29.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 53/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1817]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (1)

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzg (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«12zzzzh.

32016 R 1936: Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 48).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 299 del 5.11.2016, pag. 48.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.