14.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/48


DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC

del 4 dicembre 2018

che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito [2018/1988]

IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione relativa ad un regime comune di transito («convenzione») il comitato congiunto istituito da tale convenzione deve adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.

(2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione in quanto parte contraente distinta e dev'essere a farlo dal Consiglio, in quanto depositario della convenzione, in conformità della convenzione stessa.

(3)

Di conseguenza, i formulari relativi alla garanzia indicati come esemplari in taluni allegati dell'appendice III della convenzione dovrebbero essere modificati per cancellare i riferimenti al Regno Unito quale Stato membro dell'Unione e inserire il riferimento al Regno Unito quale paese di transito comune.

(4)

Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data in cui l'adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta diventa efficace, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale i formulari stampati, con alcuni adattamenti, possono continuare ad essere utilizzati.

(5)

L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe essere subordinata all'adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta e collegata alla data in cui l'adesione del Regno Unito in quanto parte contraente distinta diventa effettiva.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice III della convenzione è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I formulari relativi alla garanzia di cui agli allegati da C1 a C6 dell'appendice III della convenzione, nella versione applicabile il giorno prima dell'entrata in vigore della presente decisione, possono continuare a essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore subordinatamente all'adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta e alla data in cui l'adesione del Regno Unito in quanto parte contraente distinta diventa effettiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Comitato Congiunto

Il presidente

Philip KERMODE


(1)   GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.


ALLEGATO

L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è così modificata:

1)

l'allegato C1 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C1

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA

I.   Impegno del fideiussore

1.   Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente a (2)

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia) nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (5):

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (6), con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale (7):

Descrizione delle merci:

2.   Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3.   Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.   Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (8) in ciascuno degli altri paesi di cui al punto 1, presso (1):

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma) (9)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di …

Impegno del fideiussore accettato il … a copertura dell'operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea

n … del …

 (10)

(Timbro e firma)

.

(1)  Cognome e nome o ragione sociale."

(2)  Indirizzo completo."

(3)  Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata."

(4)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale."

(5)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che presta la garanzia."

(6)  Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro."

(7)

  Inserire una o più delle seguenti operazioni doganali:

a)

custodia temporanea;

b)

regime di transito unionale/regime di transito comune;

c)

regime di deposito doganale;

d)

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione;

e)

regime di perfezionamento attivo;

f)

regime di uso finale;

g)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento;

h)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento;

i)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1);

j)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013;

k)

regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione;

l)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

"

(1)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia."

(9)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di…», indicando l'importo in lettere."

(10)  Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea."

2)

L'allegato C2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C2

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE – GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I.   Impegno del fideiussore

1.   Il(la) sottoscritto(a) (8)

residente a (9)

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (10) per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.

2.   Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione è stata appurata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3.   Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.   Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (11) in ciascuno degli altri paesi di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma) (12)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del fideiussore accettato il …

(Timbro e firma)

.

(8)  Cognome e nome o ragione sociale."

(9)  Indirizzo completo."

(10)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale."

(11)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia."

(12)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia» "

3)

L'allegato C4 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C4

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA GLOBALE

I.   Impegno del fideiussore

1.   Il(la) sottoscritto(a) (13)

residente a (14)

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di …

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (15), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (16),

per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (17): … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (18) che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1 ter.

L'importo massimo della garanzia comprende un importo di

a)

che rappresenta il 100/50/30 % (19) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 bis,

nonché

b)

che rappresenta il 100/30 % (19) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese sorte, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 ter.

1 bis.   Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altre spese che potrebbero sorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (20):

a)

custodia temporanea - …;

b)

regime di transito unionale/regime di transito comune - …;

c)

regime di deposito doganale - …;

d)

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione - …;

e)

regime di perfezionamento attivo - …;

f)

regime di uso finale - …;

g)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione - …

1 ter.   Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altre spese insorte sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (20):

a)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento - …;

b)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento - …;

c)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - …;

d)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - …;

e)

regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione - …;

f)

regime di uso finale - … (21);

g)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione - …

2.   Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell'importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un'obbligazione sorta in occasione di un'operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3.   Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.   Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (22) in ciascuno degli altri paesi di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma) (23)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del fideiussore accettato il

(Timbro e firma)

.

(13)  Cognome e nome o ragione sociale."

(14)  Indirizzo completo."

(15)  Cancellare il nome del paese (i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia può essere utilizzata."

(16)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale."

(17)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia."

(18)  Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente."

(19)  Cancellare le menzioni inutili."

(19)  Cancellare le menzioni inutili."

(20)  I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione."

(20)  I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione."

(21)  Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale."

(22)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.”."

(23)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di…», indicando l'importo in lettere."

4)

Nell'allegato C5, riga 7, i termini «Regno Unito» sono inseriti tra i termini «Turchia» e «Andorra (*)».

5)

Nell'allegato C6, riga 6, i termini «Regno Unito» sono inseriti tra i termini «Turchia» e «Andorra (*)».


(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

(4)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(5)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che presta la garanzia.

(6)  Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.

(7)  Inserire una o più delle seguenti operazioni doganali:

a)

custodia temporanea;

b)

regime di transito unionale/regime di transito comune;

c)

regime di deposito doganale;

d)

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione;

e)

regime di perfezionamento attivo;

f)

regime di uso finale;

g)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento;

h)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento;

i)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1);

j)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013;

k)

regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione;

l)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

(1)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(9)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di…», indicando l'importo in lettere.

(10)  Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.

(8)  Cognome e nome o ragione sociale.

(9)  Indirizzo completo.

(10)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(11)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(12)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia»

(13)  Cognome e nome o ragione sociale.

(14)  Indirizzo completo.

(15)  Cancellare il nome del paese (i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia può essere utilizzata.

(16)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(17)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.

(18)  Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.

(19)  Cancellare le menzioni inutili.

(20)  I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione.

(21)  Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.

(22)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.”.

(23)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di…», indicando l'importo in lettere.»