8.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/3


ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELLA GAMBIA

L'UNIONE EUROPEA,

in appresso denominata «Unione», e

LA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,

in appresso denominata «Gambia»,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e la Gambia, in particolare nell'ambito dell'accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 («accordo di Cotonou»), nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

VISTI la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e l'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e da altre pertinenti organizzazioni regionali della pesca,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi fissati dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che tale cooperazione dovrebbe essere basata su iniziative e misure che, siano esse adottate congiuntamente o individualmente, siano complementari e conformi agli obiettivi politici e garantiscano sforzi sinergici,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo della Gambia e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione nelle acque gambiane e il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una pesca sostenibile in tale zona,

DESIDEROSE di stabilire un accordo nel reciproco interesse dell'Unione e della Gambia,

DETERMINATE a perseguire tra le parti una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

a)   «autorità gambiane»: il ministero responsabile della pesca nella Repubblica della Gambia;

b)   «autorità dell'Unione»: la Commissione europea;

c)   «presente accordo»: il presente accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia;

d)   «protocollo»: il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia, l'allegato del protocollo e le relative appendici;

e)   «attività di pesca»: ricerca del pesce; cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca; recupero a bordo delle catture; trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco di pesci e prodotti della pesca;

f)   «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione attrezzata per lo sfruttamento commerciale di risorse biologiche marine;

g)   «nave dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;

h)   «nave d'appoggio»: qualsiasi nave dell'Unione che fornisca assistenza a pescherecci che non è attrezzata per la cattura del pesce o utilizzata per operazioni di trasbordo;

i)   «zona di pesca gambiana»: la parte delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Gambia in cui quest'ultima autorizza le navi dell'Unione a svolgere attività di pesca;

j)   «pesca sostenibile»: la pesca conforme agli obiettivi e ai principi fissati dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

a)

le condizioni alle quali le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca gambiana;

b)

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca sostenibile nella zona di pesca gambiana e lo sviluppo del settore alieutico e marittimo gambiano;

c)

la cooperazione relativa a misure di gestione, controllo e sorveglianza nella zona di pesca gambiana al fine di garantire l'osservanza delle suddette norme e condizioni e l'efficacia delle misure di conservazione degli stock ittici e di gestione delle attività di pesca, in particolare quelle relative alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

d)

le associazioni tra operatori intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 3

Principi e obiettivi per l'attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca sostenibile nella zona di pesca gambiana in base al principio della non discriminazione tra le varie navi presenti in tale zona.

2.   Le autorità gambiane si impegnano a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ad altre navi straniere presenti nella zona di pesca gambiana che abbiano le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo e dal protocollo. Tali condizioni riguardano la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse, gli accordi finanziari, i canoni e i diritti connessi al rilascio di autorizzazioni di pesca. Le autorità gambiane si impegnano a concedere alle navi dell'Unione, se del caso, una quota appropriata del surplus di risorse biologiche marine.

3.   A fini di trasparenza, la Gambia si impegna a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo inteso ad autorizzare l'accesso di navi straniere alla propria zona di pesca e lo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare il numero di autorizzazioni di pesca rilasciate e le catture dichiarate.

4.   Le parti convengono che l'attività di pesca delle navi dell'Unione sia esclusivamente limitata al surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, stabilito in modo chiaro e trasparente sulla base dei pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra le parti con riguardo allo sforzo totale di pesca esercitato sugli stock considerati da tutte le navi operanti nella zona.

5.   Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, le parti si conformano alle valutazioni scientifiche regionali e alle misure di conservazione e di gestione adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.

6.   Le parti si impegnano a garantire che il presente accordo sia attuato a norma dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e l'elemento fondamentale del buon governo.

7.   Le parti cooperano all'attuazione della politica settoriale della pesca adottata dal governo della Gambia e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie.

8.   La dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro è applicabile in tutti i suoi elementi ai marittimi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) imbarcati sulle navi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione e contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

9.   Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4

Accesso alla zona di pesca gambiana

Le autorità gambiane si impegnano ad autorizzare le navi dell'Unione a praticare attività di pesca nella zona di pesca gambiana a norma del presente accordo e delle leggi applicabili della Gambia.

Articolo 5

Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca e clausola di esclusività

1.   Le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca gambiana solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca (designata con il termine «licenza» nella normativa gambiana) rilasciata a norma del presente accordo. Sono vietate tutte le attività di pesca non contemplate dal presente accordo.

2.   Le autorità gambiane rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente nell'ambito del presente accordo. È vietato rilasciare autorizzazioni di pesca, in particolare nella forma di autorizzazioni dirette, a navi dell'Unione non contemplate dal presente accordo.

3.   La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave dell'Unione, i canoni applicabili agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nel protocollo.

4.   Le parti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e disposizioni mediante un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 6

Diritto applicabile

1.   Salvo disposizione contraria contenuta nel presente accordo o nel protocollo, le attività di pesca delle navi dell'Unione che operano nella zona di pesca gambiana sono soggette alle leggi e ai regolamenti applicabili della Gambia. La Gambia comunica alle autorità dell'Unione le leggi e i regolamenti applicabili.

2.   La Gambia adotta le opportune disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle disposizioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo. Le navi dell'Unione cooperano con le autorità gambiane preposte al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza di tali attività.

3.   Le autorità gambiane notificano alle autorità dell'Unione qualsiasi modifica della legislazione in vigore o eventuali nuove disposizioni legislative che possano incidere sulle attività delle navi dell'Unione. Tale legislazione è applicabile alle navi dell'Unione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica trasmessa dalla Gambia alle autorità dell'Unione.

4.   L'Unione adotta opportuni provvedimenti per garantire che le proprie navi rispettino il presente accordo e la legislazione che disciplina la pesca nella zona di pesca gambiana.

5.   Le autorità dell'Unione notificano senza indugio alle autorità gambiane qualsiasi modifica del diritto dell'Unione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   Nell'ambito del presente accordo, l'Unione concede alla Gambia una contropartita finanziaria destinata a:

a)

sostenere parte dei costi per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca e alle risorse alieutiche gambiane, a prescindere dai costi di accesso a carico degli armatori;

b)

rafforzare la capacità della Gambia di elaborare una politica di pesca sostenibile attraverso il sostegno settoriale.

2.   La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale è dissociata dai pagamenti relativi ai costi di accesso ed è determinata e subordinata al conseguimento degli obiettivi del sostegno settoriale della Gambia conformemente al protocollo e alla programmazione annuale e pluriennale per la sua attuazione.

3.   La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno a norma del protocollo.

L'importo della contropartita di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere rivisto dalla commissione mista in caso di:

a)

riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione ai fini della gestione degli stock considerati, se ciò è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

b)

aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, purché ciò sia compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili.

L'importo della contropartita di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere modificato a seguito di una revisione delle condizioni per la concessione della contropartita finanziaria destinata all'attuazione della politica della Gambia nel settore della pesca, ove ciò sia giustificato dai risultati specifici della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti.

La contropartita può essere sospesa in conseguenza:

a)

dell'applicazione dell'articolo 15 del presente accordo;

b)

dell'applicazione dell'articolo 16 del presente accordo.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e la società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.   Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni su tecniche e attrezzi da pesca, metodi di conservazione e processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Ove opportuno, le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, promuovendo un contesto favorevole allo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti cooperano al fine di promuovere lo sbarco delle catture da parte delle navi dell'Unione operanti in Gambia.

5.   Le parti incoraggiano la costituzione di società miste nel settore della pesca e dell'economia marittima.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista composta da rappresentanti delle autorità dell'Unione e gambiane per sorvegliare l'attuazione del presente accordo. La commissione mista può adottare modifiche del protocollo.

2.   La commissione mista esercita in particolare le seguenti funzioni:

a)

sorveglia l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e, in particolare, la definizione della programmazione annuale e pluriennale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e ne valuta l'attuazione;

b)

assicura il necessario coordinamento sulle questioni di interesse comune in materia di pesca, in particolare l'analisi statistica dei dati sulle catture;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

3.   La funzione decisionale della commissione mista consiste nell'approvare le modifiche del protocollo per quanto riguarda:

a)

la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;

b)

le procedure del sostegno settoriale;

c)

le condizioni tecniche e le modalità per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione.

4.   La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo e alle norme pertinenti adottate dall'ICCAT e, se del caso, da altre organizzazioni regionali per la pesca.

5.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Gambia e nell'Unione, o in base a quanto stabilito di comune accordo, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti. Le decisioni sono adottate per consenso e sono accluse al verbale concordato della riunione.

Articolo 10

Cooperazione nel settore della lotta contro la pesca INN

Le parti si impegnano a cooperare nella lotta contro le attività di pesca INN per favorire l'instaurazione di una pesca responsabile e sostenibile.

Articolo 11

Cooperazione scientifica

1.   Le parti promuovono la cooperazione scientifica al fine di valutare regolarmente lo stato degli stock ittici nelle acque della Gambia in collaborazione con organismi scientifici a livello regionale e subregionale.

2.   Le parti si impegnano a consultarsi, se necessario, nell'ambito dell'ICCAT e di altre organizzazioni regionali per la pesca pertinenti al fine di migliorare la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine nella zona di pesca gambiana.

Articolo 12

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione euopea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio della Gambia.

Articolo 13

Durata e rinnovo tacito

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria. Esso è tacitamente rinnovato, salvo denuncia a norma dell'articolo 16.

Articolo 14

Applicazione provvisoria

Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

Articolo 15

Sospensione

1.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:

a)

se circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca gambiana;

b)

se tra le parti sorge una controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;

c)

se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso.

2.   La sospensione dell'applicazione del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata all'altra parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia entro tre mesi.

3.   Nel caso in cui eventuali divergenze non siano risolte in via amichevole e sia attuata la sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il presente accordo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione, salvo diversamente specificato.

Articolo 16

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti, in uno o più dei seguenti casi:

a)

qualora si verifichino circostanze diverse da fenomeni naturali, che non sono soggette al ragionevole controllo di una delle parti e che impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca gambiana;

b)

degrado degli stock interessati attestato dal migliore parere scientifico indipendente e affidabile di cui si dispone;

c)

livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione;

d)

violazione degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca INN.

2.   La denuncia del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata all'altra parte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. A partire dal momento della notifica, le parti avviano consultazioni al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro sei mesi.

3.   In caso di denuncia, il pagamento dell'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 per l'anno in cui la denuncia prende effetto è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 17

Abrogazione

L'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, entrato in vigore il 2 giugno 1987, è abrogato.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure necessarie.

Articolo 19

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на тридесет и първи юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne třicátého prvního července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the thirty first day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le trente et un juillet deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu trideset prvog srpnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trentuno luglio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmit pirmajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év július havának harmincegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u tletin jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, eenendertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em trinta e um de julho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la treizeci și unu iulie două mii nouăsprezece.

V Bruseli tridsiateho prvého júla dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne enaintridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettioförsta juli år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Република Гамбия

Por la República de Gambia

Za Gambijskou republiku

For vegne af Republikken Gambia

Für die Republik Gambia

Gambia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Γκάμπια

For the Republic of The Gambia

Pour la République de Gambie

Za Republiku Gambiju

Per la Repubblica della Gambia

Gambijas Republikas vārdā –

Gambijos Respublikos vardu

A Gambiai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gambja

Voor de Republiek Gambia

W imieniu Republiki Gambii

Pela República da Gâmbia

Pentru Republica Gambia

Za Gambijskú republiku

Za Republiko Gambijo

Gambian tasavallan puolesta

För Republiken Gambias vägnar

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PROTOCOLLO

di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia («accordo») e sono integrate dalle seguenti definizioni:

a)   «presente protocollo»: il presente protocollo di attuazione dell'accordo, il relativo allegato e le appendici dell'allegato;

b)   «sbarco»: lo scarico di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;

c)   «trasbordo»: lo scarico su un'altra imbarcazione di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di una nave;

d)   «osservatore»: qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale, conformemente all'allegato, a osservare l'attuazione delle norme applicabili all'attività di pesca o a osservare l'attività stessa a fini scientifici;

e)   «licenza di pesca»: un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Dipartimento della pesca all'armatore contro pagamento di un canone annuo o trimestrale, che gli conferisce il diritto di pescare nella zona di pesca gambiana nel periodo per il quale è stata concessa;

f)   «operatore»: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi della catena di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione o vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

g)   «specie altamente migratorie»: le specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, a esclusione delle specie protette o vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT);

h)   «forza maggiore»: qualsiasi evento improvviso, imprevedibile e inevitabile che possa pregiudicare o impedire il normale svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca gambiana.

Articolo 2

Obiettivo

Scopo del presente protocollo è attuare le disposizioni dell'accordo, stabilendo in particolare le condizioni per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca definita all'articolo 1, lettera i), dell'accordo e le disposizioni di attuazione del medesimo.

Articolo 3

Possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione sono stabilite come segue:

specie altamente migratorie:

a)

28 tonniere congelatrici con reti a circuizione;

b)

10 pescherecci con lenze e canne;

pesci demersali di profondità (di cui all'appendice 2b dell'allegato del presente protocollo):

c)

3 pescherecci da traino.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 5 e 7 del presente protocollo.

3.   A norma dell'articolo 5 dell'accordo, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca gambiana solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

Articolo 4

Contropartita finanziaria

1.   Per il periodo di cui all'articolo 12 del presente protocollo, la contropartita finanziaria complessiva versata dall'Unione è fissata a 3 300 000 EUR. Tale contropartita finanziaria comprende un importo annuo di 550 000 EUR quale contributo finanziario di cui all'articolo 7 dell'accordo, suddiviso come segue:

a)

un importo annuo di 275 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca gambiana, corrispondente a un quantitativo di riferimento per le specie altamente migratorie di 3 300 tonnellate all'anno, e

b)

un importo annuo specifico di 275 000 EUR destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca della Gambia.

Inoltre, la contropartita finanziaria annua a carico degli armatori è fissata a 315 000 EUR, corrispondenti all'importo annuo stimato dei canoni dovuti dagli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma dell'articolo 5 dell'accordo secondo le modalità previste al capo II, sezione 2, dell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 5, 6, 7, 8 e 14 del presente protocollo e gli articoli 15 e 16 dell'accordo.

3.   La Gambia sorveglia le attività delle navi dell'Unione nelle proprie zone di pesca al fine di garantire una gestione adeguata del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1, lettera a), per le specie altamente migratorie e del totale ammissibile di cattura di specie demersali indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata allegata al presente protocollo, tenendo conto dello stato degli stock e di eventuali eccedenze disponibili.

4.   L'Unione e la Gambia garantiscono la regolare sorveglianza delle catture effettuate da navi dell'Unione. Nel caso delle specie demersali, non appena il livello delle catture raggiunge l'80 % del totale ammissibile di cattura la Gambia ne dà notifica alle autorità dell'Unione. Ricevuta tale notifica, l'Unione ne informa a sua volta gli Stati membri. Gli Stati membri prendono opportuni provvedimenti per garantire che i livelli di cattura di specie demersali non superino il totale ammissibile di cattura.

5.   Se il quantitativo annuo di specie altamente migratorie catturate dalle navi dell'Unione nelle acque della Gambia supera il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 1, lettera a), l'importo totale della contropartita finanziaria annua è aumentato di 50 EUR per tonnellata supplementare catturata.

6.   Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1, lettera a). Se i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superano i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

7.   L'Unione effettua il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), relativa all'accesso delle navi dell'Unione alle risorse alieutiche della Gambia, entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria di tale applicazione provvisoria per gli anni successivi.

8.   La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1, lettera a), è versata sul conto della Tesoreria dello Stato della Gambia. La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1, lettera b), destinata al sostegno settoriale, è messa a disposizione del Dipartimento della pesca su un conto di deposito presso la Tesoreria dello Stato. Le autorità gambiane comunicano ogni anno alla Commissione europea le coordinate bancarie di tali conti.

Articolo 5

Revisione delle possibilità di pesca e della contropartita finanziaria

1.   La commissione mista può riesaminare e decidere di rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 3 a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT e da altri organismi scientifici regionali indichino che tale revisione è compatibile con la gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, mediante decisione della commissione mista. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

2.   Se necessario, la commissione mista può esaminare e adeguare le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle attività di pesca e le modalità di attuazione del presente protocollo e del relativo allegato.

Articolo 6

Sostegno settoriale

1.   Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per consentire lo sviluppo di attività di pesca sostenibili e responsabili, tenendo conto delle priorità espresse dalla Gambia nelle sue politiche nazionali connesse ai seguenti settori o atte a incidere sugli stessi:

i)

misure di sostegno e di gestione per la pesca, l'acquacoltura e la pesca artigianale;

ii)

gestione igienico-sanitaria e gestione della qualità per migliorare le capacità di esportazione;

iii)

monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

iv)

sviluppo e potenziamento della capacità scientifica nel settore della pesca;

v)

misure intese a proteggere gli ecosistemi fragili o gli ecosistemi che hanno contribuito in modo significativo alla salute degli stock, come l'istituzione e la gestione di zone marine protette;

c)

i criteri e le procedure, compresi, se del caso, indicatori finanziari e di qualità, per la valutazione annuale dei risultati conseguiti.

2.   L'uso dell'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato sulla definizione, da parte della commissione mista, degli obiettivi da raggiungere e del programma annuale e pluriennale volto a conseguirli.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista. La commissione mista può apportare modifiche urgenti al programma annuale settoriale su richiesta delle autorità gambiane, anche tramite scambio di lettere.

4.   Le autorità gambiane riferiscono ogni anno alla commissione mista in merito ai progressi realizzati nell'attuazione del sostegno settoriale.

5.   Le autorità gambiane presentano una relazione finale sull'attuazione del sostegno settoriale di cui al presente protocollo prima della scadenza dello stesso.

6.   L'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è corrisposto in rate. Nel primo anno di applicazione del presente protocollo la rata è corrisposta sulla base delle esigenze individuate nell'ambito della programmazione concordata. Per gli anni di applicazione successivi, le rate sono versate sulla base delle esigenze individuate nell'ambito della programmazione concordata e sulla base di un'analisi dei risultati conseguiti nell'attuazione del sostegno settoriale.

7.   L'Unione si riserva il diritto di rivedere e/o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo:

a)

se una valutazione condotta dalla commissione mista indica che i risultati conseguiti non sono conformi alla programmazione;

b)

se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alle modalità definite dalla commissione mista.

8.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione tra le parti e accordo della commissione mista, quando i risultati dell'attuazione della programmazione concordata di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo giustificano. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), non può essere versata al di là di un periodo di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

9.   Le due parti si impegnano ad assicurare la promozione e la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno settoriale.

Articolo 7

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni dell'ICCAT e tengono conto del parere scientifico di altre organizzazioni regionali pertinenti.

2.   Le parti possono convocare una riunione scientifica congiunta quando ciò sia necessario per esaminare eventuali questioni di carattere scientifico relative all'attuazione del presente protocollo. Tale riunione può essere organizzata di concerto con altri organismi scientifici regionali e subregionali.

3.   Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, delle conclusioni formulate nella riunione scientifica congiunta, la commissione mista può adottare una decisione sulle misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo in relazione alle attività delle navi dell'Unione.

Articolo 8

Pesca esplorativa e nuove possibilità di pesca

1.   Su richiesta di una delle parti, la commissione mista può considerare la possibilità di realizzare campagne di pesca esplorative nella zona di pesca gambiana al fine di verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca non previste dall'articolo 3. A tal fine, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

2.   Tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sulla base dei risultati delle campagne esplorative, se l'Unione si interessa a nuove possibilità di pesca, la commissione mista si riunisce per discutere e stabilire le condizioni applicabili a tali nuove attività di pesca.

3.   Previa autorizzazione delle suddette nuove attività di pesca da parte della Gambia, la commissione mista apporta le modifiche corrispondenti al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo 9

Cooperazione tra operatori economici

Le parti, conformemente alla legislazione e ai regolamenti in vigore, collaborano per promuovere la cooperazione tra gli operatori economici nei seguenti settori:

a)

sviluppo di attività connesse alla pesca, in particolare la trasformazione del pesce, la fabbricazione di materiali e attrezzi da pesca e la costruzione e riparazione di imbarcazioni;

b)

promozione di scambi di conoscenze professionali e formazione degli operatori nel settore della pesca;

c)

commercializzazione e vendita di prodotti della pesca;

d)

economia blu, compresa l'acquacoltura.

Le parti cooperano per creare un contesto imprenditoriale atto a favorire gli investimenti nei settori di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.

Articolo 10

Scambi elettronici di dati

1.   La Gambia e l'Unione si impegnano a rendere operativi i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo.

2.   I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

3.   Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico che impedisca tali scambi. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 11

Riservatezza

1.   Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nell'ambito dell'accordo, compresi i dati raccolti dagli osservatori, siano trattati nel rispetto dei principi di riservatezza e protezione dei dati.

2.   Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca gambiana.

3.   I dati che possono essere considerati riservati sono utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

4.   Con riguardo ai dati personali trasmessi dall'Unione, la commissione mista può predisporre opportuni meccanismi di salvaguardia e mezzi di ricorso a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Articolo 12

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria.

Articolo 13

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

Articolo 14

Sospensione

L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti alle condizioni di cui all'articolo 15 dell'accordo.

Articolo 15

Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti alle condizioni di cui all'articolo 16 dell'accordo.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

Съставено в Брюксел на тридесет и първи юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne třicátého prvního července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the thirty first day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le trente et un juillet deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu trideset prvog srpnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trentuno luglio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmit pirmajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év július havának harmincegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u tletin jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, eenendertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em trinta e um de julho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la treizeci și unu iulie două mii nouăsprezece.

V Bruseli tridsiateho prvého júla dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne enaintridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettioförsta juli år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 3

За Република Гамбия

Por la República de Gambia

Za Gambijskou republiku

For vegne af Republikken Gambia

Für die Republik Gambia

Gambia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Γκάμπια

For the Republic of The Gambia

Pour la République de Gambie

Za Republiku Gambiju

Per la Repubblica della Gambia

Gambijas Republikas vārdā –

Gambijos Respublikos vardu

A Gambiai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gambja

Voor de Republiek Gambia

W imieniu Republiki Gambii

Pela República da Gâmbia

Pentru Republica Gambia

Za Gambijskú republiku

Za Republiko Gambijo

Gambian tasavallan puolesta

För Republiken Gambias vägnar

Image 4


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE NELLA ZONA DI PESCA GAMBIANA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Designazione dell'autorità competente

1.

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione o alla Gambia in relazione a un'autorità competente designa:

per l'Unione: la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell'Unione europea in Gambia (delegazione dell'UE);

per la Gambia: il Ministero della pesca, delle risorse idriche e degli affari parlamentari della Gambia (MoFWR&NAMs).

Zona di pesca gambiana

2.

Le coordinate geografiche della zona di pesca gambiana sono definite all'articolo 1, lettera i), dell'accordo.

3.

Le autorità competenti della Gambia comunicano ai servizi competenti dell'Unione, prima dell'applicazione provvisoria del protocollo, le coordinate geografiche delle linee di base gambiane, della zona di pesca gambiana e delle zone vietate alla navigazione e alla pesca.

4.

La Gambia notifica agli armatori le coordinate di tali zone all'atto del rilascio dell'autorizzazione di pesca.

5.

La Gambia notifica all'Unione eventuali modifiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca almeno due mesi prima della loro applicazione.

Pagamenti degli armatori

6.

La Gambia notifica all'Unione, prima dell'applicazione provvisoria del protocollo, gli estremi del conto o dei conti bancari dello Stato su cui dovranno essere versati gli importi finanziari dovuti dalle navi dell'Unione nell'ambito dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

Contatti

7.

I recapiti delle autorità gambiane figurano nell'appendice 6 del presente allegato.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE 1

DOMANDA E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

1.

Possono ottenere un'autorizzazione di pesca nella zona di pesca gambiana soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.

L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l'esercizio della pesca in Gambia. Essi devono essere in regola nei confronti delle autorità gambiane, vale a dire devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Gambia nell'ambito di accordi di pesca conclusi con l'Unione. Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 5 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Le navi devono essere inoltre iscritte nel registro ICCAT delle navi e non devono figurare negli elenchi INN dell'ICCAT o di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Domanda di autorizzazione di pesca

3.

L'Unione presenta per via elettronica al Dipartimento della pesca, con copia alla delegazione dell'UE, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca nell'ambito dell'accordo almeno 15 giorni civili prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

4.

Le domande sono presentate su moduli redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1 del presente allegato e sono corredate dei seguenti documenti:

a)

la prova del pagamento dell'anticipo per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta, che non è rimborsabile;

b)

per ciascuna prima domanda nell'ambito del protocollo, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, una fotografia digitale a colori recente (massimo 12 mesi), di risoluzione adeguata, in cui figuri chiaramente la fiancata della nave, compresi il nome e il numero di identificazione visibili sullo scafo.

5.

Le informazioni riportate nel modulo di domanda di cui al punto 4 saranno utilizzate dalle autorità gambiane competenti per produrre e rilasciare il certificato annuale di navigabilità entro il termine di cui al punto 3. Il certificato annuale di navigabilità è emesso prima del rilascio dell'autorizzazione di pesca da parte delle autorità gambiane competenti.

6.

I pescherecci da traino dell'Unione per la pesca demersale profonda che presentano per la prima volta domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo sono sottoposti a ispezione preventiva. Il rilascio della prima autorizzazione di pesca è subordinato al risultato positivo della suddetta ispezione, che è effettuata in porti designati nella sottoregione concordati tra l'Unione e la Gambia, previa autorizzazione dello Stato di approdo interessato. Tutti i costi connessi alle ispezioni che hanno luogo al di fuori del porto di Banjul sono a carico dell'armatore.

7.

La domanda di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata unicamente della prova di pagamento dei canoni non rimborsabili. Nel caso in cui le specifiche tecniche siano state modificate, la domanda è presentata nuovamente unitamente a tutti i documenti pertinenti, come specificato al punto 4, prima del rilascio dell'autorizzazione di pesca.

Rilascio dell'autorizzazione di pesca

8.

La Gambia rilascia le autorizzazioni di pesca agli armatori o informa l'Unione del suo rifiuto entro 15 giorni civili dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al punto 4. L'originale dell'autorizzazione di pesca è consegnato al raccomandatario locale della nave o è trasmesso all'armatore tramite la delegazione dell'UE.

Per evitare ritardi nelle attività di pesca, una copia dell'autorizzazione di pesca è contestualmente trasmessa per via elettronica all'Unione, per il successivo inoltro all'armatore, e alla delegazione dell'UE, per informazione. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di 60 giorni civili dalla data del rilascio dell'autorizzazione di pesca. Durante tale periodo la copia è considerata equivalente all'originale.

Elenco delle navi autorizzate a pescare

9.

Una volta rilasciata l'autorizzazione di pesca, la Gambia include immediatamente la nave dell'Unione nell'elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca gambiana. L'elenco è trasmesso senza indugio al Dipartimento della pesca (Department of Fisheries) (DoF), al centro di controllo della pesca (Fisheries Monitoring Control and Surveillance Unit) (FMCS) e al MoFWR&NAMs, nonché all'Unione. La Gambia aggiorna regolarmente l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è trasmesso senza indugio alle stesse autorità.

10.

Se l'autorizzazione di pesca non è rilasciata entro il termine di cui al punto 7, la nave è inclusa nell'elenco in via provvisoria, a meno che non si dimostri chiaramente che essa non soddisfa i requisiti di cui al punto 2. Durante tale periodo, la nave è autorizzata a pescare.

Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

11.

L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

12.

Tuttavia, su richiesta dell'Unione e in caso di forza maggiore dimostrata, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avaria tecnica grave, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione per un'altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca della nave da sostituire, previa presentazione di una nuova domanda di autorizzazione di pesca come previsto al punto 4, senza che debba essere versato un nuovo canone. In tal caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare tiene conto della somma delle catture totali delle due navi. Su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca di una nave può essere trasferita senza costi supplementari a un'altra nave della stessa categoria se la nave titolare dell'autorizzazione non ha avviato alcuna operazione di pesca nella zona di pesca gambiana; in tal caso si applica la procedura normale di domanda.

13.

L'armatore, o il suo raccomandatario, consegna l'autorizzazione di pesca annullata alla Gambia tramite la delegazione dell'UE. La nuova autorizzazione di pesca prende effetto alla data in cui è restituita l'autorizzazione annullata. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'UE.

14.

La Gambia aggiorna l'elenco dei pescherecci autorizzati alla pesca e lo trasmette senza indugio al DoF, al FMCS e al MoFWR&NAMs e all'Unione.

Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

15.

Le autorizzazioni di pesca per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con lenze e canne sono rilasciate per un periodo annuale. Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci da traino oceanici (specie demersali di profondità) sono rilasciate per un periodo trimestrale.

16.

Le autorizzazioni di pesca sono rinnovabili.

17.

Ai fini della determinazione dell'inizio del periodo di validità delle autorizzazioni di pesca si applicano le seguenti definizioni:

—   «periodo annuale»: per il primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno; in seguito, ogni anno civile completo; per l'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo;

—   «periodo trimestrale»: all'entrata in applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e la data di inizio del trimestre successivo, che cade necessariamente il 1o gennaio, 1o aprile, 1o luglio o 1o ottobre; in seguito, ogni trimestre completo; al termine dell'applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la fine dell'ultimo trimestre completo e la data di scadenza del protocollo.

Documenti che devono essere tenuti a bordo

18.

Quando si trova nella zona di pesca gambiana o in un porto designato convenuto della sottoregione, la nave deve sempre avere a bordo:

a)

l'autorizzazione di pesca;

b)

il certificato di navigabilità della nave;

c)

il certificato di immatricolazione della nave;

d)

il certificato di stazza;

e)

il certificato di assicurazione;

f)

l'illustrazione e la descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati;

g)

le descrizioni o i disegni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi;

h)

ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto riguarda la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità della stiva, un certificato, autenticato da un'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio, che descriva la natura delle modifiche.

SEZIONE 2

CONDIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE DI PESCA - CANONI FORFETTARI E ANTICIPI

1.   Specie altamente migratorie:

a)

il canone per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con lenze e canne è fissato a 70 EUR per tonnellata catturata nella zona di pesca gambiana;

b)

le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari:

i)

per le tonniere con reti a circuizione: 4 200 EUR per nave, corrispondenti al prezzo di 60 tonnellate di catture all'anno;

ii)

per i pescherecci con lenze e canne: 1 400 EUR per nave, corrispondenti al prezzo di 20 tonnellate di catture all'anno;

c)

se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa alla Gambia il saldo, calcolato sulla base del canone indicato al paragrafo 19, lettera b), entro il termine di cui al capo IV, sezione 1, punto 8, del presente allegato. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

2.   Specie demersali

L'importo del canone per le specie demersali è indicato nella scheda tecnica riportata nell'appendice 2b. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dell'anticipo indicato nella suddetta scheda tecnica.

3.   L'anticipo comprende tutte le tasse nazionali e locali, a eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4.   Se il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, in particolare per motivi di riposo biologico, l'importo del canone forfettario è adattato in proporzione al periodo di validità richiesto.

SEZIONE 3

NAVI D'APPOGGIO

1.

La Gambia autorizza le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio. Le navi d'appoggio battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione e non sono attrezzate per la cattura del pesce né possono essere utilizzate per i trasbordi.

2.

La Gambia definisce le attività di appoggio e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, stila l'elenco delle navi di appoggio autorizzate e lo trasmette senza indugio all'organismo nazionale incaricato del controllo della pesca e all'Unione.

3.

Il canone annuo applicabile alle navi d'appoggio è di 2 000 EUR per nave.

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Le misure tecniche di conservazione applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona di pesca, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui alle appendici 2a e 2b del presente allegato.

Le navi rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall'ICCAT e le disposizioni della legislazione gambiana applicabili in materia, salvo diversamente disposto dall'accordo e dal protocollo.

L'impiego di dispositivi di concentrazione di pesce (FAD) derivanti nella zona di pesca gambiana è limitato a supporti artificiali dotati di strutture subacquee sospese non impiglianti. La posa e l'uso dei suddetti FAD derivanti artificiali sono soggetti all'adozione, da parte dell'Unione, di un piano di gestione conforme alle disposizioni adottate dall'ICCAT.

L'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione non interferisce con le attività di pesca locali e tradizionali; tartarughe, mammiferi marini, uccelli marini e pesci di scogliera vanno rilasciati in modo da garantire a tali catture miste le massime possibilità di sopravvivenza.

Nell'esercizio delle loro attività, le navi dell'Unione e i rispettivi comandanti e operatori procurano di non ostacolare le operazioni di pesca di altre imbarcazioni e di non interferire con gli attrezzi da pesca di altri pescherecci.

CAPO IV

CONTROLLO, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

SEZIONE 1

Registrazione delle attività di pesca nel giornale di pesca - trasmissione al centro FMCS della Gambia

1.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca i quantitativi stimati di ciascuna specie catturati e detenuti a bordo o rigettati in mare per ogni operazione di pesca. La registrazione dei quantitativi stimati di una specie catturata o rigettata è effettuata a prescindere dal peso.

2.

Se una nave si trova nella zona di pesca gambiana senza esercitarvi attività di pesca, la sua posizione è registrata a mezzogiorno.

3.

La trasmissione automatica dei giornali di pesca per via elettronica (mediante il sistema elettronico di comunicazione - ERS) alla Gambia è effettuata ogni giorno nei periodi di presenza della nave nella zona di pesca, secondo le modalità indicate all'appendice 5, anche in assenza di catture.

4.

La trasmissione elettronica giornaliera alla Gambia comprende almeno i seguenti elementi:

a)

i numeri di identificazione e il nome del peschereccio;

b)

il codice FAO alfa-3 di ogni specie e la zona geografica in cui è stata effettuata la cattura;

c)

la data e, se del caso, l'ora della cattura;

d)

la data e l'ora di partenza e di arrivo in porto e la durata della bordata di pesca;

e)

il tipo, le specifiche tecniche e le dimensioni degli attrezzi;

f)

i quantitativi stimati di ciascuna specie in chilogrammi, espressi in peso vivo equivalente o, se del caso, in numero di individui;

g)

il quantitativo stimato dei rigetti in peso vivo equivalente;

h)

i coefficienti di conversione utilizzati.

5.

In deroga al punto 3, se una nave si trova nella zona di pesca gambiana per un periodo inferiore a 24 ore senza effettuarvi catture né rigetti, al centro FMCS della Gambia sono trasmessi soltanto i dati delle catture detenute a bordo al momento dell'entrata e dell'uscita dalla zona. I relativi messaggi automatici sono trasmessi al centro FMCS della Gambia.

6.

Se la Gambia non dispone di un sistema di ricezione automatica dei giornali di pesca per via elettronica, la nave li trasmette manualmente mediante posta elettronica o con altri mezzi al centro FMCS della Gambia, al centro di controllo della pesca («CCP») dello Stato di bandiera e alla Commissione europea entro 48 ore dal rientro in porto, nel formato di cui all'appendice 3. La Gambia comunica e mantiene aggiornati i recapiti per la trasmissione. La Gambia provvede affinché il proprio centro FMCS sia in grado di ricevere copie elettroniche dei giornali di bordo in qualsiasi momento.

7.

In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, la Gambia può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e sanzionare l'armatore secondo le disposizioni pertinenti previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, la Gambia può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. La Gambia informa senza indugio l'Unione in merito a ogni sanzione applicata in questo contesto.

Dichiarazioni di cattura trasmesse alla Gambia – pagamento di canoni e contropartite in relazione alle catture

8.

I quantitativi delle catture e dei rigetti per ogni nave, aggregati per mese, sono aggiornati trimestralmente nella banca dati gestita dalla Commissione europea o mensilmente per le specie soggette a un totale ammissibile di catture nell'ambito del protocollo.

9.

Gli aggiornamenti consentono di garantire che i dati siano sottoposti a controllo incrociato con i dati relativi agli sbarchi, alle vendite e alle ispezioni, con i dati scientifici o di osservazione e con qualsiasi altra informazione pertinente. Gli aggiornamenti della banca dati necessari a motivo di tali verifiche sono effettuati il più rapidamente possibile. Per i controlli incrociati si utilizzano le coordinate geografiche della zona di pesca gambiana stabilite a norma del protocollo.

10.

In caso di trasformazione a bordo, il peso vivo equivalente è ottenuto applicando un coefficiente di conversione al peso trasformato comunicato su richiesta.

11.

Prima della fine di ogni trimestre, l'Unione trasmette alla Gambia i dati aggregati relativi ai trimestri precedenti dell'anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per nave, per mese di cattura e per specie, estrapolati dalla banca dati. Tali dati sono considerati provvisori. La Gambia analizza i dati e segnala eventuali incongruenze significative rispetto ai dati grezzi ricevuti, figuranti in particolare nelle dichiarazioni dei giornali di pesca su supporto cartaceo o in quelle trasmesse mediante il sistema ERS. Le parti svolgono verifiche e, se necessario, provvedono all'aggiornamento dei dati.

12.

Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, l'Unione trasmette i dati aggregati indicanti i quantitativi mensili di ciascuna specie catturati da ogni nave nella zona di pesca gambiana nel corso dell'anno civile precedente.

13.

Le autorità dell'Unione trasmettono alla Gambia e allo Stato di bandiera un calcolo orientativo dei canoni dovuti per ogni nave.

14.

La Gambia dispone di un mese, fino al 30 aprile, per contestare i dati ricevuti e per trasmettere una dichiarazione alternativa delle catture effettuate da ogni nave nonché gli elementi su cui basa la propria contestazione, quali i rapporti di ispezione o i dati di osservazione. Le parti si adoperano per risolvere le discrepanze osservate nei dati entro un mese dalla risposta della Gambia, vale a dire entro il 31 maggio.

15.

Entro il 15 giugno le dichiarazioni basate sui quantitativi estrapolati dalla banca dati dell'UE sono trasmesse agli armatori che, entro 45 giorni, versano i canoni dovuti per le catture supplementari sul conto bancario destinato al pagamento dei canoni per l'autorizzazione di pesca. La Gambia controlla il flusso dei pagamenti e comunica all'Unione eventuali ritardi e pagamenti incompleti.

16.

Successivamente, o in caso di disaccordo persistente, le parti possono in ogni caso modificare i dati relativi alle catture per un determinato anno sulla base di elementi fattuali quali i dati dei giornali di pesca, i dati ricavati dalle osservazioni effettuate sulle navi e nel corso delle bordate di pesca o i dati ottenuti da istituti scientifici. Tali modifiche possono essere effettuate fino al 1o settembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture; in tal caso, le parti ne danno immediata notifica.

17.

I dati sono approvati dalle parti nell'ambito della commissione mista, eventualmente mediante scambio di lettere, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture. Eventuali correzioni approvate dalla commissione mista danno luogo ai pagamenti supplementari del caso. Le catture approvate dalla commissione mista costituiscono le catture ufficiali dell'Unione in Gambia per l'anno in questione e i dati corrispondenti sono aggiornati nella banca dati gestita dalla Commissione europea.

18.

Se la commissione mista constata che sono dovuti pagamenti supplementari dalle navi dell'Unione, tali pagamenti sono effettuati entro sei mesi da tale constatazione. Gli importi versati in eccesso sono rimborsati dalla Gambia o danno diritto a crediti di licenza per una nave dello Stato di bandiera interessato.

19.

Eventuali aggiornamenti effettuati dalla commissione mista sono presi in considerazione per il pagamento, da parte dell'Unione, dei quantitativi di cattura eccedenti il quantitativo di riferimento per un intero anno, secondo quanto disposto all'articolo 5 del protocollo.

SEZIONE 2

SBARCO E TRASBORDO

Procedura di sbarco (2)

1.

Il comandante di una nave dell'Unione che intende sbarcare in un porto della Gambia catture provenienti dalla zona di pesca gambiana trasmette alla Gambia, almeno 48 ore prima dello sbarco, le seguenti informazioni:

a)

il nome e l'IRCS del peschereccio che deve effettuare lo sbarco;

b)

il porto di sbarco;

c)

la data e l'ora previste per lo sbarco;

d)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);

e)

la presentazione dei prodotti.

2.

L'operazione di sbarco deve avvenire nella zona di pesca di un porto della Gambia a tal fine autorizzato.

3.

L'inosservanza delle disposizioni relative alla procedura di sbarco comporta l'applicazione delle sanzioni previste a tal fine dalla legislazione della Gambia.

Trasbordo (3)

4.

Il comandante di una nave dell'Unione che intende trasbordare in un porto della Gambia catture provenienti dalla zona di pesca gambiana trasmette alla Gambia, almeno 48 ore prima del trasbordo, le seguenti informazioni:

a)

il nome e l'IRCS del peschereccio cedente;

b)

il nome e l'IRCS del peschereccio ricevente;

c)

il porto di trasbordo;

d)

la data e l'ora previste per il trasbordo;

e)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari) di ciascuna specie da trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);

f)

la presentazione dei prodotti.

5.

L'operazione di trasbordo è effettuata in presenza di ispettori della Gambia in un porto della Gambia a tal fine autorizzato. Per evitare ritardi, in casi eccezionali in cui la presenza di un ispettore della Gambia non sia possibile, il comandante è autorizzato a iniziare il trasbordo una volta scaduto il periodo di preavviso comunicato conformemente al punto 4. È vietato il trasbordo in mare.

SEZIONE 3

CONTROLLO E ISPEZIONE

Entrata e uscita dalla zona

1.

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca gambiana di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata alla Gambia almeno quattro ore prima dell'entrata o dell'uscita.

2.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave dell'Unione comunica in particolare:

a)

la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;

b)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

c)

la presentazione dei prodotti.

3.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, se ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di telefono o una frequenza comunicati dalla Gambia come specificato nell'appendice 6. La Gambia conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica. La Gambia notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo elettronico, del numero di telefono o della frequenza di trasmissione.

4.

Ogni nave dell'Unione sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona di pesca gambiana senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca illegalmente.

Ispezione in porto o in mare

5.

L'ispezione in porto o in mare, nelle acque gambiane, di navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori della Gambia chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

6.

Prima di salire a bordo gli ispettori autorizzati comunicano alla nave dell'Unione la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta da ispettori della pesca che, prima di procedere all'ispezione, devono fornire prova della loro identità e qualifica di ispettori. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione.

7.

Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell'Unione solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'attività di pesca, il carico o le attività di sbarco e trasbordo.

8.

La Gambia può autorizzare l'Unione a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.

9.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione.

10.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo a un'eventuale infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori autorizzati consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. In caso di infrazione, una copia della notifica dell'infrazione è trasmessa anche all'Unione entro 8 giorni civili dalla data dell'ispezione.

Sorveglianza partecipativa nella lotta contro la pesca INN

11.

Al fine di rafforzare la lotta contro la pesca INN, i comandanti delle navi dell'Unione segnalano la presenza, nella zona di pesca gambiana, di qualsiasi nave impegnata in attività che potrebbero costituire attività di pesca INN, raccogliendo tutte le informazioni possibili riguardo a quanto è stato osservato. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio al DoF, al FMCS e al MoFWR&NAMs, nonché all'autorità competente dello Stato membro della nave che ha effettuato l'osservazione, che li trasmette all'Unione o all'organismo da essa designato.

12.

La Gambia trasmette all'Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci impegnati in attività che potrebbero costituire attività di pesca INN nella zona di pesca gambiana.

SEZIONE 4

SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

Messaggi di posizione delle navi – Sistema VMS

1.

Quando si trovano nella zona di pesca gambiana, le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere sempre dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System – VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni due ore, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

2.

Ogni messaggio di posizione deve:

a)

riportare l'identificazione della nave;

b)

indicare l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine) con un margine di errore inferiore a 100 metri e un intervallo di confidenza del 99 %,

c)

indicare la data e l'ora di registrazione della posizione;

d)

indicare la velocità e la rotta della nave.

3.

Ogni messaggio di posizione deve essere configurato in base al formato indicato nell'appendice 4 del presente allegato.

4.

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca gambiana è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», a eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca gambiana, che viene identificata con il codice «EXI».

5.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

6.

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

7.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di 10 giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca gambiana.

8.

Le navi che pescano nella zona di pesca gambiana con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Gambia

9.

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al centro FMCS della Gambia. I CCP dello Stato di bandiera e della Gambia provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

10.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e della Gambia avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

11.

Il centro FMCS della Gambia informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

Malfunzionamento del sistema di comunicazione

12.

La Gambia verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l'Unione in merito a ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

13.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione gambiana vigente.

Modifica della frequenza di invio dei messaggi di posizione

14.

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, la Gambia può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a (30 minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi senza indugio dalla Gambia al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Gambia i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

15.

Al termine del periodo di indagine, la Gambia informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione e comunica loro l'eventuale seguito da dare.

SEZIONE 5

OSSERVATORI

Osservazione delle attività di pesca

1.

Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

2.

Tale regime di osservazione è conforme alle raccomandazioni adottate dall'ICCAT.

3.

In attesa dell'entrata in vigore del nuovo programma di osservazione regionale dell'ICCAT, si applicano le disposizioni seguenti in materia di osservatori.

Navi e osservatori designati

4.

La presenza di un osservatore a bordo è obbligatoria per i pescherecci da traino dell'Unione per la pesca demersale profonda. Il Dipartimento della pesca designa l'osservatore assegnato ai pescherecci da traino dell'Unione per la pesca demersale profonda almeno 15 giorni civili prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

5.

La permanenza degli osservatori a bordo dei pescherecci da traino dell'Unione per la pesca demersale profonda non supera tre mesi. La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

6.

Nel caso delle tonniere dell'Unione, il Dipartimento della pesca designa le navi che sono tenute a imbarcare un osservatore nonché l'osservatore a esse assegnato almeno 15 giorni civili prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore. La presenza a bordo di un osservatore riguarda al massimo il 15 % delle tonniere autorizzate dell'Unione.

7.

Il Dipartimento della pesca procura di non designare osservatori per le tonniere dell'Unione che hanno già un osservatore a bordo o per le quali vige già l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse dalla zona di pesca gambiana.

8.

Il tempo di permanenza degli osservatori a bordo delle tonniere dell'Unione corrisponde a una bordata di pesca o, su espressa richiesta dell'armatore, a più di una bordata di pesca per una nave determinata. La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

9.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, il Dipartimento della pesca informa l'Unione e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi e agli osservatori designati che saranno presenti a bordo di ciascuna nave. L'ora e il porto d'imbarco, che può essere un porto non gambiano, sono scelti dall'armatore. Il Dipartimento della pesca informa senza indugio l'Unione e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

Contributo finanziario forfettario

10.

All'atto del pagamento dell'anticipo annuo, gli armatori delle tonniere congelatrici con reti a circuizione e dei pescherecci con lenze e canne versano alla Gambia, per ciascuna nave, un importo forfettario di 300 EUR.

11.

All'atto del pagamento del canone forfettario trimestrale, gli armatori dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda versano inoltre alla Gambia, per ciascuna nave, un importo forfettario di 75 EUR destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione.

Retribuzione dell'osservatore

12.

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Gambia.

Condizioni di imbarco

13.

Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo tra l'armatore, o il suo raccomandatario, e il Dipartimento della pesca.

14.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

15.

L'armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell'osservatore a bordo, compreso l'accesso ai servizi igienici, di qualità almeno equivalente a quella fornita agli ufficiali presenti sul peschereccio.

16.

Il comandante adotta tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sua sicurezza.

17.

Il comandante provvede affinché l'osservatore abbia accesso agli impianti, agli attrezzi e alle apparecchiature presenti a bordo di cui necessita per svolgere le proprie funzioni, tra cui:

a)

il ponte e le apparecchiature di comunicazione e di navigazione della nave;

b)

i documenti e le registrazioni, compresi tutti i giornali di bordo della nave, se la detenzione a bordo e l'aggiornamento di tali documenti sono prescritti dalla normativa gambiana in materia di pesca o, più in generale, a fini di controllo e di riproduzione.

18.

Il comandante autorizza in qualsiasi momento l'osservatore a:

a)

ricevere e trasmettere messaggi e comunicare con la terraferma e altre navi mediante i sistemi di comunicazione della nave;

b)

prelevare, misurare, portare via dalla nave e trattenere campioni o esemplari interi di pesce;

c)

conservare campioni ed esemplari interi sulla nave, compresi i campioni e gli esemplari interi detenuti negli impianti di congelazione della nave;

d)

fotografare le attività di pesca, compresi pesci, attrezzi, apparecchiature, documenti, carte nautiche e registri, e portare via dalla nave le immagini o i film che l'osservatore avesse effettuato o utilizzato a bordo.

19.

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

a)

adotta tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Imbarco e sbarco dell'osservatore

20.

L'armatore, o il suo raccomandatario, comunica alla Gambia, con un preavviso di 10 giorni civili rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

21.

Se l'osservatore non si presenta nelle 12 ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

22.

Se l'osservatore non è sbarcato in un porto della Gambia, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore in Gambia non appena possibile.

23.

Se la nave non si presenta al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco dell'osservatore, l'armatore versa un'indennità giornaliera di 80 EUR a copertura dei costi di vitto, alloggio e di altro tipo sostenuti dall'osservatore nel periodo di attesa in porto.

24.

Se la nave non si presenta senza aver preventivamente informato il Dipartimento della pesca e il centro FMCS, la Gambia può adottare le misure del caso conformemente alla propria legislazione nazionale.

Compiti dell'osservatore

25.

L'osservatore assolve i compiti seguenti:

a)

osserva l'attività di pesca della nave;

b)

osserva le specie, il quantitativo, la taglia e le condizioni dei pesci catturati;

c)

osserva i metodi, le zone e le profondità di cattura dei pesci;

d)

osserva gli effetti dei metodi di pesca sui pesci e sull'ambiente;

e)

osserva la trasformazione, il trasporto, il trasbordo, il deposito o lo smaltimento del pesce;

f)

verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

g)

preleva campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;

h)

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

i)

verifica i dati riportati nel giornale di bordo relativi alle catture effettuate nella zona di pesca gambiana;

j)

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima dei rigetti;

k)

comunica le proprie osservazioni via radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nella zona di pesca gambiana, compreso il quantitativo delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

Rapporto dell'osservatore

26.

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta al comandante un rapporto di sintesi delle proprie osservazioni, il cui contenuto è approvato dalla commissione mista. Il comandante ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

27.

L'osservatore invia il suo rapporto al Dipartimento della pesca, che ne trasmette copia all'Unione entro 15 giorni civili a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.

28.

Le autorità competenti dell'Unione e della Gambia possono utilizzare le informazioni contenute nel rapporto dell'osservatore sia a fini scientifici che per verificare il rispetto delle norme.

SEZIONE 6

INFRAZIONI

Trattamento delle infrazioni

1.

Ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di infrazione o di ispezione redatto dalle competenti autorità della Gambia. L'infrazione e le sanzioni di cui è passibile il comandante o la società di pesca sono notificate direttamente all'armatore secondo la procedura stabilita nella pertinente legislazione della Gambia. Una copia della notifica è inviata entro 24 ore allo Stato di bandiera della nave e all'Unione.

2.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore rispetto all'infrazione. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione.

Fermo della nave – riunione di informazione

3.

Se la vigente legislazione della Gambia lo prevede per l'infrazione considerata, ogni nave dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto della Gambia.

4.

La Gambia notifica all'Unione, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica include prove documentali a sostegno del fermo della nave.

5.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, a eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Gambia organizza, su richiesta dell'Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Alla riunione di informazione può assistere un rappresentante dello Stato di bandiera della nave.

Sanzione dell'infrazione - procedimento transattivo

6.

La sanzione applicabile all'infrazione è fissata dalla Gambia secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

7.

Se l'armatore non accetta le sanzioni, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, prima dell'avvio di un procedimento giudiziario è avviato un procedimento transattivo tra le autorità gambiane e la nave dell'Unione al fine di dirimere la questione in via amichevole. Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'Unione. Il procedimento transattivo si conclude entro tre giorni civili dalla notifica del fermo della nave.

Procedimento giudiziario – cauzione bancaria

8.

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita, presso una banca designata dalla Gambia, una cauzione bancaria il cui importo, fissato dalla Gambia, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

9.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

10.

La Gambia comunica all'Unione i risultati del procedimento giudiziario entro otto giorni civili dalla pronuncia della sentenza.

Rilascio della nave e dell'equipaggio

11.

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena pagata la sanzione prevista dal procedimento transattivo o non appena depositata la cauzione bancaria.

CAPO V

IMBARCO DI MARITTIMI

1.

Gli armatori dei pescherecci assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni ed entro i limiti seguenti:

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca gambiana proviene dalla Gambia o, in alternativa, da un paese ACP;

per la flotta dei pescherecci con lenze e canne, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca gambiana proviene dalla Gambia o, in alternativa, da un paese ACP;

per la flotta dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca gambiana proviene dalla Gambia.

2.

Gli armatori fanno il possibile per imbarcare marittimi gambiani qualificati. Gli armatori scelgono liberamente i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato all'Unione dal Dipartimento della pesca.

3.

La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione.

4.

I contratti di lavoro dei marittimi della Gambia o di paesi ACP sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Una copia del contratto è consegnata ai firmatari, al Dipartimento della pesca e al Dipartimento del lavoro. Il contratto garantisce ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale a essi applicabile, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5.

La retribuzione dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Essa è fissata di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti, prima del rilascio delle autorizzazioni di pesca. Tuttavia, le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano nei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

6.

I marittimi ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

7.

Se il marittimo gambiano non è sbarcato in un porto della Gambia, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio del marittimo in Gambia non appena possibile.

8.

Se la nave non si presenta al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco del marittimo gambiano, l'armatore versa un'indennità giornaliera di 80 EUR a copertura dei costi di vitto, alloggio e di altro tipo sostenuti dal marittimo nel periodo di attesa in porto.

9.

Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati, precisando il numero di marittimi:

a)

dell'Unione;

b)

di paesi ACP (con una distinzione tra cittadini gambiani e cittadini di altri paesi ACP);

c)

di altri paesi (non ACP e non UE).


(1)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU UE L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(2)  Le comunicazioni relative a questa procedura sono effettuate mediante il modulo riportato nell'appendice 3. A partire dalla data concordata dalle parti per la migrazione al sistema ERS, le comunicazioni sono effettuate tramite tale sistema.

(3)  Le comunicazioni relative a questa procedura sono effettuate mediante il modulo riportato nell'appendice 3. A partire dalla data concordata dalle parti per la migrazione al sistema ERS, le comunicazioni sono effettuate tramite tale sistema.

Appendici del presente allegato

 

Appendice 1 – Domanda di autorizzazione di pesca per pescherecci e navi d'appoggio

 

Appendice 2a – Scheda tecnica per le specie altamente migratorie

 

Appendice 2b – Scheda tecnica per le specie demersali di profondità

 

Appendice 3 – Specie altamente migratorie: giornale di pesca – modello dell'UE (allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione

 

Appendice 4 – Comunicazione dei messaggi VMS alla Gambia – Rapporto di posizione

 

Appendice 5 – Attuazione del sistema elettronico di dichiarazione delle attività di pesca (sistema ERS) - modalità alternative

 

Appendice 6 – Recapiti delle autorità gambiane

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA GAMBIA - UNIONE EUROPEA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER PESCHERECCI E NAVI D'APPOGGIO

I. RICHIEDENTE

1.   Nome dell'armatore: …

2.   Indirizzo dell'armatore: …

3.   Nome dell'associazione o del raccomandatario dell'armatore (se del caso): …

4.   Indirizzo dell'associazione o del raccomandatario dell'armatore (se del caso): …

5.   Telefono: … Fax: … e-mail: …

6.   Nome del comandante: …

Nazionalità: … Indirizzo e-mail: …

7.   Nome e indirizzo del raccomandatario residente in Gambia: …

II. ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1.   Nome della nave: …

2.   Stato di bandiera: …

3.   Numero di immatricolazione esterno: …

4.   Porto di immatricolazione: … MMSI: … Numero IMO: …

5.   Data di acquisizione della bandiera attuale: …

Precedente bandiera (se del caso): …

6.   Anno e luogo di costruzione: …

Indicativo di chiamata: …

7.   Frequenza di chiamata: … Numero di telefono satellitare: …

8.   Materiale di costruzione dello scafo:

☐ Acciaio

☐ Legno

☐ Poliestere

☐ Altro

III. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1.   Lunghezza fuori tutto: … Larghezza: …

2.   Stazza lorda (GT): … Stazza netta: …

3.   Potenza del motore principale in kW: … Marca: … Tipo: …

4.   Tipo di imbarcazione:

☐ Tonniera con reti a circuizione

☐ Peschereccio con palangari

☐ Peschereccio con lenze e canne

☐ Nave d'appoggio

5.   Attrezzi da pesca: …

6.   Zone di pesca: … Specie bersaglio: …

7.   Porto designato per le operazioni di sbarco: …

8.   Numero totale dei membri dell'equipaggio: …

9.   Sistema di conservazione a bordo:

☐ Raffreddamento

☐ Refrigerazione

☐ Misto

☐ Congelamento

10.   Capacità di congelamento (t/24 ore): … Capacità delle stive: … Numero: …

11.   Trasponditore VMS:

Costruttore: … Modello: … Numero di serie: …

Versione del programma: … Operatore satellitare: …

12.   Strumenti di navigazione e di posizionamento: …

IV - ALTRE INFORMAZIONI

Il sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

Fatto a … il …

Firma del richiedente …

Appendice 2a

Scheda tecnica per le specie altamente migratorie

Zona di pesca:

Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, escluse le zone vietate alla navigazione e alla pesca.

Categorie autorizzate:

Tonniere con reti a circuizione

Pescherecci con lenze e canne

Catture accessorie:

Rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

Canoni e quantitativi:

Canone annuo anticipato (comprese tutte le tasse nazionali e locali, a eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi) e quantitativo corrispondente:

Tonniere con reti a circuizione: 4 200 EUR all'anno per la durata del protocollo, corrispondenti a 60 tonnellate

Pescherecci con lenze e canne: 1 400 EUR all'anno per la durata del protocollo, corrispondenti a 20 tonnellate

Canone per tonnellata supplementare catturata

Tonniere con reti a circuizione e pescherecci con lenze e canne:

70 EUR/tonnellata/anno

Numero di navi autorizzate a pescare

28 tonniere con reti a circuizione

10 pescherecci con lenze e canne

Altro:

Canone di autorizzazione per navi d'appoggio: 2 000 EUR all'anno per nave

Contributo finanziario forfettario per gli osservatori: 300 EUR all'anno per nave

Appendice 2b

Scheda tecnica per le specie demersali di profondità

Zona di pesca:

Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, escluse le zone vietate alla navigazione e alla pesca.

Specie bersaglio:

Nasello (Merluccius senegalensis e Merluccius polli)

Categorie autorizzate:

Rete a strascico classica o rete da traino per la pesca del nasello, apertura di maglia minima 70 mm. È vietato l'utilizzo di mezzi o dispositivi che ostruiscano le maglie delle reti o ne riducano l'effetto selettivo. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco della rete. Per la parte superiore della rete possono essere utilizzati dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri. È vietato l'addoppio dei fili, semplici o intrecciati, che costituiscono il sacco della rete.

Catture accessorie (1):

15 % di cefalopodi, 7 % di crostacei e 25 % di altri pesci demersali di profondità.

Le percentuali di catture accessorie autorizzate di cui sopra sono calcolate al termine di ogni bordata, in funzione del peso totale delle catture, conformemente alla normativa gambiana.

Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita della totalità o di parte degli elasmobranchi soggetti a misure di protezione nell'ambito del piano d'azione dell'UE per la conservazione e la gestione degli squali nonché nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni regionali per la pesca, in particolare dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), dello smeriglio (Lamna nasus), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dello squadro (Squatina squatina), della manta (Manta birostris) e delle specie della famiglia degli squali martello (Sphyrnidae).

Gli esemplari catturati accidentalmente di specie di elasmobranchi di cui è vietata la detenzione a bordo non devono essere danneggiati. Gli esemplari catturati devono essere reimmessi in acqua rapidamente.

Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita di specie pelagiche, tra cui Trachurus spps., Sardina pilchardus, Scomber spps. e Sardinella spp.

Canoni e quantitativi:

Quantitativo di catture autorizzato:

750 tonnellate all'anno

Canone:

75 EUR/tonnellata

Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre (3) mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 500 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone. Tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.

Contributo finanziario forfettario per gli osservatori: 75 EUR per peschereccio (da versare all'atto del pagamento del canone trimestrale).

Altro:

Numero di navi

3 unità

Tipo di navi autorizzate a pescare:

Pescherecci da traino oceanici (specie demersali di profondità)

Imbarco di marittimi della Gambia:

20 % dell'equipaggio

Riposo biologico:

Dal 1o maggio al 30 giugno (2)

La presenza di un osservatore a bordo è obbligatoria per i pescherecci da traino dell'Unione per la pesca demersale profonda.


(1)  Questa disposizione sarà riesaminata al termine di un anno di applicazione.

(2)  Analogamente ad altre misure tecniche di conservazione, il periodo di riposo biologico sarà riesaminato al termine di un anno di applicazione del protocollo e potrà essere modificato in funzione dello stato degli stock previa raccomandazione del gruppo scientifico congiunto.

Appendice 3

Specie altamente migratorie: giornale di pesca – modello dell'UE

(allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (1) (2))

Image 5


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(2)  Nell'allegato X del regolamento (UE) n. 404/2011 figurano le istruzioni per la compilazione del giornale di pesca destinate ai comandanti delle navi dell'UE.

Appendice 4

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS ALLA GAMBIA

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato

Codice

Obbligatorio o facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave – Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

O

=

Elemento obbligatorio

F

=

Elemento facoltativo

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

1)

I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.

2)

Una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l'inizio del messaggio.

3)

Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//).

4)

Una barra obliqua unica (/) separa il codice dal dato.

5)

Il codice «ER» seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.

6)

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine del messaggio.

Appendice 5

Attuazione del sistema elettronico di dichiarazione delle attività di pesca (sistema ERS) - modalità alternative

1.

Quando si trovano nella zona di pesca gambiana, tutte le navi dell'Unione titolari di una licenza a norma del presente protocollo devono essere dotati di un sistema in grado di registrare e trasmettere per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca. Nel prosieguo tale sistema è denominato «sistema ERS» e i dati trasmessi sono denominati «dati ERS».

2.

Le navi dell'Unione non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca gambiana per svolgervi attività di pesca.

3.

La nave trasmette i dati ERS al proprio Stato di bandiera, che li riceve e li registra in una banca dati informatizzata che consente di conservarli in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.

4.

La Gambia indica la data a partire dalla quale il suo centro FMCS disporrà di un sistema in grado di ricevere i dati ERS dalle navi dell'UE nel formato descritto nel registro di dati tenuto dalla Commissione europea e nelle modalità di attuazione. La Gambia indica la data a partire dalla quale il sistema sarà in grado di ricevere, se necessario dopo opportune fasi di prova, i dati ERS da parte degli Stati di bandiera.

5.

A decorrere da tale data, lo Stato di bandiera provvede affinché la Gambia abbia immediatamente accesso ai dati ERS relativi alle attività svolte nella zona di pesca almeno per i 36 mesi successivi a tali attività.

6.

I dati sono messi a disposizione e sono comunicati per via elettronica. A tal fine, lo Stato di bandiera e la Gambia provvedono affinché i rispettivi centri di controllo dispongano dell'hardware e del software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato specificato al punto 9.

7.

Eventuali modifiche di tale formato sono chiaramente indicate nel registro dei dati di riferimento, che precisa altresì la data in cui la modifica avrà effetto. La modifica ha effetto trascorsi almeno sei mesi dalla sua notifica nel registro dei dati di riferimento. In caso di modifica, la Commissione europea ne dà notifica alla Gambia. La Gambia notifica alla Commissione la data prevista per l'aggiornamento del suo sistema di ricezione dei dati e fissa il periodo di prova di tale sistema. Al termine del periodo di prova, la Gambia e l'Unione stabiliscono, nell'ambito della commissione mista o mediante scambio di lettere, la data dell'effettiva attuazione del nuovo formato. Tutte le navi sono tenute a conformarsi al nuovo formato di trasmissione ERS entro un mese da tale conferma.

8.

Le parti possono concordare una fase di transizione in cui saranno possibili sia la trasmissione automatica che la trasmissione manuale di giornali in formato cartaceo. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché il centro FMCS della Gambia riceva i dati secondo una di queste due modalità per ciascuna delle sue navi.

9.

I dati ERS sono in formato UN/CEFACT e utilizzano la rete di trasporto FLUX TL messa a disposizione dalla Commissione europea.

10.

In caso di trasmissione manuale, i dati del giornale di pesca sono presentati in un formato elettronico compatibile con il software utilizzato dal CCP del paese partner, o in formato cartaceo, e indicano chiaramente:

la data, l'ora e il luogo di cattura;

informazioni che consentano di identificare il comandante, la nave (nome, bandiera, indicativo di chiamata, identificazione esterna, numero CFR, numero IMO) e la bordata di pesca (date di arrivo e di partenza);

informazioni sulle attività di pesca: tipo di attrezzo, numero di operazioni di pesca, posizione nella zona e identificazione della zona di pesca del paese partner (codice ISO alfa-3); le catture di ciascuna specie detenute a bordo o rigettate in mare, in kg di peso vivo equivalente (per codice FAO alfa-3);

la certificazione dell'esattezza e della completezza dei dati del comandante, data e firma, se del caso elettronica.

11.

Il paese partner tratta tutti i dati relativi alle attività di pesca delle singole navi in modo riservato e sicuro.

Comunicazioni tra centri di controllo della pesca - malfunzionamento del sistema ERS a bordo della nave o del sistema di comunicazione

12.

Le autorità competenti dello Stato di bandiera e il centro FMCS della Gambia si notificano senza indugio qualsiasi evento che potrebbe avere ripercussioni sulla trasmissione di dati ERS da parte di una o più navi.

13.

Lo Stato di bandiera e la Gambia designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto per le questioni relative all'applicazione della presente appendice e ne comunicano il recapito. Lo Stato di bandiera e la Gambia aggiornano periodicamente e immediatamente tali informazioni.

14.

Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave, il centro FMCS della Gambia ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Il CCP dello Stato di bandiera, o il suo corrispondente ERS, indaga sollecitamente sulle cause del mancato ricevimento dei dati ERS e comunica alla Gambia l'esito delle sue ricerche.

15.

In caso di mancato ricevimento dei dati che devono essere trasmessi conformemente al punto 4, le autorità competenti dello Stato di bandiera ne informano senza indugio il comandante o l'operatore del peschereccio, o il/i loro raccomandatario/i. Ricevuta la notifica, il comandante della nave trasmette sollecitamente tutti i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato di bandiera con qualsiasi mezzo di telecomunicazione adeguato. Il CCP dello Stato di bandiera inserisce i dati nella banca dati elettronica da esso gestita conformemente al punto 3 e li mette immediatamente a disposizione della Gambia conformemente al punto 5.

16.

In caso di malfunzionamento del sistema ERS installato a bordo della nave, il comandante, o l'operatore della nave, provvede alla sua riparazione o sostituzione entro 10 giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca gambiana e deve uscirne o fare scalo in un porto di un paese partner entro 24 ore. La nave è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca gambiana solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera avrà accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente. Tutti i dati non ricevuti sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al centro FMCS della Gambia.

17.

A partire dal momento in cui il malfunzionamento del sistema ERS è stato rilevato e fino a quando il sistema non riprende a funzionare correttamente, il comandante della nave trasmette ogni giorno, entro le ore 24, alle autorità competenti dello Stato di bandiera, le informazioni che devono essere comunicate conformemente al punto 8 con idonei mezzi di telecomunicazione alternativi. Il CCP dello Stato di bandiera inserisce i dati nella banca dati elettronica da esso gestita conformemente al punto 3 per metterli immediatamente a disposizione della Gambia.

18.

Se il mancato ricevimento dei dati ERS da parte della Gambia è dovuto a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall'UE o dalla Gambia, la parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte. Eventuali dati mancanti sono trasmessi al centro FMCS della Gambia non appena il problema è stato risolto.

19.

Se il malfunzionamento riguarda sistemi controllati dall'UE, e a condizione che non impedisca allo Stato di bandiera di accedere ai dati, il CCP dello Stato di bandiera trasmette al centro FMCS della Gambia ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo elettronico di comunicazione disponibile, tutti i dati ERS ricevuti a decorrere dall'ultima trasmissione. La Gambia può chiedere che si applichi la stessa procedura nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall'UE. La Gambia informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate inadempienti quanto all'obbligo di trasmettere i propri dati ERS.

20.

Alla data concordata dalle parti, i messaggi ERS relativi alle catture in entrata e alle catture in uscita sostituiscono le notifiche di entrata e di uscita dalla zona di pesca e la trasmissione di giornali di pesca su supporto cartaceo di cui all'appendice 3 dell'allegato del protocollo.

Appendice 6

Recapiti delle autorità gambiane

1.

Ministero della pesca, delle risorse idriche e degli affari parlamentari della Gambia:

Indirizzo: 7 Marina Parade, Banjul, Gambia

Indirizzo e-mail: bamba.banja@yahoo.co.uk

Telefono: +2209922960/7722907/+2204227773

2.

Autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni di pesca: Dipartimento della pesca

Indirizzo: 6 Marina Parade, Banjul, Gambia

Indirizzo e-mail: darboefams@yahoo.com

Telefono: +2206313375/+2204201515

3.

Unità per il controllo, il monitoraggio e la sorveglianza della pesca (FCMS):

Indirizzo: 6 Marina Parade, Banjul, Gambia

Indirizzo e-mail: darboefams@yahoo.com

Telefono: +2206313375/+2204201515

Notifica di entrata e di uscita

Indirizzo e-mail: bamba.banja@yahoo.co.uk / darboefams@yahoo.com