|
29.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 305/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 53/2017
del 17 marzo 2017
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1817]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (1) |
|
(2) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 12zzzzg (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:
|
«12zzzzh. |
32016 R 1936: Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 48).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 299 del 5.11.2016, pag. 48.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.