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24.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/5 |
PROTOCOLLO DELL'ACCORDO
tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto
L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «Unione»,
e
IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito denominato «Danimarca»,
di seguito denominati congiuntamente «parti»,
CONSIDERANDO che il 10 marzo 2005 è stato firmato l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (1) (di seguito denominato «accordo del 10 marzo 2005 »);
RAMMENTANDO che il 26 giugno 2013 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
RICHIAMANDOSI al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in virtù del quale la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) n. 603/2013, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione;
RAMMENTANDO che le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 non costituiscono una modifica dell'acquis di Eurodac ai sensi dell'accordo del 10 marzo 2005 e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo del 10 marzo 2005;
CONSIDERANDO che è opportuno concludere un protocollo tra l'Unione e la Danimarca per consentire alla Danimarca di partecipare alle componenti di Eurodac relative alle attività di contrasto e, pertanto, consentire alle autorità di contrasto designate della Danimarca di chiedere il confronto con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli altri Stati partecipanti al sistema centrale di Eurodac;
CONSIDERANDO che l'applicazione alla Danimarca del regolamento (UE) n. 603/2013 a fini di contrasto dovrebbe altresì consentire alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti e a Europol di chiedere il confronto con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dalla Danimarca al sistema centrale di Eurodac;
CONSIDERANDO che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate degli Stati partecipanti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente protocollo dovrebbe essere soggetto ad un livello di protezione dei dati personali, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
CONSIDERANDO che la direttiva (UE) 2016/680 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE, e che il 26 ottobre 2016 la Danimarca, conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, ha notificato alla Commissione che intende recepire la suddetta direttiva nel proprio diritto interno. È pertanto opportuno che la Danimarca applichi detta direttiva e le altre condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità da essa designate a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
CONSIDERANDO che è altresì opportuno applicare le altre condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
CONSIDERANDO che l'accesso per le aurtorità designate della Danimarca dovrebbe essere consentito soltanto a condizione che i confronti con le banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato richiedente e con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio (4) non abbiano permesso di stabilire l'identità dell'interessato. Tale condizione impone allo Stato richiedente di eseguire confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi di tale decisione che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato richiedente non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non permetterebbe di stabilire l'identità dell'interessato. I fondati motivi sussistono, in particolare, quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato partecipante. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica di tale decisione da parte dello Stato richiedente per quanto riguarda i dati dattiloscopici, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito di Eurodac a fini di contrasto senza aver prima compiuto i passi di cui sopra;
CONSIDERANDO che, prima di cercare in Eurodac, le autorità designate dovrebbero inoltre consultare il sistema di informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio (5). purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto;
CONSIDERANDO che è opportuno applicare i meccanismi riguardanti le modifiche previsti nell'accordo del 10 marzo 2005 a tutte le modifiche riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto;
CONSIDERANDO che il presente protocollo è parte integrante dell'accordo del 10 marzo 2005,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Il regolamento (UE) n. 603/2013 è attuato dalla Danimarca per quanto riguarda il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e si applica, ai sensi del diritto internazionale, alle relazioni della Danimarca con gli altri Stati partecipanti.
2. Gli Stati membri dell'Unione, ad eccezione della Danimarca, sono considerati Stati partecipanti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Essi applicano alla Danimarca le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti l'accesso a fini di contrasto.
3. L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono considerati Stati partecipanti ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui fra tali Stati e l'Unione vige un accordo analogo al presente protocollo che riconosce la Danimarca quale Stato partecipante.
Articolo 2
1. La direttiva (UE) 2016/680 si applica per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalla Danimarca in virtù dell'applicazione del presente protocollo.
2. In aggiunta al paragrafo 1, alla Danimarca si applicano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti il trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali dalle sue da parte delle sue autorità designate a fini stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.
Articolo 3
Le disposizioni dell'accordo del 10 marzo 2005 relative alle modifiche si applicano a tutte le modifiche riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.
Articolo 4
1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica effettuata dalle parti del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.
3. Il presente protocollo non si applica prima che la Danimarca abbia applicato il capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (6).
Articolo 5
1. Ciascuna parte può recedere dal presente protocollo dandone notifica all'altra parte. La notifica ha effetto sei mesi dopo la sua effettuazione.
2. Il presente protocollo cessa di essere applicabile in caso di recesso dell'Unione o della Danimarca.
3. Il presente protocollo cessa di essere applicabile se l'accordo del 10 marzo 2005 cessa di essere applicabile.
4. Il recesso o la denuncia del presente protocollo non pregiudicano il proseguimento dell'applicazione dell'accordo del 10 marzo 2005.
Articolo 6
Il presente protocollo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и седми март две хиляди и деветнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.
V Bruselu dne dvacátého sedmého března dva tisíce devatenáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende marts to tusind og nitten.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten März zweitausendneunzehn.
Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and nineteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće devetnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette marzo duemiladiciannove.
Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā martā.
Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų kovo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év március havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u dsatax.
Gedaan te Brussel, zevenentwintig maart tweeduizend negentien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące dziewiętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de março de dois mil e dezanove.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte martie două mii nouăsprezece.
V Bruseli dvadsiateho siedmeho marca dvetisícdevätnásť.
V Bruslju, dne sedemindvajsetega marca leta dva tisoč devetnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde mars år tjugohundranitton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
ЗаКралство Дания
Por el Reino de Dinamarca
Za Dánské království
For Kongeriget Danmark
Für das Königreich Dänemark
Taani Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Δανίας
For the Kingdom of Denmark
Pour le Royaume de Danemark
Za Kraljevinu Dansku
Per il Regno di Danimarca
Dānijas Karalistes vārdā –
Danijos Karalystės vardu
A Dán Királyság részéről
Għar-Renju tad-Danimarka
Voor het Koninkrijk Denemarken
W imieniu Królestwa Danii
Pelo Reino da Dinamarca
Pentru Regatul Danemarcei
Za Dánske kráľovstvo
Za Kraljevino Dansko
Tanskan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Danmark
(1) GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.
(2) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
(3) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(4) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
(5) Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).
(6) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).