12.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/9


DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA

dell'8 maggio 2018

sulla partecipazione della Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio [2018/1228]

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE- SERBIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (1),

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».

(2)

La Serbia condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.

(3)

È opportuno che l'Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Serbia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

(4)

È opportuno pertanto consentire alla Serbia di partecipare in qualità di osservatore ai lavori dell'Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.

(5)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3), il direttore dell'Agenzia può autorizzare, in via eccezionale, l'assunzione di cittadini della Serbia che godono di pieni diritti civili e politici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all'adesione, la Serbia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 2

1.   L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Serbia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

2.   A tale scopo, l'Agenzia può svolgere in Serbia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 3

La Serbia contribuisce finanziariamente alle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1.   La Serbia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.

2.   La Serbia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

3.   Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Serbia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all'Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché in Serbia sia assicurato alle informazioni riservate lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.

Articolo 6

La Serbia riconosce all'Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all'Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, la Serbia accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2018

Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

La presidente

J. JOKSIMOVIĆ


(1)  GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

(2)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


ALLEGATO

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SERBIA ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

1.

Il contributo finanziario che la Serbia corrisponde al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia»), indicato al punto 2), costituisce l'intero costo della sua partecipazione per i primi tre anni. A partire dal quarto anno, gli importi saranno determinati conformemente al punto 6).

2.

Il contributo finanziario che la Serbia versa per i primi tre anni al bilancio generale dell'Unione per partecipare all'Agenzia è così ripartito:

Anno 1:

180 000 EUR

Anno 2:

183 000 EUR

Anno 3:

186 000 EUR

3.

L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione.

4.

Il contributo della Serbia sarà gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario (1) applicabile al bilancio generale dell'Unione.

5.

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Serbia per partecipare alle attività dell'Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate dall'Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione.

6.

Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltrerà alla Serbia una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia in forza della presente decisione. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo della Serbia sarà calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi, l'importo del contributo sarà quello fissato nella tabella di cui al punto 2) del presente allegato. A partire dal quarto anno, il contributo sarà adattato alla luce di ogni aumento o diminuzione della sovvenzione destinata all'Agenzia al fine di mantenere l'analogia tra il contributo per la Serbia e il bilancio dell'Agenzia per l'UE-28. Il contributo può essere riesaminato anche negli esercizi successivi in base ai più recenti dati statistici pubblicati dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

7.

Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto in EUR della Commissione.

8.

Dando seguito alla richiesta di fondi, la Serbia versa il proprio contributo entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta da parte della Commissione.

9.

In caso di ritardo nel versamento del contributo, la Serbia è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).