14.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/56


DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC

del 4 dicembre 2018

riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [2018/1989]

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci («convenzione»), il comitato congiunto istituito da tale convenzione adotta, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a tale convenzione.

(2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni quale parte contraente distinta a decorrere dalla data in cui la convenzione non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

(3)

La circolazione delle merci con il Regno Unito sarebbe agevolata dalla semplificazione delle formalità negli scambi di merci tra il Regno Unito e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

(4)

Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare il Regno Unito ad aderire alla convenzione.

(5)

L'adesione del Regno Unito alla convenzione dovrebbe avere effetto solo a decorrere dalla data in cui la convenzione non si applicherà più al Regno Unito in quanto Stato membro dell'Unione europea o, se l'Unione europea e il Regno Unito concorderanno disposizioni transitorie in base alle quali la convenzione si applica nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a decorrere dalla data in cui cesseranno di applicarsi tali disposizioni transitorie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è invitato ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 11 bis della convenzione, a decorrere dalla data in cui cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea o dalla data in cui cesserà di applicarsi qualsiasi accordo transitorio tra l'Unione europea e il Regno Unito in base al quale la convenzione si applica nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Comitato Congiunto

Il presidente

Philip KERMODE


(1)  GU UE L 134 del 22.5.1987, pag. 2.