giurisdizionale delle decisioni prese a livello amministrativo in conformità della legislazione delle parti.

ARTICOLO 6.15

Trasparenza

1.   Ciascuna delle parti pubblica o rende disponibili in altro modo, anche con mezzi elettronici, la propria legislazione, i regolamenti e le procedure amministrative nonché le altre prescrizioni relative alle dogane ed alla facilitazione degli scambi.

2.   Ciascuna delle parti designa o mantiene uno o più punti d'informazione per rispondere alle domande dei soggetti interessati riguardanti questioni in materia di dogane e di facilitazione degli scambi commerciali.

ARTICOLO 6.16

Rapporti con la comunità imprenditoriale

Le parti convengono:

a)

sull'importanza di consultare tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale allorché esse formulano proposte legislative e procedure generali in materia doganale e di facilitazione degli scambi commerciali. A tal fine si tengono, all'occorrenza, consultazioni tra le autorità doganali e la comunità imprenditoriale;

b)

di pubblicare o rendere disponibili in altro modo, possibilmente per via elettronica, prima della loro applicazione le nuove leggi e procedure generali relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi commerciali, comprese le relative modifiche e interpretazioni. Le parti rendono disponibili al pubblico anche le pertinenti comunicazioni amministrative, quali i requisiti delle agenzie e le procedure di entrata, le ore di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera, e i punti di contatto per chiedere informazioni;

c)

sulla necessità di lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di norme, procedure, diritti od oneri, nuovi o modificati, fatti salvi i legittimi obiettivi di interesse generale (ad esempio le modifiche delle aliquote dei dazi); e

d)

di garantire che le rispettive dogane e le correlate prescrizioni e procedure continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, seguano le migliori prassi, e producano gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

ARTICOLO 6.17

Comitato doganale

1.   Il comitato doganale istituito dall'articolo 16.2 (Comitati specializzati) è composto di rappresentanti delle autorità doganali e di altre autorità competenti delle parti. Il comitato doganale garantisce il corretto funzionamento del presente capo, del protocollo 1 e di eventuali ulteriori disposizioni in materia doganale che le parti possono concordare. In sede di comitato doganale le parti possono esaminare qualsiasi questione pertinente e adottare decisioni in materia.

2.   Le parti possono adottare raccomandazioni e adottare decisioni in sede di comitato doganale in merito al riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, alle norme in materia di rischio, ai controlli di sicurezza ed ai programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati, i vantaggi reciprocamente concordati e qualsiasi altra questione di cui al paragrafo 1.

3.   Le parti possono decidere di indire riunioni ad hoc per qualsiasi questione doganale, comprese le regole di origine e qualsiasi altra disposizione in materia doganale a discrezione delle parti. All'occorrenza esse possono anche istituire sottogruppi per questioni specifiche.

CAPO 7

OSTACOLI NON TARIFFARI AGLI SCAMBI E AGLI INVESTIMENTI NELLA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI

ARTICOLO 7.1

Obiettivi

In linea con gli sforzi compiuti a livello mondiale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, le parti condividono l'obiettivo di promuovere, sviluppare ed aumentare la produzione di energia da fonti non fossili rinnovabili e sostenibili, in particolare facilitando gli scambi e gli investimenti. A tal fine, le parti cooperano per eliminare o ridurre gli ostacoli tariffari e non tariffari e cooperano per promuovere la convergenza normativa con le norme regionali ed internazionali o il ravvicinamento alle medesime.

ARTICOLO 7.2

Definizioni

Ai fini del presente capo:

a)

per «requisito di contenuto locale» si intende:

i)

per quanto riguarda le merci, l'obbligo per un'impresa di acquistare od impiegare merci di origine nazionale o merci provenienti da fonti nazionali, specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o di valore dei prodotti, o in termini di una percentuale del volume o del valore della sua produzione locale;

ii)

per quanto riguarda i servizi, una prescrizione che limita la scelta del prestatore di servizi o del servizio reso a scapito dei servizi o dei prestatori di servizi dell'altra parte;

b)

per «misura» si intende qualsiasi misura rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo, adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;

c)

per «misure che richiedano l'istituzione di partenariati con imprese locali» si intende qualsiasi obbligo di stabilire o di esercire congiuntamente con società o altre imprese locali di una qualiasi entità giuridica, quale una società, un trust, una partnership, una joint venture o avviare altre relazioni contrattuali;

d)

per «compensazione» si intende qualsiasi condizione che incentiva lo sviluppo locale, come il rilascio ingiustificato di licenze tecnologiche, gli investimenti, l'obbligo di contrattare con una determinata istituzione finanziaria, il countertrade (commercio in compensazione) e le prescrizioni analoghe; e

e)

per la definizione di «prestatore di servizi» si rimanda all'articolo 8.2 (Definizioni), lettera l).

ARTICOLO 7.3

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica alle misure che possono incidere sugli scambi commerciali e sugli investimenti tra le parti connessi alla produzione di energia da fonti non fossili, rinnovabili e sostenibili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Il presente capo non si applica ai prodotti da cui l'energia viene generata.

2.   Il presente capo non si applica ai progetti di ricerca e sviluppo né ai progetti dimostrativi realizzati su scala non commerciale.

3.   Il presente capo lascia impregiudicata l'applicazione di qualsiasi altra disposizione pertinente del presente accordo, comprese eventuali deroghe, riserve o limitazioni a tali disposizioni, alle misure di cui al paragrafo 1, mutatis mutandis. Si precisa che qualora vi sia un contrasto tra il presente capo e qualsiasi altra disposizione del presente accordo, le altre disposizioni del presente accordo prevalgono limitatamente alle disposizioni incompatibili.

ARTICOLO 7.4

Principi

Ciascuna parte:

a)

si astiene dall'adottare misure che prevedano requisiti di contenuto locale o altre compensazioni che possano incidere sui prodotti, sui prestatori di servizi, sugli imprenditori o sugli stabilimenti dell'altra parte;

b)

si astiene dall'adottare misure che richiedano l'istituzione di partenariati con imprese locali, a meno che tali partenariati non siano ritenuti necessari per motivi tecnici e purché la parte possa provare tali motivi tecnici su richiesta dell'altra parte;

c)

garantisce che le norme concernenti le procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio di licenze, applicate in particolare alle attrezzature, agli impianti e alle relative infrastrutture della rete di trasmissione, siano oggettive, trasparenti, e non arbitrarie, e non discriminatorie nei confronti dei richiedenti dell'altra parte;

d)

garantisce che:

i)

gli oneri amministrativi applicati o connessi all'importazione e all'impiego di merci originarie dell'altra parte o che incidono sulla fornitura di merci da parte di fornitori dell'altra parte siano soggetti all'articolo 2.10 (Diritti e formalità connessi all'importazione e all'esportazione); e

ii)

gli oneri amministrativi applicati o connessi alla prestazione di servizi ad opera di prestatori dell'altra parte siano soggetti all'articolo 8.18 (Ambito di applicazione e definizioni), all'articolo 8.19 (Condizioni in materia di licenze e qualifiche) ed all'articolo 8.20 (Procedure in materia di licenze e qualifiche); e

e)

garantisce che i termini, le condizioni e le procedure per il collegamento e l'accesso alle reti di trasmissione di energia elettrica siano trasparenti e non discriminatorie nei confronti dei fornitori dell'altra parte.

ARTICOLO 7.5

Norme, regolamenti tecnici e valutazione della conformità

1.   Laddove esistano norme internazionali o regionali riguardanti i prodotti per la produzione di energia da fonti non fossili rinnovabili e sostenibili, le parti utilizzano tali norme, o singole parti pertinenti di tali norme, come base dei propri regolamenti tecnici, tranne qualora tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti risultino inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, sono in particolare da considerarsi organismi internazionali di normazione competenti l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (di seguito «ISO») e la Commissione elettrotecnica internazionale (di seguito «IEC»).

2.   All'occorrenza le parti elaborano regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, comprese le prestazioni ambientali, invece che in termini di concezione o caratteristiche descrittive.

3.   Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo 84 del sistema armonizzato (tranne la voce 8401) nonché al SA 850231 e 854140:

a)

l'Unione accetterà le dichiarazioni di conformità dei fornitori di Singapore alle stesse condizioni previste per i fornitori dell'Unione e senza ulteriori requisiti per l'immissione sul mercato di tali prodotti; e

b)

Singapore accetterà le dichiarazioni di conformità o i rapporti di prova dell'UE senza ulteriori requisiti per l'immissione sul mercato di tali prodotti. Singapore può prescrivere l'obbligo di prova o certificazione da parte di un terzo alle condizioni di cui all'allegato 4-A, articolo 5 (Misure di salvaguardia).

Si precisa che il presente paragrafo non pregiudica la possibilità per le parti di applicare prescrizioni che non attengono ai prodotti di cui al presente paragrafo, come leggi urbanistiche o regolamenti edilizi.

ARTICOLO 7.6

Eccezioni

1.   Il presente capo è soggetto alle eccezioni di cui agli articoli 2.14 (Eccezioni generali), 8.62 (Eccezioni generali), 9.3 (Sicurezza ed eccezioni generali) e, per maggiore chiarezza, alle pertinenti disposizioni del capo 16 (Disposizioni istituzionali, generali e finali).

2.   Si precisa che, fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in un modo che rappresenti una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i prodotti, i prestatori di servizi o gli investitori delle parti quando esistano condizioni identiche, o una restrizione dissimulata agli scambi ed agli investimenti tra di esse, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione, ad opera di una parte, delle misure necessarie per il funzionamento sicuro delle reti energetiche in questione o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

ARTICOLO 7.7

Attuazione e cooperazione

1.   Le parti collaborano e si scambiano informazioni su qualsiasi questione pertinente all'applicazione del presente capo in sede di comitato per il commercio, istituito a norma dell'articolo 16.1 (Comitato per il commercio). Le parti possono, con decisione del comitato per il commercio, adottare misure di attuazione appropriate a tal fine; all'occorrenza le parti possono aggiornare il presente capo.

2.   La cooperazione può comprendere:

a)

lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche normative in settori quali:

i)

l'elaborazione e l'attuazione non discriminatoria di misure per promuovere la diffusione di energie da fonti rinnovabili;

ii)

la cattura e lo stoccaggio del carbonio;

iii)

le reti intelligenti;

iv)

l'efficienza energetica; e

v)

regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità, come quelle relative alle prescrizioni in materia di codice di rete; e

b)

la promozione della convergenza, anche nelle sedi regionali pertinenti, tra i loro regolamenti tecnici e concetti regolamentari, le loro norme, prescrizioni e procedure di valutazione della conformità regionali o nazionali e le norme internazionali.

CAPO 8

SERVIZI, STABILIMENTO E COMMERCIO ELETTRONICO

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 8.1

Obiettivo e ambito di applicazione

1.   Le parti, nell'affermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di servizi, dello stabilimento e del commercio elettronico.

2.   Salvo quanto altrimenti disposto, la disciplina del presente capo:

a)

non si applica alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali;

b)

non si applica ai servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna delle parti;

c)

non prescrive la privatizzazione delle imprese pubbliche; e

d)

non si applica a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati da pubbliche amministrazioni per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una prestazione di servizi a titolo commerciale.

3.   Ciascuna parte conserva il diritto di disciplinare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici in un modo coerente con quanto disposto dal presente capo.

4.   Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. Nessuna disposizione del presente capo impedisce a una parte di applicare misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra parte nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi (4) derivanti all'altra parte dalle disposizioni del presente capo.

ARTICOLO 8.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«imposte dirette», tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché le imposte sugli importi complessivi di salari e retribuzioni versati dalle imprese, come anche le imposte sulle plusvalenze;

b)

«persona giuridica», qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società, trust, partnership, joint venture, imprese individuali o associazioni;

c)

«persona giuridica dell'Unione» o «persona giuridica di Singapore»:

i)

una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione dell'Unione e/o degli Stati membri dell'Unione, o di Singapore, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale (5) o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio dell'Unione o nel territorio di Singapore; oppure

ii)

in caso di stabilimento in conformità dell'articolo 8.8 (Definizioni), lettera d), una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche rispettivamente degli Stati membri dell'Unione, o di Singapore, oppure di persone giuridiche rispettivamente dell'Unione o di Singapore.

Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio, rispettivamente, dell'Unione o di Singapore, essa non è considerata una persona giuridica dell'Unione o di Singapore, a meno che non eserciti un'attività commerciale sostanziale (6), rispettivamente, nel territorio dell'Unione o di Singapore;

una persona giuridica è:

i)

«di proprietà» di persone fisiche o giuridiche dell'Unione e/o di qualsiasi Stato membro dell'Unione, o di Singapore, se più del 50 % del capitale sociale è di effettiva proprietà rispettivamente di persone dell'Unione e/o di qualsiasi Stato membro dell'Unione, o di Singapore;

ii)

«controllata da» persone fisiche o giuridiche dell'Unione e/o di qualsiasi Stato membro dell'Unione, o di Singapore, se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività;

iii)

«collegata» con un'altra persona, se essa controlla tale altra persona o ne è controllata, o se essa e l'altra persona sono entrambe controllate dalla stessa persona;

d)

nonostante quanto previsto alla lettera c), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione e controllate da cittadini di uno Stato membro dell'Unione a condizione che le loro navi siano registrate in conformità della rispettiva legislazione di uno Stato membro dell'Unione e battano bandiera di tale Stato membro dell'Unione;

e)

«misura», qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;

f)

«misure adottate o mantenute in vigore da una parte», le misure prese da:

i)

amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; oppure

ii)

organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

g)

«misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sugli scambi di servizi», le misure riguardanti, tra l'altro:

i)

l'acquisto, il pagamento o l'utilizzazione di un servizio;

ii)

l'accesso e il ricorso, in occasione della prestazione di un servizio, a servizi che una parte richiede siano offerti al pubblico in generale; e

iii)

la presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di soggetti di una parte per la prestazione di un servizio nel territorio dell'altra parte;

h)

«elenco di impegni specifici», si riferisce, nel caso dell'Unione, l'allegato 8-A e le relative appendici e, nel caso di Singapore, l'allegato 8-B e le relative appendici;

i)

«consumatore di servizi», qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;

j)

«prestazione di un servizio», la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la fornitura di un servizio;

k)

«servizio fornito dall'altra parte», un servizio fornito:

i)

dal territorio o nel territorio dell'altra parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell'altra parte, o da un soggetto facente capo all'altra parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale; oppure

ii)

nel caso della prestazione di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche, da un prestatore di servizi dell'altra parte;

l)

«prestatore di servizi», ogni persona che presta o si propone di prestare un servizio, anche attraverso lo stabilimento; e

m)

«servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri», qualunque servizio che non siaprestato su base commerciale, né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi;e

n)

«scambi di servizi», la prestazione di un servizio:

i)

dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte («transfrontaliera»);

ii)

nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte; («consumo all'estero»);

iii)

ad opera di un prestatore di servizi di una parte, attraverso la presenza commerciale sul territorio dell'altra parte («presenza commerciale»); oppure

iv)

ad opera di un prestatore di servizi di una parte tramite la presenza di persone fisiche di tale parte nel territorio dell'altra parte («presenza di persone fisiche»).

SEZIONE B

PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI

ARTICOLO 8.3

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi di tutti i settori ad eccezione dei seguenti:

a)

i servizi audiovisivi;

b)

il cabotaggio marittimo nazionale (7); e

c)

i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i)

i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii)

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; e

iii)

i sistemi telematici di prenotazione.

ARTICOLO 8.4

Definizioni

Ai fini della presente sezione, per «prestazione transfrontaliera di servizi» si intende la prestazione di un servizio:

a)

dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; e

b)

nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte.

ARTICOLO 8.5

Accesso al mercato

1.   Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna parte concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate nel proprio elenco di impegni specifici.

2.   Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, ciascuna parte si astiene dall'adottare o dal mantenere in vigore – a livello regionale o per l'intero territorio – le misure seguenti, salvo diversa disposizione del proprio elenco di impegni specifici:

a)

limitazioni del numero dei prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica (8);

b)

limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; e

c)

limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica (9).

ARTICOLO 8.6

Trattamento nazionale

1.   Nei settori identificati nel proprio elenco di impegni specifici, e fatte salve eventuali condizioni e restrizioni indicate nello stesso, ciascuna parte concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la prestazione transfrontaliera di servizi.

2.   Una parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e prestatori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.

3.   Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori di una parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra parte.

4.   Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

ARTICOLO 8.7

Elenco di impegni specifici

1.   I settori liberalizzati da una parte secondo le disposizioni della presente sezione, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte in tali settori, sono specificati nel suo elenco di impegni specifici.

2.   Nessuna delle parti può adottare nei riguardi di servizi o di prestatori di servizi dell'altra parte nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie rispetto agli impegni specifici assunti in conformità del paragrafo 1.

SEZIONE C

STABILIMENTO

ARTICOLO 8.8

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

«succursale» di una persona giuridica, una sede di attività o una persona giuridica che non ha personalità giuridica distinta e che è un'estensione della società madre;

b)

«attività economica», ogni attività di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non a titolo commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

c)

«imprenditore», qualsiasi persona di una parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento (10);

d)

«stabilimento»:

i)

la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, oppure

ii)

la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza,

al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli, nel territorio di una parte per svolgere un'attività economica, compresa tra l'altro la prestazione di un servizio; e

e)

«controllata» di una persona giuridica di una parte, una persona giuridica controllata da un'altra persona giuridica di tale parte secondo quanto disposto dalla sua legislazione nazionale (11).

ARTICOLO 8.9

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti che incidono sullo stabilimento in tutti i settori di attività economica, tranne:

a)

l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione (12) di materiali nucleari;

b)

la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

c)

i servizi audiovisivi;

d)

il cabotaggio marittimo nazionale (13); e

e)

i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i)

i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii)

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; e

iii)

i sistemi telematici di prenotazione.

ARTICOLO 8.10

Accesso al mercato

1.   Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante stabilimento, ciascuna parte concede agli stabilimenti ed agli imprenditori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate nel proprio elenco di impegni specifici.

2.   Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, ciascuna parte si astiene dall'adottare o dal mantenere in vigore – a livello regionale o per l'intero territorio – le misure seguenti, salvo diversa disposizione del proprio elenco di impegni specifici:

a)

limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altre prescrizioni in materia di stabilimento, come una verifica della necessità economica;

b)

limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)

limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica (14);

d)

limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi;

e)

misure che limitano o impongono forme specifiche di entità giuridica o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attività economica ad opera di un imprenditore dell'altra parte; e

f)

limitazioni del numero totale delle persone fisiche, ad esclusione del personale chiave e dei laureati in tirocinio secondo la definizione di cui all'articolo 8.13 (Ambito di applicazione e definizioni) (15), che possono essere impiegate in un determinato settore o che un imprenditore può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica.

ARTICOLO 8.11

Trattamento nazionale

1.   Nei settori identificati nel proprio elenco di impegni specifici e fatte salve eventuali condizioni o restrizioni indicate nello stesso, ciascuna parte concede agli stabilimenti e agli imprenditori dell'altra parte, in relazione a tutte le misure che incidono sullo stabilimento (16), un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri stabilimenti e imprenditori simili.

2.   Una parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando agli stabilimenti e agli imprenditori dell'altra parte sia un trattamento formalmente identico sia un trattamento formalmente diverso a quello concesso ai propri stabilimenti e imprenditori.

3.   Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti e degli imprenditori della parte rispetto al trattamento concesso agli stabilimenti e agli imprenditori simili dell'altra parte.

4.   Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per una parte di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero degli stabilimenti o degli imprenditori in questione.

ARTICOLO 8.12

Elenco di impegni specifici

1.   I settori liberalizzati da una parte secondo le disposizioni della presente sezione, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti ed agli imprenditori dell'altra parte in tali settori, sono specificati nel suo elenco di impegni specifici.

2.   Nessuna delle parti può adottare nei riguardi di stabilimenti e di imprenditori dell'altra parte nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie rispetto agli impegni specifici assunti in conformità del paragrafo 1.

SEZIONE D

PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

ARTICOLO 8.13

Ambito di applicazione e definizioni

1.   La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nei rispettivi territori di personale chiave, laureati in tirocinio e venditori di servizi alle imprese, in conformità dell'articolo 8.1 (Obiettivo e ambito di applicazione), paragrafo 4.

2.   Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

«personale chiave», le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento;

il personale chiave comprende i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, responsabili della creazione di uno stabilimento nonché il personale trasferito all'interno di una società:

i)

per «visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento» s'intendono le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento e che non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante; e

ii)

per «personale trasferito all'interno di una società» s'intendono le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o, nel caso di professionisti che forniscono servizi alle imprese, le persone fisiche che ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (che può essere una controllata, una succursale o la società madre dell'impresa) nel territorio dell'altra parte e che devono appartenere a una delle categorie seguenti:

1)

«dirigenti», intendendosi per tali: persone fisiche all'interno di una persona giuridica responsabili della gestione dello stabilimento, dotate di un ampio margine di manovra nel processo decisionale, soggette alla supervisione generale o alla direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili e che non svolgono direttamente mansioni connesse alla prestazione effettiva del servizio o dei servizi della persona giuridica;

2)

«manager», intendendosi per tali: persone fisiche che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente responsabili della gestione dello stabilimento sotto la supervisione generale o la direzione dei dirigenti di alto livello, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, compresi coloro che:

aa)

dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;

bb)

svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e

cc)

hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale; oppure

3)

«personale specializzato», intendendosi per tale: persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica, in possesso di conoscenze o competenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze specifiche relative allo stabilimento, ma anche, se del caso, dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

b)

«laureati in tirocinio», persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte da almeno un anno, che possiedono un titolo di studio universitario e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa (17); e

c)

«venditori di servizi alle imprese», persone fisiche, rappresentanti di un prestatore di servizi di una parte, che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi per la vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi e che non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante.

ARTICOLO 8.14

Personale chiave e laureati in tirocinio

1.   Nei settori liberalizzati a norma della sezione C (Stabilimento) e fatte salve le riserve di cui al relativo elenco di impegni specifici, ciascuna parte consente agli imprenditori dell'altra parte di assumere temporaneamente presso il proprio stabilimento persone fisiche dell'altra parte purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio secondo la definizione di cui all'articolo 8.13 (Ambito di applicazione e definizioni). L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, di 90 giorni nell'arco di 12 mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e di un anno per i laureati in tirocinio. Per il personale trasferito all'interno della società tale periodo può essere prorogato per un massimo di altri due anni, nel rispetto del diritto nazionale (18).

2.   Nei settori liberalizzati a norma della sezione C (Stabilimento), le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, salvo diversa disposizione dei rispettivi elenchi di impegni specifici, misure che limitano – sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica – il numero totale di persone fisiche che un imprenditore può trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.

ARTICOLO 8.15

Venditori di servizi alle imprese

Nei settori liberalizzati a norma della sezione B (Prestazione transfrontaliera di servizi) o C (Stabilimento) e fatte salve le riserve di cui ai rispettivi elenchi di impegni specifici, ciascuna parte consente l'ingresso e il soggiorno temporanei di venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 12 mesi (19).

SEZIONE E

QUADRO NORMATIVO

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

ARTICOLO 8.16

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali

1.   Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale previste nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.

2.   Le parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare e presentare una raccomandazione comune sul reciproco riconoscimento al comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati). Tale raccomandazione è accompagnata da elementi di prova atti a confermare:

a)

il valore economico di un accordo previsto sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito «accordo di reciproco riconoscimento»); e

b)

la compatibilità dei rispettivi regimi, vale a dire la misura in cui i criteri applicati da ciascuna parte per l'autorizzazione, il rilascio di licenze, l'attività e la certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono compatibili.

3.   Non appena ricevuta una raccomandazione comune, il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo.

4.   Qualora, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la raccomandazione sia stata giudicata compatibile con il presente accordo, le parti compiono i passi necessari per negoziare un accordo sul riconoscimento reciproco, attraverso le rispettive autorità competenti o i soggetti designati autorizzati da una parte.

ARTICOLO 8.17

Trasparenza

Ciascuna delle parti risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente capo o incidano sul medesimo. Ciascuna delle parti istituisce inoltre uno o più centri di informazione a norma dell'articolo 13.4 (Richieste di informazioni e punti di contatto) chiamati a fornire informazioni specifiche su tali questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell'altra parte che ne facciano richiesta.

SOTTOSEZIONE 2

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

ARTICOLO 8.18

Ambito di applicazione e definizioni

1.   La presente sottosezione si applica alle misure adottate dalle parti aventi ad oggetto requisiti e procedure in materia di licenze e qualifiche concernenti:

a)

la prestazione transfrontaliera di servizi quale definita dall'articolo 8.4 (Definizioni);

b)

lo stabilimento nel loro territorio di persone giuridiche e fisiche quali definite dall'articolo 8.8 (Definizioni); oppure

c)

il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel loro territorio, di cui all'articolo 8.13 (Ambito di applicazione e definizioni).

2.   La presente sottosezione si applica soltanto ai settori in cui una parte ha assunto impegni specifici e nella misura in cui siano applicabili tali impegni specifici.

3.   La presente sottosezione non si applica alle misure che costituiscano limitazioni ai sensi degli articoli 8.5 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato), e/o degli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale).

4.   Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a)

«autorità competenti», qualsiasi governo ed autorità centrale, regionale o locale o qualsiasi organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad esso delegati da governi od autorità centrali, regionali o locali, che prende una decisione relativa all'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante lo stabilimento, o relativa all'autorizzazione allo stabilimento per l'esercizio di un'attività economica diversa dai servizi;

b)

«procedure in materia di licenze», le norme di carattere amministrativo o procedurale alle quali deve ottemperare qualsiasi persona fisica o giuridica quando mira ad ottenere l'autorizzazione alla prestazione di servizi o allo stabilimento per esercitare un'attività diversa dai servizi, compresi la modifica o il rinnovo di una licenza, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti in materia di licenze;

c)

«requisiti in materia di licenze», i requisiti di carattere sostanziale, diversi dai requisiti in materia di qualifiche, che una persona fisica o una persona giuridica è tenuta a dimostrare di soddisfare al fine di ottenere l'autorizzazione o la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione alla prestazione di un servizio o allo stabilimento per esercitare un'attività economica diversa dai servizi;

d)

«procedure in materia di qualifiche», le norme di carattere amministrativo o procedurale cui una persona fisica deve ottemperare al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche necessario per ottenere l'autorizzazione a prestare un servizio; e

e)

«requisiti in materia di qualifiche», i requisiti sostanziali relativi alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, che tale persona è tenuta a dimostrare di soddisfare al fine di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio.

ARTICOLO 8.19

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

1.   Ciascuna parte provvede affinché le misure relative ai requisiti ed alle procedure in materia di licenze e qualifiche siano fondate su criteri:

a)

chiari;

b)

obiettivi e trasparenti; e

c)

stabiliti in anticipo ed accessibili al pubblico ed ai soggetti interessati.

2.   Un'autorizzazione o una licenza è concessa, in base alla disponibilità, non appena sulla base di un adeguato esame risulti che le condizioni stabilite sono soddisfatte.

3.   Ciascuna parte mantiene o istituisce procedure od istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative che, su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato, provvedono al sollecito riesame e, se giustificato, alla definizione di opportuni rimedi, per le decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali . Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

Il presente paragrafo non implica l'obbligo per le parti di istituire tali istanze o procedure nei casi in cui ciò sia incompatibile con la loro struttura costituzionale oppure con la natura del loro ordinamento giuridico.

ARTICOLO 8.20

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche siano le più semplici possibili e non complichino o ritardino indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza o di autorizzazione (20) a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, devono essere ragionevoli e non devono di per sé limitare la prestazione del servizio.

2.   Ciascuna parte provvede affinché l'autorità competente impieghi procedure e adotti dedisioni nel processo di rilascio delle licenze o di autorizzazione che siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente dovrebbe giungere alle proprie decisioni in modo indipendente e non dovrebbe essere chiamata a rispondere del suo operato ad alcun prestatore di servizi soggetto a licenza o ad autorizzazione.

3.   Qualora esistano termini specifici per le domande, ai richiedenti è accordato un periodo di tempo ragionevole per la loro presentazione. L'autorità competente avvia il trattamento di tali domande senza indebito ritardo. Ove possibile, le domande devono essere accettate in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità previste per il formato cartaceo.

4.   Ciascuna parte garantisce che il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Le parti si adoperano per stabilire termini normali per il trattamento delle domande.

5.   Qualora l'autorità competente ritenga che una domanda sia incompleta, entro un termine ragionevole dal ricevimento di tale domanda, ne informa il richiedente e, nei limiti del possibile, specifica le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda e dà al richiedente la possibilità di rimediare alle carenze riscontrate.

6.   Ove possibile, in sostituzione dei documenti originali, devono essere accettate le copie autenticate.

7.   Qualora l'autorità competente respinga la domanda, il richiedente ne è informato per iscritto senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta deve essere informato anche in merito ai motivi del rigetto della domanda e ai termini per la presentazione di un ricorso. Se del caso, al richiedente deve essere riconosciuta la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.

8.   Ciascuna parte provvede affinché le licenze od autorizzazioni, una volta concesse, producano effetti senza indebiti ritardi e in conformità dei termini e alle condizioni ivi specificate.

SOTTOSEZIONE 3

SERVIZI INFORMATICI

ARTICOLO 8.21

Servizi informatici

1.   Le parti si attengono all'intesa definita nei paragrafi seguenti per quanto concerne i servizi informatici liberalizzati a norma delle sezioni B (Prestazione transfrontaliera di servizi), C (Stabilimento) e D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).

2.   Le parti convengono che il codice CPC (21) 84, cioè il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, riguarda tutti i servizi informatici e i servizi correlati. Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune delle funzioni di base quali figurano nel paragrafo 3 o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.

3.   I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono tutti i servizi seguenti, come anche qualsiasi combinazione degli stessi:

a)

consulenza, adattamento, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;

b)

consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione al software (22);

c)

elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;

d)

manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; e

e)

formazione del personale dei clienti nell'ambito del software, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

4.   Le parti convengono che, in diversi casi, i servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (23) mediante mezzi elettronici e no. Tuttavia esiste in questi casi una differenza di rilievo tra i servizi informatici e i servizi correlati (ad esempio web-hosting o hosting di applicazioni) da un lato e gli altri servizi (24) resi possibili dai servizi informatici e dai servizi correlati. Gli altri servizi, indipendentemente dal fatto che siano i servizi informatici e quelli correlati a renderli possibili, non rientrano nel codice CPC 84.

SOTTOSEZIONE 4

SERVIZI POSTALI

ARTICOLO 8.22

Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore postale (25)

Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate (26) volte a impedire che i prestatori di servizi postali che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale del mercato rilevante dei servizi postali, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali.

ARTICOLO 8.23

Indipendenza degli organismi di regolamentazione

Gli organismi di regolamentazione sono separati dai prestatori di servizi postali, ai quali non devono rispondere del loro operato. Le decisioni e le procedure adottate dagli organismi di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

SOTTOSEZIONE 5

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

ARTICOLO 8.24

Ambito di applicazione

1.   La presente sottosezione si applica alle misure che incidono sugli scambi di servizi di telecomunicazione e stabilisce i principi del quadro normativo per i servizi di telecomunicazioni liberalizzati a norma delle sezioni da B a D.

2.   La presente sottosezione non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in materia di diffusione via cavo o via etere di programmi radiofonici o televisivi.

3.   Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata nel senso di obbligare una parte:

a)

ad autorizzare un prestatore di servizi dell'altra parte ad istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni salvo quanto previsto nel suo elenco di impegni specifici; oppure

b)

a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazione qualora tali reti o servizi non siano offerti al grande pubblico o a esigere da qualunque prestatore di servizi di farlo.

4.   Ciascuna delle parti può imporre, mantenere, modificare o revocare i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi previsti dagli articoli 8.26 (Accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazioni e relativo utilizzo), 8.28 (Interconnessione), 8.29 (Interconnessione con i fornitori principali), 8.30 (Comportamento dei fornitori principali), 8.32 (Elementi disaggregati di rete), 8.33 (Coubicazione), 8.34 (Rivendita), 8.35 (Condivisione di strutture), 8.36 (Fornitura di servizi relativi ai circuiti affittati) e 8.38 (Stazioni per l'approdo dei cavi sottomarini), in modo coerente con le proprie leggi nazionali e con le procedure interne che disciplinano i rispettivi mercati delle telecomunicazioni. Per l'Unione tali procedure richiedono che le autorità di regolamentazione dell'Unione conducano un'analisi dei mercati rilevanti di prodotti e servizi secondo quanto stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione, e implicano la designazione di un prestatore di servizi come detentore di un significativo potere di mercato e la decisione delle autorità di regolamentazione, basata su tale analisi, di imporre, mantenere, modificare o revocare tali diritti e obblighi.

ARTICOLO 8.25

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a)

«servizio radiotelevisivo», la catena ininterrotta di trasmissione via cavo o via etere, indipendentemente dall'ubicazione della trasmissione originaria, necessaria per la ricezione o la visualizzazione di segnali di programmi sonori o visivi da parte della totalità o di una qualsiasi parte del pubblico, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori;

b)

«utilizzatore finale», un consumatore o un prestatore di servizi cui vengono forniti reti o servizi pubblici di telecomunicazioni per uso diverso da quello destinato all'ulteriore fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni;

c)

«infrastrutture essenziali», le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di trasporto di telecomunicazioni che:

i)

sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

ii)

non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;

d)

«interconnessione», il collegamento a fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che consente agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore;

e)

«fornitore principale», un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni in grado di influire sostanzialmente sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazioni di cui trattasi, in termini di prezzi e di offerta, mediante:

i)

un controllo esercitato sulle infrastrutture essenziali; oppure

ii)

lo sfruttamento della propria posizione sul mercato;

f)

«non discriminatorio», un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli altri utenti di reti o servizi pubblici simili di trasporto di telecomunicazioni in circostanze simili;

g)

«portabilità del numero», la possibilità per gli utilizzatori finali delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazioni di conservare gli stessi numeri di telefono, nello stesso luogo, senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di reti o di servizi pubblici di telecomunicazioni ad un altro fornitore simile;

h)

«rete pubblica di telecomunicazioni», una rete di telecomunicazioni che una parte richiede per fornire servizi di telecomunicazione tra punti terminali definiti della rete;

i)

«servizio pubblico di telecomunicazione», qualsiasi servizio di telecomunicazione che una parte obbliga, espressamente o di fatto, di offrire al pubblico;

j)

«stazione per l'approdo dei cavi sottomarini», i locali e gli edifici in cui confluiscono le terminazioni dei cavi sottomarini internazionali che vengono connessi ai collegamenti di backhaul;

k)

«telecomunicazioni», la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici;

l)

«servizi di telecomunicazioni», tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici, escluso servizi radiotelevisivi e attività economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazioni; e

m)

«organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni», l'organismo o gli organismi nazionali responsabili della regolamentazione delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 8.26

Accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazioni e relativo utilizzo

1.   Ciascuna parte provvede affinché tutti i prestatori di servizi dell'altra parte possano avere accesso e possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di telecomunicazioni offerti nel proprio territorio od oltre i propri confini, compresi i circuiti privati affittati, con modalità e a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, anche conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 2 e 3.

2.   Ciascuna parte garantisce che tali prestatori di servizi siano autorizzati a:

a)

acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete pubblica di telecomunicazioni;

b)

collegare circuiti privati, affittati o di proprietà, a reti e servizi pubblici di telecomunicazioni nel proprio territorio od oltre i propri confini, o a circuiti affittati da o di proprietà di altri prestatori di servizi; e

c)

utilizzare protocolli operativi di loro scelta, diversi da quelli necessari per garantire la disponibilità delle reti e dei servizi di telecomunicazioni al grande pubblico.

3.   Ciascuna parte garantisce che tutti i prestatori di servizi dell'altra parte possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di telecomunicazioni per la circolazione di informazioni nel proprio territorio od oltre i propri confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali prestatori di servizi, e per l'accesso ad informazioni contenute in banche dati o comunque memorizzate in forma leggibile dalla macchina nel territorio di una delle parti. L'introduzione, ad opera di una parte, di nuove misure, o di modifiche alle misure esistenti, che incidano in modo significativo su tale uso, è notificata all'altra parte ed è soggetta a consultazioni.

ARTICOLO 8.27

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di qualsiasi rete o servizio pubblici di telecomunicazioni nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

ARTICOLO 8.28

Interconnessione (27)

1.   Ciascuna parte dispone che qualsiasi prestatore di servizi autorizzato a fornire reti o servizi pubblici di telecomunicazioni abbia il diritto e l'obbligo di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e servizi pubblici di telecomunicazioni. Gli accordi di interconnessione devono essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra le parti interessate.

2.   Le autorità di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa concernente un accordo di interconnessione esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.

ARTICOLO 8.29

Interconnessione con i fornitori principali

1.   Ciascuna parte garantisce che ogni fornitore principale nel proprio territorio fornisca interconnessione alle infrastrutture ed alle apparecchiature dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra parte in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete del fornitore principale. Tale interconnessione è fornita:

a)

secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che tale fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni ad esso non collegati o per le proprie società controllate o altre società collegate;

b)

tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per componenti o strutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e

c)

su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

2.   Ciascuna parte garantisce che i fornitori principali nel proprio territorio rendano noti al pubblico i loro accordi di interconnessione o un'offerta di interconnessione di riferimento.

3.   Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.

4.   I fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni, quando non sono in grado di risolvere le controversie riguardanti le modalità, le condizioni e le tariffe che regolano l'interconnessione che deve essere prestata da un fornitore principale, ricorrono all'autorità di regolamentazione, che mira a risolvere le controversie nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dal momento in cui è stata adita, fermo restando che la risoluzione di controversie complesse può richiedere più di 180 giorni.

ARTICOLO 8.30

Comportamento dei fornitori principali

1.   Ciascuna parte può prescrivere ai fornitori principali obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso.

2.   Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che i fornitori principali applichino condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori che offrono servizi equivalenti, e che detti fornitori principali forniscano a terzi servizi e informazioni di un livello di qualità e a condizioni equivalenti a quelli che assicurano per i propri servizi o per i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali.

ARTICOLO 8.31

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Ciascuna parte introduce o mantiene in vigore misure appropriate (28) volte a impedire che i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni che, singolarmente o in gruppo, rappresentano un fornitore principale nel proprio territorio, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:

a)

la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali o la compressione dei margini;

b)

l'impiego con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti;

c)

la mancata messa a disposizione di altri fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni, con tempestività, di informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e delle informazioni pertinenti sul piano commerciale necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi pubblici di telecomunicazioni;

d)

la fissazione di prezzi per i servizi che rischi di restringere la concorrenza in modo irragionevole, come l'applicazione di prezzi predatori.

ARTICOLO 8.32

Elementi disaggregati di rete

1.   Ciascuna parte prescrive ai fornitori principali l'obbligo di accogliere richieste ragionevoli di accesso e di impiego di determinati elementi di rete e risorse correlate in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile, su base disaggregata, in modo tempestivo e con modalità e condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, e in particolare:

a)

di dare accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi di rete che non sono attivi, e/o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire le offerte di rivendita delle linee di abbonati;

b)

di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

c)

di consentire la coubicazione; e

d)

di fornire i servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto.

2.   Nel valutare gli obblighi di cui al paragrafo 1, le parti possono tener conto, tra l'altro, dei fattori seguenti:

a)

la fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, compresa la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;

b)

la fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;

c)

gli investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti; e

d)

la necessità di salvaguardare una concorrenza effettiva e sostenibile.

ARTICOLO 8.33

Coubicazione

1.   Ciascuna parte garantisce che i fornitori principali nel proprio territorio offrano ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra parte la coubicazione fisica delle attrezzature necessarie per l'interconnessione o l'accesso agli elementi disaggregati di rete in modo tempestivo e con modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie.

2.   Ciascuna parte può stabilire, conformemente al proprio diritto nazionale, i siti in cui richiede ai fornitori principali nel proprio territorio di consentire la coubicazione a norma del paragrafo 1.

ARTICOLO 8.34

Rivendita

Ciascuna parte garantisce che i fornitori principali nel proprio territorio offrano ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra parte, a fini di rivendita, servizi pubblici di telecomunicazioni che tali fornitori principali offrono al dettaglio agli utilizzatori finali in conformità delle disposizioni della presente sottosezione e, in particolare, dell'articolo 8.32 (Elementi disaggregati di rete).

ARTICOLO 8.35

Condivisione di strutture

1.   Ciascuna parte può, tenendo conto del principio di proporzionalità, imporre a qualsiasi fornitore principale avente il diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, la condivisione di tali strutture o proprietà, compresi gli edifici, gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, i piloni, le antenne, le torri ed altre strutture di supporto, i pali, i condotti, le guaine, i pozzetti e gli armadi di distribuzione.

2.   Ciascuna parte può stabilire, conformemente al proprio diritto nazionale, le strutture alle quali i fornitori principali nel suo territorio devono fornire accesso a norma del paragrafo 1, basandosi sul presupposto che tali strutture non possano in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, per fornire un servizio concorrente.

ARTICOLO 8.36

Fornitura di servizi relativi ai circuiti affittati

Ciascuna parte garantisce che i fornitori principali di servizi relativi ai circuiti affittati nel proprio territorio forniscano alle persone giuridiche dell'altra parte i servizi relativi ai circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazioni in modo tempestivo e secondo modalità e condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti.

ARTICOLO 8.37

Portabilità del numero

Ciascuna delle parti garantisce che i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni nel proprio territorio forniscano la portabilità del numero per i servizi designati dalla parte stessa, nella misura in cui ciò risulti tecnicamente fattibile, in modo tempestivo e secondo modalità e condizioni ragionevoli.

ARTICOLO 8.38

Stazioni per l'approdo dei cavi sottomarini

Ciascuna parte garantisce l'accesso ai sistemi di cavi sottomarini, comprese le strutture d'approdo, nel proprio territorio, allorché un fornitore è autorizzato a gestire un sistema di cavi sottomarini come servizio pubblico di telecomunicazioni, secondo modalità e condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti.

ARTICOLO 8.39

Autorità di regolamentazione indipendente

1.   Ciascuna parte garantisce che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni sia indipendente rispetto a qualsiasi fornitore di reti pubbliche di telecomunicazioni o di servizi o apparecchiature per telecomunicazioni, e che non debba rispondere ad essi del suo operato. A tal fine, ciascuna parte garantisce che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni non detenga alcun interesse finanziario in tali fornitori né eserciti alcun controllo su di essi.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le decisioni adottate e le procedure seguite dagli organismi di regolamentazione delle telecomunicazioni siano eque e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato e che siano formulate ed attuate senza indebito ritardo. A tal fine, ciascuna parte provvede affinché qualsiasi interesse finanziario che essa detiene in un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni non influenzi le decisioni adottate e le procedure seguite dall'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni.

3.   I poteri delle autorità di regolamentazione sono esercitati in modo trasparente a norma della legislazione nazionale applicabile.

4.   Le autorità di regolamentazione hanno il potere di garantire che i fornitori di reti e servizi di trasporto delle telecomunicazioni nei rispettivi territori forniscano loro, su richiesta e senza indugio, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire alle autorità di regolamentazione di svolgere i loro compiti secondo quanto disposto dalla presente sottosezione. Le informazioni richieste sono ragionevolmente proporzionate allo svolgimento dei compiti delle autorità di regolamentazione e vengono trattate in conformità degli obblighi di riservatezza.

5.   L'autorità di regolamentazione dispone di poteri sufficienti per la regolamentazione del settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare qualora tali funzioni vengano assegnate a più organismi.

ARTICOLO 8.40

Servizi universali

1.   Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.

2.   Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario in relazione al tipo di servizio universale definito dalla parte.

3.   Qualora una parte imponga a un prestatore di servizi di telecomunicazioni di fornire gli elenchi degli abbonati, tale parte garantisce che il fornitore applichi il principio di non discriminazione al trattamento delle informazioni fornitegli da altri prestatori di tali servizi di telecomunicazioni.

ARTICOLO 8.41

Autorizzazione a prestare servizi di telecomunicazioni

1.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure per il rilascio di licenze siano le più semplici possibili e non complichino o ritardino indebitamente la prestazione del servizio.

2.   Qualora una parte imponga a un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni di possedere una licenza, tale parte rende disponibile al pubblico:

a)

tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze, le modalità, le condizioni e le procedure applicate; e

b)

il periodo di tempo ragionevole che sarebbe normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza.

3.   Ciascuna parte garantisce che ai richiedenti che ne facciano domanda vengano comunicati per iscritto i motivi del diniego del rilascio di una licenza.

4.   Qualora il rilascio di una licenza sia stato indebitamente negato, il richiedente ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi.

5.   Gli eventuali diritti di licenza o autorizzazione (29) a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, devono essere ragionevoli e non devono di per sé limitare la prestazione del servizio.

ARTICOLO 8.42

Attribuzione e uso di risorse limitate

1.   Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa la situazione attuale delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

2.   Le parti convengono che le decisioni riguardanti l'attribuzione e l'assegnazione dello spettro e la gestione delle frequenze non sono di per sé misure incompatibili con gli articoli 8.5 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato). Di conseguenza, ciascuna parte si riserva il diritto di attuare le proprie politiche di gestione dello spettro e delle frequenze, il che può incidere sul numero di fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni, a condizione che ciò avvenga in modo compatibile con quanto disposto dal presente capo. Le parti si riservano altresì il diritto di attribuire le bande di frequenza in modo tale da tenere conto delle esigenze attuali e future.

ARTICOLO 8.43

Applicazione

1.   Ciascuna parte garantisce che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni mantenga procedure adeguate e disponga dell'autorità necessaria per far applicare le misure nazionali relative agli obblighi di cui alla presente sottosezione. Tali procedure e tale autorità comprendono la possibilità di imporre sanzioni tempestive, proporzionate ed efficaci o la modifica, la sospensione e la revoca delle licenze.

2.   Allorché un fornitore principale rifiuta di rispettare i diritti e gli obblighi stabiliti dagli articoli 8.29 (Interconnessione con i fornitori principali), 8.30 (Comportamento dei fornitori principali), 8.31 (Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali), 8.32 (Elementi disaggregati di rete), 8.33 (Coubicazione), 8.34 (Rivendita), 8.35 (Condivisione di strutture), o 8.36 (Fornitura di servizi relativi ai circuiti affittati), il prestatore di servizi richiedente può rivolgersi all'organismo di regolamentazione, che emana una decisione vincolante nel termine più breve possibile e, comunque, , entro un periodo di tempo ragionevole.

ARTICOLO 8.44

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1.   Ciascuna delle parti garantisce che i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra parte possano ricorrere tempestivamente ad un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni o ad un altro organismo competente per la risoluzione delle controversie derivanti da misure nazionali volte a disciplinare questioni di cui alla presente sottosezione.

2.   Ciascuna delle parti garantisce che i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra parte interessati da una decisione del proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni possano ricorrere contro tale decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente rispetto alle parti interessate.

3.   Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque motivate per iscritto e sono impugnabili dinanzi a un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente.

4.   Le parti interessate attuano in modo efficace le decisioni prese dagli organi di ricorso conformemente alla legislazione nazionale applicabile ed alle procedure interne. La presentazione di un ricorso non giustifica l'inosservanza di una decisione di regolamentazione, a meno che tale decisione non venga sospesa da un'autorità appropriata.

ARTICOLO 8.45

Trasparenza

Qualora gli organismi di regolamentazione intendano adottare misure connesse alle disposizioni della presente sottosezione, essi danno alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di misura entro un periodo di tempo ragionevole in conformità della propria legislazione nazionale. Gli organismi di regolamentazione rendono pubbliche le proprie procedure di consultazione per tali progetti di misure. I risultati della procedura di consultazione dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili dall'organismo di regolamentazione, tranne qualora si tratti di informazioni riservate conformemente a quanto disposto dalla legislazione nazionale sulla riservatezza commerciale.

ARTICOLO 8.46

Flessibilità nella scelta delle tecnologie

Nessuna delle parti impedisce che i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dispongano della flessibilità necessaria per scegliere le tecnologie da impiegare per prestare i loro servizi subordinatamente alla capacità di ciascuna parte di adottare le misure necessarie per garantire che gli utilizzatori finali di reti diverse siano in grado di comunicare tra loro.

ARTICOLO 8.47

Rapporti con altri capi, sezioni e sottosezioni

In caso di contrasto tra la presente sottosezione e un'altra sottosezione o sezione del presente capo o di altro capo, la presente sottosezione prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

ARTICOLO 8.48

Cooperazione

1.   Le parti, riconoscendo il rapido sviluppo del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, sia nel contesto nazionale sia in quello internazionale, cooperano per promuovere lo sviluppo di tali servizi al fine di ottenere per le parti il massimo vantaggio dall'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.

2.   Tale cooperazione può riguardare tra l'altro:

a)

lo scambio di opinioni su questioni politiche quali, ad esempio, il quadro normativo per la disciplina delle reti a banda larga ad alta velocità e la riduzione delle tariffe di roaming internazionale; e

b)

la promozione dell'uso dei servizi delle telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell'informazione, compresi i nuovi servizi emergenti, da parte dei consumatori e dei settori pubblico e privato.

3.   Le modalità di cooperazione possono comprendere:

a)

la promozione del dialogo sulle questioni politiche;

b)

il rafforzamento della cooperazione in sede internazionale in materia di telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione; e

c)

altre forme di attività di cooperazione.

SOTTOSEZIONE 6

SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 8.49

Ambito di applicazione e definizioni

1.   La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni B (Prestazione transfrontaliera di servizi), C (Stabilimento) e D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).

2.   Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a)

«servizio finanziario», qualsiasi servizio di carattere finanziario, compresi un servizio ausiliario o accessorio ad un servizio di carattere finanziario, fornito da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono le attività seguenti:

i)

servizi assicurativi e connessi:

1)

assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

aa)

ramo vita;

bb)

ramo danni;

2)

riassicurazione e retrocessione;

3)

intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); e

4)

servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

e

ii)

servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

1)

accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

2)

prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

3)

leasing finanziario;

4)

tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, compresi carte di credito, di addebito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;

5)

garanzie e impegni;

6)

operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

aa)

strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

bb)

valuta estera;

cc)

prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni;

dd)

strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);

ee)

valori mobiliari;

ff)

altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;

7)

partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;

8)

servizi di intermediazione nel mercato monetario;

9)

gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, qualsiasi forma di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

10)

servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

11)

fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché fornitura di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari; e

12)

servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;

b)

«prestatore di servizi finanziari», qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che svolge o intende svolgere l'attività di prestazione di servizi finanziari nel territorio di tale parte ma non comprende i soggetti pubblici;

c)

«nuovo servizio finanziario», un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una delle parti, ma è prestato nel territorio dell'altra parte;

d)

«soggetto pubblico»:

i)

un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una delle parti, o un soggetto di proprietà di o controllato da una delle parti, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, diversi da soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure

ii)

un soggetto privato che svolge funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; e

e)

«organismo di autoregolamentazione», qualsiasi organismo non governativo, comprese le borse o i mercati dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, gli organismi di compensazione, o altre organizzazioni o associazioni, che esercitano poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù di atti legislativi o su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali.

ARTICOLO 8.50

Misure prudenziali

1.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure ragionevoli aventi come scopo:

a)

la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;

b)

la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; oppure

c)

la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.

2.   Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non rappresentano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi finanziari dell'altra parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili, o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo è interpretabile nel senso di imporre alle parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o di rivelare informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

4.   Ciascuna delle parti fa quanto in suo potere per garantire l'attuazione e l'applicazione nel proprio territorio dei «Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria» del comitato di Basilea, delle norme e dei principi dell'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa, degli «Obiettivi e principi sul commercio dei valori mobiliari» , nonché delle norme riconosciute a livello internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali quali enunciate nel modello di convenzione fiscale dell'OCSE del 2017 in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

5.   Fatto salvo l'articolo 8.6 (Trattamento nazionale) e fermi restando altri mezzi di regolamentazione prudenziale degli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, una parte può esigere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte e degli strumenti finanziari.

ARTICOLO 8.51

Organismi di autoregolamentazione

Qualora una parte imponga l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione al fine di permettere ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte di prestare servizi finanziari nel proprio territorio, tale parte impone a tale organismo di autoregolamentazione l'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento Nazionale).

ARTICOLO 8.52

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale e in base a quanto consentito dai rispettivi criteri d'accesso, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte, stabiliti nel proprio territorio e soggetti a disciplina o vigilanza quali prestatori di servizi finanziari a norma della propria legislazione nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici ed agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una parte.

ARTICOLO 8.53

Nuovi servizi finanziari

Ciascuna parte, senza necessità di ulteriori propri interventi legislativi, autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario che i propri prestatori di servizi finanziari simili sono autorizzati a fornire. Ciascuna parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Qualora una parte richieda una simile autorizzazione, la decisione è adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali a norma dell'articolo 8.50 (Misure prudenziali).

ARTICOLO 8.54

Trattamento dei dati

1.   A condizione che siano fornite garanzie adeguate a tutela della vita privata e della riservatezza, ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.

2.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore garanzie adeguate a tutela della vita privata e dei dati personali, compresi i registri e i documenti contabili delle persone fisiche, purché tali garanzie non siano utilizzate per eludere le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 8.55

Eccezioni specifiche

1.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, attività o servizi sul proprio territorio, facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, salvo laddove tali attività possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o istituzioni private, come previsto dalla regolamentazione interna di tale parte.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

3.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, attività o servizi sul proprio territorio per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di tale parte, compresi i suoi soggetti pubblici, salvo laddove tale regolamentazione interna della parte preveda che tali attività possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o istituzioni private.

SOTTOSEZIONE 7

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

ARTICOLO 8.56

Ambito di applicazione, definizioni e principi

1.   La presente sottosezione stabilisce i principi riguardanti la liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni B (Prestazione transfrontaliera di servizi), C (Stabilimento) e D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).

2.   Ai fini della presente sottosezione, il «trasporto marittimo internazionale» comprende i trasporti porta a porta e multimodali, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, qualora tali trasporti abbiano luogo con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare contratti direttamente con gli operatori di altri modi di trasporto.

3.   Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, le parti convengono di garantire un'efficace applicazione dei principi del libero accesso ai trasporti marittimi mercantili su base commerciale, della libertà di prestare servizi di trasporto marittimo internazionale, nonché del trattamento nazionale nell'ambito della prestazione di tali servizi.

Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale:

a)

le parti applicano in modo efficace il principio del libero accesso ai mercati e alle rotte dei trasporti marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; e

b)

ciascuna parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole del trattamento che la parte che lo accorda riserva alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, mpmché per quanto riguarda i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'accesso agli ormeggi ed alle infrastrutture per il carico e lo scarico.

4.   Nell'applicare questi principi, le parti:

a)

si astengono dall'introdurre clausole concernenti la ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; e

b)

dall'entrata in vigore del presente accordo aboliscono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali (30) o ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o che potrebbero avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

5.   Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte ad avere uno stabilimento e ad esercitare la propria attività nel suo territorio conformemente alle condizioni inserite nel proprio elenco di impegni specifici.

6.   Ciascuna parte mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte i servizi portuali seguenti con modalità ed a condizioni ragionevoli e non discriminatorie:

a)

pilotaggio;

b)

rimorchio;

c)

vettovagliamento;

d)

rifornimento di carburante e acqua;

e)

raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra;

f)

capitaneria di porto;

g)

ausili alla navigazione;

h)

servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricità; e

i)

le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.

SEZIONE F

COMMERCIO ELETTRONICO

ARTICOLO 8.57

Obiettivi

1.   Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono sull'importanza di agevolarne l'uso e lo sviluppo nonché sull'applicabilità delle norme OMC al commercio elettronico.

2.   Le parti convengono di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico tra loro, in particolare collaborando per quanto riguarda i problemi posti dal commercio elettronico nel quadro delle disposizioni del presente capo. In tale contesto, le parti devono evitare di imporre restrizioni o regolamentazioni inutili del commercio elettronico.

3.   Le parti riconoscono l'importanza della libera circolazione di informazioni su Internet, pur concordando sul fatto che ciò non deve compromettere i diritti dei titolari della proprietà intellettuale, data l'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale su Internet.

4.   Le parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalità di commercio.

ARTICOLO 8.58

Dazi doganali

Le parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica.

ARTICOLO 8.59

Prestazione elettronica di servizi

Si precisa che le parti dichiarano che le misure riguardanti la prestazione di un servizio tramite mezzi elettronici rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi istituiti dalle pertinenti disposizioni del presente capo, fatte salve eventuali eccezioni applicabili a tali obblighi.

ARTICOLO 8.60

Firme elettroniche

1.   Le parti adottano iniziative per agevolare una migliore comprensione delle rispettive regole in materia di firme elettroniche e per esaminare, fatte salve la legislazione e le condizioni nazionali pertinenti, la fattibilità di un futuro accordo di reciproco riconoscimento in materia di firme elettroniche.

2.   Nel realizzare gli obiettivi del paragrafo 1, ciascuna parte:

a)

agevola, nella misura del possibile, la rappresentanza dell'altra parte in seno ai forum esistenti in materia di firme elettroniche, organizzati formalmente o informalmente dalle proprie autorità competenti, consentendo all'altra parte di presentare le proprie regole in materia di firme elettroniche;

b)

promuove, nella misura del possibile, lo scambio di opinioni sulle firme elettroniche tramite l'organizzazione di seminari specifici e riunioni di esperti su temi quali la sicurezza e l'interoperabilità; e

c)

sostiene, nella misura del possibile, gli sforzi realizzati dall'altra parte per studiare e analizzare le proprie regole in materia mettendo a disposizione le pertinenti informazioni.

ARTICOLO 8.61

Cooperazione regolamentare sul commercio elettronico

1.   Le parti instaurano sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico un dialogo che avrà per tema, tra l'altro:

a)

il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;

b)

la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione delle informazioni;

c)

la disciplina delle comunicazioni elettroniche commerciali non sollecitate;

d)

la protezione dei consumatori; e

e)

qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.

2.   Tale cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.

SEZIONE G

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 8.62

Eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra parte in cui esistano condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo può essere intesa come ostativa all'adozione o all'applicazione, ad opera delle parti, dimisure:

a)

necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico (31);

b)

necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c)

relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori nazionali o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;

d)

necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

e)

necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:

i)

alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii)

alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; oppure

iii)

alla sicurezza;

oppure

f)

incompatibili con gli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale), purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell'altra parte (32).

ARTICOLO 8.63

Riesame

Con l'obiettivo di approfondire ulteriormente la liberalizzazione, eliminare le restrizioni rimanenti e garantire un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, le parti riesaminano il presente capo e i rispettivi elenchi di impegni specifici entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari. In seguito a tale esame, il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), può decidere di modificare i pertinenti elenchi di impegni specifici.

ARTICOLO 8.64

COMITATO PER LO SCAMBIO DI SERVIZI, GLI INVESTIMENTI E GLI APPALTI PUBBLICI

1.   Il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici è responsabile dell'effettiva attuazione del presente capo e a tal fine:

a)

riesamina periodicamente l'attuazione del presente capo da parte di ciascuna parte e l'elenco degli impegni specifici in conformità dell'articolo 8.63 (Riesame);

b)

se del caso, adotta decisioni ai sensi dell' 8.63 (Riesame) modificando le appendici degli allegati 8-A e 8-B; e

c)

esamina ogni questione in relazione al presente capo che le parti concordino.

2.   Le responsabilità del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici in relazione capo 9 (appalti pubblici) figurano nell'articolo 9.19 (Responsabilità del comitato).

CAPO 9

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 9.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«beni e servizi commerciali», beni e servizi generalmente venduti o offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, per fini non pubblici;

b)

«attività concorrenziale» nel caso dell'Unione:

i)

qualsiasi attività, svolta nel territorio di uno Stato membro dell'Unione, direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili; e

ii)

un'autorità competente nell'Unione ha adottato una decisione che stabilisce l'applicabilità del punto i);

ai fini della lettera b), punto i), per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si tiene conto delle caratteristiche dei beni o dei servizi di cui trattasi, dell'esistenza di beni o servizi alternativi, dei prezzi e della presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o dei servizi in questione;

c)

«servizi di costruzione», qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, come definito nella divisione 51 della classificazione centrale provvisoria dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC);

d)

«misura correttiva», nel quadro delle procedure nazionali di ricorso, l'annullamento o la garanzia dell'annullamento delle decisioni che sono state adottate illegittimamente da un ente appaltante, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie dal bando di gara, dai capitolati d'oneri o da ogni altro documento connesso alla procedura di aggiudicazione;

e)

«asta elettronica», un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili – diversi dal prezzo dell'offerta – connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;

f)

«scritto» o «per iscritto», qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni elettronicamente trasmesse e memorizzate;

g)

«persona giuridica», la definizione di cui all'articolo 8.2 (Definizioni), lettera b);

h)

«persona giuridica dell'Unione» o «persona giuridica di Singapore», la definizione di cui all'articolo 8.2 (Definizioni), lettera c);

i)

«gara a trattativa privata», una procedura di gara in cui l'ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;

j)

«stabilita in loco», una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte e di proprietà di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte o da queste controllata.

Una persona giuridica è:

i)

«di proprietà» di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte, se più del 50 % del capitale sociale di tale persona giuridica è di effettiva proprietà di persone dell'altra parte; e

ii)

«controllata» da persone fisiche o giuridiche dell'altra parte, se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori di tale persona giuridica o comunque di dirigere legalmente la sua attività;

k)

«misura», qualsiasi legge, regolamento, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un ente appaltante relativi ad un appalto disciplinato;

l)

«elenco a uso ripetuto», un elenco di fornitori che l'ente appaltante ha riconosciuto in possesso dei requisiti per l'inserimento in tale elenco, e che l'ente appaltante intende utilizzare più di una volta;

m)

«avviso di gara d'appalto», l'avviso pubblicato da un ente appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

n)

«compensazione», qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il countertrade (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi;

o)

«gara aperta», una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;

p)

«privatizzato», nel caso di Singapore, un organismo rifondato a partire da un ente appaltante, o da parte di esso, in qualità di persona giuridica che agisce secondo considerazioni commerciali nell'acquisizione di beni e che non ha più diritto di esercitare poteri pubblici, anche se le amministrazioni pubbliche vi possiedono partecipazioni o ne nominano i membri del consiglio di amministrazione;

si precisa che, quando il governo di una parte possiede partecipazioni o nomina un funzionario governativo nel consiglio d'amministrazione dell'ente privatizzato, si ritiene che quest'ultimo agisca secondo considerazioni commerciali nell'acquisto di beni e servizi, ad esempio per quanto riguarda la disponibilità, i prezzi e la qualità dei beni e dei servizi, se il governo o il funzionario governativo così nominato non influenza né dirige, direttamente o indirettamente, le decisioni del consiglio di amministrazione in relazione agli appalti di beni e servizi dell'ente;

q)

«ente appaltante», un ente disciplinato dagli allegati 9-A, 9-B o 9-C;

r)

«fornitore qualificato», un fornitore che l'ente appaltante riconosce in possesso dei requisiti per partecipare;

s)

«AAP riveduto», il testo dell'accordo sugli appalti pubblici, come modificato dal protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012;

t)

«gara mediante preselezione», la procedura di gara in virtù della quale l'ente appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;

u)

«servizi», anche i servizi di costruzione, salvo diversa indicazione;

v)

«norma», un documento che è stato approvato da un organismo riconosciuto e che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente le prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura concernenti un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione;

w)

«fornitore», qualsiasi persona o gruppo di persone di una o dell'altra parte, a seconda dei casi, che fornisca o possa fornire beni o servizi; e

x)

«specifiche tecniche», qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:

i)

stabilisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi della loro produzione o fornitura; oppure

ii)

disciplini i requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi ad un bene o ad un servizio.

ARTICOLO 9.2

Ambito di applicazione e settori interessati

1.   Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o meno per via elettronica, esclusivamente o parzialmente.

2.   Ai fini del presente capo, per «appalto disciplinato» si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:

a)

di beni, servizi o di entrambi in qualunque combinazione:

i)

come precisato nella sezione di ciascuna parte degli allegati da 9-A a 9-G; e

ii)

che non sia mirata alla vendita o alla rivendita a fini commerciali o alla produzione o alla fornitura di beni e servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;

b)

in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, e qualsiasi contratto di partenariato pubblico-privato secondo la definizione di cui all'allegato 9-I;

c)

il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate negli allegati da 9-A a 9-G, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 9.6 (Avvisi);

d)

indetta da un ente appaltante; e

e)

non altrimenti esclusa dalla disciplina a norma del paragrafo 3 o nella sezione di una delle parti degli allegati da 9-A a 9-G.

3.   Salvo disposizioni contrarie negli allegati da 9-A a 9-G, il presente capo non si applica:

a)

all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili o ai diritti ad essi inerenti;

b)

agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;

c)

alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

d)

ai contratti di pubblico impiego;

e)

agli appalti indetti:

i)

allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;

ii)

in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; oppure

iii)

in base a una procedura o una condizione particolare di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, qualora la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.

4.   Ciascuna parte fornisce le informazioni seguenti negli allegati da 9-A a 9-G:

a)

allegato 9-A: enti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

b)

allegato 9-B: enti delle amministrazioni di livello inferiore a quello centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

c)

allegato 9-C: tutti gli altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

d)

allegato 9-D: beni disciplinati dal presente capo;

e)

allegato 9-E: servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo;

f)

allegato 9-F: servizi di costruzione disciplinati dal presente capo; e

g)

allegato 9-G: eventuali note generali.

5.   Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, un ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti che non sono elencati negli allegati da 9-A a 9-C, dette condizioni sono disciplinate, mutatis mutandis, dall'articolo 9.4 (Principi generali).

6.   Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, l'ente appaltante:

a)

non può suddividere un appalto in appalti singoli né individuare o avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto al fine di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'applicazione del presente capo; e

b)

include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, sia esso aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:

i)

premi, onorari, commissioni e interessi; e

ii)

qualora l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore complessivo di tali opzioni.

7.   Qualora ai fini di un appalto sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati (di seguito «appalti ricorrenti»), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa:

a)

sul valore degli appalti ricorrenti relativi allo stesso tipo di bene o servizio aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente dell'ente appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti previsti nei 12 mesi successivi in termini di quantità o di valore del bene o del servizio oggetto dell'appalto; oppure

b)

sul valore stimato degli appalti ricorrenti relativi allo stesso tipo di bene o servizio da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio finanziario dell'ente appaltante.

8.   In caso di appalti che prevedano la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di beni o servizi, oppure di appalti per i quali non è specificato un prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:

a)

nel caso di un appalto di durata determinata:

i)

per appalti di durata pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato per l'intera durata; oppure

ii)

per appalti di durata superiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato, ivi compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;

b)

nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48; e

c)

in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).

ARTICOLO 9.3

Sicurezza ed eccezioni generali

1.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte adotti misure o mantenga riservate determinate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza in relazione ad appalti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure ad appalti indispensabili per la sicurezza o per la difesa nazionale.

2.   Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti impongano o applichino misure:

a)

necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

b)

necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c)

necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; oppure

d)

riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

ARTICOLO 9.4

Principi generali

1.   In relazione a qualsiasi misura attinente ad un appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori di quest'ultima un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai beni, ai servizi e ai fornitori nazionali.

2.   Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, le parti, compresi i loro enti appaltanti, si astengono:

a)

dal riservare ai fornitori dell'altra parte stabiliti in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; oppure

b)

dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.

3.   Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, l'ente appaltante:

a)

garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e

b)

predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricezione e la prevenzione degli accessi non autorizzati.

4.   L'ente appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:

a)

garantire la compatibilità con quanto disposto dal presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la procedura di gara a trattativa privata;

b)

evitare conflitti di interesse; e

c)

prevenire pratiche di corruzione.

5.   Ai fini degli appalti disciplinati, alle parti è fatto divieto di applicare ai beni o ai servizi importati o forniti a partire dall'altra parte regole di origine diverse da quelle da esse applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dall'altra parte.

6.   In relazione ad un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal chiedere, considerare, imporre o applicare eventuali compensazioni.

7.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi doganali e agli oneri di qualsiasi tipo imposti all'importazione o in relazione ad essa, ai metodi di riscossione di tali dazi ed oneri, ad altri regolamenti o formalità per l'importazione né alle misure riguardanti gli scambi di servizi diverse da quelle che regolano gli appalti disciplinati.

ARTICOLO 9.5

Informazioni sul sistema di appalti

1.   Ciascuna parte:

a)

pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche; e

b)

ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra parte.

2.   Ciascuna parte specifica nell'allegato 9-H:

a)

i mezzi d'informazione elettronici o cartacei tramite i quali essa pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1; e

b)

i mezzi di informazione elettronici o cartacei tramite i quali essa pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 9.6 (Avvisi), dall'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), paragrafo 8, e dall'articolo 9.15 (Trasparenza delle informazioni sugli appalti), paragrafo 2.

3.   Ciascuna delle parti informa tempestivamente il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) delle eventuali modifiche apportate ai mezzi d'informazione specificati nell'allegato 9-H.

ARTICOLO 9.6

Avvisi

1.   Per ciascun appalto disciplinato, l'ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto, accessibile gratuitamente e direttamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso, salvo nel caso delle circostanze descritte nell'articolo 9.12 (Gara a trattativa privata). L'avviso di gara d'appalto rimane facilmente accessibile al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso. Ciascuna parte indica nella propria sezione dell'allegato 9-H i mezzi elettronici appropriati.

2.   Salvo quanto diversamente disposto nel presente capo, tutti gli avvisi di gara d'appalto indicano:

a)

il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e qualsiasi informazione necessaria per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull'appalto, con indicazione del costo e dei termini di pagamento se applicabili;

b)

una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;

c)

per gli appalti ricorrenti, ove possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;

d)

una descrizione di qualsiasi opzione;

e)

i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;

f)

il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un'asta elettronica;

g)

se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;

h)

l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

i)

la lingua o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se diverse dalla lingua ufficiale nel luogo in cui l'ente appaltante ha sede;

j)

un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, ivi compresa qualsiasi prescrizione relativa ai certificati o ai documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione a tali condizioni, a meno che queste ultime non siano già indicate nella documentazione di gara a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;

k)

se l'ente appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, ai sensi dell'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), i criteri che saranno utilizzati per selezionare tali fornitori ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori che saranno ammessi alla gara; e

l)

che l'appalto rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo.

3.   Per ciascun appalto che bandisce, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell'OMC garantendone la pronta consultazione. L'avviso contiene come minimo le informazioni seguenti:

a)

l'oggetto dell'appalto;

b)

il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e

c)

il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

4.   Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio finanziario, un avviso sugli appalti programmati in futuro (di seguito «avviso di appalti programmati»), per via elettronica tramite il punto di accesso unico utilizzato per la pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto. Tale avviso di appalti programmati deve indicare l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi avvisi di gara d'appalto.

5.   Gli enti appaltanti di cui agli allegati 9-B o 9-C possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle indicate nel paragrafo 2 e precisi che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto.

ARTICOLO 9.7

Condizioni per la partecipazione

1.   Un ente appaltante subordina la partecipazione a un dato appalto unicamente a quelle condizioni essenziali a garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica, commerciale, tecnica e finanziaria necessaria all'esecuzione dell'appalto.

2.   Nel determinare le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:

a)

non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto al fatto che tale fornitore abbia già ottenuto uno o più appalti da un ente appaltante della parte o vanti una precedente esperienza sul territorio della parte interessata; ma

b)

può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto.

3.   Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:

a)

ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno sia al di fuori del territorio della parte cui appartiene l'ente appaltante; e

b)

esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara.

4.   Le parti, compresi i loro enti appaltanti, possono escludere dalla partecipazione un fornitore, qualora sussistano elementi di prova a sostegno di tale decisione, per motivi quali:

a)

fallimento;

b)

false dichiarazioni;

c)

grave o persistente inadempienza nel rispetto di qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti;

d)

sentenze definitive per gravi reati o altri gravi illeciti;

e)

grave mancanza professionale, atti od omissioni con ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; oppure

f)

evasione fiscale.

ARTICOLO 9.8

Qualificazione dei fornitori

1.   Ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, può predisporre un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni.

2.   Ciascuna delle parti provvede a che:

a)

i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze nelle rispettive procedure in materia di qualifiche; e

b)

i suoi enti appaltanti, qualora predispongano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.

3.   Nessuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, adotta o applica qualsiasi sistema di registrazione o procedura di qualificazione allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti.

4.   Nel bandire una gara d'appalto mediante preselezione, l'ente appaltante:

a)

include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e

b)

dal decorrere dei termini dell'appalto,fornisce ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i), conformemente a quanto disposto dall'articolo 9.10 (Termini), paragrafo 3, lettera b.

5.   Gli enti appaltanti consentono a tutti i fornitori qualificati di partecipare ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato e ne abbia precisato i criteri di selezione. In ogni caso, il numero di fornitori ammessi a presentare un'offerta deve essere sufficiente a garantire la concorrenza senza compromettere l'efficienza operativa del sistema degli appalti.

6.   Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, l'ente appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati che sono stati selezionati conformemente al paragrafo 5.

7.   Gli enti appaltanti possono tenere un elenco di fornitori ad uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

a)

sia pubblicato una volta l'anno; e

b)

nel caso di pubblicazione elettronica, sia reso costantemente consultabile sui pertinenti mezzi di comunicazione di cui all'allegato 9-H.

8.   L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:

a)

una descrizione dei beni e servizi o delle relative categorie per cui l'elenco può essere utilizzato;

b)

le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inclusi in tale elenco e i metodi che l'ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori ne siano in possesso;

c)

il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione relativa all'elenco;

d)

il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e

e)

l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato per gli appalti disciplinati dal presente accordo.

9.   In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, gli enti appaltanti possono pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:

a)

specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e

b)

sia pubblicato per via elettronica e sia costantemente consultabile durante il periodo di validità.

10.   Gli enti appaltanti consentono in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedono ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

11.   Qualora un fornitore non incluso in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione ad una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutti i documenti richiesti entro il termine di cui all'articolo 9.10 (Termini), paragrafo 2, l'ente appaltante esamina la domanda. L'ente appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente appaltante non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

12.   Gli enti appaltanti iscritti nell'allegato 9-C possono pubblicare, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto, a condizione che:

a)

l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, comprenda le informazioni di cui al paragrafo 8 e il maggior numero di informazioni disponibili di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori iscritti nell'elenco ad uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco ad uso ripetuto; e

b)

l'ente appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare l'interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, sempre che siano disponibili.

13.   Gli enti appaltanti di cui all'allegato 9-C possono permettere ad un fornitore che ha chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 di partecipare ad un determinato appalto, purché l'ente appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfa le condizioni per la partecipazione.

14.   Gli enti appaltanti comunicano tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a una gara di appalto o di essere iscritti in un elenco ad uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.

15.   L'ente appaltante che respinge la richiesta di partecipazione di un fornitore o la sua richiesta di iscrizione in un elenco ad uso ripetuto, cessa di riconoscerne la qualifica o lo esclude da un elenco ad uso ripetuto, ne informa tempestivamente il fornitore e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.

ARTICOLO 9.9

Specifiche tecniche e documentazione di gara

1.   Gli enti appaltanti si astengono dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.

2.   Nello stabilire le specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, se del caso gli enti appaltanti:

a)

stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e

b)

determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.

3.   Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive gli enti appaltanti devono precisare, all'occorrenza, che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, tramite l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo «o equivalente».

4.   Gli enti appaltanti si astengono dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e ciò a condizione che l'ente appaltante inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».

5.   Gli enti appaltanti non sollecitano né accettano, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.

6.   Si precisa che ciascuna parte, ivi compresi i rispettivi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali o la tutela ambientale.

7.   Gli enti appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali contemplati al paragrafo 2, lettera a), possono prendere in considerazione l'impiego di specifiche dettagliate o, all'occorrenza, di parti di queste, quali definite dai marchi di qualità ecologica esistenti nell'Unione e dai marchi di qualità ecologica (green labels) esistenti a Singapore, a condizione che:

a)

tali specifiche siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o dei servizi oggetto dell'appalto;

b)

i requisiti del marchio siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche; e

c)

tali specifiche siano accessibili a tutte le parti interessate.

8.   Gli enti appaltanti mettono a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:

a)

l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;

b)

qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni richieste per la partecipazione alla gara d'appalto;

c)

tutti i criteri di valutazione che l'ente appaltante applicherà per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;

d)

se l'ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica;

e)

se l'ente appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;

f)

in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio ed eventualmente le persone autorizzate a presenziarvi;

g)

altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e

h)

eventuali date per la fornitura di beni o servizi.

9.   Per la determinazione dei termini di consegna dei beni o di prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, gli enti appaltanti tengono conto di fattori quali la complessità dell'appalto, l'entità dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

10.   Gli enti appaltanti possono stabilire condizioni ambientali in relazione all'esecuzione dell'appalto, purché tali condizioni siano compatibili con le regole stabilite dal presente capo e siano indicate nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara (33) o nella documentazione di gara.

11.   I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara possono comprendere, tra l'altro, i prezzi e gli altri fattori di costo, la qualità, il valore tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna.

12.   Gli enti appaltanti, tempestivamente:

a)

rendono disponibile la documentazione di gara per garantire che i fornitori interessati dispongano di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;

b)

forniscono, su richiesta, la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati; e

c)

rispondono a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto, purché tali informazioni non avvantaggino il fornitore rispetto ai concorrenti.

13.   L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, o ripubblichi o modifichi l'avviso o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le suddette modifiche, o gli avvisi o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:

a)

a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti all'ente appaltante e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni iniziali; e

b)

a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.

ARTICOLO 9.10

Termini

1.   Gli enti appaltanti, compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, accordano ai fornitori un periodo di tempo sufficiente a preparare e presentare le domande di partecipazione e a presentare offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:

a)

la natura e la complessità degli appalti;

b)

l'entità dei subappalti previsti; e

c)

il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e nazionali qualora non si ricorra a mezzi elettronici.

Tali termini e le loro eventuali proroghe devono essere identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.

2.   In caso di gara mediante preselezione, il termine finale stabilito dagli enti appaltanti per la presentazione delle richieste di partecipazione non deve essere inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, detto termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto ma non potrà essere inferiore a 10 giorni.

3.   Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:

a)

è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; oppure

b)

l'ente appaltante notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco ad uso ripetuto.

4.   Gli enti appaltanti possono ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni nei casi in cui:

a)

l'ente appaltante ha provveduto a pubblicare, almeno 40 giorni e non più di 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati conformemente all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 4, che contiene:

i)

una descrizione dell'appalto;

ii)

le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;

iii)

una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto;

iv)

il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e

v)

il maggior numero di informazioni disponibili previste per gli avvisi di gara d'appalto conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2;

b)

l'ente appaltante indica, nel caso di gare di natura ricorrente, in un avviso di gara d'appalto iniziale, che i termini dell'appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi; oppure

c)

per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, il termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità del paragrafo 3 risulta impraticabile.

5.   Gli enti appaltanti possono ridurre il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 3 di cinque giorni in ciascuna delle circostanze seguenti:

a)

l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;

b)

tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a partire dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e

c)

le offerte possono pervenire per via elettronica all'ente appaltante.

6.   L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in nessun caso ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 ad un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

7.   Fatta salva ogni altra disposizione di cui al presente articolo, l'ente appaltante che commissiona beni o servizi commerciali, o qualsiasi combinazione di beni e servizi commerciali, può ridurre i termini dell'appalto di cui al paragrafo 3 ad un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica l'avviso di gara d'appalto e la documentazione di gara. Se l'ente appaltante accetta anche di ricevere le offerte di beni e servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere inoltre ridotto ad un periodo non inferiore a 10 giorni.

8.   Se un ente appaltante di cui all'allegato 9-B o 9-C ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine ultimo dell'appalto può essere stabilito per mutuo consenso tra l'ente appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.

ARTICOLO 9.11

Trattative

1.   Ciascuna parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:

a)

qualora l'ente appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto dall'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2; oppure

b)

qualora dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o in un altro avviso che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara.

2.   Gli enti appaltanti:

a)

garantiscono che l'eventuale eliminazione di fornitori che partecipano alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o in un altro avviso che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara; e

b)

una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori partecipanti possono presentare offerte nuove o modificate.

ARTICOLO 9.12

Gara a trattativa privata

1.   A condizione di non utilizzare la presente disposizione allo scopo di evitare la concorrenza tra fornitori, o in modo che costituisca una discriminazione nei confronti dei fornitori dell'altra parte o che tuteli i fornitori nazionali, l'ente appaltante può indire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli 9.6 (Avvisi), 9.7 (Condizioni per la partecipazione), 9.8 (Qualificazione dei fornitori), l'articolo 9.9 (Specifiche tecniche e documentazione di gara), paragrafi da 8 a 13, e gli articoli 9.10 (Termini), 9.11 (Trattative), 9.13 (Aste elettroniche) e 9.14 (Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti), soltanto nelle circostanze seguenti:

a)

qualora:

i)

non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;

ii)

nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;

iii)

nessun fornitore riunisca le condizioni per la partecipazione; oppure

iv)

le offerte pervenute presentino un carattere collusivo;

sempre che l'ente appaltante non modifichi sostanzialmente i requisiti precisati nella documentazione di gara;

b)

nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni e servizi sostitutivi per le ragioni seguenti:

i)

la prestazione richiesta è un'opera d'arte;

ii)

è necessario garantire la protezione di brevetti, diritti di proprietà intellettuale o altri diritti esclusivi; oppure

iii)

l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;

c)

nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni e servizi, qualora la fornitura di detti beni e servizi da parte di un altro fornitore:

i)

sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e

ii)

provochi all'ente appaltante notevoli inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi;

d)

nella misura in cui risulti strettamente necessario qualora, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione;

e)

per i beni acquistati sul mercato dei prodotti di base;

f)

qualora l'ente appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere una produzione o fornitura limitata volta a includere i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il prodotto o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione, la fornitura in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto, o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

g)

nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; e

h)

qualora l'appalto sia assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:

i)

il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; e

ii)

i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore.

2.   Gli enti appaltanti preparano una relazione scritta per ciascun contratto aggiudicato a norma del paragrafo 1. Tale relazione comprende il nome dell'ente appaltante, il valore e la natura dei beni o dei servizi appaltati, e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso alla procedura di gara a trattativa privata.

ARTICOLO 9.13

Aste elettroniche

L'ente appaltante che intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta elettronica, comunica a ciascun partecipante:

a)

il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;

b)

i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e

c)

qualsiasi altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

ARTICOLO 9.14

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1.   Gli enti appaltanti adottano procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara d'appalto e la riservatezza delle offerte.

2.   Gli enti appaltanti non possono penalizzare i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte qualora tale ritardo sia unicamente imputabile a disguidi causati dall'ente appaltante.

3.   L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offre ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

4.   Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.

5.   Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, l'ente appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

a)

l'offerta più vantaggiosa; oppure

b)

l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.

6.   L'ente appaltante che riceve un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione, che sia capace di onorare i termini del contratto, e se il prezzo tenga conto della concessione di eventuali sovvenzioni.

7.   L'ente appaltante che accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto il fornitore ha beneficiato di sovvenzioni può respingere tale offerta per tale motivo unicamente dopo aver consultato il fornitore e quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente appaltante, che la sovvenzione in questione era compatibile con la disciplina relativa alle sovvenzioni stabilita dal presente accordo.

8.   L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non interrompe l'appalto né modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

ARTICOLO 9.15

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1.   Gli enti appaltanti comunicano tempestivamente ai fornitori partecipanti le decisioni in materia di aggiudicazione dell'appalto e, ove richiesto da uno dei fornitori, vi provvede per iscritto. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9.16, (Divulgazione delle informazioni), paragrafi 2 e 3, l'ente appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.

2.   Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascuno degli appalti disciplinati dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso tramite i pertinenti mezzi di comunicazione, elettronici o cartacei, di cui all'allegato 9-H. Qualora l'ente appaltante si avvalga unicamente di un mezzo elettronico per la pubblicazione dell'avviso, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le informazioni seguenti:

a)

una descrizione dei beni o dei servizi oggetto della fornitura;

b)

il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante;

c)

il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;

d)

il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;

e)

la data di aggiudicazione; e

f)

il tipo di procedura di gara utilizzato; in caso di gara a trattativa privata, a norma dell'articolo 9.12 (Gara a trattativa privata), una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

3.   Ciascun ente appaltante, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto, conserva:

a)

la documentazione e le relazioni sulle procedure di aggiudicazione e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni di cui all'articolo 9.12 (Gara a trattativa privata); e

b)

i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.

4.   Ciascuna parte accetta di comunicare all'altra parte le statistiche disponibili e comparabili pertinenti agli appalti disciplinati dal presente capo.

ARTICOLO 9.16

Divulgazione delle informazioni

1.   Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce tempestivamente tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità del presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la concorrenza negli appalti futuri, la parte che riceve le informazioni si astiene dal divulgarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.

2.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo ciascuna delle parti, compresi i relativi enti appaltanti, si astiene dal divulgare a un particolare fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza tra fornitori.

3.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, e per i relativi enti appaltanti, organi di ricorso o le relative autorità, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:

a)

ostacoli l'applicazione della legge;

b)

possa pregiudicare la concorrenza leale tra i fornitori;

c)

pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; oppure

d)

sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

ARTICOLO 9.17

Procedure nazionali di ricorso

1.   Ciascuna parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano ad un fornitore di contestare:

a)

una violazione del presente capo; oppure

b)

qualora l'ordinamento giuridico nazionale di una parte non riconosca al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte,

verificatesi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. In ogni caso, ciascuna parte garantisce che l'organo di ricorso, su impugnazione di un fornitore, possa esaminare le decisioni adottate dai rispettivi enti appaltanti in merito al fatto che un determinato appalto rientri o no tra gli appalti disciplinati dal presente capo.

Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili tramite mezzi elettronici e/o su un supporto cartaceo.

2.   Qualora un fornitore contesti una violazione o la mancata osservanza di cui al paragrafo 1, nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, la parte cui appartiene l'ente appaltante invita l'ente ed il fornitore ad avviare consultazioni per giungere ad una soluzione. L'ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che ciò pregiudichi la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

3.   A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso, termine in ogni caso non inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza degli elementi alla base del ricorso.

4.   Ciascuna delle parti istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.

5.   Qualora un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamini inizialmente il ricorso, la parte pertinente garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.

6.   Qualora l'organo di ricorso non sia un tribunale, ciascuna delle parti garantisce che esso sia soggetto a controllo giurisdizionale oppure che disponga di procedure atte a garantire:

a)

che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante;

b)

che alle parti in causa (di seguito «i partecipanti») sia riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al medesimo;

c)

ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati;

d)

che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento;

e)

che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e

f)

che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione o raccomandazione.

7.   Ciascuna parte adotta o mantiene procedure che prevedano misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. Le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione delle misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto;

8.   Ciascuna parte predispone che, qualora l'organo di ricorso abbia accertato una violazione o la mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la possibilità per l'organo di ricorso di imporre misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali. Qualora un contratto sia già stato aggiudicato, le parti possono prevedere che le misure correttive non siano applicabili.

ARTICOLO 9.18

Modifica e rettifica dei settori interessati

1.   Ciascuna delle parti notifica all'altra parte qualsiasi proposta di rettifica degli allegati da 9-A a 9-I, ogni trasferimento di un ente da uno di tali allegati all'altro, ritiro di un ente da tali allegati, o qualsiasi altra modifica di tali allegati (di seguitotali atti sono collettivamente denominati «modifica»).

2.   Ogni volta che una parte propone di ritirare un ente appaltante dagli allegati da 9-A a 9-G adducendo quale motivazione l'effettiva cessazione del controllo e dell'influenza da parte dello Stato sugli appalti disciplinati dell'ente appaltante, la parte che propone tale modifica (di seguito «parte che propone la modifica») include nella notifica elementi di prova atti a dimostrare l'effettiva cessazione di tale controllo o influenza da parte dello Stato. Il controllo o l'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati degli enti figuranti nell'allegato 9-C si considerano effettivamente cessati quando:

a)

nel caso dell'Unione, l'ente appaltante svolge un'attività concorrenziale; e

b)

nel caso di Singapore, l'ente è stato privatizzato.

Laddove il controllo o l'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati di un ente appaltante di una delle parti siano effettivamente cessati, l'altra parte non ha diritto ad adeguamenti compensativi.

3.   Per qualsiasi altra modifica proposta, la parte che propone la modifica include nella notifica informazioni sulle probabili conseguenze della modifica sui settori interessati contemplati dal presente capo. Qualora intenda apportare modifiche di lieve entità o rettifiche tecniche puramente formali prive di incidenza sugli appalti disciplinati, la parte che propone la modifica ne dà notifica all'altra parte almeno una volta ogni due anni.

4.   Qualora l'altra parte (di seguito «parte che obietta») si opponga alla notifica ad opera della parte che propone la modifica, le parti cercano di comporre la controversia mediante consultazioni, comprese, all'occorrenza, consultazioni in seno al comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati). Nel corso di tali consultazioni le parti prendono in considerazione:

a)

gli elementi di prova relativi all'effettiva cessazione del controllo o dell'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati dell'ente nel caso di una notifica di cui al paragrafo 2;

b)

gli elementi di prova atti a dimostrare che la modifica proposta non incide sui settori interessati in caso di una notifica di cui al paragrafo 3; e

c)

qualsiasi pretesa relativa alla necessità degli adeguamenti compensativi derivanti da modifiche notificate a norma del paragrafo 1 o il livello di tali adeguamenti. Detti adeguamenti possono essere costituiti da un ampliamento compensativo dei settori interessati ad opera della parte che propone la modifica o da una riduzione equivalente dei settori interessati ad opera della parte che obietta, in entrambe i casi al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi ed un livello di copertura concordata tra le parti comparabile a quello previsto dal presente capo.

5.   Le parti possono ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 14 (Risoluzione delle controversie). Se la parte che obietta, dopo aver partecipato alle consultazioni a norma del paragrafo 4, ritiene che sussistano una o più delle situazioni seguenti:

a)

nel caso di cui al paragrafo 4, lettera a), il controllo o l'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati di un ente non sono effettivamente cessati;

b)

nel caso di cui al paragrafo 4, lettera b), una modifica non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e incide sui settori interessati, dovendo quindi formare oggetto di adeguamenti compensativi; oppure

c)

nel caso di cui al paragrafo 4, lettera c), gli adeguamenti compensativi proposti nel corso della consultazione tra le parti non sono sufficienti a mantenere un livello di copertura comparabile a quello concordato tra le parti,

6.   Una proposta di modifica diventa effettiva solo qualora:

a)

la parte che obbietta non abbia presentato alla parte che propone la modifica un'obiezione scritta alla proposta di modifica entro 45 giorni dalla data della notifica delle modifiche proposte;

b)

la parte che obietta abbia notificato alla parte che propone la modifica il ritiro della propria obiezione;

c)

le parti abbiano raggiunto un accordo dopo aver debitamente portato a termine le consultazioni di cui al paragrafo 4; oppure

d)

l'obiezione sia stata risolta tramite il meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 5.

ARTICOLO 9.19

Competenze del comitato

1.   In sede di comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le parti possono:

a)

adottare le modalità di presentazione dei dati statistici a norma dell'articolo 9.15 (Trasparenza delle informazioni sugli appalti), paragrafo 4;

b)

riesaminare le notifiche pendenti relative alle modifiche dei settori interessati e approvare gli aggiornamenti degli elenchi di enti di cui agli allegati da 9-A a 9-C;

c)

approvare gli adeguamenti compensativi risultanti da modifiche che incidono sui settori interessati;

d)

rivedere, se del caso, i criteri indicativi che dimostrano l'effettiva cessazione del controllo o dell'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati di un ente;

e)

adottare criteri per decidere il livello di adeguamenti compensativi dei settori interessati;

f)

esaminare le questioni relative agli appalti pubblici sottoposte dalle parti;

g)

scambiarsi informazioni in relazione ad opportunità di appalti pubblici nel territorio di ciascuna parte, compresi quelli indetti da amministrazioni di livello inferiore a quello centrale; e

h)

esaminare ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo.

2.   In sede di comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le parti possono adottare qualsiasi decisione necessaria ai fini dell'applicazione delle lettere da a) a h).

ARTICOLO 9.20

Adeguamento alle disposizioni dell'AAP

Qualora l'AAP riveduto sia modificato o sostituito da un altro accordo le parti modificano il presente capo, mediante decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), all'occorrenza.

CAPO DIECI

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ARTICOLO 10.1

Obiettivi

1.   Gli obiettivi del presente capo sono:

a)

agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi e la prestazione di servizi tra le parti; e

b)

aumentare i benefici derivanti dagli scambi e dagli investimenti mediante un livello adeguato ed efficace di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e l'adozione di misure per l'effettiva applicazione di tali diritti.

2.   Gli obiettivi e i principi fissati dalla parte I dell'accordo TRIPS, ed in particolare dagli articoli 7 (Obiettivi) e 8 (Principi), si applicano al presente capo, mutatis mutandis.

SEZIONE A

PRINCIPI

ARTICOLO 10.2

Ambito di applicazione e definizioni

1.   Le parti richiamano gli impegni derivanti dai trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale, compresi l'accordo TRIPS e la convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, come riveduta a Stoccolma il 15 luglio 1967, (di seguito «la convenzione di Parigi»). Le disposizioni del presente capo completano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui entrambe le parti sono firmatarie.

2.   Ai fini del presente capo, per «diritti di proprietà intellettuale» s'intendono:

a)

tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS, e segnatamente:

i)

il diritto d'autore ed i diritti connessi;

ii)

i brevetti (34);

iii)

i marchi;

iv)

i disegni;

v)

le topografie di circuiti integrati;

vi)

le indicazioni geografiche;

vii)

la protezione di informazioni segrete; e

b)

le privative per ritrovati vegetali.

ARTICOLO 10.3

Esaurimento

Ciascuna parte è libera di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le disposizioni pertinenti dell'accordo TRIPS.

SEZIONE B

NORME CONCERNENTI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE A

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

ARTICOLO 10.4

Protezione concessa

Le parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti dalla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886 (come da ultimo riveduta a Parigi il 24 luglio 1971), dal trattato dell'OMPI sul diritto d'autore adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, dal trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e dall'accordo TRIPS (35). Le parti possono predisporre la tutela degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione conformemente alle disposizioni pertinenti della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961.

ARTICOLO 10.5

Durata della protezione

1.   Ciascuna parte dispone che, se la durata della protezione di un'opera è calcolata sulla base della vita dell'autore, tale durata corrisponda almeno alla vita dell'autore e ai 70 anni seguenti la sua morte.

2.   Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

3.   La durata della protezione di un'opera cinematografica (36) non può essere inferiore a 70 anni dal momento in cui l'opera è stata divulgata al pubblico con il consenso dell'autore, oppure, qualora tale divulgazione non avvenga entro i 50 anni successivi alla realizzazione dell'opera, ad almeno 70 anni dalla realizzazione dell'opera (37).

4.   La durata della tutela dei diritti sui fonogrammi non può essere inferiore a 50 anni dalla realizzazione dei fonogrammi e, se il fonogramma è pubblicato durante tale periodo, la durata della protezione non può essere inferiore a 70 anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma.

5.   La durata della tutela dei diritti sulle emissioni radiotelevisive non può essere inferiore a 50 anni dalla prima diffusione o dalla realizzazione dell'emissione.

6.   I termini previsti dal presente articolo sono calcolati a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

ARTICOLO 10.6

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte garantisce ai produttori di fonogrammi (38) il diritto a una remunerazione equa e unica qualora un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione di tale fonogramma siano utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una esecuzione pubblica (39)(40)

ARTICOLO 10.7

Diritto sulle successive vendite

Le parti convengono di scambiarsi opinioni e informazioni sulle prassi e sulle politiche concernenti il diritto degli artisti sulle successive vendite delle opere dell'intelletto.

ARTICOLO 10.8

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

Le parti si impegnano a promuovere il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società di gestione collettiva al fine di assicurare un accesso più agevole ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle parti, nonché di assicurare il trasferimento dei diritti derivanti dall'utilizzo delle opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore.

ARTICOLO 10.9

Protezione delle misure tecnologiche

1.   Le parti prevedono una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di qualsiasi misura tecnologica efficace (41) che gli autori, gli artisti interpreti o esecutori o i produttori di fonogrammi impiegano nell'esercizio dei loro diritti relativi alle loro opere ed esecuzioni e ai loro fonogrammi e che limitano le azioni, riguardanti dette opere, dette esecuzioni e detti fonogrammi, che non siano autorizzate dagli autori, dagli esecutori o interpreti e dai produttori di fonogrammi interessati o consentite dalla legislazione nazionale (42).

2.   Al fine di fornire una tutela giuridica adeguata e i rimedi giuridici efficaci di cui al paragrafo 1, ciascuna parte prevede come minimo una protezione:

a)

per quanto previsto dal proprio diritto interno:

i)

contro l'elusione non autorizzata di una misura tecnologica efficace da parte di persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli; e

ii)

contro l'offerta al pubblico, mediante la commercializzazione, di un dispositivo o prodotto, inclusi i programmi per computer, o di un servizio quale mezzo per eludere misure tecnologiche efficaci; e

b)

contro la fabbricazione, l'importazione o la distribuzione di un dispositivo o prodotto, compresi i programmi per computer, o la prestazione di un servizio che:

i)

sia prevalentemente progettato o prodotto ai fini dell'elusione di una misura tecnologica efficace; oppure

ii)

non abbia, se non in misura limitata, altra finalità commercialmente rilevante, oltre quella di eludere una misura tecnologica efficace (43).

3.   Nel disporre una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci a norma del paragrafo 1, una parte può adottare o mantenere limitazioni o eccezioni appropriate alle misure di attuazione dei paragrafi 1 e 2. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti, le limitazioni, le eccezioni o i mezzi di difesa contro la violazione di diritti d'autore o di diritti connessi a norma del diritto interno di una parte.

ARTICOLO 10.10

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1.   Per tutelare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (44) ciascuna parte dispone una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro qualsiasi persona che esegua consapevolmente una qualsiasi delle azioni seguenti, senza averne il diritto ed essendo consapevole oppure, per quanto riguarda i rimedi giuridici civili, avendo ragionevoli motivi per essere consapevole che indurranno, consentiranno, faciliteranno o celeranno una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi. Tali azioni sono:

a)

rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; e

b)

distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie di opere, esecuzioni, interpretazioni o fonogrammi, con la consapevolezza del fatto che le informazioni elettroniche sul regime dei diritti sono state rimosse o alterate senza autorizzazione.

2.   Nel disporre una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci a norma del paragrafo 1, una parte può adottare o mantenere limitazioni o eccezioni appropriate alle misure di attuazione del paragrafo 1. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non pregiudicano i diritti, le limitazioni, le eccezioni o i mezzi di difesa contro la violazione di diritti d'autore o di diritti connessi a norma del diritto interno di una parte.

ARTICOLO 10.11

Eccezioni e limitazioni

Le parti possono prevedere limitazioni o eccezioni ai diritti di cui all'articolo 10.6 (Produttori di fonogrammi) esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari.

SOTTOSEZIONE B

MARCHI

ARTICOLO 10.12

Accordi internazionali

Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi, concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994 e del trattato di Singapore sul diritto dei marchi adottato a Singapore il 27 marzo 2006 (45).

ARTICOLO 10.13

Procedura di registrazione

Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi che preveda l'obbligo per l'amministrazione competente in materia di marchi di giustificare per iscritto il rifiuto di registrare un marchio. Il richiedente ha la possibilità di impugnare tale rifiuto dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Ciascuna parte predispone la possibilità per i terzi di opporsi a domande di registrazione di marchi. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

ARTICOLO 10.14

Marchi notori

Le parti proteggono i marchi notori conformemente all'accordo TRIPS. Per stabilire se un marchio sia notorio, le parti prendono in considerazione la Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (Raccomandazione congiunta relativa alle disposizioni per la protezione dei marchi notori), adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 20 al 29 settembre 1999.

ARTICOLO 10.15

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Ciascuna parte:

a)

prevede l'uso leale di termini descrittivi (46) come eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio; e

b)

può prevedere altre limitate eccezioni,

a condizione che tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi dei titolari del marchio e dei terzi.

SOTTOSEZIONE C

INDICAZIONI GEOGRAFICHE (47)

ARTICOLO 10.16

Ambito di applicazione

1.   La sottosezione C (Indicazioni geografiche) si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari originari dei territori delle parti.

2.   Le indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette dall'altra parte sono disciplinate dalla sottosezione C (Indicazioni geografiche) soltanto se sono riconosciute e dichiarate come indicazioni geografiche nel loro paese di origine.

ARTICOLO 10.17

Sistema di protezione delle indicazioni geografiche

1.   Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte istituisce sistemi per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche nel proprio territorio, per le categorie di vini e bevande spiritose e di prodotti agricoli e alimentari per cui lo ritenga opportuno.

2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 contiene elementi quali:

a)

un registro nazionale;

b)

una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche inserite, o da inserire, nel registro nazionale di cui al paragrafo 2, lettera a), identifichino un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

c)

una procedura di opposizione che permetta di prendere in considerazione i legittimi interessi dei terzi; e

d)

mezzi legali che consentano la rettifica e la cancellazione delle voci che figurano nel registro nazionale di cui al paragrafo 2, lettera a) e che tengano conto dei legittimi interessi dei terzi e dei titolari di diritti sulle indicazioni geografiche registrate in questione.

3.   Le parti, una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche in ciascuna parte (48) per tutte le denominazioni elencate nell'allegato 10-A, si riuniscono non appena possibile per adottare una decisione in sede di comitato per il commercio di cui all'articolo 16.1 (Comitato per il commercio) per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato 10-B delle denominazioni di ciascuna parte, contenute nell'allegato 10-A, che sono state e rimangono protette quali indicazioni geografiche a norma dei rispettivi sistemi delle parti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 10.18

Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche

Le parti concordano sulla possibilità di modificare l'elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari di cui all'allegato 10-B e che ciascuna parte deve proteggere a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche). Tali modifiche dell'allegato 10-B sono subordinate al fatto che le indicazioni geografiche fossero e continuino ad essere protette come indicazioni geografiche nell'ambito dei rispettivi sistemi delle parti di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2.

ARTICOLO 10.19

Ambito di protezione delle indicazioni geografiche

1.   Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), in relazione alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari elencate nell'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del loro sistema di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, ciascuna parte prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:

a)

l'uso nella designazione o nella presentazione di un prodotto di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto; e

b)

qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis (Concorrenza sleale) della convenzione di Parigi.

2.   Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), in relazione alle indicazioni geografiche di vini e bevande spiritose elencate nell'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del loro sistema di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, ciascuna parte prevede i mezzi legali atti a consentire ai soggetti interessati di impedire l'uso di tali indicazioni geografiche di vini o bevande spiritose per identificare vini o bevande spiritose non originari del luogo cui fa riferimento tale indicazione geografica anche qualora:

a)

venga indicata la vera origine del prodotto;

b)

l'indicazione geografica sia una traduzione; oppure

c)

l'indicazione geografica sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o espressioni simili.

3.   Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), in relazione alle indicazioni geografiche di prodotti agricoli ed alimentari elencate nell'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del sistema di una parte di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, ciascuna parte prevede i mezzi legali atti a consentire ai soggetti interessati di impedire l'uso di tali indicazioni geografiche per identificare un prodotto simile (49) non originario del luogo cui fa riferimento l'indicazione geografica in questione, anche qualora:

a)

venga indicata la vera origine del prodotto;

b)

l'indicazione geografica sia una traduzione (50); oppure

c)

l'indicazione geografica sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o espressioni simili.

4.   Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) impone a una parte di applicare le disposizioni di tale sottosezione ad un'indicazione geografica qualora il titolare del diritto:

a)

non rinnovi la registrazione dell'indicazione geografica nel mercato di tale parte; oppure

b)

non mantenga un livello minimo di attività o interessi commerciali in relazione all'indicazione geografica nel mercato di tale parte, comprese la commercializzazione, la promozione e la sorveglianza del mercato.

5.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS, ciascuna parte stabilisce le modalità pratiche che permettano di distinguere tra loro indicazioni geografiche omonime nel suo territorio, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e dell'esigenza di evitare di indurre in errore i consumatori.

6.   Qualora una parte riceva una domanda di registrazione o di protezione di un'indicazione geografica omonima di una delle indicazioni geografiche figuranti nell'allegato 10-B, tale parte prenderà in considerazione le opinioni e le osservazioni del richiedente e dei produttori interessati (51) per stabilire le condizioni che consentono di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime.

ARTICOLO 10.20

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

Un'indicazione geografica protetta a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) può essere utilizzata anche da soggetti diversi dal richiedente, a condizione che tale uso sia connesso ai prodotti quali identificati da tale indicazione geografica.

ARTICOLO 10.21

Relazione con i marchi

1.   Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), per le indicazioni geografiche elencate all'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del sistema di una delle parti di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, la registrazione di un marchio per prodotti contenenti, o costituiti da, un'indicazione geografica che identifica prodotti simili è negata o annullata d'ufficio se ciò è consentito dalla legislazione nazionale della parte, o su richiesta di una parte interessata, per quanto riguarda i prodotti privi dell'origine dell'indicazione geografica in questione, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, le parti riconoscono che l'esistenza nel territorio di una parte di un marchio anteriore confliggente non preclude in toto la registrazione di una successiva indicazione geografica di prodotti simili nel territorio di tale parte (52).

3.   Se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o i diritti sul marchio sono stati acquisiti con l'uso in buona fede, qualora tale possibilità sia prevista dalle rispettive legislazioni nazionali delle parti, e tale domanda, registrazione o acquisizione ha luogo:

a)

prima della data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato; oppure

b)

prima che l'indicazione geografica sia protetta nel suo paese d'origine,

le misure adottate per attuare la sottosezione C (Indicazioni geografiche) non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, né il diritto ad usare il marchio, per il mero fatto che quest'ultimo sia identico o simile a un'indicazione geografica.

4.   Le parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) qualora, a causa della reputazione o della notorietà di un marchio, tale protezione possa indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto.

ARTICOLO 10.22

Norme generali

1.   Le condizioni per l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui alla sottosezione C (Indicazioni geografiche) nel territorio di una parte sono disciplinate dal diritto interno di tale parte.

2.   In relazione ai prodotti agricoli ed alimentari, nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una parte a impedire l'uso continuato e simile da parte di alcuno dei suoi cittadini o residenti di indicazioni geografiche dell'altra parte, in relazione a prodotti o servizi, qualora tali cittadini o residenti abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di tale parte:

a)

per almeno 10 anni prima del 1o gennaio 2004; oppure

b)

in buona fede prima di tale data.

3.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche da inserire nell'allegato 10-B, qualora sia stata determinata un'utilizzazione precedente

a)

in virtù del procedimento di opposizione durante le procedure nazionali di registrazione

b)

oppure di qualunque procedimento legale,

tale utilizzazione precedente viene inserita nell'allegato 10-B in relazione all'indicazione geografica in questione conformemente al:

i)

meccanismo previsto dall'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 3, nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a); e

ii)

meccanismo previsto dall'articolo 10.18 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche), nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b).

4.   Ciascuna parte può stabilire le condizioni pratiche che dovranno consentire di differenziare tale utilizzazione precedente dall'indicazione geografica nel proprio territorio, tenendo conto della necessità di garantire che i consumatori non siano indotti in errore.

5.   Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una parte ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica dell'altra parte per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di tale parte.

6.   Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una parte ad applicarne le disposizioni in relazione a qualsiasi denominazione contenuta in un'indicazione geografica dell'altra parte per prodotti o servizi per i quali la denominazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di tale parte.

7.   Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una parte ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica dell'altra parte per prodotti della vite per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di tale parte alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC nel territorio di tale parte.

8.   Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) impedisce a una parte di proteggere come indicazione geografica, nel rispetto della propria legislazione nazionale, un termine che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale.

9.   Una parte può disporre che qualsiasi richiesta ai sensi della sottosezione C (Indicazioni geografiche) in relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dopo la data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto in tale parte o entro cinque anni dalla data di registrazione del marchio nella medesima parte, purché il marchio sia stato pubblicato entro la data di registrazione, se quest'ultima è anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto in tale parte, e a condizione che l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.

10.   Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

11.   Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non sia protetta o che abbia cessato di essere protetta conformemente alla legislazione nazionale del paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca notifica.

ARTICOLO 10.23

Rapporto con il comitato per il commercio

Il comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 16.1 (Comitato per il commercio) ha il potere di:

a)

adottare decisioni circa l'inserimento nell'elenco dell'allegato 10-B di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 3; e

b)

modificare l'allegato 10-B conformemente all'articolo 10.18 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche).

SOTTOSEZIONE D

DISEGNI

ARTICOLO 10.24

Requisiti per la protezione dei disegni registrati (53)

1.   Le parti garantiscono la protezione dei disegni creati indipendentemente, che siano nuovi od originali (54). Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dalla sottosezione D (Disegni) (55).

2.   La protezione riconosciuta ai disegni non si estende ai disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

3.   Un disegno non conferisce diritti quando è contrario all'ordine pubblico o al buon costume (56).

ARTICOLO 10.25

Diritti conferiti dalla registrazione

Il titolare di un disegno protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo la produzione, la messa in vendita, la vendita o l'importazione di articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.

ARTICOLO 10.26

Durata della protezione

La durata della protezione concessa è di almeno 10 anni a decorrere dalla data della domanda.

ARTICOLO 10.27

Eccezioni

Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

ARTICOLO 10.28

Rapporto con il diritto d'autore

Ciascuna parte prevede la possibilità che un disegno registrato nel territorio di una parte conformemente alla sottosezione D (Disegni) non sia completamente escluso dalla protezione prevista dalla legislazione nazionale di tale parte in materia di diritto d'autore. Ciascuna delle parti determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali è possibile goderne (57).

SOTTOSEZIONE E

BREVETTI

ARTICOLO 10.29

Accordi internazionali

Le parti richiamano gli obblighi derivanti dal trattato di cooperazione in materia di brevetti (concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 28 settembre 1979 e modificato il 3 febbraio 1984). Le parti, se del caso, compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi al disposto degli articoli da 1 a 16 del trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1o giugno 2000; coerentemente con la legislazione e le procedure nazionali.

ARTICOLO 10.30

Brevetti e salute pubblica

1.   Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha. Le parti provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui alle sottosezioni E (Brevetti) ed F (Protezione dei dati sulle prove comunicati per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico) siano coerenti con tale dichiarazione.

2.   Ciascuna parte rispetta la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 30 agosto 2003, sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, nonché la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 6 dicembre 2005, sulla modifica dell'accordo TRIPS, che adotta il protocollo che modifica l'accordo TRIPS.

ARTICOLO 10.31

Proroga della durata dei diritti conferiti dai brevetti

Le parti riconoscono che i prodotti farmaceutici protetti (58) da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti ad un procedimento amministrativo di autorizzazione prima di essere immessi sui rispettivi mercati. Le parti prevedono una proroga della durata dei diritti conferiti dalla disciplina in materia di protezione dei brevetti per compensare il titolare del brevetto della riduzione della durata effettiva del brevetto conseguente al procedimento amministrativo di autorizzazione all'immissione in commercio (59). La proroga della durata dei diritti conferiti dalla disciplina in materia di protezione dei brevetti non può superare i cinque anni (60).

ARTICOLO 10.32

Cooperazione

Le parti convengono di collaborare ad iniziative intese ad agevolare:

a)

la concessione di brevetti sulla base delle domande presentate dai richiedenti di una parte nel territorio dell'altra parte; e

b)

l'abilitazione e il riconoscimento dei consulenti in materia di brevetti di una parte nel territorio dell'altra parte.

SOTTOSEZIONE F

PROTEZIONE DEI DATI SULLE PROVE

ARTICOLO 10.33

Protezione dei dati sulle prove comunicati per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico

Qualora una parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico alla presentazione dei dati sulle prove o degli studi relativi alla sicurezza e all'efficacia di tale prodotto, essa non consente a terzi, per un periodo minimo di cinque anni dalla data di autorizzazione nel territorio di tale parte, di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto simile sulla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata alla parte che ha presentato i dati sulle prove o gli studi, tranne in presenza del consenso di tale parte (61) (62) (63).

ARTICOLO 10.34

Protezione dei dati sulle prove comunicati per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio di un prodotto chimico agricolo (64)

1.   Qualora una parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico agricolo alla presentazione dei dati sulle prove o degli studi relativi alla sicurezza e all'efficacia di tale prodotto, essa non consente a terzi, per un periodo minimo di 10 anni dalla data di autorizzazione, di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto simile sulla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata alla parte che ha presentato i dati sulle prove o gli studi, tranne in presenza del consenso di tale parte.

2.   Qualora una parte preveda misure o procedure dirette a evitare la duplicazione di prove su animali vertebrati per quanto concerne i prodotti chimici agricoli, tale parte può stabilire le condizioni e le circostanze in cui un prodotto identico o simile può essere commercializzato da terzi sulla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata alla parte che ha presentato i dati sulle prove o gli studi.

3.   Qualora una parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico agricolo alla presentazione dei dati sulle prove o degli studi relativi alla sicurezza o all'efficacia di tale prodotto, tale parte si adopera per trattare tempestivamente la domanda con l'obiettivo di evitare ritardi irragionevoli.

SOTTOSEZIONE G

VARIETÀ VEGETALI

ARTICOLO 10.35

Accordi internazionali

Le parti confermano i loro obblighi derivanti dalla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, quale riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991, compresa la loro capacità di attuare l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di tale convenzione.

SEZIONE C

TUTELA CIVILE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ARTICOLO 10.36

Obblighi generali

1.   Le parti affermano gli impegni assunti in forza degli articoli da 41 a 50 dell'accordo TRIPS e in conformità di tali impegni stabiliscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso a norma del rispettivo diritto interno contro gli atti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente capo.

2.   In particolare le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 1 stabiliti da ciascuna parte a norma del rispettivo diritto interno:

a)

tengono conto, ove opportuno, della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione e gli interessi di terzi;

b)

sono leali ed equi;

c)

non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati; e

d)

sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

3.   Nessuna disposizione del presente capo pregiudica la capacità delle parti di applicare la loro legislazione interna in generale né crea alcun obbligo per le parti di modificare la loro legislazione vigente per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Fatti salvi i precedenti principi generali, nessuna disposizione del presente capo introduce alcun obbligo per le parti:

a)

di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale diverso da quello previsto per l'applicazione della legge in generale; oppure

b)

per quanto concerne la distribuzione delle risorse destinate rispettivamente alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e all'applicazione della legge in generale.

ARTICOLO 10.37

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Nei procedimenti giudiziari civili per violazione di un diritto di proprietà intellettuale ciascuna parte adotta le misure appropriate, conformemente al diritto ed alle politiche nazionali, per pubblicare o mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle decisioni giudiziarie definitive. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private. Ciascuna parte può prevedere ulteriori misure di pubblicità, appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione.

ARTICOLO 10.38

Disponibilità di misure, procedure e mezzi di ricorso civili

1.   In relazione ai diritti di proprietà intellettuale quali definiti al paragrafo 2, ciascuna parte mette a disposizione dei titolari dei diritti, nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso civili di cui alla sezione C (Tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale).

2.   Ai fini della sezione C (Tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale), si intende per:

a)

«titolari del diritto», i titolari di licenze esclusive nonché le federazioni e le associazioni (65) giuridicamente legittimate a rivendicare tali diritti; e

b)

«diritti di proprietà intellettuale», tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6, dell'accordo TRIPS (66).

ARTICOLO 10.39

Misure di protezione delle prove

1.   Le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:

a)

contro una parte o, se del caso, un terzo posti sotto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria in questione, per prevenire la violazione di diritti di proprietà intellettuale, in particolare per impedire l'accesso ai circuiti commerciali di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale; e

b)

per preservare gli elementi di prova pertinenti relativi alla presunta violazione.

2.   Ciascuna parte dispone che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti. Nei procedimenti condotti inaudita altera parte ciascuna parte autorizza le proprie autorità giudiziarie a reagire rapidamente alle richieste di misure provvisorie e a decidere senza indebito indugio.

3.   Almeno nei casi di violazione di diritti d'autore o diritti connessi e nei casi di contraffazione di marchi, ciascuna parte dispone che nei procedimenti giudiziari civili le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare il sequestro o altri tipi di custodia delle merci sospette, dei materiali e degli strumenti utilizzati per commettere la violazione e, almeno per quanto riguarda la contraffazione di marchi, delle prove documentali riguardanti la violazione, in originale o in copia.

4.   Le parti dispongono che le proprie autorità abbiano il potere di obbligare l'attore, per quanto riguarda le misure provvisorie, a fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di comprovare, con un sufficiente grado di certezza, che sia in atto o sia imminente una violazione dei diritti dell'attore, nonché di ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi. Tale cauzione o garanzia equivalente non può tuttavia indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure per l'adozione di tali misure provvisorie.

5.   Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione od omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie hanno il potere di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione.

ARTICOLO 10.40

Elementi di prova e diritto d'informazione

1.   Fatto salvo il rispettivo diritto nazionale di ciascuna parte in materia di privilegi, tutela della riservatezza o trattamento dei dati personali, ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili riguardanti la tutela di diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, su richiesta motivata del titolare dei diritti, di ordinare all'autore o al presunto autore della violazione di fornire al titolare del diritto o alle autorità giudiziarie, almeno ai fini della raccolta degli elementi di prova, le informazioni pertinenti in suo possesso o sotto il suo controllo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2.   Le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 possono includere informazioni concernenti qualsiasi persona coinvolta in qualsiasi aspetto della violazione o della presunta violazione e i mezzi di produzione o i canali di distribuzione delle merci o dei servizi che violano o che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale, inclusa l'identificazione dei terzi presumibilmente coinvolti nella produzione e nella distribuzione di tali merci o servizi e dei relativi canali di distribuzione.

ARTICOLO 10.41

Altri rimedi

1.   Ciascuna parte dispone che nei procedimenti giudiziari civili, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale del titolare, le sue autorità giudiziarie, su richiesta del titolare del diritto e almeno relativamente alle merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore e alle merci contraffatte per quanto concerne il marchio, abbiano il potere di ordinare:

a)

che tali merci che violano un diritto di proprietà intellettuale siano, senza indennizzo di alcun genere:

i)

distrutte, salvo in circostanze eccezionali; oppure

ii)

rimosse dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi al titolare del diritto;e

b)

che i materiali e gli strumenti usati principalmente nella fabbricazione o nella creazione di tali merci che violano un diritto di proprietà intellettuale siano distrutti o rimossi, senza indebito ritardo e senza indennizzo di alcun genere, al di fuori dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni.

2.   Nel considerare qualsiasi domanda del titolare del diritto, secondo quanto indicato al paragrafo 1, si tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, le azioni correttive imposte e gli interessi di terzi.

3.   I rimedi di cui al presente articolo possono essere attuati a spese dell'autore della violazione.

ARTICOLO 10.42

Ingiunzioni

Ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili in cui una decisione giudiziaria abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale del titolare, le proprie autorità giudiziarie, su richiesta del titolare del diritto, abbiano il potere di emettere, nei confronti dell'autore della violazione o, se del caso, nei confronti di un terzo soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria in questione, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ove ciò sia previsto dalla legislazione interna della parte, il mancato rispetto di un'ingiunzione è, se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata al fine di garantirne l'esecuzione.

ARTICOLO 10.43

Misure alternative

Ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione nazionale che, nei procedimenti giudiziari civili in cui una decisione giudiziaria abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale del titolare, nei casi opportuni e su istanza della persona cui potrebbero essere applicate le misure previste all'articolo 10.41 (Altri rimedi) e/o all'articolo 10.42 (Ingiunzioni), le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure previste all'articolo 10.41 (Altri rimedi) e/o all'articolo 10.42 (Ingiunzioni), a condizione che l'istante abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, l'esecuzione delle misure in questione possa causargli un danno sproporzionato e l'indennizzo pecuniario alla parte lesa risulti ragionevolmente soddisfacente (67).

ARTICOLO 10.44

Risarcimento del danno

1.   Ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le rispettive autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione, che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole, di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire il pregiudizio che quest'ultimo ha subito a causa della violazione.

2.   Per determinare l'importo del risarcimento per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale le autorità giudiziarie di una parte hanno il potere di considerare, tra l'altro, qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, compresi la perdita di profitti e il valore delle merci o dei servizi oggetto della violazione, calcolato in base al prezzo di mercato oppure al prezzo al dettaglio raccomandato (68). Almeno nei casi di violazione dei diritti d'autore o di diritti connessi e di contraffazione del marchio, ciascuna parte dispone che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto, in alternativa o in aggiunta al risarcimento del danno o come parte di tale risarcimento, i proventi ottenuti dall'autore della violazione che siano attribuibili al comportamento lesivo del diritto.

3.   In alternativa al paragrafo 2, ciascuna parte può disporre che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di stabilire, nei casi opportuni, che il risarcimento dei danni può consistere in una somma forfettaria calcolata in base ad elementi che comprendono, come minimo, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

4.   Nessuna disposizione del presente articolo osta a che, qualora l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le parti possano prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento che può essere predeterminato.

ARTICOLO 10.45

Spese legali

Ciascuna parte dispone che, alla conclusione di procedimenti giudiziari civili riguardanti la violazione di diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano, se del caso, il potere di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di giudizio e le spese legali della parte vittoriosa oppure eventuali altre spese previste dal diritto nazionale di tale parte.

ARTICOLO 10.46

Presunzioni relative al diritto d'autore e ai diritti connessi

Nei procedimenti civili riguardanti il diritto d'autore o diritti connessi, ciascuna parte prevede la presunzione secondo la quale, almeno per quanto riguarda le opere letterarie od artistiche, in mancanza di prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome compare su tale opera, interpretazione, esecuzione o fonogramma in modo abituale è il titolare del diritto, ed è pertanto legittimato ad avviare un procedimento per violazione.

ARTICOLO 10.47

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi

1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 6, ciascuna parte prevede esenzioni o limitazioni nella propria legislazione nazionale per quanto riguarda la responsabilità dei prestatori di servizi e la portata dei rimedi disponibili nei confronti di tali prestatori, per le violazioni del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei marchi compiute con l'ausilio di sistemi o reti controllati o gestiti da tali soggetti o per loro conto.

2.   Le esenzioni o limitazioni di cui al paragrafo 1:

a)

riguardano le funzioni seguenti:

i)

trasmissione (69) o fornitura di accesso a materiali senza la possibilità di sceglierne e/o di modificarne il contenuto (70); e

ii)

memorizzazione temporanea (caching) effettuata tramite un processo automatico (71); e

b)

possono riguardare altresì le funzioni seguenti:

i)

memorizzazione su istruzione di un utente di materiale residente in un sistema o in una rete controllati o gestiti dal prestatore di servizi o per suo conto; e

ii)

rinvio o collegamento di utenti ad un sito online tramite l'uso di motori di ricerca, compresi repertori e collegamenti ipertestuali.

3.   L'ammissibilità a beneficiare delle esenzioni o delle limitazioni di cui al presente articolo non può essere subordinata al fatto che il prestatore di servizi effettui una sorveglianza del proprio servizio o ricerchi in modo esplicito indizi dell'attività di violazione, tranne nella misura in cui ciò sia coerente con le misure tecniche in questione.

4.   Ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione interna le condizioni che i prestatori di servizi devono soddisfare per essere ammessi a godere delle esenzioni o delle limitazioni di cui al presente articolo. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, ciascuna parte può prevedere procedure appropriate che garantiscano l'efficacia delle notifiche di asserita violazione e delle contronotifiche ad opera dei titolari del materiale rimosso o disattivato per errore o per una non corretta identificazione.

5.   Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di tutele di applicazione generale contro la violazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi, oppure dei marchi. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di una parte, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa di tale parte imponga al prestatore di servizi di impedire o di porre fine a una violazione.

6.   Ciascuna parte può richiedere consultazioni con l'altra parte per esaminare come affrontare future funzioni di natura analoga a quelle contemplate nel presente articolo.

SEZIONE D

MISURE ALLA FRONTIERA

ARTICOLO 10.48

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

«merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica», le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno identico all'indicazione geografica validamente registrata per dette merci nel territorio in cui esse si trovano, oppure un segno che non può essere distinto da tale indicazione geografica nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare dell'indicazione geografica in questione a norma del diritto interno della parte in cui si trovano le merci;

b)

«merci contraffatte per quanto concerne il marchio», le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico al marchio validamente registrato per dette merci oppure un marchio che non ne può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione a norma del diritto interno della parte in cui si trovano le merci;

c)

«merci in transito», le merci per le quali il passaggio nel territorio di una parte, con o senza trasbordo o sbarco nel territorio della parte, come anche il deposito, la rottura di carico, il cambiamento del modo di trasporto o della modalità di movimentazione, rappresentino solamente una parte di un itinerario completo che inizia e termina oltre le frontiere della parte sul cui territorio tali merci transitano;

d)

«merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore», le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo, qualora la realizzazione di tale riproduzione costituisca una violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso a norma della legislazione nazionale della parte in cui si trovano le merci; e

e)

«merci usurpative per quanto concerne il disegno», le merci per le quali il disegno sia stato registrato e alle quali sia stato applicato tale disegno registrato, oppure un disegno che non sia sostanzialmente differente dal disegno registrato, senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione, qualora la produzione di tali merci costituisca una violazione a norma del diritto interno della parte in cui si trovano le merci.

ARTICOLO 10.49

Ambito di applicazione delle misure alla frontiera

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuna parte adotta o mantiene procedure relative alle merci soggette a controllo doganale in virtù delle quali il titolare del diritto può chiedere alle autorità competenti di sospendere l'immissione in libera pratica di merci per le quali esiste il sospetto che si tratti di:

a)

merci contraffatte per quanto concerne il marchio;

b)

merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore;

c)

merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica; e

d)

merci usurpative per quanto concerne il disegno.

2.   Le parti adottano o mantengono procedure relative alle merci soggette a controllo doganale in virtù delle quali le rispettive autorità competenti possono agire d'ufficio per sospendere l'immissione in libera pratica di merci per le quali esiste il sospetto che si tratti di (72):

a)

merci contraffatte per quanto concerne il marchio;

b)

merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore; e

c)

merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica.

3.   Le parti non hanno l'obbligo di prevedere le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda le merci in transito. Rimane comunque salva la disposizione di cui all'articolo 10.51 (Cooperazione), paragrafo 2.

4.   Singapore si conforma pienamente agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 possibilmente entro due anni, e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo per quanto riguarda le procedure in materia di:

a)

merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica; e

b)

merci usurpative per quanto concerne il disegno.

ARTICOLO 10.50

Identificazione delle spedizioni

Per agevolare l'effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità doganali adottano una serie di soluzioni volte a identificare le spedizioni contenenti merci contraffatte per quanto concerne il marchio, merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore, merci usurpative per quanto concerne il disegno e merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica. Tali soluzioni includono tecniche di analisi del rischio basate, tra l'altro, sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e sulle ispezioni dei carichi di merci.

ARTICOLO 10.51

Cooperazione

1.   Le parti convengono di cooperare per eliminare il commercio internazionale delle merci costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, in particolare, le parti si scambiano informazioni e provvedono a stabilire le modalità della cooperazione da concordare tra le loro autorità doganali, in materia di scambi di: merci contraffatte per quanto concerne il marchio, merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore, merci usurpative per quanto concerne il disegno o merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica.

2.   Per quanto riguarda le spedizioni di merci che transitano o sono trasbordate nel territorio di una parte, che sono destinate al territorio dell'altra parte e sulle quali esiste il sospetto che si tratti di merci contraffatte o usurpative le parti, su propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, forniscono le informazioni disponibili all'altra parte per consentire un'applicazione efficace della normativa volta a reprimere tali spedizioni. Le parti non possono fornire informazioni inviate in via riservata dallo spedizioniere, dalla compagnia di navigazione o dall'agente di quest'ultima.

SEZIONE E

COOPERAZIONE

ARTICOLO 10.52

Cooperazione

1.   Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'attuazione degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le attività seguenti:

a)

scambio di informazioni sui quadri giuridici relativi ai diritti di proprietà intellettuale, riguardanti anche l'attuazione delle norme e dei sistemi relativi alla proprietà intellettuale con lo scopo di promuovere un'efficiente registrazione dei diritti di proprietà intellettuale;

b)

scambio tra le rispettive autorità responsabili dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, delle relative esperienze e delle migliori pratiche in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

c)

scambio di informazioni e cooperazione sulla sensibilizzazione del pubblico e sulle iniziative appropriate per promuovere la consapevolezza dei vantaggi emananti dai diritti e dai sistemi di proprietà intellettuale;

d)

sviluppo delle capacità e cooperazione tecnica per quanto riguarda, tra l'altro: gestione, rilascio di licenze, valutazione e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale; informazioni relative alla tecnologia ed al mercato; agevolazione della collaborazione a livello industriale, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale che possono trovare applicazione nella protezione o nel miglioramento dell'ambiente anche attraverso l'istituzione di una piattaforma o una banca dati; partenariati pubblico-privato a sostegno della cultura e dell'innovazione;

e)

scambio di informazioni e cooperazione sulle questioni relative alla proprietà intellettuale, ove opportuno e pertinente agli sviluppi della tecnologia rispettosa dell'ambiente; e

f)

qualsiasi altro settore di cooperazione o qualunque altra attività eventualmente discussi e concordati tra le parti.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le parti convengono di designare un punto di contatto al fine di mantenere il dialogo, compresa all'occorrenza la convocazione di riunioni su questioni relative alla proprietà intellettuale tra i rispettivi esperti tecnici nelle materie disciplinate dal presente capo.

3.   La cooperazione a norma del presente articolo è realizzata secondo la legislazione, le norme, i regolamenti, le direttive o le politiche di ciascuna parte. La cooperazione avviene anche secondo termini e condizioni concordati tra le parti e rimane soggetta alla disponibilità di risorse di ciascuna parte.

CAPO 11

CONCORRENZA E QUESTIONI CORRELATE

SEZIONE A

COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE E CONCENTRAZIONI

ARTICOLO 11.1

Principi

1.   Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali. Esse riconoscono che le pratiche e le operazioni commerciali anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

2.   Al fine di promuovere una concorrenza libera e non falsata in tutti i settori delle proprie economie, ciascuna parte mantiene in vigore nei rispettivi territori una legislazione completa che affronti in modo efficace le pratiche seguenti, qualora tali pratiche incidano sugli scambi tra le parti:

a)

gli accordi orizzontali e verticali (73) tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concertate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra parte;

b)

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra parte; e

c)

le concentrazioni tra imprese che producono una sostanziale riduzione della concorrenza o che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra parte;

ARTICOLO 11.2

Attuazione

1.   Ciascuna parte mantiene la propria autonomia nello sviluppo e nell'applicazione della sua legislazione. Le parti si impegnano, tuttavia, a conferire ad autorità provviste di mezzi adeguati la responsabilità di dare efficace applicazione alla legislazione di cui all'articolo 11.1 (Principi), paragrafo 2.

2.   Le parti applicheranno le rispettive legislazioni di cui all'articolo 11.1 (Principi), paragrafo 2, in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi d'equità procedurale e dei diritti della difesa delle parti interessate, compreso il loro diritto di essere sentite prima dell'adozione della decisione in merito a un caso.

SEZIONE B

IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SONO RICONOSCIUTI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI E MONOPOLI DI STATO

ARTICOLO 11.3

Imprese pubbliche e imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi

1.   Nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di creare o mantenere imprese pubbliche, o di riconoscere a imprese diritti speciali o esclusivi, secondo il proprio diritto.

2.   Ciascuna parte garantisce che le imprese pubbliche e le imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi siano soggette alla legislazione di cui alla sezione A (Comportamento anticoncorrenziale e concentrazioni), nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

3.   Ciascuna parte garantisce che le imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi non facciano uso di tali diritti per mettere in atto, direttamente o indirettamente, anche tramite i loro rapporti con le società madri, con le società controllate o con altre imprese soggette ad una proprietà comune, pratiche anticoncorrenziali che danneggino gli investimenti e lo scambio di beni o di servizi dell'altra parte in un altro mercato sul quale tali imprese non godono di diritti speciali o esclusivi.

4.   Singapore garantisce chetutte le imprese pubbliche e tutte le imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi agiscano soltanto secondo considerazioni commerciali nella vendita o nell'acquisto di beni o servizi, ad esempio per quanto riguarda il prezzo, la qualità, la disponibilità, la commerciabilità, il trasporto ed altre condizioni di acquisto o di vendita, eriserva un trattamento non discriminatorioagli stabilimenti dell'Unione, alle merci dell'Unione ed ai prestatori di servizi dell'Unione,.

ARTICOLO 11.4

Monopoli di Stato

Sebbene nessuna disposizione del presente capo possa essere interpretata come un divieto per una parte di istituire o mantenere monopoli di Stato, ciascuna parte adegua i monopoli di Stato a carattere commerciale in modo tale che tali monopoli non operino alcuna discriminazione nei confronti di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte per quanto concerne le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi applicabili a beni e servizi.

SEZIONE C

SOVVENZIONI

ARTICOLO 11.5

Definizione e ambito di applicazione

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per sovvenzione una misura che soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, mutatis mutandis, indipendentemente dal fatto che la sovvenzione venga concessa per la produzione di beni o di servizi (74).

2.   Le disposizioni del presente capo si applicano solo alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM. S'intendono specifiche le sovvenzioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate).

3.   Le disposizioni degli articoli 11.7 (Sovvenzioni vietate), 11.8 (Altre sovvenzioni) e 11.10 (Clausola di revisione), come anche le disposizioni di cui all'allegato 11-A, non si applicano alle sovvenzioni al settore della pesca, alle sovvenzioni relative a prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura e ad altre sovvenzioni contemplate dall'accordo sull'agricoltura.

ARTICOLO 11.6

Rapporto con l'OMC

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una parte, derivanti dell'accordo OMC, concernenti in particolare l'applicazione di misure di difesa commerciale o l'avvio di procedimenti per la risoluzione di controversie o di altre misure appropriate nei confronti di sovvenzioni concesse dall'altra parte.

ARTICOLO 11.7

Sovvenzioni vietate

1.   Per quanto concerne le sovvenzioni relative allo scambio di merci, le parti confermano i propri diritti ed i propri obblighi sanciti dall'articolo 3 dell'accordo SCM, che è integrato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.

2.   Sono vietate le seguenti sovvenzioni relative allo scambio di merci e servizi a meno che la parte che eroga la sovvenzione, su richiesta dell'altra parte, non abbia dimostrato che la sovvenzione in questione non incide sul commercio dell'altra parte, né plausibilmente vi inciderà in futuro:

a)

qualsiasi accordo giuridico in virtù del quale un governo o un organo pubblico sia tenuto a coprire i debiti o le passività di talune imprese senza alcun limite, di diritto o di fatto, quanto all'importo di tali debiti o alla durata di tale responsabilità; e

b)

qualsiasi forma di sostegno a imprese insolventi o in difficoltà (come i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in denaro, le iniezioni di capitale, i conferimenti di attivi a un prezzo inferiore a quello di mercato, le esenzioni fiscali) senza un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una sostenibilità a lungo termine e senza che l'impresa contribuisca in modo significativo alle spese di ristrutturazione (75),

3.   Il paragrafo 2, lettere a) e b), non impedisce alle parti di fornire sovvenzioni per porre rimedio a gravi perturbazioni della propria economia. Per «grave perturbazione nell'economia di una parte» si intende una crisi eccezionale, temporanea e significativa che colpisce l'intera economia di una delle parti, e non soltanto una regione specifica o un settore economico determinato di tale parte.

4.   Il paragrafo 2, lettera b), non si applica alle sovvenzioni concesse come contropartita dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico né alle sovvenzioni concesse all'industria del carbone.

ARTICOLO 11.8

Altre sovvenzioni

1.   Le parti convengono di fare il possibile per applicare la loro legislazione in materia di concorrenza o altra legislazione per rimediare alle o rimuovere le distorsioni della concorrenza causate da altre sovvenzioni specifiche relative allo scambio di merci e servizi non disciplinate dall'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate), nella misura in cui tali sovvenzioni incidano o possano altresì incidere sugli scambi commerciali delle parti; le parti si impegnano altresì a prevenire l'insorgere di tali situazioni. L'allegato 11-A contiene orientamenti specifici sui tipi di sovvenzioni che non producono tali effetti.

2.   Le parti convengono di scambiarsi informazioni, su richiesta di una di esse, e di avviare un primo dialogo entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, con l'obiettivo di sviluppare norme applicabili ad altre sovvenzioni, tenendo conto degli sviluppi a livello multilaterale. A tal fine, le parti possono adottare una decisione in seno al comitato per il commercio.

ARTICOLO 11.9

Trasparenza

1.   Ciascuna parte garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni relative agli scambi di merci e alla prestazione di servizi. A tal fine, ogni due anni ciascuna parte presenta all'altra una relazione sulla base giuridica, sulla forma e, nei limiti del possibile, sull'importo o sul bilancio, e sui beneficiari delle sovvenzioni concesse dalle proprie pubbliche amministrazioni o da qualsiasi altro organismo pubblico.

2.   Tale relazione si intende presentata qualora le informazioni pertinenti siano rese accessibili, dalle parti o per loro conto, su un sito web pubblico, entro giugno del secondo anno civile successivo alla concessione delle sovvenzioni.

ARTICOLO 11.10

Clausola di revisione

Le parti sottopongono a una verifica permanente le questioni cui è fatto riferimento nella presente sezione. Ciascuna parte può sottoporre tali questioni al comitato per il commercio. Le parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente sezione ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle parti.

SEZIONE D

QUESTIONI GENERALI

ARTICOLO 11.11

Cooperazione e coordinamento in materia di applicazione della legge

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento per rafforzare ulteriormente l'effettiva applicazione della legge. Le rispettive autorità fanno il possibile per cooperare e coordinare l'applicazione delle rispettive legislazioni nazionali al fine di raggiungere l'obiettivo del presente accordo, vale a dire una concorrenza libera e non falsata nell'ambito delle loro relazioni commerciali.

ARTICOLO 11.12

Riservatezza

1.   Qualora una parte comunichi informazioni in virtù del presente accordo, tale parte garantisce la protezione dei segreti commerciali e di altre informazioni riservate.

2.   Qualora una parte comunichi informazioni in via riservata in virtù del presente accordo, la parte che riceve tali informazioni ne garantisce la riservatezza conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

ARTICOLO 11.13

Consultazione

1.   Per favorire la comprensione reciproca tra le parti o per affrontare determinate questioni che sorgano nell'ambito delle sezioni A (Comportamento anticoncorrenziale e concentrazioni), B (Imprese pubbliche, imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi, e monopoli di Stato) o D (Questioni generali), ciascuna parte, su richiesta dell'altra, avvia consultazioni sui rilievi mossi dall'altra parte. Nelle sue richieste, l'altra parte indica, se del caso, in che modo la questione incide sugli scambi tra le parti.

2.   Le parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, qualsiasi questione che sorga nell'interpretazione o nell'applicazione delle sezioni A (Comportamento anticoncorrenziale e concentrazioni), B (Imprese pubbliche, imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi e monopoli di Stato) o D (Questioni generali).

3.   Per facilitare l'esame della questione che è oggetto delle consultazioni, ciascuna parte si adopera per fornire all'altra parte le pertinenti informazioni non riservate.

ARTICOLO 11.14

Meccanismo di mediazione e risoluzione delle controversie

Nessuna delle parti può ricorrere alle disposizioni dei capi 14 (Risoluzione delle controversie) e 15 (Meccanismo di mediazione) le questioni inerenti al presente capo, ad eccezione delle questioni disciplinate dall'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate).

CAPO 12

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ARTICOLO 12.1

Contesto e obiettivi

1.   Le parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il preambolo dell'accordo OMC, la dichiarazione ministeriale di Singapore dell'OMC del 1996, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006, e la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito «OIL») sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, del 2008. Tenendo in considerazione tali strumenti, le parti ribadiscono il loro impegno a sviluppare e promuovere il commercio internazionale e le loro relazioni economiche e commerciali bilaterali in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile.

2.   Le parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente sono interdipendenti e costituiscono componenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici della cooperazione sulle questioni sociali e ambientali collegate al commercio, nel quadro di un'impostazione globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

3.   Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente e lavoro. Nel contempo le parti sottolineano l'importanza di non utilizzare le norme in materia di ambiente e di lavoro per scopi protezionistici.

4.   Le parti riconoscono come loro obiettivo il rafforzamento delle loro relazioni commerciali e della collaborazione in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile secondo quanto indicato ai paragrafi 1 e 2. Alla luce delle circostanze specifiche di ciascuna parte, le parti non intendono armonizzare le rispettive norme in materia di lavoro o di ambiente.

ARTICOLO 12.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1.   Le parti riconoscono il diritto spettante a ciascuna parte di stabilire i propri livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche pertinenti, in conformità dei principi sanciti dalle norme o dagli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui sono firmatarie, secondo quanto previsto agli articoli 12.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro) e 12.6 (Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente).

2.   Le parti continuano a migliorare tali norme e politiche e si adoperano per garantire ed incoraggiare elevati livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro.

SEZIONE B

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – ASPETTI INERENTI AL LAVORO (76)

ARTICOLO 12.3

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1.   Le parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale e degli accordi internazionali in materia di occupazione e di lavoro come risposta della comunità internazionale alle sfide e alle opportunità economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla globalizzazione. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro e dell'occupazione che attengono al commercio e sono di interesse comune.

2.   Le parti confermano i rispettivi impegni, assunti nell'ambito della dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006, a riconoscere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti quale elemento essenziale dello sviluppo sostenibile in tutti i paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale. Le parti sono decise a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in un modo che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a garantire a tutti un lavoro dignitoso.

3.   Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione a Ginevra nel giugno 1998, le parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare in modo efficace i principi riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, ed in particolare:

a)

la libertà di associazione ed il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b)

l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;

c)

l'effettiva abolizione del lavoro minorile; e

d)

l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Le parti confermano gli impegni ad attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che Singapore e gli Stati membri dell'Unione europea hanno rispettivamente ratificato.

4.   Le parti si adopereranno assiduamente per ratificare ed attuare in modo efficace le convenzioni fondamentali dell'OIL e si scambierabbi informazioni al riguardo. Esse prenderanno inoltre in considerazione la ratifica e l'attuazione efficace di altre convenzioni dell'OIL, tenendo conto delle circostanze nazionali. Le parti si scambieranno informazioni al riguardo.

5.   Le parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo.

ARTICOLO 12.4

Cooperazione in materia di lavoro nel contesto del commercio e dello sviluppo sostenibile

Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti delle politiche del lavoro relativi al commercio al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo. Le parti possono avviare attività di cooperazione reciprocamente vantaggiose in settori che comprendono, tra l'altro:

a)

la cooperazione nelle sedi internazionali per affrontare gli aspetti occupazionali del commercio e dello sviluppo sostenibile, compresi, tra l'altro, la riunione dell'OIL e il vertice Europa/Asia;

b)

lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi in settori quali le normative e le pratiche del lavoro, i sistemi che assicurano il rispetto e l'applicazione, la gestione delle controversie di lavoro, la consultazione delle parti sociali, la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori nonché la salute e la sicurezza sul lavoro;

c)

lo scambio di opinioni in merito agli effetti positivi e negativi del presente accordo sugli aspetti occupazionali dello sviluppo sostenibile e alle possibilità di rafforzarli, prevenirli o attenuarli, tenendo conto delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità realizzate da una delle parti o da entrambe;

d)

lo scambio di opinioni sulla promozione della ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL e delle altre convenzioni di reciproco interesse, nonché sull'effettiva attuazione delle convenzioni ratificate;

e)

la cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, compresi i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere; e

f)

lo scambio di opinioni in merito all'incidenza che regolamenti, norme e standard in materia di lavoro hanno sul commercio.

ARTICOLO 12.5

Informazioni scientifiche

Nella preparazione e nell'attuazione delle misure per la salute e la sicurezza sul lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna di esse tiene conto delle pertinenti informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali correlati, laddove disponibili, compreso il principio di precauzione sancito in tali norme, orientamenti o raccomandazioni internazionali.

SEZIONE C

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – ASPETTI AMBIENTALI

ARTICOLO 12.6

Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente

1.   Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche, le norme e le misure in materia di commercio e di ambiente. In tale contesto, le parti si consulteranno e coopereranno, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali di comune interesse attinenti al commercio.

2.   Le parti danno efficace attuazione agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie, nelle rispettive leggi e nei regolamenti o in altre misure o pratiche vigenti nei rispettivi territori (77).

3.   Le parti confermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito «UNFCCC»), e di attuare effettivamente l'UNFCCC, il relativo protocollo di Kyoto, e l'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 in modo coerente con i principi e le disposizioni dell'UNFCCC. Esse si impegnano a collaborare per rafforzare il regime multilaterale basato su norme nel quadro dell'UNFCCC partendo dalle decisioni adottate in tale ambito, nonché per sostenere gli sforzi intesi a sviluppare, nel quadro dell'UNFCCC, un accordo internazionale sui cambiamenti climatici applicabile a tutte le parti per il periodo successivo al 2020.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di adottare o mantenere in vigore misure volte a attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie, a condizione che tali misure non siano applicate in un modo che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata del commercio.

ARTICOLO 12.7

Commercio di legname e prodotti del legno

Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste a livello globale. A tal fine, le parti si impegnano a:

a)

scambiarsi informazioni sulle strategie per promuovere il commercio e il consumo di legname e prodotti del legno provenienti da foreste gestite in modo legale e sostenibile, e a promuovere la consapevolezza circa tali strategie;

b)

promuovere l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale a livello mondiale, e a far fronte al commercio di legname tagliato illegalmente e dei relativi prodotti, ad esempio mediante la promozione dell'uso di legname e prodotti del legno provenienti da foreste gestite in modo legale e sostenibile, anche attraverso sistemi di verifica e certificazione;

c)

cooperare per promuovere l'efficacia delle misure o delle politiche intese a far fronte al commercio di legname tagliato illegalmente e dei relativi prodotti; e

d)

promuovere l'applicazione efficace della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) per quanto riguarda le specie di alberi il cui stato di conservazione è considerato a rischio.

ARTICOLO 12.8

Commercio di prodotti ittici

Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione delle risorse ittiche in modo sostenibile. A tal fine, le parti si impegnano a:

a)

rispettare le misure di conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche come definiti dagli strumenti internazionali ratificati dalle parti, e a sostenere i principi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (di seguito «FAO») ed i pertinenti strumenti dell'ONU in questi ambiti;

b)

introdurre e attuare misure efficaci per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito «pesca INN»), compresa la cooperazione con le organizzazioni regionali di gestione della pesca e, se del caso, l'attuazione dei loro sistemi di documentazione o certificazione delle catture per l'esportazione di pesce e prodotti della pesca, e le parti agevolano altresì l'esclusione dei prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN;

c)

adottare misure efficaci di monitoraggio e controllo per garantire il rispetto delle misure di conservazione, quali misure di competenza dello Stato di approdo appropriate; e

d)

sostenere i principi dell'accordo FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, e a rispettare le pertinenti disposizioni dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

ARTICOLO 12.9

Informazioni scientifiche

Nella preparazione e nell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente che possano incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna di esse tiene conto dei dati scientifici e delle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali, laddove disponibili, nonché del principio di precauzione.

ARTICOLO 12.10

Cooperazione sugli aspetti ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibile

Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti delle politiche ambientali attinenti al commercio al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo. Le parti possono avviare attività di cooperazione reciprocamente vantaggiose in settori che comprendono, tra l'altro:

a)

lo scambio di opinioni in merito agli effetti positivi e negativi del presente accordo sugli aspetti ambientali dello sviluppo sostenibile e alle possibilità di rafforzarli, prevenirli o attenuarli, tenendo conto delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità realizzate da una delle parti o da entrambe;

b)

la cooperazione nelle sedi internazionali competenti per gli aspetti ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibile, in particolare nell'ambito dell'OMC, del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente;

c)

la cooperazione finalizzata a promuovere la ratifica e l'attuazione efficace degli accordi multilaterali in materia di ambiente che incidono sul commercio;

d)

lo scambio di informazioni e la cooperazione per quanto riguarda i sistemi di certificazione e di etichettatura pubblici e privati, compresi l'etichettatura ecologica e gli appalti pubblici verdi;

e)

lo scambio di opinioni sull'incidenza che regolamenti, norme e standard in materia ambientale hanno sul commercio;

f)

la cooperazione concernente gli aspetti legati al commercio del regime internazionale attuale e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i modi per ovviare agli effetti negativi del commercio sul clima, nonché i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica;

g)

la cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresa la cooperazione doganale;

h)

la cooperazione riguardo alla gestione sostenibile delle foreste volta a promuovere misure efficaci per la certificazione della produzione sostenibile di legname;

i)

lo scambio di opinioni sulla relazione tra gli accordi multilaterali in materia di ambiente e le norme del commercio internazionale;

j)

lo scambio di opinioni sulla liberalizzazione dei beni e dei servizi ambientali; e

k)

lo scambio di opinioni in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 12.11

Commercio ed investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile

1.   Le parti sono decise a continuare a compiere sforzi particolari per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari. Le parti riconoscono inoltre l'utilità degli sforzi volti a promuovere lo scambio di merci soggette a sistemi privati o volontari volti a garantire lo sviluppo sostenibile, quali l'etichettatura ecologica o il commercio equo ed etico.

2.   Le parti dedicano particolare attenzione ad agevolare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi rispettosi del clima, quali i prodotti e i servizi connessi all'energia rinnovabile sostenibile nonché i prodotti e i servizi efficienti sul piano energetico, anche tramite l'adozione di quadri politici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi.

3.   Le parti riconoscono la necessità di garantire che, al momento di elaborare i sistemi di sostegno pubblico per i combustibili fossili, si tenga in debito conto la necessità di ridurre le emissioni di gas serra e la necessità di limitare le distorsioni degli scambi per quanto possibile. Sebbene l'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate), paragrafo 2, lettera b), non si applichi alle sovvenzioni all'industria del carbone, le parti condividono l'obiettivo di ridurre progressivamente le sovvenzioni per i combustibili fossili. Tale riduzione può essere accompagnata da misure volte ad attenuare le conseguenze sociali legate al passaggio a combustibili a basso tenore di carbonio. Inoltre entrambe le parti promuoveranno attivamente lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, anche tramite investimenti in energie rinnovabili e soluzioni efficienti dal punto di vista energetico.

4.   Nel promuovere il commercio e gli investimenti, le parti devono compiere sforzi particolari per promuovere pratiche di responsabilità sociale delle imprese adottate su base volontaria. A tale riguardo, ciascuna parte fa riferimento ai principi, alle norme ed agli orientamenti pertinenti accettati a livello internazionale, che ha concordato o cui ha aderito, quali le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici destinate alle imprese multinazionali, l'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL. Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni e a cooperare in materia di promozione della responsabilità sociale delle imprese.

ARTICOLO 12.12

Mantenimento dei livelli di protezione

1.   Le parti non rinunciano né altrimenti derogano, né propongono di rinunciare o altrimenti derogare alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

2.   Le parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, qualora tale omissione di dare efficace applicazione influisca sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

ARTICOLO 12.13

Trasparenza

Ciascuna parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale volte a tutelare l'ambiente o le condizioni di lavoro, che possono incidere sugli scambi commerciali e sugli investimenti tra le parti, siano sviluppate, introdotte e gestite in modo trasparente e con debito preavviso, e che ai soggetti interessati sia offerta la possibilità di presentare le loro osservazioni, in conformità del diritto interno di tale parte e al capo 13 (Trasparenza).

ARTICOLO 12.14

Riesame dell'impatto sullo sviluppo sostenibile

1.   Le parti si impegnano, congiuntamente o singolarmente, a monitorare, valutare e riesaminare l'impatto dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile mediante i propri processi partecipativi e le proprie istituzioni pertinenti, conformemente alle proprie prassi vigenti.

2.   Le parti si scambieranno opinioni sulle metodologie e sugli indicatori per la valutazione d'impatto sulla sostenibilità del commercio.

ARTICOLO 12.15

Assetto istituzionale e meccanismo di monitoraggio

1.   Ciascuna parte designa nell'ambito della propria amministrazione un ufficio chiamato a fungere da punto di contatto con l'altra parte ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente capo.

2.   Le parti istituiscono un consiglio per il commercio e lo sviluppo sostenibile (di seguito «consiglio»). Il consiglio è composto da alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna parte.

3.   Il consiglio si riunisce entro i primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni volta che sia necessario, per sovrintendere all'attuazione del presente capo.

4.   Ciascuna riunione del consiglio comprende una seduta pubblica con le parti interessate per uno scambio di opinioni su questioni connesse all'attuazione del presente capo. Le parti promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi gli interessi delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, gli interessi in ambito ambientale e quelli dei gruppi imprenditoriali e di altri soggetti interessati a seconda dei casi.

5.   Ciascuna parte istituisce nuovi meccanismi di consultazione o fa ricorso a quelli esistenti, per ottenere il parere dei soggetti nazionali interessati, ad esempio i gruppi consultivi nazionali, in merito all'attuazione del presente capo. Tali meccanismi includono una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati indipendenti a livello economico, sociale ed ambientale. Tra tali soggetti interessati sono comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, oltre alle organizzazioni non governative. Tali soggetti interessati possono, di loro iniziativa, presentare alle rispettive parti pareri o raccomandazioni sull'attuazione del presente capo.

ARTICOLO 12.16

Consultazioni governative

1.   In caso di disaccordo su qualsiasi questione attinente al presente capo, le parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 12.16 (Consultazioni governative) e 12.17 (Gruppo di esperti). Non si applicano al presente capo le disposizioni dei capi 14 (Risoluzione di controversie) e 15 (Meccanismi di mediazione).

2.   In caso di disaccordo quale richiamato al paragrafo 1, ciascuna parte può chiedere l'apertura di consultazioni con l'altra parte inviando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra parte. Le consultazioni sono avviate non appena una parte le richiede.

3.   Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe, prendendo in considerazione le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra il lavoro delle parti e quello di tali organizzazioni. All'occorrenza le parti possono, previo accordo reciproco, chiedere il parere di tali organizzazioni o organismi, o di qualsiasi persona od organismo cui le parti ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione.

4.   La parte che ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata può chiedere che il consiglio sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Il consiglio si riunisce sollecitamente e si adopera per concordare una soluzione.

5.   Se necessario, il consiglio può consultare le parti interessate pertinenti.

6.   Le decisioni adottate dal consiglio vengono rese pubbliche, salvo diversa decisione del consiglio.

ARTICOLO 12.17

Gruppo di esperti

1.   Una parte può richiedere, presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte, l'istituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare qualsiasi questione per la quale il consiglio non abbia trovato una soluzione soddisfacente entro 120 giorni dalla presentazione di una domanda di convocazione del consiglio per valutare tale questione a norma dell'articolo 12.16 (Consultazioni governative), paragrafo 4, o entro un termine più lungo eventualmente stabilito da entrambe le parti.

2.   Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio stabilisce le regole di procedura del gruppo di esperti, prendendo a riferimento le pertinenti regole di procedura di cui all'allegato 14-A. Si applicano al presente articolo i principi di cui all'allegato 14-B.

3.   Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio istituisce un elenco di almeno dodici persone che accettano e sono idonee a esercitare la funzione di esperto in seno al gruppo di esperti. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco di esperti per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del gruppo di esperti. Ciascuna parte propone almeno quattro persone per l'esercizio della funzione di esperto nel sottoelenco. Previo accordo di entrambe le parti, ciascuna di esse propone altresì almeno due persone per il sottoelenco di presidenti. Nel corso delle proprie riunioni il consiglio riesaminerà l'elenco per garantire che sia mantenuto almeno a livello di dodici persone.

4.   L'elenco di cui al paragrafo 3 comprende persone con conoscenze o competenze specifiche in relazione alle questioni disciplinate nel presente capo, al diritto del lavoro o dell'ambiente o alla risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. Tali persone devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo per quanto concerne le questioni di cui sono chiamate ad occuparsi né essere collegate al governo di Singapore o al governo di uno Stato membro dell'Unione, o all'Unione.

5.   Un gruppo di esperti è composto di tre membri, salvo diverso accordo tra le parti. Entro 30 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere riceve la richiesta di costituzione del gruppo di esperti, le parti si consultano reciprocamente per concordare la composizione del medesimo. Qualora non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del gruppo di esperti entro tale termine, le parti di comune accordo scelgono il presidente dal pertinente sottoelenco di cui al paragrafo 3 oppure, qualora non raggiungano un accordo entro i successivi sette giorni, lo estraggono a sorte. Ciascuna parte designa un esperto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 entro 44 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere riceve la domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Le parti possono convenire la selezione di qualsiasi altro esperto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 per far parte del gruppo di esperti. Qualora la composizione del gruppo di esperti non sia stata completata entro il termine di 44 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere riceve la domanda di costituzione di un gruppo di esperti, gli esperti che non siano ancora stati nominati sono estratti a sorte entro il termine di sette giorni dai sottoelenchi di cui al paragrafo 3 tra le persone proposte dalle parti che non hanno completato la procedura. Qualora tale elenco non sia stato ancora stabilito, gli esperti sono estratti a sorte tra le persone che sono state formalmente proposte da una delle parti o da entrambe. La data di costituzione del gruppo di esperti è quella in cui è nominato l'ultimo dei tre esperti.

6.   Salvo che le parti decidano diversamente entro sette giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, quest'ultimo è investito del mandato seguente:

«Esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del capo relativo al commercio ed allo sviluppo sostenibile, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, ed elaborare una relazione al riguardo, conformemente al disposto dell'articolo 12.17 (Gruppo di esperti), paragrafo 8, formulando raccomandazioni per la soluzione di tale questione».

7.   Il gruppo di esperti può ottenere informazioni da tutte le fonti che ritenga appropriate. Per le questioni legate all'adempimento degli accordi multilaterali di cui agli articoli 12.3 (Norme ed accordi multilaterali in materia di lavoro) e 12.6 (Norme ed accordi multilaterali in materia di ambiente), il gruppo di esperti deve chiedere informazioni ed ottenere il parere dell'OIL o degli organismi istituiti dagli accordi multilaterali in materia di ambiente. Tutte le informazioni ottenute nell'ambito del presente paragrafo sono comunicate ad entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

8.   Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale e una relazione finale. Tali relazioni accertano i fatti e l'applicabilità delle disposizioni pertinenti, oltre a fornire le motivazioni alla base di tutte le risultanze e raccomandazioni formulate. Il gruppo di esperti trasmette alle parti la relazione interinale entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Le parti possono presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte in merito alla relazione interinale. Dopo aver esaminato tali osservazioni scritte, il gruppo di esperti può modificare la relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Il gruppo di esperti trasmette alle parti la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora ritenga che i termini di cui al presente paragrafo non possano essere rispettati, il presidente del gruppo di esperti ne dà notifica alle parti per iscritto, precisando le ragioni del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti intende trasmettere la propria relazione interinale e finale. Il gruppo di esperti trasmette la relazione finale entro 180 giorni dalla data della sua costituzione, salvo diverso accordo tra le parti. Tale relazione finale sarà resa disponibile al pubblico, a meno che le parti non decidano altrimenti.

9.   Le parti discutono le misure appropriate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. La parte interessata informa i soggetti interessati, tramite i meccanismi di consultazione di cui all'articolo 12.15 (Assetto istituzionale e meccanismo di monitoraggio), paragrafo 5, e l'altra parte circa le sue decisioni su eventuali azioni o misure da attuare, entro tre mesi dalla data in cui la relazione è stata presentata alle parti. Il seguito dato alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorato dal consiglio. I soggetti interessati possono presentare osservazioni al consiglio al riguardo.

CAPO 13

TRASPARENZA

ARTICOLO 13.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«misure di applicazione generale», qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, sentenza, procedura o decisione amministrativa che possa avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo ma sono escluse le decisioni che producono effetti nei confronti di una singola persona; e

b)

«soggetto interessato», qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta ad obblighi in forza di misure di applicazione generale.

ARTICOLO 13.2

Obiettivi e ambito di applicazione

1.   Riconoscendo l'incidenza che i rispettivi contesti normativi possono avere sugli investimenti e sugli scambi commerciali tra di esse, le parti si adoperano per predisporre un contesto regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese che svolgono attività sul loro territorio.

2.   Le parti, nel confermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, introducono chiarimenti e migliori regole in materia di trasparenza, consultazione e gestione delle misure di applicazione generale.

ARTICOLO 13.3

Pubblicazione delle misure di applicazione generale

1.   In relazione alle misure di applicazione generale, ciascuna parte garantisce che:

a)

tali misure siano facilmente accessibili ai soggetti interessati, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere ai soggetti interessati e all'altra parte di prenderne conoscenza;

b)

venga, per quanto possibile, fornita una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione di tali misure; e

c)

sia previsto un periodo di tempo sufficiente tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di tali misure, tranne quando ciò non sia possibile per ragioni di urgenza.

2.   Ciascuna parte:

a)

si adopera per pubblicare qualsiasi proposta di misura di applicazione generale che intenda adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;

b)

offre ai soggetti interessati ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per tali possibilità e

c)

si sforza di tenere conto delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati in merito alle misure proposte.

ARTICOLO 13.4

Richieste di informazioni e punti di contatto

1.   Per agevolare l'efficace attuazione del presente accordo e per facilitare la comunicazione tra le parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto al momento della sua entrata in vigore.

2.   Su richiesta di una parte, il punto di contatto dell'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile per qualsiasi particolare questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno eventualmente necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.

3.   Le parti istituiscono o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate dai soggetti interessati dell'altra parte in merito a misure di applicazione generale, proposte o in vigore, a alla loro applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite i punti di contatto istituiti in applicazione del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi.

4.   Le parti riconoscono che qualsiasi risposta fornita in applicazione del paragrafo 3 può non essere definitiva o giuridicamente vincolante ma soltanto a scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

5.   Qualsiasi richiesta di informazioni a norma del presente articolo è trasmessa all'altra parte tramite i punti di contatto pertinenti di cui al paragrafo 1.

6.   Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce senza indugio le informazioni e risponde alle domande riguardanti le misure di applicazione generale, in vigore o proposte, che la parte richiedente ritiene possano incidere sull'attuazione del presente accordo, indipendentemente dal fatto che alla parte richiedente siano state precedentemente notificate tali misure.

7.   Ciascuna parte crea o mantiene meccanismi adeguati col compito di cercare di risolvere efficacemente i problemi che i soggetti interessati dell'altra parte possano incontrare nell'applicazione di qualsiasi misura di applicazione generale. Tali processi devono essere accessibili, temporalmente definiti, trasparenti e orientati ai risultati. Essi non pregiudicano le eventuali procedure di ricorso o di riesame istituite o mantenute dalle parti, né i diritti e gli obblighi delle parti sanciti dai capi 14 (Risoluzione delle controversie) e 15 (Meccanismo di mediazione).

8.   Qualsiasi informazione fornita a norma del presente articolo non pregiudica l'eventuale coerenza della misura con il presente accordo.

ARTICOLO 13.5

Procedimenti amministrativi

Al fine di amministrare in modo coerente, imparziale e ragionevole tutte le misure di applicazione generale, ciascuna parte, nell'applicare nei casi specifici tali misure a persone, beni o servizi determinati dell'altra parte:

a)

quando un procedimento è avviato, si adopera per informare con un preavviso ragionevole e secondo le proprie procedure i soggetti interessati dell'altra parte direttamente coinvolti in tale procedimento dell'avvio di un procedimento, fornendo informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;

b)

accorda ai soggetti interessati una possibilità ragionevole di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, nella misura in cui i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e

c)

garantisce che le proprie procedure siano basate sulla propria legislazione e ad essa conformi.

ARTICOLO 13.6

Riesame dei provvedimenti amministrativi

1.   Ciascuna parte, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, crea o mantiene procedure od istanze giudiziarie, arbitrali o amministrative per un riesame tempestivo e, qualora ciò sia giustificato, per una riforma dei provvedimenti amministrativi (78) relativi alle materie oggetto del presente accordo. Tali tribunali sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'esecuzione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale circa l'esito della questione.

2.   Ciascuna parte garantisce che, innanzi a tali tribunali o nell'ambito di tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:

a)

una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b)

una decisione basata sulle prove e sugli atti presentati o, se la legge lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa della parte.

3.   Fatta salva la possibilità di impugnazione o ulteriore riesame nei modi previsti dal diritto di tale parte, ciascuna parte garantisce che la decisione di cui al paragrafo 2 sia attuata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.

ARTICOLO 13.7

Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa

1.   Le parti convengono di cooperare per promuovere la qualità e l'efficacia delle rispettive regolamentazioni tramite lo scambio di informazioni e di migliori pratiche.

2.   Le parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e si impegnano a cooperare per promuoverli nell'ambito delle rispettive amministrazioni, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche.

ARTICOLO 13.8

Norme specifiche

Le norme specifiche contenute in altri capi del presente accordo e concernenti l'oggetto del presente capo, nella misura in cui differiscano dalle disposizioni del presente capo, prevalgono su queste ultime.

CAPO QUATTORDICI

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 14.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è stabilire un meccanismo efficace ed efficiente per prevenire e risolvere le controversie tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo al fine di giungere, per quanto possibile, a soluzioni accettabili per entrambe.

ARTICOLO 14.2

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo espressa disposizione contraria.

SEZIONE B

CONSULTAZIONI

ARTICOLO 14.3

Consultazioni

1.   Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2.   Una parte può chiedere l'avvio di consultazioni, inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato per il commercio, che illustra i motivi della richiesta di consultazioni, ivi compresi l'individuazione delle misure in questione, le disposizioni applicabili di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) e i motivi per cui le misure si considerano incompatibili con tali disposizioni.

3.   Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, a meno che le parti non decidano diversamente, hanno luogo nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni devono ritenersi concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti ulteriori.

4.   Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili e, se del caso, beni o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data, a meno che le parti non decidano diversamente.

5.   Se la parte cui è presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini fissati rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4 (Avvio del procedimento arbitrale).

SEZIONE C

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SOTTOSEZIONE A

PROCEDURE DI ARBITRATO

ARTICOLO 14.4

Avvio del procedimento arbitrale

1.   Qualora una controversia non trovi soluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 14.3 (Consultazioni), la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al disposto del presente articolo.

2.   La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato per il commercio. La parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tali misure costituiscono una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione).

ARTICOLO 14.5

Costituzione del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.   Entro cinque giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di cui all'articolo 14.4 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, le parti avviano consultazioni al fine di concordare la composizione del collegio arbitrale.

3.   Qualora, entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non siano in grado di raggiungere un accordo per la scelta del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, seleziona un arbitro che fungerà da presidente, estraendolo a sorte tra quelli dell'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1.

4.   Qualora le parti non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2:

a)

ciascuna parte può selezionare un arbitro, che non può svolgere le funzioni di presidente, tra le persone che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2; e

b)

qualora una delle parti non scelga un arbitro a norma del paragrafo 4, lettera a), il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato estrae a sorte gli arbitri che restano da designare tra le persone proposte dalla parte in applicazione dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2.

5.   Qualora l'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia ancora stato stabilito entro i termini fissati dal paragrafo 4:

a)

qualora entrambe le parti abbiano proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna parte può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una delle parti ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte dalla parte che ha omesso di scegliere il proprio arbitro; oppure

b)

qualora soltanto una delle parti abbia proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna parte può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una delle parti ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte.

6.   Qualora l'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, non sia stato istituito entro il termine stabilito ai fini del paragrafo 3, il presidente è scelto per sorteggio tra ex membri dell'organo di appello dell'OMC che non siano persone fisiche di una parte.

7.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui è nominato l'ultimo dei tre arbitri.

8.   La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle regole da 19 a 25 dell'allegato 14-A e conformemente alle procedure ivi previste.

ARTICOLO 14.6

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza

Su richiesta di una parte, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

ARTICOLO 14.7

Relazione interinale del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni fondamentali alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale, qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, deve informarne per iscritto le parti e il comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere presentata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2.   Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti specificidella relazione interinale entro 30 giorni dalla data della sua notifica.

3.   Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o, se del caso, a beni o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la relazione interinale entro la metà del termine di cui al paragrafo 1, e le parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti specifici della relazione interinale entro 15 giorni dalla notifica.

4.   Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e affrontano con chiarezza le osservazioni di entrambe le parti.

ARTICOLO 14.8

Lodo del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale notifica il lodo alle parti e al comitato per il commercio entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di emettere il proprio lodo. Il lodo arbitrale deve comunque essere emesso entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.   Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o, se del caso, a beni o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 75 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo arbitrale dovrebbe comunque essere emesso entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

SOTTOSEZIONE B

ESECUZIONE

ARTICOLO 14.9

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le parti adottano le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.

ARTICOLO 14.10

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1.   Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo che ritiene necessario (di seguito «periodo di tempo ragionevole») per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata.

2.   In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 effettuata dalla parte convenuta, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle parti e al comitato per il commercio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

3.   Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 35 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

4.   La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

5.   Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 14.11

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1.   Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2.   In caso di disaccordo tra le parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo 1 o la compatibilità di tali misure con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) con le quali la misura sia ritenuta incompatibile, in modo tale da chiarire la base giuridica del reclamo. Tale richiesta spiega inoltre i motivi dell'incompatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione). Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.   Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 14.12

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.   Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.11 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione), la parte convenuta avvia negoziati con la parte attrice al fine di concordare un accordo sulla compensazione accettabile per entrambe le parti.

2.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo arbitrale a norma dell'articolo 14.11 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo o che la misura adottata per darvi esecuzione non è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al comitato per il commercio, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica specifica il livello degli obblighi che la parte attrice intende sospendere. La parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.

3.   Se ritiene che il livello di sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al comitato per il commercio entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.

4.   Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 45 giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.

5.   La sospensione degli obblighi è temporanea e non si applica:

a)

una volta che le parti abbiano raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 14.15 (Soluzione concordata); oppure

b)

una volta che le parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 14.13 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi), paragrafo 1, permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione); oppure

c)

qualora le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) siano state revocate o modificate al fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto dall'articolo 14.13 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi), paragrafo 2.

ARTICOLO 14.13

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi

1.   La parte convenuta notifica alla parte attrice ed al comitato per il commercio qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, come anche la richiesta di revoca della sospensione degli obblighi messa in atto dalla parte attrice.

2.   Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato per il commercio. Il lodo del collegio arbitrale è notificato alle parti e al comitato per il commercio entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione), la sospensione degli obblighi è revocata.

SOTTOSEZIONE C

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 14.14

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale

1.   Su richiesta per iscritto di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti, che non può essere superiore a 12 mesi. Il collegio arbitrale riprende i lavori alla fine del periodo concordato su richiesta per iscritto della parte attrice, o prima della fine del periodo concordato su richiesta per iscritto di entrambe le parti. Qualora la parte attrice non richieda la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, il procedimento per la risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione si ritiene concluso. Fatto salvo l'articolo 14.21 (Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC), la sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti.

2.   In qualsiasi momento le parti possono convenire e per iscritto di porre fine ai procedimenti per la risoluzione delle controversie avviati a norma della presente sezione.

ARTICOLO 14.15

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia soggetta alla disciplina del presente capo. Esse notificano tale soluzione al comitato per il commercio ed eventualmente al collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione è sospeso. Il procedimento è concluso qualora tale approvazione non sia richiesta, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne.

ARTICOLO 14.16

Regole di procedura

1.   I procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinati dall'allegato 14-A.

2.   Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, in conformità dell'allegato 14-A.

ARTICOLO 14.17

Comunicazione di informazioni

1.   Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle parti affinché queste ultime possano formulare osservazioni.

2.   Le persone fisiche e giuridiche interessate delle parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformità dell'allegato 14-A.

ARTICOLO 14.18

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Qualora un obbligo derivante dal presente accordo sia identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale prende in considerazione qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito «organo di conciliazione»). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione).

ARTICOLO 14.19

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimità. Qualora risulti tuttavia impossibile adottare una decisione all'unanimità, si procede a maggioranza.

2.   I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato per il commercio rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza di qualsiasi informazione indicata da una delle parti come riservata.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 14.20

Elenchi degli arbitri

1.   Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo le parti stabiliscono un elenco di cinque persone disposte ed idonee a fungere da presidente di un collegio arbitrale secondo quanto disposto dall'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale).

2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di almeno 10 persone disposte e idonee ad esercitare la funzione di arbitro. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte propone un elenco di almeno cinque persone atte ad esercitare la funzione di arbitro.

3.   Il comitato per il commercio provvederà a garantire l'aggiornamento degli elenchi di persone designate per l'esercizio delle funzioni di presidente o arbitro, istituiti rispettivamente in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4.   Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale o risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Essi devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni a titolo personale, non devono essere collegati al governo di nessuna delle parti e sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'allegato 14-B.

ARTICOLO 14.21

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1.   Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo non pregiudica eventuali azioni in seno all'OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una parte abbia avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica in base alle disposizioni del presente capo oppure in base all'accordo OMC, tale parte non può avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fino a quando non si sia concluso il primo procedimento. Inoltre, una parte non avvia un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente capo e a norma dell'accordo OMC, a meno che la controversia non verta su obblighi, sostanzialmente differenti tra di loro, dei due accordi oppure qualora la sede prescelta non sia in grado, per motivi procedurali o di giurisdizione, di formulare conclusioni in merito alla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo, a condizione che ciò non sia il risultato di un comportamento negligente ad opera di una parte della controversia.

3.   Ai fini del paragrafo 2:

a)

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 del DSU e si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, del DSU; e

b)

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato per il commercio a norma dell'articolo 14.8 (Lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, o quando le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 14.15 (Soluzione concordata).

4.   Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi secondo quanto disposto dal presente capo.

ARTICOLO 14.22

Termini

1.   Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.

2.   I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 14.23

Riesame e modifica del capo

Le parti possono, con decisione in seno al comitato per il commercio, modificare il presente capo ed gli allegati 14-A e 14-B.

CAPO 15

MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 15.1

Obiettivo e ambito di applicazione

1.   Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

2.   Il presente capo si applica a qualsiasi misura rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo, che incida negativamente sugli investimenti o sugli scambi tra le parti, salvo disposizioni contrarie.

SEZIONE A

PROCEDIMENTO DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 15.2

Richiesta di informazioni

1.   In qualsiasi momento prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte può chiedere per iscritto all'altra parte informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti. La parte cui tale richiesta è formulata fornisce una risposta scritta entro 20 giorni.

2.   La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi dell'impossibilità della risposta, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

ARTICOLO 15.3

Avvio del procedimento

1.   In qualunque momento, una parte può chiedere l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto, ed è sufficientemente particolareggiata per consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti; tale richiesta:

a)

indica la specifica misura contestata;

b)

indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti; e

c)

spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

2.   La parte cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento.

ARTICOLO 15.4

Scelta del mediatore

1.   Le parti si adoperano per trovare un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 15.3 (Avvio del procedimento), paragrafo 2.

2.   Qualora le parti non trovino un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato per il commercio o al suo delegato di sorteggiare il mediatore tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. Rappresentanti di entrambe le parti hanno il diritto di essere presenti al sorteggio.

3.   Il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2.

4.   Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti.

5.   Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli scambi commerciali e sugli investimenti, nonché nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 14-B si applica ai mediatori, mutatis mutandis. Ai mediatori si applicano, mutatis mutandis, anche le regole da 4 a 9 e da 46 a 49 dell'allegato 14-A.

ARTICOLO 15.5

Regole del procedimento di mediazione

1.   Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli scambi commerciali e sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle parti può inserire nella propria descrizione del problema o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.

2.   Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli scambi commerciali e sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti.

3.   Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti; queste ultime possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.

4.   Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della parte cui è indirizzata la richiesta oppure, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità.

5.   Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.

6.   La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedimenti interni. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni considerate riservate da una parte.

7.   Il procedimento di mediazione si conclude:

a)

con l'adozione ad opera delle parti di una soluzione concordata, nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda nel giorno di tale adozione;

b)

con l'accordo delle parti in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda nel giorno di tale accordo;

c)

con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda nel giorno di tale dichiarazione; oppure

d)

con una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite il procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore, nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda nel giorno di tale dichiarazione.

SEZIONE B

ATTUAZIONE

ARTICOLO 15.6

Attuazione di una soluzione concordata

1.   Quando le parti concordano una soluzione comune, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.

2.   Ciascuna delle parti informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

3.   Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata in tali procedimenti; ii) delle procedure applicate; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti, entro 15 giorni il mediatore presenta per iscritto alle parti una relazione finale dei fatti. Detta relazione finale scritta non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 15.7

Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1.   La procedura di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie).

2.   La procedura di mediazione non è destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti non adducono o presentano come prove, né un collegio arbitrale prende in considerazione:

a)

le posizioni assunte da una parte nel corso del procedimento di mediazione;

b)

la volontà manifestata da una parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure

c)

i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

3.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15.5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, e a meno che le parti non convengano altrimenti, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri che possano essere resi o la soluzione che possa essere proposta, sono riservate. Ciascuna parte può comunque rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.

ARTICOLO 15.8

Termini

I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 15.9

Spese

1.   Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.

2.   Le spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto alla regola 10, lettera b), dell'allegato 14-A.

ARTICOLO 15.10

Riesame

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti si consultano sulla necessità di modificare la procedura di mediazione alla luce dell'esperienza nell'utilizzo della procedura di mediazione e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente in sede OMC.

CAPO 16

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 16.1

Comitato per il commercio

1.   Le parti istituiscono un comitato per il commercio comprendente rappresentanti delle parti.

2.   Il comitato per il commercio si riunisce ogni due anni alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti. Il comitato per il commercio è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore e o dai rispettivi delegati. Il comitato per il commercio stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.

3.   Il comitato per il commercio:

a)

assicura il corretto funzionamento del presente accordo;

b)

sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;

c)

sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo;

d)

esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali tra le parti;

e)

fatti salvi i capi 14 (Risoluzione delle controversie) e 15 (Meccanismo di mediazione), si adopera per risolvere i problemi che possono insorgere nei settori oggetto del presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e

f)

esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore oggetto del presente accordo.

4.   Il comitato per il commercio può:

a)

decidere di istituire o sciogliere comitati specializzati, o affidare loro responsabilità, fermo restando che i poteri riconosciuti a tali comitati per l'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti o di modifiche possono essere modificati solo secondo la procedura di modifica di cui all'articolo 16.5 (Modifiche);

b)

comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della società civile;

c)

esaminare le possibili modifiche del presente accordo o modificarne le disposizioni nei casi da esso espressamente previsti;

d)

adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, che sono vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, ivi compresi i collegi arbitrali di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie);

e)

adottare decisioni o formulare raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo;

f)

adottare il proprio regolamento interno; e

g)

adottare, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa su cui le parti possano convenire.

5.   Il comitato per il commercio informa il comitato misto istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato e cooperazione in merito alle attività del comitato per il commercio e a quelle dei suoi comitati specializzati, se del caso, in occasione delle riunioni ordinarie del comitato misto.

6.   Riconoscendo l'importanza della trasparenza e dell'apertura, le parti confermano l'intento di prendere in considerazione, secondo le rispettive pratiche, il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralità di prospettive nell'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 16.2

Comitati specializzati

1.   Sono istituiti i comitati specializzati seguenti sotto gli auspici del comitato per il commercio:

a)

il comitato per lo scambio di merci;

b)

il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (il «comitato SPS»);

c)

il comitato doganale; e

d)

il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici.

2.   La composizione, il mandato, i compiti e, se del caso, il funzionamento dei comitati specializzati sono definiti nelle pertinenti disposizioni del presente accordo o dal comitato per il commercio.

3.   Salvo diversa disposizione del presente accordo, i comitati specializzati si riuniscono di norma ogni due anni, al livello appropriato, alternativamente nell'Unione o a Singapore, o senza indebito ritardo su richiesta di una parte o del comitato per il commercio. Essi sono copresieduti da rappresentanti delle parti. I comitati specializzati stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.

4.   I comitati specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Essi riferiscono in merito alle loro attività al comitato per il commercio nel corso delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un comitato specializzato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.

ARTICOLO 16.3

Evoluzione della normativa OMC

In caso di modifica di qualsiasi disposizione dell'accordo OMC che le parti hanno integrato nel presente accordo, le parti si consultano reciprocamente, attraverso il comitato per il commercio, allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe, ove necessario. In seguito a tale riesame le parti possono, con decisione in seno al comitato per il commercio, modificare il presente accordo di conseguenza.

ARTICOLO 16.4

Processo decisionale

1.   Le parti possono adottare decisioni in sede di comitato per il commercio o di un comitato specializzato, ove previsto dal presente accordo. Le decisioni adottate in tali comitati sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.

2.   Il comitato per il commercio e i comitati specializzati possono formulare raccomandazioni appropriate nei casi previsti dal presente accordo.

3.   Il comitato per il commercio e i comitati specializzati adottano le proprie decisioni e le proprie raccomandazioni sulla base di un accordo tra le parti.

ARTICOLO 16.5

Modifiche

1.   Le parti possono convenire di modificare il presente accordo. Le modifiche di tale accordo entrano in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, come previsto dallo strumento di modifica.

2.   Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, le parti possono, in sede di comitato per il commercio o di un comitato specializzato, adottare una decisione diretta a modificare il presente accordonei casi previsti dall'accordo medesimo.

ARTICOLO 16.6

Fiscalità

1.   Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.

2.   Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri o i diritti e gli obblighi di Singapore, derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione e Singapore o uno tra uno dei suoi Stati membri e Singapore. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione e Singapore o tra uno dei suoi Stati membri e Singapore, spetta unicamente alle autorità competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e tale convenzione fiscale.

3.   Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure fiscali atte a stabilire una distinzione tra contribuenti sulla base di criteri razionali, ad esempio se i contribuenti si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito (79).

4.   Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o mantenute in vigore misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.

5.

a)

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a Singapore di adottare o mantenere in vigore le misure fiscali necessarie a proteggere i superiori interessi di ordine pubblico connessi alle specifiche limitazioni di spazio che interessano Singapore.

b)

Subito dopo l'adozione di tali misure, che saranno, senza ritardo, oggetto di consultazioni in seno al comitato per il commercio, Singapore ne darà notifica all'Unione, con l'obiettivo di giungere ad un'intesa reciproca.

c)

Laddove tali misure incidano sull'equilibrio complessivo degli impegni concordati tra le parti mediante il presente accordo, le parti possono, con decisione del comitato per il commercio, modificare i rispettivi elenchi di impegni specifici per effetto di tali misure.

ARTICOLO 16.7

Conto corrente e movimenti di capitali

1.   Le parti autorizzano, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile (80) sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti in relazione alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

2.   Le parti si consultano onde agevolare tra loro i movimenti di capitali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, ed in particolare la graduale liberalizzazione del conto capitale e finanziario, al fine di sostenere un quadro stabile e sicuro per gli investimenti a lungo termine.

ARTICOLO 16.8

Fondi sovrani di investimento

Ciascuna parte incoraggia i propri fondi sovrani di investimento a rispettare i principi e le pratiche generalmente accettati (i cosiddetti principi di Santiago).

ARTICOLO 16.9

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1.   Se una parte incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti connessi agli scambi di merci e servizi e allo stabilimento.

2.   Le parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti e alle difficoltà finanziarie esterne. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, a seconda dei casi.

3.   La parte che mantiene in vigore o che adotta o modifica misure restrittive ne dà sollecitamente notifica all'altra parte.

4.   Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato per il commercio. Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte interessata e le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

a)

la natura e la portata delle difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alle difficoltà finanziarie esterne;

b)

la situazione economica e commerciale esterna; oppure

c)

le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.

Nel corso delle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie o bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo monetario internazionale riguardante la situazione della bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della parte interessata.

ARTICOLO 16.10

Misure temporanee di salvaguardia relative ai movimenti di capitali e ai pagamenti

1.   Qualora, in circostanze eccezionali, una parte sia confrontata a gravi difficoltà, o di rischio di gravi difficoltà, per il funzionamento della politica economica e monetaria o di cambio di tale parte, tale parte può adottare misure di salvaguardia temporanee in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti. Tali misure devono essere strettamente necessarie e la loro durata non deve superare in nessun caso i sei mesi (81); esse non devono inoltre costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra una parte e una non parte in situazioni simili.

2.   La parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

ARTICOLO 16.11

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a)

obbligare le parti a fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

b)

impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i)

connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;

ii)

in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;

iii)

in relazione ai materiali fissili o da fusione o ai materiali da essi derivati; oppure

iv)

qualora tali provvedimenti siano adottati in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure per proteggere infrastrutture critiche pubbliche (ossia le infrastrutture per le comunicazioni o la fornitura di energia o di acqua, che forniscono beni o servizi essenziali alla collettività) da tentativi deliberati di disattivarle o destabilizzarle;

c)

impedire alle parti di intraprendere ogni azione diretta al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 16.12

Divulgazione delle informazioni

1.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

2.   Qualora una parte comunichi al comitato per il commercio o ai comitati specializzati informazioni considerate riservate a norma delle proprie leggi e dei propri regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

ARTICOLO 16.13

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono convenire un'altra data.

3.   Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o ai rispettivi successori.

ARTICOLO 16.14

Durata

1.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

2.   Una parte può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

3.   Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2.

4.   Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna parte può chiedere consultazioni per stabilire se la denuncia di qualsiasi disposizione del presente accordo debba avere effetto posteriormente alla data di cui al paragrafo 3. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dalla data in cui una delle parti ha presentato tale richiesta.

ARTICOLO 16.15

Adempimento degli obblighi

Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.

ARTICOLO 16.16

Mancanza di efficacia diretta

Resta inteso che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico.

ARTICOLO 16.17

Allegati, appendici, dichiarazioni comuni, protocolli e intese

Gli allegati, le appendici, le dichiarazioni comuni, i protocolli e le intese del presente accordo formano parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 16.18

Rapporti con altri accordi

1.   Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni complessive tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Singapore, dall'altra, disciplinate dall'accordo di partenariato e cooperazione e rientra in un quadro istituzionale comune. Esso rappresenta un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali dell'accordo di partenariato e cooperazione.

2.   Resta inteso le parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo le obbliga ad agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.

ARTICOLO 16.19

Future adesioni all'Unione

1.   L'Unione notifica senza indebito ritardo a Singapore qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.

2.   Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese candidato all'adesione l'Unione si adopera per:

a)

nella misura del possibile, fornire a Singapore tutte le informazioni che Singapore richieda su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e

b)

tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse da Singapore.

3.   Appena possibile l'Unione informa Singapore in merito al risultato dei negoziati di adesione con un paese candidato, e notifica a Singapore l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione.

4.   Le parti esaminano i possibili effetti di un'adesione sul presente accordo in sede di comitato per il commercio con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione all'Unione di un paese terzo. Le parti possono, con decisione in seno al comitato per il commercio, mettere in atto gli adeguamenti o gli accordi di transizione necessari.

ARTICOLO 16.20

Applicazione territoriale

1.   Il presente accordo si applica:

a)

per quanto riguarda l'Unione, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e

b)

per quanto riguarda Singapore, al suo territorio.

Ogni riferimento a «territorio» nel presente accordo è da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita disposizione.

2.   Per quanto riguarda le disposizioni relative al regime doganale delle merci, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione non comprese nei territori di cui al paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 16.21

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на деветнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog listopada godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év október havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, negentien oktober tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de outubro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece octombrie două mii optsprezece.

V Bruseli devätnásteho októbra dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega oktobra leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Република Сингапур

Por la República de Singapur

Za Singapurskou republiku

For Republikken Singapore

Für die Republik Singapur

Singapuri Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σινγκαπούρης

For the Republic of Singapore

Pour la République de Singapour

Za Republiku Singapur

Per la Repubblica di Singapore

Singapūras Republikas vārdā –

Singapūro Respublikos vardu

A Szingapúri Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Singapore

Voor de Republiek Singapore

W imieniu Republiki Singapuru

Pela República de Singapura

Pentru Republica Singapore

Za Singapurskú republiku

Za Republiko Singapur

Singaporen tasavallan puolesta

För Republiken Singapore

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(1)  Il termine «persona fisica» comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia senza essere cittadini lettoni o di qualunque altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari lettoni, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri).

(2)  Per «formalità consolare» si intende la procedura volta ad ottenere da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice o nel territorio di un terzo una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altra documentazione doganale relativa all'importazione del bene.

(3)  Ai fini del presente articolo, per «procedure in materia di licenze non automatiche» s'intendono le procedure per il rilascio delle licenze in cui l'approvazione della domanda non viene accordata a tutte le persone giuridiche e fisiche che soddisfano i requisiti della parte interessata per l'effettuazione di operazioni di importazione o esportazione concernenti merci soggette a procedure in materia di licenze.

(4)  Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

(5)  Per «amministrazione centrale» si intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali.

(6)  L'Unione riconosce che il concetto di «collegamento effettivo e permanente» con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE) equivale al concetto di «attività commerciale sostanziale». Di conseguenza, l'Unione estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformità della legislazione di Singapore e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di Singapore unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di Singapore.

(7)  Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma del diritto nazionale pertinente, ai sensi del presente capo il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (di seguito «UNCLOS»), nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto o luogo.

(8)  Il paragrafo 2, lettera a), comprende le misure che prevedono l'obbligo per i prestatori di servizi dell'altra parte di avere uno stabilimento ai sensi dell'articolo 8.8 (Definizioni), lettera d), o di essere residente nel territorio di una parte come condizione per la prestazione transfrontaliera di servizi.

(9)  Il presente paragrafo non comprende le misure adottate da una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.

(10)  Se l'attività economica non è esercitata direttamente da una persona giuridica ma attraverso altre forme di stabilimento, come una succursale o un ufficio di rappresentanza, all'imprenditore, (vale a dire alla persona giuridica), è nondimeno concesso, mediante tale stabilimento, il trattamento previsto dal presente accordo per gli imprenditori. Tale trattamento è esteso allo stabilimento per mezzo del quale è esercitata l'attività economica e non è necessariamente esteso ad altre parti facenti capo all'imprenditore al di fuori del territorio in cui è esercitata l'attività economica.

(11)  Si precisa che la definizione di «controllata» di una persona giuridica di una parte può riferirsi anche ad una persona giuridica controllata da un'altra controllata di una persona giuridica di tale parte.

(12)  Si precisa che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, N4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330.

(13)  Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» in virtù del diritto nazionale pertinente, a norma del presente capo il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto o luogo.

(14)  Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.

(15)  Si precisa che le misure o le limitazioni riguardanti specificamente il personale chiave ed i laureati in tirocinio sono soggette all'articolo 8.14 (Personale chiave e laureati in tirocinio).

(16)  Gli obblighi derivanti dal presente articolo riguardano anche le disposizioni che disciplinano la composizione del consiglio di amministrazione di uno stabilimento, ad esempio i requisiti di nazionalità e di residenza.

(17)  Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno che ne dimostri la finalità formativa. Le autorità competenti possono richiedere che la formazione sia collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato è titolare.

(18)  Si precisa che, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8.1 (Obiettivo e ambito di applicazione), paragrafo 4, il soggiorno nel territorio di una parte a norma delle presenti disposizioni non autorizza il lavoratore trasferito all'interno della società a chiedere la residenza permanente o la cittadinanza di tale parte.

(19)  Questo articolo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra Singapore e uno degli Stati membri dell'Unione europea.

(20)  I diritti di licenza o di autorizzazione non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

(21)  Per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.

(22)  Per «software» si intende la serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer. Numerosi programmi diversi possono essere sviluppati per specifiche applicazioni (software applicativo) e il cliente può scegliere se utilizzare i programmi già pronti disponibili in commercio (i pacchetti software) o sviluppare programmi specifici per determinate esigenze (software personalizzato), o ancora può scegliere una combinazione delle due opzioni descritte.

(23)  Ad esempio W/120.1.A.b. (servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili); W/120.1.A.d. (servizi di architettura); W/120.1.A.h. (servizi medici e dentistici), W/120.2.D. (servizi audiovisivi); W/120.5. (servizi di istruzione).

(24)  Cfr. nota precedente.

(25)  Si precisa che soltanto le misure relative ai servizi di base di recapito lettere sono soggette all'articolo 8.22 (Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore postale).

(26)  Il mantenimento di misure appropriate comprende l'effettiva applicazione di tali misure.

(27)  Ai fini del presente articolo e dell'articolo 8.30 (Comportamento dei fornitori principali), la designazione di un fornitore di reti e servizi pubblici di telecomunicazioni come fornitore principale è effettuata in conformità della legislazione e alle procedure nazionali di ciascuna parte.

(28)  Il mantenimento di misure appropriate comprende l'effettiva applicazione di tali misure.

(29)  I diritti di licenza o di autorizzazione non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

(30)  Ai fini della presente lettera, il termine «misure» comprende esclusivamente le misure che costituiscono una discriminazione negativa basata sulla nazionalità o sulla provenienza geografica della persona fisica o giuridica cui è applicata la misura.

(31)  L'eccezione per ragioni di ordine pubblico può essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

(32)  Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

a)

si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;

b)

si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte;

c)

si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;

d)

si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;

e)

operano una distinzione tra imprenditori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure

f)

determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) ed alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione nazionale della parte che adotta la misura.

(33)  Ai fini dei paragrafi 10, 11 e 13 del presente articolo, nonché dell'articolo 9.11 (Trattative), paragrafo 2, per «un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara» si intende un avviso di appalti programmati disciplinato dall'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 5, e un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco ad uso ripetuto, disciplinato dall'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), paragrafo 12.

(34)  Nel caso dell'Unione, ai fini del presente capo, i «brevetti» comprendono i diritti derivanti dai certificati complementari di protezione.

(35)  Fatto salvo l'articolo 10.6 (Produttori di fonogrammi), le parti riconoscono che i riferimenti a tali accordi internazionali sono soggetti alle riserve che ciascuna parte ha formulato al riguardo.

(36)  Per l'Unione, il termine «opere cinematografiche» comprende anche le opere audiovisive.

(37)  Nel caso dell'Unione, la durata della protezione scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona designata come autore a norma della sua legislazione nazionale; tale durata non può essere in ogni caso inferiore alla durata minima della protezione stabilita dall'articolo 10.5 (Durata della protezione), paragrafo 3.

(38)  Per «produttore di un fonogramma» si intende la persona fisica o giuridica che prende l'iniziativa e si assume la responsabilità di fissare, per prima, i suoni di una esecuzione o altri suoni o la rappresentazione di suoni.

(39)  Per «esecuzione pubblica» si intende, in relazione ad un fonogramma, qualsiasi modalità di presentazione al pubblico di suoni o di rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma.

(40)  Singapore attua pienamente gli obblighi di cui al presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

(41)  Ai fini del presente articolo per «misure tecnologiche» si intende qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, nel normale corso di funzionamento, è destinato a prevenire o limitare azioni riguardanti opere, esecuzioni, interpretazioni o fonogrammi, non autorizzate dagli autori, dagli artisti interpreti o esecutori, o dai produttori di fonogrammi, conformemente alla normativa nazionale di ciascuna parte. Fatto salvo l'ambito di applicazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi nella normativa nazionale di ciascuna parte, le misure tecnologiche sono considerate efficaci se l'uso di opere, esecuzioni, interpretazioni o fonogrammi protetti è controllato dagli autori, dagli artisti interpreti o esecutori o dai produttori di fonogrammi mediante l'applicazione di un controllo o di una protezione dell'accesso, quali codifica, scrambling o meccanismi di controllo delle copie, che raggiunge l'obiettivo di tutela.

(42)  Nessuna disposizione del presente capo impone a Singapore di limitare l'importazione o la vendita sul mercato interno di un dispositivo che non renda efficace una misura tecnologica, a condizione che l'unico scopo di tale dispositivo sia controllare la segmentazione del mercato per copie lecite di film, e che esso non rappresenti in alcun altro modo una violazione della normativa nazionale di Singapore.

(43)  Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo nessuna delle parti è obbligata a imporre che la progettazione di prodotti elettronici di consumo, prodotti di telecomunicazioni o prodotti informatici, oppure la progettazione e la selezione di parti e componenti per detti prodotti, offrano una risposta a qualsiasi misura tecnologica particolare, a condizione che il prodotto non violi altrimenti le misure di attuazione dei suddetti paragrafi.

(44)  Ai fini del presente articolo, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende:

a)

informazioni che identificano l'opera, l'interpretazione o esecuzione o il fonogramma; l'autore dell'opera, l'artista interprete o esecutore dello spettacolo o il produttore del fonogramma; oppure il titolare di qualsiasi diritto attinente all'opera, all'interpretazione o esecuzione o al fonogramma;

b)

informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell'opera, dell'interpretazione o esecuzione o del fonogramma; oppure

c)

qualsiasi numero o codice che rappresenti le informazioni descritte alle lettere a) e b),

qualora tali informazioni siano allegate ad una copia dell'opera, dell'esecuzione o interpretazione o del fonogramma, o appaiano connesse alla comunicazione o alla diffusione al pubblico di un'opera, di un'interpretazione o esecuzione o di un fonogramma.

(45)  Singapore è parte del trattato di Singapore sul diritto dei marchi; l'Unione dal canto suo compie ogni ragionevole sforzo per agevolare l'adesione al trattato di Singapore sul diritto dei marchi.

(46)  L'uso leale di termini descrittivi comprende l'uso di un segno per indicare l'origine geografica dei prodotti o dei servizi, a condizione che tale uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale o commerciale.

(47)  Ai fini del presente capo, per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

(48)  Ai fini della sottosezione C (Indicazioni geografiche), nel caso di Singapore, la procedura per la protezione delle indicazioni geografiche si riferisce alla procedura nazionale di registrazione nell'ambito del regime istituito da Singapore in applicazione dell'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2.

(49)  Ai fini del presente paragrafo e dell'articolo 10.21 (Relazione con i marchi), paragrafo 1, per «prodotto simile», in relazione ad un prodotto per il quale è stata protetta un'indicazione geografica nel sistema istituito da una parte di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), si intende qualsiasi prodotto che, nel registro istituito da tale parte, rientri nella stessa categoria di prodotti cui appartiene il prodotto per il quale è stata registrata un'indicazione geografica.

(50)  Si precisa che resta inteso che ciò viene valutato caso per caso. Questa disposizione non si applica quando viene fornita la prova che non vi è alcun collegamento tra l'indicazione geografica protetta e la traduzione del termine. Si intende inoltre che la presente disposizione non pregiudica le disposizioni generali di cui alla sottosezione C (Indicazioni geografiche).

(51)  Nel caso di Singapore, per «produttori interessati» s'intendono i titolari dei diritti in questione.

(52)  Nel caso di Singapore, un'indicazione geografica in conflitto con un marchio anteriore esistente può essere registrata con il consenso del titolare dei diritti del marchio anteriore esistente. Nel caso dell'Unione, tale consenso non è un prerequisito per la registrazione di un'indicazione geografica in conflitto con un marchio anteriore.

(53)  Ai fini della sottosezione Disegni, l'UE protegge anche i disegni e i modelli non registrati se questi soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

(54)  Le parti convengono che, laddove la legislazione interna di una parte lo preveda, possa essere richiesto anche il carattere individuale dei disegni, con ciò intendendo disegni che differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti. L'Unione europea considera che un disegno presenti un carattere individuale se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno già noto al pubblico.

(55)  Resta inteso che i disegni non sono esclusi dalla protezione solo sulla base del fatto che essi costituiscono parte di un articolo o di un prodotto, a condizione che siano visibili, soddisfino i criteri del presente paragrafo, e:

a)

soddisfino ogni altro criterio per la protezione dei disegni; e

b)

non siano altrimenti esclusi dalla protezione dei disegni,

nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali delle parti.

(56)  Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una delle parti preveda altre specifiche esclusioni dalla protezione dei disegni in virtù del proprio diritto interno. Le parti convengono che tali esclusioni non sono ampie.

(57)  Nel caso di Singapore, l'estensione della protezione e le condizioni alle quali è possibile goderne comprendono le circostanze di cui all'articolo 74 del Singapore's Copyright Act (legge di Singapore sul diritto d'autore).

(58)  Ai fini del presente articolo e dell'articolo 10.33 (Protezione dei dati sulle prove comunicati per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico), la dicitura «prodotto farmaceutico» è definita per ciascuna parte dalle rispettive legislazioni delleparti alla data della firma del presente accordo. Nel caso dell'Unione, per «prodotto farmaceutico» si intende «medicinale».

(59)  Singapore si impegna a prevedere una proroga della durata dei diritti conferiti dalla disciplina in materia di protezione dei brevetti per compensare il titolare del brevetto della riduzione della durata effettiva del brevetto conseguente al procedimento amministrativo di autorizzazione all'immissione in commercio di sostanze per diagnosi o prove autorizzate come medicinali.

(60)  Le rispettive legislazioni delle parti determinano le condizioni e le procedure per accordare la proroga della durata della protezione brevettuale, senza pregiudizio di un'eventuale proroga per uso pediatrico, se prevista dalle parti.

(61)  Le rispettive legislazioni delle parti determinano le condizioni e le procedure per accordare la protezione contemplata dal presente articolo.

(62)  Le parti, cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, avviano discussioni in merito alla possibilità di estendere la durata della protezione dei dati sulle prove presentati per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico.

(63)  Nel contesto del presente articolo, resta inteso che i dati sulle prove o gli studi riservati presentati non devono essere utilizzati per determinare se autorizzare qualsiasi altra domanda per un periodo di almeno cinque anni:

a)

nel caso di Singapore, a decorrere dalla data di ricevimento della prima domanda;

b)

nel caso dell'Unione, a decorrere dalla data di autorizzazione della prima domanda,

salvo consenso prestato dalla parte che aveva fornito i dati sulle prove o gli studi.

(64)  Nel caso dell'Unione, ai fini del presente articolo, per «prodotti chimici agricoli» si intendono le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a:

a)

proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti, sempre che tali sostanze o preparati non siano altrimenti definiti alle lettere da b) a e);

b)

influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita);

c)

conservare i prodotti vegetali, sempre che tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservanti;

d)

eliminare i vegetali indesiderati; oppure

e)

eliminare parti di vegetali, frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

(65)  Ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni, resta inteso che l'espressione «federazioni e associazioni» comprende gli organismi di gestione collettiva dei diritti e, nel contesto dell'Unione, gli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

(66)  Una parte può escludere i brevetti dall'ambito di applicazione della sezione C (Tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale).

(67)  Resta inteso che Singapore può disporre che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare un indennizzo pecuniario qualora tale persona abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, o qualora l'esecuzione delle misure in questione possa causargli un danno sproporzionato e l'indennizzo pecuniario alla parte lesa risulti ragionevolmente soddisfacente.

(68)  Nel caso dell'Unione, nei casi opportuni ciò comprenderebbe anche elementi diversi dai fattori economici, come il pregiudizio morale causato al titolare del diritto dalla violazione.

(69)  Resta inteso che la funzione di trasmissione include la funzione di indirizzamento (routing).

(70)  Resta inteso che la funzione di fornitura di accesso a materiali, senza possibilità di sceglierne e/o di modificarne il contenuto, fa riferimento anche a qualsiasi mezzo utilizzato per accedere alla rete di comunicazione e comprende i casi in cui vengono forniti i collegamenti al materiale.

(71)  Resta inteso che il processo di memorizzazione temporanea (caching) effettuato tramite un processo automatico può fare riferimento alla memorizzazione intermedia e temporanea del materiale nel corso della trasmissione o della fornitura di accesso a tale materiale.

(72)  Le parti esamineranno le possibilità di includere le merci usurpative per quanto concerne il disegno nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono, con decisione in seno al comitato per il commercio, modificare il paragrafo 2 del presente articolo in seguito a tale riesame.

(73)  Qualora l'autorità competente di Singapore valuti che, secondo il divieto di cui all'articolo 34 della legge sulla concorrenza (capo 50B), gli effetti anticoncorrenziali di un accordo verticale plausibilmente superano gli effetti favorevoli alla concorrenza, l'autorità competente consulta il ministro, il quale decide in merito all'applicabilità dell'articolo 34 della legge sulla concorrenza all'accordo verticale in questione. Ciò non pregiudica la possibilità per l'autorità competente di Singapore di applicare l'articolo 47 della legge sulla concorrenza, applicabile agli accordi verticali conclusi da un'impresa dominante.

(74)  Il presente paragrafo non pregiudica l'esito delle future discussioni in seno all'OMC sulla definizione di sovvenzioni per i servizi. Le parti considerano favorevolmente l'adozione, da parte del comitato per il commercio, di una possibile decisione volta ad aggiornare il presente accordo al fine di rispecchiare l'accordo raggiunto in seno all'OMC sulla definizione di sovvenzioni per i servizi.

(75)  Ciò non impedisce alle parti di fornire un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

(76)  Quando, nel presente capo, si richiama il concetto di «lavoro», si fa riferimento anche alle questioni pertinenti all'Agenda per un lavoro dignitoso, quale convenuta in seno all'OIL e nella dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006.

(77)  Il riferimento agli accordi multilaterali in materia di ambiente comprende i protocolli, le modifiche, gli allegati e gli adeguamenti vincolanti per le parti.

(78)  Si precisa che il riesame dei provvedimenti amministrativi può assumere la forma del controllo giurisdizionale di common law e che la riforma dei provvedimenti amministrativi può comprendere un rinvio all'organismo che ha preso tali provvedimenti affinché adotti misure correttive.

(79)  Si precisa che le parti concordano sul fatto che nessuna disposizione del presente accordo vieta misure fiscali intese a sostenere obiettivi di benessere sociale, di sanità pubblica od altri obiettivi sociali collettivi, o la stabilità macroeconomica, o agevolazioni fiscali collegate al luogo di costituzione dell'impresa e non alla cittadinanza dei suoi proprietari. Le misure fiscali a sostegno della stabilità macroeconomica sono misure in risposta a movimenti e tendenze nell'economia nazionale finalizzate a risolvere o prevenire squilibri sistemici che minacciano gravemente la stabilità dell'economia nazionale.

(80)  Per «valuta liberamente convertibile» si intende una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali.

(81)  In caso di circostanze eccezionali che si protraggono nel tempo, l'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previa notifica all'altra parte in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino.


ELENCO DEGLI ALLEGATI, APPENDICI, DICHIARAZIONI COMUNI, PROTOCOLLI E INTESE DEL PRESENTE ACCORDO

Allegati ed appendici del capo 2

Allegato 2-A

Soppressione dei dazi doganali

Appendice 2-A-1

Tabella dei dazi di Singapore

Appendice 2-A-2

Tabella dei dazi dell'Unione

Allegato dell'appendice 2-A-2

Tabella dei dazi dell'Unione – Linee tariffarie

Allegato 2-B

Veicoli a motore e loro parti

Allegato 2-C

Prodotti farmaceutici e dispositivi medici

Allegato e appendici del capo 4

Allegato 4-A

Prodotti elettronici

Appendice 4-A-1

Ambito di applicazione

Appendice 4-A-2

Categorie di prodotti

Appendice 4-A-3

Definizioni

Allegati del capo 5

Allegato 5-A

Autorità competenti

Allegato 5-B

Requisiti e disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti di origine animale

Allegati ed appendici del capo 8

Allegato 8-A

Elenco di impegni specifici dell'Unione

Appendice 8-A-1

Unione - Elenco di impegni specifici in conformità dell'articolo 8.7 (Elenco di impegni specifici)

Appendice 8-A-2

Unione - Elenco di impegni specifici in conformità dell'articolo 8.12 (Elenco di impegni specifici)

Appendice 8-A-3

Unione - Elenco di impegni specifici in conformità degli articoli 8.14 (Personale chiave e laureati in tirocinio) e 8.15 (Venditori di servizi alle imprese)

Allegato 8-B

Elenco di impegni specifici di Singapore

Appendice 8-B-1

Singapore - Elenco di impegni specifici

Appendice 8-B-2

Singapore - Elenco di impegni specifici – Appendice sui servizi finanziari

Allegati del capo 9

Allegato 9-A

Enti delle amministrazioni centrali che aggiudicano appalti conformemente alle disposizioni del presente accordo

Allegato 9-B

Enti delle amministrazioni di livello inferiore a quello centrale che aggiudicano appalti conformemente alle disposizioni del presente accordo

Allegato 9-C

Enti pubblici e altri enti che aggiudicano appalti conformemente alle disposizioni del presente accordo

Allegato 9-D

Merci

Allegato 9-E

Servizi

Allegato 9-F

Concessioni di servizi e lavori di costruzione

Allegato 9-G

Note generali e deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 9.4 (Principi generali)

Allegato 9-H

Mezzi di pubblicazione

Allegato 9-I

Partenariati pubblico-privato

Allegati del capo 10

Allegato 10-A

Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti

Allegato 10-B

Indicazioni geografiche protette

Allegati del capo 11

Allegato 11-A

Principi applicabili ad altre sovvenzioni

Allegati del capo 14

Allegato 14-A

Regole di procedura dell'arbitrato

Allegato 14-B

Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori

Protocolli

Protocollo 1

Sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa (comprende gli allegati e le dichiarazioni comuni)

Intese

Intesa 1

In relazione all'articolo 16.6 (Fiscalità)

Intesa 2

In relazione alla retribuzione degli arbitri

Intesa 3

Ulteriori disposizioni in materia doganale

Intesa 4

Riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato (AEO)

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune

Relativa alle unioni doganali

ALLEGATO 2-A

SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

1.   

A norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), ciascuna parte sopprime tutti i dazi doganali applicati alle merci originarie dell'altra parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo altrimenti disposto nelle tabelle di ciascuna parte figuranti nel presente allegato.

2.   

Le categorie seguenti di soppressione progressiva si applicano alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni) per i dazi doganali non soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo:

a)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «3» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di ciascuna parte sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

b)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «5» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di ciascuna parte sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; e

c)

nessuno degli obblighi in materia di dazi doganali a norma del presente accordo si applica alle voci di cui alla categoria «X» di soppressione progressiva dei dazi.

3.   

In relazione alle merci rientranti in uno specifico codice della tariffa doganale, l'aliquota di base del dazio doganale e la categoria di soppressione progressiva dei dazi, necessarie a stabilire l'aliquota intermedia del dazio doganale corrispondente a ciascuna fase di riduzione, sono indicate per tale codice nella tabella di ciascuna parte.

4.   

Ai fini del paragrafo 2, le aliquote dei dazi doganali delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino o, nel caso dell'Unione, al centesimo di euro più vicino, se pertinente.

5.   

Ai fini del presente allegato e della tabella dei dazi di ciascuna parte, ogni riduzione annuale ha effetto a decorrere dal primo giorno dell'anno interessato, quale definito al paragrafo 6.

6.   

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«anno 1»: il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo;

b)

«anno 2»: il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;

c)

«anno 3»: il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;

d)

«anno 4»: il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; e

e)

«anno 5»: il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.

7.   

Le appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi di Sigapore) sono parte integrante del presente allegato.

Appendice 2-A-1

TABELLA DEI DAZI DELL'UNIONE

Note generali

1.

Connessione con la nomenclatura combinata (di seguito «NC») dell'Unione: le disposizioni della presente tabella fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.

2.

Le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote della tariffa doganale comune dell'Unione in vigore alla data del 1o gennaio 2010.

3.

A norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni) e dell'allegato 2-A, punto 1, l'Unione sopprime i dazi doganali su tutte le merci originarie di Singapore a norma del presente accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, ad eccezione dei dazi figuranti nella presente tabella.

Sistema dei prezzi d'entrata

4.

Ai punti da 5 a 7 della presente appendice figurano le modifiche al sistema di prezzi d'entrata che l'Unione applica a determinati prodotti ortofrutticoli conformemente alla tariffa doganale comune di cui al regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 (e atti successivi) e all'elenco CXL dell'OMC per l'Unione. In particolare, le merci originarie di Singapore elencate nella presente appendice sono soggette al sistema di prezzi d'entrata che figura nella presente appendice e non a quello specificato nella tariffa doganale comune di cui al regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 (e nell'elenco CXL dell'OMC per l'Unione.

5.

Per le merci originarie di Singapore cui l'Unione applica il proprio sistema di prezzi d'entrata conformemente al regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 e all'elenco CXL dell'OMC per l'Unione, i dazi doganali ad valorem sono soppressi secondo le categorie di soppressione progressiva stabilite nella tabella dell'Unione.

6.

I dazi doganali specifici applicabili alle merci di cui al punto 5, a norma del regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, non rientrano nella soppressione dei dazi doganali secondo le categorie di soppressione progressiva della tabella dell'Unione. Tali dazi doganali specifici sono invece mantenuti per le seguenti merci:

Codice NC 2013

Designazione delle merci

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

0707 00 05

- Cetrioli

0709 91 00

- - Carciofi

0709 93 10

- - - Zucchine

0805 10 20

- - Arance dolci, fresche

0805 20 10

- - Clementine

0805 20 30

- - Monreal e satsuma

0805 20 50

- - Mandarini e wilkings

0805 20 70

- - Tangerini

0805 20 90

- - altri

0805 50 10

- - Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

0806 10 10

- - da tavola

0808 10 80

- - altre

0808 30 90

- - altre

0809 10 00

- Albicocche

0809 21 00

- - Ciliege acide (Prunus cerasus)

0809 29 00

- - altre

0809 30 10

- - Pesche noci

0809 30 90

- - altre

0809 40 05

- - Prugne

2009 61 10

- - - di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

2009 69 19

- - - - altri

2009 69 51

- - - - concentrati

2009 69 59

- - - - altri

2204 30 92

- - - - concentrati

2204 30 94

- - - - altri

2204 30 96

- - - - concentrati

2204 30 98

- - - - altri

7.

Il dazio specifico di cui al punto 6 non è superiore alla più bassa tra l'aliquota NPF prevalente o l'aliquota NPF vigente il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO DELL'APPENDICE 2-A-2 DEL CAPO DUE TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO DELLE MERCI

TABELLA DEI DAZI DELL'UNIONE

NC 2013

Designazione delle merci

Aliquota di base

Categoria di soppressione progressiva dei dazi

Prezzo d'entrata

0102 29 10

- - - - di peso inferiore o uguale a 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0102 29 21

- - - - - destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0102 29 29

- - - - - altri

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0102 29 41

- - - - - destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0102 29 49

- - - - - altri

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0102 29 51

- - - - - - destinate alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0102 29 59

- - - - - - altre

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0102 29 61

- - - - - - destinate alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0102 29 69

- - - - - - altre

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0102 29 91

- - - - - - destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0102 29 99

- - - - - - altri

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0102 39 10

- - - delle specie domestiche

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0102 90 91

- - - delle specie domestiche

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

5

 

0103 91 10

- - - delle specie domestiche

41,2 EUR/100 kg/net

5

 

0103 92 11

- - - - Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

5

 

0103 92 19

- - - - altri

41,2 EUR/100 kg/net

5

 

0104 10 30

- - - Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

80,5 EUR/100 kg/net

5

 

0104 10 80

- - - altri

80,5 EUR/100 kg/net

5

 

0104 20 90

- - altri

80,5 EUR/100 kg/net

5

 

0105 11 11

- - - - Razze ovaiole

52 EUR/1 000 p/st

5

 

0105 11 19

- - - - altri

52 EUR/1 000 p/st

5

 

0105 11 91

- - - - Razze ovaiole

52 EUR/1 000 p/st

5

 

0105 11 99

- - - - altri

52 EUR/1 000 p/st

5

 

0105 12 00

- - Tacchine e tacchini

152 EUR/1 000 p/st

5

 

0105 13 00

- - Anatre

52 EUR/1 000 p/st

5

 

0105 14 00

- - Oche

152 EUR/1 000 p/st

5

 

0105 15 00

- - Faraone

52 EUR/1 000 p/st

5

 

0105 94 00

- - Galli e galline della specie Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg/net

5

 

0105 99 10

- - - Anatre

32,3 EUR/100 kg/net

5

 

0105 99 20

- - - Oche

31,6 EUR/100 kg/net

5

 

0105 99 30

- - - Tacchini e tacchine

23,8 EUR/100 kg/net

5

 

0105 99 50

- - - Faraone

34,5 EUR/100 kg/net

5

 

0201 10 00

- in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

5

 

0201 20 20

- - Quarti detti «compensati»

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

5

 

0201 20 30

- - Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

5

 

0201 20 50

- - Selle e quarti posteriori

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

5

 

0201 20 90

- - altri

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

5

 

0201 30 00

- disossate

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

5

 

0202 10 00

- in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

5

 

0202 20 10

- - Quarti detti «compensati»

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

5

 

0202 20 30

- - Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

5

 

0202 20 50

- - Selle e quarti posteriori

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

5

 

0202 20 90

- - altri

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

5

 

0202 30 10

- - Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

5

 

0202 30 50

- - Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

5

 

0202 30 90

- - altre

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

5

 

0203 11 10

- - - di animali della specie suina domestica

53,6 EUR/100 kg/net

5

 

0203 12 11

- - - - Prosciutti e loro pezzi

77,8 EUR/100 kg/net

5

 

0203 12 19

- - - - Spalle e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg/net

5

 

0203 19 11

- - - - parti anteriori e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg/net

5

 

0203 19 13

- - - - Lombate e loro pezzi

86,9 EUR/100 kg/net

5

 

0203 19 15

- - - - Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 EUR/100 kg/net

5

 

0203 19 55

- - - - - disossate

86,9 EUR/100 kg/net

5

 

0203 19 59

- - - - - altre

86,9 EUR/100 kg/net

5

 

0203 21 10

- - - di animali della specie suina domestica

53,6 EUR/100 kg/net

5

 

0203 22 11

- - - - Prosciutti e loro pezzi

77,8 EUR/100 kg/net

5

 

0203 22 19

- - - - Spalle e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg/net

5

 

0203 29 11

- - - - parti anteriori e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg/net

5

 

0203 29 13

- - - - Lombate e loro pezzi

86,9 EUR/100 kg/net

5

 

0203 29 15

- - - - Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 EUR/100 kg/net

5

 

0203 29 55

- - - - - disossate

86,9 EUR/100 kg/net

5

 

0203 29 59

- - - - - altre

86,9 EUR/100 kg/net

5

 

0204 10 00

- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

5

 

0204 21 00

- - in carcasse o mezzene

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

5

 

0204 22 10

- - - Busto o mezzo busto

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

5

 

0204 22 30

- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

5

 

0204 22 50

- - - Coscia o mezza coscia

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

5

 

0204 22 90

- - - altri

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

5

 

0204 23 00

- - disossate

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

5

 

0204 30 00

- Carcasse e mezzene di agnello, congelate

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

5

 

0204 41 00

- - in carcasse o mezzene

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

5

 

0204 42 10

- - - Busto o mezzo busto

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

5

 

0204 42 30

- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

5

 

0204 42 50

- - - Coscia o mezza coscia

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

5

 

0204 42 90

- - - altre

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

5

 

0204 43 10

- - - di agnello

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

5

 

0204 43 90

- - - altre

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

5

 

0204 50 11

- - - Carcasse o mezzene

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

5

 

0204 50 13

- - - Busto o mezzo busto

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

5

 

0204 50 15

- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

5

 

0204 50 19

- - - Coscia o mezza coscia

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

5

 

0204 50 31

- - - - Pezzi non disossati

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

5

 

0204 50 39

- - - - Pezzi disossati

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

5

 

0204 50 51

- - - Carcasse o mezzene

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

5

 

0204 50 53

- - - Busto o mezzo busto

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

5

 

0204 50 55

- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

5

 

0204 50 59

- - - Coscia o mezza coscia

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

5

 

0204 50 71

- - - - Pezzi non disossati

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

5

 

0204 50 79

- - - - Pezzi disossati

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

5

 

0206 10 95

- - - Pezzi detti «onglets» e «hampes»

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

5

 

0206 29 91

- - - - Pezzi detti «onglets» e «hampes»

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

5

 

0206 80 91

- - - delle specie equina, asinina o mulesca

6,4

3

 

0207 11 10

- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»

26,2 EUR/100 kg/net

5

 

0207 11 30

- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»

29,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 11 90

- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

32,5 EUR/100 kg/net

5

 

0207 12 10

- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»

29,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 12 90

- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

32,5 EUR/100 kg/net

5

 

0207 13 10

- - - - disossati

102,4 EUR/100 kg/net

5

 

0207 13 20

- - - - - Metà o quarti

35,8 EUR/100 kg/net

5

 

0207 13 30

- - - - - Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 13 40

- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 13 50

- - - - - Petti e loro pezzi

60,2 EUR/100 kg/net

5

 

0207 13 60

- - - - - Cosce e loro pezzi

46,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 13 70

- - - - - altri

100,8 EUR/100 kg/net

5

 

0207 13 99

- - - - altri

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 14 10

- - - - disossati

102,4 EUR/100 kg/net

5

 

0207 14 20

- - - - - Metà o quarti

35,8 EUR/100 kg/net

5

 

0207 14 30

- - - - - Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 14 40

- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 14 50

- - - - - Petti e loro pezzi

60,2 EUR/100 kg/net

5

 

0207 14 60

- - - - - Cosce e loro pezzi

46,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 14 70

- - - - - altri

100,8 EUR/100 kg/net

5

 

0207 14 91

- - - - Fegati

6,4

5

 

0207 14 99

- - - - altri

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 24 10

- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

34 EUR/100 kg/net

5

 

0207 24 90

- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

37,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 25 10

- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

34 EUR/100 kg/net

5

 

0207 25 90

- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

37,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 26 10

- - - - disossati

85,1 EUR/100 kg/net

5

 

0207 26 20

- - - - - Metà o quarti

41 EUR/100 kg/net

5

 

0207 26 30

- - - - - Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 26 40

- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 26 50

- - - - - Petti e loro pezzi

67,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 26 60

- - - - - - Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 EUR/100 kg/net

5

 

0207 26 70

- - - - - - altri

46 EUR/100 kg/net

5

 

0207 26 80

- - - - - altri

83 EUR/100 kg/net

5

 

0207 26 99

- - - - altri

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 27 10

- - - - disossati

85,1 EUR/100 kg/net

5

 

0207 27 20

- - - - - Metà o quarti

41 EUR/100 kg/net

5

 

0207 27 30

- - - - - Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 27 40

- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 27 50

- - - - - Petti e loro pezzi

67,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 27 60

- - - - - - Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 EUR/100 kg/net

5

 

0207 27 70

- - - - - - altri

46 EUR/100 kg/net

5

 

0207 27 80

- - - - - altri

83 EUR/100 kg/net

5

 

0207 27 91

- - - - Fegati

6,4

5

 

0207 27 99

- - - - altri

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 41 20

- - - presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»

38 EUR/100 kg/net

5

 

0207 41 30

- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

46,2 EUR/100 kg/net

5

 

0207 41 80

- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

51,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 42 30

- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

46,2 EUR/100 kg/net

5

 

0207 42 80

- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

51,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 44 10

- - - - disossati

128,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 44 21

- - - - - Metà o quarti

56,4 EUR/100 kg/net

5

 

0207 44 31

- - - - - Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 44 41

- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 44 51

- - - - - Petti e loro pezzi

115,5 EUR/100 kg/net

5

 

0207 44 61

- - - - - Cosce e loro pezzi

46,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 44 71

- - - - - Parti dette «paltò di anatra»

66 EUR/100 kg/net

5

 

0207 44 81

- - - - - altri

123,2 EUR/100 kg/net

5

 

0207 44 99

- - - - altri

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 45 10

- - - - disossati

128,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 45 21

- - - - - Metà o quarti

56,4 EUR/100 kg/net

5

 

0207 45 31

- - - - - Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 45 41

- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 45 51

- - - - - Petti e loro pezzi

115,5 EUR/100 kg/net

5

 

0207 45 61

- - - - - Cosce e loro pezzi

46,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 45 71

- - - - - Parti dette «paltò di anatra»

66 EUR/100 kg/net

5

 

0207 45 81

- - - - - altri

123,2 EUR/100 kg/net

5

 

0207 45 95

- - - - - altri

6,4

5

 

0207 45 99

- - - - altri

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 51 10

- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

45,1 EUR/100 kg/net

5

 

0207 51 90

- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

48,1 EUR/100 kg/net

5

 

0207 52 10

- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

45,1 EUR/100 kg/net

5

 

0207 52 90

- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

48,1 EUR/100 kg/net

5

 

0207 54 10

- - - - disossati

110,5 EUR/100 kg/net

5

 

0207 54 21

- - - - - Metà o quarti

52,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 54 31

- - - - - Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 54 41

- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 54 51

- - - - - Petti e loro pezzi

86,5 EUR/100 kg/net

5

 

0207 54 61

- - - - - Cosce e loro pezzi

69,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 54 71

- - - - - Parti dette «paltò di oca»

66 EUR/100 kg/net

5

 

0207 54 81

- - - - - altri

123,2 EUR/100 kg/net

5

 

0207 54 99

- - - - altri

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 55 10

- - - - disossati

110,5 EUR/100 kg/net

5

 

0207 55 21

- - - - - Metà o quarti

52,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 55 31

- - - - - Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 55 41

- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 55 51

- - - - - Petti e loro pezzi

86,5 EUR/100 kg/net

5

 

0207 55 61

- - - - - Cosce e loro pezzi

69,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 55 71

- - - - - Parti dette «paltò di oca»

66 EUR/100 kg/net

5

 

0207 55 81

- - - - - altri

123,2 EUR/100 kg/net

5

 

0207 55 95

- - - - - altri

6,4

5

 

0207 55 99

- - - - altri

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 60 05

- - interi, freschi, refrigerati o congelati

49,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 60 10

- - - - disossati

128,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 60 21

- - - - - Metà o quarti

54,2 EUR/100 kg/net

5

 

0207 60 31

- - - - - Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg/net

5

 

0207 60 41

- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0207 60 51

- - - - - Petti e loro pezzi

115,5 EUR/100 kg/net

5

 

0207 60 61

- - - - - Cosce e loro pezzi

46,3 EUR/100 kg/net

5

 

0207 60 81

- - - - - altri

123,2 EUR/100 kg/net

5

 

0207 60 99

- - - - altri

18,7 EUR/100 kg/net

5

 

0209 10 11

- - - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

21,4 EUR/100 kg/net

5

 

0209 10 19

- - - secco o affumicato

23,6 EUR/100 kg/net

5

 

0209 10 90

- - Grasso di maiale diverso da quello della sottovoce 0209 10 11 o 0209 10 19

12,9 EUR/100 kg/net

5

 

0209 90 00

- altri

41,5 EUR/100 kg/net

5

 

0210 11 11

- - - - - Prosciutti e loro pezzi

77,8 EUR/100 kg/net

5

 

0210 11 19

- - - - - Spalle e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg/net

5

 

0210 11 31

- - - - - Prosciutti e loro pezzi

151,2 EUR/100 kg/net

5

 

0210 11 39

- - - - - Spalle e loro pezzi

119 EUR/100 kg/net

5

 

0210 12 11

- - - - salate o in salamoia

46,7 EUR/100 kg/net

5

 

0210 12 19

- - - - secche o affumicate

77,8 EUR/100 kg/net

5

 

0210 19 10

- - - - - Mezzene bacon o 3/4 anteriori

68,7 EUR/100 kg/net

5

 

0210 19 20

- - - - - 3/4 posteriori o parti centrali

75,1 EUR/100 kg/net

5

 

0210 19 30

- - - - - Parti anteriori e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg/net

5

 

0210 19 40

- - - - - Lombate e loro pezzi

86,9 EUR/100 kg/net

5

 

0210 19 50

- - - - - altre

86,9 EUR/100 kg/net

5

 

0210 19 60

- - - - - Parti anteriori e loro pezzi

119 EUR/100 kg/net

5

 

0210 19 70

- - - - - Lombate e loro pezzi

149,6 EUR/100 kg/net

5

 

0210 19 81

- - - - - - disossate

151,2 EUR/100 kg/net

5

 

0210 19 89

- - - - - - altre

151,2 EUR/100 kg/net

5

 

0210 20 10

- - non disossate

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

5

 

0210 20 90

- - disossate

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

5

 

0210 92 91

- - - - Carni

130 EUR/100 kg/net

5

 

0210 92 99

- - - - Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

5

 

0210 99 21

- - - - - non disossate

222,7 EUR/100 kg/net

5

 

0210 99 29

- - - - - disossate

311,8 EUR/100 kg/net

5

 

0210 99 39

- - - - altre

130 EUR/100 kg/net

5

 

0210 99 41

- - - - - Fegati

64,9 EUR/100 kg/net

5

 

0210 99 49

- - - - - altre

47,2 EUR/100 kg/net

5

 

0210 99 51

- - - - - Pezzi detti «onglets» e «hampes»

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

5

 

0210 99 90

- - - Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

5

 

0303 23 00

- - Tilapia (Oreochromis spp.)

8

5

 

0303 24 00

- - Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

5

 

0303 29 00

- - altri

8

5

 

0303 32 00

- - Passere di mare (Pleuronectes platessa)

15

5

 

0303 41 90

- - - altri

22

5

 

0303 42 90

- - - altri

22

5

 

0303 43 90

- - - altri

22

5

 

0303 44 90

- - - altri

22

5

 

0303 45 18

- - - - altri

22

5

 

0303 45 99

- - - - altri

22

5

 

0303 46 90

- - - altri

22

5

 

0303 49 85

- - - altri

22

5

 

0303 53 10

- - - Sardine della specie Sardina pilchardus

23

5

 

0303 53 30

- - - Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

15

5

 

0303 54 90

- - - della specie Scomber australasicus

15

5

 

0303 57 00

- - Pesce spada (Xiphias gladius)

7,5

5

 

0303 64 00

- - Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

5

 

0303 65 00

- - Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

5

 

0303 66 11

- - - - Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

15

5

 

0303 66 12

- - - - Naselli della specie Merluccius hubbsi

15

5

 

0303 66 13

- - - - Naselli della specie (Merluccius australis)

15

5

 

0303 66 19

- - - - altri

15

5

 

0303 66 90

- - - Naselli del genere Urophycis

15

5

 

0303 81 30

- - - Smeriglio (Lamna nasus)

8

5

 

0303 81 90

- - - altri

8

5

 

0303 83 00

- - Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

5

 

0303 84 10

- - - Spigole (Dicentrarchus labrax)

15

5

 

0303 89 10

- - - di acqua dolce

8

5

 

0303 89 29

- - - - - altri

22

5

 

0303 90 90

- - altri

10

5

 

0304 31 00

- - Tilapia (Oreochromis spp.)

9

5

 

0304 32 00

- - Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

5

 

0304 33 00

- - Persico africano (Lates niloticus)

9

5

 

0304 39 00

- - altri

9

5

 

0304 42 10

- - - della specie Oncorhynchus mykiss, di peso superiore a 400 g per pezzo

12

5

 

0304 42 50

- - - della specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

9

5

 

0304 42 90

- - - altri

12

5

 

0304 43 00

- - Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)

18

5

 

0304 44 10

- - - Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida

18

5

 

0304 44 30

- - - Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

18

5

 

0304 44 90

- - - altri

18

5

 

0304 45 00

- - Pesci spada (Xiphias gladius)

18

5

 

0304 46 00

- - Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

18

5

 

0304 49 10

- - - di acqua dolce

9

5

 

0304 49 50

- - - - scorfani (Sebastes spp.)

18

5

 

0304 49 90

- - - - altri

18

5

 

0304 51 00

- - Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

8

5

 

0304 52 00

- - Salmonidi

8

5

 

0304 53 00

- - Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae

15

5

 

0304 54 00

- - Pesci spada (Xiphias gladius)

15

5

 

0304 55 00

- - Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

5

 

0304 59 10

- - - di acqua dolce

8

5

 

0304 59 90

- - - - altri

15

5

 

0304 61 00

- - Tilapia (Oreochromis spp.)

9

X

 

0304 62 00

- - Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

X

 

0304 84 00

- - Pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

5

 

0304 87 00

- - Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

18

5

 

0304 89 30

- - - - Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) della sottovoce 0304 87 00

18

5

 

0304 89 51

- - - - - spinaroli e gattucci (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.)

7,5

5

 

0304 89 55

- - - - - smerigli (Lamna nasus)

7,5

5

 

0304 89 59

- - - - - altri squali

7,5

5

 

0304 92 00

- - Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

7,5

5

 

0304 93 10

- - - Surimi

14,2

5

 

0304 93 90

- - - altri

8

5

 

0304 94 10

- - - Surimi

14,2

5

 

0304 94 90

- - - altri

7,5

5

 

0304 95 10

- - - Surimi

14,2

5

 

0304 95 21

- - - - - Merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus

7,5

5

 

0304 95 25

- - - - - Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

7,5

5

 

0304 95 29

- - - - - altri

7,5

5

 

0304 95 30

- - - - Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

5

 

0304 95 40

- - - - Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

5

 

0304 95 50

- - - - Naselli del genere Merluccius spp.

7,5

5

 

0304 95 60

- - - - Melù o potassolo (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

5

 

0304 95 90

- - - - altri

7,5

5

 

0304 99 10

- - - Surimi

14,2

5

 

0304 99 21

- - - - di acqua dolce

8

5

 

0304 99 29

- - - - - Scorfani (Sebastes spp.)

8

5

 

0304 99 55

- - - - - Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

15

5

 

0304 99 61

- - - - - Pesci castagna (Brama spp.)

15

5

 

0304 99 65

- - - - - Rane pescatrici (Lophius spp.)

7,5

5

 

0304 99 99

- - - - - altri

7,5

5

 

0305 10 00

- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

13

5

 

0305 20 00

- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

11

5

 

0305 31 00

- - Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

16

5

 

0305 32 11

- - - - della specie Gadus macrocephalus

16

5

 

0305 32 19

- - - - altri

20

5

 

0305 32 90

- - - altri

16

5

 

0305 39 10

- - - Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar), e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia

15

5

 

0305 39 50

- - - Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

15

5

 

0305 39 90

- - - altri

16

5

 

0305 41 00

- - Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

13

5

 

0305 42 00

- - Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

5

 

0305 43 00

- - Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

14

5

 

0305 44 10

- - - Anguille (Anguilla spp.)

14

5

 

0305 44 90

- - - altri

14

5

 

0305 49 10

- - - Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

15

5

 

0305 49 20

- - - Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

16

5

 

0305 49 30

- - - Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

5

 

0305 49 80

- - - altri

14

5

 

0305 51 10

- - - secchi, non salati

13

5

 

0305 51 90

- - - secchi e salati

13

5

 

0305 61 00

- - Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

5

 

0305 62 00

- - Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

5

 

0305 63 00

- - Acciughe (Engraulis spp.)

10

5

 

0305 64 00

- - Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

12

5

 

0305 69 10

- - - Pesci della specie Boreogadus saida

13

5

 

0305 69 30

- - - Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

15

5

 

0305 69 50

- - - Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

11

5

 

0305 69 80

- - - altri

12

5

 

0305 71 10

- - - affumicati

14

5

 

0306 11 05

- - - affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

5

 

0306 11 10

- - - - Code di aragoste

12,5

5

 

0306 11 90

- - - - altre

12,5

5

 

0306 12 10

- - - - interi

6

5

 

0306 12 90

- - - - altri

16

5

 

0306 14 10

- - - - Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

7,5

5

 

0306 14 30

- - - - Granchi porri Cancer pagurus

7,5

5

 

0306 14 90

- - - - altri

7,5

5

 

0306 15 10

- - - affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

5

 

0306 15 90

- - - altri

12

5

 

0306 16 91

- - - - Gamberetti grigi della specie Crangon

18

5

 

0306 16 99

- - - - altri

12

5

 

0306 17 91

- - - - Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

12

5

 

0306 17 92

- - - - Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

12

5

 

0306 17 93

- - - - Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere Pandalus

12

5

 

0306 17 94

- - - - Gamberetti del genere Crangon, eccetto quelli della specie Crangon

18

5

 

0306 17 99

- - - - altri

12

5

 

0306 19 05

- - - affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

5

 

0306 19 10

- - - - Gamberi

7,5

5

 

0306 19 90

- - - - altri

12

5

 

0306 21 10

- - - affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

5

 

0306 21 90

- - - altri

12,5

5

 

0306 22 10

- - - vivi

8

5

 

0306 22 91

- - - - - interi

8

5

 

0306 22 99

- - - - - altri

10

5

 

0306 24 30

- - - - Granchi porri Cancer pagurus

7,5

5

 

0306 24 80

- - - - altri

7,5

5

 

0306 25 10

- - - affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

5

 

0306 25 90

- - - altri

12

5

 

0306 26 90

- - - - altri

12

5

 

0306 27 99

- - - - altri

12

5

 

0306 29 05

- - - affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

5

 

0306 29 10

- - - - Gamberi

7,5

5

 

0306 29 90

- - - - altri

12

5

 

0307 11 90

- - - altre

9

5

 

0307 19 90

- - - altre

9

5

 

0307 21 00

- - vivi, freschi o refrigerati

8

5

 

0307 29 10

- - - - Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

8

5

 

0307 29 90

- - - - altri

8

5

 

0307 31 10

- - - Mytilus spp.

10

5

 

0307 31 90

- - - Perna spp.

8

5

 

0307 39 10

- - - - Mytilus spp.

10

5

 

0307 39 90

- - - - Perna spp.

8

5

 

0307 41 10

- - - Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, e seppiole (Sepiola spp.)

8

5

 

0307 41 91

- - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

5

 

0307 41 99

- - - - altri

8

5

 

0307 51 00

- - vivi, freschi o refrigerati

8

5

 

0307 59 10

- - - - congelati

8

5

 

0307 59 90

- - - - altri

8

5

 

0307 71 00

- - vivi, freschi o refrigerati

11

5

 

0307 79 30

- - - Veneri incrocicchiate o vongole o altre specie della famiglia Veneridae, congelati

8

5

 

0307 81 00

- - vivi, freschi o refrigerati

11

5

 

0307 91 00

- - vivi, freschi o refrigerati

11

5

 

0307 99 11

- - - - Totani Illex spp.

8

5

 

0308 11 00

- - vive, fresche o refrigerate

11

5

 

0308 21 00

- - vivi, freschi o refrigerati

11

5

 

0308 30 10

- - vive, fresche o refrigerate

11

5

 

0308 90 10

- - vivi, freschi o refrigerati

11

5

 

0401 10 10

- - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

13,8 EUR/100 kg/net

5

 

0401 10 90

- - altri

12,9 EUR/100 kg/net

5

 

0401 20 11

- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

18,8 EUR/100 kg/net

5

 

0401 20 19

- - - altri

17,9 EUR/100 kg/net

5

 

0401 20 91

- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

22,7 EUR/100 kg/net

5

 

0401 20 99

- - - altri

21,8 EUR/100 kg/net

5

 

0401 40 10

- - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

57,5 EUR/100 kg/net

5

 

0401 40 90

- - altri

56,6 EUR/100 kg/net

5

 

0401 50 11

- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

57,5 EUR/100 kg/net

5

 

0401 50 19

- - - altri

56,6 EUR/100 kg/net

5

 

0401 50 31

- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

110 EUR/100 kg/net

5

 

0401 50 39

- - - altri

109,1 EUR/100 kg/net

5

 

0401 50 91

- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

183,7 EUR/100 kg/net

5

 

0401 50 99

- - - altri

182,8 EUR/100 kg/net

5

 

0402 10 11

- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

5

 

0402 10 19

- - - altri

118,8 EUR/100 kg/net

5

 

0402 10 91

- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

5

 

0402 10 99

- - - altri

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

5

 

0402 21 11

- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

5

 

0402 21 18

- - - - altri

130,4 EUR/100 kg/net

5

 

0402 21 91

- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

5

 

0402 21 99

- - - - altri

161,9 EUR/100 kg/net

5

 

0402 29 11

- - - - Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0402 29 15

- - - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0402 29 19

- - - - - altri

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

5

 

0402 29 91

- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0402 29 99

- - - - altri

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

5

 

0402 91 10

- - - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %

34,7 EUR/100 kg/net

5

 

0402 91 30

- - - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %

43,4 EUR/100 kg/net

5

 

0402 91 51

- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

5

 

0402 91 59

- - - - altri

109,1 EUR/100 kg/net

5

 

0402 91 91

- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

5

 

0402 91 99

- - - - altri

182,8 EUR/100 kg/net

5

 

0402 99 10

- - - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %

57,2 EUR/100 kg/net

5

 

0402 99 31

- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

5

 

0402 99 39

- - - - altri

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

5

 

0402 99 91

- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

5

 

0402 99 99

- - - - altri

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

5

 

0403 10 11

- - - - inferiore o uguale a 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

5

 

0403 10 13

- - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

5

 

0403 10 19

- - - - superiore a 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

5

 

0403 10 31

- - - - inferiore o uguale a 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

5

 

0403 10 33

- - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

5

 

0403 10 39

- - - - superiore a 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

5

 

0403 10 51

- - - - inferiore o uguale a 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

5

 

0403 10 53

- - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

5

 

0403 10 59

- - - - superiore a 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

5

 

0403 10 91

- - - - inferiore o uguale a 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

5

 

0403 10 93

- - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

5

 

0403 10 99

- - - - superiore a 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 11

- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 13

- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 19

- - - - - superiore a 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 31

- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 33

- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 39

- - - - - superiore a 27 %

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 51

- - - - - inferiore o uguale a 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 53

- - - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 59

- - - - - superiore a 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 61

- - - - - inferiore o uguale a 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 63

- - - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 69

- - - - - superiore a 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 71

- - - - inferiore o uguale a 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 73

- - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 79

- - - - superiore a 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 91

- - - - inferiore o uguale a 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 93

- - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

5

 

0403 90 99

- - - - superiore a 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 02

- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %

7 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 04

- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 06

- - - - - superiore a 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 12

- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 14

- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 16

- - - - - superiore a 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 26

- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 28

- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 32

- - - - - superiore a 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 34

- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 36

- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 38

- - - - - superiore a 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 48

- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 EUR/kg/net

5

 

0404 10 52

- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 54

- - - - - superiore a 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 56

- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 58

- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 62

- - - - - superiore a 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 72

- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 74

- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 76

- - - - - superiore a 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 78

- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 82

- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0404 10 84

- - - - - superiore a 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0404 90 21

- - - inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

5

 

0404 90 23

- - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

5

 

0404 90 29

- - - superiore a 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

5

 

0404 90 81

- - - inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0404 90 83

- - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0404 90 89

- - - superiore a 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

5

 

0405 10 11

- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

5

 

0405 10 19

- - - - altro

189,6 EUR/100 kg/net

5

 

0405 10 30

- - - Burro ricombinato

189,6 EUR/100 kg/net

5

 

0405 10 50

- - - Burro di siero di latte

189,6 EUR/100 kg/net

5

 

0405 10 90

- - altro

231,3 EUR/100 kg/net

5

 

0405 20 10

- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

9 + EA

5

 

0405 20 30

- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

9 + EA

5

 

0405 20 90

- - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

189,6 EUR/100 kg/net

5

 

0405 90 10

- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

231,3 EUR/100 kg/net

5

 

0405 90 90

- - altri

231,3 EUR/100 kg/net

5

 

0406 90 86

- - - - - - - - superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

151 EUR/100 kg/net

5

 

0406 90 87

- - - - - - - - superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

151 EUR/100 kg/net

5

 

0406 90 88

- - - - - - - - superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

151 EUR/100 kg/net

5

 

0406 90 93

- - - - - - superiore a 72 %

185,2 EUR/100 kg/net

5

 

0406 90 99

- - - - - altri

221,2 EUR/100 kg/net

5

 

0407 11 00

- - di galline della specie Gallus domesticus

35 EUR/1 000 p/st

5

 

0407 19 11

- - - - di tacchine o di oche

105 EUR/1 000 p/st

5

 

0407 19 19

- - - - altri

35 EUR/1 000 p/st

5

 

0407 21 00

- - di galline della specie Gallus domesticus

30,4 EUR/100 kg/net

5

 

0407 29 10

- - - di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie Gallus domesticus

30,4 EUR/100 kg/net

5

 

0407 90 10

- - di volatili da cortile

30,4 EUR/100 kg/net

5

 

0408 11 80

- - - altri

142,3 EUR/100 kg/net

5

 

0408 19 81

- - - - liquidi

62 EUR/100 kg/net

5

 

0408 19 89

- - - - altri, compresi congelati

66,3 EUR/100 kg/net

5

 

0408 91 80

- - - altri

137,4 EUR/100 kg/net

5

 

0408 99 80

- - - altri

35,3 EUR/100 kg/net

5

 

0409 00 00

Miele naturale

17,3

3

 

0602 90 10

- - Bianco di funghi (micelio)

8,3

3

 

0602 90 50

- - - - altre piante da pien'aria

8,3

3

 

0602 90 99

- - - - - altri

6,5

3

 

0604 90 99

- - - altri

10,9

3

 

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0703 20 00

- Agli

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

5

 

0704 90 10

- - Cavoli bianchi e cavoli rossi

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

5

 

0707 00 05

- Cetrioli

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0709 91 00

- - Carciofi

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0709 92 90

- - - altri

13,1 EUR/100 kg/net

5

 

0709 93 10

- - - Zucchine

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0710 40 00

- Granturco dolce

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

5

 

0711 20 90

- - altre

13,1 EUR/100 kg/net

5

 

0711 51 00

- - Funghi del genere Agaricus

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

5

 

0711 90 30

- - - Granturco dolce

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

5

 

0712 90 19

- - - altro

9,4 EUR/100 kg/net

5

 

0714 10 00

- Radici di manioca

9,5 EUR/100 kg/net

5

 

0714 20 90

- - altre

6,4 EUR/100 kg/net

5

 

0714 30 00

- Igname (Dioscorea spp.)

9,5 EUR/100 kg/net

5

 

0714 40 00

- Colocasia (Colocasia spp.)

9,5 EUR/100 kg/net

5

 

0714 50 00

- Malanga (Xanthosoma spp.)

9,5 EUR/100 kg/net

5

 

0714 90 20

- - Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

9,5 EUR/100 kg/net

5

 

0802 11 90

- - - altre

5,6

3

 

0803 90 10

- - fresche

176 EUR/1 000 kg/net

5

 

0805 10 20

- - Arance dolci, fresche

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0805 20 10

- - Clementine

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0805 20 30

- - Monreal e satsuma

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0805 20 50

- - Mandarini e wilkings

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0805 20 70

- - Tangerini

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0805 20 90

- - altri

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0805 50 10

- - Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0806 10 10

- - da tavola

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0808 10 10

- - Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net

5

 

0808 10 80

- - altre

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0808 30 10

- - Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net

5

 

0808 30 90

- - altre

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0809 10 00

- Albicocche

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0809 21 00

- - Ciliege acide (Prunus cerasus)

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0809 29 00

- - altre

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0809 30 10

- - Pesche noci

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0809 30 90

- - altre

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0809 40 05

- - Prugne

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

0811 10 11

- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

5

 

0811 20 11

- - - con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

5

 

0811 90 11

- - - - Frutta tropicale e noci tropicali

13 + 5,3 EUR/100 kg/net

5

 

0811 90 19

- - - - altri

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

5

 

1001 11 00

- - destinato alla semina

148 EUR/t

5

 

1001 19 00

- - altro

148 EUR/t

5

 

1001 91 20

- - - Frumento (grano) tenero e frumento segalato

95 EUR/t

5

 

1001 91 90

- - - altri

95 EUR/t

5

 

1001 99 00

- - altro

95 EUR/t

5

 

1002 10 00

- destinata alla semina

93 EUR/t

5

 

1002 90 00

- altra

93 EUR/t

5

 

1003 10 00

- destinato alla semina

93 EUR/t

5

 

1003 90 00

- altro

93 EUR/t

5

 

1004 10 00

- destinata alla semina

89 EUR/t

5

 

1004 90 00

- altra

89 EUR/t

5

 

1005 10 90

- - altro

94 EUR/t

5

 

1005 90 00

- altro

94 EUR/t

5

 

1006 10 10

- - destinato alla semina

7,7

3

 

1006 10 21

- - - - a grani tondi

211 EUR/t

5

 

1006 10 23

- - - - a grani medi

211 EUR/t

5

 

1006 10 25

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

211 EUR/t

5

 

1006 10 27

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

211 EUR/t

5

 

1006 10 92

- - - - a grani tondi

211 EUR/t

5

 

1006 10 94

- - - - a grani medi

211 EUR/t

5

 

1006 10 96

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

211 EUR/t

5

 

1006 10 98

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

211 EUR/t

5

 

1006 20 11

- - - a grani tondi

65 EUR/t

5

 

1006 20 13

- - - a grani medi

65 EUR/t

5

 

1006 20 15

- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

65 EUR/t

5

 

1006 20 17

- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

65 EUR/t

5

 

1006 20 92

- - - a grani tondi

65 EUR/t

5

 

1006 20 94

- - - a grani medi

65 EUR/t

5

 

1006 20 96

- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

65 EUR/t

5

 

1006 20 98

- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

65 EUR/t

5

 

1006 30 21

- - - - a grani tondi

175 EUR/t

5

 

1006 30 23

- - - - a grani medi

175 EUR/t

5

 

1006 30 25

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

175 EUR/t

5

 

1006 30 27

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

175 EUR/t

5

 

1006 30 42

- - - - a grani tondi

175 EUR/t

5

 

1006 30 44

- - - - a grani medi

175 EUR/t

5

 

1006 30 46

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3

175 EUR/t

5

 

1006 30 48

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

175 EUR/t

5

 

1006 30 61

- - - - a grani tondi

175 EUR/t

5

 

1006 30 63

- - - - a grani medi

175 EUR/t

5

 

1006 30 65

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

175 EUR/t

5

 

1006 30 67

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

175 EUR/t

5

 

1006 30 92

- - - - a grani tondi

175 EUR/t

5

 

1006 30 94

- - - - a grani medi

175 EUR/t

5

 

1006 30 96

- - - - a grani tondi

175 EUR/t

5

 

1006 30 98

- - - - a grani medi

175 EUR/t

5

 

1006 40 00

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3

128 EUR/t

5

 

1007 10 90

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

94 EUR/t

5

 

1007 90 00

- - - - a grani tondi

94 EUR/t

5

 

1008 10 00

- - - - a grani medi

37 EUR/t

5

 

1008 21 00

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

56 EUR/t

5

 

1008 29 00

- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

56 EUR/t

5

 

1008 40 00

- - - - a grani tondi

37 EUR/t

5

 

1008 50 00

- - - - a grani medi

37 EUR/t

5

 

1008 60 00

- - - - a grani tondi

93 EUR/t

5

 

1008 90 00

- - - - a grani medi

37 EUR/t

5

 

1101 00 11

- - di frumento (grano) duro

172 EUR/t

5

 

1101 00 15

- - di frumento (grano) tenero e di spelta

172 EUR/t

5

 

1101 00 90

- di frumento segalato

172 EUR/t

5

 

1102 20 10

- - avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

173 EUR/t

5

 

1102 20 90

- - altra

98 EUR/t

5

 

1102 90 10

- - di orzo

171 EUR/t

5

 

1102 90 30

- - di avena

164 EUR/t

5

 

1102 90 50

- - Farina di riso

138 EUR/t

5

 

1102 90 70

- - Farina di segala

168 EUR/t

5

 

1102 90 90

- - altre

98 EUR/t

5

 

1103 11 10

- - - di frumento (grano) duro

267 EUR/t

5

 

1103 11 90

- - - di frumento (grano) tenero e di spelta

186 EUR/t

5

 

1103 13 10

- - - aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

173 EUR/t

5

 

1103 13 90

- - - altri

98 EUR/t

5

 

1103 19 20

- - - di segala o di orzo

171 EUR/t

5

 

1103 19 40

- - - di avena

164 EUR/t

5

 

1103 19 50

- - - di riso

138 EUR/t

5

 

1103 19 90

- - - altri

98 EUR/t

5

 

1103 20 25

- - di segala o di orzo

171 EUR/t

5

 

1103 20 30

- - di avena

164 EUR/t

5

 

1103 20 40

- - di granturco

173 EUR/t

5

 

1103 20 50

- - di riso

138 EUR/t

5

 

1103 20 60

- - di frumento (grano)

175 EUR/t

5

 

1103 20 90

- - altri

98 EUR/t

5

 

1104 12 10

- - - Cereali schiacciati

93 EUR/t

5

 

1104 12 90

- - - Fiocchi

182 EUR/t

5

 

1104 19 10

- - - di frumento (grano)

175 EUR/t

5

 

1104 19 30

- - - di segala

171 EUR/t

5

 

1104 19 50

- - - di granturco

173 EUR/t

5

 

1104 19 61

- - - - Cereali schiacciati

97 EUR/t

5

 

1104 19 69

- - - - Fiocchi

189 EUR/t

5

 

1104 19 91

- - - - Fiocchi di riso

234 EUR/t

5

 

1104 19 99

- - - - altri

173 EUR/t

5

 

1104 22 40

- - - mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati

162 EUR/t

5

 

1104 22 50

- - - perlati

145 EUR/t

5

 

1104 22 95

- - - altri

93 EUR/t

5

 

1104 23 40

- - - mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati; perlati

152 EUR/t

5

 

1104 23 98

- - - altri

98 EUR/t

5

 

1104 29 04

- - - - mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati

150 EUR/t

5

 

1104 29 05

- - - - perlati

236 EUR/t

5

 

1104 29 08

- - - - altri

97 EUR/t

5

 

1104 29 17

- - - - mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati

129 EUR/t

5

 

1104 29 30

- - - - perlati

154 EUR/t

5

 

1104 29 51

- - - - - di frumento (grano)

99 EUR/t

5

 

1104 29 55

- - - - - di segala

97 EUR/t

5

 

1104 29 59

- - - - - altri

98 EUR/t

5

 

1104 29 81

- - - - - di frumento (grano)

99 EUR/t

5

 

1104 29 85

- - - - - di segala

97 EUR/t

5

 

1104 29 89

- - - - - altri

98 EUR/t

5

 

1104 30 10

- - di frumento (grano)

76 EUR/t

5

 

1104 30 90

- - altri

75 EUR/t

5

 

1106 10 00

- di legumi da granella secchi della voce 0713

7,7

3

 

1106 20 10

- - denaturati

95 EUR/t

5

 

1106 20 90

- - altri

166 EUR/t

5

 

1107 10 11

- - - presentato in forma di farina

177 EUR/t

5

 

1107 10 19

- - - altro

134 EUR/t

5

 

1107 10 91

- - - presentato in forma di farina

173 EUR/t

5

 

1107 10 99

- - - altro

131 EUR/t

5

 

1107 20 00

- torrefatto

152 EUR/t

5

 

1108 11 00

- - Amido di frumento (grano)

224 EUR/t

5

 

1108 12 00

- - Amido di granturco

166 EUR/t

5

 

1108 13 00

- - Fecola di patate

166 EUR/t

5

 

1108 14 00

- - Fecola di manioca

166 EUR/t

5

 

1108 19 10

- - - Amido di riso

216 EUR/t

5

 

1108 19 90

- - - altri

166 EUR/t

5

 

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

512 EUR/t

5

 

1209 10 00

- Semi di barbabietole da zucchero

8,3

3

 

1212 91 20

- - - secche, anche polverizzate

23 EUR/100 kg/net

5

 

1212 91 80

- - - altre

6,7 EUR/100 kg/net

5

 

1212 93 00

- - Canne da zucchero

4,6 EUR/100 kg/net

5

 

1212 99 49

- - - - altri

5,8

3

 

1501 10 90

- - altri

17,2 EUR/100 kg/net

5

 

1501 20 90

- - altri

17,2 EUR/100 kg/net

5

 

1509 10 10

- - Olio d'oliva lampante

122,6 EUR/100 kg/net

5

 

1509 10 90

- - altri

124,5 EUR/100 kg/net

5

 

1509 90 00

- altri

134,6 EUR/100 kg/net

5

 

1510 00 10

- Oli greggi

110,2 EUR/100 kg/net

5

 

1510 00 90

- altri

160,3 EUR/100 kg/net

5

 

1511 90 11

- - - presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

3

 

1511 90 19

- - - altrimenti presentate

10,9

3

 

1511 90 91

- - - destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

3

 

1511 90 99

- - - altri

9

3

 

1513 21 30

- - - - presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

3

 

1513 21 90

- - - - altrimenti presentati

6,4

3

 

1513 29 11

- - - - presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

3

 

1513 29 19

- - - - altrimenti presentate

10,9

3

 

1513 29 30

- - - - destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

5,1

3

 

1513 29 50

- - - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

3

 

1513 29 90

- - - - - altrimenti presentati

9,6

3

 

1517 10 10

- - avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net

5

 

1517 90 10

- - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net

5

 

1522 00 31

- - - Paste di saponificazione (soapstocks)

29,9 EUR/100 kg/net

5

 

1522 00 39

- - - altri

47,8 EUR/100 kg/net

5

 

1601 00 91

- - Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

149,4 EUR/100 kg/net

5

 

1601 00 99

- - altri

100,5 EUR/100 kg/net

5

 

1602 10 00

- Preparazioni omogeneizzate

16,6

3

 

1602 20 10

- - di oca o di anatra

10,2

3

 

1602 20 90

- - altre

16

3

 

1602 31 11

- - - - contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

102,4 EUR/100 kg/net

3

 

1602 31 19

- - - - altre

102,4 EUR/100 kg/net

3

 

1602 31 80

- - - altre

102,4 EUR/100 kg/net

3

 

1602 32 11

- - - - non cotte

86,7 EUR/100 kg/net

3

 

1602 32 19

- - - - altre

102,4 EUR/100 kg/net

3

 

1602 32 30

- - - contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

10,9

3

 

1602 32 90

- - - altre

10,9

3

 

1602 39 21

- - - - non cotte

86,7 EUR/100 kg/net

3

 

1602 39 29

- - - - altre

10,9

3

 

1602 39 85

- - - altre

10,9

3

 

1602 41 10

- - - della specie suina domestica

156,8 EUR/100 kg/net

5

 

1602 42 10

- - - della specie suina domestica

129,3 EUR/100 kg/net

5

 

1602 49 11

- - - - - Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti

156,8 EUR/100 kg/net

5

 

1602 49 13

- - - - - Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle

129,3 EUR/100 kg/net

5

 

1602 49 15

- - - - - altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

129,3 EUR/100 kg/net

5

 

1602 49 19

- - - - - altre

85,7 EUR/100 kg/net

5

 

1602 49 30

- - - - contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

75 EUR/100 kg/net

5

 

1602 49 50

- - - - contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

54,3 EUR/100 kg/net

5

 

1602 50 10

- - non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

303,4 EUR/100 kg/net

5

 

1602 90 51

- - - - contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica

85,7 EUR/100 kg/net

5

 

1602 90 61

- - - - - - non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

303,4 EUR/100 kg/net

5

 

1604 11 00

- - Salmoni

5,5

5

 

1604 12 10

- - - Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

15

5

 

1604 12 91

- - - - in recipienti ermeticamente chiusi

20

5

 

1604 12 99

- - - - altri

20

5

 

1604 13 11

- - - - sotto olio d'oliva

12,5

5

 

1604 13 19

- - - - altri

12,5

5

 

1604 13 90

- - - altri

12,5

5

 

1604 14 11

- - - - sotto olio vegetale

24

X

 

1604 14 16

- - - - - Filetti detti «loins»

24

X

 

1604 14 18

- - - - - altri

24

X

 

1604 14 90

- - - Boniti (Sarda spp.)

25

X

 

1604 15 11

- - - - Filetti

25

5

 

1604 15 19

- - - - altri

25

5

 

1604 15 90

- - - della specie Scomber australasicus

20

5

 

1604 16 00

- - Acciughe

25

5

 

1604 17 00

- - Anguille

20

5

 

1604 19 10

- - - Salmonidi, diversi dai salmoni

7

5

 

1604 19 31

- - - - Filetti detti «loins»

24

5

 

1604 19 39

- - - - altri

24

5

 

1604 19 50

- - - Pesci della specie Orcynopsis unicolor

12,5

5

 

1604 19 91

- - - - Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

7,5

5

 

1604 19 92

- - - - - Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

5

 

1604 19 93

- - - - - Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

20

5

 

1604 19 94

- - - - - Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

5

 

1604 19 95

- - - - - Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

20

5

 

1604 19 97

- - - - - altri

20

5

 

1604 20 05

- - Preparazioni di surimi

20

X

 

1604 20 10

- - - di salmoni

5,5

5

 

1604 20 70

- - - di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

24

X

 

1604 31 00

- - Caviale

20

5

 

1604 32 00

- - Succedanei del caviale

20

5

 

1605 40 00

- altri crostacei

20

5

 

1701 12 10

- - - destinati ad essere raffinati

33,9 EUR/100 kg/net

5

 

1701 12 90

- - - altri

41,9 EUR/100 kg/net

5

 

1701 13 10

- - - destinati ad essere raffinati

33,9 EUR/100 kg/net

5

 

1701 13 90

- - - altri

41,9 EUR/100 kg/net

5

 

1701 14 10

- - - destinati ad essere raffinati

33,9 EUR/100 kg/net

5

 

1701 14 90

- - - altri

41,9 EUR/100 kg/net

5

 

1701 91 00

- - con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

41,9 EUR/100 kg/net

5

 

1701 99 10

- - - Zuccheri bianchi

41,9 EUR/100 kg/net

5

 

1701 99 90

- - - altri

41,9 EUR/100 kg/net

5

 

1702 11 00

- - contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

14 EUR/100 kg/net

5

 

1702 19 00

- - altri

14 EUR/100 kg/net

5

 

1702 20 10

- - Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio)

5

 

1702 30 10

- - Isoglucosio

50,7 EUR/100 kg/net mas

5

 

1702 30 50

- - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

26,8 EUR/100 kg/net

5

 

1702 30 90

- - - altri

20 EUR/100 kg/net

5

 

1702 40 10

- - Isoglucosio

50,7 EUR/100 kg/net mas

5

 

1702 40 90

- - altri

20 EUR/100 kg/net

5

 

1702 50 00

- Fruttosio chimicamente puro

16 + 50,7 EUR/100 kg/net mas

X

 

1702 60 10

- - Isoglucosio

50,7 EUR/100 kg/net mas

5

 

1702 60 80

- - Sciroppo di inulina

0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio)

5

 

1702 60 95

- - altri

0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio)

5

 

1702 90 30

- - Isoglucosio

50,7 EUR/100 kg/net mas

5

 

1702 90 50

- - Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

20 EUR/100 kg/net

5

 

1702 90 71

- - - contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio)

5

 

1702 90 75

- - - - in polvere, anche agglomerati

27,7 EUR/100 kg/net

5

 

1702 90 79

- - - - altri

19,2 EUR/100 kg/net

5

 

1702 90 80

- - Sciroppo di inulina

0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio)

5

 

1702 90 95

- - altri

0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio)

5

 

1704 10 10

- - aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

6,2 + 27,1 EUR/100 kg/net MAX 17,9

5

 

1704 10 90

- - aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

6,3 + 30,9 EUR/100 kg/net MAX 18,2

5

 

1704 90 10

- - Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

13,4

5

 

1704 90 30

- - Preparazione detta «cioccolato bianco»

9,1 + 45,1 EUR/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 EUR/100 kg/net

5

 

1704 90 51

- - - Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 55

- - - Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 61

- - - Confetti e prodotti simili confettati

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 65

- - - - Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 71

- - - - Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 75

- - - - Caramelle

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 81

- - - - - ottenuti per compressione

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 99

- - - - - altri

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

X

 

1803 10 00

- non sgrassata

9,6

5

 

1803 20 00

- completamente o parzialmente sgrassata

9,6

5

 

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

7,7

5

 

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

8

5

 

1806 10 15

- - non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

8

5

 

1806 10 20

- - avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

8 + 25,2 EUR/100 kg/net

5

 

1806 10 30

- - avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

8 + 31,4 EUR/100 kg/net

3

 

1806 10 90

- - avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

8 + 41,9 EUR/100 kg/net

3

 

1806 20 10

- - aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 20 30

- - aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 20 50

- - - aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 20 70

- - - Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

15,4 + EA

5

 

1806 20 80

- - - Glassatura al cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 20 95

- - - altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 31 00

- - ripiene

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 32 10

- - - con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 32 90

- - - altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 11

- - - - contenenti alcole

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 19

- - - - altri

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 31

- - - - ripieni

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 39

- - - - non ripieni

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 50

- - Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 60

- - Pasta da spalmare contenente cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 70

- - Preparazioni per bevande, contenenti cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 90

- - altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1901 10 00

- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

7,6 + EA

5

 

1901 20 00

- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

7,6 + EA

3

 

1901 90 11

- - - aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

5,1 + 18 EUR/100 kg/net

3

 

1901 90 19

- - - altri

5,1 + 14,7 EUR/100 kg/net

3

 

1901 90 91

- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

12,8

3

 

1901 90 99

- - - altri

7,6 + EA

5

 

1902 11 00

- - contenenti uova

7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net

5

 

1902 19 10

- - - non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net

3

 

1902 19 90

- - - altre

7,7 + 21,1 EUR/100 kg/net

3

 

1902 20 10

- - contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

8,5

3

 

1902 20 30

- - contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

54,3 EUR/100 kg/net

3

 

1902 20 91

- - - cotte

8,3 + 6,1 EUR/100 kg/net

3

 

1902 20 99

- - - altre

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

3

 

1902 30 10

- - secche

6,4 + 24,6 EUR/100 kg/net

3

 

1902 30 90

- - altre

6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net

3

 

1902 40 10

- - non preparato

7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net

5

 

1902 40 90

- - altro

6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net

5

 

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

6,4 + 15,1 EUR/100 kg/net

5

 

1904 10 10

- - a base di granturco

3,8 + 20 EUR/100 kg/net

5

 

1904 10 30

- - a base di riso

5,1 + 46 EUR/100 kg/net

5

 

1904 10 90

- - altri

5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net

5

 

1904 20 10

- - Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

9 + EA

5

 

1904 20 91

- - - a base di granturco

3,8 + 20 EUR/100 kg/net

5

 

1904 20 95

- - - a base di riso

5,1 + 46 EUR/100 kg/net

5

 

1904 20 99

- - - altri

5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net

5

 

1904 30 00

- Bulgur di grano

8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net

5

 

1904 90 10

- - a base di riso

8,3 + 46 EUR/100 kg/net

5

 

1904 90 80

- - altri

8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net

5

 

1905 10 00

- Pane croccante detto «Knäckebrot»

5,8 + 13 EUR/100 kg/net

5

 

1905 20 10

- - avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

9,4 + 18,3 EUR/100 kg/net

5

 

1905 20 30

- - avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

9,8 + 24,6 EUR/100 kg/net

5

 

1905 20 90

- - avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

10,1 + 31,4 EUR/100 kg/net

5

 

1905 31 11

- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 31 19

- - - - altri

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 31 30

- - - - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 31 91

- - - - - doppio biscotto con ripieno

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 31 99

- - - - - altri

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 32 05

- - - aventi tenore di umidità superiore a 10 %

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

5

 

1905 32 11

- - - - - in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 32 19

- - - - - altre

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 32 91

- - - - - salate, anche ripiene

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

5

 

1905 32 99

- - - - - altre

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 40 10

- - Fette biscottate

9,7 + EA

5

 

1905 40 90

- - altri

9,7 + EA

5

 

1905 90 10

- - Pane azimo (mazoth)

3,8 + 15,9 EUR/100 kg/net

3

 

1905 90 20

- - Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

4,5 + 60,5 EUR/100 kg/net

3

 

1905 90 30

- - - Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

9,7 + EA

3

 

1905 90 45

- - - Biscotti

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

3

 

1905 90 55

- - - Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

3

 

1905 90 60

- - - - con aggiunta di dolcificanti

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

3

 

1905 90 90

- - - - altri

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

3

 

2001 90 30

- - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

X

 

2001 90 40

- - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net

5

 

2003 10 20

- - conservati temporaneamente, completamente cotti

18,4 + 191 EUR/100 kg/net eda

5

 

2003 10 30

- - altri

18,4 + 222 EUR/100 kg/net eda

5

 

2004 90 10

- - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

X

 

2005 80 00

- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

X

 

2006 00 31

- - - Ciliege

20 + 23,9 EUR/100 kg/net

5

 

2006 00 35

- - - Frutta tropicale e noci tropicali

12,5 + 15 EUR/100 kg/net

5

 

2006 00 38

- - - altre

20 + 23,9 EUR/100 kg/net

5

 

2007 10 10

- - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

24 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2007 91 10

- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

20 + 23 EUR/100 kg/net

5

 

2007 91 30

- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

20 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2007 99 20

- - - - Puree e paste di marroni

24 + 19,7 EUR/100 kg/net

5

 

2007 99 31

- - - - - di ciliege

24 + 23 EUR/100 kg/net

5

 

2007 99 33

- - - - - di fragole

24 + 23 EUR/100 kg/net

5

 

2007 99 35

- - - - - di lamponi

24 + 23 EUR/100 kg/net

5

 

2007 99 39

- - - - - altre

24 + 23 EUR/100 kg/net

5

 

2007 99 50

- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

24 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 20 11

- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

5

 

2008 20 31

- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

5

 

2008 30 19

- - - - altri

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 40 19

- - - - - altre

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 40 31

- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 50 19

- - - - - altre

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 50 51

- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 60 19

- - - - altre

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 70 19

- - - - - altre

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 70 51

- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 80 19

- - - - altre

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 93 19

- - - - - altri

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 93 99

- - - - senza aggiunta di zuccheri

18,4

3

 

2008 97 16

- - - - - - di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

16 + 2,6 EUR/100 kg/net

5

 

2008 97 18

- - - - - - altri

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 97 32

- - - - - - di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

15

3

 

2008 99 21

- - - - - avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

25,6 + 3,8 EUR/100 kg/net

5

 

2008 99 31

- - - - - - - Frutta tropicale

16 + 2,6 EUR/100 kg/net

5

 

2008 99 34

- - - - - - - altri

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

5

 

2008 99 85

- - - - - Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

X

 

2008 99 91

- - - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net

5

 

2008 99 99

- - - - - altri

18,4

3

 

2009 11 11

- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 11 91

- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 19 11

- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 19 91

- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 29 11

- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 29 91

- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

12 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 39 11

- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 39 51

- - - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

14,4 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 39 91

- - - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

14,4 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 49 11

- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 49 91

- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 61 10

- - - di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

2009 61 90

- - - di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto

22,4 + 27 EUR/hl

5

 

2009 69 11

- - - - di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 69 19

- - - - altri

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

2009 69 51

- - - - - concentrati

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

2009 69 59

- - - - - altri

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

2009 69 71

- - - - - - concentrati

22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 69 79

- - - - - - altri

22,4 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 69 90

- - - - - altri

22,4 + 27 EUR/hl

5

 

2009 79 11

- - - - di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

30 + 18,4 EUR/100 kg/net

5

 

2009 79 91

- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

18 + 19,3 EUR/100 kg/net

5

 

2009 81 11

- - - - di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 81 51

- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 89 11

- - - - - di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 89 34

- - - - - - Succhi di frutta tropicale

21 + 12,9 EUR/100 kg/net

5

 

2009 89 35

- - - - - - altri

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 89 61

- - - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

19,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 89 85

- - - - - - - Succhi di frutta tropicale

10,5 + 12,9 EUR/100 kg/net

5

 

2009 89 86

- - - - - - - altri

16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 90 11

- - - - di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 90 21

- - - - di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 90 31

- - - - di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

20 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 90 71

- - - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2009 90 92

- - - - - - - Miscugli di succhi di frutta tropicale

10,5 + 12,9 EUR/100 kg/net

5

 

2009 90 94

- - - - - - - altri

16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net

5

 

2101 11 00

- - Estratti, essenze e concentrati

9

3

 

2101 12 92

- - - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

11,5

3

 

2101 12 98

- - - altri

9 + EA

3

 

2101 20 98

- - - altri

6,5 + EA

3

 

2101 30 19

- - - altri

5,1 + 12,7 EUR/100 kg/net

5

 

2101 30 99

- - - altri

10,8 + 22,7 EUR/100 kg/net

5

 

2102 10 10

- - Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

10,9

5

 

2102 10 31

- - - secchi

12 + 49,2 EUR/100 kg/net

5

 

2102 10 39

- - - altri

12 + 14,5 EUR/100 kg/net

5

 

2102 10 90

- - altri

14,7

5

 

2102 20 11

- - - in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

8,3

5

 

2102 20 19

- - - altri

5,1

5

 

2102 30 00

- Lieviti in polvere preparati

6,1

5

 

2103 10 00

- Salsa di soia

7,7

3

 

2103 20 00

- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

10,2

5

 

2103 30 90

- - Senape preparata

9

5

 

2103 90 90

- - altri

7,7

3

 

2104 10 00

- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

11,5

3

 

2104 20 00

- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

14,1

5

 

2105 00 10

- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

8,6 + 20,2 EUR/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 EUR/100 kg/net

5

 

2105 00 91

- - uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

8 + 38,5 EUR/100 kg/net MAX 18,1 + 7 EUR/100 kg/net

5

 

2105 00 99

- - uguale o superiore a 7 %

7,9 + 54 EUR/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 EUR/100 kg/net

5

 

2106 10 20

- - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

5

 

2106 10 80

- - altri

EA

5

 

2106 90 20

- - Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl

3

 

2106 90 30

- - - di isoglucosio

42,7 EUR/100 kg/net mas

3

 

2106 90 51

- - - - di lattosio

14 EUR/100 kg/net

3

 

2106 90 55

- - - - di glucosio o di maltodestrina

20 EUR/100 kg/net

3

 

2106 90 59

- - - - altri

0,4 EUR/100 kg/net

3

 

2106 90 98

- - - altre

9 + EA

3

 

2202 90 91

- - - inferiore a 0,2 %

6,4 + 13,7 EUR/100 kg/net

5

 

2202 90 95

- - - uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

5,5 + 12,1 EUR/100 kg/net

5

 

2202 90 99

- - - uguale o superiore a 2 %

5,4 + 21,2 EUR/100 kg/net

5

 

2204 30 92

- - - - concentrati

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

2204 30 94

- - - - altri

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

2204 30 96

- - - - concentrati

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

2204 30 98

- - - - altri

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

5

Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

2207 10 00

- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

19,2 EUR/hl

5

 

2207 20 00

- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

10,2 EUR/hl

5

 

2208 40 11

- - - Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

5

 

2208 40 39

- - - - altri

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

5

 

2208 40 51

- - - Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

0,6 EUR/% vol/hl

5

 

2208 40 99

- - - - altri

0,6 EUR/% vol/hl

5

 

2208 90 91

- - - inferiore o uguale a 2 litri

1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl

5

 

2208 90 99

- - - superiore a 2 litri

1 EUR/% vol/hl

5

 

2302 10 10

- - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

44 EUR/t

5

 

2302 10 90

- - altri

89 EUR/t

5

 

2302 30 10

- - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 EUR/t

5

 

2302 30 90

- - altri

89 EUR/t

5

 

2302 40 02

- - - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

44 EUR/t

5

 

2302 40 08

- - - altri

89 EUR/t

5

 

2302 40 10

- - - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 EUR/t

5

 

2302 40 90

- - - altri

89 EUR/t

5

 

2303 10 11

- - - superiore a 40 % in peso

320 EUR/t

5

 

2306 90 19

- - - - aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

48 EUR/t

5

 

2307 00 19

- - altre

1,62 EUR/kg/tot. alc.

5

 

2308 00 19

- - altri

1,62 EUR/kg/tot. alc.

5

 

2309 10 13

- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

498 EUR/t

5

 

2309 10 15

- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

730 EUR/t

5

 

2309 10 19

- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

948 EUR/t

5

 

2309 10 33

- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

530 EUR/t

5

 

2309 10 39

- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

888 EUR/t

5

 

2309 10 51

- - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 EUR/t

5

 

2309 10 53

- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

577 EUR/t

5

 

2309 10 59

- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

730 EUR/t

5

 

2309 10 70

- - - non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

948 EUR/t

5

 

2309 90 31

- - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

23 EUR/t

5

 

2309 90 33

- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

498 EUR/t

5

 

2309 90 35

- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

730 EUR/t

5

 

2309 90 39

- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

948 EUR/t

5

 

2309 90 41

- - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

55 EUR/t

5

 

2309 90 43

- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

530 EUR/t

5

 

2309 90 49

- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %

888 EUR/t

5

 

2309 90 51

- - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 EUR/t

5

 

2309 90 53

- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

577 EUR/t

5

 

2309 90 59

- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

730 EUR/t

5

 

2309 90 70

- - - - non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

948 EUR/t

5

 

2401 10 35

- - Tabacchi «light air cured»

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

5

 

2401 10 60

- - Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

5

 

2401 10 70

- - Tabacchi «dark air cured»

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

5

 

2401 10 85

- - Tabacchi «flue cured»

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

5

 

2401 10 95

- - altri

10 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

5

 

2401 20 35

- - Tabacchi «light air cured»

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

5

 

2401 20 60

- - Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

5

 

2401 20 70

- - Tabacchi «dark air cured»

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

5

 

2401 20 85

- - Tabacchi «flue cured»

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

5

 

2401 20 95

- - altri

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

5

 

2401 30 00

- Cascami di tabacco

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

5

 

2402 10 00

- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

26

5

 

2402 20 10

- - contenenti garofano

10

5

 

2402 20 90

- - altre

57,6

5

 

2402 90 00

- altri

57,6

5

 

2403 11 00

- - Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo

74,9

5

 

2403 19 10

- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

74,9

5

 

2403 19 90

- - - altro

74,9

5

 

2403 91 00

- - Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

16,6

5

 

2403 99 10

- - - Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

41,6

5

 

2403 99 90

- - - altri

16,6

5

 

2905 32 00

- - Glicole propilenico (propan-1,2 -diolo)

5,5

3

 

2905 43 00

- - Mannitolo

9,6 + 125,8 EUR/100 kg/net

5

 

2905 44 11

- - - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

7,7 + 16,1 EUR/100 kg/net

5

 

2905 44 19

- - - - altro

9 + 37,8 EUR/100 kg/net

5

 

2905 44 91

- - - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

7,7 + 23 EUR/100 kg/net

5

 

2905 44 99

- - - - altro

9 + 53,7 EUR/100 kg/net

5

 

2917 36 00

- - Acido tereftalico e suoi sali

6,5

3

 

2917 39 95

- - - altri

6,5

3

 

2922 49 85

- - - altri

6,5

3

 

2922 50 00

- Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate

6,5

5

 

2930 50 00

- Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)

6,5

3

 

2930 90 99

- - altri

6,5

5

 

2932 19 00

- - altri

6,5

3

 

2933 29 90

- - - altri

6,5

3

 

2933 39 99

- - - altri

6,5

3

 

2933 79 00

- - altri lattami

6,5

3

 

2934 99 90

- - - altri

6,5

3

 

3302 10 10

- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl

5

 

3302 10 21

- - - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

5

 

3302 10 29

- - - - - altre

9 + EA

5

 

3502 11 90

- - - altra

123,5 EUR/100 kg/net

5

 

3502 19 90

- - - altra

16,7 EUR/100 kg/net

5

 

3502 20 91

- - - essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

123,5 EUR/100 kg/net

5

 

3502 20 99

- - - altra

16,7 EUR/100 kg/net

5

 

3505 10 10

- - Destrina

9 + 17,7 EUR/100 kg/net

5

 

3505 10 90

- - - altri

9 + 17,7 EUR/100 kg/net

5

 

3505 20 10

- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

8,3 + 4,5 EUR/100 kg/net MAX 11,5

5

 

3505 20 30

- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %

8,3 + 8,9 EUR/100 kg/net MAX 11,5

5

 

3505 20 50

- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

8,3 + 14,2 EUR/100 kg/net MAX 11,5

5

 

3505 20 90

- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

8,3 + 17,7 EUR/100 kg/net MAX 11,5

5

 

3603 00 90

- altri

6,5

3

 

3809 10 10

- - aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

8,3 + 8,9 EUR/100 kg/net MAX 12,8

5

 

3809 10 30

- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net MAX 12,8

5

 

3809 10 50

- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

8,3 + 15,1 EUR/100 kg/net MAX 12,8

5

 

3809 10 90

- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

8,3 + 17,7 EUR/100 kg/net MAX 12,8

5

 

3824 60 11

- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

7,7 + 16,1 EUR/100 kg/net

5

 

3824 60 19

- - - altro

9 + 37,8 EUR/100 kg/net

5

 

3824 60 91

- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

7,7 + 23 EUR/100 kg/net

5

 

3824 60 99

- - - altro

9 + 53,7 EUR/100 kg/net

5

 

3902 90 90

- - altri

6,5

3

 

3906 10 00

- Poli(metacrilato di metile)

6,5

3

 

3906 90 90

- - altri

6,5

3

 

3907 10 00

- Poliacetali

6,5

3

 

3907 20 20

- - - altri

6,5

3

 

3907 20 99

- - - altri

6,5

3

 

3907 30 00

- Resine epossidiche

6,5

3

 

3907 40 00

- Policarbonati

6,5

3

 

3907 60 20

- - con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g

6,5

5

 

3913 90 00

- altri

6,5

5

 

4010 11 00

- - rinforzati soltanto di metallo

6,5

5

 

4010 12 00

- - rinforzati soltanto di materie tessili

6,5

5

 

4010 19 00

- - altri

6,5

5

 

4010 31 00

- - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

6,5

5

 

4010 32 00

- - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

6,5

5

 

4010 33 00

- - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

6,5

5

 

4010 34 00

- - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

6,5

5

 

4010 35 00

- - Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm

6,5

5

 

4010 36 00

- - Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm

6,5

5

 

4010 39 00

- - altre

6,5

5

 

4104 11 90

- - - - altri

5,5

3

 

4104 19 90

- - - - altri

5,5

3

 

4104 41 19

- - - - - altri

6,5

3

 

4104 41 51

- - - - - Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

6,5

3

 

4104 41 59

- - - - altri

6,5

3

 

4104 41 90

- - - - altri

5,5

3

 

4104 49 19

- - - - - altri

6,5

3

 

4104 49 51

- - - - - Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

6,5

3

 

4104 49 59

- - - altri

6,5

3

 

4104 49 90

- - - - altri

5,5

3

 

4107 11 11

- - - - Box-calf

6,5

3

 

4107 11 19

- - - - altri

6,5

3

 

4107 11 90

- - - - - altri

6,5

3

 

4107 12 11

- - - - Box-calf

6,5

3

 

4107 12 19

- - - - altri

6,5

3

 

4107 12 91

- - - - di bovini (compresi i bufali)

5,5

3

 

4107 12 99

- - - - di equidi

6,5

3

 

4107 19 10

- - - Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

6,5

3

 

4107 19 90

- - - altri

6,5

3

 

4107 91 10

- - - da suola

6,5

3

 

4107 91 90

- - - altri

6,5

3

 

4107 99 10

- - - di bovini (compresi i bufali)

6,5

3

 

4107 99 90

- - - di equidi

6,5

3

 

4202 12 11

- - - - Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

9,7

5

 

4202 12 19

- - - - altri

9,7

5

 

4202 12 50

- - - di materie plastiche stampate

5,2

3

 

4202 19 10

- - - di alluminio

5,7

3

 

4202 92 11

- - - - Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

9,7

3

 

4202 92 15

- - - - Contenitori per strumenti musicali

6,7

3

 

4202 92 19

- - - - altri

9,7

3

 

4203 21 00

- - speciali per praticare gli sport

9

5

 

4203 29 90

- - - altri

7

5

 

4411 12 90

- - - altri

7

5

 

4411 14 90

- - - altri

7

3

 

4411 92 10

- - - non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

7

5

 

4411 92 90

- - - altri

7

5

 

4412 10 00

- di bambù

10

5

 

4412 31 10

- - - di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola o White Lauan

10

5

 

4412 31 90

- - - altro

7

3

 

4412 32 10

- - - di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar)

7

3

 

4412 32 90

- - - altro

7

3

 

4412 94 10

- - - avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

10

5

 

4412 99 40

- - - - - di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar)

10

5

 

4412 99 50

- - - - - altro

10

5

 

4412 99 85

- - - - altro

10

5

 

5007 20 11

- - - greggi, sgommati o imbianchiti

6,9

3

 

5007 20 19

- - - altri

6,9

3

 

5007 20 39

- - - - altri

7,5

3

 

5007 20 41

- - - Tessuti chiari (non serrati)

7,2

3

 

5007 20 59

- - - - tinti

7,2

3

 

5007 20 69

- - - - - altri

7,2

3

 

5007 20 71

- - - - stampati

7,2

3

 

5007 90 10

- - greggi, sgommati o imbianchiti

6,9

3

 

5007 90 30

- - tinti

6,9

3

 

5007 90 50

- - a colori

6,9

3

 

5007 90 90

- - stampati

6,9

3

 

5111 11 00

- - di peso non superiore a 300 g/m2

8

3

 

5112 20 00

- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

8

3

 

5208 11 90

- - - altri

8

3

 

5208 12 16

- - - - inferiore o uguale a 165 cm

8

3

 

5208 12 19

- - - - superiore a 165 cm

8

3

 

5208 12 96

- - - - inferiore o uguale a 165 cm

8

3

 

5208 12 99

- - - - superiore a 165 cm

8

3

 

5208 13 00

- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

3

 

5208 19 00

- - altri tessuti

8

3

 

5208 22 16

- - - - inferiore o uguale a 165 cm

8

3

 

5208 22 96

- - - - inferiore o uguale a 165 cm

8

3

 

5208 32 16

- - - - inferiore o uguale a 165 cm

8

3

 

5208 32 19

- - - - superiore a 165 cm

8

3

 

5208 32 96

- - - - inferiore o uguale a 165 cm

8

3

 

5208 33 00

- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

3

 

5208 42 00

- - ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

8

3

 

5208 43 00

- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

3

 

5208 49 00

- - altri tessuti

8

3

 

5208 52 00

- - ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

8

3

 

5208 59 90

- - - altri

8

3

 

5209 11 00

- - ad armatura a tela

8

3

 

5209 19 00

- - altri tessuti

8

3

 

5209 21 00

- - ad armatura a tela

8

3

 

5209 31 00

- - ad armatura a tela

8

3

 

5209 32 00

- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

3

 

5209 41 00

- - ad armatura a tela

8

3

 

5209 43 00

- - altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

3

 

5209 52 00

- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

3

 

5209 59 00

- - altri tessuti

8

3

 

5210 11 00

- - ad armatura a tela

8

3

 

5210 19 00

- - altri tessuti

8

3

 

5210 21 00

- - ad armatura a tela

8

3

 

5210 29 00

- - altri tessuti

8

3

 

5210 31 00

- - ad armatura a tela

8

3

 

5210 32 00

- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

3

 

5210 41 00

- - ad armatura a tela

8

3

 

5210 49 00

- - altri tessuti

8

3

 

5211 11 00

- - ad armatura a tela

8

3

 

5211 12 00

- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

3

 

5211 20 00

- imbianchiti

8

3

 

5211 31 00

- - ad armatura a tela

8

3

 

5211 32 00

- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

3

 

5211 39 00

- - altri tessuti

8

3

 

5212 14 90

- - - altrimenti misti

8

3

 

5212 23 90

- - - altrimenti misti

8

3

 

5212 24 90

- - - altrimenti misti

8

3

 

5309 19 00

- - altri

8

3

 

5309 29 00

- - altri

8

3

 

5407 20 11

- - - inferiore a 3 m

8

3

 

5407 20 19

- - - uguale o superiore a 3 m

8

3

 

5407 41 00

- - greggi o imbianchiti

8

3

 

5407 42 00

- - tinti

8

3

 

5407 43 00

- - di filati di diversi colori

8

3

 

5407 44 00

- - stampati

8

3

 

5407 51 00

- - greggi o imbianchiti

8

3

 

5407 52 00

- - tinti

8

3

 

5407 53 00

- - di filati di diversi colori

8

3

 

5407 54 00

- - stampati

8

3

 

5407 61 10

- - - greggi o imbianchiti

8

3

 

5407 61 30

- - - tinti

8

3

 

5407 61 90

- - - stampati

8

3

 

5407 69 10

- - - greggi o imbianchiti

8

3

 

5407 69 90

- - - altri

8

3

 

5407 71 00

- - greggi o imbianchiti

8

3

 

5407 72 00

- - tinti

8

3

 

5407 74 00

- - stampati

8

3

 

5407 81 00

- - greggi o imbianchiti

8

3

 

5407 82 00

- - tinti

8

3

 

5407 83 00

- - di filati di diversi colori

8

3

 

5407 92 00

- - tinti

8

3

 

5407 93 00

- - di filati di diversi colori

8

3

 

5408 23 00

- - di filati di diversi colori

8

3

 

5408 34 00

- - stampati

8

3

 

5512 11 00

- - greggi o imbianchiti

8

3

 

5512 19 90

- - - altri

8

3

 

5513 11 20

- - - di larghezza inferiore o uguale a 165 cm

8

3

 

5513 11 90

- - - di larghezza superiore a 165 cm

8

3

 

5513 12 00

- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

3

 

5513 13 00

- - altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

3

 

5513 19 00

- - altri tessuti

8

3

 

5513 21 00

- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

3

 

5513 23 10

- - - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

3

 

5513 23 90

- - - altri

8

3

 

5513 29 00

- - altri tessuti

8

3

 

5513 31 00

- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

3

 

5513 39 00

- - altri tessuti

8

3

 

5513 49 00

- - altri tessuti

8

3

 

5514 11 00

- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

3

 

5514 12 00

- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

3

 

5514 19 10

- - - di fibre in fiocco di poliestere

8

3

 

5514 19 90

- - - altri

8

3

 

5514 21 00

- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

3

 

5514 22 00

- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

3

 

5514 29 00

- - altri tessuti

8

3

 

5514 30 10

- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

3

 

5514 41 00

- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

3

 

5514 42 00

- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

3

 

5514 43 00

- - altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

3

 

5515 11 10

- - - greggi o imbianchiti

8

3

 

5515 11 90

- - - altri

8

3

 

5515 12 10

- - - greggi o imbianchiti

8

3

 

5515 19 10

- - - greggi o imbianchiti

8

3

 

5515 19 90

- - - altri

8

3

 

5515 91 10

- - - greggi o imbianchiti

8

3

 

5516 11 00

- - greggi o imbianchiti

8

3

 

5516 21 00

- - greggi o imbianchiti

8

3

 

5516 41 00

- - greggi o imbianchiti

8

3

 

5602 10 11

- - - - di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6,7

3

 

5602 10 19

- - - - di altre materie tessili

6,7

3

 

5602 10 31

- - - - di lana o di peli fini

6,7

3

 

5602 10 38

- - - - di altre materie tessili

6,7

3

 

5602 10 90

- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

6,7

3

 

5602 21 00

- - di lana o di peli fini

6,7

3

 

5602 29 00

- - di altre materie tessili

6,7

3

 

5602 90 00

- altri

6,7

3

 

5607 21 00

- - Spago per legare

12

3

 

5607 29 00

- - altri

12

5

 

5607 49 11

- - - - intrecciati

8

3

 

5607 49 19

- - - - altri

8

3

 

5607 50 11

- - - - intrecciati

8

3

 

5607 50 30

- - - aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)

8

3

 

5607 50 90

- - di altre fibre sintetiche

8

3

 

5607 90 20

- - di abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee») o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6

3

 

5607 90 90

- - altri

8

3

 

5608 11 20

- - - ottenute con spago, corde o funi

8

3

 

5608 11 80

- - - altri

8

3

 

5608 19 11

- - - - - ottenute con spago, corde o funi

8

3

 

5608 19 19

- - - - - altri

8

3

 

5608 19 30

- - - - altre

8

3

 

5608 19 90

- - - altre

8

3

 

5608 90 00

- altre

8

3

 

5701 10 10

- - contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)

8

3

 

5701 10 90

- - altri

8 MAX 2,8 EUR/m2

3

 

5702 31 10

- - - Tappeti Axminster

8

3

 

5702 32 10

- - - Tappeti Axminster

8

3

 

5702 49 00

- - di altre materie tessili

8

3

 

5702 99 00

- - di altre materie tessili

8

3

 

5703 10 00

- di lana o di peli fini

8

3

 

5703 20 12

- - - Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m2

8

3

 

5703 20 18

- - - altri

8

3

 

5704 10 00

- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

6,7

3

 

5704 90 00

- altri

6,7

3

 

5705 00 80

- di altre materie tessili

8

3

 

5801 36 00

- - Tessuti di ciniglia

8

3

 

5804 10 10

- - uniti

6,5

3

 

5804 10 90

- - altri

8

3

 

5804 21 10

- - - a fuselli (tombolo)

8

3

 

5804 21 90

- - - altri

8

3

 

5804 29 10

- - - a fuselli (tombolo)

8

3

 

5804 29 90

- - - altri

8

3

 

5804 30 00

- Pizzi a mano

8

3

 

5806 10 00

- Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna

6,3

3

 

5806 20 00

- altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

7,5

3

 

5806 32 10

- - - muniti di vere cimose

7,5

3

 

5806 32 90

- - - altri

7,5

3

 

5806 39 00

- - di altre materie tessili

7,5

3

 

5806 40 00

- Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

6,2

3

 

5807 10 10

- - con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura

6,2

3

 

5807 10 90

- - altri

6,2

3

 

5807 90 10

- - di feltro o di stoffe non tessute

6,3

3

 

5807 90 90

- - altri

8

3

 

5810 10 90

- - altri

8

3

 

5810 91 90

- - - altri

7,2

3

 

5810 92 90

- - - altri

7,2

3

 

5901 10 00

- Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili

6,5

3

 

5901 90 00

- altri

6,5

3

 

5902 20 90

- - altri

8

3

 

5902 90 90

- - altri

8

3

 

5903 20 90

- - spalmati, ricoperti o stratificati

8

3

 

5903 90 10

- - impregnati

8

3

 

5903 90 91

- - - con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto

8

3

 

5903 90 99

- - - altri

8

3

 

5905 00 90

- - altre

6

3

 

5906 91 00

- - a maglia

6,5

3

 

5909 00 10

- di fibre sintetiche

6,5

3

 

5909 00 90

- di altre materie tessili

6,5

3

 

5911 40 00

- Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

6

3

 

6001 10 00

- Stoffe dette a peli lunghi

8

3

 

6001 92 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

8

3

 

6002 90 00

- altre

6,5

3

 

6003 30 10

- - Pizzi Raschel

8

3

 

6004 10 00

- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

8

3

 

6004 90 00

- altre

6,5

3

 

6005 31 50

- - - Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

3

 

6005 32 50

- - - Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

3

 

6005 33 10

- - - per tende e tendine

8

3

 

6005 33 50

- - - Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

3

 

6005 33 90

- - - altre

8

3

 

6005 34 10

- - - per tende e tendine

8

3

 

6005 34 50

- - - Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

3

 

6005 42 00

- - tinte

8

3

 

6005 90 90

- - altre

8

3

 

6006 31 10

- - - per tende e tendine

8

3

 

6006 32 90

- - - altre

8

3

 

6006 33 10

- - - per tende e tendine

8

3

 

6006 34 90

- - - altre

8

3

 

6006 43 00

- - di filati di diversi colori

8

3

 

6006 44 00

- - stampate

8

3

 

6006 90 00

- altre

8

3

 

6101 20 10

- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

5

 

6101 20 90

- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

5

 

6101 30 10

- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

5

 

6101 30 90

- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

5

 

6101 90 20

- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

5

 

6101 90 80

- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

5

 

6102 10 10

- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

5

 

6102 10 90

- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

5

 

6102 20 10

- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

5

 

6102 20 90

- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

3

 

6102 30 10

- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

5

 

6102 30 90

- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

3

 

6102 90 10

- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

5

 

6102 90 90

- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

5

 

6103 10 10

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6103 10 90

- - di altre materie tessili

12

5

 

6103 22 00

- - di cotone

12

5

 

6103 23 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6103 29 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6103 31 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6103 32 00

- - di cotone

12

5

 

6103 33 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6103 39 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6103 41 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6103 42 00

- - di cotone

12

5

 

6103 43 00

- - di fibre sintetiche

12

3

 

6103 49 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6104 13 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6104 19 20

- - - di cotone

12

5

 

6104 19 90

- - - di altre materie tessili

12

5

 

6104 22 00

- - di cotone

12

5

 

6104 23 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6104 29 10

- - - di lana o di peli fini

12

5

 

6104 29 90

- - - di altre materie tessili

12

5

 

6104 31 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6104 32 00

- - di cotone

12

5

 

6104 33 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6104 39 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6104 41 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6104 42 00

- - di cotone

12

3

 

6104 43 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6104 44 00

- - di fibre artificiali

12

5

 

6104 49 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6104 51 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6104 52 00

- - di cotone

12

5

 

6104 53 00

- - di fibre sintetiche

12

3

 

6104 59 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6104 61 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6104 62 00

- - di cotone

12

3

 

6104 63 00

- - di fibre sintetiche

12

3

 

6104 69 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6105 10 00

- di cotone

12

3

 

6105 20 10

- - di fibre sintetiche

12

3

 

6105 20 90

- - di fibre artificiali

12

5

 

6105 90 10

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6105 90 90

- - di altre materie tessili

12

5

 

6106 10 00

- di cotone

12

5

 

6106 20 00

- di fibre sintetiche o artificiali

12

3

 

6106 90 10

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6106 90 30

- - di seta o di cascami di seta

12

5

 

6106 90 50

- - di lino o di ramiè

12

5

 

6106 90 90

- - di altre materie tessili

12

5

 

6107 11 00

- - di cotone

12

5

 

6107 12 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

12

3

 

6107 19 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6107 21 00

- - di cotone

12

5

 

6107 22 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

12

5

 

6107 29 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6107 91 00

- - di cotone

12

5

 

6107 99 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6108 11 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

12

5

 

6108 19 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6108 21 00

- - di cotone

12

5

 

6108 22 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

12

5

 

6108 29 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6108 31 00

- - di cotone

12

5

 

6108 32 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

12

5

 

6108 39 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6108 91 00

- - di cotone

12

5

 

6108 92 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

12

5

 

6108 99 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6109 10 00

- di cotone

12

3

 

6109 90 20

- - di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali

12

3

 

6109 90 90

- - di altre materie tessili

12

3

 

6110 11 10

- - - Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più

10,5

5

 

6110 11 30

- - - - per uomo o ragazzo

12

5

 

6110 11 90

- - - - per donna o ragazza

12

3

 

6110 12 10

- - - per uomo o ragazzo

12

5

 

6110 12 90

- - - per donna o ragazza

12

5

 

6110 19 10

- - - per uomo o ragazzo

12

5

 

6110 19 90

- - - per donna o ragazza

12

5

 

6110 20 10

- - Magliette a collo alto

12

5

 

6110 20 91

- - - per uomo o ragazzo

12

3

 

6110 20 99

- - - per donna o ragazza

12

3

 

6110 30 10

- - Magliette a collo alto

12

5

 

6110 30 91

- - - per uomo o ragazzo

12

3

 

6110 30 99

- - - per donna o ragazza

12

3

 

6110 90 10

- - di lino o di ramiè

12

5

 

6110 90 90

- - di altre materie tessili

12

3

 

6111 20 90

- - altri

12

3

 

6111 30 90

- - altri

12

5

 

6111 90 19

- - - altri

12

5

 

6111 90 90

- - di altre materie tessili

12

5

 

6112 11 00

- - di cotone

12

5

 

6112 12 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6112 19 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6112 20 00

- Tute da sci e completi da sci

12

5

 

6112 31 90

- - - altre

12

5

 

6112 39 90

- - - altre

12

5

 

6112 41 90

- - - altre

12

5

 

6112 49 90

- - - altre

12

5

 

6113 00 90

- altri

12

5

 

6114 20 00

- di cotone

12

5

 

6114 30 00

- di fibre sintetiche o artificiali

12

3

 

6114 90 00

- di altre materie tessili

12

5

 

6115 10 10

- - Calzettoni per varici, di fibre sintetiche

8

5

 

6115 10 90

- - altri

12

5

 

6115 21 00

- - di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

12

5

 

6115 22 00

- - di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

12

5

 

6115 29 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6115 30 11

- - - Calzettoni

12

5

 

6115 30 19

- - - Calze

12

5

 

6115 30 90

- - di altre materie tessili

12

5

 

6115 94 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6115 95 00

- - di cotone

12

5

 

6115 96 10

- - - Calzettoni (gambaletti)

12

5

 

6115 96 91

- - - - Calze da donna

12

5

 

6115 96 99

- - - - altre

12

5

 

6115 99 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6117 10 00

- Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili

12

5

 

6117 80 80

- - altri

12

5

 

6117 90 00

- parti

12

5

 

6201 11 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6201 12 10

- - - di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

5

 

6201 12 90

- - - di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

5

 

6201 13 10

- - - di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

5

 

6201 13 90

- - - di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

5

 

6201 19 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6201 91 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6201 92 00

- - di cotone

12

5

 

6201 93 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

12

5

 

6201 99 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6202 11 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6202 12 10

- - - di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

3

 

6202 12 90

- - - di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

5

 

6202 13 10

- - - di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

3

 

6202 13 90

- - - di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

3

 

6202 19 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6202 91 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6202 92 00

- - di cotone

12

5

 

6202 93 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

12

3

 

6202 99 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6203 11 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6203 12 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6203 19 10

- - - di cotone

12

5

 

6203 19 30

- - - di fibre artificiali

12

5

 

6203 19 90

- - - di altre materie tessili

12

5

 

6203 22 10

- - - da lavoro

12

5

 

6203 22 80

- - - altri

12

5

 

6203 23 10

- - - da lavoro

12

5

 

6203 23 80

- - - altri

12

5

 

6203 29 11

- - - - da lavoro

12

5

 

6203 29 18

- - - - altri

12

5

 

6203 29 30

- - - di lana o di peli fini

12

5

 

6203 29 90

- - - di altre materie tessili

12

5

 

6203 31 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6203 32 10

- - - da lavoro

12

5

 

6203 32 90

- - - altre

12

5

 

6203 33 10

- - - da lavoro

12

5

 

6203 33 90

- - - altre

12

5

 

6203 39 11

- - - - da lavoro

12

5

 

6203 39 19

- - - - altre

12

5

 

6203 39 90

- - - di altre materie tessili

12

5

 

6203 41 10

- - - Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

12

3

 

6203 41 30

- - - Tute con bretelle (salopettes)

12

5

 

6203 41 90

- - - altri

12

5

 

6203 42 11

- - - - da lavoro

12

5

 

6203 42 31

- - - - - di tessuti detti «Denim»

12

3

 

6203 42 33

- - - - - di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

12

5

 

6203 42 35

- - - - - altri

12

3

 

6203 42 51

- - - - da lavoro

12

5

 

6203 42 59

- - - - altre

12

5

 

6203 42 90

- - - altri

12

5

 

6203 43 11

- - - - da lavoro

12

5

 

6203 43 19

- - - - altri

12

3

 

6203 43 31

- - - - da lavoro

12

5

 

6203 43 39

- - - - altre

12

5

 

6203 43 90

- - - altri

12

5

 

6203 49 11

- - - - - da lavoro

12

5

 

6203 49 19

- - - - - altri

12

5

 

6203 49 31

- - - - - da lavoro

12

5

 

6203 49 39

- - - - - altre

12

5

 

6203 49 50

- - - - altri

12

5

 

6203 49 90

- - - di altre materie tessili

12

5

 

6204 11 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6204 12 00

- - di cotone

12

5

 

6204 13 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6204 19 10

- - - di fibre artificiali

12

5

 

6204 19 90

- - - di altre materie tessili

12

5

 

6204 21 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6204 22 10

- - - da lavoro

12

5

 

6204 22 80

- - - altri

12

5

 

6204 23 10

- - - da lavoro

12

5

 

6204 23 80

- - - altri

12

5

 

6204 29 11

- - - - da lavoro

12

5

 

6204 29 18

- - - - altri

12

5

 

6204 29 90

- - - di altre materie tessili

12

5

 

6204 31 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6204 32 10

- - - da lavoro

12

5

 

6204 32 90

- - - altre

12

5

 

6204 33 10

- - - da lavoro

12

5

 

6204 33 90

- - - altre

12

3

 

6204 39 11

- - - - da lavoro

12

5

 

6204 39 19

- - - - altre

12

5

 

6204 39 90

- - - di altre materie tessili

12

3

 

6204 41 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6204 42 00

- - di cotone

12

3

 

6204 43 00

- - di fibre sintetiche

12

3

 

6204 44 00

- - di fibre artificiali

12

5

 

6204 49 10

- - - di seta o di cascami di seta

12

3

 

6204 49 90

- - - di altre materie tessili

12

5

 

6204 51 00

- - di lana o di peli fini

12

5

 

6204 52 00

- - di cotone

12

5

 

6204 53 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6204 59 10

- - - di fibre artificiali

12

5

 

6204 59 90

- - - di altre materie tessili

12

3

 

6204 61 10

- - - Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

12

5

 

6204 61 85

- - - altri

12

5

 

6204 62 11

- - - - da lavoro

12

5

 

6204 62 31

- - - - - di tessuti detti «Denim»

12

3

 

6204 62 33

- - - - - di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

12

5

 

6204 62 39

- - - - - altri

12

3

 

6204 62 51

- - - - altre

12

5

 

6204 62 59

- - - altri

12

5

 

6204 62 90

- - - - da lavoro

12

5

 

6204 63 11

- - - - altre

12

5

 

6204 63 18

- - - - da lavoro

12

3

 

6204 63 31

- - - - altre

12

5

 

6204 63 39

- - - altri

12

5

 

6204 63 90

- - - - - da lavoro

12

5

 

6204 69 11

- - - - - altri

12

5

 

6204 69 18

- - - - - da lavoro

12

5

 

6204 69 31

- - - - - altre

12

5

 

6204 69 39

- - - - altri

12

5

 

6204 69 50

- - - di altre materie tessili

12

5

 

6204 69 90

- - - - altre

12

5

 

6205 20 00

- di cotone

12

3

 

6205 30 00

- di fibre sintetiche o artificiali

12

5

 

6205 90 10

- - di lino o di ramiè

12

5

 

6205 90 80

- - di altre materie tessili

12

5

 

6206 10 00

- di seta o di cascami di seta

12

5

 

6206 20 00

- di lana o di peli fini

12

5

 

6206 30 00

- di cotone

12

3

 

6206 40 00

- di fibre sintetiche o artificiali

12

3

 

6206 90 10

- - di lino o di ramiè

12

5

 

6206 90 90

- - di altre materie tessili

12

5

 

6207 11 00

- - di cotone

12

5

 

6207 19 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6207 21 00

- - di cotone

12

5

 

6207 22 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

12

5

 

6207 29 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6207 91 00

- - di cotone

12

5

 

6207 99 10

- - - di fibre sintetiche o artificiali

12

5

 

6207 99 90

- - - di altre materie tessili

12

5

 

6208 11 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

12

5

 

6208 19 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6208 21 00

- - di cotone

12

5

 

6208 22 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

12

5

 

6208 29 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6208 91 00

- - di cotone

12

5

 

6208 92 00

- - di fibre sintetiche o artificiali

12

5

 

6208 99 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6209 20 00

- di cotone

10,5

5

 

6209 30 00

- di fibre sintetiche

10,5

5

 

6209 90 10

- - di lana o di peli fini

10,5

5

 

6209 90 90

- - di altre materie tessili

10,5

5

 

6210 10 10

- - con prodotti della voce 5602

12

5

 

6210 10 92

- - - Camici monouso, del tipo usato da pazienti o chirurghi in ambito chirurgico

12

3

 

6210 10 98

- - - altri

12

3

 

6210 20 00

- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

12

5

 

6210 30 00

- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

12

5

 

6210 40 00

- altri indumenti per uomo o ragazzo

12

5

 

6210 50 00

- altri indumenti per donna o ragazza

12

3

 

6211 11 00

- - per uomo o ragazzo

12

5

 

6211 12 00

- - per donna o ragazza

12

5

 

6211 20 00

- Tute da sci e completi da sci

12

5

 

6211 32 10

- - - Indumenti da lavoro

12

5

 

6211 32 31

- - - - di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

5

 

6211 32 41

- - - - - parti superiori

12

5

 

6211 32 42

- - - - - parti inferiori

12

5

 

6211 32 90

- - - altri

12

5

 

6211 33 10

- - - Indumenti da lavoro

12

5

 

6211 33 31

- - - - di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

5

 

6211 33 41

- - - - - parti superiori

12

5

 

6211 33 42

- - - - - parti inferiori

12

5

 

6211 33 90

- - - altri

12

5

 

6211 39 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6211 42 10

- - - Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

12

5

 

6211 42 31

- - - - di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

5

 

6211 42 41

- - - - - Parti superiori

12

5

 

6211 42 42

- - - - - Parti inferiori

12

5

 

6211 42 90

- - - altri

12

5

 

6211 43 10

- - - Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

12

5

 

6211 43 31

- - - - di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

5

 

6211 43 41

- - - - - Parti superiori

12

5

 

6211 43 42

- - - - - Parti inferiori

12

5

 

6211 43 90

- - - altri

12

5

 

6211 49 00

- - di altre materie tessili

12

3

 

6212 10 10

- - presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip

6,5

3

 

6212 10 90

- - altri

6,5

3

 

6212 20 00

- Guaine e guaine-mutandine

6,5

3

 

6212 30 00

- Modellatori

6,5

3

 

6212 90 00

- altri

6,5

3

 

6213 20 00

- di cotone

10

3

 

6213 90 00

- di altre materie tessili

10

5

 

6214 10 00

- di seta o di cascami di seta

8

3

 

6215 10 00

- di seta o di cascami di seta

6,3

3

 

6215 20 00

- di fibre sintetiche o artificiali

6,3

3

 

6215 90 00

- di altre materie tessili

6,3

3

 

6217 10 00

- Accessori

6,3

3

 

6217 90 00

- Parti

12

5

 

6301 10 00

- Coperte a riscaldamento elettrico

6,9

3

 

6301 20 10

- - a maglia

12

5

 

6301 20 90

- - altre

12

5

 

6301 30 10

- - a maglia

12

5

 

6301 30 90

- - altre

7,5

5

 

6301 40 10

- - a maglia

12

5

 

6301 40 90

- - altre

12

5

 

6301 90 10

- - a maglia

12

5

 

6301 90 90

- - altre

12

5

 

6302 10 00

- Biancheria da letto a maglia

12

5

 

6302 21 00

- - di cotone

12

5

 

6302 22 10

- - - di stoffe non tessute

6,9

3

 

6302 22 90

- - - altra

12

5

 

6302 29 10

- - - di lino o di ramiè

12

5

 

6302 29 90

- - - altra

12

5

 

6302 31 00

- - di cotone

12

5

 

6302 32 10

- - - di stoffe non tessute

6,9

3

 

6302 32 90

- - - altra

12

5

 

6302 39 20

- - - di lino o di ramiè

12

5

 

6302 39 90

- - - altra

12

5

 

6302 40 00

- Biancheria da tavola a maglia

12

5

 

6302 51 00

- - di cotone

12

5

 

6302 53 10

- - - di stoffe non tessute

6,9

3

 

6302 53 90

- - - altra

12

5

 

6302 59 10

- - - di lino

12

5

 

6302 59 90

- - - altra

12

5

 

6302 60 00

- Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone

12

5

 

6302 91 00

- - di cotone

12

5

 

6302 93 10

- - - di stoffe non tessute

6,9

3

 

6302 93 90

- - - altra

12

5

 

6302 99 10

- - - di lino

12

5

 

6302 99 90

- - - altra

12

5

 

6303 12 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6303 19 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6303 91 00

- - di cotone

12

5

 

6303 92 10

- - - di stoffe non tessute

6,9

3

 

6303 92 90

- - - altri

12

5

 

6303 99 10

- - - di stoffe non tessute

6,9

3

 

6303 99 90

- - - altri

12

5

 

6304 11 00

- - a maglia

12

5

 

6304 19 10

- - - di cotone

12

5

 

6304 19 30

- - - di lino o di ramiè

12

5

 

6304 19 90

- - - di altre materie tessili

12

5

 

6304 91 00

- - a maglia

12

5

 

6304 92 00

- - di cotone, diversi da quelli a maglia

12

5

 

6304 93 00

- - diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche

12

5

 

6304 99 00

- - diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili

12

5

 

6305 20 00

- di cotone

7,2

5

 

6305 32 11

- - - - a maglia

12

5

 

6305 32 19

- - - - altri

7,2

5

 

6305 32 90

- - - altri

7,2

3

 

6305 33 10

- - - a maglia

12

5

 

6305 33 90

- - - altri

7,2

5

 

6305 39 00

- - altri

7,2

5

 

6305 90 00

- di altre materie tessili

6,2

3

 

6306 12 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6306 19 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6306 22 00

- - di fibre sintetiche

12

5

 

6306 29 00

- - di altre materie tessili

12

5

 

6306 30 00

- Vele

12

5

 

6306 40 00

- Materassi pneumatici

12

5

 

6306 90 00

- altri

12

5

 

6307 10 10

- - a maglia

12

5

 

6307 10 90

- - altri

7,7

5

 

6307 20 00

- Cinture e giubbotti di salvataggio

6,3

3

 

6307 90 10

- - a maglia

12

5

 

6307 90 92

- - - - Teli monouso confezionati con prodotti della voce 5603 , del tipo usato in ambito chirurgico

6,3

3

 

6307 90 98

- - - - altri

6,3

3

 

6308 00 00

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

12

5

 

6401 10 00

- Calzature con puntale protettivo di metallo

17

5

 

6401 92 10

- - - con tomaie di gomma

17

5

 

6401 92 90

- - - con tomaie di materia plastica

17

5

 

6401 99 00

- - altre

17

5

 

6402 12 10

- - - Calzature da sci

17

5

 

6402 12 90

- - - Calzature per il surf da neve

17

5

 

6402 19 00

- - altre

16,9

5

 

6402 20 00

- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

17

5

 

6402 91 10

- - - con puntale protettivo di metallo

17

5

 

6402 91 90

- - - altre

16,9

5

 

6402 99 05

- - - con puntale protettivo di metallo

17

5

 

6402 99 10

- - - - con tomaie di gomma

16,8

5

 

6402 99 31

- - - - - - di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

16,8

5

 

6402 99 39

- - - - - - altre

16,8

5

 

6402 99 50

- - - - - Pantofole ed altre calzature da camera

16,8

5

 

6402 99 91

- - - - - - inferiore a 24 cm

16,8

5

 

6402 99 93

- - - - - - - Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna

16,8

5

 

6402 99 96

- - - - - - - - per uomo

16,8

5

 

6402 99 98

- - - - - - - - per donna

16,8

5

 

6403 20 00

- Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

8

3

 

6403 40 00

- altre calzature, con puntale protettivo di metallo

8

3

 

6403 51 11

- - - - - inferiore a 24 cm

8

3

 

6403 51 15

- - - - - - per uomo

8

3

 

6403 51 19

- - - - - - per donna

8

3

 

6403 59 91

- - - - - inferiore a 24 cm

8

3

 

6403 91 11

- - - - - inferiore a 24 cm

8

3

 

6403 91 13

- - - - - - Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

3

 

6403 91 91

- - - - - inferiore a 24 cm

8

3

 

6403 91 93

- - - - - - Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

3

 

6403 91 96

- - - - - - - per uomo

8

3

 

6403 99 31

- - - - - - inferiore a 24 cm

8

3

 

6403 99 33

- - - - - - - Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

3

 

6403 99 36

- - - - - - - - per uomo

8

3

 

6404 11 00

- - Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

16,9

5

 

6404 19 10

- - - Pantofole ed altre calzature da camera

16,9

5

 

6404 19 90

- - - altre

17

3

 

6404 20 10

- - Pantofole ed altre calzature da camera

17

5

 

6404 20 90

- - altre

17

3

 

6405 90 10

- - con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito

17

5

 

6903 10 00

- contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

5

3

 

6903 20 10

- - contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al2O3)

5

3

 

6903 20 90

- - contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al2O3)

5

3

 

6903 90 10

- - contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

5

3

 

6903 90 90

- - altri

5

3

 

6907 10 00

- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

5

3

 

6907 90 20

- - di grès

5

3

 

6908 10 00

- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

7

5

 

6908 90 11

- - - Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

6

3

 

6908 90 20

- - - altre

5

3

 

6908 90 31

- - - Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

5

3

 

6908 90 51

- - - - di superficie non superiore a 90 cm2

7

5

 

6908 90 91

- - - - - di grès

5

3

 

6908 90 99

- - - - - altre

5

3

 

6909 11 00

- - di porcellana

5

3

 

6909 90 00

- altri

5

3

 

6910 10 00

- di porcellana

7

3

 

6910 90 00

- altri

7

3

 

6911 10 00

- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina

12

3

 

6911 90 00

- altri

12

5

 

6912 00 10

- di terracotta comune

5

3

 

6912 00 30

- di grès

5,5

3

 

6912 00 50

- di maiolica o di terraglia

9

5

 

6912 00 90

- altri

7

3

 

6913 90 93

- - - di maiolica o di terraglia

6

3

 

6913 90 98

- - - altri

6

3

 

6914 10 00

- di porcellana

5

3

 

7010 20 00

- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

5

3

 

7010 90 43

- - - - - - - - superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

5

3

 

7010 90 57

- - - - - - - - inferiore a 0,15 l

5

3

 

7010 90 71

- - - - - - superiore a 0,055 l

5

3

 

7010 90 91

- - - - - - di vetro non colorato

5

3

 

7010 90 99

- - - - - - di vetro colorato

5

3

 

7013 10 00

- Oggetti di vetroceramica

11

5

 

7013 22 10

- - - fabbricati a mano

11

5

 

7013 22 90

- - - fabbricati meccanicamente

11

5

 

7013 28 10

- - - fabbricati a mano

11

5

 

7013 28 90

- - - fabbricati meccanicamente

11

5

 

7013 33 11

- - - - incisi o altrimenti decorati

11

5

 

7013 33 19

- - - - altri

11

5

 

7013 33 91

- - - - incisi o altrimenti decorati

11

5

 

7013 33 99

- - - - altri

11

5

 

7013 37 10

- - - di vetro temperato

11

5

 

7013 37 51

- - - - - incisi o altrimenti decorati

11

5

 

7013 37 59

- - - - - altri

11

5

 

7013 37 91

- - - - - incisi o altrimenti decorati

11

5

 

7013 37 99

- - - - - altri

11

5

 

7013 41 10

- - - fabbricati a mano

11

5

 

7013 41 90

- - - fabbricati meccanicamente

11

5

 

7013 42 00

- - di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

11

5

 

7013 49 10

- - - di vetro temperato

11

5

 

7013 49 91

- - - - fabbricati a mano

11

5

 

7013 49 99

- - - - fabbricati meccanicamente

11

5

 

7013 91 10

- - - fabbricati a mano

11

3

 

7013 91 90

- - - fabbricati meccanicamente

11

5

 

7013 99 00

- - altri

11

3

 

7016 10 00

- Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili

8

3

 

7018 10 19

- - - altre

7

5

 

7018 90 90

- - altri

6

3

 

7019 11 00

- - Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

7

5

 

7019 12 00

- - Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7

5

 

7019 19 10

- - - di filamenti

7

3

 

7019 19 90

- - - di fibre in fiocco

7

5

 

7019 32 10

- - - di filamenti

5

3

 

7019 32 90

- - - altri

5

3

 

7019 40 00

- Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7

5

 

7019 51 00

- - di larghezza non superiore a 30 cm

7

5

 

7019 52 00

- - di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex

7

5

 

7019 59 00

- - altri

7

3

 

7020 00 08

- - finite

6

3

 

8482 10 10

- - il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm

8

3

 

8482 10 90

- - altri

8

3

 

8482 20 00

- Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

8

3

 

8482 30 00

- Cuscinetti a rulli a botte

8

3

 

8482 40 00

- Cuscinetti ad aghi (a rullini)

8

3

 

8482 50 00

- Cuscinetti a rulli cilindrici

8

3

 

8482 80 00

- altri, compresi, i cuscinetti combinati

8

3

 

8519 20 91

- - - con sistema di lettura mediante fascio laser

9,5

5

 

8519 81 21

- - - - - - con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

9

5

 

8519 81 31

- - - - - - - del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

9

5

 

8519 81 35

- - - - - - - altri

9,5

3

 

8519 81 85

- - - - - - altri

7

5

 

8521 10 20

- - che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s

14

3

 

8521 10 95

- - altri

8

3

 

8521 90 00

- altri

13,9

3

 

8525 80 99

- - - altri

14

3

 

8527 12 10

- - - con sistema di lettura analogico e digitale

14

5

 

8527 12 90

- - - altri

10

5

 

8527 13 10

- - - con sistema di lettura mediante fascio laser

12

5

 

8527 13 91

- - - - a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

14

5

 

8527 13 99

- - - - altri

10

3

 

8527 21 20

- - - - con sistema di lettura mediante fascio laser

14

3

 

8527 21 52

- - - - - a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

14

5

 

8527 21 59

- - - - - altri

10

5

 

8527 21 70

- - - - con sistema di lettura mediante fascio laser

14

5

 

8527 21 92

- - - - - a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

14

5

 

8527 21 98

- - - - - altri

10

5

 

8527 29 00

- - altri

12

5

 

8527 91 11

- - - - a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

14

5

 

8527 91 19

- - - - altri

10

3

 

8527 91 35

- - - - con sistema di lettura mediante fascio laser

12

3

 

8527 91 91

- - - - - a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

14

5

 

8527 91 99

- - - - - altri

10

5

 

8527 92 90

- - - altri

9

5

 

8527 99 00

- - altri

9

3

 

8528 49 10

- - - in monocromie

14

5

 

8528 49 80

- - - a colori

14

3

 

8528 59 10

- - - in monocromie

14

3

 

8528 59 40

- - - - con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)

14

5

 

8528 59 80

- - - - altri

14

5

 

8528 69 99

- - - - a colori

14

5

 

8528 71 19

- - - - altri

14

5

 

8528 71 91

- - - - Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette «set-top box con funzione di comunicazione», comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione)

14

5

 

8528 71 99

- - - - altri

14

5

 

8528 72 10

- - - Teleproiettori

14

3

 

8528 72 20

- - - Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica

14

5

 

8528 72 30

- - - - con tubo immagini incorporato

14

5

 

8528 72 40

- - - - con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)

14

5

 

8528 72 60

- - - - con dispositivo di visualizzazione al plasma (PDP)

14

5

 

8528 72 80

- - - - altri

14

5

 

8529 90 92

- - - - di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528

5

3

 

8540 11 00

- - a colori

14

5

 

8702 10 11

- - - nuovi

16

5

 

8702 10 19

- - - usati

16

5

 

8702 10 91

- - - nuovi

10

5

 

8702 90 31

- - - - nuovi

10

5

 

8702 90 39

- - - - usati

10

5

 

8703 10 18

- - altri

10

5

 

8703 21 10

- - - nuovi

10

5

 

8703 21 90

- - - usati

10

5

 

8703 22 10

- - - nuovi

10

5

 

8703 22 90

- - - usati

10

3

 

8703 23 11

- - - - Campers e motorcaravans

10

5

 

8703 23 19

- - - - altri

10

3

 

8703 23 90

- - - usati

10

3

 

8703 24 10

- - - nuovi

10

5

 

8703 24 90

- - - usati

10

3

 

8703 31 10

- - - nuovi

10

5

 

8703 31 90

- - - usati

10

5

 

8703 32 19

- - - - altri

10

3

 

8703 32 90

- - - usati

10

3

 

8703 33 19

- - - - altri

10

5

 

8703 33 90

- - - usati

10

3

 

8703 90 10

- - azionati da motore elettrico

10

5

 

8703 90 90

- - altri

10

5

 

8704 21 31

- - - - - nuovi

22

5

 

8704 21 39

- - - - - usati

22

3

 

8704 21 91

- - - - - nuovi

10

3

 

8704 21 99

- - - - - usati

10

3

 

8704 22 91

- - - - nuovi

22

5

 

8704 22 99

- - - - usati

22

5

 

8704 31 91

- - - - - nuovi

10

5

 

8704 31 99

- - - - - usati

10

5

 

8704 90 00

- altri

10

5

 

8706 00 11

- - degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704

19

5

 

8706 00 99

- - altri

10

5

 

8711 20 98

- - - superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

8

3

 

8712 00 30

- Biciclette con cuscinetti a sfere

14

5

 

8712 00 70

- altri

15

5

 

9002 90 00

- altri

6,7

3

 

9011 10 90

- - altri

6,7

5

 

9011 90 90

- - altri

6,7

3

 

9619 00 41

- - - A maglia

12

5

 

9619 00 49

- - - Altri

6,3

3

 

9619 00 59

- - - Altri

10,5

3

 

Appendice 2-A-2

TABELLA DEI DAZI DI SINGAPORE

1.   

Le disposizioni della presente tabella fanno riferimento alla formulazione della Singapore Trade Classification, Customs and Excise Duties (Classificazione degli scambi, dazi doganali e accise di Singapore, di seguito «STCCE») e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della STCCE. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della STCCE, hanno il medesimo significato di queste ultime.

2.   

A norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), Singapore sopprime i dazi doganali su tutte le merci originarie dell'Unione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO 2-B

VEICOLI A MOTORE E LORO PARTI

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1.   Il presente allegato si applica a tutti i tipi di veicoli a motore e loro parti che sono oggetto di scambi tra le parti e rientrano nei capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA 2012 (di seguito «prodotti di cui al presente allegato»).

2.   Ai fini dei prodotti di cui al presente allegato, le parti confermano i seguenti obiettivi e principi condivisi:

a)

eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali;

b)

promuovere la compatibilità e la convergenza dei regolamenti basati su norme internazionali;

c)

promuovere il riconoscimento delle omologazioni basate in particolare su sistemi di omologazione applicati nel quadro degli accordi gestiti dal Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (di seguito «WP 29») della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito «UNECE»);

d)

stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza;

e)

assicurare la protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente;

f)

rafforzare la cooperazione al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali.

ARTICOLO 2

Norme internazionali

1.   Le parti riconoscono che il WP 29 è l'organismo internazionale di normazione responsabile per i prodotti di cui al presente allegato (1).

2.   Se Singapore decide di introdurre un sistema di omologazione per i prodotti di cui al presente allegato, esso prenderà in considerazione la possibilità di firmare l'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, fatto a Ginevra il 20 marzo 1958.

ARTICOLO 3

Convergenza normativa

1.

a)

Le parti si astengono in qualsiasi momento dall'introdurre nuovi regolamenti tecnici interni che si scostino dai regolamenti UNECE o dai regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale (di seguito «RTM») in settori disciplinati da regolamenti UNECE o RTM, o quando il completamento di detti regolamenti UNECE o RTM è imminente, tranne qualora esistano validi motivi, fondati su informazioni tecniche o scientifiche, per cui un regolamento UNECE specifico risulti inefficace o inadatto a garantire la sicurezza stradale o la protezione dell'ambiente o della salute pubblica (2).

b)

La parte che introduca un nuovo regolamento tecnico interno di cui alla lettera a) è tenuta, su richiesta dell'altra parte, a indicare le parti di tale regolamento che si discostano sensibilmente dai pertinenti regolamenti UNECE o RTM e a spiegare adeguatamente i motivi di tale scostamento.

2.   Nella misura in cui una parte abbia introdotto e mantenga in vigore un regolamento tecnico interno che si discosti dai regolamenti UNECE o RTM in vigore in conformità del paragrafo 1, tale parte riesamina detto regolamento tecnico interno a intervalli regolari, non superiori a cinque anni, al fine di accrescere la convergenza di tale regolamento tecnico interno con i pertinenti regolamenti UNECE o RTM. Al momento di esaminare i propri regolamenti tecnici interni, le parti valutano se le circostanze che hanno dato luogo allo scostamento sussistono ancora. Il risultato di tali riesami, comprese le informazioni scientifiche e tecniche utilizzate, è comunicato, su richiesta, all'altra parte.

3.   Singapore accetta, i nuovi (3) prodotti dell'Unione di cui al presente allegato inclusi in una scheda di omologazione CE o UNECE sul proprio mercato come conformi ai regolamenti tecnici interni e alle proprie procedure di valutazione della conformità, senza ulteriori prescrizioni relative a prove o marcature volte a verificare o attestare la conformità ai requisiti contemplati da un'omologazione CE (4) o UNECE. Sono considerati prove sufficienti di una scheda di omologazione un certificato di conformità CE, nel caso di veicoli interi, o un marchio di omologazione CE o UNECE apposto sul prodotto, nel caso di componenti e di entità tecniche.

4.   Le autorità amministrative competenti di ciascuna delle parti possono verificare, con controlli casuali a campione a norma della propria legislazione interna, che i prodotti risultino conformi, se del caso:

a)

a tutti i regolamenti tecnici interni di tale parte, o

b)

ai regolamenti tecnici interni la cui conformità è stata attestata da un certificato di conformità CE, nel caso di veicoli interi, o da un marchio di omologazione CE o UNECE apposto sul prodotto, nel caso di componenti e di entità tecniche, secondo quanto disposto al paragrafo 3.

Tale verifica è effettuata conformemente ai regolamenti tecnici interni di cui alle lettere a) o b), a seconda dei casi. Ciascuna parte può chiedere che un fornitore ritiri un prodotto dal suo mercato qualora quest'ultimo non risulti conforme a tali regolamenti e requisiti.

ARTICOLO 4

Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche

1.   Nessuna parte impedisce o ritarda indebitamente l'immissione sul suo mercato di un prodotto di cui al presente allegato, omologato dalla parte esportatrice, in quanto quest'ultimo incorpora una nuova tecnologia o caratteristica che la parte importatrice non ha ancora regolamentato, tranne qualora la parte importatrice possa dimostrare, sulla base di informazioni tecniche o scientifiche, che questa nuova tecnologia o caratteristica comporta rischi per la salute umana, la sicurezza o per l'ambiente.

2.   Quando una parte rifiuta l'immissione sul mercato o chiede il ritiro dal mercato di un prodotto dell'altra parte di cui al presente allegato in quanto incorpora una nuova tecnologia o caratteristica tale da creare un rischio per la salute umana, la sicurezza o per l'ambiente, essa notifica immediatamente questa decisione all'altra parte e agli operatori economici (5) interessati. La notifica contiene tutte le informazioni tecniche o scientifiche pertinenti prese in considerazione dalla parte per la decisione.

ARTICOLO 5

Licenze

Nessuna parte può applicare licenze di importazione automatiche o non automatiche (6) per i prodotti di cui al presente allegato.

ARTICOLO 6

Altre misure di restrizione degli scambi

Ciascuna parte si astiene dall'annullare o dal compromettere i vantaggi in termini di accesso al mercato derivanti all'altra parte dal presente allegato mediante l'introduzione di altre misure normative specifiche per il settore oggetto del presente allegato. Tale disposizione non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare misure necessarie per la sicurezza stradale, la protezione dell'ambiente o della salute pubblica e per la prevenzione di pratiche ingannevoli, purché dette misure si basino su informazioni tecniche o scientifiche comprovate.

ARTICOLO 7

Cooperazione congiunta

In sede di comitato per lo scambio di merci, le parti collaborano e si scambiano informazioni su eventuali questioni pertinenti per l'attuazione del presente allegato.


(1)  Il presente paragrafo non pregiudica il diritto delle parti di accettare norme nazionali o regolamenti tecnici di altri paesi.

(2)  L'articolo 3 (Convergenza normativa), paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e l'articolo 6 (Altre misure di restrizione degli scambi) del presente allegato non pregiudicano la facoltà di Singapore di adottare misure di gestione del traffico, quali sistemi di pedaggio elettronico, per specifici vincoli di spazio di Singapore.

(3)  Ai fini del presente paragrafo, con il termine «nuovi prodotti dell'Unione di cui al presente allegato», qualora sia riferito a veicoli interi, si intendono i veicoli mai immatricolati prima a livello mondiale.

(4)  Ai fini di una maggiore chiarezza i termini «omologazione CE», «scheda di omologazione CE», «certificato di conformità» e «marchio di omologazione CE» si intendono in base al significato che assumono nella normativa dell'Unione, in particolare nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(5)  Se Singapore è la parte importatrice, per «operatore economico» si intende l'importatore del prodotto interessato.

(6)  I termini «licenze di importazione», «licenze di importazione automatiche» e «licenze di importazione non automatiche» sono definiti agli articoli da 1 a 3 dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.

ALLEGATO 2-C

PRODOTTI FARMACEUTICI E DISPOSITIVI MEDICI

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

Le parti confermano gli obiettivi e principi condivisi seguenti:

a)

prevenire ed eliminare gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali;

b)

stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza;

c)

promuovere l'innovazione relativa a prodotti farmaceutici e di dispositivi medici sicuri ed efficaci, come pure un accesso tempestivo a tali prodotti e dispositivi, grazie a procedure trasparenti e responsabili, senza impedire a una parte di applicare standard elevati in materia di sicurezza, efficacia e qualità;

d)

intensificare la cooperazione tra le rispettive autorità sanitarie sulla base di norme, pratiche e orientamenti internazionali, nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (di seguito «OMS»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito «OCSE»), la Conferenza internazionale sull'armonizzazione (di seguito «ICH»), la Pharmaceutical Inspection Convention e il Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (Convenzione per le ispezioni farmaceutiche e Programma di cooperazione nelle ispezioni farmaceutiche, di seguito «PIC/S») per i prodotti farmaceutici e la Task Force «Armonizzazione globale» (di seguito «GHTF») per i dispositivi medici.

ARTICOLO 2

Norme internazionali

Le parti utilizzano, come base dei propri regolamenti tecnici, le norme, le pratiche e gli orientamenti internazionali per i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici, compresi quelli elaborati dall'OMS, dall'OCSE, dall'ICH, da PIC/S e dalla GHTF, tranne qualora esistano validi motivi, fondati su informazioni tecniche o scientifiche, per cui tali norme, pratiche ed orientamenti internazionali risultino inefficaci o inappropriati per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

ARTICOLO 3

Trasparenza

1.   Per quanto riguarda le misure di applicazione generale relative ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici, ciascuna parte provvede affinché:

a)

tali misure siano facilmente accessibili alle persone interessate e all'altra parte, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra parte di prenderne conoscenza;

b)

siano spiegati, per quanto possibile, l'obiettivo e la motivazione delle misure; e

c)

tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle misure sia previsto un arco di tempo ragionevole, tranne quando per motivi di urgenza non è possibile.

2.   In conformità del rispettivo diritto interno, ciascuna parte provvede, nella misura del possibile:

a)

a pubblicare preventivamente ogni proposta intesa ad adottare o modificare una misura di applicazione generale relativa alla regolamentazione dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, con una spiegazione dell'obiettivo e dei motivi della proposta;

b)

ad offrire alle persone interessate e all'altra parte ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per il ricorso a tali possibilità;

c)

a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate e dall'altra parte in merito alle misure proposte.

3.   Nella misura in cui le autorità sanitarie di una parte introducano o applichino procedure per la registrazione, la fissazione dei prezzi o il rimborso dei prodotti farmaceutici, detta parte:

a)

provvede affinché i criteri, le regole, le procedure e, se pertinente, gli eventuali orientamenti, relativi alla registrazione, alla fissazione dei prezzi o al rimborso dei prodotti farmaceutici siano obiettivi, equi, trasparenti, ragionevoli e non discriminatori e siano messi a disposizione delle persone interessate su richiesta;

b)

provvede affinché le decisioni su tutte le domande riguardanti la fissazione dei prezzi, o l'approvazione di prodotti farmaceutici, ai fini del rimborso siano adottate e comunicate al richiedente entro un termine ragionevole e definito che va computato a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. Qualora le informazioni presentate dal richiedente siano giudicate inadeguate o insufficienti e la procedura sia di conseguenza sospesa, le autorità competenti della parte in questione indicano al richiedente le informazioni aggiuntive da presentare e riprendono il processo iniziale di decisione una volta ricevute tali informazioni;

c)

offre ai richiedenti adeguate possibilità di presentare osservazioni su aspetti pertinenti del processo decisionale relativo alla fissazione dei prezzi e al rimborso, fatta salva la normativa interna applicabile in materia di riservatezza;

d)

in caso di decisione negativa in merito alla registrazione, alla regolamentazione dei prezzi o al rimborso, espone al richiedente le proprie motivazioni in una dichiarazione sufficientemente dettagliata per permettere di comprendere gli elementi alla base della decisione, indicando i criteri applicati e, se del caso, i pareri o le raccomandazioni di esperti su cui essa si fonda. Il richiedente è inoltre informato di tutti i rimedi disponibili a norma del diritto interno e dei termini per l'esperimento di tali rimedi.

ARTICOLO 4

Cooperazione normativa

Il Comitato per lo scambio di merci:

a)

sorveglia e favorisce l'attuazione del presente allegato;

b)

facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi del presente allegato;

c)

discute modalità per incentivare, ove possibile, la compatibilità dei processi di approvazione regolamentare;

d)

discute modalità per agevolare gli scambi bilaterali dei principi attivi farmaceutici.

ARTICOLO 5

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«prodotti farmaceutici»:

i)

ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; o

ii)

ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo allo scopo di stabilire una diagnosi medica o per ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche dell'uomo.

I prodotti farmaceutici comprendono, ad esempio, i medicinali chimici, i medicinali biologici (quali vaccini e (anti)tossine), inclusi i medicinali derivati da sangue o plasma umano, i medicinali per terapie avanzate (quali medicinali di terapia genica e medicinali di terapia cellulare), i medicinali vegetali e i radiofarmaci;

b)

«dispositivo medico» (1): ogni strumento, apparecchio, mezzo, macchinario, attrezzatura, impianto, reagente o calibratore in vitro, software, materiale o un articolo analogo o correlato, destinato dal fabbricante ad essere impiegato, da solo o in combinazione, sull'uomo per uno o più dei fini specifici seguenti:

i)

diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie,

ii)

diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione,

iii)

studio, sostituzione, modifica o sostegno della struttura anatomica o di un processo fisiologico,

iv)

controllo del concepimento,

v)

salvaguardia o conservazione della vita,

vi)

disinfezione dei dispositivi medici,

vii)

fornitura di informazioni a fini medici o diagnostici mediante esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano,

c)

«autorità sanitarie di una parte»: salvo altrimenti disposto, i soggetti che formano parte di quest'ultima o da essa istituiti per applicare o gestire i suoi programmi di assistenza sanitaria;

d)

«fabbricante» il legittimo titolare dei diritti di un prodotto nel territorio di una parte.


(1)  Ai fini di una maggiore chiarezza, un dispositivo medico non esercita l'azione principale cui è destinato, nel corpo umano o sul corpo umano, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processi metabolici, ma la sua funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.

ALLEGATO 4-A

PRODOTTI ELETTRONICI

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1.   Le parti confermano gli obiettivi e principi condivisi seguenti:

a)

eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali;

b)

fondare le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, ove opportuno, sulle pertinenti norme internazionali;

c)

eliminare la duplicazione di procedure di valutazione della conformità inutilmente gravose; e

d)

intensificare la cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi bilaterali di prodotti elettronici.

2.   Il presente allegato si applica unicamente alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità di ciascuna parte riguardanti la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (di seguito «CEM») del materiale elettrico ed elettronico, degli elettrodomestici e dei prodotti elettronici di consumo definiti nell'appendice 4-A-1 (di seguito «prodotti interessati»).

ARTICOLO 2

Norme internazionali e organismi di normazione

1.   Le parti riconoscono che l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (di seguito «ISO»), la Commissione elettrotecnica internazionale (di seguito «IEC») e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito «ITU») sono gli organismi internazionali di normazione responsabili in materia di CEM e di sicurezza dei prodotti interessati dal presente allegato (1).

2.   Laddove esistano norme internazionali pertinenti stabilite dall'ISO, dall'IEC e dall'ITU, le parti utilizzano tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti come base per qualsiasi norma, regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità, tranne qualora tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti risultino inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti da una parte. In tali casi, una parte identifica, su richiesta dell'altra parte, le singole parti della norma, del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità che si discostano sensibilmente dalle pertinenti norme internazionali e giustifica tale scostamento.

3.   Fatto salvo l'articolo 2.3 dell'accordo TBT, nella misura in cui una parte mantenga regolamenti tecnici che si discostano dalle pertinenti norme internazionali in vigore, come indicato al paragrafo 2, tale parte riesamina detti regolamenti tecnici a intervalli regolari, che non devono essere superiori a cinque anni, al fine di valutare se sussistono ancora le circostanze che hanno dato luogo allo scostamento dalla pertinente norma internazionale. Il risultato di tali riesami è comunicato, su richiesta, all'altra parte.

4.   Le parti incoraggiano i rispettivi organismi di normazione a partecipare all'elaborazione di norme internazionali in sede di ISO, IEC e ITU e a consultarsi nell'ambito di tali organismi internazionali di normazione allo scopo di definire approcci comuni.

ARTICOLO 3

Innovazione

1.   Nessuna parte impedisce o ritarda indebitamente l'immissione sul suo mercato di un prodotto in quanto quest'ultimo incorpora una nuova tecnologia o caratteristica che non è ancora stata regolamentata.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto della parte importatrice, qualora essa presenti riserve debitamente motivate al fabbricante del prodotto di cui al paragrafo 1, di chiedere la prova che la nuova tecnologia o caratteristica non presenta un rischio per la sicurezza, la CEM o qualsiasi altro obiettivo legittimo di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 4

Procedure di valutazione della conformità

1.   Le parti non elaborano, adottano o applicano procedure di valutazione della conformità al fine di, o che producono l'effetto di, creare inutili ostacoli agli scambi con l'altra parte. In linea di principio, le parti dovrebbero evitare di prevedere l'obbligo di valutazione della conformità da parte di un terzo per dimostrare la conformità dei prodotti interessati ai pertinenti regolamenti tecnici sulla sicurezza e/o sulla CEM e dovrebbero considerare piuttosto la possibilità di utilizzare la dichiarazione di conformità del fornitore e/o meccanismi di sorveglianza successivi all'immissione sul mercato per assicurare la conformità dei prodotti alle norme o ai requisiti tecnici pertinenti.

2.   Fatto salvo quanto disposto agli articoli 5 (Misure di salvaguardia) e 6 (Eccezioni) e all'appendice 4-A-2, nella misura in cui una parte richieda un'assicurazione esplicita della conformità ai regolamenti tecnici interni in materia di sicurezza e/o di CEM dei prodotti interessati, ciascuna delle parti accetta sul suo mercato i prodotti, basandosi su una o più delle seguenti:

a)

una dichiarazione di conformità del fornitore, quando non è obbligatorio l'intervento di un organismo di valutazione della conformità o l'esecuzione di prove del prodotto da parte un laboratorio di prova riconosciuto e, qualora vengano eseguite prove, queste possono essere effettuate dal fabbricante stesso o da un organismo competente di sua scelta; o

b)

una dichiarazione di conformità del fornitore basata su una relazione di prova rilasciata dal laboratorio di prova dell'organismo di certificazione (Certification Body, «CB») dell'altra parte nell'ambito del programma di tale organismo («CB Scheme») secondo il Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components (Sistema mondiale di conformità delle prove e della certificazione delle apparecchiature e delle componenti elettrotecniche, di seguito «IECEE CB Scheme»), corredata di un valido certificato di prova dell'organismo di certificazione, conformemente alle norme e alle procedure del sistema «IECEE CB Scheme» e agli impegni assunti dalle parti in tale contesto; o

c)

una dichiarazione di conformità del fornitore basata su una relazione di prova rilasciata da qualsiasi laboratorio di prova o su un certificato rilasciato da qualsiasi organismo di certificazione dell'altra parte che abbia concluso accordi volontari di accettazione reciproca delle relazioni di prova o dei certificati con uno o più organismi di valutazione della conformità designati dalla parte importatrice.

La scelta della base di cui al presente paragrafo spetta al fornitore.

3.   La dichiarazione di conformità del fornitore di cui al paragrafo 2 si basa sulla norma ISO/IEC 17050. Le parti accettano che il fornitore sia il solo responsabile del rilascio, della modifica e del ritiro della dichiarazione di conformità, della preparazione della documentazione tecnica necessaria per la valutazione della conformità dei prodotti interessati ai pertinenti regolamenti tecnici e dell'apposizione dei marchi prescritti. Le parti possono richiedere che la dichiarazione di conformità sia datata ed indichi il fornitore o il suo rappresentante autorizzato nei rispettivi territori, la persona abilitata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione, i prodotti contemplati dalla dichiarazione e i regolamenti tecnici applicati cui la dichiarazione di conformità si riferisce.

4.   Oltre a quanto disposto ai paragrafi da 1 a 3, una parte non può richiedere alcuna forma di registrazione dei prodotti o dei fornitori, qualora tale registrazione impedisca o ritardi l'immissione sul mercato di prodotti conformi ai regolamenti tecnici della parte stessa. Qualora una parte esamini la dichiarazione del fornitore, tale esame si limita esclusivamente a verificare, in base alla documentazione presentata, che le prove siano state effettuate in conformità dei pertinenti regolamenti tecnici della parte e che le informazioni contenute nella documentazione siano complete. Tale esame non deve ritardare indebitamente l'immissione dei prodotti sul mercato della parte e la parte accetta la dichiarazione, senza eccezioni, se i prodotti sono conformi ai regolamenti tecnici della parte e se la documentazione presentata risulta completa. Qualora una dichiarazione sia respinta, la parte comunica la sua decisione al fornitore, spiegando i motivi di tale rifiuto. Su richiesta del fornitore, la parte fornisce, se pertinente, informazioni o orientamenti su come porre rimedio alle carenze, nonché una spiegazione dei mezzi di ricorso per impugnare la decisione.

ARTICOLO 5

Misure di salvaguardia

In deroga a quanto disposto all'articolo 4 (Procedure di valutazione della conformità), ciascuna delle parti può introdurre requisiti che rendano obbligatoria la prova o la certificazione da parte di un terzo in materia di CEM o di sicurezza dei prodotti interessati, o procedure amministrative per l'approvazione o il riesame delle relazioni di prova per determinati prodotti interessati alle condizioni seguenti:

a)

sussistono motivi validi legati alla protezione della salute umana o della sicurezza che giustificano l'introduzione di tali requisiti o procedure, fondati su informazioni tecniche o scientifiche comprovate;

b)

tali requisiti o procedure non sono più restrittivi ai fini degli scambi commerciali di quanto sia necessario per conseguire l'obiettivo legittimo della parte, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo; e

c)

la parte non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere la necessità di introdurre tali requisiti o procedure al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Fatto salvo l'articolo 2.10 dell'accordo TBT, prima di introdurre detti requisiti o procedure, la parte informa l'altra parte e, in seguito a consultazioni, tiene il più possibile conto delle osservazioni di quest'ultima ai fini della loro elaborazione. Qualsiasi requisito introdotto è il più possibile conforme al presente allegato. Dopo l'adozione, i requisiti o le procedure introdotti sono riesaminati regolarmente e sono abrogati qualora i motivi per la loro introduzione non sussistano più.

ARTICOLO 6

Eccezioni

1.   Poiché Singapore ha accettato di ridurre sostanzialmente l'elenco dei prodotti per i quali richiede un'assicurazione esplicita della conformità ai suoi requisiti obbligatori in materia di sicurezza e/o di CEM in forma di certificazione da parte di un terzo, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, Singapore richiede tale certificazione da parte di un terzo solo per i prodotti di cui all'appendice 4-A-2.

2.   Prima dell'entrata in vigore del presente accordo, Singapore avrà avviato un riesame del suo sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza), con l'intento di ridurre il numero delle categorie di prodotti contemplate dal sistema e figuranti nell'appendice 4-A-2. Il riesame valuta la necessità di mantenere il sistema nella sua forma attuale o se i risultati auspicati dal sistema, di garantire la salute umana e la sicurezza a Singapore, possano essere raggiunti con procedure semplificate e più favorevoli agli scamb (2) i.

3.   Il riesame di cui al paragrafo 2 comprende inoltre una valutazione del rischio per ciascuno dei prodotti contemplati dal sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza), al fine di accertare se il passaggio alla sorveglianza successiva all'immissione sul mercato in conformità all'articolo 4, (Procedure di valutazione della conformità), paragrafo 1, o l'accettazione di un'assicurazione esplicita della conformità a norma del paragrafo 2 di detto articolo comporterebbe rischi eccessivi per la salute umana e la sicurezza. Tale valutazione dei rischi è effettuata sulla base delle informazioni tecniche e scientifiche disponibili, quali le segnalazioni dei consumatori relative a incidenti legati alla sicurezza e il tasso di non conformità rilevato nelle ispezioni dei prodotti. La valutazione dei rischi esamina inoltre se i prodotti sono stati utilizzati per gli impieghi finali previsti e con le ragionevoli ed abituali precauzioni.

4.   A seconda del risultato dell'esame di cui al paragrafo 3, Singapore può mantenere i requisiti relativi all'assicurazione esplicita della conformità mediante certificazione da parte di un terzo per i prodotti contemplati dal sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza) e figuranti nell'appendice 4-A-2 per i quali i risultati della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 3 dimostrano che l'adozione delle procedure di cui all'articolo 4 (Procedure di valutazione della conformità), paragrafo 2, per tali prodotti comporterebbe rischi eccessivi per la salute umana e la sicurezza, o qualora non fosse possibile istituire il sistema di sorveglianza successiva all'immissione sul mercato far fronte efficacemente a tali rischi.

5.   Singapore sottopone la valutazione del rischio di cui al paragrafo 3 alla discussione nell'ambito della prima riunione del comitato per lo scambio di merci. In seguito al riesame effettuato da Singapore le parti possono, se del caso, modificare l'appendice 4-A-2 mediante decisione del comitato per lo scambio di merci.

6.   Nella misura in cui continua a richiedere l'assicurazione esplicita della conformità ai suoi requisiti obbligatori in materia di sicurezza e/o di CEM in forma di certificazione da parte di un terzo per i prodotti interessati, Singapore accetta un certificato di conformità ai suoi regolamenti tecnici rilasciato da un organismo di valutazione della conformità dell'Unione designato da Singapore (3). Singapore assicura inoltre, ai fini del rilascio di tali certificati, che gli organismi di valutazione della conformità da esso designati accettinole relazioni di prova elaborate:

a)

conformemente alle norme e alle procedure del sistema «IECEE CB Scheme» e agli impegni assunti dalle parti in tale contesto, da uno dei laboratori di prova riconosciuti o dei laboratori di prova del fabbricante riconosciuti di un organismo di certificazione dell'Unione;

b)

conformemente alle pertinenti norme, indicazioni e raccomandazioni internazionali (compresa la norma ISO/IEC 17025), da qualsiasi laboratorio di prova dell'Unione accreditato da un organismo di accreditamento che sia firmatario dell'accordo di reciproco riconoscimento della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori o di uno degli accordi di reciproco riconoscimento dei suoi organismi regionali di cui Singapore è parte; o

c)

da qualsiasi laboratorio di prova dell'Unione che abbia concluso accordi volontari di accettazione reciproca delle relazioni di prova con uno o più organismi di valutazione della conformità designati da Singapore.

7.   Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e in seguito a intervalli regolari non superiori a cinque anni, Singapore riesamina nuovamente l'appendice 4-A-2, con l'obiettivo di ridurre il numero delle categorie di prodotti che vi figurano. Tale riesame e quelli successivi comprendono la valutazione del rischio di cui al paragrafo 3. Singapore sottopone tali valutazioni del rischio alla discussione nell'ambito del comitato per lo scambio di merci.

8.   In seguito al riesame effettuato da Singapore le parti possono, se del caso, modificare l'appendice 4-A-2, mediante decisione del comitato per lo scambio di merci.

ARTICOLO 7

Cooperazione congiunta

1.   Le parti cooperano strettamente per promuovere la comprensione reciproca in materia di regolamentazione e prendono in considerazione qualsiasi richiesta dell'altra parte in relazione all'attuazione del presente allegato.

2.   Tale cooperazione si svolge nell'ambito del comitato per lo scambio di merci.


(1)  Le parti possono convenire, mediante decisione del comitato per lo scambio di merci, di aggiungere nuovi organismi internazionali di normazione ritenuti pertinenti ai fini dell'applicazione del presente allegato.

(2)  Ad esempio, Singapore riesaminerà le procedure amministrative associate al sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza), comprese le procedure per l'accettazione e il riesame delle relazioni di prova e dei certificati di conformità.

(3)  Singapore soddisfa tale requisito entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Appendice 4-A-1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1.   

L'allegato 4-A riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 2, dell'allegato 4-A che, nel caso degli obblighi dell'Unione, rientrano, alla data della firma del presente accordo, nel campo di applicazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata), o della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE o delle disposizioni in materia di sicurezza o di compatibilità elettromagnetica della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (versione codificata).

Per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/5/CE l'Unione può prescrivere requisiti aggiuntivi, diversi da quelli sulla sicurezza e la compatibilità elettromagnetica a norma dell'articolo 3 di tale direttiva.

Qualora un fornitore non abbia applicato, o abbia applicato solo in parte, le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/5/CE, le apparecchiature radio che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, di tale direttiva, sono soggette alle procedure di cui all'allegato IV o V della direttiva 1999/5/CE, a scelta del fornitore. Laddove la dichiarazione di conformità del fornitore debba essere corredata di relazioni di prova, il fornitore può ricorrere alle procedure di cui all'articolo 4 (Procedure di valutazione della conformità), paragrafo 2, lettere b) e c), dell'allegato 4.

2.   

L'allegato 4-A contempla altresì i prodotti elencati nel paragrafo 2 dell'articolo 1 (Disposizioni generali) che, nel caso degli obblighi di Singapore, rientrano, alla data della firma del presente accordo, nell'ambito di applicazione dei regolamenti sulla protezione dei consumatori del 2011 (Requisiti in materia di sicurezza dei beni di consumo), dei regolamenti sulla protezione dei consumatori del 2004 (Requisiti di sicurezza), della legge sulle telecomunicazioni, cap. 323 e dei regolamenti sulle telecomunicazioni del 2004 (Rivenditori).

Per i prodotti nel quadro della legge sulle telecomunicazioni, cap. 323 e dei regolamenti sulle telecomunicazioni del 2004 (Rivenditori) Singapore può prescrivere requisiti aggiuntivi, diversi da quelli sulla sicurezza e la compatibilità elettromagnetica.

3.   

Le parti convengono che i prodotti oggetto delle normative interne di cui alla presente appendice, comprendenti tutti i prodotti cui si applica l'allegato 4-A, sono destinati a coprire l'intera gamma dei prodotti elettronici. Resta inteso che qualora un prodotto non rientri nell'allegato 4-A per una parte, ma vi rientri per l'altra parte, o qualora sia soggetto, all'atto della firma del presente accordo o successivamente, all'obbligo di certificazione da parte di un terzo per una parte, ma non per l'altra, quest'ultima può sottoporre il prodotto in questione a un trattamento analogo se necessario a proteggere la salute umana e la sicurezza. Prima di applicare tali misure, la parte che intende introdurle informa l'altra parte delle proprie intenzioni e dispone un periodo di tre mesi per le consultazioni.

Appendice 4-A-2

CATEGORIE DI PRODOTTI

Cucina per uso domestico: dispositivo per la cottura che comprende forni e griglie fissi separati, fornelli del piano di cottura, piani di cottura elettrici, griglie e piastre a grigliare che fanno parte di cucine, nonché forni e griglie per installazione murale, eccettuate le cucine con massa inferiore a 18 kg.

Asciugacapelli: apparecchio elettrico destinato ad essere utilizzato per asciugare i capelli che incorpora elementi riscaldanti.

Apparecchio HI-FI: dispositivo elettronico per la riproduzione di suoni con distorsioni minime, connesso all'alimentazione di rete quale unica fonte energetica, per uso domestico e usi generali simili in interni, con una tensione nominale di alimentazione non superiore a 250 volt RMS.

Prodotto per l'audio (diverso dagli apparecchi HI-FI): dispositivo elettronico per la riproduzione di suoni, connesso, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete.

Ferro da stiro: apparecchio elettrico con piastra riscaldata per la stiratura di indumenti, destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Bollitore: apparecchio elettrico per uso domestico, destinato a scaldare l'acqua di consumo, con una capacità nominale non superiore a 10 litri.

Forno a microonde: apparecchio elettrico per uso domestico destinato a scaldare alimenti e bevande utilizzando l'energia elettromagnetica (microonde) in una o più bande di frequenza I.S.M. tra 300 MHz e 30 GHz. Tali apparecchi possono anche comprendere la funzione della rosolatura.

Cuociriso: apparecchio elettrico per uso domestico destinato alla cottura del riso.

Frigorifero: insieme autonomo costituito da un mobile isolato termicamente per il deposito e la conservazione di alimenti al di sopra di 0 °C (32 °F) e da un'unità refrigerante a compressione di vapore predisposta per estrarre il calore dall'interno del mobile, dotato o meno di congelatori.

Condizionatore da stanza: insieme autonomo progettato come un'unità, generalmente montato in una finestra, inserito in una parete o montato come console. È destinato principalmente a fornire aria condizionata in modo diretto in uno spazio chiuso, stanza o ambiente (spazio condizionato). Comprende una fonte primaria di refrigerazione per il raffreddamento e la deumidificazione e un sistema per la circolazione e la purificazione dell'aria, così come un meccanismo di drenaggio per raccogliere o eliminare ogni condensa. Può includere anche un sistema per l'umidificazione, la ventilazione o l'evacuazione dell'aria.

Ventilatore da tavolo o a piantana: apparecchio elettrico per la movimentazione dell'aria e relativo regolatore, utilizzato a corrente alternata e continua monofase non superiore a 250 volt, destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Televisore o schermo di visualizzazione: dispositivo elettronico utilizzato per ricevere e visualizzare informazioni provenienti da una stazione trasmittente o da una fonte locale, connesso, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete e destinato all'uso domestico e a usi generali simili in interni, diverso da un televisore a tubo catodico.

Aspirapolvere: apparecchio utilizzato per rimuovere lo sporco e la polvere mediante aspirazione prodotta da una pompa ad aria motorizzata e destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Lavatrice: apparecchio elettrico per il lavaggio di indumenti e tessili (con o senza meccanismo di riscaldamento dell'acqua), l'evacuazione dell'acqua dagli indumenti o l'asciugatura degli indumenti.

Lampada da tavolo o a piantana: lampada portatile di impiego generale, diversa dalle torce, utilizzata con lampadine fluorescenti tubolari a filamento di tungsteno o altre lampadine a scarica, connessa, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete.

Tostapane, grill, girarrosto, piastra elettrica e apparecchi simili: apparecchi elettrici per uso domestico connessi all'alimentazione di rete, che utilizzano un calore diretto o indiretto (ad esempio, con un mezzo riscaldante quale l'aria e l'olio da cucina) per la preparazione di alimenti.

Ventilatore da parete o da soffitto: ventilatore elettrico e relativo regolatore, montato sulla parete o sul soffitto, utilizzato a corrente alternata o continua monofase non superiore a 250 volt e destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Adattatore: dispositivo destinato a fornire corrente alternata o continua a partire da una fonte di corrente alternata o continua, autonomamente o in quanto parte di un accessorio, utilizzato per apparecchi quali computer, attrezzature di telecomunicazione, apparecchiature di intrattenimento in ambito domestico o giocattoli.

Macchina per il caffè, slow cooker, hot pot e apparecchi simili: apparecchi elettrici che scaldano l'acqua portandola a temperature elevate nel corso della preparazione di alimenti e bevande.

Apparecchio per dischi laser: dispositivo elettronico di videoregistrazione e riproduzione o solo di riproduzione, connesso, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete e destinato all'uso domestico e a usi generali simili in interni, diverso da un lettore o un dispositivo video per dischi laser (LD).

Frullatore, miscelatore, tritacarne e apparecchi simili: apparecchi elettrici per la preparazione di alimenti e bevande, destinati all'uso domestico.

Refrigeratore dell'aria: apparecchio elettrico per la movimentazione dell'aria predisposto per utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento e relativo regolatore, utilizzato a corrente alternata o continua monofase non superiore a 250 volt e destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Computer personale (compresi monitor, stampanti, altoparlante e altri accessori alimentati dalla rete elettrica): sistema di dati basato su un microprocessore, dotato di una potenza di calcolo locale compatta per il trattamento di grafici ad alta definizione e di un'interfaccia di comunicazione flessibile.

Dispositivo di illuminazione decorativa: ghirlande luminose dotate di lampade a incandescenza disposte in serie o in parallelo da utilizzare in interni o all'esterno, con una tensione di rete non superiore a 250 volt.

Spina rettangolare da 13 ampere a 3 poli: dispositivo mobile dotato di fusibile e di poli sporgenti predisposti per essere inseriti nei poli di una presa corrispondente. Una spina contiene anche elementi che assicurano il collegamento elettrico e la ritenuta meccanica di un idoneo cordone flessibile.

Fusibile (13-ampere o meno) utilizzato in una spina: dispositivo che, mediante la fusione di uno o più dei suoi componenti appositamente predisposti e proporzionati, apre il circuito in cui è inserito e interrompe la corrente quando viene superato un determinato valore per un periodo sufficiente. Il fusibile comprende tutte le parti che costituiscono il dispositivo completo.

Spina rotonda da 15 ampere a 3 poli: dispositivo dotato di 3 poli metallici generalmente cilindrici predisposti per essere inseriti nei corrispondenti poli di una presa e per il collegamento a un idoneo cordone flessibile.

Adattatore multiplo: adattatore con più di una serie di poli femmina (i poli femmina possono essere o non essere dello stesso tipo o con la stessa tensione dei poli maschio della spina).

Presa mobile a 3 poli: accessorio dotato di una serie di 3 poli femmina predisposti per essere inseriti nei poli maschio di una spina corrispondente e di elementi per assicurare il collegamento elettrico di idonei cavi o cordoni flessibili e il collegamento o l'integrazione a un cordone flessibile, che può essere facilmente spostato da un luogo all'altro mentre è alimentato dalla rete.

Avvolgitore di cavo elettrico portatile: dispositivo costituito da un cavo o cordone flessibile attaccato a una bobina alla quale può essere avvolto completamente, dotato di una spina e di uno o più poli femmina.

Scaldacqua elettrico istantaneo: apparecchio elettrico fisso per uso domestico e fini analoghi, utilizzato per riscaldare l'acqua a una temperatura inferiore a quella di bollitura con una tensione nominale non superiore a 250 V per gli apparecchi monofase e a 480 V per gli altri apparecchi.

Scaldacqua elettrico ad accumulo basato sulla pressione di rete: apparecchio elettrico fisso per uso domestico e fini analoghi, utilizzato per riscaldare l'acqua a una temperatura inferiore a quella di bollitura con una tensione nominale non superiore a 250 V per gli apparecchi monofase e a 480 V per gli altri apparecchi.

Interruttore differenziale a corrente residua (RCCB): dispositivo utilizzato per proteggere le persone da contatti indiretti, le cui parti conduttrici esposte sono connesse a un idoneo impianto di terra.

Presa da 13 ampere a 3 poli: presa da 13 A con otturatore, singola o multipla, dotata dei rispettivi interruttori di comando, destinata al montaggio a incasso in una scatola idonea o al montaggio su superficie o su pannello. La presa è adatta per il collegamento di apparecchi portatili, apparecchiature audio e video, apparecchi di illuminazione, ecc., in circuiti a corrente alternata che funzionano solo a una tensione non superiore a 250 V RMS a 50 Hz.

Presa rotonda da 15 ampere a 3 poli: presa da 15 A con otturatore dotata di un interruttore collegato tra il polo femmina in tensione della presa e il morsetto di alimentazione, destinata al montaggio a incasso in una scatola idonea o al montaggio su superficie o su pannello. La presa è adatta per il collegamento di apparecchi elettrici in circuiti a corrente alternata che funzionano solo a una tensione non superiore a 250 V RMS a 50 Hz.

Interruttore elettrico da parete per uso domestico: interruttore di impiego generale azionato manualmente per corrente alternata, che funziona solo a una tensione nominale non superiore a 440 V e a una corrente nominale non superiore a 63 A, utilizzato per impianti elettrici fissi per uso domestico o per impianti simili, interni o esterni.

Alimentatore per lampade fluorescenti tubolari: unità inserita tra l'alimentazione e una o più lampade fluorescenti che, mediante induttanza, capacitanza o una combinazione di induttanza e capacitanza o circuiti elettronici, ha la funzione principale di limitare la corrente della lampada al valore richiesto.

Trasformatore di isolamento per lampade da incasso: trasformatore con avvolgimenti primari e secondari, separati elettricamente per limitare i rischi dovuti a un accidentale contatto simultaneo con la massa e con parti in tensione o parti metalliche che possono essere messe in tensione per un difetto di isolamento.

Appendice 4-A-3

DEFINIZIONI

Ai fini dell'allegato 4-A, si applicano le seguenti definizioni:

«sicurezza del materiale elettrico»: materiale, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza, che non compromette la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni in caso di installazione e manutenzione adeguate e di utilizzo conforme ai fini previsti;

«compatibilità elettromagnetica»: apparecchiature progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo da garantire che:

a)

le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione o di altre apparecchiature; e

b)

la apparecchiature presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate, tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile delle prestazioni delle apparecchiature quando queste sono utilizzate secondo le condizioni d'uso cui sono destinate.

«perturbazione elettromagnetica»: ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura, tra cui un rumore elettromagnetico, un segnale indesiderato o un'alterazione del mezzo stesso di propagazione;

«immunità»: idoneità di un'apparecchiatura a funzionare secondo i fini previsti e senza alterazioni delle prestazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;

«dichiarazione di conformità»: rilascio, sulla base di una decisione adottata dopo un esame, di una dichiarazione secondo cui è stato dimostrato il rispetto di requisiti specifici;

«fornitore»: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nel territorio della parte importatrice o qualora nessuno dei due sia presente nel territorio della parte importatrice, la responsabilità di presentare la dichiarazione del fornitore spetta all'importatore;

«laboratorio di prova»: organismo di valutazione della conformità che effettua servizi di prova e che ha ricevuto un'attestazione che dimostra formalmente la sua competenza a svolgere tali compiti specifici.

Le definizioni di «norma», «regolamento tecnico» e «procedure di valutazione della conformità» sono identiche a quelle indicate all'allegato I dell'accordo TBT.

ALLEGATO 5-A

AUTORITÀ COMPETENTI

ARTICOLO 1

Autorità competenti dell'Unione

Le autorità competenti dell'Unione comprendono le amministrazioni degli Stati membri e la Commissione europea. A tale riguardo si applicano le disposizioni seguenti:

a)

per quanto riguarda le esportazioni verso Singapore, le amministrazioni degli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni di produzione e delle pertinenti prescrizioni, comprese le ispezioni prescritte e il rilascio dei certificati sanitari (o relativi al benessere degli animali) attestanti il rispetto delle norme e delle prescrizioni convenute;

b)

per quanto riguarda le importazioni da Singapore, le amministrazioni degli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione;

c)

la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e della supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché dell'azione legislativa volta a garantire l'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni nell'ambito del mercato interno dell'Unione.

ARTICOLO 2

Autorità competenti di Singapore

La Agri-Food and Veterinary Authority (di seguito «AVA») è responsabile della fornitura costante di prodotti alimentari sicuri e sani, della protezione della salute degli animali, dei pesci e delle piante così come dell'agevolazione degli scambi di prodotti alimentari e agricoli.

A tale riguardo si applicano le seguenti disposizioni:

a)

l'AVA è l'autorità competente responsabile dell'ispezione delle importazioni e delle esportazioni nonché della messa in quarantena;

b)

l'AVA è l'autorità nazionale responsabile della sicurezza dei prodotti alimentari, primari e trasformati, garantisce la sicurezza di tutti i prodotti alimentari, dalla produzione fino alla fase precedente la vendita al dettaglio. Al fine di valutare e garantire la sicurezza alimentare, l'AVA adotta un metodo di analisi e gestione dei rischi dotato di basi scientifiche e fondato su norme internazionali; e

c)

l'AVA è l'autorità nazionale responsabile della salute degli animali e delle piante. Essa gestisce un programma globale volto a prevenire l'introduzione di malattie animali con un'incidenza notevole sull'agricoltura, sull'economia e sulla salute pubblica, così come un programma globale destinato a controllare e a prevenire la comparsa di malattie e di organismi nocivi con un'incidenza notevole sull'economia e sulla salute delle piante.

ALLEGATO 5-B

REQUISITI E DISPOSIZIONI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI PER I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1.   

L'autorità competente della parte importatrice redige gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti e li mette a disposizione del pubblico.

2.   

I requisiti e le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti ad opera della parte importatrice sono i seguenti:

a)

il prodotto di origine animale che lo stabilimento intende esportare verso la parte importatrice è stato autorizzato dalle autorità competenti della parte importatrice. Tale autorizzazione precisa i requisiti per l'importazione e la certificazione;

b)

le autorità competenti della parte esportatrice riconosce gli stabilimenti destinati ad esportare il prodotto di origine animale in questione e ha fornito alla parte importatrice le garanzie sanitarie richieste dalla stessa, secondo cui gli stabilimenti soddisfano i requisiti pertinenti della parte importatrice;

c)

leautorità competenti della parte esportatrice ha la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione di esportazione di uno stabilimento in caso di inosservanza dei requisiti;

d)

la parte importatrice può effettuare verifiche a norma dell'articolo 5.8 (Verifiche) nel quadro della procedura di riconoscimento.

Le verifiche nell'ambito della procedura di riconoscimento riguardano la struttura, l'organizzazione e le facoltà dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento e delle garanzie sanitarie riguardanti la conformità ai requisiti della parte importatrice.

Le verifiche possono consistere in ispezioni in loco presso un certo numero di stabilimenti rappresentativi che figurano negli elenchi degli stabilimenti riconosciuti della parte esportatrice.

Considerate la struttura specifica e le responsabilità all'interno dell'Unione, dette verifiche nell'Unione possono riguardare singoli Stati membri.

e)

la parte importatrice può effettuare in qualsiasi momento le verifiche a norma dell'articolo 5.8 (Verifiche). In base ai risultati di tali verifiche, la parte importatrice può modificare gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti da essa redatti, di cui al punto 1 del presente allegato.

3.   

Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si limitano inizialmente alle categorie di stabilimenti seguenti:

a)

tutti gli stabilimenti per le carni fresche di specie domestiche;

b)

tutti gli stabilimenti per le carni fresche di selvaggina, anche d'allevamento;

c)

tutti gli stabilimenti per le carni di pollame;

d)

tutti gli stabilimenti per i prodotti di carne di tutte le specie;

e)

tutti gli stabilimenti per altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana (ad es. budella per salumi, preparazioni a base di carne, carne macinata);

f)

tutti gli stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione umana;

g)

gli stabilimenti di trasformazione e le navi officina o navi congelatrici per i prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, compresi molluschi bivalvi e crostacei.

ALLEGATO 8-A

ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'UNIONE

1.   

L'elenco degli impegni specifici dell'Unione figura nelle appendici da 8-A-1 a 8-A-3.

2.   

Le appendici di cui al paragrafo 1 costituscono parte integrante del presente allegato.

3.   

Si applicano al presente allegato le definizione dei termini di cui al capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico).

4.   

Nell'identificare singoli settori e sottosettori di servizi si intende per:

a)

«CPC»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;

b)

«CPC ver 1.0»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;

c)

«ISIC rev 3.1»: la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, secondo la definizione di cui all'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.

5.   

Nelle appendici specificate nel paragrafo 1 per fare rifereimento all'Unione o ai suoi Stati membri si usano le abbreviazioni seguenti:

AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

UE

Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

ES

Spagna

EE

Estonia

FI

Finlandia

FR

Francia

EL

Grecia

HR

Croazia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SE

Svezia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

UK

Regno Unito

Appendice 8-A-1

UNIONE

ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 8.7

(ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI)

(PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI)

1.

L'elenco degli impegni di seguito indica i settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 8.7 (Elenco degli impegni specifici) nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi di Singapore in tali settori. L'elenco di seguito comprende gli elementi seguenti:

a)

la prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui l'Unione assume l'impegno e l'ambito della liberalizzazione cui si applicano le riserve; e

b)

la seconda colonna che descrive le riserve applicabili.

Non è previsto alcun impegno per la prestazione transfrontaliera di servizi nei settori o sottosettori contemplati nel presente accordo e che non figurano nell'elenco di impegni di seguito.

2.

Nell'elenco di impegni di seguito non figurano le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché agli obblighi e procedure di licenza quando tali misure non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale a termini degli articoli 8.5 (Accesso al mercato) e 8.6 (Trattamento nazionale). Tali misure (ad esempio obblighi di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso ai servizi e ai prestatori di servizi di Singapore.

3.

L'elenco di impegni di seguito non pregiudica la possibilità della prestazione transfrontaliera di servizi di cui all'articolo 8.4, lettera a) (Definizioni), in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

4.

Conformemente all'articolo 8.1, paragrafo 2, lettera a) (Obiettivo e ambito di applicazione), l'elenco di impegni di seguito non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte.

5.

I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco di impegni di seguito non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

6.

Il termine «investitore», come utilizzato nel presente elenco di impegni, va inteso come il termine «imprenditore» di cui all'articolo 8.8, lettera c) (Definizioni).

Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

TUTTI I SETTORI

Immobili

Per le modalità 1 e 2

Tutti gli Stati membri eccetto AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI e SK: nessuna.

AT: per l'acquisizione, l'acquisto, la locazione o la locazione finanziaria di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.

BG: le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (1) nel settore immobiliare previa autorizzazione del ministero delle Finanze. L'obbligo di autorizzazione non si applica alle persone che hanno investito in Bulgaria.

I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o in cui la partecipazione straniera blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri.

 

CY: nessun impegno.

CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti da persone fisiche e giuridiche straniere che abbiano residenza permanente nella Repubblica ceca. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche.

DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.

EL: a norma della legge n. 1892/90 i cittadini che intendono acquistare terreni situati in prossimità delle frontiere devono ottenere un'autorizzazione dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.

FI: (Isole Åland): restrizioni al diritto delle persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Isole Åland. e restrizioni al diritto delle persone giuridiche di acquistare e possedere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole. Restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche non titolari della cittadinanza regionale delle Åland, nonché per tutte le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle Isole Åland.

 

HU: limitazioni all'acquisto di terreni e beni immobili da parte di investitori stranieri (2).

IE: per l'acquisizione di interessi in un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della Land Commission (commissione fondiaria). Tale prescrizione non si applica ai terreni a uso industriale (diversi da quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.

IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.

LT: nessun impegno per l'acquisto di terreni (3).

MT: continuano ad applicarsi le prescrizioni della legislazione e della normativa maltesi riguardanti l'acquisto di beni immobili.

PL: l'acquisto diretto e indiretto di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche o giuridiche straniere) richiede un'autorizzazione. Nessun impegno per l'acquisto di proprietà demaniali (ossia in rapporto alla normativa che disciplina il processo di privatizzazione).

 

RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche che non hanno la nazionalità rumena e la sede centrale in Romania non possono acquisire proprietà di nessun tipo di appezzamento tramite atti inter vivos.

SI: le persone giuridiche stabilite in Slovenia con una partecipazione di capitale straniero possono acquistare beni immobili nel territorio della Slovenia. Le succursali (4) stabilite in Slovenia da soggetti stranieri possono acquisire soltanto i beni immobili, esclusi i terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali hanno effettuato lo stabilimento.

SK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di soggetti fisici e giuridici stranieri. I soggetti stranieri possono acquisire beni immobili mediante la costituzione di soggetti giuridici slovacchi o mediante la partecipazione a una joint venture. Nessun impegno per i terreni.

1.

SERVIZI ALLE IMPRESE

 

A.

Servizi professionali

 

a)

Servizi legali (5) (CPC 861) (6)

esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri officiers publics et ministériels.

Per le modalità 1 e 2

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto nazionale (dell'UE e dello Stato membro).

BE, FI: requisito della cittadinanza e di residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza presso la Cour de cassation nelle cause non penali.

BG: gli avvocati di Singapore possono prestare servizi di rappresentanza legale solo a cittadini di Singapore e purché vi sia reciprocità nonché cooperazione con un avvocato bulgaro. Requisito di residenza permanente per i servizi di mediazione legale.

FR: l'accesso degli avvocati alla professione di avocat auprès de la Cour de Cassation e avocat auprès du Conseil d'Etat è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

HR: nessun impegno per l'esercizio dell'avvocatura in Croazia.

HU: requisito della cittadinanza e di residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale.

LV: requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è riservata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese e agli studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

SE: requisito di residenza per ottenere l'abilitazione all'avvocatura, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese advokat.

b)

1.

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai servizi di revisione dei conti, CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

Per la modalità 1

FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno.

AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

Per la modalità 2

Nessuna.

b)

2.

Servizi di revisione dei conti

(CPC 86211 e 86212 diversi dai servizi di contabilità)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, UK: nessun impegno.

AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.).

HR: le società di revisione dei conti estere possono prestare servizi di revisione sul territorio croato in cui hanno stabilito una succursale.

SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Questi sono gli unici autorizzati a detenere quote o a essere soci di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza.

LT: la relazione del revisore deve essere redatta in collaborazione con un revisore abilitato ad esercitare la professione in Lituania.

Per la modalità 2

Nessuna.

c)

Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) (7)

Per la modalità 1

AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

CY: i consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti esteri (indicati nella sezione orizzontale). Poiché tali criteri si applicano a tale sottosettore, la situazione occupazionale del sottosettore è sempre presa in considerazione.

BG, MT, RO, SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

d)

Servizi di architettura

e

e)

Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)

Per la modalità 1

AT: nessun impegno, salvo per i servizi di pianificazione.

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno.

DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.

HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare servizi di architettura previa approvazione dell'Ordine degli architetti croato. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. Nessun impegno per la pianificazione urbanistica.

HU, RO: nessun impegno per i servizi di architettura del paesaggio.

Per la modalità 2

Nessuna.

f)

Servizi di ingegneria

e

g)

Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)

Per la modalità 1

AT, SI: nessun impegno, salvo per i servizi di semplice progettazione.

BG, CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno.

HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare servizi di ingegneria previa approvazione dell'Ordine degli ingegneri croato. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata.

Per la modalità 2

Nessuna.

h)

Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e odontoiatrici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno.

SI: nessun impegno per i servizi di medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto e i servizi necroscopici/autoptici.

HR: nessun impegno, salvo per la telemedicina.

Per la modalità 2

Nessuna.

i)

Servizi veterinari (CPC 932)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno.

UK: nessun impegno, salvo per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale (ossia alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia).

Per la modalità 2

Nessuna.

j)

1.

Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)

j)

2.

Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno.

FI, PL: nessun impegno, salvo per gli infermieri.

HR: nessun impegno, salvo per la telemedicina.

Per la modalità 2

Nessuna.

k)

Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211)

e altri servizi prestati da farmacisti (8)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK, CZ: nessun impegno.

LV, LT: nessun impegno, salvo per le vendite per corrispondenza.

HU: nessun impegno, salvo per CPC 63211.

Per la modalità 2

Nessuna.

B.

Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)

Per le modalità 1 e 2: nessuna.

C.

Servizi di ricerca e sviluppo

 

Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) (9)

Nessuna.

Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851)

Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)

UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione o a persone giuridiche dell'Unione aventi sede centrale nella stessa.

D.

Servizi immobiliari (10)

 

a)

Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.

HR: è richiesta la presenza commerciale.

Per la modalità 2

Nessuna.

DK: il titolo di «agente immobiliare» può essere utilizzato solo dalle persone ammesse al registro degli agenti immobiliari. La sezione 25, paragrafo 2, della legge sulla vendita di beni immobili stabilisce i requisiti di ammissione al registro.

 

Tra l´altro, la legge prescriveche il richiedente risieda in Danimarca, nell'Unione, nello Spazio economico europeo o in Svizzera. Va inoltre tenuto conto di alcune prescrizioni relative alle conoscenze teoriche e pratiche dei richiedenti, così come sono state definite nelle linee guida dell'Autorità danese per l'impresa e l'edilizia. La legge sulla vendita di beni immobili è applicabile soltanto nel caso in cui il consumatore sia danese. Possono applicarsi ulteriori disposizioni riguardanti la capacità degli stranieri di acquistare/vendere i beni immobili in Danimarca, ad esempio requisiti in tema di residenza.

b)

Per conto terzi (CPC 822)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.

HR: è richiesta la presenza commerciale.

DK: il titolo di «agente immobiliare» può essere utilizzato solo dalle persone ammesse al registro degli agenti immobiliari. La sezione 25, paragrafo 2, della legge sulla vendita di beni immobili stabilisce i requisiti di ammissione al registro.

Tra l´altro, la legge prescrive che il richiedente risieda in Danimarca, nell'Unione, nello Spazio economico europeo o in Svizzera. Va inoltre tenuto conto di alcune prescrizioni relative alle conoscenze teoriche e pratiche dei richiedenti, così come sono state definite nelle linee guida dell'Autorità danese per l'impresa e l'edilizia. La legge sulla vendita di beni immobili è applicabile soltanto nel caso in cui il consumatore sia danese. Possono applicarsi ulteriori disposizioni riguardanti la capacità degli stranieri di acquistare/vendere i beni immobili in Danimarca, ad esempio requisiti in tema di residenza.

 

Per la modalità 2

Nessuna.

E.

Servizi di noleggio/locazione senza operatori

 

a)

Relativi alle navi (CPC 83103)

Per la modalità 1

BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

b)

Relativi agli aeromobili (CPC 83104)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.

Per la modalità 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione. Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali.

c)

Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)

Per la modalità 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

Per le modalità 1 e 2

HR: escluso il cabotaggio.

d)

Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

e)

Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)

Per le modalità 1 e 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.

EE: nessun impegno, salvo per i servizi di leasing o noleggio riguardanti le videocassette preregistrate per apparecchiature di intrattenimento in ambito domestico.

f)

Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

F.

Altri servizi alle imprese

 

a)

Pubblicità (CPC 871)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

b)

Ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

c)

Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

d)

Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)

Per le modalità 1 e 2

HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602).

e)

Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)

Per la modalità 1

IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno.

Per la modalità 2

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno.

f)

Servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (parte di CPC 881)

Per la modalità 1

IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e a periti agrari.

EE, MT, RO: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

g)

Servizi di consulenza connessi alla pesca (parte di CPC 882)

Per la modalità 1

LV, MT, RO, SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

h)

Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

i)

Servizi di collocamento e di fornitura di personale

 

i)

1.

Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)

Per la modalità 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno.

Per la modalità 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.

i)

2.

Servizi di collocamento (CPC 87202)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.

i)

3.

Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio (CPC 87203)

Per la modalità 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.

i)

4.

Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)

Per le modalità 1 e 2

Tutti gli Stati membri eccetto HU: nessun impegno.

HU: Nessuna.

j)

1.

Servizi di investigazione (CPC 87301)

Per le modalità 1 e 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno.

j)

2.

Servizi di vigilanza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

Per la modalità 1

HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305.

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.

DK: requisito della cittadinanza e di residenza per i membri del consiglio di amministrazione. Nessun impegno per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.

Per la modalità 2

HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.

k)

Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno per i servizi di prospezione.

HR: i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base, nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente sul territorio della Croazia possono essere prestati soltanto mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali.

Per la modalità 2

Nessuna.

l)

1.

Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)

Per la modalità 1

Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: nessun impegno.

Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili: UE eccetto EE, HU, LV: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

l)

2.

Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

l)

3.

Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

l)

4.

Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

l)

5.

Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (11) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

m)

Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

n)

Servizi fotografici (CPC 875)

Per la modalità 1

BG, EE, MT, PL: nessun impegno per la prestazione di servizi di fotografia aerea.

HR, LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata. (CPC 87504)

Per la modalità 2

Nessuna.

o)

Servizi di imballaggio (CPC 876)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

p)

Stampa ed editoria (CPC 88442)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

q)

Servizi congressuali (parte di CPC 87909)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

r)

1.

Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per la modalità 1

PL: nessun impegno per i servizi degli interpreti giurati.

HR: nessun impegno per i documenti ufficiali.

HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali.

Per la modalità 2

Nessuna.

r)

2.

Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)

Per la modalità 1

DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.

Per la modalità 2

Nessuna.

r)

3.

Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)

Per le modalità 1 e 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

r)

4.

Servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901)

Per le modalità 1 e 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

r)

5.

Servizi di duplicazione (CPC 87904) (12)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna.

r)

6.

Servizi di consulenza in tema di telecomunicazioni (CPC 7544)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

r)

7.

Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

2.

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

 

A.

Servizi postali e di corriere (Servizi relativi al trattamento (13) degli invii postali (14) secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere:

i)

trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico (15), tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza,

ii)

trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo (16),

iii)

trattamento dei prodotti della stampa con indicazione dell'indirizzo (17),

iv)

trattamento degli invii di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata,

v)

servizi di recapito per espresso (18) per gli invii di cui ai punti da i) a iii,

vi)

trattamento della posta senza indirizzo e

vii)

scambio di documenti (19).

I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi quando rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, quali la corrispondenza di prezzo inferiore al quintuplo della tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 100 grammi (20) e il servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative).

(parte di CPC 751, parte di CPC 71235 (21) e parte di CPC 73210 (22))

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

B.

Servizi di telecomunicazione

In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione.

 

a)

Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici (23), esclusa la trasmissione radiotelevisiva (24)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

3.

SERVIZI EDILIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

4.

SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)

A.

Servizi dei commissionari

a)

Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

b)

Altri servizi dei commissionari (CPC 621)

B.

Servizi di commercio all'ingrosso

a)

Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

b)

Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)

c)

Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici (25))

Per le modalità 1 e 2

UE, eccetto AT, SI, FI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi.

AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche.

AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medicochirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico.

HR: nessun impegno per i prodotti del tabacco.

Per la modalità 1

AT, BG, FR, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco.

IT: per i servizi di commercio all'ingrosso, monopolio di Stato per il tabacco.

BG, FI, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche.

SE: nessun impegno per il commercio al dettaglio di bevande alcoliche.

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici.

BG, HU, PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci.

FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici.

MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno, salvo per le vendite per corrispondenza.

C.

Servizi di commercio al dettaglio (26)

Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)

Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)

Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (27) (CPC 632 esclusi CPC 63211 e 63297)

D.

Franchising (CPC 8929)

 

5.

SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)

 

A.

Servizi di istruzione primaria (CPC 921)

Per la modalità 1

BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

CY, FI, MT, RO, SE, SI: nessun impegno.

B.

Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)

Per la modalità 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: nessun impegno.

Per la modalità 2

CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.

Per le modalità 1 e 2

LV: nessun impegno per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, per studenti disabili (CPC 9224).

C.

Servizi di istruzione superiore (CPC 923)

Per la modalità 1

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.

FR: requisito della cittadinanza. I cittadini di Singapore possono tuttavia essere autorizzati dalle autorità competenti ad aprire e dirigere un istituto scolastico e a insegnare.

IT: requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

Per la modalità 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.

Per le modalità 1 e 2

CZ, SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore salvo per i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

D.

Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)

Per le modalità 1 e 2

CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.

Per la modalità 1

AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.

E.

Altri servizi di istruzione (CPC 929)

Per le modalità 1 e 2

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: nessun impegno.

Per la modalità 1

HR: nessuna per l'istruzione per corrispondenza o l'istruzione telematica.

6.

SERVIZI AMBIENTALI

A.

Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) (28)

B.

Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi

a)

Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)

b)

Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)

C.

Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) (29)

D.

Risanamento e pulizia del suolo e delle acque

a)

Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) (30)

E.

Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)

F.

Protezione della biodiversità e del paesaggio

a)

Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406)

G.

Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza.

Per la modalità 2

Nessuna.

7.

SERVIZI FINANZIARI

 

A.

Servizi assicurativi e connessi

Per le modalità 1 e 2

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta, salvo per l'assicurazione dei rischi connessi:

a)

al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa parziale o totale degli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

b)

alle merci in transito internazionale.

AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione o di una succursale non stabilita in Austria (salvo in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l'assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono solo essere stipulati da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Austria. L'imposta sui premi assicurativi è più elevata per i contratti di assicurazione (salvo per quelli di riassicurazione e retrocessione) stipulati da una controllata non stabilita nell'Unione o da una succursale non stabilita in Austria. Possono essere concesse deroghe alla maggiorazione dell'imposta sui premi.

 

DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da compagnie stabilite nell'Unione. Nessuna persona fisica o giuridica (comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a contribuire, per scopi commerciali in Danimarca, alla conclusione di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.

DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione.

PL: nessun impegno, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di beni negli scambi internazionali.

PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da compagnie stabilite nell'Unione. In Portogallo solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'Unione possono fungere da intermediarie per questo tipo di assicurazioni.

RO: la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale.

 

Per la modalità 1

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione assicurativa diretta, salvo per l'assicurazione dei rischi connessi:

a)

al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa parziale o totale degli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

b)

alle merci in transito internazionale.

BG: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta salvo per i servizi prestati da prestatori stranieri a persone straniere nel territorio della Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Una compagnia di assicurazione straniera può concludere contratti di assicurazione solo tramite una succursale stabilita nell'Unione. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria.

CY, LV, MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta, salvo per l'assicurazione dei rischi connessi:

a)

al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa parziale o totale degli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

b)

alle merci in transito internazionale.

 

LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta, salvo per l'assicurazione dei rischi connessi:

a)

al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa parziale o totale degli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

b)

alle merci in transito internazionale, tranne in relazione ai trasporti terrestri riguardanti rischi in territorio lituano.

LV, LT, PL, BG: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa.

FI: solo gli assicuratori aventi la sede centrale nell'Unione o una succursale in Finlandia possono prestare servizi di assicurazione diretta (compresi quelli di coassicurazione). La prestazione di servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata alla presenza di una sede di attività permanente nell'Unione.

HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.

IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia.

SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

 

ES: per i servizi attuariali, requisito di residenza e tre anni di esperienza professionale.

Per la modalità 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa.

BG: per quanto riguarda i servizi di assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività sul territorio della Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in tale paese. La compensazione assicurativa risultante da tali contratti deve essere versata in Bulgaria. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria.

HR: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta e di intermediazione assicurativa diretta, eccetto:

a)

l'assicurazione sulla vita: riguardo alla capacità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione sulla vita;

b)

l'assicurazione non vita:

i)

riguardo alla capacità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione (non vita) diversa da quella per la responsabilità connessa agli autoveicoli;

ii)

assicurazione contro i rischi personali o collegati alla proprietà, non disponibile nella Repubblica di Croazia;

società che acquistano un'assicurazione all'estero connessa con opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere;

assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale);

assicurazione personale e sui beni di società detenute al 100 % e di joint venture che svolgono la propria attività economica in un paese straniero, se conforme all'ordinamento di tale paese o richiesta per la registrazione;

navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente);

c)

l'assicurazione nel settore marittimo, aereo e dei trasporti.

IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia.

B.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi)

Tutti i sottosettori indicati di seguito

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: nessun impegno, salvo per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.

BE: la prestazione di servizi di consulenza in tema di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.

BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.

CY: nessun impegno, salvo per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.

EE: per l'accettazione di depositi, è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma dell'ordinamento estone, come società di capitali, controllata o succursale.

EE: l'esercizio delle attività di gestione di fondi di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi di investimento soltanto le società aventi sede legale nell'Unione.

HR: nessun impegno, tranne per prestiti, leasing finanziario, servizi di pagamento e trasferimento di denaro, garanzie e impegni, intermediazione di credito, comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari ausiliari, esclusa l'intermediazione.

 

LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi di investimento soltanto le società aventi sede sociale nell'Unione.

IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in tema di investimenti occorre a) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'organismo sia registrato, sia membro di una partnership o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di Singapore non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene prestato a privati); oppure b) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva dell'Unione sui servizi nel settore degli investimenti.

IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari.

LV: nessun impegno, salvo per la partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.

LT: è richiesta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione.

MT: nessun impegno, salvo per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.

 

PL: per la comunicazione e il trasferimento di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni o la rete di un altro operatore autorizzato.

RO: nessun impegno per leasing finanziario, compravendita di strumenti del mercato monetario, compravendita sul mercato dei cambi, prodotti derivati, strumenti relativi a tassi di cambio e di interesse, valori mobiliari e altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca stabilita in Romania.

SI:

a)

per la partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro e la gestione di fondi pensione: nessun impegno;

b)

per tutti gli altri sottosettori, salvo per la partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro, la gestione di fondi pensione, la comunicazione e il trasferimento di informazioni finanziarie nonché i servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari ausiliari: nessun impegno, salvo per l'accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi) così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito esteri, da parte di soggetti giuridici locali e di imprenditori individuali. I soggetti stranieri possono offrire titoli esteri soltanto attraverso le banche nazionali e le società di intermediazione titoli. I membri della borsa slovena devono essere società registrate in Slovenia o succursali di società di investimento o istituti bancari stranieri.

 

Per la modalità 2

BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.

PL: per la comunicazione e il trasferimento di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni o la rete di un altro operatore autorizzato.

8.

SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati)

 

A.

Servizi ospedalieri (CPC 9311)

C.

Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

D.

Servizi sociali (CPC 933)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

BE: nessun impegno, salvo per convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

9.

SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

 

A.

Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

escluso il catering nei servizi di trasporto aereo

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno, salvo per il catering.

HR: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

B.

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)

Per la modalità 1

BG, HU: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

C.

Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

10.

SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (diversi dai servizi audiovisivi)

 

A.

Servizi di intrattenimento (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo, le discoteche e i circhi) (CPC 9619)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.

BG: nessun impegno, salvo per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).

EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) salvo per i servizi dei cinemateatri.

LT, LV: nessun impegno, salvo per i servizi di gestione dei cinemateatri (parte di CPC 96199).

B.

Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: nessun impegno.

Per la modalità 2

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.

C.

Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali (CPC 963)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

D.

Servizi sportivi (CPC 9641)

Per le modalità 1 e 2

AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna.

BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.

Per la modalità 1

CY, EE: nessun impegno.

E.

Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

11.

SERVIZI DI TRASPORTO

 

A.

Trasporto marittimo

a)

Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale (31)).

b)

Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale (32)).

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

B.

Trasporto sulle vie navigabili interne

a)

Trasporto di passeggeri (CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale (33)).

b)

Trasporto merci (CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale (34)).

Per le modalità 1 e 2

UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

AT: requisito della cittadinanza per le persone fisiche che intendono costituire una società di navigazione. In caso di stabilimento come persona giuridica, requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati, del consiglio di amministrazione e dell'organismo di vigilanza. La società deve essere registrata in Austria o esservi stabilita in via permanente. La maggior parte delle azioni deve inoltre appartenere a cittadini dell'Unione.

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.

C.

Trasporto ferroviario

a)

Trasporto di passeggeri (CPC 7111)

b)

Trasporto merci (CPC 7112)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

D.

Trasporto stradale

a)

Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)

b)

Trasporto merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio (35)).

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

E.

Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (36) (CPC 7139)

Per la modalità 1:

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

12.

SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO (37)

 

A.

Servizi ausiliari del trasporto marittimo

a)

Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

b)

Servizi di sdoganamento (38)

c)

Servizi di stazionamento e deposito di container (39)

d)

Servizi di agenzia marittima (40)

e)

Servizi marittimi di spedizione merci (41)

f)

Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)

g)

Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)

h)

Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)

i)

Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno (42) per i servizi di rimorchio e spinta.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio. SE: nessuna, salvo per i servizi di rimorchio e spinta e il noleggio di imbarcazioni con equipaggio, per i quali in SE esistono limitazioni in tema di cabotaggio e bandiera.

HR: nessun impegno, salvo per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

Per la modalità 2

Nessuna.

B.

Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne

a)

Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)

b)

Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

c)

Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)

d)

Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223)

e)

Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224)

f)

Servizi di supporto al trasporto sulle vie navigabili interne (parte di CPC 745)

g)

Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)

Per le modalità 1 e 2

UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.

HR: nessun impegno.

Per la modalità 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio. SE: nessuna, salvo per i servizi di rimorchio e spinta e il noleggio di imbarcazioni con equipaggio, per i quali in SE esistono limitazioni in tema di cabotaggio e bandiera.

C.

Servizi ausiliari del trasporto ferroviario

a)

Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)

b)

Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

c)

Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)

d)

Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113)

e)

Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (parte di CPC 743)

f)

Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.

HR: nessun impegno, salvo per servizi delle agenzie di trasporto merci.

Per la modalità 2

Nessuna.

D.

Servizi ausiliari del trasporto stradale

a)

Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)

b)

Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

c)

Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)

d)

Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124)

e)

Servizi di supporto al trasporto stradale (parte di CPC 744)

f)

Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)

Per la modalità 1

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori.

HR: nessun impegno, salvo per i servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto al trasporto stradale soggetti ad autorizzazione.

Per la modalità 2

Nessuna.

F.

Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (43)

a)

Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

13.

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO

 

Servizi di trasporto combinato

Tutti gli Stati membri eccetto AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.

14.

SERVIZI ENERGETICI

 

A.

Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) (44)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

B.

Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

C.

Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

D.

Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271)

e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda

Per la modalità 1

UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda.

Per la modalità 2

Nessuna.

E.

Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

F.

Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297)

e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda

Per la modalità 1

UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda.

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere, nessun impegno, salvo per le vendite per corrispondenza (nessuna per le vendite per corrispondenza).

Per la modalità 2

Nessuna.

G.

Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza (nessuna per i servizi di consulenza).

Per la modalità 2

Nessuna.

15.

ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

 

a)

Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

b)

Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

c)

Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

d)

Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

e)

Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se prestati come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo (45) (CPC ver. 1.0 97230)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

f)

Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.


(1)  Il diritto di proprietà bulgaro riconosce i seguenti diritti di proprietà limitati: diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù.

(2)  Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

(3)  Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

(4)  In base alla legge sulle società commerciali, una succursale stabilita in Slovenia non viene considerata una persona giuridica ma, dal punto di vista del funzionamento, è equiparata a una controllata e ciò è conforme all'articolo XXVIII, lettera g), del GATS.

(5)  A causa della progressiva liberalizzazione del mercato dei servizi legali di Singapore quest'ultimo non può ancora impegnarsi a garantire un maggiore accesso al mercato in questo settore. Al fine di concedere un maggiore accesso al mercato le parti riesamineranno i propri impegni in tema di servizi legali entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono, con decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito in applicazione dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), modificare i rispettivi elenchi a tale riguardo.

(6)  Ciò comprende i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in tema di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza applicabili negli Stati membri dell'Unione. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in tema di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di licenza possono prevedere, tra l'altro, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in tema di diritto dell'Unione sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione che agisce personalmente, mentre quelli in tema di diritto di uno Stato membro dell'Unione sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'Unione, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'Unione e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare una parte in sede civile quando la parte sia in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

(7)  Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in campo fiscale che figurano al punto 1.A.a), Servizi legali.

(8)  La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell'Unione. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri dell'Unione solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

(9)  Parte di CPC 85201 che figura al punto 1.A.h), Servizi medici e odontoiatrici.

(10)  Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

(11)  I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano dal punto 1.F.l) 1. al punto 1.F.1) 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 1.B., Servizi informatici e servizi correlati.

(12)  Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).

(13)  Il termine «trattamento» si riferisce ad attività quali la raccolta, lo smistamento, il trasporto e il recapito.

(14)  Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

(15)  Lettere, cartoline, ecc.

(16)  Compresi libri e cataloghi.

(17)  Giornali e periodici.

(18)  Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di recapito per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, recapito direttamente al destinatario, tracciabilità e rintracciabilità, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito e conferma dell'avvenuta ricezione.

(19)  Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini del recapito diretto mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

(20)  Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e recapitare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.

(21)  Trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.

(22)  Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.

(23)  Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati online, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B., Servizi informatici e servizi correlati.

(24)  Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione con o senza filo (indipendentemente dall'ubicazione della trasmissione originaria) necessaria per la ricezione e/o visualizzazione di segnali di programmi sonori e/o visivi da tutto o da parte del pubblico, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

(25)  Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 14.D.

(26)  Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, 1.B e 1.F.1). Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano in SERVIZI ENERGETICI, punti 14.E e 14.F.

(27)  La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura in SERVIZI PROFESSIONALI, punto 1.A.k).

(28)  Corrisponde ai servizi fognari.

(29)  Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

(30)  Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

(31)  Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.

(32)  Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.

(33)  Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.

(34)  Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.

(35)  Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE, punto 2.A., Servizi postali e di corriere

(36)  Il trasporto di combustibili mediante condotte figura in SERVIZI ENERGETICI, punto 14.B.

(37)  Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, dal punto 1.F.l) 1 al punto 1.F.1) 4.

(38)  Per «servizi di sdoganamento» si intende l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare.

(39)  Per «servizi di stazionamento e deposito di container» si intende lo stoccaggio di container, nelle zone portuali o nell'entroterra, per riempirli/svuotarli, ripararli e metterli a disposizione per le spedizioni.

(40)  Per «servizi di agenzia marittima» si intendono le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più compagnie di navigazione per gli scopi seguenti: commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dalla quotazione alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali, rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci.

(41)  Per «servizi marittimi di spedizione merci» si intende l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la comunicazione di informazioni commerciali.

(42)  Nessun impegno per impossibilità tecnica.

(43)  I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 14.C.

(44)  Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.

Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 3, SERVIZI EDILIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI.

(45)  I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h), Servizi medici e odontoiatrici, al punto 1.A.j)2., Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 8.A e 8.C.

Appendice 8-A-2

UNIONE

ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 8.12

(ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI)

(STABILIMENTO)

1.

L'elenco di impegni di seguito indica le attività economiche liberalizzate a norma dell'articolo 8.12 (Elenco degli impegni specifici) nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli imprenditori di Singapore in tali attività. L'elenco di seguito comprende gli elementi seguenti:

a)

la prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui l'Unione assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve; e

b)

la seconda colonna che descrive le riserve applicabili.

Non è previsto nessun impegno per lo stabilimento nei settori o sottosettori contemplati nel presente accordo che non figurano nell'elenco di impegni di seguito.

2.

Nell'elenco di impegni di seguito non figurano le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché agli obblighi e procedure di licenza quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale a termini degli articoli 8.10 (Accesso al mercato) e 8.11 (Trattamento nazionale). Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli stabilimenti e agli investitori di Singapore.

3.

Conformemente all'articolo 8.1, paragrafo 2, lettera a) (Obiettivo e campo di applicazione), l'elenco di impegni di seguito non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte.

4.

In deroga all'articolo 8.10 (Accesso al mercato), nell'elenco di impegni di seguito non occorre specificare le prescrizioni non discriminatorie riguardanti il tipo di forma giuridica di uno stabilimento ai fini del loro mantenimento o della loro adozione da parte dell'Unione.

5.

I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco di seguito non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

6.

Il termine «investitore», come utilizzato nel presente elenco di impegni, va inteso come il termine «imprenditore» di cui all'articolo 8.8, lettera c) (Definizioni).

7.

Qualora l'Unione mantenga una riserva per la quale a un prestatore di servizi sia richiesta la cittadinanza, la nazionalità, la residenza permanente o la residenza nel territorio dell'Unione come condizione per la prestazione di un servizio nel territorio di quest'ultima, una riserva di cui all'elenco di impegni riportato nell'appendice 8-A-3 a norma dell'articolo 8.13 (Campo di applicazione e definizioni) rispetto alla circolazione temporanea delle persone fisiche equivale, per quanto possibile, a una riserva in relazione agli impegni in tema di stabilimento adottati nella presente appendice in conformità dell'articolo 8.12 (Elenco degli impegni specifici).

Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

TUTTI I SETTORI

Immobili

Tutti gli Stati membri eccetto AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessuna.

AT: per l'acquisizione, l'acquisto, la locazione o la locazione finanziaria di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.

BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, neanche attraverso una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli.

Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (1) nel settore immobiliare previa autorizzazione del ministero delle Finanze. L'obbligo di autorizzazione non si applica alle persone che hanno investito in Bulgaria.

I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o in cui la partecipazione straniera blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri.

 

CY: nessun impegno.

CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti da persone fisiche e giuridiche straniere che abbiano residenza permanente nella Repubblica ceca. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche.

DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.

EE: nessun impegno per l'acquisto di terreni agricoli e forestali (2).

EL: a norma della legge n. 1892/90 i cittadini che intendono acquistare terreni situati in prossimità delle frontiere devono ottenere un'autorizzazione dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.

FI: (Isole Åland): restrizioni al diritto delle persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Isole Åland e restrizioni al diritto delle persone giuridiche di acquistare e possedere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole. Restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche non titolari della cittadinanza regionale delle Åland, nonché per tutte le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle Isole Åland.

 

HR: nessun impegno per l'acquisto di beni immobili da parte di prestatori di servizi che non sono stabiliti e registrati in Croazia. È consentito l'acquisto di beni immobili necessari per la prestazione di servizi da parte di imprese stabilite e registrate in Croazia in veste di persone giuridiche. Per l'acquisto di beni immobili necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali è necessaria l'autorizzazione del ministero della Giustizia. Alle persone fisiche o giuridiche straniere è consentito l'acquisto di terreni agricoli.

HU: limitazioni all'acquisto di terreni e beni immobili da parte di investitori stranieri (3).

IE: per l'acquisizione di interessi in un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della Land Commission (commissione fondiaria). Tale prescrizione non si applica ai terreni a uso industriale (diversi da quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.

IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.

LV: nessun impegno per l'acquisto di terreni; è consentita la locazione di terreni per un periodo massimo di 99 anni.

LT: nessun impegno per l'acquisto di terreni (4).

 

MT: continuano ad applicarsi le prescrizioni della legislazione e della normativa maltesi riguardanti l'acquisto di beni immobili.

PL: l'acquisto diretto e indiretto di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche o giuridiche straniere) richiede un'autorizzazione. Nessun impegno per l'acquisto di proprietà demaniali (ossia in rapporto alla normativa che disciplina il processo di privatizzazione).

RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche che non hanno la nazionalità rumena e la sede centrale in Romania non possono acquisire proprietà di nessun tipo di appezzamento tramite atti inter vivos.

SI: le persone giuridiche stabilite in Slovenia con una partecipazione di capitale straniero possono acquistare beni immobili nel territorio della Slovenia. Le succursali (5) stabilite in Slovenia da soggetti stranieri possono acquisire soltanto i beni immobili, esclusi i terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali hanno effettuato lo stabilimento.

SK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di soggetti fisici e giuridici stranieri. I soggetti stranieri possono acquisire beni immobili mediante la costituzione di soggetti giuridici slovacchi o mediante la partecipazione a una joint venture. Nessun impegno per i terreni.

TUTTI I SETTORI

Amministratori delegati e revisori

AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche che all'interno di una persona giuridica o di una succursale sono responsabili dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.

FI: uno straniero che svolga un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nell'Unione. Per tutti i settori, salvo per i servizi di telecomunicazione, obbligo di cittadinanza e requisito di residenza per l'amministratore delegato di una società a responsabilità limitata. Per i servizi di telecomunicazione, obbligo di residenza permanente per l'amministratore delegato.

FR: se non possiede un permesso di residenza, l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale deve chiedere un'autorizzazione specifica.

RO: la maggioranza dei revisori delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.

TUTTI I SETTORI

Servizi pubblici

UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli di Stato o di diritti esclusivi concessi a operatori privati (6)  (7).

TUTTI I SETTORI

Tipi di stabilimento

UE: il trattamento concesso alle controllate (di società di Singapore) costituite a norma dell'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nell'Unione non si estende alle succursali o agenzie aperte da società di Singapore in uno Stato membro dell'Unione (8).

 

BG: lo stabilimento di succursali è soggetto ad autorizzazione.

EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere nell'Unione.

FI: un cittadino di Singapore che svolga un'attività commerciale come socio di una società finlandese in accomandita o in nome collettivo deve possedere una licenza commerciale e risiedere permanentemente nell'Unione. Per tutti i settori, eccetto per i servizi di telecomunicazione, requisito della cittadinanza e di residenza per almeno la metà dei membri effettivi e supplenti del consiglio di amministrazione; possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società. Per i servizi di telecomunicazione, requisito di residenza permanente per almeno la metà dei fondatori e la metà dei membri del consiglio di amministrazione. Il requisito di residenza si applica anche nel caso in cui il fondatore sia una persona giuridica. Se un'organizzazione di Singapore intende svolgere attività commerciali o affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale. Un'organizzazione di Singapore o una persona fisica non in possesso della cittadinanza dell'Unione deve disporre di un'autorizzazione per concorrere alla fondazione di una società a responsabilità limitata.

IT: per poter svolgere attività industriali, commerciali e artigianali occorrono un permesso di residenza e un'autorizzazione specifica.

 

BG, PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio.

PL: nessun impegno per le succursali, eccetto per i servizi finanziari. Gli investitori di Singapore possono intraprendere e svolgere un'attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone e società in accomandita).

RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. la maggioranza dei revisori delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

 

SE: una società di Singapore (che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia) svolge le sue operazioni commerciali attraverso una succursale, stabilita in Svezia, con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'obbligo di aprire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica ai progetti edilizi di durata inferiore a un anno. Uno o più fondatori possono stabilire una società a responsabilità limitata (società di capitali). I fondatori devono risiedere in Svezia o essere una persona giuridica svedese. Le società di persone possono essere uno dei fondatori solo se tutti i soci risiedono in Svezia. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici. Almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere in Svezia. I cittadini stranieri o quelli svedesi non residenti in Svezia che intendono svolgere operazioni commerciali in tale paese devono nominare un rappresentante residente quale responsabile di tali attività e devono registrarsi presso l'autorità locale. È possibile derogare al requisito di residenza qualora si dimostri che la residenza non è necessaria in casi specifici.

SK: una persona fisica di Singapore il cui nome deve essere iscritto nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di residenza valido per la Slovacchia.

TUTTI I SETTORI

Investimenti

DK: lo stabilimento di succursali di società straniere al di fuori dell'Unione dipende dal fatto che il paese in questione abbia sottoscritto o meno un accordo internazionale. La pianificazione del commercio al dettaglio in Danimarca è disciplinata dalla legge sulla pianificazione e prevede criteri relativi alle dimensioni e all'ubicazione dei negozi per la vendita al dettaglio. Le norme in tema di dimensioni e ubicazione si basano esclusivamente su considerazioni ambientali. Per effettuare investimenti in Danimarca le società straniere che operano nel settore del commercio al dettaglio non necessitano pertanto di un'autorizzazione o di un permesso particolari.

ES: per gli investimenti effettuati in Spagna da amministrazioni ed enti pubblici stranieri (9) direttamente o tramite società o altri soggetti controllati direttamente o indirettamente da amministrazioni straniere, occorre una preventiva autorizzazione governativa.

BG: nelle imprese in cui la partecipazione pubblica (statale o comunale) al capitale sociale supera il 30 %, il trasferimento di quelle azioni a terzi è soggetto ad autorizzazione. Per alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà demaniali o pubbliche occorre ottenere una concessione a norma della legge corrispondente. Gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare controllate da partecipazioni di Singapore devono ottenere un'autorizzazione per

 

a)

la prospezione, lo sviluppo o l'estrazione di risorse naturali del mare territoriale, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva e per

b)

l'acquisizione di una partecipazione di controllo in società impegnate in una qualsiasi delle attività di cui alla lettera a).

FR: alle acquisizioni di Singapore superiori al 33,33 % delle quote di capitale o dei diritti di voto presso un'impresa francese esistente, o al 20 % nel caso delle società francesi quotate in borsa, si applicano le disposizioni seguenti:

sono liberi gli investimenti di meno di 7,6 milioni di EUR in aziende francesi che hanno un fatturato non superiore a 76 milioni di EUR, a condizione che sia decorso un termine di 15 giorni dalla notifica preventiva e dalla verifica che si applichino i suddetti importi;

trascorso un mese dalla notifica preventiva, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa per altri investimenti a meno che il ministero degli Affari economici non abbia eccezionalmente esercitato il suo diritto di rinviare l'investimento.

La partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a una percentuale variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilita di volta in volta dal governo francese. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di residenza permanente, occorre un'autorizzazione specifica per l'esercizio di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

 

FI: quando l'acquisizione di azioni da parte di cittadini di Singapore conferisce loro più di un terzo dei diritti di voto presso una società o impresa commerciale finlandese di primaria importanza (con oltre 1 000 dipendenti o un fatturato superiore a 168 milioni di EUR o un bilancio patrimoniale totale (10) di oltre 168 milioni di EUR) è indispensabile una conferma da parte delle autorità finlandesi, che viene negata solo qualora risultino compromessi importanti interessi nazionali. Queste limitazioni non si applicano ai servizi di telecomunicazione.

HU: nessun impegno per la partecipazione di Singapore nelle società di recente privatizzazione.

IT: le società di recente privatizzazione possono godere della concessione o del mantenimento di diritti esclusivi. In alcuni casi i diritti di voto presso le società di recente privatizzazione possono essere limitati. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'acquisizione di grosse partecipazioni in società che operano nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia può essere soggetta all'approvazione delle autorità competenti.

TUTTI I SETTORI

Zone geografiche

FI: nelle Isole Åland, restrizioni al diritto di stabilimento senza autorizzazione delle autorità competenti delle Isole Åland per le persone fisiche non titolari della cittadinanza regionale delle isole Åland nonché per tutte le persone giuridiche.

1.

AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA

 

A.

Agricoltura, caccia (ISIC rev. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) esclusi i servizi di consulenza (11)

AT, HR, HU, MT, RO, SI: nessun impegno per le attività agricole.

CY: la partecipazione di investitori di Singapore è autorizzata per una percentuale massima del 49 %.

FR: lo stabilimento di imprese agricole da parte di cittadini di Singapore e l'acquisto di vigneti da parte di investitori di Singapore sono soggetti ad autorizzazione.

IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti di Singapore è soggetto ad autorizzazione.

B.

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali (ISIC rev 3.1: 020) esclusi i servizi di consulenza (12)

BG: nessun impegno per le attività di utilizzo di aree forestali.

2.

Pesca e acquacoltura (ISIC rev.3.1: 0501, 0502) esclusi i servizi di consulenza (13)

Nessun impegno.

3.

Attività estrattiva (14)

A.

Estrazione di carbone e lignite; estrazione di torba (ISIC rev 3.1: 10)

B.

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (15) (ISIC rev 3.1: 1110)

C.

Estrazione di minerali metalliferi (ISIC rev 3.1: 13)

D.

Altre attività estrattive (ISIC rev 3.1: 14)

UE: nessun impegno per le persone giuridiche controllate (16) da persone fisiche o giuridiche di un paese non appartenente all'Unione che detenga una quota superiore al 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'Unione. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). Nessun impegno per l'estrazione di petrolio greggio e di gas naturale.

4.

Attività manifatturiere (17)

 

A.

Industrie alimentari e delle bevande (ISIC rev 3.1: 15)

Nessuna.

B.

Industria del tabacco (ISIC rev 3.1: 16)

Nessuna.

C.

Industria tessile (ISIC rev 3.1: 17)

Nessuna.

D.

Confezione di capi di abbigliamento; preparazione e tintura di pellicce (ISIC rev 3.1: 18)

Nessuna.

E.

Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria, selleria e calzature (ISIC rev 3.1: 19)

Nessuna.

F.

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (ISIC rev 3.1: 20)

Nessuna.

G.

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta (ISIC rev 3.1: 21)

Nessuna.

H.

Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati (18) (ISIC rev 3.1: 22, escluse l'editoria e la stampa per conto terzi (19))

IT: requisito della cittadinanza per i proprietari di case editrici o di tipografie.

HR: requisito di residenza.

I.

Fabbricazione di prodotti di cokeria (ISIC rev 3.1: 231)

Nessuna.

J.

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (20) (ISIC rev 3.1: 232)

UE: nessun impegno per le persone giuridiche controllate (21) da persone fisiche o giuridiche di un paese non appartenente all'Unione che detenga una quota superiore al 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'Unione. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).

K.

Fabbricazione di prodotti chimici diversi dagli esplosivi (ISIC rev 3.1: 24, esclusa la fabbricazione di esplosivi)

Nessuna.

L.

Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche (ISIC rev 3.1: 25)

Nessuna.

M.

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (ISIC rev 3.1: 26)

Nessuna.

N.

Attività metallurgiche (ISIC rev 3.1: 27)

Nessuna.

O.

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (ISIC rev 3.1: 28)

Nessuna.

P.

Fabbricazione di macchine

 

a)

Fabbricazione di macchine di impiego generale (ISIC rev 3.1: 291)

Nessuna.

b)

Fabbricazione di macchine per impieghi speciali diverse da armi e munizioni (ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Nessuna.

c)

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a. (ISIC rev. 3.1: 293)

Nessuna.

d)

Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo (ISIC rev 3.1: 30)

Nessuna.

e)

Fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche n.c.a. (ISIC rev. 3.1: 31)

Nessuna.

f)

Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni (ISIC rev. 3.1: 32)

Nessuna.

Q.

Fabbricazione di apparecchi medici, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi (ISIC rev 3.1: 33)

Nessuna.

R.

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (ISIC rev 3.1: 34)

Nessuna.

S.

Fabbricazione di altre attrezzature di trasporto (non militari) (ISIC rev 3.1: 35, esclusa la fabbricazione di navi da guerra, aerei da combattimento e altre attrezzature di trasporto per uso militare)

Nessuna.

T.

Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a. (ISIC rev 3.1: 361, 369)

Nessuna.

U.

Riciclaggio (ISIC rev 3.1: 37)

Nessuna.

5.

PRODUZIONE: TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE PER CONTO PROPRIO DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ACQUA CALDA (22) (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari)

 

A.

Produzione di energia elettrica; trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio (parte di ISIC rev. 3.1: 4010) (23)

UE: nessun impegno.

B.

Produzione di gas; distribuzione per conto proprio di combustibili gassosi mediante condotte (parte di ISIC rev 3.1: 4020) (24)

UE: nessun impegno.

C.

Produzione di vapore e acqua calda; distribuzione di vapore e acqua calda per conto proprio (parte di ISIC rev 3.1: 4030) (25)

UE: nessun impegno per le persone giuridiche controllate (26) da persone fisiche o giuridiche di un paese non appartenente all'Unione che detenga una quota superiore al 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'Unione. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).

6.

SERVIZI ALLE IMPRESE

 

A.

Servizi professionali

 

a)

Servizi legali (27) (CPC 861) (28)

esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri officiers publics et ministériels.

AT: la partecipazione degli avvocati di Singapore (che nel paese di origine devono essere pienamente abilitati) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 %. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale.

BE: si applicano contingenti numerici per comparire dinanzi alla Cour de cassation nelle cause non penali.

FR: l'accesso degli avvocati alla professione di avocat auprès de la Cour de Cassation e avocat auprès du Conseil d'Etat è soggetto a contingenti numerici.

DK: solo gli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione e gli studi legali registrati in Danimarca possono detenere quote di uno studio legale danese. Solo gli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione possono far parte del consiglio di amministrazione o della dirigenza di uno studio legale danese. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

FR: alcune forme giuridiche (association d'avocats e société en participation d'avocat) sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. In uno studio legale che presta servizi in tema di diritto francese o di diritto dell'Unione almeno il 75 % dei soci in possesso del 75 % delle quote deve essere costituito da avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia.

HR: la rappresentanza delle parti nei tribunali può essere effettuata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato (titolo croato odvjetnici). Requisito della cittadinanza per far parte del consiglio dell'ordine degli avvocati.

HU: la presenza commerciale deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o uno studio legale (ügyvédi iroda) o un ufficio di rappresentanza.

PL: benché gli avvocati dell'Unione abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della società di persone e della società in accomandita.

b)

1.

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

AT: la partecipazione di contabili di Singapore (che devono essere abilitati a norma dell'ordinamento del loro paese di origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %. Ciò vale solo per coloro che non sono iscritti all'albo professionale austriaco.

CY: l'accesso è subordinato a una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: situazione occupazionale nel sottosettore.

DK: i contabili stranieri possono associarsi a contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'Agenzia danese per il commercio e le società.

b)

2.

Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 diversi dai servizi di contabilità)

AT: la partecipazione di revisori di Singapore (che devono essere abilitati a norma dell'ordinamento del loro paese di origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %. Ciò vale solo per coloro che non sono iscritti all'albo professionale austriaco.

CY: l'accesso è subordinato a una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: situazione occupazionale nel sottosettore.

CZ e SK: almeno il 60 % del capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini di tali paesi.

DK: i contabili stranieri possono associarsi a contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'Agenzia danese per il commercio e le società.

 

HR: nessuna; tuttavia l'attività di revisione può essere effettuata unicamente da persone giuridiche.

LV: più del 50 % delle azioni di capitale con diritto di voto di una società commerciale di revisori giurati deve essere di proprietà di revisori giurati o di società commerciali di revisori giurati dell'Unione.

LT: non meno del 75 % delle azioni deve essere di proprietà di revisori o di società di revisione dell'Unione.

SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Questi sono gli unici autorizzati a detenere quote o a essere soci di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia e i revisori di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti all'interno dello Spazio economico europeo, salvo altrimenti disposto dal governo o da un organismo governativo nominato dal governo in un caso diverso. Requisito di residenza per l'approvazione.

c)

Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) (29)

AT: la partecipazione dei consulenti fiscali di Singapore (che devono essere abilitati a norma dell'ordinamento del loro paese di origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %. Ciò vale solo per coloro che non sono iscritti all'albo professionale austriaco.

CY: l'accesso è subordinato a una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: situazione occupazionale nel sottosettore.

d)

Servizi di architettura

e

e)

Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)

BG: per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli investitori di Singapore devono associarsi a investitori locali, eventualmente in qualità di subappaltatori.

LV: per quanto riguarda i servizi di architettura, per ottenere l'autorizzazione ad avviare un'attività imprenditoriale con piena responsabilità giuridica e con il diritto di firmare progetti è necessario possedere un titolo di studio universitario e un'esperienza triennale in Lettonia nel campo della progettazione.

FR: la prestazione può avvenire soltanto attraverso SEL (anonyme, à responsabilité limitée o en commandite par actions) o SCP.

f)

Servizi di ingegneria

e

g)

Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)

BG: per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli investitori di Singapore devono associarsi a investitori locali, eventualmente in qualità di subappaltatori.

h)

Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e odontoiatrici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)

CY, EE, FI, MT: nessun impegno.

AT: nessun impegno, salvo per i servizi odontoiatrici, gli psicologi e gli psicoterapisti e nessuna per i servizi odontoiatrici, gli psicologi e gli psicoterapisti.

DE: verifica della necessità economica per medici e gli odontoiatri autorizzati a curare i beneficiari di sistemi di assicurazione sociale. Principale criterio seguito: carenza di medici e odontoiatri nella regione interessata.

FR: benché gli investitori dell'Unione abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori di Singapore dispongono unicamente delle forme giuridiche della société d'exercice libéral e della société civile professionelle.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

LV: verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: carenza di medici e odontoiatri nella regione interessata.

 

BG, LT: la prestazione di servizi è soggetta ad autorizzazione rilasciata in base al piano dei servizi sanitari elaborato in funzione delle necessità, tenendo conto della popolazione e dei servizi medici e odontoiatrici esistenti.

SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.

UK: lo stabilimento dei medici nel quadro del National Health Service (servizio sanitario nazionale) è subordinato alla pianificazione degli organici dei medici.

i)

Servizi veterinari (CPC 932)

AT, CY, EE, MT, SI: nessun impegno.

BG: verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: popolazione e densità delle imprese esistenti.

HU: verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione.

FR: i servizi pertinenti possono essere prestati solo mediante la société d'exercice libéral o la société civile professionelle.

PL: i soggetti stranieri possono chiedere un permesso per esercitare la professione.

j)

1.

Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)

BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: nessun impegno.

FR: benché gli investitori dell'Unione abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori di Singapore dispongono unicamente delle forme giuridiche della société d'exercice libéral e della société civile professionelle.

LT: può essere effettuata una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: situazione occupazionale nel sottosettore.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

j)

2.

Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)

AT: gli investitori stranieri sono ammessi solo nelle attività seguenti: infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logoterapisti, dietisti e nutrizionisti.

BG, MT: nessun impegno.

FI, SI: nessun impegno per fisioterapisti e personale paramedico.

FR: benché gli investitori dell'Unione abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori di Singapore dispongono unicamente delle forme giuridiche della société d'exercice libéral e della société civile professionelle.

 

LT: può essere effettuata una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: situazione occupazionale nel sottosettore.

LV: verifica della necessità economica per il personale paramedico e i fisioterapisti stranieri. Principale criterio seguito: situazione occupazionale nella regione interessata.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

k)

Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211)

e altri servizi prestati da farmacisti (30)

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: nessun impegno.

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: l'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: popolazione e densità geografica delle farmacie esistenti.

B.

Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)

Nessuna.

C.

Servizi di ricerca e sviluppo (31)

 

a)

Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851)

UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione o a persone giuridiche dell'Unione aventi sede centrale nella stessa.

b)

Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) (32)

Nessuna.

c)

Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)

UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione o a persone giuridiche dell'Unione aventi sede centrale nella stessa.

D.

Servizi immobiliari (33)

 

a)

Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)

Nessuna, eccetto DK: il titolo di «agente immobiliare» può essere utilizzato solo dalle persone ammesse al registro degli agenti immobiliari. La sezione 25, paragrafo 2, della legge sulla vendita di beni immobili stabilisce i requisiti di ammissione al registro. La legge prescrive, inter alia, che il richiedente risieda in Danimarca, nell'Unione, nello Spazio economico europeo o in Svizzera. Va inoltre tenuto conto di alcune prescrizioni relative alle conoscenze teoriche e pratiche dei richiedenti, così come sono state definite nelle linee guida dell'autorità danese per l'impresa e l'edilizia. La legge sulla vendita di beni immobili è applicabile soltanto nel caso in cui il consumatore sia danese. Possono applicarsi ulteriori disposizioni riguardanti la capacità degli stranieri all'acquisto/alla vendita di beni immobili in Danimarca, ad esempio requisiti in tema di residenza.

b)

Per conto terzi (CPC 822)

Nessuna.

E.

Servizi di noleggio/locazione senza operatori

 

a)

Relativi alle navi (CPC 83103)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata al fine di gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

LT: le navi devono appartenere a persone fisiche lituane o a società stabilite in Lituania.

SE: perché una nave possa battere bandiera svedese, occorre dimostrare una prevalente influenza operativa svedese qualora la nave sia in parte di proprietà di Singapore.

b)

Relativi agli aeromobili (CPC 83104)

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione. L'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in tema di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in tema di proprietà del capitale e di controllo (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali.

c)

Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)

Nessuna.

d)

Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)

Nessuna.

e)

Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)

Nessuna, tranne:

BE, FR: nessun impegno per CPC 83202.

f)

Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)

Nessuna.

F.

Altri servizi alle imprese

 

a)

Pubblicità (CPC 871)

Nessuna.

b)

Ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)

Nessuna.

c)

Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)

Nessuna.

d)

Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)

HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602).

e)

Servizi tecnici di prova e analisi (34) (CPC 8676)

Nessuna, tranne SK: nessuna succursale diretta (è necessaria la registrazione).

f)

Servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (parte di CPC 881)

Nessuna.

g)

Servizi di consulenza connessi alla pesca (parte di CPC 882)

Nessuna.

h)

Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)

Nessuna.

i)

Servizi di collocamento e di fornitura di personale

 

i)

1.

Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno.

ES: monopolio di Stato.

i)

2.

Servizi di collocamento (CPC 87202)

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: nessun impegno.

BE, ES, FR, IT: monopolio di Stato.

DE: l'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: situazione e andamento del mercato del lavoro.

i)

3.

Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio (CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno.

IT: monopolio di Stato.

i)

4.

Servizi di agenzie di moda (parte di CPC 87209)

Nessuna.

i)

5.

Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)

Tutti gli Stati membri eccetto HU: nessun impegno.

HU: nessuna.

j)

1.

Servizi di investigazione (CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno.

j)

2.

Servizi di vigilanza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

DK: requisito della cittadinanza e di residenza per i membri del consiglio di amministrazione. Nessun impegno per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.

HR: nessun impegno.

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: l'autorizzazione può essere rilasciata unicamente ai cittadini del paese e alle persone giuridiche nazionali registrate.

ES: l'accesso è subordinato a un'autorizzazione preventiva. Il Consiglio dei ministri concede l'autorizzazione in funzione della competenza, dell'integrità e dell'indipendenza professionale e del livello di protezione fornito per la sicurezza della popolazione e l'ordine pubblico.

k)

Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (35) (CPC 8675)

FR: gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di prospezione.

l)

1.

Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)

Nessuna.

l)

2.

Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)

LV: monopolio di Stato.

SE: nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali si applica la verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: problemi di spazio e di capacità.

l)

3.

Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

SE: nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali si applica la verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: problemi di spazio e di capacità.

l)

4.

Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)

Nessuna.

l)

5.

Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (36) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

Nessuna.

m)

Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)

Nessuna.

n)

Servizi fotografici (CPC 875)

Nessuna.

o)

Servizi di imballaggio (CPC 876)

Nessuna.

p)

Stampa ed editoria (CPC 88442)

LT, LV: il diritto di stabilimento nel settore dell'editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche registrate nel paese (nessuna succursale).

PL: requisito della cittadinanza per i direttori di quotidiani e periodici.

HR: requisito di residenza per l'editore e per il comitato editoriale.

q)

Servizi congressuali (parte di CPC 87909)

Nessuna.

r)

1.

Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

DK: nessun impegno

PL: nessun impegno per i servizi di traduttori e interpreti giurati.

BG, HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali.

HR: nessun impegno per i servizi di traduzione e interpretazione per/dinanzi ai tribunali croati.

r)

2.

Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)

Nessuna.

r)

3.

Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)

IT, PT: requisito della cittadinanza per gli investitori.

DK: i servizi delle agenzie di recupero crediti sono disciplinati dalla legge n. 319 del 14 maggio 1997 (e successive modifiche) in tema di recupero dei crediti. Tale legge contiene una serie di prescrizioni applicabili ai servizi di recupero dei crediti in Danimarca.

La legge stabilisce, tra l'altro, norme per l'autorizzazione dell'agenzia di recupero crediti, per l'approvazione del personale addetto al recupero crediti nonché disposizioni relative al recupero crediti e alla revoca dell'autorizzazione dell'agenzia di recupero crediti.

r)

4.

Servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901)

BE: per le banche dati nel settore del credito al consumo, requisito della cittadinanza per gli investitori.

IT, PT: requisito della cittadinanza per gli investitori.

r)

5.

Servizi di duplicazione (CPC 87904) (37)

Nessuna.

r)

6.

Servizi di consulenza in tema di telecomunicazioni (CPC 7544)

Nessuna.

r)

7.

Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)

Nessuna.

7.

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

 

A.

Servizi postali e di corriere (Servizi relativi al trattamento (38) degli invii postali (39) secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere:

i)

trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico (40), tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza,

ii)

trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo (41),

iii)

trattamento dei prodotti della stampa con indicazione dell'indirizzo (42),

iv)

trattamento degli invii di cui ai punti da i) a iii), come raccomandate o posta assicurata,

v)

servizi di recapito per espresso (43) per gli invii di cui ai punti da i) a iii),

vi)

trattamento della posta senza indirizzo e

vii)

scambio di documenti (44).

I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi quando rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, quali la corrispondenza di prezzo inferiore al quintuplo della tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 100 grammi (45) e il servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative).

(parte di CPC 751, parte di CPC 71235 (46) e parte di CPC 73210 (47))

Nessuna.

B.

Servizi di telecomunicazione

In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione.

 

a)

Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici (48), esclusa la trasmissione radiotelevisiva (49)

Nessuna (50).

8.

SERVIZI EDILIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

Nessuna.

9.

SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)

Tutti i sottosettori indicati di seguito (51)

AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche. Per la distribuzione di prodotti farmaceutici e di prodotti del tabacco sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione o a persone giuridiche dell'Unione aventi sede centrale nella stessa.

FI: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche e di prodotti farmaceutici.

HR: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco.

A.

Servizi dei commissionari

 

a)

Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

Nessuna.

b)

Altri servizi dei commissionari (CPC 621)

Nessuna.

B.

Servizi di commercio all'ingrosso

 

a)

Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

Nessuna.

b)

Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)

Nessuna.

c)

Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici (52))

FR, IT: monopolio di Stato per il tabacco.

FR: l'autorizzazione di farmacie all'ingrosso è subordinata a una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: popolazione e densità geografica delle farmacie esistenti.

C.

Servizi di commercio al dettaglio (53)

Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)

Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)

Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (54) (CPC 632 esclusi CPC 63211 e 63297)

ES, FR, IT: monopolio di Stato per il tabacco.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: l'autorizzazione di grandi magazzini (nel caso della FR solo per quelli di grandi dimensioni) è subordinata a una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: numero di negozi esistenti e incidenza sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

IE, SE: nessun impegno per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche.

SE: può essere applicata la verifica della necessità economica per l'autorizzazione al commercio temporaneo di capi di abbigliamento, calzature e prodotti alimentari non consumati nel punto di vendita. Principale criterio seguito: incidenza sui negozi esistenti nella zona geografica interessata.

D.

Franchising (CPC 8929)

Nessuna.

10.

SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)

 

A.

Servizi di istruzione primaria (CPC 921)

B.

Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)

C.

Servizi di istruzione superiore (CPC 923)

D.

Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)

UE: la partecipazione di operatori privati alla rete di istruzione è subordinata al rilascio di una concessione.

AT: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore e per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.

BG: nessun impegno per la prestazione di servizi di istruzione primaria e/o secondaria da parte di persone fisiche e associazioni straniere e per la prestazione di servizi di istruzione superiore.

 

CZ, SK: requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio. Nessun impegno per la prestazione di servizi di istruzione superiore, salvo per servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.

EL: requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio nelle scuole primarie e secondarie. Nessun impegno per gli istituti di istruzione superiore che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato.

ES, IT: verifica della necessità economica per l'apertura di università private autorizzate a rilasciare diplomi o titoli riconosciuti. La procedura comporta un parere del Parlamento. Principale criterio seguito: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.

HR: nessun impegno per i servizi di istruzione primaria (CPC 921). Per i servizi di istruzione secondaria: nessuna per le persone giuridiche.

HU, SK: le autorità locali (o centrali, nel caso delle scuole superiori o di altri istituti di istruzione superiore) responsabili per il rilascio delle licenze possono limitare il numero di scuole stabilite.

 

LV: nessun impegno per la prestazione di servizi di istruzione di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, per studenti disabili (CPC 9224).

SI: nessun impegno per le scuole primarie. Requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio nelle scuole secondarie e superiori.

E.

Altri servizi di istruzione (CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: nessun impegno.

CZ, SK: la partecipazione di operatori privati alla rete di istruzione è subordinata al rilascio di una concessione. requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio.

11.

SERVIZI AMBIENTALI (55)

A.

Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) (56)

B.

Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi

a)

Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)

b)

Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)

Nessuna.

C.

Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) (57)

D.

Risanamento e pulizia del suolo e delle acque

a)

Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 9406) (58)

E.

Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)

F.

Protezione della biodiversità e del paesaggio

a)

Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406)

G.

Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 9409)

 

12.

SERVIZI FINANZIARI

 

A.

Servizi assicurativi e connessi

AT: la licenza per l'apertura di succursali da parte di un assicuratore di Singapore viene negata quando quest'ultimo non abbia, nel paese di origine, una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società di capitali o a una mutua assicuratrice.

BG, ES: prima di poter aprire una succursale o un'agenzia in Bulgaria o Spagna per la prestazione di servizi relativa ad alcune classi di assicurazioni, l'assicuratore di Singapore deve essere già autorizzato a operare negli stessi settori nel paese di origine da almeno cinque anni.

EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo nella forma di agenzie, succursali o sedi centrali.

FI: almeno metà dei soci promotori e dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organismo di vigilanza delle compagnie di assicurazione deve avere la residenza nell'Unione, salvo deroga delle autorità competenti. In Finlandia gli assicuratori di Singapore non possono ottenere la licenza necessaria per aprire una succursale operante nel settore delle assicurazioni pensionistiche obbligatorie.

IT: l'autorizzazione per lo stabilimento di succursali è subordinata alla valutazione delle autorità di vigilanza.

 

BG, PL: per gli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (nessuna succursale).

PT: per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione di Singapore devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate per l'intermediazione assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione.

SK: i cittadini di Singapore possono stabilire una compagnia di assicurazione avente forma legale di società di capitali oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate aventi sede sociale in Slovacchia (nessuna succursale).

SI: divieto di partecipazione straniera a compagnie di assicurazione in fase di privatizzazione. La qualità di socio in un istituto di mutua assicurazione è riservata alle compagnie stabilite in Slovenia (nessuna succursale) e alle persone fisiche di cittadinanza slovena. Per la prestazione di servizi di consulenza e liquidazione sinistri è richiesta la registrazione come soggetto giuridico (nessuna succursale).

SE: lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non registrate in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale.

B.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi)

UE: possono essere depositarie delle attività dei fondi di investimento solo le società aventi sede legale nell'Unione. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede centrale e sede sociale nello stesso Stato membro dell'Unione.

BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate (nessuna succursale). Obbligo di residenza permanente in Bulgaria per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del consiglio di direzione.

CY: soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione di titoli a Cipro. Le società di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate in conformità del diritto societario di Cipro (nessuna succursale).

HR: nessuna salvo per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia all'Agenzia centrale di deposito (Central Depositary Agency - CDA). L'accesso ai servizi della CDA sarà garantito ai non residenti su basi non discriminatorie.

 

HU: le succursali di istituti di Singapore non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensionistici privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri di cittadinanza ungherese, che siano residenti a termini della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano la residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.

IE: nel caso degli organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere registrate in Irlanda o in un altro Stato membro dell'Unione (nessuna succursale). Nel caso di una società in accomandita per investimenti, almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono a) essere autorizzati in Irlanda e ciò presuppone la registrazione di una società di capitali o persone con sede centrale/sociale in Irlanda oppure b) essere autorizzati in un altro Stato membro dell'Unione in conformità della direttiva dell'Unione sui servizi di investimento.

 

IT: per poter gestire il sistema di regolamento di titoli con una sede in Italia una società deve essere registrata in tale paese (nessuna succursale). Per prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in Italia, una società deve essere registrata in tale paese (nessuna succursale). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione, il fiduciario/depositario deve essere registrato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione dell'Unione devono essere registrate in Italia (nessuna succursale). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione aventi la sede centrale nell'Unione nonché agli OICVM registrati in Italia. Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento.

 

LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la registrazione di una società di gestione specializzata (nessuna succursale). Soltanto le società aventi sede legale in Lituania possono fungere da depositari di patrimoni.

PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società registrate in Portogallo e specializzate a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri dell'Unione (nessun impegno per le succursali dirette di paesi terzi).

RO: le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale.

SK: i servizi di investimento in Slovacchia possono essere prestati da banche, società di investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale sociale conforme a quanto previsto dalla legge (nessuna succursale).

SI: nessun impegno per la partecipazione in banche in corso di privatizzazione e per i fondi pensione privati (fondi pensione non obbligatori).

SE: il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nell'Unione.

13.

SERVIZI SANITARI E SOCIALI (59) (solo servizi finanziati con fondi privati)

 

A.

Servizi ospedalieri (CPC 9311)

B.

Servizi delle ambulanze (CPC 93192)

C.

Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)

D.

Servizi sociali (CPC 933)

UE: la partecipazione di operatori privati alla rete sociosanitaria è subordinata al rilascio di una concessione. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: numero delle strutture esistenti e incidenza sulle stesse, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

AT, SI: nessun impegno per i servizi delle ambulanze.

BG: nessun impegno per i servizi ospedalieri, per i servizi delle ambulanze e per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri.

CY, CZ, FI, MT, SE, SK: nessun impegno.

HU: nessun impegno per i servizi sociali.

PL: nessun impegno per i servizi delle ambulanze, per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri e per i servizi sociali.

BE, UK: nessun impegno per i servizi delle ambulanze, per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri e per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

 

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

14.

SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

 

A.

Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

escluso il catering nei servizi di trasporto aereo

BG: è richiesta la registrazione (nessuna succursale).

IT: verifica della necessità economica per bar, caffè e ristoranti. Principale criterio seguito: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.

HR: i luoghi che si trovano nelle aree protette di particolare interesse storico e artistico o i parchi nazionali o paesaggistici sono soggetti all'approvazione del governo della Repubblica di Croazia, che ha facoltà di negarla.

B.

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)

BG: Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).

PT: obbligo di costituire una società commerciale con sede in Portogallo (nessun impegno per le succursali).

C.

Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)

Nessuna.

15.

SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (diversi dai servizi audiovisivi)

 

A.

Servizi di intrattenimento (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo, le discoteche e i circhi) (CPC 9619)

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.

BG: nessun impegno, salvo per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191), per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori attori e altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).

EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) salvo per i servizi dei cinemateatri.

LV: nessun impegno, salvo per i servizi di gestione dei cinemateatri (parte di CPC 96199).

B.

Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

FR: la partecipazione straniera a case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto. Per le agenzie di stampa: nessun impegno, tuttavia le agenzie di stampa di Singapore possono stabilire una succursale o un ufficio in Francia avente come unico scopo la raccolta di notizie. Si precisa che tale succursale o ufficio non può distribuire notizie.

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: nessun impegno.

PT: per le società del settore dell'informazione legalmente registrate in Portogallo come sociedade anónima il capitale sociale deve essere costituito da titoli nominativi.

C.

Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali (60) (CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

AT, LT: la partecipazione di operatori privati alla rete delle biblioteche, degli archivi, dei musei e degli altri servizi culturali è subordinata al rilascio di una concessione o di una licenza.

D.

Servizi sportivi (CPC 9641)

AT, SI: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna.

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.

E.

Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)

Nessuna.

16.

SERVIZI DI TRASPORTO

 

A.

Trasporto marittimo (61)

 

a)

Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale (62)).

b)

Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale (63))

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata al fine di gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

B.

Trasporto sulle vie navigabili interne

 

a)

Trasporto di passeggeri (CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale (64))

b)

Trasporto merci (CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale (65))

UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata al fine di gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

SK: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).

 

AT: requisito della cittadinanza per le persone fisiche che intendono costituire una società di navigazione. In caso di stabilimento come persona giuridica, requisito della cittadinanza per il consiglio di amministrazione e per l'organismo di vigilanza. La società deve essere registrata in Austria o esservi stabilita in via permanente. La maggior parte delle azioni deve inoltre appartenere a cittadini dell'Unione.

HR: nessun impegno.

BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).

HU: può essere richiesta la partecipazione statale in uno stabilimento.

FI: possono prestare servizi solo le imbarcazioni battenti bandiera finlandese.

C.

Trasporto ferroviario (66)

a)

Trasporto di passeggeri (CPC 7111)

b)

Trasporto merci (CPC 7112)

BG, SK: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).

HR: nessun impegno.

D.

Trasporto stradale (67)

 

a)

Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)

UE: gli investitori stranieri non possono prestare servizi di trasporto all'interno di uno Stato membro (cabotaggio), salvo i servizi non regolari di noleggio di autobus con operatore.

UE: verifica della necessità economica per i servizi di taxi. Principale criterio seguito: numero degli stabilimenti esistenti e incidenza sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

AT: sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione e a persone giuridiche dell'Unione aventi sede centrale nella stessa.

BG: sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione e a persone giuridiche dell'Unione aventi sede centrale nella stessa. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).

FI e LV: autorizzazione obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all'estero.

LV e SE: obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese in questione.

ES: verifica della necessità economica per CPC 7122. Principale criterio seguito: domanda locale.

 

IT, PT: verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Principale criterio seguito: numero degli stabilimenti esistenti e incidenza sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

ES, IE, IT: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Principale criterio seguito: numero degli stabilimenti esistenti e incidenza sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

FR: nessun impegno per i servizi di autobus interurbani.

b)

Trasporto merci (68) (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio (69))

AT, BG: sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione e a persone giuridiche dell'Unione aventi sede centrale nella stessa.

BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).

FI, LV: autorizzazione obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all'estero.

LV e SE: obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese in questione.

IT, SK: verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: domanda locale.

E.

Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (70)  (71) (CPC 7139)

AT: sono concessi diritti esclusivi solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione o a persone giuridiche dell'Unione aventi sede centrale nella stessa.

17.

SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO (72)

 

A.

Servizi ausiliari del trasporto marittimo (73)

a)

Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

b)

Servizi di sdoganamento (74)

c)

Servizi di stazionamento e deposito di container (75)

d)

Servizi di agenzia marittima (76)

e)

Servizi marittimi di spedizione merci (78)

f)

Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)

g)

Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)

h)

Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)

i)

Altri servizi ausiliari e di supporto (compreso il catering) (parte di CPC 749)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata al fine di gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

IT: verifica della necessità economica (77) per i servizi di movimentazione di carichi marittimi. Principale criterio seguito: numero degli stabilimenti esistenti e incidenza sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. Requisito di residenza per i raccomandatari marittimi.

BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). Per i servizi di agenzia marittima le società di navigazione di Singapore hanno il diritto di stabilire succursali che possono fungere da agenti per le sedi principali. I servizi ausiliari del trasporto marittimo che richiedono l'utilizzo di imbarcazioni possono essere prestati solo da imbarcazioni battenti bandiera bulgara. Requisito della cittadinanza.

HR: nessun impegno per i servizi di sdoganamento, i servizi di stazionamento e deposito di container, i servizi di agenzia marittima e i servizi marittimi di spedizione merci. Per i servizi di movimentazione di carichi marittimi, i servizi di deposito e magazzinaggio, gli altri servizi ausiliari e di supporto (compreso il catering), i servizi di rimorchio e spinta e i servizi di supporto al trasporto marittimo: nessuna; tuttavia le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in base alla capacità dei porti.

SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (nessuna succursale).

FI: possono prestare servizi solo le imbarcazioni battenti bandiera finlandese.

B.

Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne (79)

a)

Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)

b)

Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

c)

Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)

d)

Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223)

e)

Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224)

f)

Servizi di supporto al trasporto sulle vie navigabili interne (parte di CPC 745)

g)

Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)

UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata al fine di gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

AT: requisito della cittadinanza per le persone fisiche che intendono costituire una società di navigazione. In caso di stabilimento come persona giuridica, requisito della cittadinanza per il consiglio di amministrazione e per l'organismo di vigilanza. La società deve essere registrata in Austria o esservi stabilita in via permanente. La maggior parte delle azioni deve inoltre appartenere a cittadini dell'Unione, salvo per i servizi di deposito e magazzinaggio, i servizi delle agenzie di trasporto di merci e le ispezioni preimbarco.

BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). La partecipazione alle società bulgare è limitata al 49 %.

HU: può essere richiesta la partecipazione statale in uno stabilimento, salvo per i servizi di deposito e magazzinaggio.

FI: possono prestare servizi solo le imbarcazioni battenti bandiera finlandese.

SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (nessuna succursale).

HR: nessun impegno.

C.

Servizi ausiliari del trasporto ferroviario (80)

a)

Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)

b)

Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

c)

Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)

d)

Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113)

e)

Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (parte di CPC 743)

f)

Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)

BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). La partecipazione alle società bulgare è limitata al 49 %.

SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (nessuna succursale).

HR: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.

D.

Servizi ausiliari del trasporto stradale (81)

a)

Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)

b)

Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

c)

Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)

d)

Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124)

e)

Servizi di supporto per le attrezzature di trasporto stradale (CPC 744)

f)

Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)

AT: per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori sono concesse autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione o a persone giuridiche dell'Unione aventi sede centrale nella stessa. Requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). La partecipazione alle società bulgare è limitata al 49 %. Requisito della cittadinanza.

FI: per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori, l'autorizzazione è obbligatoria, ma non viene concessa ai veicoli immatricolati all'estero.

SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (nessuna succursale).

MT: requisito della cittadinanza.

HR: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori.

F.

Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (82)

a)

Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (83) (parte di CPC 742)

Nessuna eccetto AT: requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.

18.

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO

 

Servizi di trasporto combinato

Tutti gli Stati membri eccetto AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.

19.

SERVIZI ENERGETICI

 

A.

Servizi connessi al settore minerario (84) (CPC 883) (85)

Nessuna.

B.

Trasporto di combustibili mediante condotte (86) (CPC 7131)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

C.

Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (87) (parte di CPC 742)

PL: agli investitori di paesi fornitori di energia può essere vietato il controllo delle attività. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).

D.

Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271)

e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda (88)

UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda.

E.

Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613)

F.

Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297)

e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda (89)

UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: per la vendita al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere, l'autorizzazione di grandi magazzini (nel caso della FR solo per quelli di dimensioni maggiori) è subordinata a una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: numero di negozi esistenti e incidenza sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

G.

Servizi connessi alla distribuzione di energia (90) (CPC 887)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza e per detti servizi: nessuna.

SI: nessun impegno, salvo per i servizi connessi alla distribuzione di gas e per detti servizi: nessuna.

20.

ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

 

a)

Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)

Nessuna.

b)

Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)

IT: verifica della necessità economica applicata in base al trattamento nazionale. Nell'applicazione della verifica della necessità economica viene fissato un limite al numero di imprese. Principale criterio seguito: popolazione e densità delle imprese esistenti.

c)

Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)

IT: verifica della necessità economica applicata in base al trattamento nazionale. Nell'applicazione della verifica della necessità economica viene fissato un limite al numero di imprese. Principale criterio seguito: popolazione e densità delle imprese esistenti.

d)

Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)

IT: verifica della necessità economica applicata in base al trattamento nazionale. Nell'applicazione della verifica della necessità economica viene fissato un limite al numero di imprese. Principale criterio seguito: popolazione e densità delle imprese esistenti.

e)

Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se prestati come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo (91)  (92) (CPC ver. 1.0 97230)

Nessuna.

f)

Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)

Nessuna.


(1)  Il diritto di proprietà bulgaro riconosce i seguenti diritti di proprietà limitati: diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù.

(2)  Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

(3)  Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

(4)  Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

(5)  In base alla legge sulle società commerciali, una succursale stabilita in Slovenia non viene considerata una persona giuridica ma, dal punto di vista del funzionamento, è equiparata a una controllata e ciò è conforme all'articolo XXVIII, lettera g), del GATS.

(6)  Poiché i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente dei singoli settori. Ai fini di una più agevole comprensione, nel presente elenco vengono inserite note a piè di pagina specifiche che, senza essere esaurienti, indicano a titolo illustrativo i settori in cui i servizi pubblici sono particolarmente importanti.

(7)  Questa limitazione non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi informatici e servizi correlati.

(8)  A norma dell'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tali controllate sono considerate persone giuridiche dell'Unione. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed efficace all'economia dell'Unione, esse sono beneficiarie del mercato interno dell'UE che comprende, tra l'altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri dell'Unione.

(9)  Tali investimenti tendenzialmente comportano per detti enti anche interessi non economici.

(10)  Importo totale delle attività o importo totale delle passività, più il capitale.

(11)  I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punti 6.F.f) e 6.F.g).

(12)  I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punti 6.F.f) e 6.F.g).

(13)  I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punti 6.F.f) e 6.F.g).

(14)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(15)  Sono esclusi i servizi connessi al settore minerario prestati per conto terzi in giacimenti di petrolio e di gas che figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.A.

(16)  Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di oltre il 50 % della partecipazione in una persona giuridica.

(17)  Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.h).

(18)  Il settore in questione è limitato alle attività manifatturiere. Non comprende le attività connesse alle opere audiovisive o caratterizzate da un contenuto culturale.

(19)  L'editoria e la stampa per conto terzi figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.p).

(20)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(21)  Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di oltre il 50 % della partecipazione in una persona giuridica.

(22)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(23)  Non comprende la gestione dei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto terzi, che figura in SERVIZI ENERGETICI.

(24)  Sono esclusi il trasporto di gas naturale e di combustibili gassosi mediante condotte, la trasmissione e la distribuzione di gas per conto terzi e la vendita di gas naturale e di combustibili gassosi, che figurano in SERVIZI ENERGETICI.

(25)  Non comprende la trasmissione e la distribuzione di vapore e acqua calda per conto terzi e la vendita di vapore e acqua calda, che figurano in SERVIZI ENERGETICI.

(26)  Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di oltre il 50 % della partecipazione in una persona giuridica.

(27)  A causa della progressiva liberalizzazione del mercato dei servizi legali di Singapore quest'ultimo non può ancora impegnarsi a garantire un maggiore accesso al mercato in questo settore. Al fine di concedere un maggiore accesso al mercato le parti riesamineranno i propri impegni in tema di servizi legali entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono, con decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito in applicazione dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), modificare i rispettivi elenchi a tale riguardo.

(28)  Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in tema di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza applicabili negli Stati membri dell'Unione. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in tema di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di licenza possono prevedere, tra l'altro, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in tema di diritto dell'Unione sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione che agisce personalmente, mentre quelli in tema di diritto di uno Stato membro dell'Unione sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'Unione, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'Unione e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

(29)  Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in campo fiscale che figurano al punto 1.A.a), Servizi legali.

(30)  La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell'Unione. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

(31)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(32)  Parte di CPC 85201, che figura al punto 6.A.h), Servizi medici e odontoiatrici.

(33)  Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

(34)  La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi tecnici di prova e analisi obbligatori per il rilascio di autorizzazioni all'immissione in commercio o di autorizzazioni per l'uso (ad esempio controllo tecnico dei veicoli, controlli alimentari).

(35)  La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica a determinate attività di prospezione mineraria (ad esempio minerali, petrolio e gas).

(36)  I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano dal punto 6.F.l) 1. al punto 6.F.1) 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 6.B., Servizi informatici e servizi correlati.

(37)  Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).

(38)  Il termine «trattamento» si riferisce ad attività quali la raccolta, lo smistamento, il trasporto e il recapito.

(39)  Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

(40)  Lettere, cartoline, ecc.

(41)  Compresi libri e cataloghi.

(42)  Giornali e periodici.

(43)  Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di recapito per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, recapito direttamente al destinatario, tracciabilità e rintracciabilità, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito e conferma dell'avvenuta ricezione.

(44)  Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini del recapito diretto mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

(45)  Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e recapitare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.

(46)  Trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.

(47)  Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.

(48)  Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati online, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 6.B., Servizi informatici e servizi correlati.

(49)  Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione con o senza filo (indipendentemente dall'ubicazione della trasmissione originaria) necessaria per la ricezione e/o visualizzazione di segnali di programmi sonori e/o visivi da tutto o da parte del pubblico, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

(50)  Al fine di una maggiore chiarezza alcuni Stati membri dell'Unione conservano una partecipazione pubblica in alcuni operatori delle telecomunicazioni. Tali Stati membri si riservano il diritto di conservare in futuro detta partecipazione pubblica. Non si tratta di una limitazione dell'accesso al mercato. In Belgio la partecipazione statale e i diritti di voto nella società Belgacom vengono decisi per legge e attualmente sono disciplinati a norma della legge del 21 marzo 1991 sulla riforma delle imprese economiche di proprietà statale.

(51)  La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica alla distribuzione di prodotti chimici, farmaci, prodotti per uso medico quali dispositivi medicochirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico, materiale militare, pietre e metalli preziosi nonché, in alcuni Stati membri dell'Unione europea, alla distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco e di bevande alcoliche.

(52)  Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.D.

(53)  Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, 6.B e 6.F.1).

Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano in SERVIZI ENERGETICI, punti 19.E e 19.F.

(54)  La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura in SERVIZI PROFESSIONALI, punto 6.A.k).

(55)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(56)  Corrisponde ai servizi fognari.

(57)  Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

(58)  Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

(59)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(60)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(61)  La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali e agli altri servizi di trasporto marittimo che comportano l'utilizzo di proprietà demaniali.

(62)  Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.

(63)  Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.

(64)  Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.

(65)  Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.

(66)  La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi di trasporto ferroviario che comportano l'uso di proprietà demaniali.

(67)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(68)  In alcuni Stati membri si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

(69)  Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE, punto 2.A, Servizi postali e di corriere, di cui all'appendice 8-A-1.

(70)  Il trasporto di combustibili mediante condotte figura in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.B.

(71)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(72)  Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, dal punto 6.F.l) 1. al punto 6.F.1) 4.

(73)  La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali, agli altri servizi ausiliari che comportano l'uso di proprietà demaniali e ai servizi di rimorchio e spinta.

(74)  Per «servizi di sdoganamento» si intende l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare.

(75)  Per «servizi di stazionamento e deposito di container» si intende lo stoccaggio di container, nelle zone portuali o nell'entroterra, per riempirli/svuotarli, ripararli e metterli a disposizione per le spedizioni.

(76)  Per «servizi di agenzia marittima» si intendono le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più compagnie di navigazione per gli scopi seguenti: commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dalla quotazione alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali, rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci.

(77)  Per «servizi marittimi di spedizione merci» si intende l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la comunicazione di informazioni commerciali.

(78)  Tale misura è applicata su base non discriminatoria.

(79)  La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali, agli altri servizi ausiliari che comportano l'uso di proprietà demaniali e ai servizi di rimorchio e spinta.

(80)  La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi che comportano l'uso di proprietà demaniali.

(81)  La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi che comportano l'uso di proprietà demaniali.

(82)  I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.C.

(83)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(84)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(85)  Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.

Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI.

(86)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(87)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(88)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(89)  Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

(90)  Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici, salvo per i servizi di consulenza.

(91)  I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h), Servizi medici e odontoiatrici, al punto 6.A.j) 2., Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.

(92)  La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi di stazioni termali e ai massaggi non terapeutici prestati nell'ambito di servizi pubblici come nel caso di alcune sorgenti d'acqua.

Appendice 8-A-3

UNIONE

ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN CONFORMITÀ DEGLI ARTICOLI 8.14

(PERSONALE CHIAVE E LAUREATI IN TIROCINIO)

E 8.15 (VENDITORI DI SERVIZI ALLE IMPRESE)

(PERSONALE CHIAVE, LAUREATI IN TIROCINIO E VENDITORI DI SERVIZI ALLE IMPRESE)

1.

L'elenco di riserve di seguito indica le attività economiche liberalizzate a norma degli articoli 8.7 (Elenco degli impegni specifici) e 8.12 (Elenco degli impegni specifici) per le quali si applicano limitazioni del personale chiave e dei laureati in tirocinio in conformità degli articolo 8.14 (Personale chiave e laureati in tirocinio) e 8.15 (Venditori di servizi alle imprese) e precisa tali limitazioni. L'elenco di seguito comprende gli elementi seguenti:

a)

la prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

b)

la seconda colonna che descrive le limitazioni applicabili.

L'Unione non assume impegni per il personale chiave nell'ambito delle attività economiche non liberalizzate (senza nessun impegno) in conformità dell'articolo 8.12 (Elenco di impegni specifici).

2.

Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

3.

Nell'elenco di riserve di seguito non figurano le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché agli obblighi e procedure di licenza quando esse non costituiscono una limitazione a termini degli articoli 8.14 (Personale chiave e laureati in tirocinio) e 8.15 (Venditori di servizi alle imprese). Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco di seguito, si applicano in qualunque caso al personale chiave e ai laureati in tirocinio di Singapore.

4.

Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni prescritte dal diritto e della normativa dell'Unione in tema di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresa la disciplina riguardante il periodo di soggiorno e i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi, anche se non comprese nell'elenco di seguito.

5.

Conformemente all'articolo 8.1, paragrafo 2, lettera a) (Obiettivo e campo di applicazione), l'elenco di riserve di seguito non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte.

6.

L'elenco di riserve di seguito non pregiudica l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

7.

Nei settori in cui si applicano verifiche della necessità economica, queste si basano principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'incidenza sugli stessi.

8.

I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco di riserve di seguito non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

TUTTI I SETTORI

Verifica della necessità economica

BG, HU: verifica della necessità economica per i laureati in tirocinio (1).

TUTTI I SETTORI

Percentuale di persone trasferite all'interno delle società

BG: il numero di persone trasferite all'interno di una società non deve superare il 10 % della media annua dei cittadini dell'Unione alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100 il numero di persone trasferite all'interno della società può, previa autorizzazione, superare il 10 %.

HU: nessun impegno per le persone fisiche socie di una persona giuridica di Singapore.

TUTTI I SETTORI

Laureati in tirocinio

Per AT, DE, ES, FR, HU, la formazione deve essere collegata alla laurea universitaria conseguita.

TUTTI I SETTORI

Amministratori delegati e revisori

AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche che all'interno di una persona giuridica o di una succursale sono responsabili dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.

FI: uno straniero che svolga un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nell'Unione. Per tutti i settori, ad eccezione dei servizi di telecomunicazione, vige il requisito di residenza per l'amministratore delegato di una società a responsabilità limitata. Per i servizi di telecomunicazione, vige l´obbligo di residenza permanente per l'amministratore delegato.

FR: se non possiede un permesso di residenza, l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale deve chiedere un'autorizzazione specifica.

RO: la maggioranza dei revisori delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.

TUTTI I SETTORI

Riconoscimento

UE: le direttive dell'Unione relative al mutuo riconoscimento dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro dell'Unione non dà il diritto di prestare lo stesso sevizio in un altro Stato membro (2).

4.

Attività manifatturiere (3)

 

H.

Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati (ISIC rev 3.1: 22), escluse l'editoria e la stampa per conto terzi (4)

IT: requisito della cittadinanza per gli editori.

HR: requisito di residenza per gli editori.

PL: requisito della cittadinanza per i direttori di quotidiani e periodici.

SE: requisito di residenza per gli editori e i proprietari di case editrici o di tipografie.

6.

SERVIZI ALLE IMPRESE

 

A.

Servizi professionali

 

a)

Servizi legali (CPC 861) (5)

esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri officiers publics et ministériels.

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto nazionale (dell'Unione e dello Stato membro). Nel caso della Spagna le autorità competenti possono concedere deroghe.

BE, FI: requisito della cittadinanza e di residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza presso la Cour de cassation nelle cause non penali.

BG: gli avvocati di Singapore possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino di Singapore e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Requisito di residenza permanente per i servizi di mediazione legale.

FR: l'accesso degli avvocati alla professione di avocat auprès de la Cour de Cassation e avocat auprès du Conseil d'Etat è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

HR: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale (cittadinanza croata e cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione).

HU: requisito della cittadinanza e di residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, in base a un contratto di collaborazione stipulato con un avvocato o uno studio legale ungherese.

 

LV: requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

LU: requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi legali in tema di diritto lussemburghese e dell'Unione.

SE: requisito di residenza per ottenere l'abilitazione all'avvocatura, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese advokat.

b)

1.

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il periodo di residenza richiesto non può superare i 5 anni.

b)

2.

Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 diversi dai servizi di contabilità)

AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.).

DK: requisito di residenza.

ES: requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario.

HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dalla Camera dei revisori croata.

FI: requisito di residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

EL: requisito della cittadinanza per i revisori legali.

IT: requisito della cittadinanza per gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario. Requisito di residenza per i singoli revisori.

SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza.

c)

Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) (6)

AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

BG, SI: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

HU: requisito di residenza.

d)

Servizi di architettura

e

e)

Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)

EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia.

BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. Requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio.

EL, HR, HU, SK: requisito di residenza.

FR: l'utilizzo di un titolo professionale da parte di professionisti qualificatisi in paesi terzi non è possibile, salvo nel quadro di accordi di mutuo riconoscimento.

f)

Servizi di ingegneria

e

g)

Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)

EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia.

BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.

HR, SK: requisito di residenza.

EL, HU: requisito di residenza (in base a CPC 8673 il requisito di residenza si applica unicamente ai laureati in tirocinio).

h)

Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e odontoiatrici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)

CZ, IT, SK: requisito di residenza.

CZ, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.

BE, LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

BG, MT: requisito della cittadinanza.

DE: requisito della cittadinanza: in casi eccezionali possono essere concesse deroghe nell'interesse della salute pubblica.

DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un'autorizzazione limitata di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito di residenza.

FR: requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

LV: l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali in base alle esigenze economiche riguardanti i medici e gli odontoiatri in una determinata regione.

PL: per l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritti di voto limitati nell'ambito degli organismi professionali.

PT: requisito di residenza per gli psicologi.

i)

Servizi veterinari (CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR, HU: requisito della cittadinanza.

CZ e SK: requisito della cittadinanza e di residenza.

IT: requisito di residenza.

PL: requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un permesso per esercitare la professione.

j)

1.

Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)

AT: per aprire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento in Austria.

BE, LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

CY, EE, RO: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.

FR: requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.

IT: requisito di residenza.

LV: la necessità economica è determinata in base al numero complessivo di ostetriche in una determinata regione autorizzato dalle autorità sanitarie locali.

PL: requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un permesso per esercitare la professione.

 

SK: requisito di residenza.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

j)

2.

Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)

AT: i prestatori stranieri di servizi sono ammessi solo nelle attività seguenti: infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logoterapisti, dietisti e nutrizionisti. Per aprire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento in Austria.

BE, FR, LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

SK: requisito di residenza.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

CY, CZ, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.

 

HU: requisito della cittadinanza.

DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un'autorizzazione limitata di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito di residenza.

CY, CZ, EL, IT: verifica della necessità economica: la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale.

LV: la necessità economica è determinata in base al numero complessivo di infermieri in una determinata regione autorizzato dalle autorità sanitarie locali.

k)

Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211)

e altri servizi prestati da farmacisti (7)

FR: requisito della cittadinanza. L'accesso di cittadini di Singapore è comunque possibile, entro contingenti numerici stabiliti, purché il prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia.

DE, EL, SK: requisito della cittadinanza.

HU: requisito della cittadinanza, salvo per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211).

IT, PT: requisito di residenza.

SK: requisito di residenza.

D.

Servizi immobiliari (8)

 

a)

Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)

FR, HU, IT, PT: requisito di residenza.

LV, MT, SI: requisito della cittadinanza.

b)

Per conto terzi (CPC 822)

DK: requisito di residenza, salvo deroga concessa dall'Agenzia danese per il commercio e le società.

FR, HU, IT, PT: requisito di residenza.

LV, MT, SI: requisito della cittadinanza.

E.

Servizi di noleggio/locazione senza operatori

 

e)

Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)

UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

f)

Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)

UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

F.

Altri servizi alle imprese

 

e)

Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)

IT, PT: requisito di residenza per biologi e analisti chimici.

SK: requisito di residenza.

f)

Servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (parte di CPC 881)

IT: requisito di residenza per gli agronomi e i periti agrari.

j)

2.

Servizi di vigilanza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

BE: requisito della cittadinanza e di residenza per i dirigenti.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: requisito della cittadinanza e di residenza.

DK: requisito della cittadinanza e di residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale.

ES, PT: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

FR: requisito della cittadinanza per amministratori delegati e direttori.

IT: requisito di cittadinanza e di residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e il trasporto valori.

k)

Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

BG: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

DE: requisito della cittadinanza per i geometri pubblici.

FR: requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario.

IT, PT: requisito di residenza.

l)

1.

Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)

MT: requisito della cittadinanza.

l)

2.

Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)

LV: requisito della cittadinanza.

l)

3.

Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

l)

5.

Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (9) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio, salvo:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK per CPC 633, 8861, 8866;

BG per i servizi di riparazione di oggetti personali o familiari (esclusi i gioielli): CPC 63301, 63302, parte di 63303, 63304, 63309;

AT per CPC 633, 8861-8866;

EE, FI, LV, LT per CPC 633, 8861-8866;

CZ, SK per CPC 633, 8861-8865; e

SI per CPC 633, 8861, 8866.

m)

Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

n)

Servizi fotografici (CPC 875)

HR, LV: requisito della cittadinanza per i servizi fotografici specializzati.

PL: requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di fotografia aerea.

p)

Stampa ed editoria (CPC 88442)

HR: requisito di residenza per gli editori.

SE: requisito di residenza per gli editori e i proprietari di case editrici o di tipografie.

q)

Servizi congressuali (parte di CPC 87909)

SI: requisito della cittadinanza.

r)

1.

Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

FI: requisito di residenza per i traduttori iscritti all'albo.

DK: requisito di residenza per traduttori e interpreti pubblici autorizzati, salvo deroga concessa dall'Agenzia danese per il commercio e le società.

r)

3.

Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)

BE, EL, IT: requisito della cittadinanza.

r)

4.

Servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901)

BE, EL, IT: requisito della cittadinanza.

r)

5.

Servizi di duplicazione (CPC 87904) (10)

UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

8.

SERVIZI EDILIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.

9.

SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico)

 

C.

Servizi di commercio al dettaglio (11)

 

c)

Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)

FR: requisito della cittadinanza per i tabaccai (buraliste).

10.

SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)

 

A.

Servizi di istruzione primaria (CPC 921)

FR: requisito della cittadinanza. I cittadini di Singapore possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.

IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

EL: requisito della cittadinanza per gli insegnanti.

B.

Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)

FR: requisito della cittadinanza. I cittadini di Singapore possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.

IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

EL: requisito della cittadinanza per gli insegnanti.

LV: requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, per studenti disabili (CPC 9224).

C.

Servizi di istruzione superiore (CPC 923)

FR: requisito della cittadinanza. I cittadini di Singapore possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.

CZ, SK: requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore, esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

DK: requisito della cittadinanza per i professori.

12.

SERVIZI FINANZIARI

 

A.

Servizi assicurativi e connessi

AT: le succursali devono essere dirette da due persone fisiche residenti in Austria.

EE: per quanto riguarda i servizi di assicurazione diretta, l'organo di gestione di una società di capitali del settore assicurativo a partecipazione di Singapore può comprendere un numero di cittadini di Singapore proporzionale alla partecipazione di tale paese, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell'organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve avere la residenza permanente in Estonia.

ES: requisito di residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza).

HR: requisito di residenza.

IT: requisito di residenza per la professione attuariale.

FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nell'Unione, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. L'agente generale di una compagnia di assicurazione di Singapore deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la sede centrale nell'Unione.

B.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi)

BG: gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione devono risiedere permanentemente in Bulgaria.

FI: un amministratore delegato e almeno un revisore di un istituto di credito devono avere la residenza nell'Unione, salvo deroga concessa dall'Autorità di vigilanza finanziaria. I broker (persone fisiche) della borsa dei derivati devono avere la residenza nell'Unione.

IT: requisito di residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione per i promotori di servizi finanziari.

HR: requisito di residenza. Il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività di un istituto di credito dal territorio della Repubblica di Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato.

LT: almeno un dirigente deve essere cittadino dell'Unione.

PL: requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti della banca.

13.

SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati)

A.

Servizi ospedalieri (CPC 9311)

B.

Servizi delle ambulanze (CPC 93192)

C.

Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)

E.

Servizi sociali (CPC 933)

FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. Ai fini del rilascio si tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

LV: verifica della necessità economica per dottori, odontoiatri, ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico.

PL: per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritti di voto limitati nell'ambito degli organismi professionali.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

14.

SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

 

A.

Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

escluso il catering nei servizi di trasporto aereo

BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti con cittadinanza bulgara quando la partecipazione pubblica (statale e/o comunale) al capitale sociale di una società bulgara supera il 50 %.

HR: requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.

B.

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)

BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti con cittadinanza bulgara quando la partecipazione pubblica (statale e/o comunale) al capitale sociale di una società bulgara supera il 50 %.

HR: nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio.

C.

Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: requisito della cittadinanza.

15.

SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (diversi dai servizi audiovisivi)

 

A.

Servizi di intrattenimento (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo, le discoteche e i circhi) (CPC 9619)

FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione, subordinata al requisito della cittadinanza quando viene richiesta per un periodo superiore ai due anni.

Gli artisti hanno concluso un contratto di lavoro con una società di intrattenimento autorizzata. Il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per la durata del contratto. La società di intrattenimento deve pagare una tassa all'Ufficio internazionale dell'immigrazione.

16.

SERVIZI DI TRASPORTO

 

A.

Trasporto marittimo

 

a)

Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale).

b)

Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale).

UE: requisito della cittadinanza per l'equipaggio delle navi.

AT: requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.

D.

Trasporto stradale

 

a)

Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)

AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

DK, HR: requisito della cittadinanza e di residenza per i dirigenti.

BG, MT: requisito della cittadinanza.

b)

Trasporto merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio (12)).

AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

BG, MT: requisito della cittadinanza.

HR: requisito della cittadinanza e di residenza per i dirigenti.

E.

Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (13) (CPC 7139)

AT: requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.

17.

SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO (14)

 

A.

Servizi ausiliari del trasporto marittimo

a)

Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

b)

Servizi di sdoganamento

c)

Servizi di stazionamento e deposito di container

d)

Servizi di agenzia marittima

e)

Servizi marittimi di spedizione merci

f)

Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)

g)

Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)

h)

Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)

i)

Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering) (parte di CPC 749)

AT: requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.

BG, MT: requisito della cittadinanza.

DK: requisito di residenza per i servizi di sdoganamento.

EL: requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento

IT: requisito di residenza per i raccomandatari marittimi.

D.

Servizi ausiliari del trasporto stradale

d)

Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124)

AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

BG, MT: requisito della cittadinanza.

F.

Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (15)

a)

Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)

AT: requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.

19.

SERVIZI ENERGETICI

 

A.

Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) (16)

SK: requisito di residenza.

20.

ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

 

a)

Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)

UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

b)

Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)

UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

c)

Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)

UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

d)

Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)

UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

e)

Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se prestati come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo (17) (CPC ver. 1.0 97230)

UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.


(1)  Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

(2)  Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche all'interno dell'Unione occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 8.16 dell'accordo (Mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali).

(3)  Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.h).

(4)  L'editoria e la stampa per conto terzi figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.p).

(5)  Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in tema di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza applicabili negli Stati membri dell'Unione. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in tema di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di licenza possono prevedere, tra l'altro, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in tema di diritto dell'Unione sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione che agisce personalmente, mentre quelli in tema di diritto di uno Stato membro dell'Unione sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'Unione, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'Unione e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare una parte in sede civile quando la parte sia in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

(6)  Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in campo fiscale che figurano al punto 6.A.a), Servizi legali.

(7)  La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell'Unione. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

(8)  Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

(9)  I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano dal punto 6.F.l) 1. al punto 6.F.1) 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 6.B., Servizi informatici e servizi correlati.

(10)  Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).

(11)  Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, 6.B e 6.F.1). Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano in SERVIZI ENERGETICI, punti 19.E e 19.F.

(12)  Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE nell'appendice 8-A-1, punto 2.A, Servizi postali e di corriere.

(13)  Il trasporto di combustibili mediante condotte figura in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.B.

(14)  Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, dal punto 6.F.l) 1. al punto 6.F.1) 4.

(15)  I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.C.

(16)  Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.

Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8., SERVIZI EDILIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI.

(17)  I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h), Servizi medici e odontoiatrici, al punto 6.A.j) 2., Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.

ALLEGATO 8-B

ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DI SINGAPORE

1.   

L'elenco degli impegni specifici di Singapore figura nelle appendici da 8-B-1 a 8-B-2.

2.   

Le appendici di cui al paragrafo 1 costituiscono parte integrante del presente allegato.

3.   

Si applicano al presente allegato le definizioni dei termini di cui al capo 8 (Servizi, stabilimento, commecio elettronico).

Appendice 8-B-1

SINGAPORE

ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI

NOTE ESPLICATIVE

1.

La classificazione dei settori dei servizi che figurano nel presente elenco si basa sulla classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria del 1991 adottata dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, salvo diversamente indicato dall'assenza di un numero di CPC. L'ordine riflette l'elenco di classificazione dei settori dei servizi quale utilizzata nel documento GATT MTN.GNS/w/120 del 10 luglio 1991. L'elenco di impegni specifici è in linea con gli orientamenti che figurano nei documenti GATT MTN.GNS/GATT W/164, del 3 settembre 1993, e MTN.GNS/W/164/Add.1, del 30 novembre 1993.

2.

La presenza di simboli «**» accanto a singoli codici CPC indica che l'impegno specifico per tale codice non interessa l'intera gamma dei servizi contemplati da tale codice.

3.

La classificazione dei settori relativi allo stabilimento che figurano nel presente elenco si basa sulla classificazione internazionale tipo, per industrie (ISIC), Revisione 3, adottata dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite. Ove necessario e opportuno, Singapore potrebbe precisare l'esatta portata dell'impegno nel caso in cui quest'ultimo non rifletta esattamente il sistema di classificazione.

4.

L'elenco di impegni di seguito («il presente elenco») indica i settori dei servizi liberalizzati a norma degli articoli 8.7 (Elenco degli impegni specifici) e 8.12 (Elenco degli impegni specifici) nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione in tali settori. Il presente elenco comprende gli elementi seguenti:

a)

la prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui Singapore assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;

b)

la seconda colonna che descrive le riserve applicabili agli articoli 8.5 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato) nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna;

c)

la terza colonna che descrive le riserve applicabili agli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale) nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna; e

d)

la quarta colonna che descrive gli impegni specifici relativi a misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi e lo stabilimento in settori di servizi che non figurano nell'elenco a norma degli articoli 8.5 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato), nonché degli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale).

5.

In deroga all'articolo 8.10 (Accesso al mercato), nell'elenco di impegni di seguito non occorre specificare le prescrizioni non discriminatorie riguardanti il tipo di forma giuridica di uno stabilimento ai fini del loro mantenimento o della loro adozione da parte di Singapore.

6.

Nel presente elenco non figurano le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché agli obblighi di licenza quando esse non costituiscono una limitazione a termini degli articoli 8.5 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato) nonché degli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale). Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati e di superare esami specifici, compresi esami di lingua, e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione.

7.

Conformemente all'articolo 8.1, paragrafo 2, lettera a) (Obiettivo e campo di applicazione), l'elenco di seguito non si applica alle sovvenzioni o agli stanziamenti concessi da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

Modalità di prestazione: 1) Prestazione transfrontaliera 2) Consumo all'estero 3) Presenza commerciale 4) Presenza di persone fisiche

Settore o sottosettore

Limitazioni dell'accesso al mercato

Limitazioni del trattamento nazionale

Impegni aggiuntivi

IMPEGNI/LIMITAZIONI ORIZZONTALI

TUTTI I SETTORI DEL PRESENTE ELENCO

i)

I prestiti in dollari di Singapore concessi da istituti finanziari di proprietà estera e locale a non residenti, a società controllate da non residenti e a residenti, ma destinati all'utilizzo al di fuori di Singapore, sono subordinati a un'autorizzazione preventiva della MAS (Monetary Authority of Singapore - Autorità monetaria di Singapore).

ii)

Gli istituti finanziari non devono accordare agevolazioni creditizie in SGD agli enti finanziari non residenti se vi è motivo di ritenere che i proventi in SGD possano essere utilizzati per speculazioni in tale valuta.

Nessun impegno per le misure riguardanti i tipi di attività che possono essere svolte sui terreni o relative all'utilizzo dei terreni, comprese, tra l'altro, le politiche relative alla zonazione, all'utilizzo dei terreni e alla pianificazione urbana.

Nessun impegno per le misure riguardanti i beni immobili che includono, tra l'altro, le misure riguardanti la proprietà, la vendita, l'acquisto, lo sviluppo e la gestione di beni immobili.

 

Nessun impegno per le misure riguardanti:

i)

la devoluzione totale o parziale a privati di servizi prestati nell'esercizio dei poteri pubblici;

ii)

la cessione delle partecipazioni in un'impresa interamente di proprietà del governo di Singapore e/o dei relativi attivi; e

iii)

la cessione delle partecipazioni in un'impresa parzialmente di proprietà del governo di Singapore e/o dei relativi attivi.

Nessun impegno per le misure riguardanti la cessione dell'amministrazione e della gestione degli aeroporti.

I singoli investitori, ad eccezione del governo di Singapore, sono soggetti ai seguenti limiti di partecipazione di capitale nelle imprese elencate di seguito e/o negli organismi ad esse subentranti:

i)

Singapore Technologies Engineering: 15 %;

ii)

Singapore Power, Power Grid, Power Supply, Power Gas: 10 %;

iii)

PSA Corporation: 5 %;

iv)

Singapore Airlines: 5 %.

Ai fini del presente elenco la titolarità da parte di un investitore di partecipazioni in tali imprese e/o negli organismi ad esse subentranti comprende sia la titolarità di partecipazioni diretta che quella indiretta.

 

L'aggregato della partecipazione azionaria estera nella PSA Corporation e nell'organismo ad essa subentrante è soggetto a un limite del 49 %.

Per «aggregato della partecipazione azionaria estera» si intende il numero complessivo di azioni detenute da:

i)

chiunque non sia cittadino di Singapore;

ii)

qualsiasi società che non sia detenuta, per oltre il 50 %, da cittadini di Singapore o dal governo di Singapore; e/o

iii)

qualsiasi altra impresa non detenuta o controllata dal governo di Singapore.

Nessun impegno per le misure relative al mantenimento di una partecipazione di maggioranza da parte del governo di Singapore nella Singapore Technologies Engineering (di seguito «la società») e nell'organismo ad essa subentrante, compresi, tra l'altro, la supervisione sulla nomina e sulla cessazione dal mandato dei membri del consiglio di amministrazione, la cessione di capitale proprio e lo scioglimento della società.

Nessun impegno per le misure riguardanti il settore delle armi da fuoco e degli esplosivi, compresi la fabbricazione, l'impiego, la vendita, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il possesso degli stessi.

 

1), 2), 3), 4) Gli impegni specifici riguardanti l'accesso al mercato in qualsiasi settore o sottosettore, attraverso qualsiasi modalità di prestazione, non vanno intesi come prevalenti sulle limitazioni stabilite nel settore dei servizi finanziari.

Qualora una persona cui è richiesta la registrazione a norma del Business Registration Act (legge sulla registrazione delle imprese, cap. 32, edizione riveduta 2001) non abbia (o, nel caso di società, i dirigenti o il segretario non abbiano) residenza abituale a Singapore, occorre nominare un amministratore locale (1)  (2).

 

 

Nell'elenco non figurano le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche e le prescrizioni e procedure relative alle richieste di permessi per motivi professionali. Tali misure (ad esempio necessità di ottenere qualifiche riconosciute o di rispondere a determinate prescrizioni in tema di salario ed esperienza), anche se non figuranti nell'elenco di seguito, si applicano in ogni caso al personale chiave e ai laureati in tirocinio dell'UE. Questi ultimi possono essere soggetti a verifiche a livello di mercato del lavoro.

Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

 

4)

Nessun impegno per la presenza di persone fisiche, fatto salvo l'impegno di cui alla sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), soggetto a specifiche limitazioni settoriali.

Laureati in tirocinio

Nessun impegno per i settori o sottosettori seguenti:

servizi finanziari.

4)

Nessun impegno.

 

IMPEGNI/LIMITAZIONI SETTORIALI SPECIFICI

1.

SERVIZI ALLE IMPRESE

A.

Servizi professionali

Servizi di arbitrato commerciale internazionale in tema di diritto internazionale, diritto estero e diritto di Singapore (86910)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale. In relazione all'attività di arbitrato commerciale internazionale gli avvocati dell'UE possono partecipare a un procedimento di arbitrato commerciale internazionale a Singapore secondo quanto consentito dal Legal Profession Act (legge in tema di professioni giuridiche, cap. 161).

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale. In relazione all'attività di arbitrato commerciale internazionale gli avvocati dell'UE possono partecipare a un procedimento di arbitrato commerciale internazionale a Singapore secondo quanto consentito dal Legal Profession Act (legge in tema di professioni giuridiche, cap. 161).

 

Servizi legali (diversi dai servizi di arbitrato commerciale internazionale in tema di diritto internazionale e dai servizi legali in tema di diritto nazionale) (861**)

1)

Nessuna, salvo le prescrizioni applicabili in tema di registrazione;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo le prescrizioni applicabili in tema di registrazione;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale, ferme restando le prescrizioni applicabili in tema di registrazione.

1)

Nessuna, salvo quanto indicato nella colonna «Accesso al mercato»;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo quanto indicato nella colonna «Accesso al mercato»;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale, ferme restando le prescrizioni applicabili in tema di registrazione.

 

Servizi legali in tema di diritto di Singapore (3) (861**)

1)

Nessuna, salvo che i servizi legali in tema di diritto di Singapore possono essere prestati solo da persone abilitate all'avvocatura a Singapore, registrate in qualità di membri all'ordine forense di Singapore e in possesso di un certificato di esercizio professionale in corso di validità;

2)

nessuna;

3)

i servizi legali in tema di diritto di Singapore possono essere prestati solo da persone abilitate all'avvocatura a Singapore, registrate in qualità di membri all'ordine forense di Singapore e in possesso di un certificato di esercizio professionale in corso di validità.

Gli studi legali dell'UE possono prestare servizi legali in tema di diritto di Singapore solamente attraverso una Joint Law Venture o una Formal Law Alliance con uno studio legale di Singapore e solo entro i limiti consentiti dalle leggi, norme e regolamenti in tema di Joint Law Venture e Formal Law Alliance, fatte salve le condizioni e le prescrizioni relative a queste forme giuridiche. Singapore apporterà tuttavia le seguenti modifiche alle suddette condizioni e restrizioni a favore degli studi legali dell'UE:

i)

il numero minimo di avvocati dell'UE residenti a Singapore che lo studio legale dell'UE è tenuto a mantenere in una Joint Law Venture o in una Formal Law Alliance sarà ridotto da 5 a 3, almeno 2 dei quali dovranno essere equity partner o membri del consiglio di amministrazione dello studio legale dell'UE;

ii)

l'esperienza minima richiesta ai 3 avvocati dell'UE di cui al paragrafo i) verrà considerata su una base aggregata di 15 anni e non in base a un'esperienza individuale di 5 anni per ciascun avvocato dell'UE;

iii)

l'esperienza minima richiesta agli avvocati dell'UE che operano in una Joint Law Venture e che desiderino presentare domanda per esercitare la professione forense a Singapore nel quadro del Legal Profession Act (legge in tema di professioni giuridiche) sarà ridotta da 5 anni a 3 anni;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

In relazione all'attività di arbitrato commerciale internazionale gli avvocati dell'UE possono partecipare a un procedimento di arbitrato commerciale internazionale a Singapore secondo quanto consentito dal Legal Profession Act (legge in tema di professioni giuridiche, cap. 161).

1)

Nessuna, salvo quanto indicato nella colonna «Accesso al mercato»;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo quanto indicato nella colonna «Accesso al mercato»;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di contabilità, di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili, esclusi i servizi di revisione finanziaria (862**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di revisione finanziaria (86211)

1)

Nessuna, salvo il fatto che i revisori devono avere residenza abituale a Singapore o almeno uno dei soci della società deve risiedere abitualmente a Singapore;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna, salvo il fatto che i revisori devono avere residenza abituale a Singapore o almeno uno dei soci della società deve risiedere abitualmente a Singapore;

2)

nessuna;

3)

come per la modalità 1);

4)

nessun impegno.

 

Servizi fiscali (863)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di architettura (8671)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di ingegneria (8672)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi integrati di ingegneria (8673)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di architettura del paesaggio (86742)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi medici (93121 e 93122)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale. Il numero di nuovi medici stranieri registrati ogni anno può essere limitato in funzione dell'offerta complessiva di medici.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi odontoiatrici (93123)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale. Il numero di nuovi odontoiatri stranieri registrati ogni anno può essere limitato in funzione dell'offerta complessiva di odontoiatri.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi veterinari (932)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (93191**)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

B.

Servizi informatici e servizi correlati

Servizi informatici e servizi correlati (84)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

C.

Servizi di ricerca e sviluppo

Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (851)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane, esclusa la ricerca legale (852**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (853)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

D.

Servizi immobiliari

Servizi di affitto o locazione finanziaria di beni immobili non residenziali propri o in affitto (82102)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di gestione di beni immobili residenziali e non residenziali per conto terzi (82201, 82202)

1)

Nessuna, salvo che la valorizzazione e la gestione dell'isola turistica di Sentosa e delle sue vie navigabili sono consentite solo alla Sentosa Development Corporation e/o alla società ad essa subentrante.

Agli imprenditori privati è tuttavia consentito, previa autorizzazione, di valorizzare specifici appezzamenti di terreno sull'isola di Sentosa per scopi commerciali, residenziali e ricreativi;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo che la valorizzazione e la gestione dell'isola turistica di Sentosa e delle sue vie navigabili sono consentite solo alla Sentosa Development Corporation e/o alla società ad essa subentrante. Agli imprenditori privati è tuttavia consentito, previa autorizzazione, di valorizzare specifici appezzamenti di terreno sull'isola di Sentosa per scopi commerciali, residenziali e ricreativi;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna, salvo che la valorizzazione e la gestione dell'isola turistica di Sentosa e delle sue vie navigabili sono consentite solo alla Sentosa Development Corporation e/o alla società ad essa subentrante.

Agli imprenditori privati è tuttavia consentito, previa autorizzazione, di valorizzare specifici appezzamenti di terreno sull'isola di Sentosa per scopi commerciali, residenziali e ricreativi;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo che la valorizzazione e la gestione dell'isola turistica di Sentosa e delle sue vie navigabili sono consentite solo alla Sentosa Development Corporation e/o alla società ad essa subentrante. Agli imprenditori privati è tuttavia consentito, previa autorizzazione, di valorizzare specifici appezzamenti di terreno sull'isola di Sentosa per scopi commerciali, residenziali e ricreativi;

4)

nessun impegno.

 

E.

Servizi di noleggio/locazione senza operatori

Servizi di noleggio/locazione senza operatori relativi alle navi (83103)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di noleggio/locazione relativi alle autovetture, ai veicoli destinati al trasporto merci e ad altre attrezzature di trasporto terrestri senza operatori (83101, 83102, 83105)

1)

Nessuna, salvo che ai residenti di Singapore è vietato il noleggio di autovetture, di veicoli destinati al trasporto merci e di altre attrezzature di trasporto terrestri senza operatore ai fini del loro utilizzo a Singapore;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna salvo che ai residenti di Singapore è vietato il noleggio di veicoli immatricolati all'estero ai fini del loro utilizzo a Singapore;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di noleggio/locazione relativi ad altri macchinari e attrezzature (83106-83109)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di noleggio relativi a beni personali e per la casa (832)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

F.

Altri servizi alle imprese

Servizi pubblicitari (871)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (864)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di consulenza gestionale (865)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi connessi alla consulenza gestionale (866)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi tecnici di prova e analisi, esclusi i servizi di prova e analisi di:

automobili

enti di classificazione

animali, piante e loro prodotti derivati (8676**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi tecnici di prova e analisi di automobili (8676**)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi tecnici di prova e analisi di animali, piante e loro prodotti derivati (8676**)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca, esclusi:

i servizi dei subappaltatori di lavori agricoli;

la lotta contro gli incendi;

i servizi forestali, compresi i servizi connessi ai danni alle foreste; e

i servizi connessi all'utilizzo di aree forestali,

ma compresi i servizi di consulenza in tema di servizio forestale, compreso il servizio forestale stesso e i servizi connessi all'utilizzo di aree forestali (881**e 882**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi connessi al settore minerario (883, 5115)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi connessi alle attività manifatturiere (884 e 885, escluso 88442)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Trasporto, distribuzione al dettaglio e servizi connessi alla distribuzione di gas mediante gasdotti

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno, salvo per il commercio e la vendita al dettaglio di gas naturale;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno;

4)

nessun impegno.

 

Vendita al dettaglio di energia elettrica

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna salvo, per la fornitura di energia elettrica superiore a cinque MW;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno;

4)

nessun impegno.

 

Trasporto di combustibili (7131)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica (86751)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di collocamento e di fornitura di personale (872)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

G.

Servizi di investigazione e vigilanza

Servizi di investigazione privata (87301**)

Limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale

Tutti gli impegni in questo settore sono soggetti al Private Security Industry Act (PSIA - legge sul settore della sicurezza privata), in base al quale agli stranieri non è consentito di lavorare come agenti di vigilanza ma possono partecipare all'amministrazione della società.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di consulenza in tema di vigilanza (87302)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di monitoraggio di sistemi d'allarme (87303)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di vigilanza non armata (87305**)

Limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale

Tutti gli impegni in questo settore sono soggetti al Private Security Industry Act (PSIA - legge sul settore della sicurezza privata), in base al quale:

agli stranieri è concesso di istituire agenzie per la fornitura di agenti di vigilanza non armati, previa registrazione di una società a partecipazione locale;

in altri termini, almeno due degli amministratori devono essere cittadini di Singapore o residenti permanenti di Singapore;

gli amministratori stranieri devono presentare un certificato attestante l'assenza di condanne penali nel paese di origine o rendere una dichiarazione formale dinanzi a un pubblico ufficiale locale con potere certificante;

agli stranieri non è consentito di lavorare come agenti di vigilanza ma possono partecipare all'amministrazione della società.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aerei o altri mezzi di trasporto) (633, 8861-8866**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di pulizia degli edifici (874)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi fotografici (875)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di imballaggio (876)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di gestione di congressi ed esposizioni (87909**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di segreteria (87909**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di segreteria telefonica (87903)

Sono esclusi i servizi autorizzati e disciplinati a norma del Singapore Broadcasting Authority Act (legge sull'Autorità radiotelevisiva di Singapore).

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di duplicazione (87904)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di traduzione e interpretazione (87905)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di design specializzato (87907)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

2.

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

A.

Servizi postali e di corriere

Servizi postali

1.

Servizi di base di recapito lettere – Servizi per la spedizione di lettere (4) (esclusa la posta celere) di peso pari o inferiore a 500 grammi da un luogo all'altro, compresi i servizi correlati di ricevimento, raccolta, cernita, invio, spedizione e recapito di tali lettere e ogni altro servizio correlato a uno dei detti servizi e prestato in combinazione con uno di essi.

1)

Subordinati ad accordi commerciali con operatori autorizzati;

2)

nessuna;

3)

tutti i prestatori di servizi devono essere registrati in quanto società a norma del Companies Act (legge sulle società, cap. 50) (5);

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

2.

Servizi di posta celere - Servizi per la spedizione di posta celere (compresa la posta celere locale (6) e quella internazionale (7)) di peso pari o inferiore a 500 grammi da un luogo all'altro, compresi i servizi correlati di ricevimento, raccolta, cernita, invio, spedizione e recapito di tali lettere e ogni altro servizio correlato a uno dei detti servizi e prestato in combinazione con uno di essi.

1)

Subordinati ad accordi commerciali con operatori autorizzati;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

B.

Servizi di corriere

Servizi di corriere

Servizi di corriere relativi a documenti, pacchi e pacchetti, escluse le lettere (secondo quanto specificato) di peso pari o inferiore a 500 grammi.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

C.

Servizi di telecomunicazione (8)

Note

Il numero di licenze concesse sarà limitato soltanto da vincoli fisici e di risorse quali la disponibilità dello spettro di frequenze e di terreni.

1.

Servizi di telecomunicazione di base (9), compresa la rivendita (infrastrutture e servizi):

a)

Servizi pubblici a commutazione (10) (locali e internazionali)

b)

Servizi relativi a circuiti affittati (locali e internazionali)

1)

Subordinati ad accordi commerciali con operatori autorizzati;

2)

nessuna;

3)

tutti i prestatori di servizi devono essere registrati in quanto società a norma del Companies Act (legge sulle società, cap. 50);

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

2.

Servizi mobili (11), compresa la rivendita (infrastrutture e servizi):

a)

Servizio pubblico di trasmissione dati su terminali mobili (Public Mobile Data Service - PMDS);

b)

Servizio pubblico di trunked radio (Public Trunked Radio Service - PTRS);

c)

Servizio pubblico di radioavviso (Public Radio Paging Service - PRPS)

d)

Servizio pubblico di telefonia cellulare mobile (Public Cellular Mobile Telephone Service - PCMTS)

1)

Subordinati ad accordi commerciali con operatori autorizzati;

2)

nessuna;

3)

tutti i prestatori di servizi devono essere registrati in quanto società a norma del Companies Act (legge sulle società, cap. 50);

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

3.

Servizi di rete a valore aggiunto (VAN)

I servizi interessati sono:

posta elettronica;

posta vocale;

informazioni online e consultazione di banche dati;

scambi di dati elettronici;

trattamento delle informazioni e/o dei dati online

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

3.

SERVIZI EDILIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI

Servizi edilizi

quali:

Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512)

Lavori generali di costruzione di ingegneria civile (CPC 513)

Lavori di installazione e montaggio (CPC 514 e 516)

Lavori di completamento e di finitura di edifici (CPC 517)

Altri (CPC 511, 515 e 518)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

4.

SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

A.

Servizi dei commissionari

Servizi dei commissionari, escluse le vendite per conto terzi di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e cosmetici (621**, escluso 62117)

Limitazioni orizzontali dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale

Salvo diversamente indicato, i servizi di distribuzione di un prodotto soggetto a divieto di importazione o alla concessione non automatica della licenza di importazione sono esclusi dal campo di applicazione dei presenti impegni.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Vendite per conto terzi di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e cosmetici non destinati al mercato di Singapore (62117**)

Limitazioni orizzontali dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale

Salvo diversamente indicato, i servizi di distribuzione di un prodotto soggetto a divieto di importazione o alla concessione non automatica della licenza di importazione sono esclusi dal campo di applicazione dei presenti impegni.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Vendite per conto terzi di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e cosmetici destinati al mercato di Singapore (62117**)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

B.

Servizi di commercio all'ingrosso

Servizi di commercio all'ingrosso esclusi i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici e gli strumenti chirurgici e ortopedici (622**)

Limitazioni orizzontali dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale

Salvo diversamente indicato, i servizi di distribuzione di un prodotto soggetto a divieto di importazione o alla concessione non automatica della licenza di importazione sono esclusi dal campo di applicazione dei presenti impegni.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e strumenti chirurgici e ortopedici (62251 e 62252)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

C.

Servizi di commercio al dettaglio

Servizi di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, esclusi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici (632**)

Limitazioni orizzontali dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale

Salvo diversamente indicato, i servizi di distribuzione di un prodotto soggetto a divieto di importazione o alla concessione non automatica della licenza di importazione sono esclusi dal campo di applicazione dei presenti impegni.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Vendite al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, escluse le vendite al dettaglio di prodotti del tabacco e di bevande alcoliche (6310**)

Limitazioni orizzontali dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale

Salvo diversamente indicato, i servizi di distribuzione di un prodotto soggetto a divieto di importazione o alla concessione non automatica della licenza di importazione sono esclusi dal campo di applicazione dei presenti impegni.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e ortopedici (63211)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Vendite di autoveicoli

Unicamente:

servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli (61111)

Vendite al dettaglio di autoveicoli (61112)

Vendite di parti e accessori di autoveicoli (61130)

Vendite di motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (61210)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

D.

Franchising

Servizi di franchising (8929**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

5.

SERVIZI DI ISTRUZIONE

Servizi di istruzione primaria (921**)

Nessun impegno per le modalità da 1 a 4 per la prestazione di servizi di istruzione prescolare e primaria ai cittadini di Singapore, compresi i servizi di educazione sportiva. Altrimenti:

1)

nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

Nessun impegno per le modalità da 1 a 4 per la prestazione di servizi di istruzione prescolare e primaria ai cittadini di Singapore, compresi i servizi di educazione sportiva. Altrimenti:

1)

nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di istruzione secondaria generale e secondaria superiore (9221**, 9222**)

Nessun impegno per le modalità da 1 a 4 per la prestazione di servizi di istruzione secondaria generale e secondaria superiore (si applica solo ai junior college e ai centri pre-universitari nell'ambito del sistema di istruzione di Singapore) ai cittadini di Singapore, compresi i servizi di educazione sportiva. Altrimenti:

1)

nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

Nessun impegno per le modalità da 1 a 4 per la prestazione di servizi di istruzione secondaria generale e secondaria superiore (si applica solo ai junior college e ai centri pre-universitari nell'ambito del sistema di istruzione di Singapore) ai cittadini di Singapore, compresi i servizi di educazione sportiva. Altrimenti:

1)

nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di istruzione post-secondaria e di indirizzo tecnico e professionale (unicamente istituti di istruzione non finanziati con fondi pubblici) (92230**, 92240**, 92310)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Altri servizi di istruzione superiore, esclusa la formazione di medici (a Singapore i programmi universitari o post-universitari volti alla formazione dei medici possono essere erogati solo dagli istituti universitari locali (12)) (92390**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di istruzione per gli adulti (92400)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Altri servizi di istruzione (92900)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

6.

SERVIZI AMBIENTALI

Servizi di smaltimento delle acque reflue (94010)

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di raccolta dei rifiuti, esclusa la gestione dei rifiuti pericolosi (94020*)

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo che l'azienda di raccolta dei rifiuti deve essere registrata a Singapore.

Il numero di aziende pubbliche preposte alla raccolta dei rifiuti è limitato dal numero di settori geografici di Singapore;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di smaltimento dei rifiuti esclusi i servizi di discarica e di gestione dei rifiuti pericolosi (94020**)

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo che l'azienda deve essere registrata a Singapore;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Gestione dei rifiuti pericolosi, compresi la raccolta, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti pericolosi (94020**)

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo che l'azienda deve essere registrata a Singapore;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di disinfestazione e servizi simili (94030)

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di depurazione dei gas di scarico (94040)

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di abbattimento del rumore (94050)

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di tutela della natura e del paesaggio (94060)

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

7.

SERVIZI FINANZIARI

Nota

Tutti gli impegni del presente elenco sono soggetti agli impegni orizzontali nell'elenco degli impegni specifici di Singapore. Tutti gli impegni nel presente elenco sono inoltre soggetti alle condizioni di accesso, ai criteri di ammissione, all'ordinamento nazionale, agli orientamenti, alle norme, ai regolamenti, ai termini e alle condizioni dell'Autorità monetaria di Singapore (MAS) o di qualsiasi altra autorità o organismo competente di Singapore, a seconda dei casi, purché non eludano gli obblighi assunti da Singapore con il presente accordo. Le persone giuridiche che prestano servizi finanziari sono soggette a limitazioni non discriminatorie per quanto attiene alla forma giuridica (13).

A.

SERVIZI ASSICURATIVI E CONNESSI

a)

Servizi di assicurazione vita, compresi i servizi di assicurazione di rendita, assicurazione di invalidità, assicurazione malattia e infortuni

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

queste misure rappresentano altresì limitazioni del trattamento nazionale. Nel valutare l'ammissione degli assicuratori nel quadro del programma di investimento del fondo di previdenza centrale (Central Provident Fund Investment Scheme - CPFIS), il consiglio del fondo di previdenza centrale (Central Provident Fund Board) tiene conto dei fattori seguenti:

a)

se l'assicuratore abbia un'esperienza minima di un anno come assicuratore registrato a Singapore;

b)

se l'assicuratore abbia alle sue dipendenze almeno tre unità di personale addetto alla gestione di fondi, una delle quali deve avere un'esperienza minima di cinque anni nella gestione dei fondi; le altre due possono avere soltanto due anni di esperienza nella gestione di fondi, a condizione che:

i)

siano analisti finanziari pienamente abilitati (Chartered Financial Analyst - CFA);

ii)

siano membri della Society of Actuaries, oppure

iii)

siano titolari di un diploma di esperto in finanza ed investimenti (Certificate in Finance and Investment) rilasciato dall'Institute of Actuaries, oppure

iv)

siano titolari di una qualifica equivalente rilasciata da qualsiasi altro organo professionale attuariale riconosciuto a Singapore; e

c)

se l'assicuratore gestisca fondi per un valore pari ad almeno 500 milioni di SGD a Singapore.

Ai fini della presente limitazione nella definizione di «personale addetto alla gestione di fondi» sono compresi i gestori di portafogli, gli analisti e gli operatori finanziari.

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

b)

Servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita, compresa l'assicurazione di invalidità, l'assicurazione contro gli infortuni di breve durata, l'assicurazione malattia, i contratti assicurativi di fedeltà, di garanzia di esecuzione o contratti analoghi di fideiussione

1)

Nessun impegno, salvo che gli assicuratori autorizzati o abilitati a prestare servizi di assicurazione non vita nell'Unione possono prestare servizi di assicurazione per il trasporto marittimo, aereo e altri trasporti (di seguito «MAT»), comprendente:

i)

il trasporto marittimo, l'aviazione commerciale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa parziale o totale degli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

ii)

le merci in transito internazionale.

2)

Queste misure rappresentano altresì limitazioni del trattamento nazionale.

Nessuna, salvo che le assicurazioni obbligatorie di responsabilità civile autoveicoli e di risarcimento degli infortuni sul lavoro possono essere prestate solamente da compagnie di assicurazione autorizzate (14) a Singapore;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Come indicato nella colonna «Accesso al mercato»;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

c)

Riassicurazione e retrocessione

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

d)

Intermediazione assicurativa, compresi i servizi di brokeraggio e di agenzia

1)

Nessun impegno, salvo che tali servizi possono essere prestati da broker autorizzati o abilitati a prestare assicurazioni MAT e l'intermediazione riassicurativa nell'UE.

2)

Il trasferimento dei rischi nazionali al di fuori Singapore da parte dei broker è soggetto all'approvazione dell'Autorità monetaria di Singapore, ad eccezione dei rischi riassicurativi e assicurativi connessi alla responsabilità degli armatori assicurati da club P&I o delle attività di trasporto marittimo, aereo o altri trasporti assicurate da una compagnia di assicurazione abilitata per la copertura MAT.

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Come indicato nella colonna «Accesso al mercato»;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

e)

Servizi accessori del settore assicurativo, compresi i servizi attuariali, dei periti liquidatori, dei liquidatori d'avaria e i servizi di consulenza

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

B.

SERVIZI BANCARI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI

Nota

Tutti gli impegni del presente elenco sono soggetti agli impegni orizzontali nell'elenco degli impegni specifici di Singapore. Tutti gli impegni nel presente elenco sono inoltre soggetti alle condizioni di accesso, ai criteri di ammissione, all'ordinamento nazionale, agli orientamenti, alle norme, ai regolamenti, ai termini e alle condizioni dell'Autorità monetaria di Singapore (MAS) o di qualsiasi altra autorità o organismo competente di Singapore, a seconda dei casi, purché non eludano gli obblighi assunti da Singapore con il presente accordo. Le persone giuridiche che prestano servizi finanziari sono soggette a limitazioni non discriminatorie per quanto attiene alla forma giuridica (15).

a)

Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

queste misure rappresentano altresì limitazioni del trattamento nazionale.

I depositi possono essere raccolti soltanto dagli organismi autorizzati o riconosciuti come banche, banche d'affari e società finanziarie. Questa misura non è discriminatoria.

Le banche estere possono operare da un unico ufficio (escluse le operazioni di back-office), salvo diversamente indicato nel presente elenco. Non possono installare né sportelli bancomat, né reti di sportelli bancomat al di fuori dei propri locali, né nuove sottofiliali, salvo diversamente indicato nel presente elenco. Anche questa rappresenta una limitazione del trattamento nazionale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

banche commerciali

Come indicato nella colonna «Accesso al mercato».

Banche d'affari

Come indicato nella colonna «Accesso al mercato».

Società finanziarie

Come indicato nella colonna «Accesso al mercato».

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

Banche commerciali

Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore del presente accordo, Singapore si impegni nei confronti di paesi (diversi dagli Stati Uniti) che possiedano almeno una licenza di Full Bank con privilegi di Qualifying Full Bank (QFB), a offrire una o più nuove licenze di Full Bank con privilegi di QFB, altrettante nuove licenze saranno offerte all'UE. Oltre all'UE, solo l'Australia, la Cina, l'India, la Malaysia e gli Stati Uniti possiedono una o più licenze di Full Bank con privilegi di QFB.

 

Per la collocazione e la ricollocazione delle banche e delle sottofiliali è richiesta l'autorizzazione preventiva dalla MAS. Questa limitazione non verrà utilizzata come mezzo di discriminazione arbitraria e ingiustificata nei confronti di banche dell'UE o come restrizione dissimulata agli scambi di servizi, conferendo in tal modo un vantaggio competitivo agli operatori locali.

 

Qualora Singapore autorizzi una QFB estera (diversa da quelle degli Stati Uniti) ad avere oltre 50 punti di servizio alla clientela, tale privilegio dovrà essere altresì concesso alle QFB dell'UE solidamente stabilite a Singapore.

 

Nessuna, salvo per i seguenti servizi bancari elettronici al dettaglio: apertura di conti da parte di nuovi clienti (16), raccolta di depositi, erogazione di banconote e monete aventi corso legale e richieste di agevolazioni creditizie non garantite (17). Queste misure non devono avere carattere discriminatorio e arbitrario e non devono prevedere verifiche della necessità economica. Ai fini di una maggiore chiarezza, nessuna di queste misure si applica alle banche all'ingrosso, alle banche offshore e alle banche d'affari.

 

 

 

Ai fini della presente limitazione i servizi bancari elettronici sono prestati attraverso punti di accesso non predisposti dalla banca quali i servizi bancari al dettaglio di telefonia mobile, mediante collegamento a internet domestico e mediante ogni altra modalità derivante da eventuali sviluppi tecnologici.

La costituzione e la gestione di banche commerciali estere, di banche d'affari e di società finanziarie sono inoltre subordinate alle limitazioni di cui alle attività da B a) a B l), nonché alle limitazioni seguenti:

 

 

 

Banche commerciali

Alle banche estere non verrà concessa alcuna nuova licenza di Full Bank, salvo diversamente indicato negli impegni aggiuntivi.

Oltre al limite vigente di 25 punti di servizio alla clientela applicato alle banche dell'UE, a qualsiasi banca dell'UE che goda dei privilegi di Qualifying Full Bank (di seguito «QFB») sarà consentito di stabilire fino a 25 ulteriori punti di servizio alla clientela (di cui fino a un massimo di 10 in qualità di filiali) a condizione che la MAS abbia accertato che la banca dell'UE in questione sia solidamente stabilita a Singapore.

 

 

 

Per accertare se la banca dell'UE sia solidamente stabilita a Singapore la MAS terrà conto degli elementi seguenti:

a)

la banca dell'UE banca deve almeno svolgere autonomamente le proprie operazioni bancarie al dettaglio;

b)

la maggioranza semplice del consiglio della controllata locale della banca dell'UE deve essere costituita da cittadini di Singapore, da residenti permanenti a Singapore o da una combinazione di queste due categorie;

c)

la MAS deve aver accertato che la banca dell'UE e la controllata locale, ove opportuno, servano un ampio spettro della comunità locale di Singapore e, in linea di massima, rispettino le principali iniziative delle eventuali associazioni del settore;

d)

la MAS deve aver accertato che la banca dell'UE è impegnata per la stabilità finanziaria e lo sviluppo a lungo termine di Singapore. Ad esempio, la MAS terrà conto del numero di persone cui la banca dell'UE dà impiego a Singapore e della sua volontà di sostenerne la stabilità finanziaria;

e)

Singapore è uno dei mercati più importanti per la banca dell'UE e contribuisce per una parte significativa ai profitti e alle attività del gruppo bancario mondiale cui appartiene la banca dell'UE (18);

f)

la principali linee di attività hanno la propria sede centrale a Singapore e i principali responsabili decisionali delle linee di attività risiedono a Singapore.

 

 

 

Ai fini di chiarezza, la controllata locale deve essere titolare della licenza di Full Bank con privilegi di QFB e rappresenta l'ente cui dovrebbe essere consentito di stabilire fino a 25 ulteriori punti di servizio alla clientela (di cui fino a un massimo di 10 in qualità di filiali).

 

 

 

Previa autorizzazione dalla MAS, una banca con privilegi di QFB può concludere accordi di qualsiasi tipo con una banca locale ai fini dell'accesso alla rete di sportelli bancomat della banca locale per consentire ai titolari di una carta della QFB di ottenere anticipi di contanti con la propria carta di credito o di debito, a seconda dei casi. Tale autorizzazione verrebbe senz'altro concessa qualora fosse presentata dalla QFB, ferme restando le eventuali condizioni imposte dalla MAS.

 

 

 

Le QFB possono prestare servizi di addebito attraverso una rete EFTPOS (trasferimento elettronico di fondi nel punto di vendita).

Banche all'ingrosso

Previa richiesta alla MAS, a 12 banche dell'UE titolari di licenza di banca all'ingrosso verrà consentito di gestire fino a due punti di servizio alla clientela ciascuna.

Una volta assegnati tali punti di servizio alla clientela a 12 banche dell'UE Singapore si impegna a riesaminare la possibilità di aumentare il numero di banche cui è consentito di beneficiare di tale possibilità.

 

 

 

Tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014 la MAS e/o l'organismo ad essa subentrante concederà un massimo di 20 nuove licenze per banche all'ingrosso.

Tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo verranno aboliti i limiti quantitativi al numero di licenze per banche all'ingrosso per le banche dell'UE, siano esse attive a Singapore o meno. Tali banche potranno essere ammesse direttamente in qualità di banche all'ingrosso.

 

 

 

Alle banche all'ingrosso non è consentito di:

a)

raccogliere depositi vincolati in dollari di Singapore di importo inferiore a 250 000 SGD;

b)

gestire conti risparmio in dollari di Singapore senza l'autorizzazione preventiva della MAS;

c)

gestire conti correnti fruttiferi in dollari di Singapore per le persone fisiche residenti a Singapore;

d)

emettere obbligazioni e rilasciare certificati di deposito negoziabili in dollari di Singapore, a meno che non siano soddisfatte le prescrizioni relative alla durata minima, al valore nominale minimo o alla categoria di investitori di cui alle Guidelines for Operation of Wholesale Banks (linee guida per il funzionamento delle banche all'ingrosso) pubblicate dalla MAS e/o dall'organismo ad essa subentrante.

 

 

 

Banche offshore

Alle banche offshore non è consentito di:

a)

accordare agevolazioni creditizie a residenti di Singapore (banche escluse) in dollari di Singapore di importo superiore a 500 milioni di SGD in un'unica soluzione;

b)

offrire conti risparmio;

c)

raccogliere depositi vincolati o gestire conti risparmio in dollari di Singapore tra i residenti di Singapore (banche escluse);

d)

gestire conti correnti per residenti (banche escluse), salvo nel caso in cui i conti vengano offerti:

i)

nel quadro della concessione di agevolazioni creditizie al cliente o di altri rapporti commerciali con il cliente; oppure

ii)

a clienti della sede centrale della banca;

e)

gestire conti correnti fruttiferi in dollari di Singapore per le persone fisiche residenti a Singapore;

f)

gestire conti risparmio in dollari di Singapore di non residenti di Singapore (banche escluse);

g)

raccogliere depositi vincolati in dollari di Singapore di importo inferiore a 250 000 SGD da non residenti (banche escluse);

h)

emettere obbligazioni e rilasciare certificati di deposito negoziabili in dollari di Singapore, a meno che non siano soddisfatte le prescrizioni relative alla durata minima, al valore nominale minimo o alla categoria di investitori di cui alle Guidelines for Operation of Offshore Banks (linee guida per il funzionamento delle banche all'ingrosso) pubblicate dalla MAS e dall'organismo ad essa subentrante.

 

 

 

Nessun soggetto straniero, operante individualmente o in collaborazione con altri soggetti, può assumere il controllo di qualsiasi banca o società registrata a Singapore appartenente a una classe di istituti finanziari autorizzati come società di partecipazione finanziaria a norma della sezione 28 del Monetary Authority of Singapore Act (legge relativa all'Autorità monetaria di Singapore), denominati società di partecipazione finanziaria, o approvati, designati o altrimenti regolamentati come società di partecipazione finanziaria a norma di altre disposizioni legislative e regolamentari.

 

 

 

Singapore non può richiedere che il consiglio di amministrazione della banca dell'UE sia composto in misura superiore a una maggioranza semplice da cittadini di Singapore, da residenti a Singapore o da una combinazione di queste due categorie.

 

 

 

L'acquisizione da parte di una persona, individualmente o unitamente ad altre persone, di un controllo indiretto, di una partecipazione azionaria o di diritto di voto pari o superiore al 5 %, 12 %, 20 % delle partecipazioni in una banca o in una società di partecipazione registrata a Singapore, nonché la fusione o la rilevazione di una banca o di una società di partecipazione finanziaria registrata a Singapore da parte di un qualsiasi altro organismo sono subordinate a un'autorizzazione ministeriale.

 

 

 

Nell'approvare le richieste di superamento dei valori limite il Ministro può imporre le condizioni ritenute necessarie a evitare un controllo indebito, a tutelare l'interesse pubblico e ad assicurare l'integrità del sistema finanziario.

Per soggetto straniero si intende una persona che:

nel caso di una persona fisica, non sia cittadina di Singapore; e

nel caso di una società, non sia controllata da cittadini di Singapore.

 

 

 

Banche d'affari

Le banche d'affari possono operare da un'unica sede (escluse le operazioni di back-office). Questa misura non è discriminatoria.

Per la collocazione e la ricollocazione delle banche d'affari è richiesta l'autorizzazione preventiva dalla MAS. Questa limitazione non verrà utilizzata come mezzo di discriminazione arbitraria e ingiustificata nei confronti di banche dell'UE o come restrizione dissimulata agli scambi di servizi, conferendo in tal modo un vantaggio competitivo agli operatori locali.

 

 

 

Previa autorizzazione della MAS le banche d'affari possono reperire fondi in valuta estera di residenti e di non residenti, gestire conti di risparmio in valuta estera per non residenti e reperire fondi in dollari di Singapore dai loro azionisti e dalle società controllate da questi ultimi, dalle loro banche e dalle loro società finanziarie. Questa misura non è discriminatoria.

 

 

 

Società finanziarie

Non verrà concessa nessuna nuova licenza per società finanziarie.

Nessun impegno per l'acquisizione di azioni di società finanziarie e per il trasferimento o la vendita a soggetti esteri di partecipazioni estere in società finanziarie esistenti.

 

 

 

Tutte le società finanziarie, siano esse locali o di proprietà estera, possono effettuare operazioni esclusivamente in dollari di Singapore. Previa approvazione della MAS le società finanziarie ammissibili possono anche effettuare operazioni in valuta estera, in oro o in altri metalli preziosi e acquisire capitale, azioni o titoli convertibili o di debito in valuta estera;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

 

b)

Prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

queste misure rappresentano altresì limitazioni del trattamento nazionale.

i)

Nessun impegno per l'installazione di distributori automatici di banconote al di fuori dei propri locali per gli emittenti di carte di credito e di debito quale mezzo per eludere le restrizioni quantitative ai punti di servizio alla clientela.

Gli istituti finanziari che accordano agevolazioni creditizie in dollari di Singapore (SGD) di importo superiore a 5 milioni di SGD a ciascun ente finanziario non residente o che emettono obbligazioni o capitale in SGD per non residenti devono assicurare che, qualora i proventi in SGD siano utilizzati al di fuori di Singapore, questi siano permutati o convertiti in valuta estera al momento del trasferimento dei fondi o prima della rimessa all'estero.

Gli enti finanziari non devono accordare agevolazioni creditizie in SGD a enti finanziari non residenti se vi è motivo di ritenere che i proventi in SGD possano essere utilizzati per speculazioni in tale valuta.

Il termine «non residente» è definito nell'avviso n. 757 della MAS, pubblicato nel quadro del Banking Act (legge bancaria).

Ciascuna erogazione di crediti in dollari di Singapore a residenti da parte di banche offshore non può superare i 500 milioni di SGD a livello aggregato.

Le banche offshore non devono ricorrere ad attività di leasing finanziario o alle banche d'affari a esse collegate per eludere la soglia di credito di 500 milioni di SGD.

ii)

È consentita la costituzione di società di credito le cui attività non sono subordinate all'approvazione della MAS;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

come indicato nella colonna «Accesso al mercato»;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

c)

Leasing finanziario

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

d)

Servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi le carte di credito e di debito, gli assegni bancari e gli assegni circolari

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

queste misure rappresentano altresì limitazioni del trattamento nazionale.

La quota maggioritaria della proprietà dei punti di rimessa di denaro (ossia il possesso di oltre il 50 % del capitale sociale) deve essere di cittadini di Singapore, salvo nel caso in cui l'attività di invio di rimesse venga condotta da banche e banche d'affari.

Gli assegni circolari possono essere emessi unicamente dalle banche.

Le limitazioni di cui al precedente punto B b) 3), si applicano anche alle attività di cui al punto B d);

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

e)

Garanzie e impegni

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

f)

Operazioni per conto proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato fuori-borsa o altrove, relative a:

strumenti del mercato monetario (compresi gli assegni, le cambiali e i certificati di deposito)

valuta estera

prodotti derivati, compresi i financial future e le opzioni

strumenti relativi ai tassi di cambio e d'interesse, compresi swap e forward rate agreement

valori mobiliari

altri strumenti e attività finanziarie negoziabili, compresi i metalli preziosi

1)

Nessun impegno, salvo per le operazioni per conto proprio relative ai prodotti di cui al punto B f). Le operazioni relative agli strumenti del mercato monetario, alla valuta estera nonché agli strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse possono essere esclusivamente effettuate da istituti finanziari;

2)

nessuna;

3)

l'offerta di prodotti derivati in dollari di Singapore è soggetta alle prescrizioni di cui al punto B b) 3) i).

La quota maggioritaria della proprietà dei cambiavalute (ossia il possesso di oltre il 50 % del capitale sociale) deve essere di cittadini di Singapore, salvo nel caso in cui l'attività di cambio di valuta venga condotta da banche, banche d'affari e società finanziarie;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo quanto indicato per l'attività di cui al punto B b);

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

g)

Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente nonché la prestazione di servizi collegati

1)

Nessun impegno, salvo per la partecipazione all'emissione di titoli per conto proprio e per la sottoscrizione e il collocamento di titoli tramite società di intermediazione in titoli, banche o banche d'affari di Singapore;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo quanto indicato per l'attività di cui al punto B b).

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

h)

Intermediazione sul mercato monetario

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

i)

Gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione dei fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

queste misure rappresentano altresì limitazioni del trattamento nazionale.

Nessuna, tranne:

a)

i servizi di deposito e di custodia per i titoli in forma scritturale possono essere prestati solo dalla Central Depository Pte Ltd e/o dall'organismo ad essa subentrante,

b)

nel valutare l'ammissione di società di gestione di fondi (Fund Management Companies - FMC) nel quadro del programma di investimento del fondo di previdenza centrale (Central Provident Fund Investment Scheme - CPFIS), il consiglio del fondo di previdenza centrale (Central Provident Fund Board) tiene conto dei fattori seguenti:

i)

se la FMC abbia un'esperienza minima di un anno come titolare di licenza per i servizi relativi ai mercati finanziari nel quadro del Securities and Futures Act (legge su titoli e future, cap. 289), (o un'esperienza equivalente nel quadro del Securities Industry Act - legge sull'industria dei titoli n. 15 del 1986) nel settore della gestione di fondi a Singapore, mentre il gruppo nel suo insieme deve avere un'esperienza minima di 3 anni nella gestione di fondi;

ii)

se a Singapore la FMC gestisca fondi per un valore pari ad almeno 500 milioni di SGD; e

iii)

se la FMC conti almeno tre gestori di fondi, uno dei quali deve avere un'esperienza minima pari a 5 anni nella gestione di fondi.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

 

Ai fini della presente limitazione, nella definizione di «gestore di fondo» sono compresi i gestori di portafogli, gli analisti e gli operatori finanziari.

La costituzione o la gestione di un mercato di titoli o di futures in qualità di borse, borse non regolamentate e fornitori autorizzati di sistemi di trading sono subordinate all'autorizzazione, comprensiva di condizioni di autorizzazione, della MAS o dell'organismo ad essa subentrante,

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

 

j)

Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili

1)

Nessun impegno, salvo per la prestazione di servizi di liquidazione e compensazione relative alle attività finanziarie quotate solamente su listini esteri;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

k)

Servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, attività di ricerca e consulenza su investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali

1)

Per la prestazione di attività di ricerca e consulenza su investimenti e portafogli per il pubblico è richiesta la presenza commerciale;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

l)

Fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

8.

SERVIZI SANITARI E SOCIALI

A.

Servizi ospedalieri

Servizi ospedalieri, esclusi:

i)

la prestazione di servizi sanitari da parte di istituti sanitari di proprietà dello Stato o da esso controllati, nonché

ii)

gli investimenti in istituti sanitari di proprietà dello Stato o da esso controllati (93110**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

B.

Altri servizi sanitari

Servizi di ambulanza, esclusi:

i)

la prestazione di servizi sanitari da parte di istituti sanitari di proprietà dello Stato o da esso controllati, nonché

ii)

gli investimenti in istituti sanitari di proprietà dello Stato o da esso controllati (93192**)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Unità ospedaliere di terapia intensiva, case di cura e ospedali riabilitativi quali definiti nel Private Hospitals and Medical Clinics Act (legge in tema di ospedali e cliniche private, cap. 248) gestiti in una logica commerciale (93193**)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

C.

Servizi sociali (933)

Limitazione orizzontale dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale

I servizi di supervisione legale di cui all'allegato sono esclusi dal campo di applicazione dei presenti impegni.

Servizi sociali prestati attraverso istituti residenziali ad anziani e disabili (93311)

Servizi sociali prestati attraverso istituti residenziali a bambini e ad altri utenti (93312)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo che il numero totale di attività delle strutture o dei servizi gestite da prestatori di servizi non-profit parzialmente finanziati con risorse pubbliche è limitato alla quantità stabilita da un piano generale per i servizi sociali finanziati con risorse pubbliche a Singapore;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna, salvo che Singapore si riserva la facoltà di determinare se un prestatore di servizi non residente possa procurarsi clienti o condurre marketing attivo a Singapore;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi sociali non residenziali (9332)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo che il numero totale di attività delle strutture o dei servizi gestite da prestatori di servizi non-profit parzialmente finanziati con risorse pubbliche è limitato alla quantità stabilita da un piano generale per i servizi sociali finanziati con risorse pubbliche a Singapore;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna, salvo che Singapore si riserva la facoltà di determinare se un prestatore di servizi non residente possa procurarsi clienti o condurre marketing attivo a Singapore;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

9.

SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

A.

Alberghi e ristoranti (compreso il catering)

Alberghi e altri servizi di alloggio (641)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di ristorazione, esclusi i servizi di ristorazione in strutture gestite dallo Stato (19) (642**)

Servizi di somministrazione di bevande da consumare sul posto (20) (643**)

1)

Nessuna, salvo che una licenza per la gestione di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande in luoghi quali mercati all'aperto, ristoranti o bar può essere richiesta a titolo personale solo da cittadini o residenti permanenti di Singapore;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo che una licenza per la gestione di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande in luoghi quali mercati all'aperto, ristoranti o bar può essere richiesta a titolo personale solo da cittadini o residenti permanenti di Singapore. Al fine di prestare servizi di catering di alimenti e/o bevande a Singapore un prestatore di servizi estero deve registrarsi in tale paese come società a responsabilità limitata e richiedere una licenza per l'apertura di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande a nome della società;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna, salvo che una licenza per la gestione di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande in luoghi quali mercati all'aperto, ristoranti o bar può essere richiesta a titolo personale solo da cittadini o residenti permanenti di Singapore;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo che una licenza per la gestione di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande in luoghi quali mercati all'aperto, ristoranti o bar può essere richiesta a titolo personale solo da cittadini o residenti permanenti di Singapore. Al fine di prestare servizi di catering di alimenti e/o bevande a Singapore un prestatore di servizi estero deve registrarsi in tale paese come società a responsabilità limitata e richiedere una licenza per l'apertura di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande a nome della società;

4)

nessun impegno.

 

B.

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (7471)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

C.

Servizi delle guide turistiche

Servizi delle guide turistiche (7472)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

10.

SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

A.

Servizi di intrattenimento (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo e i circhi) (9619)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

C.

Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali

Servizi di biblioteche (96311)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di musei, compresa la salvaguardia di luoghi e di monumenti storici (9632)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di archivi, esclusi i servizi specificati nel National Heritage Board Act (legge sull'ente per il patrimonio culturale nazionale) (9631**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

D.

Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

Servizi sportivi e ricreativi, esclusi il gioco d'azzardo e le scommesse (964**)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

11.

SERVIZI DI TRASPORTO

A.

Servizi di trasporto marittimo

Trasporto internazionale (merci e passeggeri) escluso il cabotaggio (7211**, 7212**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo per l'immatricolazione di navi battenti bandiera di Singapore, come specificato nel Merchant Shipping Act (legge sulla marina mercantile, cap. 179) (21);

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale; nessun impegno per i trasferimenti intrasocietari degli equipaggi delle navi.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna, salvo per l'immatricolazione di navi battenti bandiera di Singapore, come specificato nel Merchant Shipping Act (legge sulla marina mercantile, cap. 179) (22);

4)

nessun impegno.

A norma delle decisioni adottate in seno al gruppo negoziale dell'OMC sui servizi di trasporto marittimo, qualora i seguenti servizi non siano altrimenti contemplati dall'obbligo di cui all'articolo XXVIII, lettera c), punto ii), dell'Accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC, essi vengono prestati a operatori del trasporto marittimo internazionale secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie:

pilotaggio;

rimorchio;

rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua;

raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra;

capitaneria di porto;

ausili alla navigazione;

riparazioni di emergenza;

ancoraggio e

altri servizi operativi portuali indispensabili per il funzionamento delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità.

Servizi marittimi ausiliari

Servizi di agenzia marittima (23) (748**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

Servizi di intermediazione marittima (748**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

Rimorchio internazionale (7214**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

Servizi di deposito e magazzinaggio (742**)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna, salvo per i servizi prestati dagli operatori di terminale pubblici del porto;

3)

nessuna, salvo per i servizi prestati dagli operatori di terminale pubblici del porto;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna, salvo per i servizi prestati dagli operatori di terminale pubblici del porto;

3)

nessuna, salvo per i servizi prestati dagli operatori di terminale pubblici del porto;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

Servizi di stazionamento e deposito di container (24)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna, salvo per i servizi prestati dagli operatori di terminale pubblici del porto;

3)

nessuna, salvo per i servizi prestati dagli operatori di terminale pubblici del porto;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna, salvo per i servizi prestati dagli operatori di terminale pubblici del porto;

3)

nessuna, salvo per i servizi prestati dagli operatori di terminale pubblici del porto;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

Servizi marittimi di spedizione merci (25) (748 e 749)

1)

Può essere richiesta la registrazione dell'ufficio;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (7213)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

Altri servizi ausiliari e di supporto (compreso il catering) (749**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (8868**)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

B.

Servizi di trasporto ferroviario

Manutenzione e riparazione di attrezzature per il trasporto ferroviario urbano ed extraurbano (8868**)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

C.

Servizi di trasporto stradale

Servizi di noleggio di autoveicoli con operatori (71222)

Servizi di noleggio di autobus e pullman con operatori (71223)

Servizi di noleggio di veicoli commerciali adibiti al trasporto merci con operatori (71240)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Trasporto delle merci seguenti:

a)

prodotti refrigerati (71231)

b)

liquidi o gas (71232)

c)

merci containerizzate (71233)

d)

mobili (71234)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli (61120)

Servizi di manutenzione e riparazione di parti di autoveicoli (88**)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi di parcheggio (74430)

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessuna;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

D.

Servizi ausiliari per tutte le modalità di trasporto, esclusi i servizi di trasporto marittimo

Servizi di deposito e magazzinaggio, compresi i servizi di stazionamento e deposito di container (742)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno, salvo per i servizi di deposito e magazzinaggio per il trasporto terrestre;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessun impegno, salvo per i servizi di deposito e magazzinaggio per il trasporto terrestre;

4)

nessun impegno.

 

12.

ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE (95, 97, 98, 99)

Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (9701)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi dei saloni di parrucchiere e altri servizi estetici (9702)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

Servizi funerari, di cremazione e delle pompe funebri esclusi i servizi di manutenzione e cura di cimiteri e tombe (97030**)

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.

1)

Nessun impegno;

2)

nessuna;

3)

nessuna;

4)

nessun impegno.

 

IMPEGNI/LIMITAZIONI SETTORIALI SPECIFICI

A.

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA

a)

Agricoltura, caccia e servizi connessi (ISIC rev 3: 011, 012, 013, 014, 015)

Nessun impegno per le misure relative alla suinicoltura.

b)

Silvicoltura, utilizzo di aree forestali e servizi connessi (ISIC rev 3: 020)

Nessuna.

Nessuna.

 

B.

PESCA

a)

Pesca, piscicoltura e servizi connessi (ISIC rev 3: 050)

Nessuna.

Nessuna.

 

C.

ATTIVITÀ ESTRATTIVA

a)

Estrazione di carbone e lignite; estrazione di torba (ISIC rev 3: 101, 102, 103)

Nessuna.

Nessuna.

 

b)

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione (ISIC rev 3: 111, 112)

Nessuna.

Nessuna.

 

c)

Estrazione di uranio e di torio (ISIC rev 3: 120)

Nessuna.

Nessuna.

 

d)

Estrazione di minerali metalliferi (ISIC rev 3: 131, 132)

Nessuna.

Nessuna.

 

e)

Altre attività estrattive (ISIC rev 3: 141, 142)

Nessun impegno per le misure relative all'estrazione da cave.

D.

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Nessun impegno per le misure relative alla fabbricazione a fini di vendita o ad altri fini commerciali di qualsiasi tipo di merce di cui al Control of Manufacture Act (legge sul controllo della fabbricazione).

Questa limitazione si applica all'intera sezione «D. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE».

a)

Industrie alimentari e delle bevande (ISIC rev 3: 151, 152, 153, 154, esclusa la fabbricazione di gomme da masticare, 155, escluso 1551 e 1553)

Nessuna.

Nessuna.

 

b)

Industria tessile (ISIC rev 3: 171, 172, 173)

Nessuna.

Nessuna.

 

c)

Confezione di capi di abbigliamento; preparazione e tintura di pellicce (ISIC rev 3: 181, 182)

Nessuna.

Nessuna.

 

d)

Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse. Pelletteria, selleria e calzature (ISIC rev 3: 191, 192)

Nessuna.

Nessuna.

 

e)

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (ISIC rev 3: 201, 202)

Nessuna.

Nessuna.

 

f)

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta (ISIC rev 3: 210)

Nessuna.

Nessuna.

 

g)

Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati (ISIC rev 3: 221, 222, 223)

Nessun impegno per le misure concernenti le pubblicazioni della stampa.

Per «stampa» si intende qualsiasi pubblicazione riportante notizie, informazioni, resoconti di eventi o eventuali commenti od osservazioni al riguardo o concernenti una questione di interesse pubblico, stampata in qualsiasi lingua e pubblicata ai fini della vendita o della distribuzione gratuita a intervalli non superiori a una settimana.

h)

Fabbricazione di prodotti di cokeria e di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (ISIC rev 3: 231, 232)

Nessuna.

Nessuna.

 

i)

Fabbricazione di prodotti chimici (ISIC rev 3: 24, esclusa la fabbricazione di esplosivi)

Nessuna.

Nessuna.

 

j)

Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche (ISIC rev 3: 251, 252)

Nessuna.

Nessuna.

 

k)

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (ISIC rev 3: 261, 269)

Nessuna.

Nessuna.

 

l)

Attività metallurgiche (ISIC rev 3: 271 esclusa la fabbricazione di trafilati in acciaio, 272, 273)

Nessuna.

Nessuna.

 

m)

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (ISIC rev 3: 281, esclusa la fabbricazione di reattori nucleari, 289)

Nessuna.

Nessuna.

 

n)

Fabbricazione di macchine e apparecchiature n.c.a. (ISIC rev. 3: 291, 292, esclusa la fabbricazione di armi e munizioni, 293)

Nessuna.

Nessuna.

 

o)

Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo (ISIC rev 3: 300)

Nessuna.

Nessuna.

 

p)

Fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche n.c.a. (ISIC rev. 3: 311, 312, 313, 314, 315, 319)

Nessuna.

Nessuna.

 

q)

Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni (ISIC rev. 3: 321, 322, 323)

Nessuna.

Nessuna.

 

r)

Fabbricazione di apparecchi medici, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi (ISIC rev 3: 331, 332, 333)

Nessuna.

Nessuna.

 

s)

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (ISIC rev 3: 341, 342, 343)

Nessuna.

Nessuna.

 

t)

Fabbricazione di altre attrezzature di trasporto (ISIC rev 3: 351, 352, 353, 359)

Nessuna.

Nessuna.

 

u)

Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a. (ISIC rev 3: 361, 369)

Nessuna.

Nessuna.

 

v)

Riciclaggio (ISIC rev 3: 371, 372)

Nessuna.

Nessuna.

 

E.

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

a)

Energia elettrica e gas (ISIC rev 3: 401, 402)

Nessuna, salvo che:

a)

i produttori di energia possono vendere quest'ultima unicamente sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica di Singapore e non sono autorizzati a vendere direttamente ai consumatori.

La quantità di energia fornita cumulativamente dai produttori di energia situati al di fuori di Singapore sul mercato all'ingrosso dell'energia di Singapore non deve superare 600 MW.

b)

SP Services Ltd e/o l'organismo ad essa subentrante è la sola autorizzata alla fornitura di energia elettrica:

i)

a tutti gli utenti domestici di energia elettrica;

ii)

agli utenti di energia elettrica diversi da quelli domestici, il cui consumo mensile medio di energia elettrica è inferiore a 10 000 kWh; e

iii)

agli utenti ai quali l'energia elettrica è fornita con alimentazione monofase a bassa tensione.

c)

PowerAssets Ltd e/o l'organismo ad essa subentrante è la sola titolare della licenza di trasmissione secondo quanto definito nell'Electricity Act (legge sull'energia elettrica).

PowerAssets Ltd e/o l'organismo ad essa subentrante è la sola proprietaria e responsabile della gestione della rete di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica a Singapore.

d)

City Gas Ltd e l'organismo ad essa subentrante è la sola autorizzata alla produzione e alla vendita al dettaglio di gas manifatturati.

e)

Power Gas Ltd e l'organismo ad essa subentrante è la sola autorizzata al trasporto e alla distribuzione di gas manifatturati e gas naturale.

Power Gas Ltd e l'organismo ad essa subentrante è la sola proprietaria e responsabile della gestione del gasdotto di Singapore.

 


(1)  I soggetti abilitati ad assumere tale funzione sono principalmente cittadini di Singapore, residenti permanenti di Singapore e titolari di EntrePass (tutti con indirizzo locale).

(2)  A seguito della conclusione della revisione del Business Registration Act (legge sulla registrazione delle imprese) ogni modifica apportata da Singapore al medesimo ai fini dell'abrogazione, se del caso, di eventuali restrizioni applicate alle imprese gestite completamente online sarà integrata nel presente elenco.

(3)  A causa della progressiva liberalizzazione del mercato dei servizi legali di Singapore quest'ultimo non può ancora impegnarsi a garantire un maggiore accesso al mercato in questo settore. Al fine di concedere un maggiore accesso al mercato le parti riesamineranno i propri impegni in tema di servizi legali entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il comitato per il commercio può modificare gli impegni di ciascuna delle parti al riguardo.

(4)  Per «lettera» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e recapitare (non elettronicamente) a un determinato destinatario o indirizzo indicato dal mittente sulla lettera stessa o sull'involucro, compreso un articolo postale contenente tale comunicazione. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.

(5)  Le condizioni di sicurezza non possono in alcun caso costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti degli operatori dell'UE o una restrizione dissimulata allo stabilimento o alla prestazione transfrontaliera di servizi.

(6)  Per «posta celere locale» si intende una lettera proveniente da un mittente di Singapore, destinata a essere recapitata a Singapore nell'arco della stessa giornata lavorativa.

(7)  Per «posta celere internazionale» si intende una lettera: i) proveniente da un mittente di Singapore, destinata a essere recapitata al di fuori di Singapore più rapidamente rispetto agli standard di recapito pubblicati per le lettere spedite per posta aerea dal servizio postale pubblico; oppure ii) proveniente da un mittente al di fuori di Singapore e destinata a essere recapitata a Singapore nell'arco della stessa giornata lavorativa.

(8)  I servizi di telecomunicazione non comprendono i servizi di trasmissione radiotelevisiva, che consistono nella catena ininterrotta di trasmissione con o senza filo necessaria per la ricezione e/o visualizzazione di segnali di programmi sonori e/o visivi da tutto o da parte del pubblico.

(9)  I servizi di telecomunicazione di base possono essere prestati attraverso la tecnologia satellitare.

(10)  Sono compresi i servizi voce, dati e fax.

(11)  I servizi mobili possono essere prestati attraverso la tecnologia satellitare.

(12)  Gli istituti universitari locali sono istituti universitari stabiliti a norma di una legge parlamentare o designati dal ministero dell'Istruzione.

(13)  Ad esempio, generalmente le società di persone e le imprese individuali non costituiscono forme giuridiche accettabili per gli istituti finanziari di deposito di Singapore. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta del prestatore di servizi finanziari dell'altra parte tra succursali e controllate, né la limita in alcun altro modo.

(14)  Per concessione di licenza si intende la registrazione per le compagnie di assicurazione e i broker assicurativi che svolgono attività assicurative a Singapore, come stabilito dalla normativa nazionale sulle assicurazioni.

(15)  Ad esempio, generalmente le società di persone e le imprese individuali non costituiscono forme giuridiche accettabili per gli istituti finanziari di deposito di Singapore. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta del prestatore di servizi finanziari dell'altra parte tra succursali e controllate, né la limita in alcun altro modo.

(16)  Questa limitazione non esclude la possibilità che parte di tali operazioni possa essere effettuata online.

(17)  Questa limitazione non esclude la possibilità che parte di tali operazioni possa essere effettuata online.

(18)  Per «gruppo bancario mondiale cui appartiene la banca dell'UE» si intende la società madre della banca dell'UE (o la banca dell'UE, a seconda dei casi, qualora essa non sia di proprietà o controllata da una società madre) e il suo gruppo di società, che sono oggetto di fusione secondo le norme in tema di contabilità nel paese in cui la società madre è registrata o stabilita.

(19)  Sono esclusi i servizi di ristorazione per i servizi di trasporto aereo e marittimo.

(20)  Sono esclusi i servizi di ristorazione per i servizi di trasporto aereo e marittimo.

(21)  Per immatricolare una nave battente bandiera di Singapore l'armatore deve essere cittadino di Singapore o una società registrata a Singapore con un capitale minimo versato pari a 50 000 SGD.

(22)  Per immatricolare una nave battente bandiera di Singapore l'armatore deve essere cittadino di Singapore o una società registrata a Singapore con un capitale minimo versato pari a 50 000 SGD.

(23)  Per «servizi di agenzia marittima» si intendono le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più compagnie di navigazione per gli scopi seguenti: commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dalla quotazione alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali, rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci. Questo sottosettore non comprende tuttavia nessun servizio tra quelli di cui ai «servizi di movimentazione di carichi marittimi», ai «servizi di stazionamento e deposito di container», ai «servizi di spedizione merci» e ai «servizi di sdoganamento».

(24)  Per «servizi di stazionamento e deposito di container» si intende lo stoccaggio di container, nelle zone portuali o nell'entroterra, per riempirli/svuotarli, ripararli e metterli a disposizione per le spedizioni.

(25)  Per «servizi marittimi di spedizione merci» si intende l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la comunicazione di informazioni commerciali, compreso lo sdoganamento. Per sdoganamento si intende l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua consueta attività complementare, ma è escluso l'esercizio dei poteri statutari da parte dei funzionari doganali.

ALLEGATO DELL'APPENDICE 8-B-1:

TIPI DI SERVIZI SOCIALI ESCLUSI DALL'ELENCO DI IMPEGNI SPECIFICI DI SINGAPORE

1.   

Servizi residenziali di supervisione legale destinati a (9331):

a)

donne e ragazze ospitate in un luogo sicuro a norma della sezione 160 della Women's Charter (Carta delle donne, cap. 353), (93312);

b)

bambini ospitati in un luogo sicuro a norma della sezione 8 del Children & Young Persons Act), («CYP Act») (legge per l'infanzia e la gioventù - «legge CYP», cap. 38) (93312);

c)

bambini e giovani tenuti in un luogo di detenzione a norma della sezione 44, paragrafo 1, lettera f), della legge CYP, o in affidamento a una struttura rieducativa (1) a norma della sezione 44, paragrafo 1, lettera g), della legge CYP (93319);

d)

bambini e giovani ammessi in una casa autorizzata ai fini della supervisione legale a norma della sezione 49, punto ii), della legge CYP (93312); e

e)

soggetti in semilibertà con obbligo di residenza in un istituto approvato a norma della sezione 12 del Probation Offenders Act (legge sulla sospensione condizionale per gli autori di reati, cap. 252), (93319).

2.   

Servizi non residenziali di supervisione legale destinati a (9332):

a)

bambini e giovani posti sotto la supervisione di un assistente sociale a norma della sezione 49, lettera i), della legge CYP (93329); e

b)

soggetti in semilibertà senza obbligo di residenza in un istituto approvato a norma della sezione 5 della del Probation Offenders Act (legge sulla sospensione condizionale per gli autori di reati) (93329).


(1)  Il termine «struttura rieducativa» utilizzato nella sezione 44, paragrafo 1, lettera g), della legge CYP indica un istituto di custodia cautelare per giovani autori di reati e non un istituto di istruzione convenzionale. I giovani autori di reati vengono ospitati in una «struttura rieducativa» ai fini della riabilitazione piuttosto che di un'istruzione formale.

Appendice 8-B-2

SINGAPORE

ELENCO DI IMPEGNI SPECIFICI - APPENDICE SUI SERVIZI FINANZIARI

A.   IMPEGNI SPECIFICI

Tutti gli impegni del presente elenco sono soggetti agli impegni orizzontali nell'elenco degli impegni specifici di Singapore. Tutti gli impegni nel presente elenco sono inoltre soggetti alle condizioni di accesso, ai criteri di ammissione, all'ordinamento nazionale, agli orientamenti, alle norme, ai regolamenti, ai termini e alle condizioni dell'Autorità monetaria di Singapore (MAS) o di qualsiasi altra autorità o organismo competente di Singapore, a seconda dei casi, purché non eludano gli obblighi assunti da Singapore con il presente accordo. Le persone giuridiche che prestano servizi finanziari sono soggette a limitazioni non discriminatorie per quanto attiene alla forma giuridica (1).

Assicurazioni

1.

Singapore non deve richiedere la registrazione o l'approvazione per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti di assicurazione vita (2), dai prodotti connessi con il fondo di previdenza centrale (Central Provident Fund) e dai prodotti collegati a partecipazioni. Qualora sia necessaria la registrazione o l'approvazione di un prodotto, Singapore deve consentire l'introduzione del prodotto in esame – che verrà considerato approvato salvo diniego entro un termine ragionevole – cercando di provvedervi entro 30 giorni. Singapore non deve mantenere limitazioni relative alla quantità o alla frequenza di introduzione dei prodotti. Questo impegno specifico non si applica nel caso in cui un'istituzione finanziaria dell'Unione cerchi di prestare un nuovo servizio finanziario a norma dell'articolo 8.53 (Nuovi servizi finanziari).

Gestione di portafogli

2.

a)

Coerentemente con l'articolo 8.49 (Ambito di applicazione e definizioni), Singapore deve autorizzare un prestatore di servizi finanziari diverso da una società fiduciaria o da una compagnia di assicurazione, organizzato al di fuori del suo territorio a prestare servizi di consulenza su investimenti e gestione di portafoglio esclusi 1) i servizi di custodia, 2) i servizi di amministrazione fiduciaria e 3) i servizi di esecuzione non connessi alla gestione di un progetto di investimento collettivo al gestore di un progetto di investimento collettivo, qualora egli sia:

i)

situato nel territorio di Singapore; e

ii)

collegato a detto prestatore di servizi finanziari.

b)

Ai fini del presente paragrafo:

i)

«progetto di investimento collettivo» ha il significato attribuitogli nella sezione 2 del Securities and Futures Act (legge su titoli e futures, cap. 289) e

ii)

per «collegato» si intende una società collegata quale definita nella sezione 6 del Companies Act (legge sulle società, cap. 50).

Carte di credito e di debito

3.

Singapore deve esaminare le domande di accesso alle reti di sportelli bancomat gestite da banche locali a Singapore per le carte di credito e di debito di emittenti (banche escluse) controllati da soggetti dell'Unione. In caso di approvazione delle suddette domande gli emittenti (banche escluse) potranno negoziare a condizioni commerciali l'accesso alle reti di sportelli bancomat gestiti dalle banche locali.

B.   ALTRI

1.

a)

Unicamente nel quadro della futura liberalizzazione del suo sottosettore bancario, e non ai fini della protezione dei prestatori locali di servizi finanziari nel sottosettore bancario, Singapore può imporre nuove misure non conformi in base al trattamento della nazione più favorita. Tali misure possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

i)

prescrizioni in tema di composizione del consiglio di amministrazione di banche e società finanziarie; e

ii)

limitazioni al numero dei punti di servizio alla clientela delle società finanziarie,

a condizione che le eventuali misure non conformi non deroghino agli impegni assunti da Singapore nell'ambito della sezione sui «Servizi finanziari» del suo elenco di impegni specifici volti a liberalizzare le restrizioni quantitative del numero di licenze o dei punti di servizio alla clientela per le banche dell'Unione o a stabilire tempistiche per consentire alle banche dell'Unione l'accesso a qualsiasi rete di sportelli bancomat a Singapore.

b)

Qualora un prestatore di servizi finanziari dell'Unione scelga di non partecipare alla futura liberalizzazione di cui alla lettera a), Singapore non deve applicare nessuna nuova misura non conforme in materia né altre misure sfavorevoli nei confronti di detto prestatore di servizi finanziari.

c)

Qualora Singapore imponga eventuali nuove misure non conformi di cui alla lettera a) dovrà:

i)

informare l'Unione della propria intenzione almeno tre mesi prima dell'attuazione della misura;

ii)

consultare l'Unione riguardo alla misura e tenere in debita considerazione i pareri espressi dall'Unione al riguardo; e

iii)

apportare adeguamenti compensativi alla sezione sui «Servizi finanziari» del suo elenco di impegni specifici per quanto riguarda la stessa classe di prestatori di servizi finanziari del sottosettore bancario interessata dalla misura, in modo tale che il livello generale degli impegni sia più favorevole agli scambi nel sottosettore bancario di quanto non fosse prima dell'introduzione della nuova misura (3).

d)

La lettera a) non si applica a nessuno degli impegni sottoscritti da Singapore relativamente alle ulteriori licenze e agli ulteriori punti di servizio alla clientela.


(1)  Ad esempio, generalmente le società di persone e le imprese individuali non costituiscono forme giuridiche accettabili per gli istituti finanziari di deposito di Singapore. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta del prestatore di servizi finanziari dell'altra parte tra succursali e controllate, né la limita in alcun altro modo.

(2)  I prodotti di assicurazione vita in questione comprendono le polizze contro gli infortuni, l'assicurazione malattia a lungo termine e le polizze con scadenza superiore a cinque anni.

(3)  Resta inteso che gli adeguamenti compensativi non vanno considerati inadeguati unicamente perché il livello generale di impegni successivo all'introduzione della nuova misura non è significativamente più favorevole agli scambi nel sottosettore bancario di quanto non fosse prima dell'introduzione della nuova misura.

ALLEGATO 9-A

ENTI CENTRALI CHE AGGIUDICANO APPALTI CONFORMEMENTE AL PRESENTE ACCORDO

PARTE 1

IMPEGNI DI SINGAPORE

Merci (specificate all'allegato 9-D)

Soglia: 50 000 DSP

Servizi (specificati all'allegato 9-E)

Soglia: 50 000 DSP

Costruzioni (specificate all'allegato 9-F)

Soglia: 5 000 000 DSP

Elenco degli enti:

 

Auditor-General's Office

 

Attorney-General's Chambers

 

Cabinet Office

 

Istana

 

Judicature

 

Ministry of Transport

 

Ministry of Culture, Community and Youth

 

Ministry of Education

 

Ministry of Environment and Water Resources

 

Ministry of Finance

 

Ministry of Foreign Affairs

 

Ministry of Health

 

Ministry of Home Affairs

 

Ministry of Communications and Information

 

Ministry of Manpower

 

Ministry of Law

 

Ministry of National Development

 

Ministry of Social and Family Development

 

Ministry of Trade and Industry

 

Parliament

 

Presidential Councils

 

Prime Minister's Office

 

Public Service Commission

 

Ministry of Defence

Il presente accordo si applica agli acquisti da parte del Ministry of Defence di Singapore delle categorie seguenti di FSC (sono escluse le altre), fatte salve le decisioni del governo di Singapore di cui alle disposizioni dell'articolo 9.3, paragrafo 1, (Sicurezza ed eccezioni generali).

FSC

Descrizione

22

Attrezzature ferroviarie

23

Macchine a effetto suolo, veicoli a motore, rimorchi e motocicli

24

Trattori

25

Componenti per sistemi di movimentazione

26

Pneumatici e camere d'aria

29

Accessori per motori

30

Apparecchiature di trasmissione meccanica della potenza

31

Cuscinetti

32

Macchine e attrezzature di lavorazione del legno

34

Macchinari di lavorazione dei metalli

35

Apparecchiature di servizio e commerciali

36

Macchinari industriali speciali

37

Macchinari e apparecchiature agricoli

38

Apparecchiature di costruzione, estrazione, escavazione e manutenzione di autostrade

39

Apparecchiature di movimentazione dei materiali,

40

Cordami, cavi, catene ed accessori

41

Apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria

42

Apparecchiature antincendio, di salvataggio e di sicurezza

43

Pompe e compressori

44

Forni industriali, generatori di vapore e seccatoi

45

Apparecchiature idrauliche, di riscaldamento e sanitarie

46

Apparecchiature di purificazione dell'acqua e di trattamento delle acque di scarico

47

Tubi, tubature, maniche e accessori

48

Valvole

51

Utensili a mano

52

Strumenti di misura

53

Ferramenta e abrasivi

54

Strutture prefabbricate e impalcature

55

Legname, masonite, compensato e fogli di legno

56

Materiali da costruzione e edificazione

61

Cavo elettrico e apparecchiature di produzione e distribuzione di energia

62

Lampade e accessori elettrici

63

Sistemi di allarme, di segnalazione e di rilevamento per la sicurezza

65

Apparecchiature e prodotti medici, dentistici e veterinari

67

Apparecchiature fotografiche

68

Sostanze e prodotti chimici

69

Materiali e apparecchiature di addestramento

70

Macchine automatiche per l'elaborazione dei dati e loro unità

71

Mobili

72

Mobili e apparecchi domestici e commerciali

73

Apparecchiature per la preparazione e la fornitura di alimenti

74

Macchine per ufficio, sistemi di trattamento testi e attrezzature di videoregistrazione

75

Forniture e apparecchi per ufficio

76

Libri, mappe ed altre pubblicazioni

77

Strumenti musicali, fonografi e apparecchi radio domestici

78

Apparecchiature di ricreazione e atletismo

79

Apparecchiature e prodotti di pulizia

80

Pennelli, vernici, sigillatori e adesivi

81

Contenitori, materiali e prodotti per imballaggi

83

Tessuti, pelli, pellicce, abiti e calzature, tende e bandiere

84

Abbigliamento, attrezzature personali e stemmi

85

Prodotti da toilette

87

Prodotti agricoli

88

Animali vivi

89

Sussistenza

91

Combustibili, lubrificanti, oli e cere

93

Materiali fabbricati non metallici

94

Materiali grezzi non metallici

95

Barre, lamine e forme in metallo

96

Minerali metalliferi e non metalliferi e loro derivati

99

Diversi

Note all'allegato 9-A, parte 1:

1.

Il presente accordo non si applica agli appalti relativi a:

a)

contratti di costruzione di cancellerie all'estero e di sedi centrali stipulati dal ministero degli Affari esteri; e

b)

contratti stipulati dal dipartimento alla sicurezza interna, dalla polizia giudiziaria, dalla sezione di sicurezza e dall'ufficio centrale narcotici del Ministero dell'Interno, nonché gli appalti per i quali il Ministero ha avanzato considerazioni di sicurezza.

2.

Il presente accordo non si applica agli appalti indetti da un ente disciplinato per conto di un ente non disciplinato.

PARTE 2

IMPEGNI DELL'UNIONE

Merci (specificate all'allegato 9-D)

Soglia: 130 000 DSP

Servizi (specificati all'allegato 9-E)

Soglia: 130 000 DSP

Lavori (specificati all'allegato 9-F)

Soglia: 5 000 000 DSP

1.   Enti dell'Unione

Consiglio dell'Unione europea

Commissione europea

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

2.   Amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'Unione

BELGIO

1.

Services publics fédéraux:

1.

Federale Overheidsdiensten:

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation

Programmatorische Overheidsdienst

Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale;

Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

La Poste (1)

De Post (1)

BULGARIA

1.

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

2.

Администрация на Президента (Administration of the President)

3.

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

4.

Конституционен съд (Constitutional Court)

5.

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

6.

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

7.

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

10.

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

11.

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

12.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

13.

Министерство на културата (Ministry of Culture)

14.

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

15.

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

16.

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

17.

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

19.

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

20.

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

21.

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

22.

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (enti statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altri organismi statali istituiti per legge o con decreto del Consiglio dei Ministri e aventi una funzione correlata all'esercizio del potere esecutivo):

23.

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

24.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

25.

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

26.

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

27.

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

28.

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

29.

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

30.

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

31.

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

32.

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

33.

Агенция за приватизация (Privatization Agency)

34.

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

35.

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

36.

Държавна агенция «Архиви» (State Agency «Archives»)

37.

Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси» (State Agency «State Reserve and War-Time Stocks»)

38.

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

39.

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

40.

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

41.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

42.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

43.

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

44.

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

45.

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

46.

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

47.

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

48.

Агенция «Митници» (Customs Agency)

49.

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

50.

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

51.

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

52.

Държавна агенция «Национална сигурност» (State Agency «National Security»)

53.

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

54.

Агенция по вписванията (Registry Agency)

55.

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

56.

Агенция по заетостта (Employment Agency)

57.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

58.

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

59.

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

60.

Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (General Directorate «Civil Aviation Administration»)

61.

Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

62.

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

63.

Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» (Executive Agency «Automobile Administration»)

64.

Изпълнителна агенция «Борба с градушките» (Executive Agency «Hail Suppression»)

65.

Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация» (Executive Agency «Bulgarian Accreditation Service»)

66.

Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» (Executive Agency «General Labour Inspectorate»)

67.

Изпълнителна агенция «Железопътна администрация» (Executive Agency «Railway Administration»)

68.

Изпълнителна агенция «Морска администрация» (Executive Agency «Maritime Administration»)

69.

Изпълнителна агенция «Национален филмов център» (Executive Agency «National Film Centre»)

70.

Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация» (Executive Agency «Port Administration»)

71.

Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав» (Executive Agency «Exploration and Maintenance of the Danube River»)

72.

Фонд «Републиканска пътна инфраструктура» (National Infrastructure Fund)

73.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

74.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

75.

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

76.

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

77.

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

78.

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

79.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

80.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

81.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

82.

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

83.

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

84.

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

85.

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

86.

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

87.

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

88.

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

89.

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

90.

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

91.

Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)

92.

Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)

93.

Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)

94.

Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)

95.

Дирекция «Материално-техническо осигуряване и социално обслужване» на Министерство на вътрешните работи (Directorate «Material-technical Ensuring and Social Service» at the Ministry of the Interior)

96.

Дирекция «Оперативно издирване» на Министерство на вътрешните работи (Directorate «Operative Investigation» at the Ministry of the Interior)

97.

Дирекция «Финансово-ресурсно осигуряване» на Министерство на вътрешните работи (Directorate «Financial and Resource Ensuring» at the Ministry of the Interior)

98.

Изпълнителна агенция «Военни клубове и информация» (Executive Agency «Military Clubs and Information»)

99.

Изпълнителна агенция «Държавна собственост на Министерството на отбраната» (Executive Agency «State Property at the Ministry of Defence»)

100.

Изпълнителна агенция «Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества»(Executive Agency «Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property»)

101.

Изпълнителна агенция «Социални дейности на Министерството на отбраната» (Executive Agency «Social Activities at the Ministry of Defence»)

102.

Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)

103.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)

104.

Национална служба «Полиция» (National Office «Police»)

105.

Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението» (National Office «Fire Safety and Protection of the Population»)

106.

Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)

107.

Служба «Военна информация» (Military Information Service)

108.

Служба «Военна полиция» (Military Police)

109.

Авиоотряд 28 (Airsquad 28)

REPUBBLICA CECA

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

3.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

10.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

11.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

13.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

15.

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

16.

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

17.

Kancelář prezidenta (Office of the President)

18.

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

19.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

20.

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

21.

Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

22.

Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

23.

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

24.

Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

25.

Vězeňská služba (Prison Service)

26.

Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

27.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

28.

Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

29.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

30.

Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

31.

Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

32.

Ústavní soud (Constitutional Court)

33.

Nejvyšší soud (Supreme Court)

34.

Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

35.

Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office)

36.

Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

37.

Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

38.

Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

39.

Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)

40.

Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

41.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)

DANIMARCA

1.

Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.

Statsministeriet — The Prime Minister's Office

3.

Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs

4.

Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

5 styrelser og institutioner — 5 agenzie e istituzioni

5.

Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.

Finansministeriet — Ministry of Finance

5 styrelser og institutioner — 5 agenzie e istituzioni

7.

Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

5 styrelser og institutioner — 5 agenzie e istituzioni

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — varie agenzie e istituzioni, fra cui Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet — Ministry of Justice

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — capo della polizia, procuratore generale, 1 direzione e varie agenzie

10.

Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs

10 stiftsøvrigheder — 10 autorità diocesane

11.

Kulturministeriet — Ministry of Culture

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — un dipartimento e varie istituzioni

12.

Miljøministeriet — Ministry of the Environment

5 styrelser — 5 agencies

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs

1 styrelse — 1 agenzia

14.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

4 direktorater og institutioner — 4 direzioni e istituzioni

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — varie agenzie e istituzioni, fra cui i laboratori nazionali Risø e gli edifici della ricerca e dell'istruzione nazionali

16.

Skatteministeriet — Ministry of Taxation

1 styrelse og institutioner —1 agenzia e varie istituzioni

17.

Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare

3 styrelser og institutioner — 3 agenzie e varie istituzioni

18.

Transportministeriet — Ministry of Transport

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet — Ministry of Education

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs

Adskillige styrelser og institutioner — varie agenzie e istituzioni

21.

Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy

3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions

GERMANIA

1.

Federal Foreign Office

Auswärtiges Amt

2.

Federal Chancellery

Bundeskanzleramt

3.

Federal Ministry of Labour and Social Affairs

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Federal Ministry of Finance

Bundesministerium der Finanzen

7.

Federal Ministry of the Interior (esclusivamente merci per uso civile)

Bundesministerium des Innern

8.

Federal Ministry of Health

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Federal Ministry of Justice

Bundesministerium der Justiz

11.

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Federal Ministry of Economic Affairs and Technology

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Federal Ministry for Economic Co-operation and Development

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Federal Ministry of Defence

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTONIA

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.

Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.

Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.

Riigikantselei (The State Chancellery)

7.

Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.

Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.

Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21.

Teabeamet (The Information Board)

22.

Maa-amet (Estonian Land Board)

23.

Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.

Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)

26.

Patendiamet (Patent Office)

27.

Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.

Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

29.

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

30.

Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

31.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

32.

Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

33.

Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)

34.

Maksu- ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

35.

Statistikaamet (Statistics Estonia)

36.

Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

37.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

38.

Piirivalveamet (National Board of Border Guard)

39.

Politseiamet (National Police Board)

40.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (Forensic Service Centre)

41.

Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

42.

Päästeamet (The Rescue Board)

43.

Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.

Ravimiamet (State Agency of Medicines)

45.

Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

46.

Tööturuamet (Labour Market Board)

47.

Tervishoiuamet (Health Care Board)

48.

Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

49.

Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

50.

Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)

51.

Maanteeamet (Estonian Road Administration)

52.

Veeteede Amet (Maritime Administration)

53.

Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)

54.

Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)

55.

Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)

GRECIA

1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)

10.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)

15.

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)

26.

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation)

28.

Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation)

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)

51.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)

52.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)

53.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)

SPAGNA

Presidencia de Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación y Ciencia

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Vivienda

FRANCIA

1.   Ministères

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l'éducation nationale

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

Secrétariat d'Etat aux transports

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

Secrétariat d'Etat à la solidarité

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2.   Etablissements publics nationaux

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d'outre-mer

Académie des technologies

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

Agences de l'eau

Agence de biomédecine

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

Agence pour la garantie du droit des mineurs

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des Dépôts et Consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d'enseignement zootechnique

Centre d'études de l'emploi

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Centre des Monuments Nationaux

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinématographie

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestière

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

Collège de France

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

Ecole centrale de Lille

Ecole centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École française d'archéologie d'Athènes

École française d'Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

Ecole du Louvre

École nationale d'administration

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d'équitation

Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

Écoles nationales d'ingénieurs

Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski et d'alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École de viticulture — Avize (Marne)

Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut français d'archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut National des Appellations d'origine

Institut national des hautes études de sécurité

Institut de veille sanitaire

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

Institut National d'Horticulture

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles — Parigi

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

Institut national des jeunes sourds — Metz

Institut national des jeunes sourds — Parigi

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

Institut national de la propriété industrielle

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)

Institut National des Sciences de l'Univers

Institut National des Sports et de l'Education Physique

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

Institut de Recherche pour le Développement

Instituts régionaux d'administration

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

Institut supérieur de mécanique de Paris

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

Musée de l'armée

Musée Gustave-Moreau

Musée du Louvre

Musée du Quai Branly

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée national de la Légion d'honneur

Musée de la Poste

Muséum National d'Histoire Naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

3.   Institutions, autorités et juridictions indépendantes

Présidence de la République

Assemblée Nationale

Sénat

Conseil constitutionnel

Conseil économique et social

Conseil supérieur de la magistrature

Agence française contre le dopage

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de sûreté nucléaire

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Commission d'accès aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l'informatique et des libertés

Commission des participations et des transferts

Commission de régulation de l'énergie

Commission de la sécurité des consommateurs

Commission des sondages

Commission de la transparence financière de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

Cour de justice de la République

Tribunal des Conflits

Conseil d'Etat

Cours administratives d'appel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres régionales des Comptes

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)

4.   Autre organisme public national

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

Autorité indépendante des marchés financiers

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

CROAZIA

1.

Croatian Parliament

2.

President of the Republic of Croatia

3.

Office of the President of the Republic of Croatia

4.

Office of the President of the Republic of Croatia dopo la fine del mandato

5.

Government of the of the Republic of Croatia

6.

Offices of the Government of the Republic of Croatia

7.

Ministry of Economy

8.

Ministry of Regional Development and EU Funds

9.

Ministry of Finance

10.

Ministry of Defence

11.

Ministry of Foreign and European Affairs

12.

Ministry of the Interior

13.

Ministry of Justice

14.

Ministry of Public Administration

15.

Ministry of Entrepreneurship and Crafts

16.

Ministry of Labour and Pension System

17.

Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure

18.

Ministry of Agriculture

19.

Ministry of Tourism

20.

Ministry of Environmental and Nature Protection

21.

Ministry of Construction and Physical Planning

22.

Ministry of Veterans' Affairs

23.

Ministry of Social Policy and Youth

24.

Ministry of Health

25.

Ministry of Science, Education and Sports

26.

Ministry of Culture

27.

State administrative organisations

28.

County state administration offices

29.

Constitutional Court of the Republic of Croatia

30.

Supreme Court of the Republic of Croatia

31.

Courts

32.

State Judiciary Council

33.

State attorney's offices

34.

State Prosecutor's Council

35.

Ombudsman's offices

36.

State Commission for the Supervision of Public Procurement Procedures

37.

Croatian National Bank

38.

State agencies and offices

39.

State Audit Office

IRLANDA

1.

President's Establishment

2.

Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.

Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller and Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10.

Office of the Attorney General

11.

Office of the Director of Public Prosecutions

12.

Valuation Office

13.

Commission for Public Service Appointments

14.

Office of the Ombudsman

15.

Chief State Solicitor's Office

16.

Department of Justice, Equality and Law Reform

17.

Courts Service

18.

Prisons Service

19.

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.

Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.

Department of Education and Science

22.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.

Department of Transport

25.

Department of Health and Children

26.

Department of Enterprise, Trade and Employment

27.

Department of Arts, Sports and Tourism

28.

Department of Defence

29.

Department of Foreign Affairs

30.

Department of Social and Family Affairs

31.

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.

Arts Council

33.

National Gallery

ITALIA

I.   Enti acquirenti:

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

Ministero degli Affari Esteri

3.

Ministero dell'Interno

4.

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

5.

Ministero della Difesa

6.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

7.

Ministero dello Sviluppo Economico

8.

Ministero del Commercio internazionale

9.

Ministero delle Comunicazioni

10.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

11.

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

12.

Ministero delle Infrastrutture

13.

Ministero dei Trasporti

14.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale

15.

Ministero della Solidarietà sociale

16.

Ministero della Salute

17.

Ministero dell'Istruzione dell' università e della ricerca

18.

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche

II.   Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (2)

CIPRO

1.

a)

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

b)

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service)

12.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

13.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

14.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner)

15.

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid)

16.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body)

17.

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority)

18.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees' Review Body)

19.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

20.

a)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

b)

Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

c)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

d)

Τμήμα Δασών (Forest Department)

e)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

f)

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

g)

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

h)

Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

i)

Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

j)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

k)

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

21.

a)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

b)

Αστυνομία (Police)

c)

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

d)

Τμήμα Φυλακών (Prison Department)

22.

a)

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

b)

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

23.

a)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

b)

Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

c)

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

d)

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

e)

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

f)

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

g)

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Τechnical Institute)

h)

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

i)

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Depertment of Labour Relations)

24.

a)

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

b)

Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

c)

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department)

d)

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration Department)

e)

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys)

f)

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office)

g)

Πολιτική Άμυνα (Civil Defence)

h)

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Service for the care and rehabilitation of displaced persons)

i)

Υπηρεσία Ασύλου (Asylum Service)

25.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

26.

a)

Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

b)

Τελωνεία (Customs and Excise)

c)

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue)

d)

Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service)

e)

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Department of Government Purchasing and Supply)

f)

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Public Administration and Personnel Department)

g)

Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Government Printing Office)

h)

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Department of Information Technology Services)

27.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Εducation and Culture)

28.

a)

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

b)

Τμήμα Δημοσίων Έργων (Department of Public Works)

c)

Τμήμα Αρχαιοτήτων (Department of Antiquities)

d)

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

e)

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Department of Merchant Shipping)

f)

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Postal Services Department)

g)

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Department of Road Transport)

h)

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Department of Electrical and Mechanical Services)

i)

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Telecommunications)

29.

a)

Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

b)

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Pharmaceutical Services)

c)

Γενικό Χημείο (General Laboratory)

d)

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medical and Public Health Services)

e)

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Dental Services)

f)

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Mental Health Services)

LETTONIA

A)   Ministrijas, īpašu ministru sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministeri, segretariati dei ministeri per incarichi speciali e istituzioni subordinate)

1.

Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Defence e istituzioni subordinate)

2.

Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministry of Foreign Affairs e istituzioni subordinate)

3.

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Economics e istituzioni subordinate)

4.

Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Finance e istituzioni subordinate)

5.

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of the Interior Affairs e istituzioni subordinate)

6.

Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Education and Science e istituzioni subordinate)

7.

Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministry of Culture e istituzioni subordinate)

8.

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Welfare e istituzioni subordinate)

9.

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Transport e istituzioni subordinate)

10.

Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Justice e istituzioni subordinate)

11.

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Health e istituzioni subordinate)

12.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Environmental Protection and Regional Development e istituzioni subordinate)

13.

Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Agriculture e istituzioni subordinate)

14.

Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministries for Special Assignments e istituzioni subordinate)

B)   Citas valsts iestādes (Altre istituzioni statali):

1.

Augstākā tiesa (Supreme Court)

2.

Centrālā vēlēšanu komisija (Central Election Commission)

3.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Financial and Capital Market Commission)

4.

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

5.

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Prosecutor's Office e istituzioni sotto la sua supervisione)

6.

Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (The Parliament e istituzioni subordinate)

7.

Satversmes tiesa (Constitutional Court)

8.

Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (State Chancellery e istituzioni sotto la sua supervisione)

9.

Valsts kontrole (State Audit Office)

10.

Valsts prezidenta kanceleja (Chancellery of the State President)

11.

Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Other state institutions not subordinate to ministries):

Tiesībsarga birojs (Office of the Ombudsman)

Nacionālā radio un televīzijas padome (National Broadcasting Council)

Altre istituzioni statali

LITUANIA

Prezidentūros kanceliarija (Office of the President)

Seimo kanceliarija (Office of the Seimas)

Seimui atskaitingos institucijos: (Institutions Accountable to the Seimas):

Lietuvos mokslo taryba (Science Council);

Seimo kontrolierių įstaiga (The Seimas Ombudsmen's Office);

Valstybės kontrolė (National Audit Office);

Specialiųjų tyrimų tarnyba (Special Investigation Service);

Valstybės saugumo departamentas (State Security Department);

Konkurencijos taryba (Competition Council);

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Genocide and Resistance Research Centre);

Vertybinių popierių komisija (Lithuanian Securities Commission);

Ryšių reguliavimo tarnyba (Communications Regulatory Authority);

Nacionalinė sveikatos taryba (National Health Board);

Etninės kultūros globos taryba (Council for the Protection of Ethnic Culture);

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Office of Equal Opportunities Ombudsperson);

Valstybinė kultūros paveldo komisija (National Cultural Heritage Commission);

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Children's Rights Ombudsman Institution);

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (State Price Regulation Commission of Energy Resources);

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (State Commission of the Lithuanian Language);

Vyriausioji rinkimų komisija (Central Electoral Committee);

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Chief Commission of Official Ethics);

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Office of the Inspector of Journalists' Ethics).

Vyriausybės kanceliarija (Office of the Government)

Vyriausybei atskaitingos institucijos (Istituzioni responsabili dinanzi al governo):

Ginklų fondas (Weaponry Fund);

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Information Society Development Committee);

Kūno kultūros ir sporto departamentas (Department of Physical Education and Sports);

Lietuvos archyvų departamentas (Lithuanian Archives Department);

Mokestinių ginčų komisija (Commission on Tax Disputes);

Statistikos departamentas (Department of Statistics);

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad);

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (State Tobacco and Alcohol Control Service);

Viešųjų pirkimų tarnyba (Public Procurement Office);

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (State Nuclear Power Safety Inspectorate);

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate);

Valstybinė lošimų priežiūros komisija (State Gaming Control Commission);

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (State Food and Veterinary Service);

Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Chief Administrative Disputes Commission);

Draudimo priežiūros komisija (Insurance Supervisory Commission);

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Lithuanian State Science and Studies Foundation);

Konstitucinis Teismas (Constitutional Court)

Lietuvos bankas (Bank of Lithuania).

Aplinkos ministerija (Ministry of Environment)

Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministy of Environment):

Generalinė miškų urėdija (Directorate General of State Forests);

Lietuvos geologijos tarnyba (Geological Survey of Lithuania);

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Lithuanian Hydrometereological Service);

Lietuvos standartizacijos departamentas (Lithuanian Standards Board);

Nacionalinis akreditacijos biuras (Lithuanian National Accreditation Bureau);

Valstybinė metrologijos tarnyba (State Metrology Service);

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (State Service for Protected Areas);

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (State Territory Planning and construction Inspectorate).

Finansų ministerija (Ministry of Finance)

Įstaigos prie Finansų ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Finance):

Muitinės departamentas (Lithuania Customs);

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Service of Technological Security of State Documents);

Valstybinė mokesčių inspekcija (State Tax Inspectorate);

Finansų ministerijos mokymo centras (Training Centre of the Ministry of Finance).

Krašto apsaugos ministerija (Ministry of National Defence)

Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of National Defence):

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Second Investigation Department);

Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Centralised Finance and Property Service);

Karo prievolės administravimo tarnyba (Military Enrolment Administration Service);

Krašto apsaugos archyvas (National Defence Archives Service);

Krizių valdymo centras (Crisis Management Centre);

Mobilizacijos departamentas (Mobilisation Department);

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (Communication and Information Systems Service);

Infrastruktūros plėtros departamentas (Infrastructure Development Department);

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Civil Resistance Centre);

Lietuvos kariuomenė (Lithuanian Armed Forces);

Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Military Units and Services of the National Defence System).

Kultūros ministerija (Ministry of Culture)

Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Culture):

Kultūros paveldo departamentas (Department for the Lithuanian Cultural Heritage);

Valstybinė kalbos inspekcija (State Language Commission).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministry of Social Security and Labour)

Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Social Security and Labour):

Garantinio fondo administracija (Administration of Guarantee Fund);

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (State Child Rights Protection and Adoption Service);

Lietuvos darbo birža (Lithuanian Labour Exchange);

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Lithuanian Labour Market Training Authority);

Trišalės tarybos sekretoriatas (Tripartite Council Secretoriat);

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Social Services Monitoring Department);

Darbo inspekcija (Labour Inspectorate);

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insturance Fund Board);

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Disability and Working Capacity Establishment Service);

Ginčų komisija (Disputes Commission);

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (State Centre of Compensatory Technique for the Disabled);

Neįgaliųjų reikalų departamentas (Department of the Affairs of the Disabled).

Susisiekimo ministerija (Ministry of Transport and Communications)

Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Transport and Communications):

Lietuvos automobilių kelių direkcija (Lithuanian Road Administration);

Valstybinė geležinkelio inspekcija (State Railway Inspectorate);

Valstybinė kelių transporto inspekcija (State Road Transport Inspectorate);

Pasienio kontrolės punktų direkcija (Border Control Points Directorate).

Sveikatos apsaugos ministerija (Ministry of Health)

Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Health):

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (State Health Care Accreditation Agency);

Valstybinė ligonių kasa (State Patient Fund);

Valstybinė medicininio audito inspekcija (State Medical Audit Inspectorate);

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (State Medicines Control Agency);

Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Lithuanian Forensic Psychiatry and Narcology Service);

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (State Public Health Service);

Farmacijos departamentas (Department of Pharmacy);

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Health Emergency Centre of the Ministry of Health);

Lietuvos bioetikos komitetas (Lithuanian Bioethics Committee);

Radiacinės saugos centras (Radiation Protection Centre).

Švietimo ir mokslo ministerija (Ministry of Education and Science)

Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Education and Science):

Nacionalinis egzaminų centras (National Examination Centre);

Studijų kokybės vertinimo centras (Centre for Quality Assessment in Higher Education).

Teisingumo ministerija (Ministry of Justice)

Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Justice):

Kalėjimų departamentas (Department of Imprisonment Establishments);

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (National Consumer Rights Protection Board);

Europos teisės departamentas (European Law Department).

Ūkio ministerija (Ministry of Economy)

Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Economy):

Įmonių bankroto valdymo departamentas (Enterprise Bankruptcy Management Department);

Valstybinė energetikos inspekcija (State Energy Inspectorate);

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (State Non Food Products Inspectorate);

Valstybinis turizmo departamentas (Lithuanian State Department of Tourism).

Užsienio reikalų ministerija (Ministry of Foreign Affairs)

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (rappresentanze diplomatiche e consolari nonché rappresentanze presso le organizzazioni internazionali).

Vidaus reikalų ministerija (Ministry of the Interior)

Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of the Interior):

Asmens dokumentų išrašymo centras (Personalisation of Identity Documents Centre);

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Financial Crime Investigation Service);

Gyventojų registro tarnyba (Residents' Register Service);

Policijos departamentas (Police Department);

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Fire-Prevention and Rescue Department);

Turto valdymo ir ūkio departamentas (Property Management and Economics Department);

Vadovybės apsaugos departamentas (VIP Protection Department);

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (State Border Guard Department);

Valstybės tarnybos departamentas (Civil Service Department);

Informatikos ir ryšių departamentas (IT and Communications Department);

Migracijos departamentas (Migration Department);

Sveikatos priežiūros tarnyba (Health Care Department);

Bendrasis pagalbos centras (Emergency Response Centre).

Žemės ūkio ministerija (Ministry of Agriculture)

Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Agriculture):

Nacionalinė mokėjimo agentūra (National Paying Agency);

Nacionalinė žemės tarnyba (National Land Service);

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (State Plant Protection Service);

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (State Animal Breeding Supervision Service);

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (State Seed and Grain Service);

Žuvininkystės departamentas (Fisheries Department).

Teismai (Courts):

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (The Supreme Court of Lithuania);

Lietuvos apeliacinis teismas (The Court of Appeal of Lithuania);

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (The Supreme Administrative Court of Lithuania);

Apygardų teismai (County courts);

Apygardų administraciniai teismai (County administrative courts);

Apylinkių teismai (District courts);

Nacionalinė teismų administracija (National Courts Administration)

Generalinė prokuratūra (The Prosecutor's Office)

Kiti centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos) (Other Central Public Administration Entities (institutions, establishments, agencies):

Muitinės kriminalinė tarnyba (Customs Criminal Service);

Muitinės informacinių sistemų centras (Customs Information Systems Centre);

Muitinės laboratorija (Customs Laboratory);

Muitinės mokymo centras (Customs Training Centre);

LUSSEMBURGO

1.

Ministère d'Etat

2.

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration: Direction de la Défense (Armée)

3.

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture

4.

Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

5.

Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

6.

Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur

7.

Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle

Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique

8.

Ministère de l'Egalité des chances

9.

Ministère de l'Environnement

Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement

10.

Ministère de la Famille et de l'Intégration

Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite

11.

Ministère des Finances

12.

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'Etat – Centre des Technologies de l'informatique de l'Etat

13.

Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire

Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg– Inspection générale de Police

14.

Ministère de la Justice

Ministère de la Justice: Etablissements Pénitentiaires

15.

Ministère de la Santé

Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique

16.

Ministère de la Sécurité sociale

17.

Ministère des Transports

18.

Ministère du Travail et de l'Emploi

19.

Ministère des Travaux publics

Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées

UNGHERIA

Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministry of National Resources)

Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministry of Rural Development)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministry of National Development)

Honvédelmi Minisztérium (Ministry of Defence)

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Public Administration and Justice)

Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministry for National Economy)

Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs)

Miniszterelnöki Hivatal (Prime Minister's Office)

Belügyminisztérium, (Ministry of Internal Affairs)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Central Services Directorate)

MALTA

1.

Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

2.

Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

3.

Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment)

4.

Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

5.

Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

6.

Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

7.

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)

8.

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

9.

Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

10.

Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

11.

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

13.

Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

14.

Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

15.

L-Uffiċċju tal-President (Office of the President)

16.

Uffiċċju ta 'l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Office of the Clerk of the House of Representatives)

PAESI BASSI

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN — (MINISTRY OF GENERAL AFFAIRS)

Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale)

Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid — (Advisory Council on Government Policy)

Rijksvoorlichtingsdienst: — (The Netherlands Government Information Service)

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES — (MINISTRY OF THE INTERIOR)

Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale)

Centrale Archiefselectiedienst (CAS) — (Central Records Selection Service)

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) — (General Intelligence and Security Service)

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) — (Personnel Records and Travel Documents Agency)

Agentschap Korps Landelijke Politiediensten — (National Police Services Agency)

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN — (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS)

Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) — (Directorate-general for Regional Policy and Consular Affairs)

Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) — (Directorate-general for Political Affairs)

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) — (Directorate-general for International Cooperation)

Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) — (Directorate-general for European Cooperation)

Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) — (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries)

Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS — servizi di supporto facenti capo al segretario generale e al vice segretario generale

Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) — (varie missioni estere)

MINISTERIE VAN DEFENSIE — (MINISTRY OF DEFENCE)

Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale)

Commando Diensten Centra (CDC) — (Support Command)

Defensie Telematica Organisatie (DTO) — (Defence Telematics Organisation)

Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst — (Defence Real Estate Service, Central Directorate)

De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst — (Defence Real Estate Service, Regional Directorates)

Defensie Materieel Organisatie (DMO) — (Defence Material Organisation)

Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — National Supply Agency of the Defence Material Organisation

Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie — Logistic Centre of the Defence Material Organisation

Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — Maintenance Establishment of the Defence Material Organisation

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) — Defence Pipeline Organisation

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN — (MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS)

Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale)

Centraal Planbureau (CPB) — (Netherlands Bureau for Economic Policy Analyses)

Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) — (Industrial Property Office)

SenterNovem — (SenterNovem – Agency for sustainable innovation)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) — (State Supervision of Mines)

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) — (Netherlands Competition Authority)

Economische Voorlichtingsdienst (EVD) — (Netherlands Foreign Trade Agency)

Agentschap Telecom — (Radiocommunications Agency)

Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) — (Professional and innovative procurement, network for contracting authorities)

Regiebureau Inkoop Rijksoverheid — (Coordination of Central Government Purchasing)

Octrooicentrum Nederland — (Netherlands Patent Office)

Consumentenautoriteit — (Consumer Authority)

MINISTERIE VAN FINANCIËN — (MINISTRY OF FINANCE)

Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale)

Belastingdienst Automatiseringscentrum — (Tax and Custom Computer and Software Centre)

Belastingdienst — (Tax and Customs Administration)

de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen — (le varie direzioni della Belastingdienst nei Paesi Bassi)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) — (Fiscal Information and Investigation Service (compreso l' Economic Investigation Service))

Belastingdienst Opleidingen — (Centro di formazione fiscale e doganale)

Dienst der Domeinen — (State Property Service)

MINISTERIE VAN JUSTITIE — (MINISTRY OF JUSTICE)

Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale)

Dienst Justitiële Inrichtingen — (Correctional Institutions Agency)

Raad voor de Kinderbescherming — (Child Care and Protection Agency)

Centraal Justitie Incasso Bureau — (Central Fine Collection Agency)

Openbaar Ministerie — (Public Prosecution Service)

Immigratie en Naturalisatiedienst — (Immigration and Naturalisation Service)

Nederlands Forensisch Instituut — (Netherlands Forensic Institute)

Dienst Terugkeer & Vertrek — (Repatriation and Departure Agency)

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT — (MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURE AND FOOD QUALITY)

Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale)

Dienst Regelingen (DR) — (National Service for the Implementation of Regulations (Agency))

Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) — (Plant Protection Service (Agency))

Algemene Inspectiedienst (AID) — (General Inspection Service)

Dienst Landelijk Gebied (DLG) — (Government Service for Sustainable Rural Development)

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) — (Food and Consumer Product Safety Authority)

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN — (MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE)

Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale)

Inspectie van het Onderwijs — (Inspectorate of Education)

Erfgoedinspectie — (Inspectorate of Heritage)

Centrale Financiën Instellingen — (Central Funding of Institutions Agency)

Nationaal Archief — (National Archives)

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid — (Advisory Council for Science and Technology Policy)

Onderwijsraad — (Education Council)

Raad voor Cultuur — (Council for Culture)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID — (MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND EMPLOYMENT)

Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale)

Inspectie Werk en Inkomen — (the Work and Income Inspectorate)

Agentschap SZW- (SZW Agency)

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT — (MINISTRY OF TRANSPORT, PUBLIC WORKS AND WATERMANAGEMENT)

Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale)

Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart — (Directorate-general for Transport and Civil Aviation)

Directoraat-generaal Personenvervoer — Directorate-general for Passenger Transport)

Directoraat-generaal Water — (Directorate-general of Water Affairs)

Centrale diensten — (Servizi centrali)

Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat — (Shared services Organisation Transport and Water management) (nuova organizzazione)

Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI — (Royal Netherlands Meteorological Institute)

Rijkswaterstaat, Bestuur — (Public Works and Water Management, Board)

De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat — (Ciascun servizio regionale del Directorate-general of Public Works and Water Management)

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat — (Ciascun servizio specialistico del Directorate-general of Public Works and Water Management)

Adviesdienst Geo-Informatie en ICT — (Advisory Council for Geo-information and ICT)

Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) – (Advisory Council for Traffic and Transport)

Bouwdienst – (Service for Construction)

Corporate Dienst — (Corporate Service)

Data ICT Dienst — (Service for Data and IT)

Dienst Verkeer en Scheepvaart — (Service for Traffic and Ship Transport)

Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) — (Service for Road and Hydraulic Engineering)

Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) — (National Institute for Coastal and Marine Management)

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) — (National Institute for Sweet Water Management and Water Treatment)

Waterdienst — (Service for Water)

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie — (Inspectorate Transport and Water Management, Main Directorate)

Port state Control

Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) — (Directorate of Development of Supervision of Communication and Research)

Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht — Management Unit «Air»

Toezichthouder Beheer Eenheid Water — Management Unit «Water»

Toezichthouder Beheer Eenheid Land — Management Unit «Land»

MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER — (MINISTRY FOR HOUSING, SPATIAL PLANNING AND THE ENVIRONMENT)

Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale)

Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie — (Directorate General for Housing, Communities and Integration)

Directoraat-generaal Ruimte — (Directorate General for Spatial Policy)

Directoraat-general Milieubeheer — (Directorate General for Environmental Protection)

Rijksgebouwendienst — (Government Buildings Agency)

VROM Inspectie — (Inspectorate)

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT — (MINISTRY OF HEALTH, WELFARE AND SPORTS)

Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale)

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken — (Inspectorate for Health Protection and Veterinary Public Health)

Inspectie Gezondheidszorg — (Health Care Inspectorate)

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming — (Youth Services and Youth Protection Inspectorate)

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) — (National Institute of Public Health and Environment)

Sociaal en Cultureel Planbureau — (Social and Cultural Planning Office)

Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen — (Medicines Evaluation Board Agency)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL — (SECOND CHAMBER OF THE STATES GENERAL)

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL — (FIRST CHAMBER OF THE STATES GENERAL)

RAAD VAN STATE — (COUNCIL OF STATE)

ALGEMENE REKENKAMER — (NETHERLANDS COURT OF AUDIT)

NATIONALE OMBUDSMAN — (NATIONAL OMBUDSMAN)

KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN — (CHANCELLERY OF THE NETHERLANDS ORDER)

KABINET DER KONINGIN — (QUEEN'S CABINET)

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK EN DE RECHTBANKEN — (JUDICIAL MANAGEMENT AND ADVISORY BOARD AND COURTS OF LAW)

AUSTRIA

A.   Entità attualmente contemplate dall'accordo:

1.

Bundeskanzleramt (Federal Chancellery)

2.

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Federal Ministry for european and international Affairs)

3.

Bundesministerium für Finanzen (Federal Ministry of Finance)

4.

Bundesministerium für Gesundheit (Federal Ministry of Health)

5.

Bundesministerium für Inneres (Federal Ministry of Interior)

6.

Bundesministerium für Justiz (Federal Ministry of Justice)

7.

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Federal Ministry of Defence and Sport)

8.

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Federal Ministry for Agriculture and Forestry, the Environment and Water Management)

9.

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Federal Ministry for Employment, Social Affairs and Consumer Protection)

10.

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Federal Ministry for Education, Art and Culture)

11.

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology)

12.

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Federal Ministry for Economic Affairs, Family and Youth)

13.

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Federal Ministry for Science and Research)

14.

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Federal Office for Calibration and Measurement)

15.

Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Austrian Research and Test Centre Arsenal Ltd)

16.

Bundesanstalt für Verkehr (Federal Institute for Traffic)

17.

Bundesbeschaffung G.m.b.H (Federal Procurement Ltd)

18.

Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Federal Data Processing Centre Ltd)

B.   Tutti gli altri enti del governo centrale, comprese le sottodivisioni regionali e locali, purché non abbiano carattere industriale o commerciale.

POLONIA

1.

Kancelaria Prezydenta RP (Chancellery of the President)

2.

Kancelaria Sejmu RP (Chancellery of the Sejm)

3.

Kancelaria Senatu RP (Chancellery of the Senate)

4.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellery of the Prime Minister)

5.

Sąd Najwyższy (Supreme Court)

6.

Naczelny Sąd Administracyjny (Supreme Administrative Court)

7.

Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne (Common Court of Law - District Court, Regional Court, Appellate Court)

8.

Trybunat Konstytucyjny (Constitutional Court)

9.

Najwyższa Izba Kontroli (Supreme Chamber of Control)

10.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Office of the Human Rights Defender)

11.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Office of the Children's Rigths Ombudsman)

12.

Biuro Ochrony Rządu (Government Protection Bureau)

13.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (The National Security Office)

14.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (Central Anticorruption Bureau)

15.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Labour and Social Policy)

16.

Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance)

17.

Ministerstwo Gospodarki (Ministry of Economy)

18.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministry of Regional Development)

19.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministry of Culture and National Heritage)

20.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministry of National Education)

21.

Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defence)

22.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development)

23.

Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministry of the State Treasury)

24.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice)

25.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy)

26.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministry of Science and Higher Education)

27.

Ministerstwo Środowiska (Ministry of Environment)

28.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministry of Internal Affairs)

29.

Ministrestwo Administracji i Cyfryzacji (Ministry of Administration and Digitisation)

30.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs)

31.

Ministerstwo Zdrowia (Ministry of Health)

32.

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministry of Sport and Tourism)

33.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Patent Office of the Republic of Poland)

34.

Urząd Regulacji Energetyki (The Energy Regulatory Authority of Poland)

35.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office for Military Veterans and Victims of Repression)

36.

Urząd Transportu Kolejowego (Office for Railroad Transport)

37.

Urząd Dozoru Technicznego (Office of Technical Inspection)

38.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (The Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products)

39.

Urząd do Spraw Cudzoziemców (Office for Foreigners)

40.

Urząd Zamówień Publicznych (Public Procurement Office)

41.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office for Competition and Consumer Protection)

42.

Urząd Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Office)

43.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (Office of Electronic Communication)

44.

Wyższy Urząd Górniczy (State Mining Authority)

45.

Główny Urząd Miar (Main Office of Measures)

46.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (The Main Office of Geodesy and Cartography)

47.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (The General Office of Building Control)

48.

Główny Urząd Statystyczny (Main Statistical Office)

49.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (National Broadcasting Council)

50.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspector General for the Protection of Personal Data)

51.

Państwowa Komisja Wyborcza (State Election Commission)

52.

Państwowa Inspekcja Pracy (National Labour Inspectorate)

53.

Rządowe Centrum Legislacji (Government Legislation Centre)

54.

Narodowy Fundusz Zdrowia (National Health Fund)

55.

Polska Akademia Nauk (Polish Academy of Science)

56.

Polskie Centrum Akredytacji (Polish Accreditation Centre)

57.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Polish Centre for Testing and Certification)

58.

Polska Organizacja Turystyczna (Polish National Tourist Office)

59.

Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardisation)

60.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution)

61.

Komisja Nadzoru Finansowego (Polish Financial Supervision Authority)

62.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Head Office of State Archives)

63.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund)

64.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (The General Directorate of National Roads and Motorways)

65.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (The Main Inspectorate for the Inspection of Plant and Seeds Protection)

66.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (The National Headquarters of the State Fire-Service)

67.

Komenda Główna Policji (Polish National Police)

68.

Komenda Główna Straży Granicxnej (The Chief Boarder Guards Command)

69.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (The Main Inspectorate of Commercial Quality of Agri-Food Products)

70.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (The Main Inspectorate for Environment Protection)

71.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Main Inspectorate of Road Transport)

72.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Main Pharmaceutical Inspectorate)

73.

Główny Inspektorat Sanitarny (Main Sanitary Inspectorate)

74.

Główny Inspektorat Weterynarii (The Main Veterinary Inspectorate)

75.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Agency)

76.

Agencja Wywiadu (Foreign Intelligence Agency)

77.

Agencja Mienia Wojskowego (Agency for Military Property)

78.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (Military Real Estate Agency)

79.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture)

80.

Agencja Rynku Rolnego (Agriculture Market Agency)

81.

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agricultural Property Agency)

82.

Państwowa Agencja Atomistyki (National Atomic Energy Agency)

83.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Polish Air Navigation Services Agency)

84.

Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (State Agency for Prevention of Alcohol Related Problems)

85.

Agencja Rezerw Materiałowych (The Material Reserves Agency)

86.

Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland)

87.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (The National Fund for Environmental Protection and Water Management)

88.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (National Disabled Persons Rehabilitation Fund)

89.

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (National Remembrance Institute - Commission for Prosecution of Crimes Against the Polish Nation)

90.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (The Committee of Protection of Memory of Combat and Martyrdom)

91.

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Customs Service of the Republic of Poland)

92.

Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe» (State Forest Enterprise «Lasy Państwowe»)

93.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Polish Agency for Enterprise Development)

94.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda (Unità autonome per la gestione dell'assistenza sanitaria pubblica istituite dai ministeri, dal governo centrale o dai voivoda).

PORTOGALLO

1.

Presidência do Conselho de Ministros (Presidency of the Council of Ministers)

2.

Ministério das Finanças (Ministry of Finance)

3.

Ministério da Defesa Nacional (Ministry of Defence)

4.

Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministry of Foreign Affairs and Portuguese Communities)

5.

Ministério da Administração Interna (Ministry of Internal Affairs)

6.

Ministério da Justiça (Ministry of Justice)

7.

Ministério da Economia (Ministry of Economy)

8.

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministry of Agriculture, Rural Development and Fishing)

9.

Ministério da Educação (Ministry of Education)

10.

Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministry of Science and University Education)

11.

Ministério da Cultura (Ministry of Culture)

12.

Ministério da Saúde (Ministry of Health)

13.

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministry of Labour and Social Solidarity)

14.

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministry of Public Works, Transports and Housing)

15.

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministry of Cities, Land Management and Environment)

16.

Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministry for Qualification and Employment)

17.

Presidença da Republica (Presidency of the Republic)

18.

Tribunal Constitucional (Constitutional Court)

19.

Tribunal de Contas (Court of Auditors)

20.

Provedoria de Justiça (Ombudsman)

ROMANIA

Administraţia Prezidenţială (Presidential Administration)

Senatul României (Romanian Senate)

Camera Deputaţilor (Chamber of Deputies)

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Supreme Court)

Curtea Constituţională (Constitutional Court)

Consiliul Legislativ (Legislative Council)

Curtea de Conturi (Court of Accounts)

Consiliul Superior al Magistraturii (Superior Council of Magistracy)

Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Prosecutor's Office Attached to the Supreme Court)

Secretariatul General al Guvernului (General Secretariat of the Government)

Cancelaria primului ministru (Chancellery of the Prime Minister)

Ministerul Afacerilor Externe (Ministry of Foreign Affairs)

Ministerul Economiei şi Finanţelor (Ministry of Economy and Finance)

Ministerul Justiţiei (Ministry of Justice)

Ministerul Apărării (Ministry of Defense)

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (Ministry of Interior and Administration Reform)

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse (Ministry of Labor and Equal Opportunities)

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (Ministry for Small and Medium Sized Enterprises, Trade, Tourism and Liberal Professions)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Ministry of Agricultural and Rural Development)

Ministerul Transporturilor (Ministry of Transport)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (Ministry of Development, Public, Works and Housing)

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (Ministry of Education, Research and Youth)

Ministerul Sănătăţii Publice (Ministry of Public Health)

Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministry of Culture and Religious Affairs)

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (Ministry of Communications and Information Technology)

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (Ministry of Environment and Sustainable Development)

Serviciul Român de Informaţii (Romanian Intelligence Service)

Serviciul Român de Informaţii Externe (Romanian Foreign Intelligence Service)

Serviciul de Protecţie şi Pază (Protection and Guard Service)

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Special Telecommunication Service)

Consiliul Naţional al Audiovizualului (The National Audiovisual Council)

Consiliul Concurenţei (CC) (Competition Council)

Direcţia Naţională Anticorupţie (National Anti-corruption Department)

Inspectoratul General de Poliţie (General Inspectorate of Police)

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (National Authority for Regulation and Monitoring Public Procurement)

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (National Council for Solving the Contests)

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) (National Authority for Regulating Community Services Public Utilities)

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Sanitary Veterinary and Food Safety National Authority)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (National Authority for Consumer Protection)

Autoritatea Navală Română (Romanian Naval Authority)

Autoritatea Feroviară Română (Romanian Railway Authority)

Autoritatea Rutieră Română (Romanian Road Authority)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului-şi Adopţie (National Authority for the Protection of Child Rights and Adoption)

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (National Authority for Disabled Persons)

Autoritatea Naţională pentru Tineret (National Authority for Youth)

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica (National Authority for Scientific Research)

Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (National Authority for Communications)

Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (National Authority for Informational Society Services)

Autoritatea Electorală Permanente (Permanent Electoral Authority)

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agency for Governmental Strategies)

Agenţia Naţională a Medicamentului (National Medicines Agency)

Agenţia Naţională pentru Sport (National Agency for Sports)

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (National Agency for Employment)

Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (National Authority for Electrical Energy Regulation)

Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Romanian Agency for Power Conservation)

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (National Agency for Mineral Resources)

Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Romanian Agency for Foreign Investment)

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (National Agency of Public Civil Servants)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (National Agency of Fiscal Administration)

Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială (Agency For Offsetting Special Technique Procurements)

Agenţia Naţională Anti-doping (National Anti-Doping Agency)

Agenţia Nucleară (Nuclear Agency)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (National Agency for Family Protection)

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei (National Authority for Equality of Chances between Men and Women)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (National Agency for Environmental Protection)

Agenţia naţională Antidrog (National Anti-drugs Agency)

SLOVENIA

1.

Predsednik Republike Slovenije (President of the Republic of Slovenia)

2.

Državni zbor (The National Assembly)

3.

Državni svet (The National Council)

4.

Varuh človekovih pravic (The Ombudsman)

5.

Ustavno sodišče (The Constitutional Court)

6.

Računsko sodišče (The Court of Audits)

7.

Državna revizijska komisja (The National Review Commission)

8.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (The Slovenian Academy of Science and Art)

9.

Vladne službe (The Government Services)

10.

Ministrstvo za finance (Ministry of Finance)

11.

Ministrstvo za notranje zadeve (Ministry of Internal Affairs)

12.

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)

13.

Ministrstvo za obrambo (Ministry of Defence)

14.

Ministrstvo za pravosodje (Ministry of Justice)

15.

Ministrstvo za gospodarstvo (Ministry of the Economy)

16.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministry of Agriculture, Forestry and Food)

17.

Ministrstvo za promet (Ministry of Transport)

18.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy)

19.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs)

20.

Ministrstvo za zdravje (Ministry of Health)

21.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministry of Higher Education, Science and Technology)

22.

Ministrstvo za kulturo (Ministry of Culture)

23.

Ministerstvo za javno upravo (Ministry of Public Administration)

24.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (The Supreme Court of the Republic of Slovenia)

25.

Višja sodišča (Higher Courts)

26.

Okrožna sodišča (District Courts)

27.

Okrajna sodišča (County Courts)

28.

Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (The Supreme Prosecutor of the Republic of Slovenia)

29.

Okrožna državna tožilstva (Districts' State Prosecutors)

30.

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Social Attorney of the Republic of Slovenia)

31.

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (National Attorney of the Republic of Slovenia)

32.

Upravno sodišče Republike Slovenije (Administrative Court of the Republic of Slovenia)

33.

Senat za prekrške Republike Slovenije (Senat of Minor Offenses of the Republic of Slovenia)

34.

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Higher Labour and Social Court)

35.

Delovna in sodišča (Labour Courts)

36.

Upravne note (Local Administrative Units)

SLOVACCHIA

Ministeri e altri organi dell'amministrazione centrale di cui alla legge n. 575/2001 sulla struttura delle attività del governo e sulle autorità dell'amministrazione statale centrale modificata dagli emendamenti successivi:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministry of Economy of the Slovak Republic)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministry of Finance of the Slovak Republic)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministry of Interior of the Slovak Republic)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministry of Defence of the Slovak Republic)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministry of Justice of the Slovak Republic)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministry of Environment of the Slovak Republic)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministry of Culture of the Slovak Republic)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministry of Health Service of the Slovak Republic)

Úrad vlády Slovenskej republiky (The Government Office of the Slovak Republic)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Antimonopoly Office of the Slovak Republic)

Štatistický úrad Slovenskej republiky (Statistical Office of the Slovak Republic)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (The Office of Land Surveyor, Cartography and Cadastre of the Slovak Republic)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Slovak Office of Standards, Metrology and Testing)

Úrad pre verejné obstarávanie (The Office for Public Procurement)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Industrial Property Office of the Slovak Republic)

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (The Administration of State Material Reserves of the Slovak Republic)

Národný bezpečnostný úrad (National Security Authority)

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (The Office of the President of the Slovak Republic)

Národná rada Slovenskej republiky (National Council of the Slovak Republic)

Ústavný súd Slovenskej republiky (Constitutional Court of the Slovak Republic)

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Supreme Court of the Slovak Republic)

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Public Prosecution of the Slovak Republic)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Supreme Audit Office of the Slovak Republic)

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Telecommunications Office of the Slovak Republic)

Poštový úrad (Postal Regulatory Office)

Úrad na ochranu osobných údajov (Office for Personal Data Protection)

Kancelária verejného ochrancu práv (Ombudsman's Office)

Úrad pre finančný trh (Office for the Finance Market)

FINLANDIA

OIKEUSKANSLERINVIRASTO – JUSTITIEKANSLERSÄMBETET (OFFICE OF THE CHANCELLOR OF JUSTICE)

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – KOMMUNIKATIONSMINISTERIET

(MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS)

Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Finnish Communications Regulatory Authority)

Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE (Finnish Vehicle Administration)**

Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen (Finnish Civil Aviation Authority)

Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet (Finnish Meterological Institute)

Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket (The Finnish Maritime Administration)

Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet (Finnish Institute of Marine Research)

Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK (Rail Administration)

Rautatievirasto – Järnvägsverket (Finnish Railway Agency)

Tiehallinto – Vägförvaltningen (Road Administration)

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

(MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY)

Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Finnish Food Safety Authority)

Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (National Land Survey of Finland)

Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket (The Countryside Agency)

OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET (MINISTRY OF JUSTICE)

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Office of the Data Protection Ombudsman)

Tuomioistuimet – domstolar (Courts of Law)

Korkein oikeus – Högsta domstolen (Supreme Court)

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Supreme Administrative Court)

Hovioikeudet – hovrätter (Courts of Appeal)

Käräjäoikeudet – tingsrätter (District Courts)

Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Administrative Courts)

Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Market Court)

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Labour Court)

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen (Insurance Court)

Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Consumer Complaint Board)

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet (Prison Service)

HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (the European Institute for Crime Prevention and Control)

Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå (Office of Bankruptcy Ombudsman)**

Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral (Legal Management Service)**

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral (Legal Administrative Computing Center)

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet (Legal Policy Institute)

Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen (Legal Register Centre)

Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor (Accident Investigation Board)

Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket (Criminal sanctions Agency)

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (Training Institute for Prison and Probation Services)

Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande (National Council for Crime Prevention)

Saamelaiskäräjät – Sametinget (The Saami Parliament)

Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet (the Office of the Prosecutor General)

OPETUSMINISTERIÖ – UNDERVISNINGSMINISTERIET (MINISTRY OF EDUCATION)

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (National Board of Education)

Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Finnish Board of Film Classification)

PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET (MINISTRY OF DEFENCE)

Puolustusvoimat – Försvarsmakten (Finnish Defence Forces)

SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET (MINISTRY OF THE INTERIOR)

Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen (Central Criminal Police)

Liikkuva poliisi – Rörliga polisen (National Traffic Police)

Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet (Frontier Guard)

Suojelupoliisi – Skyddspolisen (Police protection)

Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan (Police College)

Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral (Police Technical Centre)

Pelastusopisto – Räddningsverket (Emergency Services)

Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket (Emergency Response Centre)

Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket (Immigration Authority)

Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral (Interior Management Service)

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors (Helsinki Police Department)

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande (Reception centres for Asylum Seekers)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET (MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH)

Työttömyysturvalautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Unemployment Appeal Board)

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet (Appeal Tribunal)

Lääkelaitos – Läkemedelsverket (National Agency for Medicines)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (National Authority for Medicolegal Affairs)

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety)

Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet (National Public Health Institute)

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling (Centre for Pharmacotherapy Development ROHTO)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral (the National Product Control Agency's SSTV)

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes (Health and Social Care Research and Development Center STAKES)

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ – ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET

(MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY)

Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Finnish Consumer Agency)

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Finnish Competition Authority)

Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (National Board of Patents and Registration)

Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (National Conciliators' Office)

Työneuvosto – Arbetsrådet (Labour Council)

Energiamarkkinavirasto – Energimarknadsverket (Energy Market Authority)

Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen (Geological Survey of Finland)

Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen (The National Emergency Supply Agency)

Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen (National Consumer Research Center)

Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande (Finnish Tourist Board)

Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen (Centre for Metrology and Accrediattion)

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus –Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Finnish Funding Agency for Technology and Innovation)

Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen (Safety Technology Authority)

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral (VTT Technical Research Centre of Finland)

Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden (Discrimination Tribunal)

Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå (Office of the Ombudsman for Minorities)

ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET (MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS)

VALTIONEUVOSTON KANSLIA – STATSRÅDETS KANSLI (PRIME MINISTER'S OFFICE)

VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET (MINISTRY OF FINANCE)

Valtiokonttori – Statskontoret (State Treasury)

Verohallinto – Skatteförvaltningen (Tax Administration)

Tullilaitos – Tullverket (Customs)

Tilastokeskus – Statistikcentralen (Statistics Finland)

Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskningscentral (Government Institute for Economic Research)

Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Population Register Centre)

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET (MINISTRY OF ENVIRONMENT)

Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral (Finnish Environment Institute)

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (The Housing Finance and Development Centre of Finland)

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO – STATENS REVISIONSVERK (NATIONAL AUDIT OFFICE)

SVEZIA

Royal Academy of Fine Arts

Akademien för de fria konsterna

National Board for Consumer Complaints

Allmänna reklamationsnämnden

Labour Court

Arbetsdomstolen

Swedish Employment Services

Arbetsförmedlingen

National Agency for Government Employers

Arbetsgivarverk, statens

National Institute for Working Life

Arbetslivsinstitutet

Swedish Work Environment Authority

Arbetsmiljöverket

Swedish Inheritance Fund Commission

Arvsfondsdelegationen

Museum of Architecture

Arkitekturmuseet

National Archive of Recorded Sound and Moving Images

Ljud och bildarkiv, statens

The Office of the Childrens' Ombudsman

Barnombudsmannen

Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

Royal Library

Kungliga biblioteket

National Board of Film Censors

Biografbyrå, statens

Dictionary of Swedish Biography

Biografiskt lexikon, svenskt

Swedish Accounting Standards Board

Bokföringsnämnden

Swedish Companies Registration Office

Bolagsverket

National Housing Credit Guarantee Board

Bostadskreditnämnd, statens (BKN)

National Housing Board

Boverket

National Council for Crime Prevention

Brottsförebyggande rådet

Criminal Victim Compensation and Support Authority

Brottsoffermyndigheten

National Board of Student Aid

Centrala studiestödsnämnden

Data Inspection Board

Datainspektionen

Ministries (Government Departments)

Departementen

National Courts Administration

Domstolsverket

National Electrical Safety Board

Elsäkerhetsverket

Swedish Energy Markets Inspectorate

Energimarknadsinspektionen

Export Credits Guarantee Board

Exportkreditnämnden

Swedish Fiscal Policy Council

Finanspolitiska rådet

Financial Supervisory Authority

Finansinspektionen

National Board of Fisheries

Fiskeriverket

National Institute of Public Health

Folkhälsoinstitut, statens

Swedish Research Council for Environment

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

National Fortifications Administration

Fortifikationsverket

National Mediation Office

Medlingsinstitutet

Defence Material Administration

Försvarets materielverk

National Defence Radio Institute

Försvarets radioanstalt

Swedish Museums of Military History

Försvarshistoriska museer, statens

National Defence College

Försvarshögskolan

The Swedish Armed Forces

Försvarsmakten

Social Insurance Office

Försäkringskassan

Geological Survey of Sweden

Geologiska undersökning, Sveriges

Geotechnical Institute

Geotekniska institut, statens

The National Rural Development Agency

Glesbygdsverket

Graphic Institute and the Graduate School of Communications

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning

The Swedish Broadcasting Commission

Granskningsnämnden för radio och TV

Swedish Government Seamen's Service

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Ombudsman for the Disabled

Handikappombudsmannen

Board of Accident Investigation

Haverikommission, statens

Courts of Appeal (6)

Hovrätterna (6)

Regional Rent and Tenancies Tribunals (12)

Hyres- och arendenämnder (12)

Committee on Medical Responsibility

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

National Agency for Higher Education

Högskoleverket

Supreme Court

Högsta domstolen

National Institute for Psycho-Social Factors and Health

Institut för psykosocial miljömedicin, statens

National Institute for Regional Studies

Institut för tillväxtpolitiska studier

Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik

International Programme Office for Education and Training

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Swedish Migration Board

Migrationsverket

Swedish Board of Agriculture

Jordbruksverk, statens

Office of the Chancellor of Justice

Justitiekanslern

Office of the Equal Opportunities Ombudsman

Jämställdhetsombudsmannen

National Judicial Board of Public Lands and Funds

Kammarkollegiet

Administrative Courts of Appeal (4)

Kammarrätterna (4)

National Chemicals Inspectorate

Kemikalieinspektionen

National Board of Trade

Kommerskollegium

Swedish Agency for Innovation Systems

Verket för innovationssystem (VINNOVA)

National Institute of Economic Research

Konjunkturinstitutet

Swedish Competition Authority

Konkurrensverket

College of Arts, Crafts and Design

Konstfack

College of Fine Arts

Konsthögskolan

National Museum of Fine Arts

Nationalmuseum

Arts Grants Committee

Konstnärsnämnden

National Art Council

Konstråd, statens

National Board for Consumer Policies

Konsumentverket

National Laboratory of Forensic Science

Kriminaltekniska laboratorium, statens

Prison and Probation Service

Kriminalvården

National Paroles Board

Kriminalvårdsnämnden

Swedish Enforcement Authority

Kronofogdemyndigheten

National Council for Cultural Affairs

Kulturråd, statens

Swedish Coast Guard

Kustbevakningen

National Land Survey

Lantmäteriverket

Royal Armoury

Livrustkammaren/Skoklosters slott/Hallwylska museet

National Food Administration

Livsmedelsverk, statens

The National Gaming Board

Lotteriinspektionen

Medical Products Agency

Läkemedelsverket

County Administrative Courts (24)

Länsrätterna (24)

County Administrative Boards (24)

Länsstyrelserna (24)

Market Court

Marknadsdomstolen

Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Modern Museum

Moderna museet

Swedish National Collections of Music

Musiksamlingar, statens

Swedish Agency for Disability Policy Coordination

Myndigheten för handikappolitisk samordning

Swedish Agency for Networks and Cooperation in Higher Education

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Commission for state grants to religious communities

Nämnden för statligt stöd till trossamfun

Museum of Natural History

Naturhistoriska riksmuseet

National Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Scandinavian Institute of African Studies

Nordiska Afrikainstitutet

Nordic School of Public Health

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Recorders Committee

Notarienämnden

Swedish National Board for Intra Country Adoptions

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Swedish Agency for Economic and Regional Growth

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Court of Patent Appeals

Patentbesvärsrätten

Patents and Registration Office

Patent- och registreringsverket

Swedish Population Address Register Board

Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden

Swedish Polar Research Secretariat

Polarforskningssekretariatet

Press Subsidies Council

Presstödsnämnden

The Council of the European Social Fund in Sweden

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

The Swedish Radio and TV Authority

Radio- och TV-verket

Government Offices

Regeringskansliet

Supreme Administrative Court

Regeringsrätten

Central Board of National Antiquities

Riksantikvarieämbetet

National Archives

Riksarkivet

Bank of Sweden

Riksbanken

Parliamentary Administrative Office

Riksdagsförvaltningen

The Parliamentary Ombudsmen

Riksdagens ombudsmän, JO

The Parliamentary Auditors

Riksdagens revisorer

National Debt Office

Riksgäldskontoret

National Police Board

Rikspolisstyrelsen

National Audit Bureau

Riksrevisionen

Travelling Exhibitions Service

Riksutställningar, Stiftelsen

National Space Board

Rymdstyrelsen

Swedish Council for Working Life and Social Research

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

National Rescue Services Board

Räddningsverk, statens

Regional Legal-aid Authority

Rättshjälpsmyndigheten

National Board of Forensic Medicine

Rättsmedicinalverket

Sami (Lapp) School Board

Sameskolstyrelsen

Sami (Lapp) Schools

Sameskolor

National Maritime Administration

Sjöfartsverket

National Maritime Museums

Maritima museer, statens

Swedish Commission on Security and Integrity Protection

Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden

Swedish Tax Agency

Skatteverket

National Board of Forestry

Skogsstyrelsen

National Agency for Education

Skolverk, statens

Swedish Institute for Infectious Disease Control

Smittskyddsinstitutet

National Board of Health and Welfare

Socialstyrelsen

National Inspectorate of Explosives and Flammables

Sprängämnesinspektionen

National Government Employee and Pensions Board

Statens pensionsverk

Statistics Sweden

Statistiska centralbyrån

Agency for Administrative Development

Statskontoret

Swedish Radiation Safety Authority

Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish International Development Cooperation Authority

Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete, SIDA

National Board of Psychological Defence and Conformity Assessment

Styrelsen för psykologiskt försvar

Swedish Board for Accreditation

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Swedish Institute

Svenska Institutet, stiftelsen

Library of Talking Books and Braille Publications

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

District and City Courts (97)

Tingsrätterna (97)

Judges Nomination Proposal Committee

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Armed Forces' Enrolment Board

Totalförsvarets pliktverk

Swedish Defence Research Agency

Totalförsvarets forskningsinstitut

Swedish Board of Customs

Tullverket

Swedish Tourist Authority

Turistdelegationen

The National Board of Youth Affairs

Ungdomsstyrelsen

Universities and University Colleges

Universitet och högskolor

Aliens Appeals Board

Utlänningsnämnden

National Seed Testing and Certification Institute

Utsädeskontroll, statens

Swedish National Road Administration

Vägverket

National Water Supply and Sewage Tribunal

Vatten- och avloppsnämnd, statens

National Agency for Higher Education

Verket för högskoleservice (VHS)

Swedish Agency for Economic and Regional Development

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Swedish Research Council

Vetenskapsrådet'

National Veterinary Institute

Veterinärmedicinska anstalt, statens

Swedish National Road and Transport Research Institute

Väg- och transportforskningsinstitut, statens

National Plant Variety Board

Växtsortnämnd, statens

Swedish Prosecution Authority

Åklagarmyndigheten

Swedish Emergency Management Agency

Krisberedskapsmyndigheten

Board of Appeals of the Manna Mission

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

REGNO UNITO

Cabinet Office

 

Office of the Parliamentary Counsel

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

Crown Prosecution Service

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

 

Competition Commission

 

Gas and Electricity Consumers' Council

 

Office of Manpower Economics

Department for Children, Schools and Families

Department of Communities and Local Government

 

Rent Assessment Panels

Department for Culture, Media and Sport

 

British Library

 

British Museum

 

Commission for Architecture and the Built Environment

 

The Gambling Commission

 

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

 

Imperial War Museum

 

Museums, Libraries and Archives Council

 

National Gallery

 

National Maritime Museum

 

National Portrait Gallery

 

Natural History Museum

 

Science Museum

 

Tate Gallery

 

Victoria and Albert Museum

 

Wallace Collection

Department for Environment, Food and Rural Affairs

 

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

 

Agricultural Land Tribunals

 

Agricultural Wages Board and Committees

 

Cattle Breeding Centre

 

Countryside Agency

 

Plant Variety Rights Office

 

Royal Botanic Gardens, Kew

 

Royal Commission on Environmental Pollution

Department of Health

 

Dental Practice Board

 

National Health Service Strategic Health Authorities

 

NHS Trusts

 

Prescription Pricing Authority

Department for Innovation, Universities and Skills

 

Higher Education Funding Council for England

 

National Weights and Measures Laboratory

 

Patent Office

Department for International Development

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

 

Legal Secretariat to the Law Officers

Department for Transport

 

Maritime and Coastguard Agency

Department for Work and Pensions

 

Disability Living Allowance Advisory Board

 

Independent Tribunal Service

 

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

 

Occupational Pensions Regulatory Authority

 

Regional Medical Service

 

Social Security Advisory Committee

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

 

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Government Communications Headquarters

Home Office

 

HM Inspectorate of Constabulary

House of Commons

House of Lords

Ministry of Defence

 

Defence Equipment & Support

 

Meteorological Office

Ministry of Justice

 

Boundary Commission for England

 

Combined Tax Tribunal

 

Council on Tribunals

 

Court of Appeal - Criminal

 

Employment Appeals Tribunal

 

Employment Tribunals

 

HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

 

Immigration Appellate Authorities

 

Immigration Adjudicators

 

Immigration Appeals Tribunal

 

Lands Tribunal

 

Law Commission

 

Legal Aid Fund (England and Wales)

 

Office of the Social Security Commissioners

 

Parole Board and Local Review Committees

 

Pensions Appeal Tribunals

 

Public Trust Office

 

Supreme Court Group (England and Wales)

 

Transport Tribunal

The National Archives

National Audit Office

National Savings and Investments

National School of Government

Northern Ireland Assembly Commission

Northern Ireland Court Service

 

Coroners Courts

 

County Courts

 

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

 

Crown Court

 

Enforcement of Judgements Office

 

Legal Aid Fund

 

Magistrates' Courts

 

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department for Employment and Learning

Northern Ireland, Department for Regional Development

Northern Ireland, Department for Social Development

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

Northern Ireland Office

 

Crown Solicitor's Office

 

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

 

Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

 

Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

 

Police Service of Northern Ireland

 

Probation Board for Northern Ireland

 

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office for National Statistics

 

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

HM Revenue and Customs

 

The Revenue and Customs Prosecutions Office

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Rural Payments Agency

Scotland, Auditor-General

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Scotland, General Register Office

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scotland, Registers of Scotland

The Scotland Office

The Scottish Ministers

 

Architecture and Design Scotland

 

Crofters Commission

 

Deer Commission for Scotland

 

Lands Tribunal for Scotland

 

National Galleries of Scotland

 

National Library of Scotland

 

National Museums of Scotland

 

Royal Botanic Garden, Edinburgh

 

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

 

Scottish Further and Higher Education Funding Council

 

Scottish Law Commission

 

Community Health Partnerships

 

Special Health Boards

 

Health Boards

 

The Office of the Accountant of Court

 

High Court of Justiciary

 

Court of Session

 

HM Inspectorate of Constabulary

 

Parole Board for Scotland

 

Pensions Appeal Tribunals

 

Scottish Land Court

 

Sheriff Courts

 

Scottish Police Services Authority

 

Office of the Social Security Commissioners

 

The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

 

Keeper of the Records of Scotland

The Scottish Parliamentary Body Corporate

HM Treasury

 

Office of Government Commerce

 

United Kingdom Debt Management Office

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

The Welsh Ministers

 

Higher Education Funding Council for Wales

 

Local Government Boundary Commission for Wales

 

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

 

Valuation Tribunals (Wales)

 

Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

 

Welsh Rent Assessment Panels

Note all'allegato 9-A, parte 2:

1.

Per «amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri dell'Unione» si intendono anche eventuali enti subordinati di qualsiasi amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro dell'Unione purché tali enti subordinati non abbiano una personalità giuridica distinta.

2.

Per quanto riguarda gli appalti indetti da enti competenti in materia di difesa e di sicurezza, sono coperti solo i materiali non sensibili e non bellici che figurano nell'elenco accluso all'allegato 9-D.


(1)  Attività postali di cui alla legge del 24 dicembre 1993.

(2)  Fa funzione di ente acquirente centrale per tutte le pubbliche amministrazioni italiane.

ALLEGATO 9-B

ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DI LIVELLO INFERIORE A QUELLO CENTRALE CHE AGGIUDICANO APPALTI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO

PARTE 1

IMPEGNI DI SINGAPORE

Non applicabile a Singapore (Tale categoria di enti non è presente a Singapore).

PARTE 2

IMPEGNI DELL'UNIONE

Merci (specificate all'allegato 9-D)

Soglia: 200 000 DSP

Servizi (specificati all'allegato 9-E)

Soglia: 200 000 DSP

Lavori (specificati all'allegato 9-F)

Soglia: 5 000 000 DSP

1.

Tutte le amministrazioni aggiudicatrici regionali o locali

Tutte le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 (1).

Ai fini del capo 9 (Appalti pubblici) e del presente allegato:

per «amministrazioni aggiudicatrici regionali» si intendono le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003; e

per «amministrazioni aggiudicatrici locali» si intendono le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative che rientrano nel livello NUTS 3 e delle unità amministrative più piccole di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003.

2.

Tutte le amministrazioni aggiudicatrici che sono organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva UE sugli appalti pubblici (2)

Per «organismo di diritto pubblico» si intende un organismo:

istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

dotato di personalità giuridica; e

la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Un elenco indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici aventi carattere di organismi di diritto pubblico è fornito di seguito.

Elenco indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici aventi carattere di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva UE sugli appalti

Belgio

Organismi

A

Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile – Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Agence fédérale de Contrôle nucléaire – Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

Agence wallonne à l'Exportation

Agence wallonne des Télécommunications

Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

Aquafin

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces – Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

Banque nationale de Belgique – Nationale Bank van België

Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Berlaymont 2000

Bibliothèque royale Albert Ier – Koninklijke Bilbliotheek Albert I

Bruxelles-Propreté – Agence régionale pour la Propreté – Net–Brussel – Gewestelijke Agentschap voor Netheid

Bureau d'Intervention et de Restitution belge – Belgisch Interventie en Restitutiebureau

Bureau fédéral du Plan – Federaal Planbureau

C

Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage – Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins – Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden

Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges – Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Caisse nationale des Calamités – Nationale Kas voor Rampenschade

Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd «Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten»)

Centre d'Etude de l'Energie nucléaire – Studiecentrum voor Kernenergie

Centre de recherches agronomiques de Gembloux

Centre hospitalier de Mons

Centre hospitalier de Tournai

Centre hospitalier universitaire de Liège

Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale – Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme – Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

Centre régional d'Aide aux Communes

Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz – Contrôle comité voor Elekticiteit en Gas

Comité national de l'Energie – Nationaal Comité voor de Energie

Commissariat général aux Relations internationales

Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

Conseil central de l'Economie – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Conseil économique et social de la Région wallonne

Conseil national du Travail – Nationale Arbeidsraad

Conseil supérieur de la Justice – Hoge Raad voor de Justitie

Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises – Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

Conseil supérieur des Classes moyennes

Coopération technique belge – Belgische technische Coöperatie

D

Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

Dienst voor de Scheepvaart

Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

Domus Flandria

E

Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Export Vlaanderen

F

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

Fonds bijzondere Jeugdbijstand

Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

Fonds culturele Infrastructuur

Fonds de Participation

Fonds de Vieillissement – Zilverfonds

Fonds d'Aide médicale urgente – Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom – Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

Fonds des Accidents du Travail – Fonds voor Arbeidsongevallen

Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises

Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale – Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

Fonds Film in Vlaanderen

Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires – Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers – Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

Fonds piscicole de Wallonie

Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers – Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

Fonds pour la Rémunération des Mousses – Fonds voor Scheepsjongens

Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales – Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

Fonds voor flankerend economisch Beleid

Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

Grindfonds

H

Herplaatsingfonds

Het Gemeenschapsonderwijs

Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

Institut belge de Normalisation – Belgisch Instituut voor Normalisatie

Institut belge des Services postaux et des Télécommunications – Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement – Brussels Instituut voor Milieubeheer

Institut d'Aéronomie spatiale – Instituut voor Ruimte aëronomie

Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

Institut des Comptes nationaux – Instituut voor de nationale Rekeningen

Institut d'Expertise vétérinaire – Instituut voor veterinaire Keuring

Institut du Patrimoine wallon

Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

Institut géographique national – Nationaal geografisch Instituut

Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine – Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing

Institution royale de Messine – Koninklijke Gesticht van Mesen

Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande – Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française – Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

Institut national des Industries extractives – Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail – Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

Institut national des Radioéléments – Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail – Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

Institut royal belge des Sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Institut royal du Patrimoine culturel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Institut royal météorologique de Belgique – Koninklijk meteorologisch Instituut van België

Institut scientifique de Service public en Région wallonne

Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Instituut voor het archeologisch Patrimonium

Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

Jardin botanique national de Belgique – Nationale Plantentuin van België

K

Kind en Gezin

Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

Loterie nationale – Nationale Loterij

M

Mémorial national du Fort de Breendonk – Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

Musée royal de l'Afrique centrale – Koninklijk Museum voor Midden- Afrika

Musées royaux d'Art et d'Histoire – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique – Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

Observatoire royal de Belgique – Koninklijke Sterrenwacht van België

Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense – Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi

Office de Contrôle des Assurances – Controledienst voor de Verzekeringen

Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités – Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

Office de la Naissance et de l'Enfance

Office de Promotion du Tourisme

Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer – Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

Office for Foreign Investors in Wallonia

Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés – Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales – Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

Office national des Vacances annuelles – Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

Office national du Ducroire – Nationale Delcrederedienst

Office régional bruxellois de l'Emploi – Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

Office régional pour le Financement des Investissements communaux

Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

Orchestre national de Belgique – Nationaal Orkest van België

Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles – Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

Palais des Beaux-Arts – Paleis voor schone Kunsten

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Pool des Marins de la Marine marchande – Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

Radio et Télévision belge de la Communauté française

Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale – Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

Société belge d'Investissement pour les pays en développement – Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

Société de Garantie régionale

Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées –Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

Société publique de Gestion de l'Eau

Société wallonne du Logement et sociétés agréées

Sofibail

Sofibru

Sofico

T

Théâtre national

Théâtre royal de la Monnaie – De Koninklijke Muntschouwburg

Toerisme Vlaanderen

Tunnel Liefkenshoek

U

Universitair Ziekenhuis Gent

V

Vlaams Commissariaat voor de Media

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaams Egalisatie Rente Fonds

Vlaamse Hogescholenraad

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

Vlaamse interuniversitaire Raad

Vlaamse Landmaatschappij

Vlaamse Milieuholding

Vlaamse Milieumaatschappij

Vlaamse Onderwijsraad

Vlaamse Opera

Vlaamse Radio- en Televisieomroep

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

Vlaams Fonds voor de Lastendelging

Vlaams Fonds voor de Letteren

Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Zorgfonds

Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

Bulgaria

Organismi

Икономически и социален съвет (Economic and Social Council)

Национален осигурителен институт (National Social Security Institute)

Национална здравноосигурителна каса (National Health Insurance Fund)

Български червен кръст (Bulgarian Red Cross)

Българска академия на науките (Bulgarian Academy of Sciences)

Национален център за аграрни науки (National Centre for Agrarian Science)

Български институт за стандартизация (Bulgarian Institute for Standardisation)

Българско национално радио (Bulgarian National Radio)

Българска национална телевизия (Bulgarian National Television)

Categorie

Imprese statali ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, della Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991):

Национална компания «Железопътна инфраструктура»

ДП «Пристанищна инфраструктура»

ДП «Ръководство на въздушното движение»

ДП «Строителство и възстановяване»

ДП «Транспортно строителство и възстановяване»

ДП «Съобщително строителство и възстановяване»

ДП «Радиоактивни отпадъци»

ДП «Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда»

ДП «Български спортен тотализатор»

ДП «Държавна парично-предметна лотария»

ДП «Кабиюк», Шумен

ДП «Фонд затворно дело»

Държавни дивечовъдни станции (State game breeding stations)

Università statali, istituite ai sensi dell'articolo 13 della Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):

Аграрен университет – Пловдив (Agricultural University – Plovdiv)

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив (Academy of Music, Dance and Fine Arts – Plovdiv)

Академия на Министерството на вътрешните работи

Великотърновски университет «Св. св. Кирил и Методий» (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo)

Висше военноморско училище «Н. Й. Вапцаров» – Варна (N. Y. Vaptsarov Naval Academy – Varna)

Висше строително училище «Любен Каравелов» – София (Civil Engineering Higher School «Lyuben Karavelov» – Sofia)

Висше транспортно училище «Тодор Каблешков» – София (Higher School of Transport «Todor Kableshkov» – Sofia)

Военна академия «Г. С. Раковски» – София (Military Academy «G. S. Rakovski» – Sofia)

Национална музикална академия «Проф. Панчо Владигеров» – София (State Academy of Music «Prof. Pancho Vladigerov» – Sofia)

Икономически университет – Варна (University of Economics – Varna)

Колеж по телекомуникации и пощи – София (College of Telecommunications and Posts – Sofia)

Лесотехнически университет - София (University of Forestry – Sofia)

Медицински университет «Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов» – Варна (Medical University «Prof. D-r Paraskev Stoyanov» – Varna)

Медицински университет – Плевен (Medical University – Pleven)

Медицински университет – Пловдив (Medical University – Plovdiv)

Медицински университет – София (Medical University – Sofia)

Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски» – София (University of Mining and Geology «St. Ivan Rilski» – Sofia)

Национален военен университет «Васил Левски» – Велико Търново (National Military University «Vasil Levski» – Veliko Tarnovo)

Национална академия за театрално и филмово изкуство «Кръстьо Сарафов» – София (National Academy of Theatre and Film Arts «Krasyo Sarafov» – Sofia)

Национална спортна академия «Васил Левски» – София (National Sports Academy «Vasil Levski» – Sofia)

Национална художествена академия – София (National Academy of Arts – Sofia)

Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» (Plovdiv University «Paisiy Hilendarski»)

Русенски университет «Ангел Кънчев» (Ruse University «Angel Kanchev»)

Софийски университет «Св. Климент Охридски» (Sofia University «St. Kliment Ohridski»)

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София (Specialised Higher School on Library Science and Information Technologies – Sofia)

Стопанска академия «Д. А. Ценов» – Свищов (Academy of Economics «D. A. Tsenov» – Svishtov)

Технически университет – Варна (Technical University – Varna)

Технически университет – Габрово (Technical University – Gabrovo)

Технически университет – София (Technical University – Sofia)

Тракийски университет - Стара Загора (Trakia University – Stara Zagora)

Университет «Проф. д-р Асен Златаров» – Бургас (University «Prof. D-r Asen Zlatarov» – Burgas)

Университет за национално и световно стопанство – София (University of National and World Economy – Sofia)

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia)

Университет по хранителни технологии – Пловдив (University of Food Technologies – Plovdiv)

Химико-технологичен и металургичен университет - София (University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia)

Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» (Shumen University «Konstantin Preslavski»)

Югозападен университет «Неофит Рилски» – Благоевград (South-West University «Neofit Rilski» – Blagoevgrad)

Scuole statali e municipali ai sensi della Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)

Istituti culturali ai sensi della Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):

Народна библиотека «Св. св. Кирил и Методий» (National Library St. Cyril and St. Methodius)

Българска национална фонотека (Bulgarian National Records Library)

Българска национална филмотека (Bulgarian National Film Library)

Национален фонд «Култура» (National Culture Fund)

Национален институт за паметниците на културата (National Institute for Monuments of Culture)

Театри (Teatri)

Опери, филхармонии и ансамбли (Teatri d'opera e d'operetta, filarmoniche, complessi musicali)

Музеи и галерии (Musei e gallerie)

Училища по изкуствата и културата (Scuole artistiche e culturali)

Български културни институти в чужбина (Istituti culturali bulgari all'estero)

Istituti medici statali e/o municipali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999)

Istituti medici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):

Домове за медико-социални грижи за деца (Strutture sanitarie e sociali per l'infanzia)

Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Strutture sanitarie per l'assistenza psichiatrica ospedaliera)

Центрове за спешна медицинска помощ (Centri di pronto soccorso)

Центрове за трансфузионна хематология (Centri ematologici trasfusionali)

Болница «Лозенец» (Hospital «Lozenets»)

Военномедицинска академия (Military Medical Academy)

Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Medical Institute to the Ministry of the Interior)

Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Medical institutions to the Ministry of Justice)

Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Medical institutions to the Ministry of Transport)

Persone giuridiche a carattere non commerciale istituite per rispondere alle esigenze di interesse generale ai sensi della «акона за юридическите лица с нестопанска цел» (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, punto 21, della Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).

Repubblica ceca

Pozemkový fond e altri fondi statali

Česká národní banka

Česká televize

Český rozhlas

Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Università

e altri soggetti giuridici istituiti mediante legge speciale che, per la propria gestione e in conformità alla normativa di bilancio, utilizzano fondi del bilancio pubblico, fondi statali, contributi di istituzioni internazionali, fondi del bilancio delle autorità distrettuali o delle divisioni territoriali indipendenti.

Danimarca

Organismi

Danmarks Radio

Det landsdækkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

Øresundskonsortiet

Metroselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Naviair

Categorie

De Almene Boligorganisationer (organismi per l'edilizia popolare)

Andre forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi)

Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (Università, cfr. decreto nr. 1368 sulle università del 7 dicembre 2007)

Germania

Categorie

Persone giuridiche di diritto pubblico

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato federale, dai Länder o da enti locali, specie nei settori seguenti:

1)   Autorità

Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften – (istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente),

berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) – (associazioni professionali rappresentative di avvocati, notai, consulenti fiscali, commercialisti, architetti, medici e farmacisti),

Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) – (associazioni aziendali e commerciali: associazioni agricole e artigianali, camere dell'industria e del commercio, corporazioni artigianali, associazioni di commercianti),

Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)– (assicurazioni sociali: casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni),

kassenärztliche Vereinigungen – (associazioni di medici delle casse malattia),

Genossenschaften und Verbände – (cooperative e altre associazioni).

2)   Istituti e fondazioni

Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specialmente nei settori seguenti:

Rechtsfähige Bundesanstalten – (istituzioni federali con capacità giuridica),

Versorgungsanstalten und Studentenwerke – (enti pensionistici e opere universitarie e scolastiche),

Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen – (fondazioni per la cultura, il benessere e l'assistenza).

Persone giuridiche di diritto privato

Enti aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggetti al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le «Kommunale Versorgungsunternehmen» (servizi pubblici dei comuni):

Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten)– (sanità: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, laboratori di analisi e smaltimento delle carcasse),

Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – (cultura: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici),

Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinderund Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) – (settore sociale: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, case del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, per donne maltrattate, per anziani, per senzatetto),

Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) – (sport: piscine, impianti sportivi),

Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) – (sicurezza: pompieri, pronto intervento),

Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) (istruzione: centri di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione, corsi serali per adulti),

Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) – (scienze, ricerca e sviluppo: grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, organismi di promozione della ricerca),

Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) – (servizi di nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche),

Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) – (edilizia ed edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica, imprese - purché operanti per il pubblico interesse - e assegnazione alloggi),

Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) – (economia: organismi per la promozione dello sviluppo economico),

Friedhofs- und Bestattungswesen – (cimiteri e pompe funebri),

Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) – (cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione).

Estonia

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Eesti Maaülikool

Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Rahvusringhaaling

Tagatisfond

Kaitseliit

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Eesti Haigekassa

Eesti Kultuurkapital

Notarite Koda

Rahvusooper Estonia

Eesti Rahvusraamatukogu

Tallinna Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Ülikool

Eesti Advokatuur

Audiitorkogu

Eesti Töötukassa

Eesti Arengufond

Categorie

Altre persone giuridiche di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto privato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.7.2007, 15, 76).

Irlanda

Organismi

Enterprise Ireland [marketing, tecnologia e sviluppo delle imprese]

Forfás [strategia e consulenze per le imprese, il commercio, la scienza, la tecnologia e l'innovazione]

Industrial Development Authority

FÁS [formazione industriale e all'impiego]

Health and Safety Authority

Bord Fáilte Éireann – [Sviluppo turistico]

CERT [formazione nel settore alberghiero, della ristorazione e del turismo]

Irish Sports Council

National Roads Authority

Údarás na Gaeltachta – [Autorità per le regioni di lingua gaelica]

Teagasc [ricerca, formazione e sviluppo nel settore dell'agricoltura]

An Bord Bia – [Promozione dell'industria alimentaare]

Irish Horseracing Authority

Bord na gCon – [Supporto e sviluppo delle corse dei cani]

Marine Institute

Bord Iascaigh Mhara – [Sviluppo della pesca]

Equality Authority

Legal Aid Board

Forbas [Forbairt]

Categorie

Health Service Executive

Ospedali e istituzioni pubbliche simili

Comitati per l'insegnamento professionale

Scuole e istituti di istruzione pubblica

Enti centrali e regionali per la pesca

Organizzazioni turistiche regionali

Autorità nazionali di regolamentazione e di appello [ad esempio nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia, della pianificazione, ecc.]

Agenzie istituite per svolgere funzioni particolari o soddisfare esigenze di settori pubblici [per es. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority ecc.]

Altri organismi pubblici che rientrano nella definizione di organismo di diritto pubblico.

Grecia

Categorie

a)

Imprese pubbliche ed enti pubblici.

b)

Persone giuridiche di diritto privato, di proprietà dello Stato o che sono regolarmente sovvenzionate, secondo le disposizioni applicabili, da risorse pubbliche almeno per il 50 % del loro bilancio annuale o il cui capitale sociale è per almeno il 51 % di proprietà dello Stato.

c)

Persone giuridiche di diritto privato che appartengono a persone giuridiche di diritto pubblico, a enti locali di qualsiasi livello, inclusa la Greek Central Association of Local Authorities (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), ad associazioni locali dei comuni, (aree amministrative locali) nonché alle imprese e enti pubblici e alle persone giuridiche di cui alla lettera b) o regolarmente sovvenzionate dalle stesse, per almeno il 50 % del loro bilancio annuale, secondo le disposizioni applicabili o il proprio statuto, o le persone giuridiche sopraindicate che possiedono almeno il 51 % del capitale sociale di dette persone giuridiche di diritto pubblico.

Spagna

Categorie

Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público, — [legislazione nazionale spagnola sugli appalti] –, a norma del suo articolo 3, diversi da quelli che fanno parte dell'Administración General del Estado — (amministrazione generale dello Stato) -, dell'Administración de las Comunidades Autónomas — (amministrazione delle regioni autonome) – e delle Corporaciones Locales — (enti locali).

Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social – (enti di gestione e servizi comuni della sanità e della sicurezza sociale).

Francia

Organismi

Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture

Categorie

1)   Organismi pubblici nazionali:

Académie des Beaux-arts

Académie française

Académie des inscriptions et belles-lettres

Académie des sciences

Académie des sciences morales et politiques

Banque de France

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

Ecoles d'architecture

Imprimerie Nationale

Institut national de la consommation

Reunion des musées nationaux

Thermes nationaux – Aix-les-Bains

Ecole Technique professionelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

Ecole de Sylviculture de Crogny

Ecole de Viticulture et d'œnologie de la Tour Blanche (Gironde)

Groupements d'intérêt public; esempi:

Agence EduFrance

ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)

Agence nationale de lutte contre l'illettrisme

2)   Organismi pubblici amministrativi a livello regionale, dipartimentale e locale:

Collèges

Lycées

Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole

Etablissements publics hospitaliers (par exemple: l'Hôpital Départemental Dufresne-Sommeiller)

Offices publics de l'habitat

3)   Associazioni di enti territoriali:

Etablissements publics de coopération intercommunale

Institutions interdépartementales et interrégionales

Syndicat des transports d'Ile-de-France

Croazia

Agency Alan d.o.o.

APIS IT d.o.o – Information Systems and Information Technologies Support Agency

National Folk Dance Ensemble of Croatia «Lado»

CARnet (Croatian Academic and Research Network)

Help and care centres

Social welfare centres

Social care homes

Health care centres

State archives

State Institute for Nature Protection

Fund for Financing the Decommissioning of the Krško Nuclear Power Plant and the Disposal of NEK Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel

Fund for Indemnification of Seized Property

Fund for Reconstruction and Development of Vukovar

Fund for Professional Rehabilitation and Employment of People with Disabilities

Environmental Protection and Energy Efficiency Fund

Croatian Academy of Science and Arts

Croatian Bank for Reconstruction and Development

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.)

Hrvatska lutrija d.o.o. (Croatian Lottery)

Croatian Heritage Foundation

Croatian Chamber of Agriculture

Croatian Radio Television

Croatian Association of Technological Culture

Croatian Audiovisual Centre

Croatian Centre for Horse Breeding – State Stud Farms Đakovo and Lipik

Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs

Croatian Mine Action Centre

Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War

Croatian Olympic Committee

Croatian Energy Market Operator

Croatian Paralympic Committee

Croatian Register of Shipping

Croatian Conservation Institute

Croatian Deaf Sport Federation

Croatian Institute of Emergency Medicine

Croatian National Institute of Public Health

Croatian Institute for Mental Health

Croatian Institute for Pension Insurance

Croatian Standards Institute

Croatian Institute for Telemedicine

Croatian Institute for Toxicology and Anti-doping

Croatian National Institute of Transfusion Medicine

Croatian Employment Service

Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work

Croatian Institute for Health Insurance

Croatian Institute for Health Insurance of Occupational Health

Jadrolinija (shipping company)

Public Institution Croatian Olympic Centre

Higher education public institutions

National parks public institutions

Nature parks public institutions

Public scientific institutes

Theatres, museums, galleries, libraries and other institutions in the field of culture established by the Republic of Croatia or local and regional self-government units

Penitentiaries

Clinical hospitals

Clinical hospital centres

Clinics

«Miroslav Krleža» Institute of Lexicography

Port Authorities

Sanatoriums

Pharmacies founded by the units of regional self-government

Matica hrvatska (Matrix Croatia)

International Centre for Underwater Archaeology

National and University Library

National Foundation for Support to the Pupil and Student Standard of Living

National Foundation for Civil Society Development

National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia

National Centre for External Evaluation of Education

National Council for Higher Education

National Council for Science

Official Gazette (Narodne novine d.d.)

Educational/correctional institutes

Educational institutions founded by the Republic of Croatia or units of local and regional self-government

General hospitals

Plovput d.o.o. (State-owned company in charge of safety of navigation)

Polyclinics

Special hospitals

Central Register of Insured Persons

University Computing Centre

Sports associations

Sports federations

Emergency medical treatment institutions

Palliative care institutions

Health care institutions

Foundation of Police Solidarity

Prisons

Institute for the Restoration of Dubrovnik

Institute for Seed and Seedlings

Public health institutes

Aeronautical Technical Centre (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.)

County road administrations

Center for Monitoring business activities in the energy sector and investments

Italia

Organismi

Società Stretto di Messina S.p.A.

Mostra d'oltremare S.p.A.

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. ENAV

ANAS S.p.A

Categorie

Consorzi per le opere idrauliche

Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università

Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza

Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici

Enti di ricerca e sperimentazione

Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza

Consorzi di bonifica

Enti di sviluppo e di irrigazione

Consorzi per le aree industriali

Enti preposti a servizi di pubblico interesse

Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero

Enti culturali e di promozione artistica

Cipro

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Εφοριακό Συμβούλιο

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ένωση Δήμων

Ένωση Κοινοτήτων

Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας

Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

Κεντρικό Ταμείο Αδειών

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων

Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου

Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Συμβούλια Αποχετεύσεων (questa categoria si riferisce a Συμβούλια Αποχετεύσεων istituita e operante secondo le disposizioni dell'Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) del 1971)

Συμβούλια Σφαγείων (questa categoria si riferisce a Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων gestito dagli enti locali, istituito e operante secondo le disposizioni del Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) del 2003)

Σχολικές Εφορείες (questa categoria si riferisce a Σχολικές Εφορείες istituita e operante secondo le disposizioni del Σχολικών Εφορειών Νόμου N. 108 de 2003)

Ταμείο Θήρας

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου

Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων

Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού

Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

Lettonia

Soggetti di diritto privato che effettuano acquisti a norma della «Publisko iepirkumu likuma prasībām»

Lituania

Enti di ricerca e di istruzione (istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca scientifica, parchi di ricerca e tecnologici e altri istituti e organismi la cui attività riguarda la valutazione o l'organizzazione di attività di ricerca e di istruzione)

Enti di istruzione (istituti di istruzione superiore, scuole professionali, scuole di istruzione generale, istituti pre-scolastici, istituti di istruzione informale, istituti di istruzione speciali e altri istituti)

Enti culturali (teatri, musei, biblioteche e altre istituzioni)

Enti nazionali del sistema sanitario lituano (istituti per la protezione sanitaria individuale, istituti per la protezione sanitaria pubblica, istituti di attività farmaceutiche e altri istituti di assistenza sanitaria, ecc.)

Enti previdenziali

Enti di cultura fisica e sportiva (associazioni sportive, scuole sportive, centri sportivi, impianti sportivi e altri enti)

Enti del sistema di difesa nazionale

Enti per la protezione dell'ambiente

Enti per la sicurezza e l'ordine pubblico

Enti della protezione civile e di soccorso

Prestatori di servizi turistici (centri di informazioni turistiche e altri enti che forniscono servizi turistici)

Altre persone di diritto pubblico e privato a norma delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della legge sugli appalti pubblici («Valstybės žinios» (Gazzetta ufficiale) n. 84-2000, 1996; n. 4-102.2006).

Lussemburgo

Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement:

Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg

Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg

Fonds Belval

Établissements publics placés sous la surveillance des communes.

Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

Ungheria

Organismi

Egyes költségvetési szervek (determinati organismi di bilancio)

Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (organismi di gestione dei fondi statali specifici)

A közalapítványok (fondazioni pubbliche)

A Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság

A közszolgálati műsorszolgáltatók (organismi pubblici di radiodiffusione)

Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzák (organismi pubblici di radiodiffusione finanziati a maggioranza con fondi pubblici)

Az Országos Rádió és Televízió Testület

Categorie

Enti istituiti per rispondere a esigenze di interesse generale, non di natura industriale o commerciale, e controllati o finanziati in larga misura da enti pubblici (mediante il bilancio pubblico)

Enti istituiti da legge che ne determina i compiti pubblici e il funzionamento e controllati o finanziati in larga misura da enti pubblici (mediante il bilancio pubblico)

Enti istituiti da enti pubblici e da essi controllati per svolgere determinate attività di base

Malta

Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development).

Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority)

Industrial Projects and Services Ltd.

Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)

Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta Financial Services Authority)

Borża ta' Malta (Malta Stock Exchange)

Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority)

Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Malta Statistics Authority)

Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit)

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)

Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre)

Kunsilli Lokali (Local Councils)

Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)

Junior College

Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology)

Università` ta' Malta (University of Malta)

Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies)

Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (Foundation for Tomorrow's Schools)

Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services)

Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation)

Awtorità` tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority)

Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies)

Kunsill Malti għall-Isport

Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board)

Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq)

Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority)

Heritage Malta

Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts)

Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre)

Orkestra Nazzjonali (National Orchestra)

Teatru Manoel (Manoel Theatre)

Ċentru tal- Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre)

Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration)

Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage)

Fondazzjoni Patrimonju Malti

Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

Awtorità` ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority)

Awtorità` ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

Awtorità` ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority)

Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council)

Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services)

Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital)

Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital)

Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital)

Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority)

Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee)

Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory)

MGI/Mimcol

Gozo Channel Co. Ltd.

Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission)

MITTS

Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit)

Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit)

Malta Enterprise

Malta Industrial Parks

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority).

Wasteserv Malta Ltd.

Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

Awtorità tad-Djar (Housing Authority).

Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services)

Sedqa.

Appoġġ.

Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Diżabilità (National Commission for Disabled Persons)

Sapport

Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing)

Paesi Bassi

Organismi

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministry of the Interior)

Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (Netherlands Institute for the Fire Service and for Combating Emergencies) (NIBRA)

Nederlands Bureau Brandweer Examens (Netherlands Fire Service ExaminationBoard) (NBBE)

Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie National Institute for Selection and Education of Policemen) (LSOP)

25 afzonderlijke politieregio's – (25 singole regioni di polizia)

Stichting ICTU (ICTU Foundation)

Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (Cooperation Service Police Netherlands)

Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic Affairs)

Stichting Syntens – (Syntens)

Van Swinden Laboratorium B.V. – (NMi van Swinden Laboratory)

Nederlands Meetinstituut B.V. – (Nmi Institute for Metrology and Technology)

Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) – (Netherlands Agency for Aerospace Programmes)

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (Netherlands Board of Tourism and Conventions)

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands)

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.(Oost N.V.) – Development Agency East Netherlands

LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) – (NOM Investment Development)

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) – (North Brabant Development Agency)

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) – (Independent Post and Telecommunications Authority)

Centraal Bureau voor de Statistiek (Central Bureau of Statistics) (CBS)

Energieonderzoek Centrum Nederland – (Energy Research Centre of The Netherlands) (ECN)

Stichting PUM (Programma Uitzending Managers) (Netherlands Management Consultants Programme)

Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR Netherlands: Centre of Expertise) (MVO)

Kamer van Koophandel Nederland (Netherlands Chamber of Commerce)

Ministry of Finance

De Nederlandse Bank N.V. – (Netherlands Central Bank)

Autoriteit Financiële Markten – (Netherlands Authority for the Financial Markets)

Pensioen- & Verzekeringskamer – (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)

Ministry of Justice

Stichting Reclassering Nederland (SRN) – (Netherlands Rehabilitation Agency)

Stichting VEDIVO – (VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family) Guardianship)

Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen – (Istituti di tutela e di tutela familiare)

Stichting Halt Nederland (SHN) – (Netherlands Halt (the alternative) Agency)

Particuliere Internaten – (Collegi privati)

Particuliere Jeugdinrichtingen – (Istituti di pena per i minori colpevoli di reato)

Schadefonds Geweldsmisdrijven – (Damages Fund for Violent Crimes)

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) – (Agency for the Reception of Asylum Seekers)

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) – (National Support and Maintenance Agency)

Landelijke organisaties slachtofferhulp – (National Victim Compensation Organisations)

College Bescherming Persoongegevens – (Netherlands Data Protection Authority

Raden voor de Rechtsbijstand – (Legal Assistance Councils)

Stichting Rechtsbijstand Asiel – (Asylum Seekers Legal Advice Centres)

Stichtingen Rechtsbijstand – (Legal Assistance Agencies)

Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) – (National Bureau against Racial Discrimination)

Clara Wichman Instituut – (Clara Wichman Institute)

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Bureau Beheer Landbouwgronden – (Land Management Service)

Faunafonds – (Fauna Fund)

Staatsbosbeheer – (National Forest Service)

Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding – (Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education)

Universiteit Wageningen – (Wageningen University and Research Centre)

Stichting DLO – (Agricultural Research Department)

(Hoofd) productschappen – (Commodity Boards)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministry of Education, Culture and Science)

Le autorità competenti di:

scuole pubbliche o scuole private finanziate con fondi pubblici per l'istruzione primaria ai sensi della Wet op het primair onderwijs (legge sull'istruzione primaria);

scuole pubbliche o scuole private finanziate con fondi pubblici per l'istruzione primaria speciale ai sensi della Wet op het primair onderwijs (legge sull'istruzione primaria);

scuole e istituti pubblici o privati finanziati con fondi pubblici per l'istruzione speciale e secondaria ai sensi della Wet op de expertisecentra (legge sui centri risorse);

scuole e istituti pubblici o privati finanziati con fondi pubblici per l'istruzione secondaria ai sensi della Wet op het Voortgezet Onderwijs (legge sull'istruzione secondaria);

scuole e istituti pubblici o privati finanziati con fondi pubblici ai sensi della Wet Educatie en Beroepsonderwijs (legge sull'istruzione e sull'istruzione professionale);

università e istituti di istruzione superiore finanziati con fondi pubblici, Open University, e cliniche universitarie, ai sensi della Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (legge sull'istruzione superiore e sulla ricerca scientifica);

servizi di consulenza scolastica ai sensi della Wet op het primair onderwijs (legge sull'istruzione primaria) o della Wet op de expertisecentra (legge sui centri risorse);

centri nazionali per insegnanti ai sensi della Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (legge sulle sovvenzioni per le attività nazionali di sostegno all'istruzione);

organismi di radiodiffusione ai sensi della Mediawet (legge sui media), a condizione che gli organismi siano finanziati per oltre il 50 % dal Ministry of Education, Culture and Science;

servizi ai sensi della Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (legge sulla privatizzazione dei servizi nazionali);

altri organismi e istituti nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza che ricevono più del 50 % dei finanziamenti dal Ministry of Education, Culture and Science.

tutti gli enti sovvenzionati dal Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per oltre il 50 %, per esempio:

Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP);

Commissariaat voor de Media (CvdM);

Informatie Beheer Groep (IB-Groep);

Koninklijke Bibliotheek (KB);

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW);

Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO);

Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO);

Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;

Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten;

Fonds voor de scheppende toonkunst;

Mondriaanstichting;

Nederlands fonds voor de film;

Stimuleringsfonds voor de architectuur;

Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing;

Fonds voor de letteren;

Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds;

Nederlandse Omroepstichting (NOS);

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO);

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);

Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO);

Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF);

Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic);

Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs;

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG);

Stichting ICT op school;

Stichting Anno;

Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom);

Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE);

Stichting Kennisnet;

Stichting Muziek Centrum van de Omroep;

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF);

Stichting Centraal Bureau voor Genealogie;

Stichting Ether Reclame (STER);

Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw;

Stichting Radio Nederland Wereldomroep;

Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL);

Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD);

Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt;

Stichting Nationaal Restauratiefonds;

Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie;

Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving;

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland;

Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie;

Nederlandse Taalunie;

Stichting Participatiefonds voor het onderwijs;

Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent;

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF;

Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut;

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs;

Vereniging van openbare bibliotheken NBLC;

Stichting Muziek Centrum van de Omroep;

Nederlandse Programmastichting;

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties;

Stichting Lezen;

Centrum voor innovatie van opleidingen;

Instituut voor Leerplanontwikkeling;

Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting;

Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie;

Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs;

BVE-Raad;

Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven;

Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs;

Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs;

Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie;

Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs;

Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO;

Stichting SoFoKles;

Europees Platform;

Stichting mobiliteitsfonds HBO;

Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum;

Stichting minderheden Televisie Nederland;

Stichting omroep allochtonen;

Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht;

School der Poëzie;

Nederlands Perscentrum;

Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum;

Bibliotheek voor varenden;

Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden;

Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken;

Nederlandse luister- en braillebibliotheek;

Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang;

Bibliotheek Le Sage Ten Broek;

Doe Maar Dicht Maar;

ElHizjra;

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten;

Fund for Central and East European Bookprojects;

Jongeren Onderwijs Media;

Ministry of Social Affairs and Employment

Sociale Verzekeringsbank – (Social Insurance Bank)

Sociaal Economische Raad (SER) – (Social and Economic Council in the Netherlands)

Raad voor Werk en Inkomen (RWI) – (Council for Work and Income)

Centrale organisatie voor werk en inkomen – (Central Organisation for Work and Income)

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen – (Implementing body for employee insurance schemes)

Ministry of Transport, Communications and Public Works

RDW, Dienst Wegverkeer

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) – (Air Traffic Control Agency)

Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) – (Netherlands maritime pilots association)

Regionale Loodsencorporatie (RLC) – (Regional maritime pilots association)

Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment

Kadaster – (Public Registers Agency)

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting – (Central Housing Fund)

Stichting Bureau Architectenregister – (Architects Register)

Ministry of Health, Welfare and Sport

Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) – (Medicines Evaluation Board)

Commissies voor gebiedsaanwijzing

College sanering Ziekenhuisvoorzieningen – (National Board for Redevelopment of Hospital Facilities)

Zorgonderzoek Nederland (ZON) – (Health Research and Development Council)

Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen – (Law on Medical Appliances)

N.V. KEMA/Stichting TNO Certification – (KEMA/TNO Certification)

College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) – (National Board for Hospital Facilities)

College voor Zorgverzekeringen (CVZ) – (Health Care Insurance Board)

Nationaal Comité 4 en 5 mei – (National 4 and 5 May Committee)

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) – (Pension and Benefit Board)

College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) – (Health Service Tariff Tribunal)

Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) – (Foundation for the Advancement of Public Health and Envireonment)

Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

Stichting Sanquin Bloedvoorziening – (Sanquin Blood Supply Foundation)

College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG (Supervisory Board of Health Care Insurance Committees for registration of professional health care practices)

Ziekenfondsen – (Health Insurance Funds)

Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) – (Netherlands Transplantation Foundation)

Regionale Indicatieorganen (RIO's) – (Regional bodies for Need Assessment).

Austria

Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della «Rechnungshof» (Corte dei Conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

Polonia

1.

Università e accademie pubbliche

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Gdańsku

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Górniczo-Hutnicza im, St Staszica w Krakowie

Politechnika Białostocka

Politechnika Częstochowska

Politechnika Gdańska

Politechnika Koszalińska

Politechnika Krakowska

Politechnika Lubelska

Politechnika Łódzka

Politechnika Opolska

Politechnika Poznańska

Politechnika Radomska im, Kazimierza Pułaskiego

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Szczecińska

Politechnika Śląska

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Warszawska

Politechnika Wrocławska

Akademia Morska w Gdyni

Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Szkoła Główna Handlowa

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Podlaska w Siedlcach

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum» w Krakowie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Akademia Rolnicza w Lublinie

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Akademia Medyczna w Białymstoku

Akademia Medyczna imt Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Akademia Medyczna w Gdańsku

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Akademia Medyczna w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Akademia Medyczna w Warszawie

Akademia Medyczna im, Piastów Śląskich we Wrocławiu

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Akademia Obrony Narodowej

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Bolesława Szareckiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta

Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych im, Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im, Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im, Leona Schillera w Łodzi

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks, Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Witelona w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Stanisława Staszica w Pile

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Gródka w Sanoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

2.

Enti culturali a livello regionale e locale

3.

Parchi nazionali

Babiogórski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

Park Narodowy «Bory Tucholskie»

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy «Ujście Warty»

Pieniński Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy

Woliński Park Narodowy

4.

Scuole primarie e secondarie pubbliche

5.

Emittenti radio e televisive pubbliche

Telewizja Polska S.A. (Polish TV)

Polskie Radio S.A. (Polish Radio)

6.

Musei, teatri, biblioteche e altri enti culturali pubblici

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

Muzeum Żup Krakowskich

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Państwowe Muzeum na Majdanku

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Muzeum Zamkowe w Malborku

Centralne Muzeum Morskie

Muzeum «Łazienki Królewskie»

Muzeum Pałac w Wilanowie

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

Muzeum Wojska Polskiego

Teatr Narodowy

Narodowy Stary Teatr Kraków

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Filharmonia Narodowa

Galeria Zachęta

Centrum Sztuki Współczesnej

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Instytut im, Adama Mickiewicza

Dom Pracy Twórczej w Wigrach

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Instytut Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Instytut Książki

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Instytut Teatralny

Filmoteka Narodowa

Narodowe Centrum Kultury

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Centrum Edukacji Artystycznej

7.

Istituti pubblici di ricerca, istituti di ricerca e sviluppo e altri istituti di ricerca

8.

Unità autonome per la gestione dell'assistenza sanitaria pubblica il cui organo di finanziamento è un'autorità regionale o locale o una loro associazione

9.

Altri

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych – (Polish Information and Foreign Investment Agency)

Portogallo

Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial – (istituzioni pubbliche non a carattere commerciale o industriale),

Serviços públicos personalizados – (servizi pubblici dotati di personalità giuridica),

Fundações Públicas – (fondazioni pubbliche)

Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde – (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità),

INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)

Instituto do Consumidor – (Institute for the Consumer)

Instituto de Meteorologia – (Institute for Meteorology)

Instituto da Conservação da Natureza – (Institute for Natural Conservation)

Instituto da Agua – (Water Institute)

ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal

Instituto do Sangue – (Portuguese Blood Institute)

Romania

Academia Română (Romanian Academy)

Biblioteca Naţională a României (Romanian National Library)

Arhivele Naţionale (National Archives)

Institutul Diplomatic Român (Romanian Diplomatic Institute)

Institutul Cultural Român (Romanian Cultural Institute)

Institutul European din România (European Institute of Romania)

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (Investigation Institute of Communism Crimes)

Institutul de Memorie Culturală (Institute for Cultural Memory)

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (National Agency for Education and Training Community Programs)

Centrul European UNESCO pentru Invăţământul Superior (UNESCO European Centre for Higher Education)

Comisia Naţională a României pentru UNESCO (Romanian National Commission for UNESCO)

Societatea Română de Radiodifuziune (Romanian Radio-Broadcasting Company)

Societatea Română de Televiziune (Romanian Television Company)

Societatea Naţională pentru Radiocomunicaţii (National Radio Communication Company)

Centrul Naţional al Cinematografiei (National Cinematography Centre)

Studioul de Creaţie Cinematografică (Studio of Cinematography Creation)

Arhiva Naţională de Filme (National Film Archive)

Muzeul Naţional de Artă Contemporană (National Museum of Contemporary Art)

Palatul Naţional al Copiilor (National Children's Palace)

Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate (National Centre for Scholarships Abroad)

Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor (Agency for Student Support)

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (Romanian Olympic and Sports Committee)

Agenţia pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN) (Agency for Youth European Cooperation)

Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT) (National Agency for Supporting Youth Initiatives)

Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport (National Research Institute for Sports)

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (National Council for Combating Discrimination)

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (State Secretariat for December 1989 Revolutionaries Problems)

Secretariatul de Stat pentru Culte (State Secretariat for Cults)

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (National Agency for Housing)

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (National House of Pension and Other Social Insurance Right)

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (National House of Health Insurance)

Inspecţia Muncii (Labor Inspection)

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Central State Office for Special Problems)

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (General Inspectorate for Emergency Situations)

Agenţia Naţională de Consultanţă Agrícola (National Agency for Agricultural Counseling)

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (National Agency for Improvement and Zoo-technical Reproduction)

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Central Laboratory of Phytosanitary Quarantine)

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (Central Laboratory for Seeds and Planting Material Quality)

Insitutul pentru Controlul produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Institute for the Control of Veterinary Biological Products and Medicine)

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (Hygiene Institute of Veterinary Public Health)

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health)

Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor (State Institute for Variety Testing and Registration)

Banca de Resurse GeneticeVegetale (Vegetal Genetically Resources Bank)

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonele Miniere (National Agency for the Development and the Implementation of the Mining Regions Reconstruction Programs)

Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (National Agency for Dangerous Chemical Substances)

Agenţia Naţională de Controlul Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (National Agency for the Control of Strategic Exports and Prohibition of Chemical Weapons)

Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» Tulcea (Administration for Natural Biosphere Reservation «Danube-Delta» Tulcea)

Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) (National Forests Administration)

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (National Administration of State Reserves)

Administraţia Naţională Apele Române (National Administration of Romanian Waters)

Administraţia Naţională de Meteorologie (National Administration of Meteorology)

Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor (National Commission for Materials Recycling)

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (National Commission for Nuclear Activity Control)

Agenţia Manageriala de Cercetare Stiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic (Managerial Agency for Scientific Research, Innovation and Technology Transfer- AMCSIT)

Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date «RoEduNet» (Office for Administration and Operation of Data Communication Network – RoEduNe)

Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (State Inspection for the Control of Boilers, Pressure Vessels and Hoisting Equipment)

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (Romanian Centre for Instruction and Training of Personnel Engaged in Naval Transport)

Inspectoratul Navigaţiei Civile (INC) (Inspectorate for Civil Navigation)

Regia Autonomă Registrul Auto Român (Autonomous Public Service Undertaking - Romanian Auto Register)

Agenţia Spaţială Română (Romanian Space Agency)

Scoala Superioară de Aviaţie Civilă (Superior School of Civil Aviation)

Aeroclubul României (Romanian Air-club)

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni (Training Centre for Industry Personnel Busteni)

Centrul Român de Comerţ Exterior (Romanian Centre for Foreign Trade)

Centrul de Formare şi Management Bucureşti (Management and Formation Centre for Commerce Bucharest)

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii militare (Research Agency for Military Techniques and Technology)

Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) (Romanian Association of Standardization)

Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) (Romanian Accreditation Association)

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) (National Commission for Prognosis)

Institutul Naţional de Statistică (INS) (National Institute for Statistics)

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (National Commission for Transferable Securities)

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) (Insurance Supervisory Commission)

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Supervisory Commission of Private Pensions System)

Consiliul Economic şi Social (CES) (Economic and Social Council)

Agenţia Domeniilor Statului (Agency of State Domains)

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (National Trade Register Office)

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Authority for State Assets Recovery)

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (National Council for Study of the Security Archives)

Avocatul Poporului (Peoples' Attorney)

Institutul Naţional de Administraţie (INA) (National Institute of Administration)

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (National Inspectorate for Personal Records)

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (State Office for Inventions and Trademarks)

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Romanian Copyright Office)

Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice (National Office for Historical Monuments)

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării banilor (ONPCSB) (National Office for Preventing and Combating Money Laundering)

Biroul Român de Metrologie Legală (Romanian Bureau of Legal Metrology)

Inspectoratul de Stat în Construcţii (State Inspectorate for Constructions)

Compania Naţională de Investiţii (National Company for Investments)

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (Romanian National Company of Motorways and National Roads)

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (National Agency for Land Registering and Real Estate Advertising)

Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare (National Administration of Land Improvements)

Garda Financiară (Financial Guard)

Garda Naţională de Mediu (National Guard for Environment)

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (National Institute for Criminological Expertise)

Institutul Naţional al Magistraturii (National Institute of Magistracy)

Scoala Nationala de Grefieri (National School for Court Clerks)

Administraţia Generală a Penitenciarelor (General Administration of Penitentiaries)

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (The National Registry Office for Classified Information (ORNISS)

Autoritatea Naţională a Vămilor (National Customs Authority)

Banca Naţională a României (National Bank of Romania)

Regia Autonomă «Monetăria Statului» (Autonomous Public Service Undertaking «State Mint of Romania»)

Regia Autonomă «Imprimeria Băncii Naţionale» (Autonomous Public Service Undertaking «Printing House of the National Bank»)

Regia Autonomă «Monitorul Oficial» (Autonomous Public Service Undertaking «Official Gazette»)

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (National Office for Heroes Cult)

Oficiul Român pentru Adopţii (Romanian Adoption Office)

Oficiul Român pentru Imigrări (Romanian Emigration Office)

Compania Naţională «Loteria Română» (National Company «Romanian Lottery»)

Compania Naţională «ROMTEHNICA» (National Company «ROMTEHNICA»)

Naţională «ROMARM» (National Company «ROMARM»)

Agenţia Naţională pentru Romi (National Agency for Roms)

Agenţia Naţională de Presă «ROMPRESS» (National News Agency «ROMPRESS»)

Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» (Autonomous Public Service Undertaking «Administration of State Patrimony and Protocol»)

Institute și Centre de Cercetare (Istituti e centri di ricerca)

Institute și Centre de Cercetare (Istituti e centri di ricerca)

Instituții de Invățământ de Stat (Istituti statali di istruzione)

Universități de Stat (Università statali)

Muzee (Musei)

Biblioteci de Stat (Biblioteche statali)

Teatre de Stat, Opere, Operete, filarmonica, centre și case de Cultură, (Teatri statali, opere, orchestre filarmoniche, istituti e centri culturali)

Reviste (Riviste)

Edituri (Case editrici)

Inspectorate Scolare, de Cultură, de Culte (Ispettorati scolastici, culturali e di culto)

Complexuri, Federaţii şi Cluburi Sportive (Federazioni e club sportivi)

Spitale, Sanatorii, Policlinici, Dispensare, Centre Medicale, Institute medico-Legale, Staţii Ambulanţă (Ospedali, sanatori, cliniche, unità mediche, istituti di medicina legale, servizi di ambulanza)

Unităţi de Asistenţă Socială (Centri di assistenza sociale)

Tribunale (Tribunali)

Judecătorii (Giudici)

Curți de Apel (Corti di appello)

Penitenciare (Penitenziari)

Parchetele de pe lângă Instanţele Judecătoreşti (Procure)

Unități Militare (Unità militari)

Instanțe Militare (Tribunali militari)

Inspectorate de Poliție (Ispettorati di polizia)

Centre de Odihnă (Case di riposo)

Slovenia

Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (istituti pubblici per la salute dei bambini, l'istruzione e lo sport)

Javni zavodi s področja zdravstva (istituti pubblici per la sanità)

Javni zavodi s področja socialnega varstva (istituti pubblici per la sicurezza sociale)

Javni zavodi s področja kulture (istituti pubblici per la cultura)

Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (istituti pubblici per la scienza e la ricerca)

Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (istituti pubblici per l'agricoltura e le foreste)

Javni zavodi s področja okolja in prostora (istituti pubblici per l'ambiente e la pianificazione territoriale)

Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (istituti pubblici per le attività economiche)

Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (istituti pubblici per le piccole imprese e il turismo)

Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (istituti pubblici per l'ordine pubblico e la sicurezza)

Agencije (agenzie)

Skladi socialnega zavarovanja (fondi per la sicurezza sociale)

Javni skladi AN ravni države in an ravni občin (fondi pubblici a livello del governo centrale e delle comunità locali)

Družba za avtoceste v RS (Motorway Company in the Republic of Slovenia)

Soggetti istituiti dallo Stato o da organi locali e che rientrano nell'ambito del bilancio della Repubblica di Slovenia o degli enti locali

Altre persone giuridiche, corrispondenti alla definizione di cui alla ZJN-2, articolo 3, secondo paragrafo

Slovacchia

Qualsiasi persona giuridica costituita o istituita da un regolamento giuridico specifico o da una misura amministrativa specifica per rispondere alle esigenze di interesse generale, priva di carattere industriale o commerciale, e che allo stesso tempo soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:

è finanziata completamente o parzialmente da un'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire un'autorità governativa, un'amministrazione comunale, una regione autonoma o altra persona giuridica, che soddisfi allo stesso tempo le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE,

è gestita o controllata da un'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire un'autorità governativa, un'amministrazione comunale, una regione autonoma o altra persona giuridica di diritto pubblico, che allo stesso tempo soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE,

un'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire un'autorità governativa, un'amministrazione comunale, una regione autonoma o altra persona giuridica, che allo stesso tempo soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettere a), b) o c), della direttiva 2014/24/UE, designa o elegge oltre la metà dei membri del consiglio di gestione o di supervisione.

Tali persone sono organismi di diritto pubblico che esercitano l'attività, per esempio:

a norma della legge n. 532/2010 Coll. sulla radio e la televisione slovacca,

a norma della legge n. 581/2004 Coll. sulle compagnie di assicurazione sanitaria, modificata dalla legge n. 719/2004 Coll. che istituisce l'assicurazione per la salute pubblica a norma della legge n. 580/2004 Coll. sull'assicurazione sanitaria, modificata dalla legge n. 718/2004 Coll.,

a norma della legge n. 121/2005 Coll., con cui è stata promulgata la versione consolidata della legge n. 461/2003 Coll. sull'assicurazione sociale, come modificata.

Finlandia

Organismi o imprese pubbliche o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

Svezia

Tutti gli organismi non commerciali i cui contratti pubblici sono soggetti al controllo della Swedish Competition Authority, tra cui ad esempio:

Nordiska Museet (Nordic Museum)

Tekniska Museet (National Museum of Science and Technology)

Regno Unito

Organismi

Design Council

Health and Safety Executive

National Research Development Corporation

Public Health Laboratory Service Board

Advisory, Conciliation and Arbitration Service

Commission for the New Towns

National Blood Authority

National Rivers Authority

Scottish Enterprise

Ordnance Survey

Financial Services Authority

Categorie

Scuole sovvenzionate

Università e college finanziati a maggioranza da altre amministrazioni aggiudicatrici

Musei e gallerie nazionali

Consigli per la ricerca

Autorità incaricate della lotta contro gli incendi

National Health Service Strategic Health Authorities

Autorità di polizia

New Town Development Corporations (società per lo sviluppo di nuove città)

Urban Development Corporations (società per lo sviluppo urbano)


(1)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), GU UE L 154 del 21.6.2003, come modificato.

(2)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 65), come modificata.

ALLEGATO 9-C

ENTI PUBBLICI E ALTRI ENTI CHE AGGIUDICANO APPALTI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO

PARTE 1

IMPEGNI DI SINGAPORE

Merci (specificate all'allegato 9-D)

Soglia: 400 000 DSP

Servizi (specificati all'allegato 9-E)

Soglia: 400 000 DSP

Costruzioni (specificate all'allegato 9-F)

Soglia: 5 000 000 DSP

Elenco degli enti:

 

Accounting and Corporate Regulating Authority

 

Agency for Science, Technology and Research

 

Agri-Food & Veterinary Authority

 

Board of Architects

 

Building and Construction Authority

 

Casino Regulatory Authority

 

Central Provident Fund Board

 

Civil Aviation Authority of Singapore

 

Civil Service College

 

Competition Commission of Singapore

 

Council for Estate Agents

 

Council for Private Education

 

Economic Development Board

 

Energy Market Authority

 

Health Promotion Board

 

Health Sciences Authority

 

Hotels Licensing Board

 

Housing and Development Board

 

Info–communications Development Authority of Singapore

 

Inland Revenue Authority of Singapore

 

Institute of Southeast Asian Studies

 

Institute of Technical Education

 

International Enterprise Singapore

 

Intellectual Property Office of Singapore

 

Land Transport Authority of Singapore

 

Jurong Town Corporation

 

Maritime and Port Authority of Singapore

 

Media Development Authority

 

Monetary Authority of Singapore

 

Nanyang Technological University

 

Nanyang Polytechnic

 

National Arts Council

 

National Environment Agency

 

National Heritage Board

 

National Library Board

 

National Parks Board

 

National University of Singapore

 

Ngee Ann Polytechnic

 

Preservation of Monuments Board

 

Professional Engineers Board

 

Public Transport Council

 

Public Utilities Board

 

Republic Polytechnic

 

Science Centre Board

 

Sentosa Development Corporation

 

Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises

 

Singapore Examinations and Assessment Board

 

Singapore Land Authority

 

Singapore Nursing Board

 

Singapore Polytechnic

 

Singapore Sports Council

 

Singapore Tourism Board

 

Singapore Workforce Development Agency

 

Standards, Productivity and Innovation Board

 

Temasek Polytechnic

 

Traditional Chinese Medicine Practioners Board

 

Urban Redevelopment Authority

Note all'allegato 9-C, parte 1:

1.

Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti indetti da un ente disciplinato per conto di un ente non disciplinato.

2.

Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti di beni o servizi indetti dal Public Utilities Board qualora tali appalti siano:

a)

finalizzati a un approvvigionamento idrico efficiente, adeguato e affidabile nel caso in cui l'approvvigionamento idrico e la relativa infrastruttura di Singapore debbano far fronte a difficoltà impreviste, quali lunghi periodi di siccità, contaminazioni dell'acqua o dell'infrastruttura connessa nonché interruzioni alle importazioni di acqua di Singapore; o

b)

correlati, in tutto o in parte, alla costruzione, all'ampliamento o alla riparazione delle infrastrutture di approvvigionamento idrico situate al di fuori del territorio di Singapore, ma utilizzate ai fini di tale approvvigionamento o ad esso collegate.

PARTE 2

IMPEGNI DELL'UNIONE

Merci (specificate all'allegato 9-D)

Soglia: 400 000 DSP

Servizi (specificati all'allegato 9-E)

Soglia: 400 000 DSP

Lavori (specificati all'allegato 9-F)

Soglia: 5 000 000 DSP

Tutti gli enti aggiudicatori i cui appalti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva dell'UE «settori speciali» (1) e che sono amministrazioni aggiudicatrici (ad esempio quelli di cui agli allegati 9-A e 9-B) o imprese pubbliche (2) e che esercitano una o più delle attività seguenti:

a)

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, o l'alimentazione di tali reti con acqua potabile;

b)

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità, oppure l'alimentazione di tali reti con l'elettricità;

c)

la messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei;

d)

la messa a disposizione di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto ai vettori marittimi o fluviali;

e)

la messa disposizione o la gestione di reti (3) destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore del trasporto urbano ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo; o

f)

la messa disposizione o la gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore del trasporto ferroviario (4).

Gli elenchi indicativi di amministrazioni aggiudicatrici e imprese pubbliche che soddisfano i criteri di cui sopra sono forniti dopo le note.

Note all'allegato 9-C, parte 2:

1.

Gli appalti finalizzati all'esercizio di una delle attività di cui sopra, qualora esposti alla concorrenza sul mercato interessato, non rientrano nell'ambito del presente accordo.

2.

Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti degli enti aggiudicatori inseriti nel presente allegato:

per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia;

per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività elencate nel presente allegato o per l'esercizio di tali attività in un paese non appartenente allo Spazio economico europeo (SEE); o

a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non usufruisce di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

3.

L'alimentazione con acqua potabile o elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico facente capo a un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi dei paragrafi a) o b) del presente allegato qualora:

la produzione di acqua potabile o di elettricità da parte dell'ente interessato avviene poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di un'attività diversa da quella prevista ai paragrafi da a) a f) del presente allegato; e

l'alimentazione della rete pubblica dipende soltanto dal consumo proprio dell'ente e non ha superato il 30 % della produzione totale di acqua potabile o di energia dell'ente, considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

4.

a)

Purché le condizioni di cui al paragrafo b) siano soddisfatte, il presente accordo non comprende gli appalti:

i)

da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata (5), o

ii)

da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi delle lettere da a) a f) del presente allegato, a un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

b)

Il paragrafo a) si applica agli appalti di servizi o forniture purché almeno l'80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi o delle forniture provenga rispettivamente dalla messa a disposizione di tali servizi o forniture alle imprese cui è collegata (6).

5.

Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti indetti:

a)

da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi dei paragrafi da a) a f) del presente allegato, a uno di tali enti aggiudicatori, o

b)

da un ente aggiudicatore a una joint-venture di cui fa parte, purché la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi almeno negli ultimi tre anni e purché l'atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

Elenco settoriale indicativo di enti aggiudicatori e imprese pubbliche che soddisfano i criteri di cui all'allegato 9-C, parte 2

I.   Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

Belgio

Enti locali e consorzi di enti locali, per questa parte delle loro attività

Société Wallonne des Eaux

Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgaria

«Тузлушка гора» – ЕООД, Антоново

«В И К – Батак» – ЕООД, Батак

«В и К – Белово» – ЕООД, Белово

«Водоснабдяване и канализация Берковица» – ЕООД, Берковица

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Благоевград

«В и К – Бебреш» – ЕООД, Ботевград

«Инфрастрой» – ЕООД, Брацигово

«Водоснабдяване» – ЕООД, Брезник

«Водоснабдяване и канализация» – ЕАД, Бургас

«Лукойл Нефтохим Бургас» АД, Бургас

«Бързийска вода» – ЕООД, Бързия

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Варна

«ВиК» ООД, к.к. Златни пясъци

«Водоснабдяване и канализация Йовковци» – ООД, Велико Търново

«Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг» – ЕООД, Велинград

«ВИК» – ЕООД, Видин

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Враца

«В И К» – ООД, Габрово

«В И К» – ООД, Димитровград

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Добрич

«Водоснабдяване и канализация – Дупница» – ЕООД, Дупница

ЧПСОВ, в.с. Елени

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Исперих

«Аспарухов вал» ЕООД, Кнежа

«В И К – Кресна» – ЕООД, Кресна

«Меден кладенец» – ЕООД, Кубрат

«ВИК» – ООД, Кърджали

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Кюстендил

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Ловеч

«В и К – Стримон» – ЕООД, Микрево

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Монтана

«Водоснабдяване и канализация – П» – ЕООД, Панагюрище

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Перник

«В И К» – ЕООД, Петрич

«Водоснабдяване, канализация и строителство» – ЕООД, Пещера

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Плевен

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Пловдив

«Водоснабдяване–Дунав» – ЕООД, Разград

«ВКТВ» – ЕООД, Ракитово

ЕТ «Ердуван Чакър», Раковски

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Русе

«Екопроект-С» ООД, Русе

«УВЕКС» – ЕООД, Сандански

«ВиК-Паничище» ЕООД, Сапарева баня

«Водоснабдяване и канализация» – ЕАД, Свищов

«Бяла» – ЕООД, Севлиево

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Силистра

«В и К» – ООД, Сливен

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Смолян

«Софийска вода» – АД, София

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, София

«Стамболово» – ЕООД, Стамболово

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Стара Загора

«Водоснабдяване и канализация-С» – ЕООД, Стрелча

«Водоснабдяване и канализация – Тетевен» – ЕООД, Тетевен

«В и К – Стенето» – ЕООД, Троян

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Търговище

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Хасково

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Шумен

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Ямбол

Repubblica ceca

Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi nel settore della gestione dell'acqua ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), della legge n. 134/2016 sugli appalti pubblici.

Esempi di enti aggiudicatori:

Veolia Voda Česká Republika, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Severočeská vodárenská společnost a.s.

Danimarca

Enti fornitori di acqua conformemente all'articolo 3, comma 3, della lov om vandforsyning m.v., cfr. regolamento di consolidamento n. 71 del 17 gennaio 2007.

Germania

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebsgesetze dei Länder (imprese di servizi pubblici)

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit dei Länder

Enti per la produzione di acqua ai sensi della Gesetz über Wasser- und Bodenverbände del 12 febbraio 1991, modificata da ultimo il 15 maggio 2002.

Imprese di proprietà pubblica per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Kommunalgesetze, in particolare le Gemeindeverordnungen dei Länder.

Imprese istituite ai sensi della Aktiengesetz del 6 settembre 1965, modificata da ultimo il 5 gennaio 2007, o della GmbH-Gesetz del 20 aprile 1892, modificata da ultimo il 10 novembre 2006, o con status giuridico di Kommanditgesellschaft (società in accomandita), per la produzione o distribuzione di acqua sulla base di un contratto speciale con enti regionali o locali.

Estonia

Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):

AS Haapsalu Veevärk;

AS Kuressaare Veevärk;

AS Narva Vesi;

AS Paide Vesi;

AS Pärnu Vesi;

AS Tartu Veevärk;

AS Valga Vesi;

AS Võru Vesi.

Irlanda

Enti di produzione o distribuzione dell'acqua ai sensi del Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964

Grecia

«Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» («Ε.Υ.Δ.Α.Π.» or «Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.»). Lo status giuridico della società è disciplinato dalle disposizioni della legge di consolidamento 2190/1920, dalla 2414/1996 e inoltre dalle disposizioni della legge 1068/80 e della legge 2744/1999.

«Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.») disciplinata dalle disposizioni della legge n. 2937/2001 (Gazzetta ufficiale greca 169 Α') e della legge n. 2651/1998 (Gazzetta ufficiale greca 248 Α').

«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου» («ΔΕΥΑΜΒ»), che opera a norma della legge 890/1979.

«Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης», (imprese comunali per l'approvvigionamento idrico e la rete fognaria che producono e distribuiscono acqua a norma della legge 1069/80 del 23 agosto 1980.

«Σύνδεσμοι Ύδρευσης», (consorzi municipali e comunali per la distribuzione dell'acqua) che operano a norma del decreto presidenziale 410/1995, in applicazione del Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων (codice dei comuni).

«Δήμοι και Κοινότητες», (municipalità e comuni) che operano a norma del decreto legge 410/1995, in applicazione del Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων (codice dei comuni).

Spagna

Mancomunidad de Canales de Taibilla

Aigües de Barcelona SA, y sociedades filiales

Canal de Isabel II

Agencia Andaluza del Agua

Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

Altri enti pubblici che fanno parte o dipendono dalle «Comunidades Autónomas» e dalle «Corporaciones locales» e che operano nel settore della distribuzione dell'acqua potabile

Altri enti privati che usufruiscono di diritti speciali o esclusivi concessi dalle «Corporaciones locales» nel settore della distribuzione dell'acqua potabile

Francia

Enti regionali o locali ed organismi pubblici locali che esercitano attività di produzione o di distribuzione di acqua potabile:

Régies des eaux (ad esempio: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles);

Organismi responsabili del trasporto, dell'erogazione e della produzione di acqua (ad esempio: Syndicat des eaux d'Ile de France, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin).

Croazia

Gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale No. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di costruzione (messa a disposizione) di reti fisse o di gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio pubblico in relazione alla produzione, trasmissione e distribuzione di acqua potabile e di fornitura di acqua potabile a reti fisse, quali gli enti istituiti dalle autonomie locali che fungono da erogatori pubblici di servizi di approvvigionamento idrico o di drenaggio a norma della legge sulle acque (Gazzetta ufficiale 153/09 e 130/11).

Italia

Soggetti incaricati della gestione del servizio idrico nelle sue varie fasi, a norma del testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del D.P.R 4 ottobre 1986, n. 902 nonché del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli da 112 a 116

Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)

Ente acquedotti siciliani istituito dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 2/2 e dalla legge regionale 9 agosto 1980, n. 81, in liquidazione con legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 (art. 1)

Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge del 5 luglio 1963, n. 9. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 – confluita in ABBANOA S.p.A: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 no 7 (art. 5, comma 1)- Legge finanziaria 2005

Cipro

Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, distributing water in municipal and other areas pursuant to the περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.

Lettonia

Soggetti di diritto pubblico e privato che producono, trasportano e distribuiscono acqua potabile a un sistema fisso e che effettuano acquisti a norma della legge «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums»

Lituania

Enti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; 4-102, 2006) e che effettuano attività di produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile a norma della legge sull'acqua potabile e sulla gestione delle acque reflue della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 82-3260, 2006)

Lussemburgo

Servizi degli enti locali responsabili della distribuzione dell'acqua

Consorzi di enti locali di produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la legge del 23 febbraio 2001 concernant la création des syndicats de communes, modificata e completata dalla legge del 23 dicembre 1958 e dalla legge del 29 luglio 1981 e con la legge del 31 luglio 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre:

Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est – SESE

Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES

Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE

Syndicat des Eaux du Sud – SES

Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à Savelborn-Freckeisen

Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – SR

Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA

Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

Syndicat des eaux du Centre – SEC

Ungheria

Enti che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile ai sensi degli articoli 162 e 163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 1995. évi LVII. törvény a villamos energiáról.

Malta

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Water Services Corporation)

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Paesi Bassi

Enti di produzione o distribuzione dell'acqua ai sensi della Waterleidingwet

Austria

Enti locali e consorzi di enti locali che producono, trasportano e distribuiscono acqua potabile ai sensi delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder federali

Polonia

Società di gestione dell'acqua e delle fognature ai sensi della ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, che effettuano attività economiche finalizzate alla fornitura di servizi idrici o fognari al pubblico, fra cui:

AQUANET S.A., Poznań

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A,

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portogallo

Sistemi intercomunali – Imprese che associano lo Stato o altri enti pubblici, con posizione maggioritaria nel capitale sociale, e imprese private ai sensi del Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, alterado pelo Decreto-Lei No 176/99 do 25 October 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 e del Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003. È consentita l'amministrazione diretta da parte dello Stato.

Sistemi municipali – Comuni, associazioni di comuni, servizi municipalizzati, imprese con capitale interamente pubblico o in maggioranza pubblico o imprese private, ai sensi della Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006, e del Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, modificato dal Decreto-Lei No 176/99 del 25 ottobre 1999, dal Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 e dal Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003.

Romania

Departamente ale Autorităţilor locale şi Companii care produc, transportă şi distribuie apă (dipartimenti degli enti locali e società che producono, trasportano e distribuiscono l'acqua), per esempio:

S.C. APA –C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

S.C. APA –C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

S.C. APA –C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

Compania de Apă Arad

S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeş, Argeş

S.C. APA Canal 2000 S.A. Piteşti, Argeş

S.C. APA Canal S.A. Oneşti, Bacău

Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

R.A.J.A. Aquabis Bistriţa, Bistriţa-Năsăud

S.C. APA Grup SA Botoşani, Botoşani

Compania de Apă, Braşov, Braşov

R.A. APA, Brăila, Brăila

S.C. Ecoaquasa Sucursala Călăraşi, Călăraşi, Călăraşi

S.C. Compania de Apă Someş S.A., Cluj, Cluj-Napoca

S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

Regia Autonomă Judeţeană de Apă, Constanţa, Constanţa

R.A.G.C. Târgovişte, Dâmboviţa

R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

S.C. Apa-Canal S.A., Baileşti, Dolj

S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

R.A.J.A.C. Iaşi, Iaşi

Direcţia Apă-Canal, Paşcani, Iaşi

Societatea Naţională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenia

Enti che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile, in conformità dell'atto di concessione rilasciata in forza della Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) e delle decisioni adottate dai comuni.

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski Obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski Obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski Obrat Občine Lovrenc Na Pohorju

2344

Lovrenc Na Pohorju

1563068

Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno Podjetje Edš - Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.O.O., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija Vode, D.D.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno Podjetje Vodovod – Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno Podjetje Komunala Črnomelj D.O.O.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejavnost, D.O.O.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O.

4000

Kranj

5067758

Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O.

1380

Cerknica

5068002

Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O.

3310

Žalec

5073049

Komunalno Podjetje Ormož D.O.O.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina D.O.O.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O.

1270

Litija

5144558

Komunalno Podjetje Kamnik D.D.

1241

Kamnik

5144574

Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik Komunalno - Stanovanjsko Podjetje D.D.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno Podjetje Tržič D.O.O.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O.

8330

Metlika

5210461

Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno Komunalno Podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje D.O.O.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O., Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno Podjetje Ptuj D.D.

2250

Ptuj

5466016

Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O.

3230

Šentjur

5475988

Javno Podjetje Komunala Radeče D.O.O.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro D.O.O. Vitanje; Komunala Vitanje, Javno Podjetje D.O.O. Vitanje

3205

Vitanje

5827558

Komunalno Podjetje Logatec D.O.O.

1370

Logatec

5874220

Režijski Obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski Obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski Obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski Obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski Obrat Občina Kanal Ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski Obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski Obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski Obrat Občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski Obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski Obrat Občina Črna Na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod - Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko - In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O.

1352

Preserje

5156572

Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodokomunalnih Sistemov D.O.O. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O.

4204

Golnik

1332198

Režijski Obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski Obrat Občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno Podjetje - Azienda Publica Rižanski Vodovod Koper D.O.O. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod D.O.O. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O.

4205

Preddvor

5874505

Režijski Obrat Občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski Obrat Občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski Obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O.

4290

Tržič

5918375

Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna Zadruga Senično, Z.O.O.

4294

Križe

1926764

Ekoviz D.O.O.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled D.O.O.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale - Kamnik D.O.O.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O.

2000

Maribor

1534424

Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna Naprava Lendava D.O.O.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5072255

Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost, D.O.O.

8233

Mirna

5708257

Stadij, D.O.O., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O.

5280

Idrija

5105633

Javno Podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski Obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovacchia

Enti che gestiscono sistemi idrici pubblici in relazione alla produzione o al trasporto e alla distribuzione di acqua potabile al pubblico sulla base di una licenza commerciale e di un certificato di competenza professionale per la gestione di sistemi idrici pubblici concessi a norma della legge n. 442/2002 Coll. modificata dalle leggi n. 525/2003 Coll., n. 364/2004 Coll., n. 587/2004 Coll. e n. 230/2005 Coll.,

Enti che gestiscono un impianto di gestione delle acque nel rispetto delle condizioni di cui alla legge n. 364/2004 Coll. modificata dalle leggi n. 587/2004 Coll. e n. 230/2005 Coll., sulla base dell'autorizzazione rilasciata a norma della legge n. 135/1994 Coll. modificata dalle leggi n. 52/1982 Coll., n. 595/1990 Coll., n. 128/1991 Coll., n. 238/1993 Coll., n. 416/2001 Coll., n. 533/2001 Coll. e contemporaneamente assicurano il trasporto o la distribuzione di acqua potabile al pubblico ai sensi della legge n. 442/2002 Coll. modificata dalle leggi n. 525/2003 Coll., n. 364/2004 Coll., n. 587/2004 Coll. e n. 230/2005 Coll.

Per esempio:

Bratislavská vodárenská spoločnost’, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnost’, a.s.

Považská vodárenská spoločnost’, a.s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Stredoslovenská vodárenská spoločnost’, a.s.

Podtatranská vodárenská spoločnost’, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnost’, a.s.

Finlandia

Autorità di fornitura dell'acqua che rientrano nella sezione 3 della vesihuoltolaki//lagen om vattenjänster (119/2001).

Svezia

Enti locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile in forza della lagen (2006:412) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Regno Unito

Un'impresa designata quale water undertaker o sewerage undertaker ai sensi del Water Industry Act. 1991;

Un'autorità responsabile della gestione delle acque e delle fognature istituita dall'articolo 62 del Local Government etc (Scotland) Act. 1994.

The Department for Regional Development (Irlanda del Nord)

II.   Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità

Belgio

Enti locali e consorzi di enti locali, per questa parte delle loro attività.

Société de Production d'Electricité / Elektriciteitsproductie Maatschappij.

Electrabel / Electrabel

Elia

Bulgaria

Enti titolari di una licenza per la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'erogazione pubblica o la fornitura al pubblico di elettricità ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

АЕЦ Козлодуй - ЕАД

Болкан Енерджи АД

Брикел - ЕАД

Българско акционерно дружество Гранитоид АД

Девен АД

ЕВН България Електроразпределение АД

ЕВН България Електроснабдяване АД

ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

Енергийна компания Марица Изток III - АД

Енерго-про България - АД

ЕОН България Мрежи АД

ЕОН България Продажби АД

ЕРП Златни пясъци АД

ЕСО ЕАД

ЕСП «Златни пясъци» АД

Златни пясъци-сервиз АД

Калиакра Уинд Пауър АД

НЕК ЕАД

Петрол АД

Петрол Сторидж АД

Пиринска Бистрица-Енергия АД

Руно-Казанлък АД

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

Слънчев бряг АД

ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

ТЕЦ - Варна ЕАД

ТЕЦ «Марица 3» – АД

ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

ЕВН България Топлофикация – Пловдив - ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Хидроенергострой ЕООД

ЧЕЗ България Разпределение АД

ЧЕЗ Електро България АД

Repubblica ceca

Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi nel settore dell'elettricità ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 134/2006 sugli appalti pubblici, e successive modificazioni.

Esempi di enti aggiudicatori:

ČEPS, a.s.

ČEZ, a. s.

Dalkia Česká republika, a.s.

PREdistribuce, a.s.

Plzeňská energetika a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danimarca

Enti di produzione di elettricità in forza di una licenza concessa a norma dell'articolo 10 della lov om elforsyning, cfr. regolamento di consolidamento n. 1115 dell'8 novembre 2006.

Enti di trasporto di elettricità in forza di una licenza concessa a norma dell'articolo 19 della lov om elforsyning, cfr. regolamento di consolidamento n. 1115 dell'8 novembre 2006.

Trasporto di elettricità effettuato da Energinet Danmark o da controllate interamente di proprietà di Energinet Danmark a norma della lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, cfr. legge n. 1384 del 20 dicembre 2004.

Germania

Enti locali, organismi di diritto pubblico o loro consorzi o imprese statali, che forniscono energia ad altre imprese, gestiscono una rete di approvvigionamento energetico o hanno il potere di disporre di una rete di approvvigionamento energetico in forza della proprietà, a norma dell'articolo 3, paragrafo 18, della Gesetz über die Elektrizitäts-und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo il 9 dicembre 2006.

Estonia

Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):

AS Eesti Energia (Estonian Energy Ltd);

OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC);

AS Narva Elektrijaamad (Narva Power Plants Ltd);

OÜ Põhivõrk (Põhivõrk LLC).

Irlanda

The Electricity Supply Board

ESB Independent Energy [ESBIE – electricity supply]

Synergen Ltd. [electricity generation]

Viridian Energy Supply Ltd. [electricity supply]

Huntstown Power Ltd. [electricity generation]

Bord Gáis Éireann [electricity supply]

Electricity Suppliers and Generators licensed under the Electricity Regulation Act 1999

EirGrid plc

Grecia

«Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», istituita con legge 1468/1950 relativa all'istituzione della περί ιδρύσεως της ΔΕΗ e che opera a norma della legge 2773/1999 e del decreto presidenziale 333/1999.

Spagna

Red Eléctrica de España, S.A.

Endesa, S.A.

Iberdrola, S.A.

Unión Fenosa, S.A.

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Electra del Viesgo, S.A.

Altri enti che effettuano la produzione, il trasporto e la distribuzione di elettricità, a norma della Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico e della relativa normativa di attuazione.

Francia

Électricité de France, istituita con la Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz dell'8 aprile 1946, e successive modificazioni, che ne regola anche il funzionamento.

RTE, gestore della rete di trasporto dell'elettricità.

Enti per la distribuzione di elettricità di cui all'articolo 23 della Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dell'8 aprile 1946, e successive modificazioni (imprese di distribuzione a economia mista, régies o servizi simili composti da enti regionali o locali). Es.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

Compagnie nationale du Rhône

Electricité de Strasbourg

Croazia

Gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale No. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di costruzione (messa a disposizione) di reti fisse o di gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio pubblico in relazione alla produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità e all'alimentazione di tali reti con l'elettricità; quali gli enti impegnati in tali attività in base alla licenza per le attività energetiche conformemente alla legge sull'energia (Gazzetta ufficiale 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10).

Italia

Società del gruppo Enel alle quali sono state conferite le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, a norma del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni.

TERNA — Rete elettrica nazionale SpA

Altre imprese operanti sulla base di concessioni a norma del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Cipro

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου istituita dalla περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ.

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς istituita a norma dell'articolo 57 della Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

Altri soggetti, enti o imprese che svolgono un'attività di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e che operano sulla base di una licenza rilasciata in forza dell'articolo 34 della περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 Ν. 122(Ι)/2003.

Lettonia

VAS «Latvenergo» e altre imprese che producono, trasportano e distribuiscono elettricità e che effettuano acquisti a norma della legge «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums».

Lituania

State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant

Akcinė bendrovė «Lietuvos energija»

Akcinė bendrovė «Lietuvos elektrinė»

Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

Akcinė bendrovė «VST»

Altri enti in conformità ai requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; 4-102, 2006) e che effettuano attività di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità a norma della legge sull'elettricità della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 66-1984, 2000; 107-3964, 2004) e della legge sull'energia nucleare della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 119-2771, 1996).

Lussemburgo

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), di produzione o distribuzione dell'elettricità ai sensi della convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg dell'11 novembre 1927, approvata dalla legge del 4 gennaio 1928.

Gli enti locali preposte al trasporto o alla distribuzione dell'elettricità.

Société électrique de l'Our (SEO).

Syndicat de communes SIDOR.

Ungheria

Enti che producono, trasportano o distribuiscono elettricità ai sensi degli articoli 162-163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Paesi Bassi

Enti operanti nel settore della distribuzione di elettricità sulla base di una licenza (vergunning) concessa dalle amministrazioni provinciali a norma della Provinciewet. Per esempio:

Essent

Nuon

Austria

Enti gestori di reti di trasmissione o di distribuzione conformemente alla Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998, e successive modificazioni, o delle Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze dei nove Länder

Polonia

Società energetiche ai sensi della ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, fra cui:

BOT Elektrownia «Opole» S.A., Brzezie

BOT Elektrownia Bełchatów S.A,

BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

Elektrociepłownia Chorzów «ELCHO» Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

Elektrownia «Kozienice» S.A.

Elektrownia Stalowa «Wola» S.A.

Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

ENEA S.A., Poznań

Energetyka Sp. z o.o, Lublin

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

ENION S.A., Kraków

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

Łódzki Zakład Energetyczny S.A,

PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

PSE-Operator S.A., Warszawa

Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A,

Zakład Elektroenergetyczny «Elsen» Sp. z o.o., Częstochowa

Zakład Energetyczny Białystok S.A,

Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A,

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Energetyka Południe S.A.

Portogallo

1.   Produzione di elettricità

Enti che producono elettricità in conformità al:

Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade;

Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido.

Enti che producono elettricità con un regime speciale ai sensi del Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei no 168/99, de 18 de Maio, no 313/95, de 24 de Novembro, no 538/99, de 13 de Dezembro, no 312/2001 e no 313/2001, ambos de 10 de Dezembro, Decreto-Lei no 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei no 68/2002, de 25 de Março, Decreto-Lei no 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, Decreto-Lei no 225/2007, de 31 de Maio e Decreto-Lei no 363/2007, de 2 Novembro.

2.   Trasporto di elettricità:

Enti che trasportano elettricità in conformità al:

Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

3.   Distribuzione di elettricità:

Enti che distribuiscono elettricità ai sensi del Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro, e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

Enti che distribuiscono elettricità ai sensi del Decreto-Lei no 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei no 56/97, de 14 de Março e do Decreto-Lei no 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei no 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei no 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei no 17/92, de 5 de Fevereiro.

Romania

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA Bucureşti (Commercial Company for Electrical Power Production Hidroelectrica – SA Bucharest)

Societatea Naţională «Nuclearelectrica» SA (Nuclearelectrica S.A. National Company)

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica SA (Commercial Company for Electrical Power and Thermal Energy Production Termoelectrica SA)

S.C. Electrocentrale Deva S.A. (SC Power Stations Deva SA)

S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. (SC Power Stations Bucharest SA)

S.C. Electrocentrale Galaţi SA (SC Power Stations Galaţi SA)

S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA (SC Power Stations Termoelectrica SA)

S.C. Complexul Energetic Craiova SA (Commercial Company Craiova Energy Complex)

S.C. Complexul Energetic Rovinari SA (Commercial Company Rovinari Energy Complex)

S.C. Complexul Energetic Turceni SA (Commercial Company Turceni Energy Complex)

Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA Bucureşti («Transelectrica» Romanian Power Grid Company)

Societatea Comercială Electrica SA, Bucureşti

S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

«Electrica Distribuţie Muntenia Nord» S.A

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

«Electrica Furnizare Muntenia Nord» S.A

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud (Electrical Energy Distribution and Supply Branch Electrica Muntenia Sud)

S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Distribution)

«Electrica Distribuţie Transilvania Sud» S.A

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Supply)

«Electrica Furnizare Transilvania Sud» S.A

S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Distribution)

«Electrica Distribuţie Transilvania Nord» S.A

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Supply)

«Electrica Furnizare Transilvania Nord» S.A

Enel Energie

Enel Distribuţie Banat

Enel Distribuţie Dobrogea

E.ON Moldova SA

CEZ Distribuţie

Slovenia

Enti che producono, trasportano o distribuiscono elettricità ai sensi dell'Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen D.O.O.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska D.D.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje D.D.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana D.D.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska D.D.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor D.D.

2000

Maribor

5427223

Elektro - Slovenija D.O.O.

1000

Ljubljana

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.

1000

Ljubljana

1946510

Infra D.O.O.

8290

Sevnica

2294389

Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri D.O.O.

2000

Maribor

Slovacchia

Enti che, sulla base di un'autorizzazione, assicurano la produzione, il trasporto mediante un sistema di reti di trasmissione, la distribuzione e la fornitura al pubblico di elettricità mediante rete di distribuzione a norma della legge n. 656/2004 Coll.

Per esempio:

Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Západoslovenská energetika, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Východoslovenská energetika, a.s.

Finlandia

Enti municipali e imprese pubbliche che producono elettricità ed enti responsabili della manutenzione delle reti di trasporto o distribuzione dell'elettricità e del trasporto di elettricità o del sistema elettrico in forza di una licenza a norma della sezione 4 o 16 della sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) e a norma di laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

Svezia

Enti di trasporto o distribuzione di elettricità in forza di una concessione rilasciata in base alla ellagen (1997:857)

Regno Unito

Soggetti titolari di una licenza a norma dell'articolo 6 dell'Electricity Act 1989

Soggetti titolari di una licenza a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'Electricity (Northern Ireland) Order 1992

National Grid Electricity Transmission plc

System Operation Northern Irland Ltd

Scottish & Southern Energy plc

SPTransmission plc

III.   Installazioni aeroportuali

Belgio

Brussels International Airport Company

Belgocontrol

Luchthaven Antwerpen

Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Société Wallonne des Aéroports

Brussels South Charleroi Airport

Liège Airport

Bulgaria

Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (General Directorate «Civil Aviation Administration»)

ДП «Ръководство на въздушното движение»

Operatori aeroportuali di aeroporti civili per uso pubblico stabiliti dal Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, della Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972):

«Летище София» ЕАД

«Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт» АД

«Летище Пловдив» ЕАД

«Летище Русе» ЕООД

«Летище Горна Оряховица» ЕАД

Repubblica ceca

Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che gestiscono un'area geografica specifica per la messa a disposizione e la gestione di aeroporti (a norma del punto 4, paragrafo 1, lettera i), della legge n. 134/2006 sugli appalti pubblici e successive modificazioni).

Esempi di enti aggiudicatori:

Česká správa letišť, s.p.

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s.

Správa Letiště Praha, s. p.

Danimarca

Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, della lov om luftfart, cfr. legge di consolidamento n. 731 del 21 giugno 2007.

Germania

Aeroporti quali definiti all'articolo 38, paragrafo 2, punto 1, della Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung del 19 giugno 1964, modificata da ultimo il 5 gennaio 2007.

Estonia

Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):

AS Tallinna Lennujaam (Tallinn Airport Ltd);

Tallinn Airport GH AS (Tallinn Airport GH Ltd).

Irlanda

Aeroporti di Dublino, Cork e Shannon gestiti da Aer Rianta – Irish Airports.

Aeroporti che operano in base ad una public use licence rilasciata in base all'Irish Aviation Authority Act 1993 modificato dall'Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, e nei quali i servizi aerei di linea sono effettuati con aeromobili per il trasporto pubblico di passeggeri, posta e merci.

Grecia

«Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» («ΥΠΑ»), operante in base al decreto legge n.714/70, modificato dalla legge n. 1340/83, e la cui organizzazione è disciplinata dal decreto presidenziale 56/89, e successive modificazioni.

La società «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» con sede a Spata, operante a norma del decreto legislativo n. 2338/95, Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, «ίδρυση της εταιρείας “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις»).

«Φορείς Διαχείρισης» a norma del Decreto presidenziale 158/02 «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Gazzetta ufficiale greca Α 137)

Spagna

Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Francia

Aeroporti gestiti da enti pubblici in forza degli articoli L. 251-1, L.260-1 e L. 270-1 del code de l'aviation civile

Aeroporti gestiti nel quadro di una concessione rilasciata dallo Stato in forza dell'articolo R.223-2 del code de l'aviation civile

Aeroporti gestiti in forza di un'ordinanza prefettizia di autorizzazione di occupazione temporanea

Aeroporti istituiti da un ente pubblico e oggetto di una convenzione contemplata dall'articolo L. 221-1 del code de l'aviation civile

Aeroporti la cui proprietà è stata trasferita agli enti regionali o locali o a un gruppo di essi a norma della legge n. 2004-809 «relative aux libertés et responsabilités locales», del 13 agosto 2004, in particolare l'articolo 28:

Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

Aérodrome d'Avignon

Aérodrome de Bastia-Poretta

Aérodrome de Beauvais-Tillé

Aérodrome de Bergerac-Roumanière

Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

Aérodrome de Brest Bretagne

Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

Aérodrome de Figari-Sud Corse

Aérodrome de Lille-Lesquin

Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

Aérodrome de Pau-Pyrénées

Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

Aérodrome de Poitiers-Biard

Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Aeroporti pubblici civili la cui gestione è stata concessa ad una Chambre de commerce et d'industrie (articolo 7 della legge n. 2005-357 «relative aux aéroports», del 21 aprile 2005, e Décret n. 2007-444 «relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat», del 23 febbraio 2007).

Aérodrome de Marseille-Provence

Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Altri aeroporti civili pubblici esclusi dal trasferimento ad enti regionali e locali a norma del decreto n. 2005-1070 del 24 agosto 2005, modificato:

Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

Aéroports de Paris (legge n. 2005-357 del 20 aprile 2005 e decreto n. 2005-828 del 20 luglio 2005)

Croazia

Gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale No. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di gestione di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto aereo; quali gli enti che esercitano dette attività conformemente alla legge sugli aeroporti (Gazzetta ufficiale 19/98 e 14/11).

Italia

Dal 1o gennaio 1996 il decreto legislativo 25 novembre 1995, n. 497, relativo alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, prorogato diverse volte e successivamente convertito nella legge 21 dicembre 1996, n. 665, ha stabilito la trasformazione dell'ente in società per azioni (S.p.A) a partire dal 1o gennaio 2001.

Enti di gestione istituiti da leggi speciali.

Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 694 del Codice della navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n. 327.

Enti aeroportuali, comprese le società di gestione SEA (Milano) e ADR (Fiumicino).

Cipro

Lettonia

Valsts akciju sabiedrība «Latvijas gaisa satiksme» (società pubblica di Stato a responsabilità limitata «Latvijas gaisa satiksme»).

Valsts akciju sabiedrība «Starptautiskā lidosta “Rīga”» (società pubblica di Stato a responsabilità limitata «International airport “Rīga”»).

SIA Aviasabiedrība «Liepāja» (Aviacompany Liepaja Ltd.).

Lituania

State Enterprise Vilnius International Airport

State Enterprise Kaunas Airport

State Enterprise Palanga International Airport

State Enterprise «Oro navigacija»

Municipal Enterprise «Šiaulių oro uostas»

Altri enti in conformità ai requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; 4-102, 2006) e che operano nel settore degli impianti aeroportuali a norma della legge sull'aviazione della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 94-2918, 2000).

Lussemburgo

Aéroport du Findel.

Ungheria

Aeroporti che operano a norma degli articoli 162 e 163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről e 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről.

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér gestito da Budapest Airport Rt. in base alla 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről e al 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről.

Malta

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Paesi Bassi

Aeroporti civili gestiti a norma degli articoli 18 e seguenti del Luchtvaartwet. Per esempio:

Luchthaven Schiphol

Austria

Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. n. 253/1957, come modificata.

Polonia

Impresa pubblica «Porty Lotnicze» che opera in base alla ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym «Porty Lotnicze»

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o

Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o. o.

Port Lotniczy Wrocław S.A.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

Porty Lotnicze «Mazury- Szczytno» Sp. z o. o. w Szczytnie

Port Lotniczy Zielona Góra - Babimost

Portogallo

ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., istituita a norma del Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.

NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., istituita a norma del Decreto — Lei n. 404/98 del 18 dicembre 1998.

ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., istituita a norma del Decreto-Lei No 453/91 do 11 de Dezembro 1991.

Romania

Compania Naţională «Aeroporturi Bucureşti» SA (National Company «Bucharest Airports S.A.»)

Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa» (National Company «International Airport Mihail Kogălniceanu-Constanţa» S.A.)

Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia»-SA (National Company International «International Airport Timişoara-Traian Vuia»-S.A.)

Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT SA» (Autonomous Public Service Undertaking «Romanian Air Traffic Services Administration ROMAT S.A.»)

Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale (Airports under Local Councils' subordination)

SC Aeroportul Arad SA (Arad Airport S.A. Commercial Company)

Regia Autonomă Aeroportul Bacău (Autonomous Public Service Undertaking Bacău Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare (Autonomous Public Service Undertaking Baia Mare Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca (Autonomous Public Service Undertaking Cluj Napoca Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Craiova (Autonomous Public Service Undertaking International Craiova Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Iaşi (Autonomous Public Service Undertaking Iaşi Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Oradea (Autonomous Public Service Undertaking Oradea Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare (Autonomous Public Service Undertaking Satu-Mare Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu (Autonomous Public Service Undertaking Sibiu Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Suceava (Autonomous Public Service Undertaking Suceava Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureş (Autonomous Public Service Undertaking Târgu Mureş Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea (Autonomous Public Service Undertaking Tulcea Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeş

Slovenia

Aeroporti civili pubblici che operano a norma della Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01)

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1589423

Letalski Center Cerklje Ob Krki

8263

Cerklje Ob Krki

1913301

Kontrola Zračnega Prometa D.O.O.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana D.D.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, D.O.O.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovacchia

Enti che gestiscono aeroporti in base a un'autorizzazione rilasciata dall'autorità pubblica ed enti che forniscono servizi di telecomunicazioni a norma della legge n. 143/1998 Coll. modificata dalle leggi n. 57/2001 Coll., n. 37/2002 Coll., n. 136/2004 Coll. e n. 544/2004 Coll.

Per esempio:

Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

Letisko Poprad – Tatry, a.s.

Letisko Košice, a.s.

Finlandia

Aeroporti gestiti dal «Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia» o da un'impresa municipale o pubblica a titolo della ilmailulaki/luftfartslagen (1242/2005) e della laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005).

Svezia

Aeroporti pubblici che operano a norma della luftfartslagen (1957:297).

Aeroporti privati che operano in base a licenza di gestione rilasciata a norma della suddetta legge se la licenza corrisponde ai criteri dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva.

Regno Unito

Enti locali che gestiscono un'area geografica per quanto riguarda gli impianti aeroportuali o altri terminali utilizzati dai vettori aerei

Operatori aeroportuali ai sensi dell'Airports Act 1986 che gestiscono un aeroporto nel rispetto del regolamento economico di cui alla parte IV del predetto Act

Highland and Islands Airports Limited

An airport operator within the meaning of the Airports (Northern Ireland) Order 1994

BAA Ltd.

IV.   Porti marittimi o interni o altri terminali

Belgio

Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

Havenbedrijf van Gent

Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

Port autonome de Charleroi

Port autonome de Namur

Port autonome de Liège

Port autonome du Centre et de l'Ouest

Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

Waterwegen en Zeekanaal

De Scheepvaart

Bulgaria

ДП «Пристанищна инфраструктура»

Enti che, in forza di diritti speciali o esclusivi, gestiscono porti per trasporti pubblici di importanza nazionale o loro parti, elencati nell'allegato 1 dell'articolo 103a della Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

«Пристанище Варна» ЕАД

«Порт Балчик» АД

«БМ Порт» АД

«Пристанище Бургас» ЕАД

«Пристанищен комплекс – Русе» ЕАД

«Пристанищен комплекс – Лом» ЕАД

«Пристанище Видин» ЕООД

«Драгажен флот – Истър» АД

«Дунавски индустриален парк» АД

Enti che, in forza di diritti speciali o esclusivi, gestiscono porti per trasporti pubblici di importanza regionale o loro parti, elencati nell'allegato 2 dell'articolo 103a della Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

«Фиш Порт» АД

Кораборемонтен завод «Порт - Бургас» АД

«Либърти металс груп» АД

«Трансстрой – Бургас» АД

«Одесос ПБМ» АД

«Поддържане чистотата на морските води» АД

«Поларис 8» ООД

«Лесил» АД

«Ромпетрол – България» АД

«Булмаркет – ДМ» ООД

«Свободна зона – Русе» ЕАД

«Дунавски драгажен флот» – АД

«Нарен» ООД

«ТЕЦ Свилоза» АД

НЕК ЕАД – клон «АЕЦ – Белене»

«Нафтекс Петрол» ЕООД

«Фериботен комплекс» АД

«Дунавски драгажен флот Дуним» АД

«ОМВ България» ЕООД

СО МАТ АД – клон Видин

«Свободна зона – Видин» ЕАД

«Дунавски драгажен флот Видин»

«Дунав турс» АД

«Меком» ООД

«Дубъл Ве Ко» ЕООД

Repubblica ceca

Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che gestiscono un'area geografica specifica per la messa a disposizione e la gestione di porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto per vettori aerei, marittimi o fluviali (a norma del punto 4, paragrafo 1, lettera i), della legge n. 134/2006 sugli appalti pubblici, e successive modificazioni).

Esempi di enti aggiudicatori:

České přístavy, a.s.

Danimarca

Porti, quali definiti all'articolo 1 della lov om havne, n. 326 del 28 maggio 1999.

Germania

Porti marittimi appartenenti, interamente o parzialmente, agli enti territoriali (Länder, Kreise, Gemeinden).

Porti interni soggetti alla Hafenordnung in forza delle Wassergesetze dei Länder

Estonia

Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):

AS Saarte Liinid;

AS Tallinna Sadam

Irlanda

Porti disciplinati dagli Harbours Acts dal 1946 al 2000

Porto di Rosslare Harbour gestito a norma dei Fishguard and Rosslare Railways e Harbours Acts 1899.

Grecia

«Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Β. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ε. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Η. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Λ. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ρ. Α.Ε») (Ente del porto di Rafina), a norma della legge n. 2932/01

(Port Authorities)

Altri porti, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (Municipal and Prefectural Ports) disciplinati dal decreto presidenziale n. 649/1977, dalla legge n. 2987/02, dal decreto presidenziale n. 362/97 e dalla legge n. 2738/99.

Spagna

Ente público Puertos del Estado

Autoridad Portuaria de Alicante

Autoridad Portuaria de Almería – Motril

Autoridad Portuaria de Avilés

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

Autoridad Portuaria de Baleares

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Castellón

Autoridad Portuaria de Ceuta

Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Huelva

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Autoridad Portuaria de Málaga

Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

Autoridad Portuaria de Melilla

Autoridad Portuaria de Pasajes

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Autoridad Portuaria de Santander

Autoridad Portuaria de Sevilla

Autoridad Portuaria de Tarragona

Autoridad Portuaria de Valencia

Autoridad Portuaria de Vigo

Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

Altre autorità portuali delle «Comunidades Autónomas» di Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Francia

Port autonome de Paris istituito con la legge n. 68-917 relative au port autonome de Paris del 24 ottobre 1968.

Port autonome de Strasbourg istituito dalla convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port del 20 maggio 1923, approvata dalla legge del 26 aprile 1924.

Porti autonomi dotati di personalità giuridica disciplinati dagli articoli L. 111-1 e seguenti del code des ports maritimes.

Port autonome de Bordeaux

Port autonome de Dunkerque

Port autonome de La Rochelle

Port autonome du Havre

Port autonome de Marseille

Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

Port autonome de Pointe-à-Pitre

Port autonome de Rouen

Porti privi di personalità giuridica, di proprietà dello Stato (decreto n. 2006-330 fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, del 20 marzo 2006), la cui gestione è stata concessa alle Chambres de commerce et d'industrie locali:

Port de Fort de France (Martinique)

Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

Port-Réunion (île de la Réunion)

Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Porti privi di personalità giuridica la cui proprietà è stata trasferita agli enti regionali o locali e la cui gestione è stata affidata alle Chambres de commerce et d'industrie locali (articolo 30 della legge n. 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales, del 13 agosto 2004, modificata dalla Loi n.2006-1771 del 30 dicembre 2006):

Port de Calais

Port de Boulogne-sur-Mer

Port de Nice

Port de Bastia

Port de Sète

Port de Lorient

Port de Cannes

Port de Villefranche-sur-Mer

Voies navigables de France, ente pubblico disciplinato dall'articolo 124 della legge n. 90-1168 del 29 dicembre 1990, modificata.

Croazia

Gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale No. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di gestione di un'area geografica per la messa a disposizione di porti marittimi, porti fluviali e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto marittimo o fluviale; quali gli enti che esercitano dette attività a norma della legge sul demanio marittimo e sui porti marittimi (Gazzetta ufficiale nn. 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09).

Italia

Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'articolo 19 del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Cipro

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου istituito dal περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973.

Lettonia

Autorità che gestiscono i porti a norma della legge «Likums par ostām»:

Rīgas brīvostas pārvalde

Ventspils brīvostas pārvalde

Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde

Salacgrīvas ostas pārvalde

Skultes ostas pārvalde

Lielupes ostas pārvalde

Engures ostas pārvalde

Mērsraga ostas pārvalde

Pāvilostas ostas pārvalde

Rojas ostas pārvalde

Altre istituzioni che effettuano acquisti a norma della legge «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums» e che gestiscono i porti a norma della legge «Likumu par ostām».

Lituania

Impresa statale Klaipėda State Sea Port Administration che opera conformemente alla legge della Repubblica di Lituania sulla direzione del porto marittimo statale di Klaipėda (Gazzetta ufficiale n. 53-1245, 1996).

Impresa statale «Vidaus vandens kelių direkcija» che opera in conformità del Codice del trasporto sulle vie navigabili interne della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 105-2393, 1996);

Altri enti in conformità ai requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; 4-102, 2006) e che operano nel settore dei porti marittimi o interni o di altri terminali a norma del Codice del trasporto sulle vie navigabili interne della Repubblica di Lituania.

Lussemburgo

Port de Mertert, istituito e disciplinato dalla loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle, del 22 luglio 1963, come modificata.

Ungheria

Porti che operano a norma degli articoli 162-163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről.

Malta

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority)

Paesi Bassi

Enti aggiudicatori nel settore dei porti marittimi, porti fluviali o altri terminali. Per esempio:

Havenbedrijf Rotterdam

Austria

Porti per la navigazione interna parzialmente o totalmente di proprietà dei Länder e/o dei Gemeinden.

Polonia

Enti istituiti sulla base della ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, fra cui:

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portogallo

APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., a norma del Decreto-Lei No 335/98 do 3 de Novembro 1998.

APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., a norma del Decreto-Lei No 336/98 of do 3 de Novembro 1998.

APS – Administração do Porto de Sines, S.A., a norma del Decreto-Lei No 337/98 do 3 de Novembro 1998.

APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., a norma del Decreto-Lei No 338/98 do 3 de Novembro 1998.

APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., a norma del Decreto-Lei No 339/98 do 3 de Novembro 1998.

Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), a norma del Decreto-Lei No 146/2007, do 27 de Abril 2007.

Romania

Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime» SA Constanţa

Compania Naţională «Administraţia Canalelor Navigabile SA»

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale «RADIONAV» SA

Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos»

Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Maritime»

Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Fluviale» SA

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea şi Turnul-Măgurele

Slovenia

Porti marittimi, totalmente o parzialmente di proprietà dello Stato, che effettuano servizio economico pubblico a norma della Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99).

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D.

6000

KOPER - CAPODISTRIA

5655170

Sirio d.o.o.

6000

KOPER

Slovacchia

Enti che operano porti interni non pubblici per attività di trasporto fluviale da parte di vettori sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità statale o enti istituiti dall'autorità statale per la gestione di porti fluviali pubblici a norma della legge n. 338/2000 Coll. modificata dalle leggi n. 57/2001 Coll. e n. 580/2003 Coll.

Finlandia

Porti operanti a titolo della laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) e porti istituiti su licenza a titolo della sezione 3 della/laki yksityisistä yleisistä satamista//lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Svezia

Porti e terminali ai sensi della lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn e del förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Regno Unito

Gli enti locali che gestiscono un'area geografica per la messa a disposizione di impianti portuali marittimi o interni o altri terminali utilizzati da vettori operanti per via marittima o via navigabile interna

Le autorità portuali ai sensi della section 57 del Harbours Act 1964

British Waterways Board

Le autorità portuali ai sensi della section 38(1) del Harbours Act (Northern Ireland) 1970

V.   Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus

Belgio

Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut) / Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

Società di diritto privato che beneficiano di diritti speciali o esclusivi

Bulgaria

«Метрополитен» ЕАД, София

«Столичен електротранспорт» ЕАД, София

«Столичен автотранспорт» ЕАД, София

«Бургасбус» ЕООД, Бургас

«Градски транспорт» ЕАД, Варна

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Враца

«Общински пътнически транспорт» ЕООД, Габрово

«Автобусен транспорт» ЕООД, Добрич

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Добрич

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Пазарджик

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Перник

«Автобусни превози» ЕАД, Плевен

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Плевен

«Градски транспорт Пловдив» ЕАД, Пловдив

«Градски транспорт» ЕООД, Русе

«Пътнически превози» ЕАД, Сливен

«Автобусни превози» ЕООД, Стара Загора

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Хасково

Repubblica ceca

Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi di ferrovia urbana, tranviari, filoviari o di autobus ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della legge n. 134/2006 sugli appalti pubblici, e successive modificazioni.

Esempi di enti aggiudicatori:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danimarca

DSB

DSB S-tog A/S

Enti che forniscono servizi pubblici di autobus (servizi ordinari regolari) in base ad autorizzazione rilasciata a norma della Lov om buskørelse, cfr. il regolamento di consolidamento n. 107 del 19 febbraio 2003

Metroselskabet I/S

Germania

Imprese che, sulla base di un'autorizzazione, forniscono servizi pubblici di trasporto su brevi distanze ai sensi della Personenbeförderungsgesetz del 21 marzo 1961, modificata da ultimo il 31 ottobre 2006

Estonia

Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):

AS Tallinna Autobussikoondis;

AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis;

Narva Bussiveod AS.

Irlanda

Iarnród Éireann [Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Luas [Dublin Light Rail]

Bus Éireann [Irish Bus]

Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base alle disposizioni del Road Transport Act 1932, modificato.

Grecia

«Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών — Πειραιώς Α.Ε.» («Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.») (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), istituita e operante a norma del decreto legislativo n. 768/1970 (Α'273), della legge n. 588/1977 (Α'148) e della legge n. 2669/1998 (Α'283).

«Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς» («Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.») (Athens-Piraeus Electric Railways), istituita e operante a norma delle leggi n. 352/1976 (Α' 147) e n. 2669/1998 (Α'283).

«Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.» («Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.») (Athens Urban Transport Organization S.A), istituita e operante a norma delle leggi n. 2175/1993 (Α' 211) e n. 2669/1998 (Α'283).

«Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.» («Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.») (Company of Thermal Buses S.A.), istituita e operante a norma delle leggi n. 2175/1993 (Α'211) e n. 2669/1998 (Α'283).

«Αττικό Μετρό Α.Ε.», che è stata istituita e e opera a norma della legge n. 1955/1991

«Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» («Ο.Α.Σ.Θ.»), istituita e operante a norma del decreto n. 3721/1957, del decreto legge n. 716/1970, della legge n. 866/79 e della legge n. 2898/2001 (Α'71).

«Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων» («Κ.Τ.Ε.Λ.»), gestiti a norma della legge n. 2963/2001 (Α'268).

«Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω», denominate rispettivamente «ΡΟΔΑ» e «ΔΕΑΣ ΚΩ», che operano a norma della legge n. 2963/2001 (Α'268).

Spagna

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico urbano ai sensi della «Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local del 2 aprile 1985; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local» e relativa normativa regionale, ove opportuno.

Enti che forniscono servizi pubblici di autobus ai sensi della disposizione transitoria numero tre della «Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres».

Esempi:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid

Empresa Municipal de Transportes de Málaga

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

Empresa Municipal de Transportes de Valencia

Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

Entitat Metropolitana de Transport - AMB

Eusko Trenbideak, s.a.

Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

Consorcio de Transportes de Mallorca

Metro de Madrid

Metro de Málaga, S.A.,

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Francia

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 7-II della Loi d'orientation des transports intérieurs n. 82-1153 del 30 dicembre 1982.

Régie des transports de Marseille

RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

Régie départementale des transports du Jura

RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français e altri enti che forniscono servizi di trasporto in base ad autorizzazione rilasciata dal Syndicat des transports d'Ile-de-France in forza dell'Ordonnance n. 59-151 del 7 gennaio 1959, e successive modificazioni, e dei relativi decreti applicativi concernenti l'organizzazione dei trasporti di passeggeri nella regione Ile-de-France.

Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla legge n. 97-135 del 13 febbraio 1997.

Enti regionali o locali o gruppi di enti regionali o locali che sono autorità organizzative per i trasporti (ad esempio: Communauté urbaine de Lyon)

Croazia

Gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale No. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di messa a disposizione o gestione di reti per i servizi pubblici di trasporto mediante ferrovie urbane, sistemi automatizzati, tram, autobus, filobus e funivia; quali gli enti che esercitano dette attività come servizio pubblico conformemente alla legge sui servizi pubblici (Gazzetta ufficiale nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).

Italia

Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico mediante ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e autobus o che gestiscono le relative infrastrutture a livello nazionale, regionale e locale.

Per esempio:

Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico sulla base di un'autorizzazione a norma del decreto 1 dicembre 2006, n. 316, del Ministero dei trasporti «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale».

Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4 o 15, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 – Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 – modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'articolo 45 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 242 o 256 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti, società e imprese e enti locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Cipro

Lettonia

Soggetti di diritto pubblico e privato che forniscono servizi di trasporto passeggeri mediante autobus, filovia e/o tranvia almeno nelle città seguenti: Riga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne and Ventspils.

Lituania

Akcinė bendrovė «Autrolis»

Uždaroji akcinė bendrovė «Vilniaus autobusai»

Uždaroji akcinė bendrovė «Kauno autobusai»

Uždaroji akcinė bendrovė «Vilniaus troleibusai»

Altri enti in conformità ai requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; 4-102, 2006) e che operano nel settore di ferrovia urbana, tranvia, filovia o autobus ai sensi del codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 119-2772, 1996).

Lussemburgo

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE).

Le imprese di autobus, che operano a norma del règlement grand-ducal del 3 febbraio 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

Ungheria

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico mediante autobus locale e sulle lunghe distanze ai sensi degli articoli 162 e 163 del 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico nazionale di passeggeri mediante ferrovia ai sensi degli articoli 162-163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről e 2005. évi CLXXXIII. törvény a villamos energiáról.

Malta

L-Awtorita` dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority)

Paesi Bassi

Enti di trasporto pubblici ai sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer. Per esempio:

RET (Rotterdam)

HTM (Den Haag)

GVB (Amsterdam)

Austria

Enti autorizzati alla fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. n. 60/1957, modificata, o della Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999, come modificata.

Polonia

Enti che forniscono servizi di ferrovia urbana e che operano sulla base di una concessione rilasciata a norma della ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

Enti che forniscono servizi pubblici di trasporto urbano mediante autobus e che operano sulla base di un'autorizzazione a norma della ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ed enti che forniscono servizi pubblici di trasporto urbano, fra cui:

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. Lublin

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Świdnicy

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

Polbus - PKS Sp. z o.o., Wrocław

Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej «SOKOŁÓW» w Sokołowie Podlaskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe «Transgór» Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o.

PKS w Suwałkach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z.o.o

PKS Nowa Sól Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o, w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z.o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z.o.o.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.o.o.

Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

Tramwaje Warszawskie Sp. z.o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z.o.o.

Portogallo

Metropolitano de Lisboa, E.P., a norma del Decreto-Lei No 439/78 do 30 de Dezembro de 1978

Enti locali, servizi comunali e imprese comunali, previste dalla legge n. 58/98, del 18 agosto 1998, che forniscono servizi di trasporto ai sensi della Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999

Autorità pubbliche e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della legge 10/90 del 17 marzo 1990.

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 98 del Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 do 31 de Dezembro 1948).

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi della Lei No 688/73 do 21 de Dezembro 1973

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi del Decreto-Lei No 38144 do 31 de Dezembro 1950

Metro do Porto, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, do 15 December 1998, modificato dal Decreto-Lei n. 261/2001, del 26 settembre 2001

Normetro, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre 1998, modificato dal Decreto-Lei No 261/2001 do 26 de Septembro 2001

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, ai sensi del Decreto-Lei No 24/95 do 8 de Fevereiro 1995

Metro do Mondego, S.A, ai sensi del Decreto-Lei No 10/2002 do 24 de Janeiro 2002

Metro do Mondego, S.A, ai sensi del Decreto-Lei No 337/99 do 24 de Agosto 1999

enti locali e imprese comunali che prestano servizi di trasporto ai sensi del Decreto-Lei n. 159/99, del 14 settembre 1999.

Romania

S.C. de Transport cu Metroul Bucureşti – «Metrorex» SA (Bucharest Subway Transport Commercial Company «METROREX S.A.»)

Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători (Local Autonomous Public Service Undertakings for Urban Passenger Transport)

Slovenia

Società che forniscono servizi pubblici di trasporto urbano mediante autobus ai sensi della Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani

6271

DEKANI

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D.

9000

MURSKA SOBOTA

5097053

Alpetour Potovalna Agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. Škofja Loka

4220

ŠKOFJA LOKA

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O.

8250

BREŽICE

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

CELJE

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

NOVA GORICA

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

LJUBLJANA

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

MARIBOR

5352657

I & I - Avtobusni Prevozi D.D. Koper

6000

KOPER - CAPODISTRIA

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje

2391

PREVALJE

5465486

INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D.

4290

TRŽIČ

5544378

KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrževanje Vozil, D.D. Kamnik

1241

KAMNIK

5880190

MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica

8344

VINICA

Slovacchia

Vettori che effettuano, in base a una licenza, trasporto pubblico di passeggeri mediaten tranvia, filovia, mezzi speciali o funivia ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 164/1996 Coll. modificata dalle leggi n. 58/1997 Coll., n. 260/2001 Coll., n. 416/2001 Coll. e n. 114/2004 Coll.,

Vettori che effettuano servizi pubblici di trasporto regolare domestico mediante autobus sul territorio della Repubblica slovacca o anche sulla parte del territorio di un altro Stato o su una determinata parte del territorio della Repubblica slovacca sulla base dell'autorizzazione a effettuare servizi di trasporto mediante autobus e sulla base della licenza di trasporto per itinerari specifici rilasciate a norma della legge n. 168/1996 Coll. modificata dalle leggi n. 386/1996 Coll., n. 58/1997 Coll., n. 340/2000 Coll., n. 416/2001 Coll., n. 506/2002 Coll., n. 534/2003 Coll. e n. 114/2004 Coll.

Per esempio:

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finlandia

Enti che prestano servizio di trasporto di linea con autocorriere nel quadro di una licenza speciale o esclusiva a titolo della laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä//lagen om tillstandspliktig persontrafik pa väg (343/1991) e enti municipali di trasporto e imprese pubbliche che prestano servizi di trasporto pubblico mediante autobus, ferrovia o ferrovia sotterranea, o che gestiscono una rete per la prestazione di detti servizi di trasporto.

Svezia

Enti che prestano servizi ferroviari o tramviari urbani in forza della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik e della lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Enti pubblici o privati che prestano servizi di filovia o di autobus in forza della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490).

Regno Unito

London Regional Transport

London Underground Limited

Transport for London

Una filiale della Transport for London ai sensi della section 424(1) del Greater London Authority Act 1999

Strathclyde Passenger Transport Executive

Greater Manchester Passenger Transport Executive

Tyne and Wear Passenger Transport Executive

Brighton Borough Council

South Yorkshire Passenger Transport Executive

South Yorkshire Supertram Limited

Blackpool Transport Services Limited

Conwy County Borough Council

Un soggetto che fornisce un servizio locale a Londra quale definito al paragrafo 179(1) del Greater London Authority Act 1999 (servizio di autobus) a norma di un accordo sottoscritto dalla Transport for London di cui al paragrafo 156(2) di detta legge o a norma di un accordo di filiale di trasporto quale definito dal paragrafo 169 di detta legge.

Northern Ireland Transport Holding Company

Un soggetto titolare di una licenza di servizio stradale ai sensi del paragrafo 4(1) del Transport Act (Northern Ireland) 1967 che lo autorizza a fornire un servizio regolare quale previsto da detta licenza.

VI.   Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari

Belgio

SNCB Holding/NMBS Holding

Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Infrabel

Bulgaria

Национална компания «Железопътна инфраструктура»

«Български държавни железници» ЕАД

«БДЖ – Пътнически превози» ЕООД

«БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)» ЕООД

«БДЖ – Товарни превози» ЕООД

«Българска Железопътна Компания» АД

«Булмаркет – ДМ» ООД

Repubblica ceca

Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi ferroviari ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettera f), della legge n. 134/2006 sugli appalti pubblici, come modificata.

Esempi di enti aggiudicatori:

ČD Cargo, a.s.

České dráhy, a.s

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danimarca

DSB

DSB S-tog A/S

Metroselskabet I/S

Germania

Deutsche Bahn AG.

Altri enti che forniscono servizi ferroviari pubblici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Allgemeine Eisenbahngesetz del 27 dicembre 1993, modificata da ultimo il 26 febbraio 2008.

Estonia

Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):

AS Eesti Raudtee;

AS Elektriraudtee.

Irlanda

Iarnród Éireann [/Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Grecia

«Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» («Ο.Σ.Ε. Α.Ε.»), in conformità della legge n. 2671/98.

«ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» in conformità della legge n. 2366/95.

Spagna

Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Eusko Trenbideak (Bilbao).

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV).

Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca).

Ferrocarril de Soller

Funicular de Bulnes

Francia

Société nationale des chemins de fer français e altre reti ferroviarie pubbliche, di cui alla loi d'orientation des transports intérieurs n. 82-1153 del 30 dicembre 1982, titolo II, capitolo 1.

Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla legge n. 97-135 del 13 febbraio 1997.

Croazia

Imprese pubbliche che corrispondono agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11) che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di messa a disposizione o di gestione di reti per i servizi di trasporto ferroviario pubblico.

Italia

Ferrovie dello Stato S. p. A., comprese le società partecipate

Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base ad una concessione rilasciata a norma dell'art. 10 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 4 della legge 4 giugno 1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Enti, società e imprese o enti locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'articolo 45 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

Cipro

Lettonia

Valsts akciju sabiedrība «Latvijas dzelzceļš»

Valsts akciju sabiedrība «Pasažieru vilciens»

Lituania

Akcinė bendrovė «Lietuvos geležinkeliai».

Altri enti in conformità ai requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che operano nel settore dei servizi ferroviari a norma del codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 72-2489, 2004).

Lussemburgo

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Ungheria

Enti che forniscono servizi di trasporto ferroviario al pubblico ai sensi degli articoli 162-163 di 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről e sulla base di un'autorizzazione a norma di 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről.

Per esempio:

Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Paesi Bassi

Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari. Per esempio:

Nederlandse Spoorwegen

ProRail

Austria

Österreichische Bundesbahn.

Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH.

Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. n. 60/1957, come modificata.

Polonia

Enti che forniscono servizi di trasporto ferroviario che operano sulla base dell'ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego «Polskie Koleje Państwowe» z dnia 8 września 2000 r., fra cui: fra cui:

PKP Intercity Sp. z.o.o.

PKP Przewozy Regionalne Sp. z.o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

«Koleje Mazowieckie - KM» Sp. z.o.o.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z.ο.ο.

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z.o.o.

Portogallo

CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., a norma del Decreto — Lei n. 109/77 do 23 de Março 1977.

REFER, E.P., a norma del Decreto-Lei n.104/97 do 29 de Abril 1997.

RAVE, S.A, a norma del Decreto-Lei n. 323-H/2000, del 19 de Dezembro 2000.

Fertagus, S.A., a norma del Decreto-Lei 78/2005 del 13 aprile.

Autorità pubbliche e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90 do 17 de Março 1990.

Imprese private che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90 do 17 de Março 1990, allorché sono titolari di diritti speciali o esclusivi.

Romania

Compania Naţională Căi Ferate – CFR;

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă «CFR – Marfă»;

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR – Călători»

Slovenia

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

LJUBLJANA

Slovacchia

Enti che gestiscono ferrovie, funicolari e impianti connessi ai sensi della legge n. 258/1993 Coll. modificata dalle leggi n. 152/1997 Coll. e n. 259/2001 Coll.,

Enti che sono vettori che forniscono trasporti ferroviari al pubblico ai sensi della legge n. 164/1996, modificata dalle leggi n. 58/1997, n. 260/2001, n. 416/2001 e n. 114/2004, e sulla base del decreto governativo n. 662 del 7 luglio 2004.

Per esempio:

Železnice Slovenskej republiky, a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finlandia

VR Osakeyhtiö/ /VR Aktiebolag

Svezia

Enti pubblici che gestiscono servizi ferroviari in conformità della Järnvägslagen (2004:519) e della järnvägsförordningen (2004:526).

Enti pubblici regionali e locali che gestiscono trasporti ferroviari regionali o locali ai sensi della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

Enti privati che effettuano servizi ferroviari in forza di una autorizzazione accordata ai sensi del Förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, se tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva.

Regno Unito

Network Rail plc

Eurotunnel plc

Northern Ireland Transport Holding Company

Northern Ireland Railways Company Limited

Fornitori di servizi ferroviari che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi dal Ministero dei trasporti o da altra autorità competente.


(1)  Ai fini del presente allegato si intende per direttiva UE «settori speciali» la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, p. 243).

(2)  Conformemente alla direttiva dell'UE «settori speciali», per «imprese pubbliche» si intendono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in forza di norme che disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante è presunta quando in ognuno dei casi seguenti nei quali le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente:

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa;

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa,

hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

(3)  Nei servizi di trasporto si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

(4)  Ad esempio la messa a disposizione o la gestione di reti (quali definite alla nota 4) destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario convenzionale o ad alta velocità.

(5)  «Impresa collegata»: qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU UE L 182 del 29.6.2013, pag. 19) o nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di rapporti di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne.

(6)  Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al presente paragrafo.

(7)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

ALLEGATO 9-D

MERCI

PARTE 1

IMPEGNI DI SINGAPORE

Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica agli appalti di tutte le merci appaltate dai soggetti di cui agli allegati da 9-A a 9-C, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente accordo.

PARTE 2

IMPEGNI DELL'UNIONE

1.

Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica agli appalti per l'acquisizione di tutte le merci appaltate dai soggetti di cui agli allegati da 9-A a 9-C, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente accordo.

2.

Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica esclusivamente alle merci illustrate ai capitoli della nomenclatura combinata di cui sotto e appaltate dai Ministeri della Difesa o e dalle agenzie per le attività di difesa o di sicurezza negli Stati membri dell'Unione:

Capitolo 25:

Sale, zolfo, terre e pietre, gessi, calci e cementi

Capitolo 26:

Minerali, scorie e ceneri

Capitolo 27:

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

eccetto:

ex 27.10: carburanti speciali

Capitolo 28:

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di elementi radioattivi o di isotopi eccetto:

ex 28.09: esplosivi

ex 28.13: esplosivi

ex 28.14: gas lacrimogeno

ex 28.28: esplosivi

ex 28.32: esplosivi

ex 28.39: esplosivi

ex 28.50: prodotti tossici

ex 28.51: prodotti tossici

ex 28.54: esplosivi

Capitolo 29:

Prodotti chimici organici

eccetto:

ex 29.03: esplosivi

ex 29.04: esplosivi

ex 29.07: esplosivi

ex 29.08: esplosivi

ex 29.11: esplosivi

ex 29.12: esplosivi

ex 29.13: prodotti tossici

ex 29.14: prodotti tossici

ex 29.15: prodotti tossici

ex 29.21: prodotti tossici

ex 29.22: prodotti tossici

 

ex 29.23: prodotti tossici

ex 29.26: esplosivi

ex 29.27: prodotti tossici

ex 29.29: esplosivi

Capitolo 30:

Prodotti farmaceutici

Capitolo 31:

Concimi

Capitolo 32:

Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

Capitolo 33:

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche

Capitolo 34:

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»

Capitolo 35:

Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Capitolo 37:

Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Capitolo 38:

Prodotti vari delle industrie chimiche

eccetto:

ex 38.19: prodotti tossici

Capitolo 39:

Resine artificiali e materie plastiche, esteri ed eteri della cellulosa e lavori di tali materie

eccetto:

ex 39.03: esplosivi

Capitolo 40:

Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori

eccetto:

ex 40.11: pneumatici a prova di proiettile

Capitolo 41:

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Capitolo 42:

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Capitolo 43:

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capitolo 44:

Legno, carbone di legna e lavori di legno

Capitolo 45:

Sughero e lavori di sughero

Capitolo 46:

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Capitolo 47:

Materie per la fabbricazione della carta

Capitolo 48:

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Capitolo 49:

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Capitolo 65:

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Capitolo 66:

Ombrelli, ombrelloni, bastoni, fruste, frustini e loro parti

Capitolo 67:

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capitolo 68:

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili

Capitolo 69:

Prodotti ceramici

Capitolo 70:

Vetro e lavori di vetro

Capitolo 71:

Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia

Capitolo 73:

Lavori di ghisa, ferro e acciaio

Capitolo 74:

Rame e lavori di rame

Capitolo 75:

Nichel e lavori di nichel

Capitolo 76:

Alluminio e lavori di alluminio

Capitolo 77:

Magnesio e berillio e lavori di magnesio e berillio

Capitolo 78:

Piombo e lavori di piombo

Capitolo 79:

Zinco e lavori di zinco

Capitolo 80:

Stagno e lavori di stagno

Capitolo 81:

Altri metalli comuni e lavori di altri metalli comuni

Capitolo 82:

Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola di metalli comuni e parti di questi oggetti di metalli comuni

eccetto:

ex 82.05: utensili

ex 82.07: utensili, parti

Capitolo 83:

Lavori diversi di metalli comuni

Capitolo 84:

Caldaie, macchine, apparecchi e parti di queste caldaie macchine o apparecchi

eccetto:

ex 84.06: motori

ex 84.08: altri motori

ex 84.45: apparecchi

ex 84.53: macchine automatiche di elaborazione dati

ex 84.55: parti delle macchine di cui alla voce 84.53

ex 84.59: reattori nucleari

Capitolo 85:

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti

eccetto:

ex 85.13: apparecchi per telecomunicazioni

ex 85.15: apparecchi trasmittenti

Capitolo 86:

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

eccetto:

ex 86.02: locomotive blindate elettriche

ex 86.03: altre locomotive blindate

ex 86.05: vetture blindate

ex 86.06: carri officine

ex 86.07: carri

Capitolo 87:

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti

eccetto:

ex 87.08: carri armati e altri veicoli blindati

ex 87.01: trattori

ex 87.02: veicoli militari

ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne

ex 87.09: motocicli

ex 87.14: rimorchi

Capitolo 89:

Navigazione marittima o fluviale

eccetto:

ex 89.01 A: navi da guerra

Capitolo 90:

Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, parti di questi strumenti

eccetto:

ex 90.05: binocoli

ex 90.13: ex 90.13 strumenti vari, laser

ex 90.14: telemetri

ex 90.28: strumenti di misurazione elettrici ed elettronici

ex 90.11: microscopi

ex 90.17: strumenti medici

ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia

ex 90.19: apparecchi di ortopedia

ex 90.20: apparecchi a raggi X

Capitolo 91:

Orologeria

Capitolo 92:

Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Capitolo 94:

Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili

eccetto:

ex 94.01 A: sedili per aeromobili

Capitolo 95:

Lavori e manufatti di materie da intagliare o da modellare

Capitolo 96:

Scope e spazzole, piumini per cipria e stacci

Capitolo 98:

Merci e prodotti diversi

ALLEGATO 9-E

SERVIZI

PARTE 1

IMPEGNI DI SINGAPORE

Il capo 9 (Appalti pubblici)si applica a i servizi seguenti di cui al documento MTN.GNS/W/120:

CPC

Descrizione

61

Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli;

633

Servizi di riparazione di beni di consumo personali e per la casa

641-643

Alberghi e ristoranti (compreso il catering)

712

Altri servizi di trasporto terrestre

74710

Agenzie di viaggio e operatori turistici

7472

Servizi delle guide turistiche

7512

Servizi di corriere

7523

Posta elettronica

7523

Messaggeria vocale

7523

Informazioni in linea e consultazione di basi di dati

7523

Scambio elettronico di dati

81

Servizi finanziari3 4

82

Servizi immobiliari5

84

Servizi informatici e servizi correlati

862

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

8671

Servizi di architettura

864

Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione

865

Servizi di consulenza gestionale

866

Servizi connessi alla consulenza gestionale

8672

Servizi di ingegneria

8673

Servizi di ingegneria integrati

86742

Servizi urbanistici e paesaggistici

8675

Servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria

8676

Servizi tecnici di prova e analisi

871

Servizi pubblicitari

87201

Servizi di ricerca dei quadri

87202

Servizi di collocamento del personale di ufficio e di altro personale

87203

Servizi di sostegno per le funzioni di ufficio

874

Servizi di pulizia degli edifici

87905

Servizi di traduzione e interpretazione

88442

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto6

924

Servizi di istruzione per gli adulti

932

Servizi veterinari

94

Servizi di smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico e altri servizi di protezione ambientale

96112

Servizi di produzione di pellicole cinematografiche e videocassette

96113

Servizi di distribuzione di pellicole cinematografiche e di video

96121

Servizi di proiezione cinematografica

96122

Servizi di proiezione di videocassette

9619

Altri servizi di intrattenimento

96311

Servizi di biblioteca

964

Servizi sportivi e altri servizi ricreativi7

Servizi di biotecnologia

Servizi per le mostre

Ricerche di mercato commerciali

Servizi di arredamento di interni, esclusa l'architettura

Servizi professionali e di consulenza in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e attività estrattiva, compresi i servizi petroliferi

Servizi di telecomunicazione8

Servizi di telecomunicazione di base9, inclusa la rivendita (infrastrutture e servizi):

a)

Servizi pubblici a commutazione10 (locali e internazionali)

b)

Servizi relativi ai circuti (locali e internazionali)

Servizi mobili11, inclusa la rivendita (infrastrutture e servizi):

a)

Servizio pubblico di trasmissione dati su terminali mobili (Public Mobile Data Service - PMDS)

b)

Servizio pubblico di trunked radio (Public Trunked Radio Service - PTRS);

c)

Servizio pubblico di radioavviso (Public Radio Paging Service - PRPS)

d)

Servizio pubblico di telefonia cellulare mobile (Public Cellular Mobile Telephone Service - PCMTS)

Note all'allegato 9-E, parte 1:

1.

L’impegno riguardante i servizi è assoggettato alle limitazioni e alle condizioni indicate nell’elenco di impegni specifici di cui all'allegato 8-B e relative appendici.

2.

Il capo 9 (Appalti pubblici) presente accordo non si applica agli appalti indetti da un ente disciplinato per conto di un ente non disciplinato.

3.

Sono esclusi la gestione di attivi e altri servizi finanziari appaltati dal Ministry of Finance e dalla Monetary Authority of Singapore per la gestione di riserve ufficiali in valuta estera e altre attività estere del governo di Singapore.

4.

Sono esclusi la gestione di attivi e altri servizi finanziari appaltati dal Central Provident Fund Board.

5.

Sono compresi solo i servizi di consulenza immobiliare, di aste e di valutazione.

6.

È esclusa la stampa della normativa governativa e della gazzetta.

7.

Sono esclusi il gioco d'azzardo e le scommesse

8.

Nei servizi di telecomunicazione non rientrano i servizi di trasmissione radiotelevisiva, che consistono nella catena ininterrotta di trasmissione con o senza filo necessaria per la ricezione e/o visualizzazione di segnali di programmi sonori e/o visivi da tutto o da parte del pubblico.

9.

I servizi di telecomunicazione di base possono essere prestati attraverso la tecnologia satellitare.

10.

Sono compresi i servizi voce, dati e fax.

11.

I servizi mobili possono essere prestati attraverso la tecnologia satellitare.

PARTE 2

IMPEGNI DELL'UNIONE

Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica ai servizi seguenti, individuati in conformità alla classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC) provvisoria, quale contenuta nel documento MTN.GNS/W/120*:

Oggetto

Numero di riferimento CPC

Servizi di manutenzione e di riparazione

6112, 6122, 633, 886

Servizi di trasporto terrestre, comprese le auto blindate, e servizi di corriere, escluso il trasporto della posta

712 (escluso 71235), 7512, 87304

Trasporto della posta per via terrestre, escluse le ferrovie, e per via aerea

71235, 7321

Servizi di telecomunicazione

752

Servizi finanziari

a)

Servizi assicurativi

b)

Servizi bancari e d'investimento**

ex 81

812, 814

Servizi informatici e affini

84

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

862

Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione

864

Servizi di consulenza gestionale e affini

865, 866***

Servizi di architettura; servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; servizi di architettura del paesaggio, servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica; servizi tecnici di prova e analisi

8671, 8672, 8673, 86742, 8675, 8676

Servizi pubblicitari

871

Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà

874, da 82201 a 82206

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

88442

Reti fognarie e smaltimento dei rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi

94

Note all'allegato 9-E, parte due:

1.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6 del presente allegato, gli impegni assunti dall'Unione in materia di servizi non si applicano alle concessioni di servizi di cui all'allegato 9-I.

2.

Gli impegni dell'Unione in materia di servizi sono soggetti alle restrizioni e alle condizioni specificate nell’elenco diimpegni specifici dell'Unione nell'ambito del capo 8 (Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico).

3.*

Sono esclusi i servizi che i gli enti devono appaltare a un altro soggetto in forza di un diritto esclusivo stabilito da una legge, un regolamento o una disposizione amministrativa pubblicati.

4.**

Sono esclusi l'appalto o l'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi relativi alle operazioni di vendita, rimborso e distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi prestiti e titoli di Stato, certificati di credito e altri titoli.

In Svezia i pagamenti degli enti pubblici e quelli a loro favore devono essere effettuati tramite il sistema di postagiro svedese (Postgiro).

5.***

Sono esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

6.

Se la revisione in corso della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici portasse a un ampliamento della gamma di servizi e concessioni di servizi interamente coperti da tale normativa, le parti, su richiesta di una di esse, esamineranno la possibilità di ampliare l'accesso ai servizi e alle concessioni di servizi per offrire opportunità di accesso al mercato equilibrate alle due parti. Le parti possono, con decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito in applicazione dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), gli elenchi degli impegni di cui al presente allegato per riflettere il risultato del suddetto esame.

7.

Se la revisione della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici portasse a un ulteriore chiarimento o allo sviluppo di norme applicabili alle concessioni di servizi, e se l'esame di ulteriori possibilità di accesso al mercato delle concessioni di servizi condotto dalle parti avesse esito positivo, sulla base della precedente nota 6, l'Unione, su richiesta di Singapore, esamina la possibilità di riflettere tali sviluppi nel capo 9 (Appalti pubblici) o nel presente allegato. A seguito di tale riesame, le parti possono, con decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubbliciadattare le norme applicabili alle concessioni di servizi di cui al capo 9 (Appalti pubblici) o i loro elenchi di impegni di cui all'allegato 9-F.

ALLEGATO 9-F

CONCESSIONI DI SERVIZI E LAVORI DI COSTRUZIONE

PARTE 1

IMPEGNI DI SINGAPORE

Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica agli appalti da parte degli enti contemplati dagli allegati da 9-A a 9-C dei seguenti servizi di costruzione ai sensi della divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti quale contenuta nel documento MTN.GNS/W/120:

Elenco dei servizi di costruzione compresi:

CPC

Descrizione

512

Lavori generali di costruzione di edifici

513

Lavori generali di costruzione di ingegneria civile

514, 516

Lavori di installazione e montaggio

517

Lavori di completamento e rifinitura di edifici

511, 515, 518

Altri

Note all'allegato 9-F, parte 1:

1.

L’impegno riguardante i servizi di costruzione è assoggettata alle limitazioni e condizioni di cui all'allegato 8-B e relative appendici.

2.

Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti indetti da un ente disciplinato per conto di un ente non disciplinato.

PARTE 2

IMPEGNI DELL'UNIONE

A.   Servizi di costruzione

Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica a tutti i servizi di costruzione elencati alla divisione 51, CPC appaltati dagli enti contemplati negli allegati da 9-A a 9-C:

B.   Concessioni di lavori

I contratti di concessioni di lavori aggiudicati dagli enti specificati agli allegati 9-A e 9-B, sono inclusi nel regime di trattamento nazionale, purché il valore del contratto di concessione dei lavori sia pari o superiore a 5 000 000 DSP.

Note all'allegato 9-F, parte 2:

1.

In sede di aggiudicazione degli appalti per contratti di concessioni di lavori gli enti aggiudicatori dell'Unione di cui agli allegati 9-A e 9-B accordano ai servizi e ai fornitori di Singapore, compresi i fornitori stabiliti in loco di Singapore, un trattamento non meno favorevole di quello che accordano ai servizi e ai fornitori domestici nel quadro del regime interno dell'Unione per le concessioni di lavori, (di seguito denominato «regime di trattamento nazionale»), purché il valore di tali appalti sia pari o superiore a 5 000 000 DSP.

Nel quadro del regime di trattamento nazionale l'Unione, compresi i suoi Stati membri e i suoi enti appaltanti:

a)

garantisce la trasparenza nell'aggiudicazione dei contratti di concessioni di lavori, anche mediante la pubblicazione di avvisi di progetto di concessioni di lavori; e

b)

si assicura che vi sia un'efficace procedura di riesame attraverso la quale i fornitori, inclusi quelli dell'altra parte, possano contestare le decisioni in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori.

2.

Se la revisione della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici portasse a un ulteriore chiarimento o allo sviluppo di norme applicabili alle concessioni di lavori, l'Unione, su richiesta di Singapore, esaminerà la possibilità di riflettere tali sviluppi nel presente allegato. A seguito di tale riesame le parti possono, con decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici adattare le disposizioni applicabili alle concessioni di lavori di cui al capo 9 (Appalti pubblici) o i loro impegni di cui a presente allegato.

Elenco della divisione 51, CPC

Gruppo

Classe

Sottoclasse

Titolo

Corrispondenza ISCI

SEZIONE 5

 

 

COSTRUZIONI E LAVORI DI COSTRUZIONE: TERRA

 

DIVISIONE 51

 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE

 

511

 

 

Lavori di pre-edificazione sul cantiere

 

 

5111

51110

Servizi di ricognizione sul campo

4510

 

5112

51120

Lavori di demolizione

4510

 

5113

51130

Lavori di pulitura e preparazione del cantiere

4510

 

5114

51140

Lavori di scavo e rimozione terra

4510

 

5115

51150

Lavori di preparazione del sito per l'estrazione

4510

 

5116

51160

Lavori di ponteggio

4520

512

 

 

Lavori di costruzione di edifici

 

 

5121

51210

Di una o due abitazioni

4520

 

5122

51220

Di varie abitazioni

4520

 

5123

51230

Di grandi magazzini o edifici industriali

4520

 

5124

51240

Di edifici commerciali

4520

 

5125

51250

Di edifici per attività d'intrattenimento pubblico

4520

 

5126

51260

Di alberghi, ristoranti e simili

4520

 

5127

51270

Di edifici scolastici

4520

 

5128

51280

Di edifici adibiti alla sanità

4520

 

5129

51290

Di edifici di altro tipo

4520

513

 

 

Lavori di costruzione d'ingegneria civile

 

 

5131

51310

Di autostrade (tranne le autostrade sopraelevate), strade urbane e extraurbane, ferrovie e piste aeroportuali

4520

 

5132

51320

Di ponti, autostrade sopraelevate, tunnel e sottopassaggi

4520

 

5133

51330

Di canali, porti, dighe e altre opere idrauliche

4520

 

5134

51340

Di condotti, linee di comunicazione e linee elettriche (cavi) a lunga distanza

4520

 

5135

51350

Di condotti e cavi locali; lavori ausiliari

4520

 

5136

51360

Di costruzioni per l'estrazione e la manifattura

4520

 

5137

 

Di costruzioni sportive e ricreative

 

 

 

51371

Di stadi e terreni sportivi

4520

 

 

51372

Di altri impianti sportivi e ricreativi (ad es. piscine, campi da tennis, campi da golf)

4520

 

5139

51390

Opere d'ingegneria non classificate altrove

4520

514

5140

51400

Montaggio e installazione di opere prefabbricate

4520

515

 

 

Lavori di costruzione speciali per il settore commerciale

 

 

5151

51510

Edificazione di fondamenta, compresi i piloni

4520

 

5152

51520

Trivellazione di pozzi d'acqua

4520

 

5153

51530

Lavori di copertura e impermeabilizzazione esterna

4520

 

5154

51540

Strutture in calcestruzzo

4520

 

5155

51550

Centinatura e erezione di strutture in acciaio (compresa la saldatura)

4520

 

5156

51560

Lavori edili

4520

 

5159

51590

Altri lavori di costruzione speciali per il settore commerciale

4520

516

 

 

Installazioni varie per l'edilizia

 

 

5161

51610

Impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento d'aria

4530

 

5162

51620

Installazione di tubature idrauliche e di canalizzazioni

4530

 

5163

51630

Costruzione di impianti a gas

4530

 

5164

 

Opere di elettricità

 

 

 

51641

Lavori di cablaggio e di connessione elettrici

4530

 

 

51642

Installazione d'impianti di allarme antincendio

4530

 

 

51643

Installazione d'impianti di allarme antifurto

4530

 

 

51644

Installazione di antenne residenziali

4530

 

 

51649

Altri lavori di elettricità

4530

 

5165

51650

Lavori di isolamento (cavi elettrici, acqua, riscaldamento, insonorizzazione)

4530

 

5166

51660

Opere di recinzione e installazione di ringhiere

4530

 

5169

 

Altri lavori d'installazione

 

 

 

51691

Installazione di ascensori e scale mobili

4530

 

 

51699

Altri lavori d'installazione non classificati altrove

4530

517

 

 

Lavori di completamento e rifinitura di edifici

 

 

5171

51710

Posa in opera di vetrate e installazione di vetri di finestre

4540

 

5172

51720

Lavori di intonacatura

4540

 

5173

51730

Lavori di tinteggiatura

4540

 

5174

51740

Lavori di piastrellamento di pavimenti e pareti

4540

 

5175

51750

Altri lavori di ricopertura di pavimenti e pareti, tappezzatura di pareti

4540

 

5176

51760

Lavori di falegnameria di legno e metallo e di carpenteria

4540

 

5177

51770

Lavori di decorazione interiore

4540

 

5178

51780

Posa in opera di elementi ornamentali

4540

 

5179

51790

Altri lavori di completamento e rifinitura di edifici

4540

518

5180

51800

Servizi di noleggio di apparecchiature per la costruzione o la demolizione di edifici o per opere d'ingegneria civile, con operatore

4550

ALLEGATO 9-G

NOTE GENERALI E DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9.4

PARTE 1

RISERVE DI SINGAPORE

nessuna.

PARTE 2

RISERVE DELL'UNIONE

1.

Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica:

agli appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura e di programmi alimentari (ad esempio gli aiuti alimentari, compresi gli aiuti di emergenza), nonché

agli appalti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e agli appalti concernenti il tempo di trasmissione.

2.

Gli appalti degli enti aggiudicatori di cui agli allegati 9-A e 9-B in relazione ad attività nel campo dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e nel settore postale non rientrano nel presente accordo se non contemplati dall'allegato 9-C.

3.

La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda l'applicazione del capo 9 (Appalti pubblici) alle isole Åland (Ahvenanmaa).

ALLEGATO 9-H

MEZZI DI PUBBLICAZIONE

1.   

Per l'Unione:

il sistema informativo per gli appalti pubblici europei:

http://simap.europa.eu/index_it.htm

la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2.   

Per Singapore:

a)

Per il paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 9.5 (Informazioni sul sistema di appalti):

The Republic of Singapore Government Gazette

b)

Per il paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 9.5 (Informazioni sul sistema di appalti):

The Government Electronic Business portal (GeBIZ)

http://www.gebiz.gov.sg/

ALLEGATO 9-I

PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATO

1.   

Le parti convengono che per partenariato pubblico-privato (di seguito denominato «PPP») si intende un accordo contrattuale tra un ente appaltante e un fornitore per la prestazione di una serie di servizi, nel quale il fornitore riveste un ruolo importante, in particolare in riferimento al fatto che i rischi generalmente a carico del settore pubblico (quali ad esempio i rischi operativi o finanziari) sono parzialmente o pienamente trasferiti al fornitore.

Possibili tipi di accordi PPP

2.

Ai fini del capo 9 (Appalti pubblici) e del presente allegato, i PPP comprendono, tra l'altro, i tipi di accordi seguenti:

a)

contratto build-operate-transfer: un contratto che ha per oggetto la costruzione o il risanamento di infrastrutture fisiche, edifici, installazioni o altre opere pubbliche e ai termini del quale, in contropartita dell'esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatore conferisce al fornitore, per un periodo determinato, la proprietà a titolo temporaneo o il diritto di controllare e di gestire tali opere, nonché di esigere un pagamento per il loro uso per la durata del contratto;

b)

contratti build-rent-own-transfer/build-lease-operate: contratti secondo i quali un operatore privato può prendere in locazione o leasing l'attivo dopo il trasferimento al soggetto appaltante;

c)

contratti Design-Finance-Build-Operate: contratti secondo i quali un operatore privato progetta, costruisce, sviluppa e gestisce un attivo senza l'obbligo di trasferire l'attivo alla scadenza del contratto; o

d)

contratti Lease-Develop-Operate: contratti secondo i quali un operatore privato prende in leasing un attivo già esistente, eventualmente lo espande o lo ristruttura, e lo gestisce.

Trattamento dei PPP nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici dell'Unione europea e di Singapore

3.

Ai fini del capo 9 (Appalti pubblici) e del presente allegato:

a)

per l'Unione il PPP rientra nelle due categorie di lavori pubblici/appalti pubblici di servizi o lavori pubblici/concessioni di servizi pubblici, come prescritto nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di appalti pubblici;

b)

per Singapore, il PPP è disciplinato dalle disposizioni della legge sugli appalti pubblici e norme complementari, a condizione che soddisfi le condizioni ivi previste.

Copertura del PPP e norme applicabili al PPP

4.

Il PPP è copertè a titolo del capo 9 (Appalti pubblici) fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 (Portata e campo di applicazione).

5.

Gli impegni di cui al capo 9 (Appalti pubblici) si applicano soltanto ai contratti PPP conclusi tra un ente appaltante coperto e un fornitore al quale è aggiudicato il PPP. Il capo 9 (Appalti pubblici) non disciplina:

a)

le modalità di funzionamento interne del fornitore quando il fornitore è un gruppo di persone che forniscono o intendono fornire servizi; o

b)

l'acquisizione di beni, servizi di costruzione o altri servizi o qualsiasi combinazione dei suddetti da parte del fornitore a cui è aggiudicato il contratto PPP.

ALLEGATO 10–A

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI DI CUI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE AI FINI DELLA PROTEZIONE COME INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL TERRITORIO DELLE PARTI

SEZIONE A

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELL'UNIONE

 

Stato membro

Indicazione geografica

Descrizione o classe del prodotto (1)

1.

Cipro

Κουμανδαρία/Commandaria

Vino

2.

Cipro

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Bevanda spiritosa

3.

Repubblica ceca

České pivo

Birre

4.

Repubblica ceca

Budějovické pivo

Birre

5.

Repubblica ceca

Budějovický měšt'anský var

Birre

6.

Repubblica ceca

Českobudějovické pivo

Birre

7.

Repubblica ceca

Žatecký chmel

Altri prodotti di cui all'allegato I del trattato (spezie, ecc.) – Luppolo

8.

Germania

Mittelrhein

Vino

9.

Germania

Rheinhessen

Vino

10.

Germania

Rheingau

Vino

11.

Germania

Mosel

Vino

12.

Germania

Franken

Vino

13.

Germania

Korn / Kornbrand (2)

Bevanda spiritosa

14.

Germania

Bayerisches Bier

Birre

15.

Germania

Münchener Bier

Birre

16.

Germania

Hopfen aus der Hallertau

Altri prodotti di cui all'allegato I del trattato (spezie, ecc.) – Luppolo

17.

Germania

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Salsicce

18.

Germania

Schwarzwälder Schinken

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

19.

Germania

Aachener Printen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

20.

Germania

Nürnberger Lebkuchen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

21.

Germania

Lübecker Marzipan

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

22.

Germania

Bremer Klaben

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

23.

Danimarca

Danablu

Formaggio

24.

Irlanda

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky

Bevanda spiritosa

25.

Irlanda

Irish cream

Bevanda spiritosa

26.

Grecia

Ρετσίνα Αττικής (Retsina of Attiki)

Vino

27.

Grecia

Ούζο/Ouzo (3)

Bevanda spiritosa

28.

Grecia

Ελιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas)

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Olive da tavola

29.

Grecia

Σάμος (Samos)

Vino

30.

Grecia

Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou)

Gomme e resine naturali – Gomma da masticare

31.

Grecia

Φέτα (Feta)

Formaggio

32.

Spagna

Málaga

Vino

33.

Spagna

Rioja

Vino

34.

Spagna

Jerez – Xérès – Sherry o Jerez o Xérès o Sherry

Vino

35.

Spagna

Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda

Vino

36.

Spagna

La Mancha

Vino

37.

Spagna

Cava

Vino

38.

Spagna

Navarra

Vino

39.

Spagna

Valencia

Vino

40.

Spagna

Somontano

Vino

41.

Spagna

Ribera del Duero

Vino

42.

Spagna

Penedès

Vino

43.

Spagna

Bierzo

Vino

44.

Spagna

Empordà

Vino

45.

Spagna

Priorat

Vino

46.

Spagna

Rueda

Vino

47.

Spagna

Rías Baixas

Vino

48.

Spagna

Jumilla

Vino

49.

Spagna

Toro

Vino

50.

Spagna

Valdepeñas

Vino

51.

Spagna

Cataluña

Vino

52.

Spagna

Alicante

Vino

53.

Spagna

Utiel–requena

Vino

54.

Spagna

Brandy de Jerez

Bevanda spiritosa

55.

Spagna

Pacharán Navarro

Bevanda spiritosa

56.

Spagna

Baena

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

57.

Spagna

Sierra Mágina

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

58.

Spagna

Aceite del Baix Ebre–Montsía / Oli del Baix Ebre–Montsía

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

59.

Spagna

Aceite del Bajo Aragón

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

60.

Spagna

Antequera

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

61.

Spagna

Priego de Córdoba

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

62.

Spagna

Sierra de Cádiz

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

63.

Spagna

Sierra de Segura

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

64.

Spagna

Sierra de Cazorla

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

65.

Spagna

Siurana

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

66.

Spagna

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

67.

Spagna

Les Garrigues

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

68.

Spagna

Estepa

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

69.

Spagna

Guijuelo

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti

70.

Spagna

Jabugo

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti

71.

Spagna

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti

72.

Spagna

Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Salsicce

73.

Spagna

Mahón–Menorca

Formaggio

74.

Spagna

Queso Manchego

Formaggio

75.

Spagna

Cítricos Valencianos / Cîtrics Valencians

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Agrumi

76.

Spagna

Jijona

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria – Torrone

77.

Spagna

Turrón de Alicante

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

78.

Spagna

Azafrán de la Mancha

Altri prodotti di cui all'allegato I del trattato (spezie, ecc.) – Zafferano

79.

Francia

Beaujolais

Vino

80.

Francia

Bordeaux

Vino

81.

Francia

Bourgogne

Vino

82.

Francia

Chablis

Vino

83.

Francia

Champagne

Vino

84.

Francia

Graves (Graves de Vayres)

Vino

85.

Francia

Médoc

Vino

86.

Francia

Moselle

Vino

87.

Francia

Saint–Emilion

Vino

88.

Francia

Sauternes

Vino

89.

Francia

Haut–Médoc

Vino

90.

Francia

Alsace

Vino

91.

Francia

Côtes du Rhône

Vino

92.

Francia

Languedoc (coteaux du Languedoc)

Vino

93.

Francia

Côtes du Roussillon

Vino

94.

Francia

Châteauneuf–du–Pape

Vino

95.

Francia

Côtes de Provence

Vino

96.

Francia

Margaux

Vino

97.

Francia

Touraine

Vino

98.

Francia

Anjou

Vino

99.

Francia

Pays d'Oc

Vino

100.

Francia

Val de Loire

Vino

101.

Francia

Cognac

Bevanda spiritosa

102.

Francia

Armagnac

Bevanda spiritosa

103.

Francia

Calvados

Bevanda spiritosa

104.

Francia

Comté

Formaggio

105.

Francia

Reblochon / Reblochon de Savoie

Formaggio

106.

Francia

Roquefort

Formaggio

107.

Francia

Camembert de Normandie

Formaggio

108.

Francia

Brie de Meaux

Formaggio

109.

Francia

Emmental de Savoie

Formaggio

110.

Francia

Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi–cuits

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Prugne secche cotte

111.

Francia

Huîtres de Marennes Oléron

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati – Ostriche

112.

Francia

Canards à foie gras du Sud–Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Anatre

113.

Francia

Jambon de Bayonne

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti

114.

Francia

Huile d'olive de Haute–Provence

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

115.

Francia

Huile essentielle de lavande de Haute–Provence

Olio essenziale – Lavanda

116.

Italia

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Altri prodotti di cui all'allegato I del trattato (spezie, ecc.) – Salse

117.

Italia

Aceto balsamico di Modena

Altri prodotti di cui all'allegato I del trattato (spezie, ecc.) – Salse

118.

Italia

Cotechino Modena

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

119.

Italia

Zampone Modena

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

120.

Italia

Bresaola della Valtellina

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

121.

Italia

Mortadella Bologna

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

122.

Italia

Prosciutto di Parma

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti

123.

Italia

Prosciutto di San Daniele

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti

124.

Italia

Prosciutto Toscano

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti

125.

Italia

Provolone Valpadana

Formaggio

126.

Italia

Taleggio

Formaggio

127.

Italia

Asiago

Formaggio

128.

Italia

Fontina

Formaggio

129.

Italia

Gorgonzola

Formaggio

130.

Italia

Grana Padano

Formaggio

131.

Italia

Mozzarella di Bufala Campana

Formaggio

132.

Italia

Parmigiano Reggiano

Formaggio

133.

Italia

Pecorino Romano

Formaggio

134.

Italia

Pecorino Sardo

Formaggio

135.

Italia

Pecorino Toscano

Formaggio

136.

Italia

Arancia Rossa di Sicilia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

137.

Italia

Cappero di Pantelleria

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

138.

Italia

Kiwi Latina

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

139.

Italia

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

140.

Italia

Mela Alto Adige / Südtiroler apfel

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

141.

Italia

Pesca e nettarina di Romagna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

142.

Italia

Pomodoro di Pachino

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

143.

Italia

Grappa

Bevanda spiritosa

144.

Italia

Chianti

Vino

145.

Italia

Marsala

Vino

146.

Italia

Asti

Vino

147.

Italia

Barbaresco

Vino

148.

Italia

Bardolino (superiore)

Vino

149.

Italia

Barolo

Vino

150.

Italia

Brachetto d'Acqui

Vino

151.

Italia

Brunello di Montalcino

Vino

152.

Italia

Vino nobile di Montepulciano

Vino

153.

Italia

Bolgheri Sassicaia

Vino

154.

Italia

Dolcetto d'Alba

Vino

155.

Italia

Franciacorta

Vino

156.

Italia

Lambrusco di Sorbara

Vino

157.

Italia

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Vino

158.

Italia

Montepulciano d’Abruzzo

Vino

159.

Italia

Soave

Vino

160.

Italia

Campania

Vino

161.

Italia

Sicilia

Vino

162.

Italia

Toscano/a

Vino

163.

Italia

Veneto

Vino

164.

Italia

Conegliano - Prosecco / Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene - Prosecco

Vino

165.

Ungheria

Tokaj

Vino

166.

Ungheria

Törkölypálinka

Bevanda spiritosa

167.

Ungheria

Pálinka

Bevanda spiritosa

168.

Ungheria

Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

169.

Austria

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Bevanda spiritosa

170.

Austria

Inländerrum

Bevanda spiritosa

171.

Austria

Tiroler Speck

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti

172.

Austria

Steirischer Kren

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

173.

Polonia

Polska Wódka/Polish Vodka

Bevanda spiritosa

174.

Polonia

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte

Bevanda spiritosa

175.

Polonia

Polish Cherry

Bevanda spiritosa

176.

Portogallo

Queijo S. Jorge

Formaggio

177.

Portogallo

Vin de Madère / Madère / Madera / Madeira Wijn / Vino di Madera / / Madeira Wein / Madeira Wine / Madeira / Vinho da Madeira

Vino

178.

Portogallo

Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn / vin de Porto / Port Wine / Port / vinho do Porto / Porto

Vino

179.

Portogallo

Douro

Vino

180.

Portogallo

Dão

Vino

181.

Portogallo

Bairrada

Vino

182.

Portogallo

Vinho Verde

Vino

183.

Portogallo

Alentejo

Vino

184.

Romania

Dealu Mare

Vino

185.

Romania

Murfatlar

Vino

186.

Romania

Cotnari

Vino

187.

Romania

Coteşti

Vino

188.

Romania

Panciu

Vino

189.

Romania

Recaş

Vino

190.

Romania

Odobeşti

Vino

191.

Romania

Târnave

Vino

192.

Slovacchia

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Vino

193.

Finlandia

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka / Vodka of Finland

Bevanda spiritosa

194.

Finlandia

Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

Bevanda spiritosa

195.

Svezia

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Bevanda spiritosa

196.

Regno Unito

Scotch Whisky

Bevanda spiritosa

SEZIONE B

Indicazioni geografiche di Singapore


(1)  Conformemente alla classificazione per l'indicazione geografica di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, quale stabilita nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

(2)  Prodotto di Germania, Austria o Belgio (comunità germanofona).

(3)  Prodotto della Grecia o di Cipro.

ALLEGATO 10–B

INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

SEZIONE A

Indicazioni geografiche dell'Unione

SEZIONE B

Indicazioni geografiche di Singapore

ALLEGATO 11-A

PRINCIPI APPLICABILI AD ALTRE SOVVENZIONI

1.   

Di norma una parte non concede altre sovvenzioni relative allo scambio di merci e alla prestazione di servizi che non siano oggetto della disciplina di cui all'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate), nella misura in cui esse incidano o rischino di incidere sugli scambi commerciali delle parti.

2.   

Nonostante il paragrafo 1, una parte può concedere le sovvenzioni seguenti, qualora siano necessarie per conseguire un obiettivo di interesse pubblico e gli importi delle sovvenzioni in questione si limitino al minimo necessario per il conseguimento di tale obiettivo e i suoi effetti sugli scambi dell'altra parte siano limitati:

a)

le sovvenzioni a carattere sociale concesse ai singoli consumatori, a condizione che siano accordate senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b)

le sovvenzioni destinate a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c)

le sovvenzioni destinate a favorire lo sviluppo economico delle regioni nelle quali il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure in cui si abbia una grave forma di sottoccupazione;

d)

le sovvenzioni destinate a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di una delle parti;

e)

le sovvenzioni destinate ad agevolare lo sviluppo di talune attività o lo sviluppo di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi di una delle parti o la concorrenza tra le parti (1);

f)

le sovvenzioni concesse ad imprese incaricate della gestione di servizi chiaramente definiti di interesse economico generale, purché tali sovvenzioni siano limitate ai costi della prestazione di tali servizi;

g)

le sovvenzioni destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi di una delle due parti e la concorrenza tra le parti, e

h)

le sovvenzioni destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di interesse regionale o bilaterale.


(1)  Questa categoria può comprendere, tra l'altro, le sovvenzioni con finalità di ricerca, sviluppo e innovazione chiaramente definite, le sovvenzioni per la formazione o la creazione di posti di lavoro, le sovvenzioni in campo ambientale e le sovvenzioni a favore delle piccole e medie imprese, definite come imprese con meno di 250 dipendenti.

ALLEGATO 14-A

REGOLE DI PROCEDURA DELL'ARBITRATO

Disposizioni generali

1.

Ai fini del capo 14 (Risoluzione delle controversie) e del presente allegato si intende per:

«consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

«arbitro»: il membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale);

«assistente»: una persona che, ai sensi del mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

«parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4 (Avvio del procedimento arbitrale);

«parte convenuta»: la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione);

«collegio arbitrale»: un collegio costituito a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale);

«rappresentante di una parte»: un funzionario o qualsiasi altra persona che sia stata designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, per rappresentare la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.

2.

Il presente allegato si applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie), salvo diverso accordo tra le parti.

3.

Salvo altrimenti concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, comprese le spese degli arbitri, sono equamente ripartite tra le parti.

Notifiche

4.

Le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata o corriere, a mano con rilascio di ricevuta o tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto il giorno dell'invio.

5.

Una parte fornisce una copia elettronica di ciascuna delle proprie comunicazioni scritte e contestazioni, così come una copia cartacea dei documenti, a ciascuno degli arbitri e contemporaneamente all'altra parte.

6.

Tutte le comunicazioni sono indirizzate rispettivamente al direttore generale della direzione generale del Commercio della Commissione europea e al direttore della divisione per l’America settentrionale e l’Europa del Ministero per il Commercio e l’industria di Singapore.

7.

Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche, salvo obiezione dell'altra parte.

8.

Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale di Singapore o dell'Unione, il documento è trasmesso il giorno lavorativo successivo.

9.

A seconda del contenuto delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e le notifiche indirizzate al comitato per il commercio conformemente al capo 14 (Risoluzione delle controversie) sono inviate in copia anche agli altri comitati specializzati pertinenti istituiti dall'accordo.

Avvio del procedimento arbitrale

10.

a)

Se, a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale) o delle regole 22, 24 o 51 del presente allegato, gli arbitri sono designati mediante estrazione a sorte, i rappresentanti di entrambe le parti hanno il diritto di assistere al sorteggio.

b)

Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

11.

a)

Salvo diverso accordo tra le parti, entro sette giorni dalla data di designazione degli arbitri il collegio arbitrale è investito del mandato seguente:

«esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale presentata a norma dell'articolo 14.4; pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 mediante constatazioni giuridiche e/o di fatto debitamente motivate ed emettere il proprio lodo a norma degli articoli 14.7 e 14.8.»

b)

Le parti notificano al collegio arbitrale la loro decisione sul mandato non appena hanno trovato un accordo a tale riguardo.

Comunicazioni iniziali

12.

La parte attrice fa pervenire le proprie comunicazioni scritte iniziali entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta fa pervenire la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Lavori dei collegi arbitrali

13.

Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

14.

Salvo altrimenti disposto al capo 14 (Risoluzione delle controversie), il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare mediante telefono, fax o collegamento informatico.

15.

Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

16.

La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegata.

17.

Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) e dei suoi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

18.

Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

19.

In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale).

20.

Se una parte ritiene che un arbitro debba essere sostituito perché non soddisfa i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato 14-B («codice di condotta»), detta parte informa l'altra parte entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.

21.

Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale).

22.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, in seguito a tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, è designato un nuovo arbitro.

La parte che aveva designato l'arbitro da sostituire sceglie un arbitro tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro dieci giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale.

Qualora l'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia stato stabilito nel periodo prescritto all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale, la parte che aveva designato l'arbitro da sostituire o, in mancanza di una scelta di detta parte, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato seleziona un arbitro se:

a)

una parte non aveva proposto persone, tra le persone rimanenti proposte dall'altra parte a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2; oppure

b)

le parti non avevano concordato un elenco di nominativi in conformità dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, tra le persone proposte dalla parte a norma di detto articolo 14.20, paragrafo 2.

23.

Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale).

24.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente del collegio arbitrale, ciascuna delle parti può chiedere che la questione venga sottoposta a un terzo neutrale. Se le parti non riescono a concordare sul terzo neutrale, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente del collegio arbitrale è definitiva.

Se tale persona decide che il presidente del collegio arbitrale in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, le parti si accordano in merito alla sostituzione. Se le parti non concordano sul nuovo presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato per il commercio, o il suo delegato, seleziona un nuovo presidente estraendolo a sorte tra i membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. I rimanenti membri della lista escludono, se del caso, la persona che aveva deciso che il presidente non soddisfaceva i requisiti del codice di condotta. La designazione del nuovo presidente è completata entro cinque giorni dalla data della constatazione della necessità di sostituire il presidente.

25.

I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo durante il quale sono espletate le procedure di cui alle regole 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente allegato.

Audizioni

26.

Consultate le parti e gli altri arbitri, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l'audizione non si svolge a porte chiuse, tali informazioni vengono messe a disposizione del pubblico dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo dissenso di una parte, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un'audizione.

27.

Salvo diverso accordo tra le parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è Singapore e a Singapore se la parte attrice è l'Unione.

28.

Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle parti.

29.

Per l'intera durata delle audizioni tutti gli arbitri sono presenti.

30.

Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le persone seguenti possono presenziare a un'audizione:

a)

i rappresentanti delle parti;

b)

i consulenti delle parti;

c)

il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi;

d)

gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

31.

Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna parte trasmette contemporaneamente al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'audizione interverranno oralmente per conto di quella parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.

32.

Le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le parti non decidano che si svolgano parzialmente o totalmente a porte chiuse. Salvo diverso accordo tra le parti, se le audizioni sono aperte al pubblico, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la trasmissione pubblica avviene per telediffusione simultanea a circuito chiuso in una sala di trasmissione separata presso la sede dell'arbitrato;

b)

per assistere alla trasmissione pubblica delle audizioni è necessario registrarsi;

c)

nessuna registrazione audio o video e nessuna fotografia è consentita nella sala di trasmissione;

d)

il collegio arbitrale può richiedere che un'audizione si svolga a porte chiuse al fine di affrontare le questioni relative a informazioni riservate.

Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. In via eccezionale, il collegio arbitrale può condurre l'audizione a porte chiuse in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti.

33.

Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente, assicurando un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:

Comunicazioni

a)

comunicazione della parte attrice;

b)

replica della parte convenuta;

Contestazioni

a)

contestazione della parte attrice;

b)

replica della parte convenuta.

34.

Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'audizione.

35.

Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è quanto prima redatto e trasmesso alle parti.

36.

Entro dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna parte può trasmettere al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

37.

Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle parti riceve una copia delle domande scritte del collegio arbitrale.

38.

Ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna delle parti è data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

Riservatezza

39.

Qualora le audizioni del collegio arbitrale si siano svolte a porte chiuse conformemente alla regola 32 del presente allegato, le parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle audizioni, delle discussioni, della relazione interinale del collegio arbitrale nonché di tutte le osservazioni scritte trasmesse al collegio e di tutte le comunicazioni con lo stesso. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Se le osservazioni trasmesse da una parte al collegio arbitrale contengono informazioni riservate, tale parte fornisce anche, su richiesta dell'altra parte, entro quindici giorni, una versione non riservata delle osservazioni che può essere comunicata al pubblico. Le disposizioni del presente allegato non precludono a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni considerate riservate da quest'ultima.

Contatti unilaterali

40.

Il collegio arbitrale non si incontra, non sente, né entra in alcun modo in contatto con una parte in assenza dell'altra parte.

41.

Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni amicus curiae

42.

Salvo diverso accordo tra le parti, entro tre giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale può considerare comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate delle parti, purché tali comunicazioni vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a quindici cartelle dattiloscritte, compresi eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale.

43.

La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la cittadinanza o luogo di stabilimento di tale persona, la natura delle attività e delle fonti di finanziamento di tale persona, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è inviata nelle lingue scelte dalle parti in conformità della regola 46 del presente allegato.

44.

Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle regole 42 e 43 del presente allegato. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Tutte le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente al presente allegato vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni.

Casi urgenti

45.

Nei casi urgenti di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie) il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente allegato e comunica tali adeguamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

46.

Durante le consultazioni di cui all'articolo 14.3 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui alla regola 10, lettera b), del presente allegato, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento arbitrale.

47.

Le parti possono formulare osservazioni sulla traduzione di un documento predisposta conformemente al presente allegato.

48.

In caso di divergenze sull'interpretazione del presente accordo il collegio arbitrale tiene conto del fatto che l'accordo è stato negoziato in inglese.

Computo dei termini

49.

Qualora, in applicazione della regola 8 del presente allegato, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati a decorrere dall'ultima data di ricevimento.

Altre procedure

50.

Il presente allegato si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 14.10 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 14.11 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 14.12 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 14.13 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi), paragrafo 2. I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione dei lodi del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

51.

Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale ai fini delle procedure di cui all'articolo 14.10 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 14.11 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 14.12 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 14.13 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi), paragrafo 2, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica del lodo del collegio arbitrale è prorogato di quindici giorni.

ALLEGATO 14-B

CODICE DI CONDOTTA PER GLI ARBITRI E I MEDIATORI

Definizioni

1.

Ai fini del presente codice di condotta si intende per:

«arbitro»: il membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale);

«candidato»: una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri) proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale);

«assistente»: una persona che, ai sensi del mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

«procedimento»: salvo altrimenti disposto, un procedimento del collegio arbitrale a norma del capo 14 (Risoluzione delle controversie);

«personale»: rispetto a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Responsabilità nei confronti della procedura

2.

Nel corso dell'intero procedimento i candidati e gli arbitri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli arbitri non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo per quanto riguarda le questioni sottoposte al collegio arbitrale. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3.

Prima di essere confermato quale arbitro a norma del capo 14 (Risoluzione delle controversie), ogni candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, i candidati compiono ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4.

I candidati o gli arbitri sono tenuti a comunicare al comitato per il commercio unicamente le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.

5.

In seguito alla nomina, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di tale natura che possono intervenire in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato per il commercio, affinché siano esaminati dalle parti.

Doveri degli arbitri

6.

In seguito alla nomina, ciascun arbitro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.

7.

Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.

8.

Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.

9.

Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10.

Ciascun arbitro é indipendente e imparziale e deve evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non è influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

11.

Nessun arbitro contrae direttamente o indirettamente obblighi o accetta vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo a una corretta esecuzione delle sue funzioni.

12.

Nessun arbitro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati, e ogni arbitro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.

13.

Ciascun arbitro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

14.

Gli arbitri evitano di allacciare relazioni, o di acquisire interessi finanziari, tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15.

Gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

16.

Nessun arbitro o ex arbitro divulga o si avvale, in qualsiasi momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, né in alcun caso divulga o si avvale di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17.

Un arbitro non divulga, integralmente o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 14 (Risoluzione delle controversie).

18.

Nessun arbitro o ex arbitro divulga, in alcun momento, le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro a tale riguardo.

Spese

19.

Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e presenta un resoconto finale al riguardo.

Mediatori

20.

Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.

PROTOCOLLO 1

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Definizioni

SEZIONE 2

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2 Prescrizioni generali

ARTICOLO 3 Cumulo dell'origine

ARTICOLO 4 Prodotti interamente ottenuti

ARTICOLO 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

ARTICOLO 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

ARTICOLO 7 Unità da prendere in considerazione

ARTICOLO 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

ARTICOLO 9 Assortimenti

ARTICOLO 10 Elementi neutri

ARTICOLO 11 Separazione contabile

SEZIONE 3

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12 Principio di territorialità

ARTICOLO 13 Non alterazione

ARTICOLO 14 Esposizioni

SEZIONE 4

RESTITUZIONE O ESENZIONE

ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

SEZIONE 5

DICHIARAZIONE D'ORIGINE

ARTICOLO 16 Prescrizioni generali

ARTICOLO 17 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

ARTICOLO 18 Esportatore autorizzato

ARTICOLO 19 Validità della dichiarazione di origine

ARTICOLO 20 Presentazione della dichiarazione di origine

ARTICOLO 21 Importazione con spedizioni scaglionate

ARTICOLO 22 Esenzioni dalla dichiarazione di origine

ARTICOLO 23 Documenti giustificativi

ARTICOLO 24 Conservazione delle dichiarazioni e dei documenti giustificativi

ARTICOLO 25 Discordanze ed errori formali

ARTICOLO 26 Importi espressi in euro

SEZIONE 6

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 27 Cooperazione tra autorità competenti

ARTICOLO 28 Verifica delle dichiarazioni di origine

ARTICOLO 29 Indagini amministrative

ARTICOLO 30 Risoluzione delle controversie

ARTICOLO 31 Sanzioni

SEZIONE 7

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 32 Applicazione del presente protocollo

ARTICOLO 33 Condizioni particolari

SEZIONE 8

Disposizioni finali

ARTICOLO 34 Modifiche del presente protocollo

ARTICOLO 35 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Elenco delle appendici

ALLEGATO A: NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO B

ALLEGATO B: ELENCO DELLE LAVORAZIONI O DELLE TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

ALLEGATO B bis: ADDENDUM DELL'ALLEGATO B

ALLEGATO C: MATERIALI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

ALLEGATO D: PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 9, PER I QUALI I MATERIALI ORIGINARI DI UN PAESE ASEAN SONO CONSIDERATI COME MATERIALI ORIGINARI DI UNA PARTE

ALLEGATO E: TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

Dichiarazioni comuni

DICHIARAZIONE COMUNE riguardante il Principato di Andorra

DICHIARAZIONE COMUNE riguardante la Repubblica di San Marino

DICHIARAZIONE COMUNE riguardante la revisione delle norme d'origine di cui al protocollo 1

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente protocollo:

a)

per "paese ASEAN" si intende uno Stato membro dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, che non è parte del presente accordo;

b)

i "capitoli", le "voci" e le "sottovoci" sono i capitoli, le voci e le sottovoci figuranti nella nomenclatura, che costituisce il sistema armonizzato con le modifiche indicate nella raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, del 26 giugno 2004;

c)

il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo, voce o sottovoce del sistema armonizzato;

d)

per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati in un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall'esportatore al destinatario oppure, in mancanza di tale documento, in un'unica fattura;

e)

per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;

f)

per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto franco fabbrica al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché siano compresi il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto, che sono realmente sostenuti nell'Unione o a Singapore, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti tali costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

i "materiali fungibili" sono i materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche, e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;

h)

per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;

i)

per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

j)

per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

k)

per "prodotto" si intende il prodotto che è fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; e

l)

per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione o a Singapore.

2.   Ai fini del comma 1, lettera f), se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" può riferirsi all'impresa appaltante.

SEZIONE 2

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Prescrizioni generali

Ai fini del presente accordo i prodotti seguenti sono considerati originari di una parte:

a)

i prodotti interamente ottenuti in una parte a norma dell'articolo 4; e

b)

i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5.

ARTICOLO 3

Cumulo dell'origine

1.   In deroga all'articolo 2 (Prescrizioni generali) sono considerati originari di una parte i prodotti ottenuti in quella parte incorporando materiali originari dell'altra parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti). Non è necessario che i materiali dell'altra parte abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   I materiali originari di un paese ASEAN che applica un accordo preferenziale con l'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 sono considerati materiali originari di una parte se sono incorporati in un prodotto ottenuto in quella parte, purché abbiano subito in quella parte lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).

3.   Ai fini del paragrafo 2, l'origine dei materiali è determinata in base alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali dell'Unione con tali paesi.

4.   Ai fini del paragrafo 2, il carattere originario dei materiali esportati da uno dei paesi ASEAN in una parte e da utilizzare in ulteriori lavorazioni o trasformazioni è stabilito mediante una prova dell'origine, in base alla quale questi materiali potrebbero essere esportati direttamente nell'Unione.

5.   Il cumulo di cui ai paragrafi da 2 a 7 può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

i paesi ASEAN coinvolti nell'acquisizione del carattere originario si siano impegnati a:

i)

osservare o garantire l'osservanza del presente protocollo; e

ii)

fornire la cooperazione amministrativa necessaria a garantire l'attuazione corretta del presente protocollo sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;

b)

gli impegni di cui alla lettera a) siano stati notificati all'Unione.

6.   Le dichiarazioni di origine rilasciate in applicazione del paragrafo 4 recano una delle voci seguenti:

a)

"Application of Article 3(2) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA"; oppure

b)

"Application du paragraphe 2 de l'article 3 du protocole no 1 de l'ALE UE/Singapour".

7.   I materiali che figurano nell'allegato C del presente protocollo sono esclusi dal cumulo di cui ai paragrafi da 2 a 6 laddove al momento dell'importazione del prodotto:

a)

la preferenza tariffaria applicabile ai materiali in una parte non sia la stessa per tutti i paesi interessati dal cumulo; e

b)

i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente in una parte.

8.   Su richiesta di una parte, con decisione adottata in seno al comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le parti possono modificare l'allegato C del presente protocollo. Le richieste di modifica vanno comunicate all'altra parte almeno due mesi prima della riunione di detto comitato.

9.   I materiali originari di un paese ASEAN sono considerati materiali originari di una parte se sono ulteriormente trasformati o incorporati in uno dei prodotti ivi ottenuti, che figurano nell'allegato D del presente protocollo, purché abbiano subito in quella parte lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).

10.   Ai fini del paragrafo 9, l'origine dei materiali è determinata conformemente alle norme di origine preferenziale applicabili ai paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (nel seguito "SPG") di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (1).

11.   Ai fini del paragrafo 9, il carattere originario dei materiali esportati da uno dei paesi ASEAN in una parte e da utilizzare in ulteriori lavorazioni o trasformazioni è stabilito mediante una prova dell'origine in conformità delle regole preferenziali applicabili ai paesi beneficiari dell'SPG, come stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione.

12.   Il cumulo di cui ai paragrafi da 9 a 13 può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

i paesi ASEAN coinvolti nell'acquisizione del carattere originario si siano impegnati a:

i)

osservare o garantire l'osservanza del presente protocollo; e

ii)

fornire la cooperazione amministrativa necessaria a garantire l'attuazione corretta del presente protocollo sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;

b)

gli impegni di cui alla lettera a) siano stati notificati all'Unione.

13.   Le dichiarazioni di origine rilasciate in applicazione del paragrafo 9 recano una delle seguenti voci:

a)

"Application of Article 3(9) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA"; oppure

b)

"Application du paragraphe 9 de l'article 3 du protocole no 1 de l'ALE UE/Singapour".

14.   Su richiesta di una parte, con decisione adottata in seno al comitato doganale, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le parti possono modificare l'allegato D del presente protocollo. Le richieste di modifica vanno comunicate all'altra parte almeno due mesi prima della riunione del comitato.

15.   Il cumulo di cui ai paragrafi da 9 a 13 cessa di essere applicato quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.

ARTICOLO 4

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano interamente ottenuti in una parte:

a)

i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;

f)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g)

i prodotti dell'acquacoltura a partire da pesci, crostacei e molluschi ivi nati e allevati;

h)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali di una parte dalle sue navi;

i)

i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j)

gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che servano soltanto al recupero delle materie prime;

k)

gli scarti e i residui di operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali di una parte, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e

m)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad l).

2.   Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, lettera h), e al paragrafo 1, lettera i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione o a Singapore;

b)

che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione o di Singapore; e

c)

che soddisfano una delle condizioni seguenti:

i)

appartengono, in misura non inferiore al cinquanta per cento, a cittadini di uno Stato membro dell'Unione o di Singapore;

oppure

ii)

sono di proprietà di società:

1)

le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro dell'Unione o a Singapore, e

2)

che appartengono, in misura non inferiore al cinquanta per cento, a uno Stato membro dell'Unione o a Singapore, ad enti pubblici o a cittadini di una parte.

ARTICOLO 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini della lettera b) dell'articolo 2 (Requisiti generali) i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato B o B bis del presente protocollo.

2.   Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nel presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco di cui all'allegato B o B bis del presente protocollo è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui il prodotto che ha acquisito il carattere originario è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

3.   In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi i paragrafi 4 e 5, i materiali non originari di cui non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, secondo le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato B o B bis del presente protocollo, possono nondimeno essere utilizzati purché il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

a)

il dieci per cento del peso del prodotto per i prodotti rientranti nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b)

il dieci per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato A del presente protocollo.

4.   Il paragrafo 3 non può essere interpretato in modo tale da consentire alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo di materiali non originari, specificate nell'elenco di cui all'allegato B del presente protocollo.

5.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti). Fatti salvi l'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti) e il paragrafo 2 dell'articolo 7 (Unità da prendere in considerazione), la tolleranza prevista in tali paragrafi si applica tuttavia alla somma di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco di cui all'allegato B del presente protocollo relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.

ARTICOLO 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotti originari, a prescindere dal rispetto o meno delle prescrizioni di cui all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati), le lavorazioni o trasformazioni seguenti:

a)

operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il deposito;

b)

scomposizione e composizione di confezioni;

c)

lavaggio, pulitura; spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

stiratura e pressatura di tessili e articoli tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;

g)

operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

h)

sbucciatura, snocciolatura, sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

affilatura, semplice macinatura o semplice taglio;

j)

vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l)

apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

semplice miscelatura di prodotti anche di specie diverse; miscelatura di zucchero con qualsiasi altra sostanza;

n)

semplice aggiunta di acqua o diluizione, disidratazione oppure denaturazione dei prodotti;

o)

semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o smontaggio di prodotti in parti;

p)

cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) ad o); oppure

q)

macellazione di animali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

3.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1 si tiene conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione o a Singapore.

ARTICOLO 7

Unità da prendere in considerazione

1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

2.   Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

Qualora, in forza della regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione, l'imballaggio è preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono compresi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari laddove tutti i prodotti che li compongono siano originari. Un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il quindici per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 10

Elementi neutri

Per stabilire se un prodotto è originario di una parte non occorre determinare l'origine degli elementi seguenti eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione;

c)

macchine, utensili, filiere e forme; pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati; lubrificanti, grassi, materiali compositi ed altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; guanti, occhiali, calzature, abbigliamento, dispositivi e forniture di sicurezza; attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per testare o ispezionare il prodotto; catalizzatori e solventi; e

d)

altre merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

ARTICOLO 11

Separazione contabile

1.   Se nella lavorazione o nella trasformazione di un prodotto sono utilizzati materiali fungibili originari e non originari, le autorità doganali competenti possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

2.   Le autorità governative competenti possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a condizioni da essi ritenute appropriate.

3.   L'autorizzazione è concessa solo se il ricorso al metodo della separazione contabile può garantire in qualsiasi dato momento che il numero di prodotti ottenuti, che potrebbero essere considerati originari dell'Unione o di Singapore, è identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

4.   Se autorizzato, si applica il metodo di separazione contabile quale ad esempio la determinazione della media, il metodo LIFO (last-in, first-out - ultimo ad entrare, primo ad uscire) o il metodo FIFO (first-in, first-out - primo ad entrare, primo ad uscire) e l'applicazione del metodo usato è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione o a Singapore, in base al luogo in cui il prodotto è fabbricato.

5.   Un fabbricante che adotta il metodo della segregazione contabile emette o richiede dichiarazioni di origine per la quantità di prodotti che può essere considerata originaria della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali o delle autorità governative competenti della parte esportatrice, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa alla modalità secondo la quale i quantitativi sono stati gestiti.

6.   Le autorità governative competenti controllano il modo in cui sono utilizzate le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 e possono revocarle qualora il fabbricante faccia un qualunque uso improprio dell'autorizzazione o non ottemperi a qualunque altra condizione di cui al presente protocollo.

SEZIONE 3

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12

Principio di territorialità

1.   Le condizioni di cui alla sezione 2, relative all'acquisizione del carattere originario, devono essere soddisfatte in una parte senza interruzione.

2.   Le merci originarie esportate da una parte in un paese terzo e successivamente reimportate devono essere considerate merci non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

a)

le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

b)

non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese terzo o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 13

Non alterazione

1.   I prodotti dichiarati per l'importazione in una parte devono essere gli stessi prodotti esportati dall'altra parte di cui sono considerati originari. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli in buono stato o diverse dall'aggiunta o dall'apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarati ai fini dell'importazione.

2.   Il deposito di prodotti o spedizioni è ammesso solo se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

3.   Fatta salva la sezione 5, il frazionamento delle spedizioni può avvenire laddove effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità solo se le spedizioni restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

4.   I paragrafi da 1 a 3 si considerano osservati salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tali casi, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove dell'osservanza; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove materiali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli oppure qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

ARTICOLO 14

Esposizioni

1.   I prodotti originari, spediti per un'esposizione in un paese diverso da una parte e venduti dopo l'esposizione per essere importati in una parte, beneficiano all'importazione delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

a)

un esportatore ha spedito detti prodotti da una parte nel paese in cui si tiene l'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti ad una persona in una parte;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione, o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e

d)

dal momento in cui sono stati inviati per l'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali della parte importatrice va presentata, secondo le normali procedure, una dichiarazione di origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 5, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

SEZIONE 4

RESTITUZIONE O ESENZIONE

ARTICOLO 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari dell'Unione o di Singapore, per i quali è rilasciata o compilata una dichiarazione di origine conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 5, non sono soggetti nell'Unione o a Singapore ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti i regimi di restituzione, sgravio o esenzione, parziale o totale, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente, applicabili nell'Unione o a Singapore ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali restituzioni, sgravi o esenzioni si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati ma non quando sono trattenuti in una parte per essere il consumo interno.

3.   L'esportatore di prodotti coperti da una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi, come definiti a norma dell'articolo 7 (Unità da prendere in considerazione), paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili, come definiti a norma dell'articolo 8 (Accessori, pezzi di ricambio e utensili), e ai prodotti degli assortimenti, come definiti a norma dell'articolo 9 (Assortimenti), se tali articoli sono non originari.

5.   Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali contemplati nel presente protocollo.

SEZIONE 5

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

ARTICOLO 16

Prescrizioni generali

1.   I prodotti originari dell'Unione importati a Singapore e i prodotti originari di Singapore importati nell'Unione beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su presentazione di una dichiarazione (nel seguito denominata "dichiarazione di origine"). La dichiarazione di origine è rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che deve descrivere il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

2.   I prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi specificati all'articolo 22 (Esenzioni dalla dichiarazione di origine), del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 17

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1.   Una dichiarazione di origine di cui all'articolo 16 (Prescrizioni generali) può essere compilata:

a)

nell'Unione:

i)

da un esportatore a norma dell'articolo 18 (Esportatore autorizzato); oppure

ii)

da un esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

b)

a Singapore da un esportatore che:

i)

sia registrato presso l'autorità competente e abbia ricevuto un Unique Entity Number (UEN); e

ii)

ottemperi alle disposizioni normative vigenti a Singapore, concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine.

2.   Una dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di Singapore e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.

3.   L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti appropriati di cui all'articolo 23 (Documenti giustificativi), atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento degli altri requisiti del presente protocollo.

4.   Una dichiarazione di origine deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato E del presente protocollo, conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta a penna e in stampatello. Nel caso delle esportazioni da Singapore, la dichiarazione di origine deve essere compilata nella versione inglese mentre, nel caso delle esportazioni dall'Unione, la dichiarazione di origine può figurare in una delle versioni linguistiche di cui all'allegato E del presente protocollo.

5.   Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 18 (Esportatore autorizzato) non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   In deroga al paragrafo 1, una dichiarazione di origine può eccezionalmente essere compilata dopo l'esportazione ("attestazione retroattiva"), a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni, nel caso dell'Unione, ed entro un anno, nel caso di Singapore, dall'ingresso delle merci nel territorio.

ARTICOLO 18

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione possono autorizzare qualsiasi esportatore, che esporta prodotti a norma del presente accordo, a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti interessati (nel seguito denominato "esportatore autorizzato"). L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali tutte le garanzie necessarie all'accertamento del carattere originario dei prodotti e del soddisfacimento degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione assegnano all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine.

4.   Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Tale revoca avviene se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso scorretto dell'autorizzazione.

ARTICOLO 19

Validità della dichiarazione di origine

1.   Una dichiarazione di origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio nella parte esportatrice. Il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.

2.   Le dichiarazioni di origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale laddove l'inosservanza del termine sia dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Nei casi di presentazione tardiva diversi da quelli di cui al paragrafo 2, le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le dichiarazioni di origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

ARTICOLO 20

Presentazione della dichiarazione di origine

Ai fini della richiesta di trattamento tariffario preferenziale le dichiarazioni di origine devono essere presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte. Dette autorità possono richiedere la traduzione di una dichiarazione di origine.

ARTICOLO 21

Importazione con spedizioni scaglionate

Nel caso in cui, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, siano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati, secondo la definizione della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, che rientrano nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica dichiarazione di origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 22

Esenzioni dalla dichiarazione di origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una dichiarazione di origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e purchénon sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione doganale CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, se è evidente che, per loro natura e quantità, tali prodotti non sono essere destinati a scopi commerciali.

3.   Il valore complessivo di tali prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 23

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di Singapore e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

a)

una prova diretta delle trasformazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta ad esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una parte, ove sono utilizzati conformemente al diritto interno; oppure

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione dei materiali in una parte, rilasciati o compilati in una parte, ove sono utilizzati in conformità al diritto interno.

ARTICOLO 24

Conservazione delle dichiarazioni e dei documenti giustificativi

1.   L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui al paragrafo 3, dell'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine).

2.   Le autorità doganali della parte importatrice conservano per almeno tre anni le dichiarazioni di origine a loro presentate.

3.   Conformemente a quanto previsto dalla normativa ivi vigente, ciascuna delle parti consente agli esportatori sul proprio territorio di conservare la documentazione o le registrazioni su qualsiasi supporto, a condizione che possano essere reperite e stampate.

ARTICOLO 25

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla dichiarazione di origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della dichiarazione di origine, se viene opportunamente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, su una dichiarazione di origine, il documento non è respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza di quanto in esso riportato.

ARTICOLO 26

Importi espressi in euro

1.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), comma 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 22 (Esenzioni dalla dichiarazione di origine), paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti siano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati membri dell'Unione, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), comma 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 22 (Esenzioni dalla dichiarazione di origine) in base alla valuta figurante nella fattura, secondo l'importo fissato dalla parte in questione.

3.   Gli importi che devono essere utilizzati in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta nazionale degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.   Uno Stato membro dell'Unione può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di oltre il cinque per cento dal risultato della conversione. Uno Stato membro dell'Unione può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al quindici per cento del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro sono riesaminati dalle parti in seno al comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) su richiesta dell'Unione o di Singapore. Nel procedere a detto riesame, le parti valutano l'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, le parti possono decidere, in seno al comitato doganale, di modificare gli importi espressi in euro.

SEZIONE 6

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 27

Cooperazione tra autorità competenti

1.   Le autorità doganali delle parti si comunicano, tramite la Commissione europea, gli indirizzi delle autorità doganali responsabili della verifica delle dichiarazioni di origine.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, tramite le relative autorità competenti, nella verifica dell'autenticità delle dichiarazioni di origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

ARTICOLO 28

Verifica delle dichiarazioni di origine

1.   Le verifiche a posteriori delle dichiarazioni di origine sono effettuate su campioni casuali o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi per dubitare dell'autenticità di tali documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'adempimento degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice l'originale o una copia della dichiarazione di origine, se era stata presentata, indicando, se del caso, i motivi che giustificano l'indagine. A corredo della richiesta di verifica, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevuti, che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni fornite nelle dichiarazioni di origine.

3.   La verifica è effettuata a cura delle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere prove e di procedere a ispezioni dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

4.   Se le autorità doganali della parte importatrice decidono di sospendere il trattamento preferenziale concesso ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, deve essere offerta all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, con riserva di applicazione delle misure cautelari ritenute necessarie. L'eventuale sospensione del trattamento preferenziale è ripristinata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte delle autorità doganali della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti interessati o dell'adempimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.

5.   Gli esiti della verifica sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesta, indicando chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari delle parti e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti a consentire alle autorità doganali richiedenti di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo in circostanze eccezionali.

ARTICOLO 29

Indagini amministrative

1.   Laddove dagli esiti della procedura di verifica o da qualsiasi altra informazione sostanziale disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, la parte esportatrice conduce, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, indagini appropriate o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. Gli esiti di tali indagini sono comunicati alla parte che richiede la verifica.

2.   La parte che richiede la verifica può presenziare alle indagini, fatte salve le condizioni che possono essere stabilite dall'autorità competente nella parte esportatrice.

3.   Nel caso in cui una parte constati, in base a informazioni oggettive, un ripetuto inadempimento (2) nel fornire cooperazione amministrativa a norma della presente sezione, o una frode sistematica ed intenzionale perpetrata dall'altra parte, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodotto o i prodotti interessati conformemente al paragrafo 4.

4.   L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle condizioni seguenti:

a)

la parte che ha constatato quanto indicato al paragrafo 3 lo notifica senza indugio al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 16.1 (Comitato per il commercio), unitamente alle informazioni oggettive e alle azioni raccomandate da intraprendere. All'atto della ricezione di detta notifica, il comitato per il commercio delibera in merito alle azioni appropriate da intraprendere sulla scorta di tutte le informazioni e delle risultanze obiettive pertinenti, nell'intento di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nel corso di tali consultazioni, il prodotto interessato o i prodotti interessati beneficia o beneficiano del trattamento preferenziale;

b)

qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato per il commercio senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodottointeressato o i prodotti interessati nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per rispondere alle preoccupazioni della parte. La sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al comitato per il commercio;

c)

le sospensioni temporanee di cui al presente articolo sono commisurate agli effetti sugli interessi finanziari della parte interessata, derivanti dalla situazione che ha dato adito alla constatazione della parte di cui al paragrafo 3. La loro durata è limitata a sei mesi, rinnovabili qualora alla data di scadenza non siano sostanzialmente mutate le condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale; e

d)

le sospensioni temporanee e il relativo rinnovo sono notificati al comitato per il commercio subito dopo la relativa adozione. Le sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per il commercio allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

ARTICOLO 30

Risoluzione delle controversie

1.   Le controversie riguardanti le procedure di verifica di cui all'articolo 28 (Verifica delle dichiarazioni di origine) che non sia possibile risolvere tra le autorità competenti che richiedono una verifica e le autorità competenti incaricate di effettuarla, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposti al comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati).

2.   La risoluzione di tutte le controversie tra l'importatore e le autorità competenti della parte importatrice ha luogo secondo la legislazione di tale parte.

ARTICOLO 31

Sanzioni

Le parti prevedono procedimenti sanzionatori a carico di chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

SEZIONE 7

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 32

Applicazione del presente protocollo

1.   Il termine "Unione" non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari di Singapore importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione, ai sensi del protocollo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (3). Singapore riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati nell'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione e originari dell'Unione.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 33 (Condizioni particolari).

ARTICOLO 33

Condizioni particolari

1.   Purché siano stati trasportati direttamente secondo le disposizioni dell'articolo 13 (Non alterazione), si considerano:

a)

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

i)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

ii)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

aa)

detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati); oppure

bb)

tali prodotti siano originari di una parte e abbiano subito lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti);

b)

prodotti originari di Singapore:

i)

i prodotti interamente ottenuti a Singapore;

ii)

i prodotti ottenuti a Singapore nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

aa)

detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati); oppure

bb)

detti prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione, e a condizione che essi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appongono l'indicazione "Singapore" e "Ceuta e Melilla" sulle dichiarazioni di origine per i prodotti originari, rispettivamente, di tali territori.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

SEZIONE 8

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34

Modifiche del presente protocollo

Con decisione adottata in sede di comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le parti possono modificare le disposizioni del presente protocollo.

In seguito alla conclusione di un accordo di libero scambio tra l'Unione ed uno o più paesi ASEAN, le parti possono, con decisione adottata in seno al comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), modificare o adattare il presente protocollo e in particolare l'allegato C menzionato all'articolo 3 (Cumulo dell'origine), paragrafo 7, al fine di garantire coerenza tra le norme d'origine applicabili nell'ambito degli scambi preferenziali tra i paesi ASEAN e l'Unione.

ARTICOLO 35

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Il presente accordo può applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo, e che alla data dell'entrata in vigore del presente accordo si trovano in transito, in regime di deposito provvisorio nel territorio delle parti, in magazzini doganali o zone franche, a condizione che venga presentata alle autorità doganali della parte importatrice, entro dodici mesi da tale data, una dichiarazione di origine compilata a posteriori unitamente, se richiesto, ai documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente a norma dell'articolo 13 (Non alterazione).


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUUE L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(2)  Ai fini dell'articolo 29 (Indagini amministrative), paragrafo 3, un ripetuto inadempimento nel fornire cooperazione amministrativa significa, tra l'altro, la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti interessati o un reiterato rifiuto di procedere ad indagini e/o alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti, per un periodo continuativo di dieci mesi.

(3)  GUUE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

ALLEGATO A

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO NELL'ALLEGATO B

Nota 1 – Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter ritenere che detti prodotti siano stati sufficientemente lavorati o trasformati a norma dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati) del protocollo. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a)

attraverso le lavorazioni o le trasformazioni non è superato un contenuto massimo di materiali non originari;

b)

a seguito delle lavorazioni o delle trasformazioni i prodotti fabbricati rientrano in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre applicabile del sistema armonizzato diversa rispetto alla rispettiva voce a quattro cifre o alla sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato relative ai materiali utilizzati;

c)

è effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione; e

d)

le lavorazioni o le trasformazioni sono effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 – Struttura dell'elenco

2.1.

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato; la seconda colonna riporta la descrizione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni voce menzionata nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex": ciò significa che le regole della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più numeri di voce raggruppati insieme o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti della colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell'elenco compaiono più norme, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la descrizione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.

2.4.

Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione "oppure", l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme

3.1.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati) del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove tali prodotti sono utilizzati o in un altro stabilimento di una parte.

3.2.

A norma dell'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti) del protocollo, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate devono consistere in operazioni più complesse di quelle elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco.

Fatta salva la disposizione di cui al primo comma, le norme dell'elenco specificano le lavorazioni o le trasformazioni minime richieste; l'esecuzione di ulteriori lavorazioni o trasformazioni conferisce il carattere di prodotto originario; mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni minori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti, ma non lo è in uno stadio successivo.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario, a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti, ma non lo è in uno stadio successivo.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che "i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso", l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (Materiali ad uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", possono essere utilizzati tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

L'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …" oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto" significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli corrispondenti alla stessa descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che debbano essere utilizzati tutti questi materiali.

3.5.

Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione.

3.6.

Se una norma che figura nell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Non devono inoltre essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1.

I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401, e che sono coltivati o raccolti nel territorio di un paese beneficiario, sono considerati originari del territorio di quel paese, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.

4.2.

Nei casi in cui la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1.

Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche, che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami. Salvo diversa indicazione, inoltre, tale espressione comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2.

Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3.

I termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano nell'elenco i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici e artificiali oppure fibre o filati di carta.

5.4.

Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste

6.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2.

La tolleranza di cui alla nota 6.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

crine di cavallo;

cotone;

carta e materiali per la fabbricazione della carta;

flino

canapa;

iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti della voce5605;

fibre di vetro;

fibre di metallo.

Esempio:

Un filato della voce5205, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. Si possono quindi utilizzare fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine, a condizione che il loro peso totale non superi il 10 % del peso del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, a condizione che il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce5407, essa sarebbe ovviamente un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

6.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20 %.

6.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1.

Quando, nell'elenco, si fa riferimento alla presente nota si possono utilizzare i materiali tessili (ad eccezione di fodere e controfodere) che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, a condizione che questi siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere liberamente utilizzati nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

7.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti di cui al capitolo 27

8.1.

I "trattamenti specifici" ai fini delle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle operazioni seguenti:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

8.2.

I "trattamenti specifici" ai fini delle voci2710, 2711 e 2712 consistono nelle operazioni seguenti:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione;

j)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k)

solo per i prodotti della voce2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore, diverso dalla desulforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica. Non sono invece considerati un processo specifico i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 (ad esempio l'hydrofinishing o la decolorazione), aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità;

m)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica secondo il metodo ASTM D 86, a condizione che a 300 °C sia distillato meno del 30 % del volume di tali prodotti, comprese le perdite;

n)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

o)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3.

Ai fini delle voci ex 2707 e 2713 operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe, non conferiscono il carattere di prodotto originario.

ALLEGATO B

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O DELLE TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce SA

Descrizione del prodotto

Lavorazioni o trasformazioni cui vengono sottoposti i materiali non originari e che conferiscono loro il carattere di prodotto originario

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili utilizzate sono interamente ottenute

ex capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, eccetto:

Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti

ex 0301 10

Pesci ornamentali d'acqua salata da acquacoltura

Ivi allevati da uova, larve, pesciolini o avannotti per un periodo non inferiore a 2 mesi, nel corso del quale il valore delle uova, delle larve, dei pesciolini, degli avannotti utilizzati non ecceda il 65 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesce, adatti al consumo umano

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 0306

Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, adatti al consumo umano

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, adatti al consumo umano

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove,

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti e

il peso dello zucchero (1) utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 5

Prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova di pesce e lattimi non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 7

Ortaggi, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i tipi di frutta commestibile e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti e

il peso dello zucchero (2) utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 13

Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero (3) utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale

Capitolo 14

Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto

da 1501 a 1504

Grassi di maiale, di pollame, di animali delle specie bovina, ovina o caprina, di pesci, ecc.

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

1505 , 1506 e 1520

Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina). Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente. Glicerina, greggia; acque e liscivie glicerinose.

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1516 e 1517

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari o dalle loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri (compreso il cioccolato bianco), non contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

singolarmente, il peso dello zucchero (4) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso complessivo dello zucchero (5) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui

singolarmente, il peso dello zucchero (6) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso complessivo dello zucchero (7) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e

singolarmente, il peso dello zucchero (8) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso complessivo dello zucchero (9) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

ex 1901 20

ex 1901 90

ex 1902 19

ex 1902 20

ex 1902 30

ex 1905 90

Miscele e paste a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto (Roti Prata (Image 3), palline di riso glutinoso (Image 4))

Estratto di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto (Protomalt / Milo)

Sfoglia (per involtino primavera vegetariano e con carne di pollo (Image 5) e sfoglie per involtino primavera (Image 6), cotta o cruda

Samosa vegetale (Image 7) - precotta o cruda;

Pasta per Samosa (Image 8) – precotta o cruda;

sfoglie orientali (Image 9) per Gyoza (Image 10) e per Wonton (Image 11), cotte e crude; sfoglia per anatra alla pechinese, precotta o cotta (Image 12)

Paste, cotte o preparate in altro modo (spaghetti orientali (noodles) a cottura istantanea/Ramen, noodles non fritti, pacchetti di noodles saltati in padella (Image 13 / Image 14).

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e

singolarmente, il peso dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 70 % del peso del prodotto finale

 

Paste crude, non farcite né preparate in altro modo, non contenenti uova (noodles di riso (Image 15)) (noodles di riso a cottura istantanea (Image 16))

Paste alimentari, farcite con carne o altre sostanze, anche cotte o altrimenti preparate

Panini cinesi con ripieno di crema di uova (Image 17); mini lotus bun, mini yam bun, red beans buns (mini-panini ai fiori di loto, all'igname, ai fagioli rossi).

Pane orientale: all'estratto di foglie di pandan, semplice, al cioccolato (Image 18)

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero (10) utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non in aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; eccetto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

singolarmente, il peso dello zucchero (11) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso complessivo dello zucchero (12) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

ex 2101 11

ex 2101 12

ex 2101 20

ex 2103 10

ex 2103 90

ex 2104 10

ex 2106 90

Estratti, essenze e concentrati, di caffè

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè o a base di caffè

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

salsa di soia

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti (escl. salsa di soia, salsa "Ketchup" e altre salse al pomodoro, farina di senape e senape preparata)

Chilli Belacan;

Radici di taro impanate ((Image 19)

zuppe con anice stellato, curcuma, pepe, cumino, chiodi di garofano, cannella, peperoncino, semi di coriandolo e altre spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

singolarmente, il peso dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208 , in cui:

tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti e

 

 

singolarmente, il peso dello zucchero (13) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso complessivo dello zucchero (14) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti e

il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e

singolarmente, il peso dello zucchero (15) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non supera il 30 % del peso complessivo dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti

ex 2402

Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e il tabacco da fumo della sottovoce 2403 10 , in cui almeno il 10 % del peso di tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati è costituito da tabacco non lavorato interamente ottenuto o da cascami di tabacco di cui alla voce 2401

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite) frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2707

Oli nei quali il peso dei costituenti aromatici supera quello dei costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, di cui oltre il 65 % del volume viene distillato ad una temperatura fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti maggiormente specifici (16)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti maggiormente specifici (17)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o una o più trasformazioni maggiormente specifiche (18)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altre trasformazioni, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o una o più trasformazioni maggiormente specifiche (19)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono comunque utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di oli da minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o una o più trasformazioni maggiormente specifiche (20)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di elementi radioattivi o di isotopi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 2 0 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce, a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2906 , 2909 , 2910 , 2912 -2918 , 2920 , 2924 , 2931 , 2933 , 2934 , 2942

 

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate:

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 36

Esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; alcune sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto ed i materiali della sottovoce 2905 44 . Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie: eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3903 , 3905 , 3906

 

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (21)

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Poliestere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3908 , 3909 , 3913 , 3915 -3917 , 3920 , 3921 , 3922 , 3924 , 3925 , 3926

 

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4002.99

Altra gomma sintetica e fatturato (factis), derivati da oli, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4010

Cinghie di trasmissione o di trasporto,

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:

 

 

Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

Rigenerazione di pneumatici usati

 

Altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci 4011 e 4012

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 41

Pelli gregge (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

da 4101 a 4103

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equini (freschi, o salati, secchi, trattati con calce, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche, o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1, lettera c), del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi, o salati, secchi, trattati con calce, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1, lettera b), o 1, lettera c), del capitolo 41

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 o 4106 91

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

4107 , 4112 , 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali delle sottovoci 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 e 4106 92 , solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco

Capitolo 42

Articoli in cuoio; selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; loro lavori; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

Tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

Altre

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno e articoli in legno; carbone di legna; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallato, levigato o incollato con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Liste o modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno

 

Liste e modanature

Liste o modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, eccetto il legno in fuscelli della voce 4409

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4503

Lavori di sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

Capitolo 46

Lavori di intreccio, di sparto o di altre materie da intreccio; lavori da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione (22)

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

Contenenti fili di gomma

Altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura

oppure

Tessitura accompagnata da tintura

oppure

Tintura di filati accompagnata da tessitura

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (23)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani di animali; filati e tessuti di crine; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani di animali o di crine:

Contenenti fili di gomma

Altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

oppure

Tessitura accompagnata da tintura

oppure

Tintura di filati accompagnata da tessitura

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (24)

ex capitolo 52

Cotone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

Contenenti fili di gomma

Altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

oppure

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

oppure

Tintura di filati accompagnata da tessitura

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (25)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

Contenenti fili di gomma

Altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

oppure

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

oppure

Tintura di filati accompagnata da tessitura

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (26)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

oppure

filatura di fibre naturali

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

Contenenti fili di gomma

Altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

oppure

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

oppure

Torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura, a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (27)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

Contenenti fili di gomma

Altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

oppure

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

oppure

Tintura di filati accompagnata da tessitura

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (28)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia; eccetto:

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

oppure

Floccaggio accompagnato da tintura o stampa (29)

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

Feltri all'ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

Tuttavia:

i filamenti di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , oppure

i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, si possono utilizzare, a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (30)

 

Altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

oppure

Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (31)

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

Altri

Fabbricazione a partire da (32):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la produzione della carta

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche rivestiti, costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (33):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la produzione della carta

5606

Filati rivestiti, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , rivestite (diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"

Fabbricazione a partire da (34):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la produzione della carta

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

Di feltro ad ago

Di altri feltri

Altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

oppure

Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

oppure

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

oppure

Fabbricazione di tessuti "tufted" accompagnata da tintura o da stampa

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica (35)

 

 

Tuttavia:

i filamenti di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , oppure

i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, si possono utilizzare, a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:

Materie tessili miste a fili di gomma

Altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

oppure

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

oppure

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

oppure

Tintura di filati accompagnata da tessitura

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (36)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

oppure

Floccaggio accompagnato da tintura o stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

Altre

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliato; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (37)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

Altre

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

oppure

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (38):

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

 

Stoffe a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

oppure

Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

oppure

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (39)

Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

Altri

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

oppure

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

oppure

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

Reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

Altre

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Tessitura

Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura

oppure

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

Possono essere utilizzate soltanto le fibre sotto elencate:

- - filati di cocco

- - filati di politetrafluoroetilene (40),

- - filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

- - filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,

- - monofilato di politetrafluoroetilene (41),

- - filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

- - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici filato (42),

- - monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico

 

Altri

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco (43)

oppure

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

Capitolo 60

Stoffe a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

oppure

Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

oppure

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

oppure

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

oppure

Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

Ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)

Altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

oppure

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

oppure

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 e ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed altri accessori per vestiario confezionati per bambini piccoli (bebè), ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6210 e ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

oppure

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio)

ex 6212

Reggiseni, bustini, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia

Tessitura a maglia e confezione (compreso il taglio)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

Ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (81)

oppure

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

 

 

Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

Ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

oppure

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio)

 

Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

In feltro, non tessuti

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, in ciascun caso accompagnati da qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) (7)

Altri:

 

- - Ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) (10)

- - Altri

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o fibre sintetiche in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7)

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

Non tessuti

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ogni caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

Altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (7) (9)

oppure

Spalmatura, a condizione che il valore del tessuto non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio)

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 66

Ombrelli da pioggia o da sole, ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato,

 

Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (44)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006

Altre

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili (diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 )

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose o semipreziose, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; bigiotteria; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

Prodotti greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci 7106 , 7108 e 7110

oppure

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

oppure

Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

Semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi

ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

7117

Bigiotteria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 72

Ferro e acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

7207

Prodotti semilavorati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o 7206

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 o 7207

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire dai materiali semilavorati della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Prodotti semilavorati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o della sottovoce 7218 10

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o dai materiali semilavorati della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire dai materiali semilavorati della voce 7218

7224 90

Prodotti semilavorati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o della sottovoce 7224 10

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; barre e profilati, in altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o dai materiali semilavorati delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire dai materiali semilavorati della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ferro o acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ) e parti di costruzioni (per esempio ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

ex 7315

Catene antisdrucciolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (escluso il supporto)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e della voce 7606

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

7801

Piombo greggio:

 

Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i materiali della voce 7802

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci da 8202 a 8205 . Gli utensili delle voci da 8202 a 8205 si possono tuttavia incorporare, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (ad esempio, per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8211

Coltelli a lama tranciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 8208

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni

8214

Altri oggetti di coltelleria (ad esempio tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina, tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8302 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8306 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8410 , 8411 , 8412 , 8413

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas;

altri motori e macchine motrici;

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8427

Carrelli-stivatori; altri autocarrelli muniti di un dispositivo di sollevamento o di movimentazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8431

Parti idonee all'uso esclusivamente o principalmente nelle macchine delle voci da 8425 a 8430

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8443

Macchinari per la stampa

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8482

Cuscinetti a sfere o a rulli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi; ingranaggi; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento (compresi i giunti di articolazione)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi "wafer", di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto; parti ed accessori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Electric generating sets and rotary converters

8504

Unità di alimentazione elettrica per macchine automatiche di elaborazione dei dati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8506

Pile e batterie di pile elettriche;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8507

8513

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma rettangolare (compresa la forma quadrata);

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (ad esempio a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8517.69

Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza fili (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori idonei ad essere utilizzati esclusivamente o principalmente con gli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile a stato solido, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o di altri fenomeni, registrati o meno, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione oppure la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti idonee all'uso esclusivamente o principalmente con gli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchiature elettriche per la commutazione, la protezione o il collegamento di circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8540 11 e 8540 12

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi a raggi catodici per videomonitor

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8542.31 a 8542.33 e 8542.39

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Operazione di diffusione, in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopante appropriato, anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese terzo

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), dotati o meno di connettori; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di connettori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8546

Isolatori per l'elettricità di qualsiasi materiale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8547

Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (ad esempio: boccole a vite) annegate nella massa, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8548

- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Microassemblaggi elettronici

ex capitolo 86

Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Veicoli diversi da quelli costruiti per circolare unicamente su rotaie, loro parti ed accessori; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

- - Inferiore o uguale a 50 cm3

- - Superiore a 50 cm3

Altri

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 :

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Paracaduti a motore ("rotochute")

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 8804

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navi, battelli ed altri natanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, fotografia, cinematografia, misura, controllo, precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9005 , 9006 , 9007 , 9008

Binocoli, cannocchiali, altri telescopi ottici e loro sostegni, altri strumenti di astronomia e loro sostegni;

Apparecchi fotografici, apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinematografia o la microproiezione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più nello specifico altrove, laser diversi dai diodi laser, altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi.

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9025

Densimetri e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o meno, anche combinati fra loro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 91

Orologi e loro parti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 92

Strumenti musicali; loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 93

Armi e munizioni; loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9506

Mazze da golf e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf

ex capitolo 96

Lavori diversi, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9601 e 9602

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura).

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, paraffina, stearina, gomme o resine naturali, paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata (ad eccezione della gelatina della voce 3503 ) e lavori di gelatina non indurita

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

9603

Scope e spazzole (comprese le spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli), scope meccaniche per l'impiego a mano, non a motore, scope di filacce e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione, dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, eccetto quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

Fabbricazione in cui il valore complessivo di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto


(1)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(2)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(3)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(4)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(5)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(6)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(7)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(8)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(9)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(10)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(11)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(12)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(13)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(14)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(15)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(16)  Le condizioni particolari relative alle "trasformazioni specifiche" sono esposte nelle note introduttive 8.1 e 8.3.

(17)  Le condizioni particolari relative alle "trasformazioni specifiche" sono esposte nella nota introduttiva 8.2.

(18)  Le condizioni particolari relative alle "trasformazioni specifiche" sono esposte nella nota introduttiva 8.2.

(19)  Le condizioni particolari relative alle "trasformazioni specifiche" sono esposte nella nota introduttiva 8.2.

(20)  Le condizioni particolari relative alle "trasformazioni specifiche" sono esposte nelle note introduttive 8.1 e 8.3.

(21)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati alle voci da 3901 a 3906 e nel caso di prodotti classificati alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(22)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(23)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(24)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(25)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(26)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(27)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(28)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(29)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(30)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(31)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(32)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 5.

(33)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 5.

(34)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 5.

(35)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(36)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(37)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(38)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(39)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(40)  L'impiego di tale materiale è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(41)  L'impiego di tale materiale è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(42)  L'impiego di tale materiale è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(43)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.

(44)  SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

ALLEGATO B bis

ADDENDUM ALL'ALLEGATO B

Disposizioni comuni

1.

Per i prodotti di seguito descritti, tuttavia limitatamente ad un contigente annuo, possono applicarsi anche le seguenti norme, in luogo di quelle esposte nell'allegato B per i prodotti originari di Singapore.

2.

Una dichiarazione di origine compilata a norma del presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese: "Derogation – Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA".

3.

L'importazione nell'Unione di prodotti a titolo di tali deroghe è ammessa su presentazione di una dichiarazione firmata dall'esportatore autorizzato, attestante che i prodotti in questione soddisfano le condizioni della deroga.

4.

Nell'Unione la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta alla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile dell'Unione.

5.

I contingenti indicati nella tabella seguente saranno gestiti dalla Commissione europea secondo il principio "first-come, first-served" ("primo arrivato, primo servito"). I quantitativi esportati da Singapore nell'Unione a titolo di queste deroghe saranno calcolati in base alle importazioni nell'Unione.

Voce SA

Descrizione del prodotto

Operazione qualificante

Contingente annuo di esportazioni da Singapore nell'Unione in tonnellate

ex 1601 00

Salsicce incerate di pollo, maiale e fegato fresco (

Image 20

)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

500

ex 1602 32

ex 1602 41

ex 1602 49

ex 1602 50

Carne in scatola di maiale, pollo e manzo (Image 21)

vari tipi di prosciutti refrigerati

Samosa di manzo o di pollo tritati (Image 22)

Gnocchetti di carne di pollame (Image 23)

Shao-mai di pollo (Image 24)

Riso glutinoso al pollo (Image 25)

Carne di pollo o di maiale finemente macinata (Image 26)

Gyoza di pollo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex 1603 00

Serie di essenze di pollo in bottiglia (

Image 27

)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex 1604 20

Palline di pesce al curry, preparate con carne fresca, curry, amido di frumento, sale, zucchero e una miscela di condimenti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

400

ex 1604 20

Involtini di quattro colori preparati con carne di pesce, bastoncini di granchio, alghe, pelle di tofu, olio vegetale, zucchero, sale, fecola di patate, glutammato monosodico e condimenti

ex 1604 16

Acciughe piccanti fritte (sambal ikan bilis) preparate con acciughe, cipolla, salsa di peperoncino piccante, tamarindo, belachan, zucchero bruno e sale

ex 1605 10

Palline di granchio preparate con amido di frumento, sale, zucchero, condimenti misti, carne di granchio e ripieno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

350

ex 1605 90

Palline di seppia preparate con ripieno di seppia, amido di frumento, sale, zucchero e condimenti misti

ex 1605 20

Har Gow preparati con gamberetti, amido di frumento, tapioca, acqua, scalogno, zenzero, zucchero e sale

ex 1605 20

Shaomai preparato principalmente con gamberetti, pollo, amido di granturco, olio vegetale, pepe nero, olio di sesamo e acqua

ex 1605 20

Won Ton di gamberetti fritti preparati con gamberetti, sale, olio, zucchero, zenzero, pepe, uovo, aceto e salsa di soia.

ex 1605 30

Palline aromatizzate all'aragosta: carne di seppia, polpa di pesce e carne di granchio.

ALLEGATO C

MATERIALI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

Sistema armonizzato

Descrizione dei materiali

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, dei volatili della voce 0105

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate

Capitolo 03

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

0709 51

ex 0710 80

0711 51

0712 31

Funghi, freschi o refrigerati, temporaneamente conservati, secchi

0710 40

2005 80

Mais dolce

1006

Riso

ex 1102 90

ex 1103 19

ex 1103 20

ex 1104 19

ex 1108 14

ex 1108 19

Farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, cereali schiacciati o in fiocchi, amido di riso

1604 e 1605

Preparazioni e conserve di pesce; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei preparati o conservati, molluschi e altri invertebrati acquatici

1701 e 1702

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, altri zuccheri, succedanei del miele e zuccheri e melassi caramellati

ex 1704 90

Prodotti a base di zuccheri, non contenenti cacao, diversi dalle gomme da masticare (chewing-gum)

ex 1806 10

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore al 65 %

1806 20

Cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao diverso dal cacao in polvere

ex 1901 90

Altre preparazioni alimentari contenenti, in peso, meno del 40 % di cacao, diverse dagli estratti di malto, contenenti meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o isoglucosio e meno di 5 % di glucosio, di amido o fecola

2003 10

Funghi, preparati o conservati ma non in aceto o acido acetico

ex 2101 12

Preparazioni a base di caffè

ex 2101 20

Preparazioni a base di tè o mate

ex 2106 90

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse dai concentrati di proteine e dalle sostanze proteiche testurizzate: sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati diversi dagli sciroppi di isoglucosio, di glucosio e di maltodestrina; preparazione contenente più dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, del 5 % di saccarosio o isoglucosio, del 5 % di glucosio o di amido o fecola.

ex 3302 10

Miscele di sostanze odorose del tipo utilizzato nell'industria delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e contenenti più dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, del 5 % di saccarosio o isoglucosio, del 5 % di glucosio o di amido o fecola.

3302 10 29

Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diverse da quelle con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore allo 0,5 %, e contenenti, in peso, più dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più del 5 % di saccarosio o isoglucosio e più del 5 % di glucosio, di amido o fecola

ALLEGATO D

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 9, PER I QUALI I MATERIALI ORIGINARI DI UN PAESE ASEAN VENGONO CONSIDERATI COME MATERIALI ORIGINARI DI UNA PARTE

Codice SA

Descrizione

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; oli usati

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2912 -2914

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:

derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2930

Tiocomposti organici

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

2935

Solfonammidi

2942

Altri composti organici

3215

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8412

Altri motori e macchine motrici

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi; ingranaggi; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento (compresi i giunti di articolazione)

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (ad esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8506

Pile e batterie di pile

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o altri fenomeni, registrati o meno, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

8546

Isolatori per l'elettricità di qualsiasi materiale

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (ad esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia

9006

Apparecchi fotografici (diversi dagli apparecchi cinematografici); apparecchi e dispositivi, comprese lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

ALLEGATO E

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № … от митница или от друг компетентен държавен орган (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren … (2) sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2).

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje ili ovlaštenje nadležnog državnog tijela br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.'

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemottur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … származásúak (2).

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. … (1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente no … (1)) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală sau a autorităţii guvernamentale competente nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih vladnih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung. (2)

… (3)

(Luogo e data)

… (4)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

DICHIARAZIONE COMUNE

RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1.

Singapore accetta come prodotti originari dell'Unione a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2.

Il protocollo 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.

Singapore accetta come prodotti originari dell'Unione a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.

Il protocollo 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

RIGUARDANTE LA REVISIONE DELLE NORME D'ORIGINE DI CUI AL PROTOCOLLO 1

1.

Le parti convengono di sottoporre a riesame le norme d'origine contenute nel protocollo 1 e di discutere le necessarie modifiche su richiesta di una delle parti.

2.

Gli allegati da B a D del protocollo 1 saranno adattati conformemente alle modifiche periodiche apportate al sistema armonizzato.

(1)  Se la dichiarazione di origine è compilata nell'Unione da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore a Singapore, l'Unique Entity Number deve essere indicato in questo spazio.

(2)  Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore utilizza il simbolo "UE". Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante il simbolo "CM".

(3)  Tali indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.

(4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo di firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.


INTESE DA 1 A 5 E DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLE UNIONI DOGANALI

INTESA 1

IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 16.6 (FISCALITÀ)

Le parti convengono che con l'espressione «disposizioni del presente accordo» di cui all'articolo 16.6 (Fiscalità), paragrafo 1, si intendono le disposizioni che:

a)

accordano un trattamento non discriminatorio alle merci secondo le modalità e nella misura di cui al capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci);

b)

ostano al mantenimento in vigore o all'istituzione di dazi doganali o misure fiscali nei confronti delle merci secondo le modalità e nella misura di cui al capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci); e

c)

accordano un trattamento non discriminatorio ai prestatori di servizi e agli investitori secondo le modalità e nella misura di cui al capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico), sezione A (Disposizioni generali), sezione B (Prestazione transfrontaliera di servizi), sezione C (Stabilimento) e sezione E (Quadro normativo), sottosezione 6 (Servizi finanziari).

INTESA 2

IN RELAZIONE ALLA RETRIBUZIONE DEGLI ARBITRI

Per quanto riguarda la regola 10 di cui all'allegato 14-A, le parti confermano l'intesa seguente:

1.

La retribuzione e il rimborso delle spese degli arbitri sono basati sulle norme di meccanismi comparabili di risoluzione internazionale delle controversie nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali.

2.

L'importo esatto della retribuzione e delle spese è definito dalle parti prima della riunione delle stesse con il collegio arbitrale conformemente alla regola 10 di cui all'allegato 14-A.

3.

Le parti applicano la presente intesa in buona fede al fine di agevolare il funzionamento del collegio arbitrale.

INTESA 3

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini della presente intesa si intende per:

a)

«normativa doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale;

b)

«autorità richiedente»: l'autorità doganale competente, designata a tal fine da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base alla presente intesa;

c)

«autorità interpellata»: l'autorità doganale competente, designata a tal fine da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base alla presente intesa;

d)

«dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;

e)

«operazione contraria alla normativa doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della normativa doganale;

f)

«autorità doganale»: le autorità doganali di Singapore, le autorità doganali degli Stati membri o i servizi competenti della Commissione europea, a seconda dei casi.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1.   Nelle questioni doganali connesse con gli scambi le parti si prestano assistenza reciproca attraverso le rispettive autorità doganali secondo le modalità e le condizioni di cui alla presente intesa per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale normativa per quanto riguarda:

a)

le merci dichiarate all'importazione nella parte richiedente come esportate o riesportate dall'altra parte e non come originarie di detta parte;

b)

le merci dichiarate all'importazione nella parte richiedente come originarie dell'altra parte per scopi diversi dall'applicazione di preferenze tariffarie nel quadro del presente accordo.

2.   L'assistenza nelle questioni doganali connesse con gli scambi di cui alla presente intesa è complementare a quella contemplata all'articolo 29 (Indagini amministrative) del protocollo 1 (sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa).

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, l'assistenza nelle questioni doganali connesse con gli scambi riguardanti merci in transito o trasbordate nel territorio di una parte e destinate al territorio dell'altra parte è fornita, nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, solo secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 27 (Cooperazione tra autorità competenti), all'articolo 28 (Verifica delle dichiarazioni di origine) e all'articolo 29 (Indagini amministrative) del protocollo 1 (sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa). Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti riesaminano le modalità dell'assistenza in relazione alle merci in transito o trasbordate nel territorio di una parte e destinate al territorio dell'altra parte.

4.   L'assistenza nelle questioni doganali connesse con gli scambi non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui quest'ultima autorizzi la comunicazione di tali informazioni.

5.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nella presente intesa.

6.   L'assistenza da fornire a norma della presente intesa riguarda solo le transazioni commerciali connesse a un'operazione contraria alla normativa doganale che ha avuto luogo non oltre tre anni prima della data della domanda di assistenza.

7.   Le parti non sono tenute a modificare il loro regime o le loro procedure doganali al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente intesa.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1.   Su richiesta dell'autorità richiedente, basata sul ragionevole sospetto di un'operazione contraria alla normativa doganale per quanto riguarda qualsiasi categoria di merci di cui all'articolo 2 (Campo di applicazione), paragrafo 1, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente una o più delle informazioni seguenti che possono consentire a quest'ultima di garantire la corretta applicazione della normativa doganale:

a)

nome e recapito dell'esportatore o dell'agente;

b)

informazioni sulla spedizione riguardanti il numero del container, le dimensioni, il nome della nave e del trasportatore, il paese di origine, il luogo di esportazione e la descrizione del carico;

c)

numero di classificazione, quantità e valore dichiarato;

d)

tutte le altre informazioni che le parti ritengono necessarie a determinare se è stata effettuata un'operazione contraria alla normativa doganale.

2.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata indica:

a)

se le merci esportate dal territorio di una parte sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; o

b)

se le merci importate nel territorio di una parte sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.   L'autorità interpellata non è tenuta a fornire informazioni che non siano già a sua disposizione.

4.   Ai fini del paragrafo 1, per ragionevole sospetto di un'operazione contraria alla normativa doganale, si intende un sospetto basato su una o più delle informazioni fattuali pertinenti seguenti ottenute da fonti pubbliche o private:

a)

dati storici indicanti che un determinato importatore, esportatore, fabbricante, produttore o un'altra società che interviene nella circolazione delle merci dal territorio di una parte al territorio dell'altra parte non ha rispettato la normativa doganale di una delle parti;

b)

dati storici indicanti che una parte o l'insieme delle imprese che intervengono nella circolazione di merci appartenenti a un determinato settore di prodotti dal territorio di una parte al territorio dell'altra parte, qualora la circolazione delle merci dal territorio di una parte al territorio dell'altra parte non abbia rispettato la normativa doganale di una delle parti, o

c)

altre informazioni che le autorità doganali delle parti ritengono sufficienti nel contesto di una particolare domanda.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti possono prestarsi assistenza reciproca mediante le rispettive autorità doganali, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, fornendo in particolare le informazioni riguardanti:

a)

attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare le autorità doganali dell'altra parte;

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale, o

e)

mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande formulate a norma della presente intesa sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per consentire all'autorità interpellata di rispondervi. Nel caso di una situazione urgente possono essere accettate domande orali, le quali immediatamente dopo sono tuttavia confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:

a)

autorità richiedente;

b)

misura richiesta;

c)

oggetto e motivo della domanda;

d)

disposizioni giuridiche o regolamentari e altri elementi giuridici pertinenti;

e)

informazioni i il più possibile precise ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto di indagine;

f)

sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte;

g)

motivi del ragionevole sospetto di un'operazione contraria alla normativa doganale.

3.   Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 6

Evasione delle domande

1.   Al fine di evadere una domanda di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze, a fornire le informazioni già in suo possesso. L'autorità interpellata può, a propria discrezione, fornire un'ulteriore assistenza svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte interpellata.

3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata, o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini della presente intesa.

4.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 7

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini, corredandoli, se del caso, di documenti giustificativi o altri elementi pertinenti.

2.   Tali informazioni possono essere in formato elettronico.

ARTICOLO 8

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora la parte alla quale è stata chiesta l'assistenza a titolo della presente intesa ritenga che tale assistenza:

a)

possa arrecare pregiudizio alla sua sovranità;

b)

possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 9 (Scambio di informazioni e riservatezza), paragrafo 2, o

c)

implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   Su richiesta dell'autorità interpellata l'assistenza può essere differita qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.

3.   Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni sono comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

ARTICOLO 9

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma della presente intesa sono di natura riservata o destinate a una diffusione limitata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione estesa a informazioni simili secondo le leggi pertinenti della parte che le ha ricevute. La parte che riceve le informazioni ne mantiene la riservatezza.

2.   I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in una forma ritenuta adeguata dalla parte che potrebbe fornirli.

3.   Ciascuna parte dispone di procedure volte a garantire che le informazioni riservate, comprese le informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la posizione concorrenziale della persona che le fornisce, presentate in relazione all'applicazione della normativa doganale della parte siano trattate come informazioni riservate e protette dalla divulgazione non autorizzata.

4.   La parte che riceve le informazioni le utilizza soltanto per gli scopi indicati nella domanda. Se una parte desidera utilizzare tali informazioni per altri fini, ottiene preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite.

5.   La parte che riceve le informazioni può utilizzarle nel quadro dei suoi procedimenti amministrativi o giudiziari, se pertinente, purché tutte le informazioni definite sensibili dalla parte che le ha fornite non siano utilizzate senza il consenso scritto di quest'ultima.

6.   Fatto salvo il paragrafo 5, le informazioni fornite da una parte all'altra parte non sono divulgate ai mezzi di comunicazione né a qualsiasi altra persona o entità diversa dalle autorità doganali della parte richiedente, pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico senza il consenso scritto della parte che ha fornito le informazioni.

7.   Qualora l'utilizzo delle informazioni ottenute da una parte sia soggetto all'autorizzazione della parte che ha fornito le informazioni in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6, tale utilizzo è soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta parte.

ARTICOLO 10

Spese di assistenza

1.   La parte che riceve la domanda si assume l'onere di tutte le spese ordinarie sostenute per dare esecuzione alla domanda. La parte che presenta la domanda si assume l'onere delle spese relative a esperti e testimoni, nonché, se del caso, interpreti e traduttori.

2.   Se durante l'espletamento di una domanda risulta che per dare seguito alla stessa siano necessarie spese sostanziali o di carattere straordinario, le parti si consultano per definire le modalità e le condizioni alle quali può essere effettuato o proseguito l'espletamento della domanda.

ARTICOLO 11

Attuazione

1.   L'attuazione della presente intesa spetta, nel caso di Singapore, alle autorità doganali di Singapore e, nel caso dell'Unione, ai servizi competenti della Commissione europea e, se pertinente, alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati.

2.   Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alla presente intesa.

3.   Le parti riconoscono che, considerate le risorse limitate delle rispettive autorità doganali, è opportuno ridurre le domande al minimo indispensabile.

ARTICOLO 12

Altri accordi

Tenendo conto delle competenze rispettive dell'Unione e degli Stati membri, la presente intesa:

a)

non pregiudica gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)

è considerata complementare agli accordi di assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale già conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e Singapore, ma prevale su qualsiasi disposizione di tali accordi che risulti incompatibile con la presente intesa;

c)

non pregiudica le disposizioni dell'Unione che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito della presente intesa che possa interessare l'Unione.

ARTICOLO 13

Consultazioni

1.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità della presente intesa, la parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato doganale istituito in forza dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati).

2.   Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) e il capo 15 (Meccanismo di mediazione) non si applicano ad alcuna questione attinente alla presente intesa.

INTESA 4

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PROGRAMMI DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

In relazione all'articolo 6.3 (Cooperazione doganale), paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 6.17 (Comitato doganale), paragrafo 2, le parti hanno raggiunto l'intesa seguente:

Le parti riconoscono che trarranno un vantaggio reciproco da una collaborazione volta a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e ad agevolare gli scambi legittimi.

Le parti si adoperano per giungere al riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di operatore economico autorizzato («AEO») e trovano un accordo al riguardo mediante decisione del comitato doganale istituito in forza dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati).

Le parti convengono di iniziare i lavori per il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi AEO.

Le parti si impegnano a compiere ogni ragionevole sforzo al fine di giungere a un accordo sul riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi AEO, idealmente dopo un anno e al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alle unioni doganali

1.

L'Unione ricorda che i paesi che hanno concluso un'unione doganale con l'Unione europea hanno l'obbligo di allinearsi alla tariffa doganale comune e, progressivamente, al regime doganale preferenziale dell'Unione, adottando le misure necessarie e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi terzi interessati. L'Unione ha pertanto invitato Singapore ad avviare negoziati con gli Stati che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione e i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie a norma del presente accordo, al fine di concludere accordi bilaterali che istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994.

2.

Singapore ha informato l'Unione che avvierà negoziati con i paesi interessati alla data della firma del presente accordo al fine di concludere accordi bilaterali che istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994.