22.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 297/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 27/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1761]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione, del 12 dicembre 2016, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 2235: Regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione, del 12 dicembre 2016 (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 3).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2016/2235 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 337 del 13.12.2016, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.