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19.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 154/2018
del 6 luglio 2018
che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2018/1022]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (1). |
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(2) |
Riconoscendo che la protezione dei dati è un diritto fondamentale sancito in diversi accordi internazionali in materia di diritti umani. |
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(3) |
Riconoscendo l'importanza della parità di diritti e doveri dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento dei dati all'interno del SEE. |
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(4) |
La presente decisione prevede che le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipino a pieno titolo allo «sportello unico» e al meccanismo di coerenza e abbiano gli stessi diritti e obblighi delle autorità di controllo degli Stati membri dell'UE all'interno del Comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») istituito dal regolamento (UE) 2016/679, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidenti del comitato. A tal fine, è opportuno che le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipino alle attività del comitato, comprese quelle di qualsiasi sottogruppo che il comitato può istituire per l'esecuzione dei suoi compiti, e ricevano tutte le informazioni necessarie per una loro efficace partecipazione, anche, se necessario, attraverso il pieno accesso ai sistemi elettronici per lo scambio di informazioni eventualmente istituiti dal comitato. |
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(5) |
Il regolamento (UE) 2016/679 abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 5e (Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:
« 32016 R 0679: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
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a) |
Le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipano alle attività del Comitato europeo per la protezione dei dati, in seguito denominato «comitato». A tal fine, esse hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità di controllo degli Stati membri dell'UE all'interno del comitato, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidenti del comitato, salvo altrimenti disposto dal presente accordo. Le posizioni delle autorità di controllo degli Stati EFTA sono registrate separatamente dal comitato. Il regolamento interno del comitato dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità di controllo degli Stati EFTA e dell'Autorità di vigilanza EFTA, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidenti del comitato. |
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b) |
Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità di controllo» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità di controllo. |
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c) |
I riferimenti al diritto dell'Unione o alle disposizioni dell'Unione in materia di protezione dei dati sono da intendersi, rispettivamente, come riferimenti all'accordo SEE o alle disposizioni in materia di protezione dei dati ivi contenute. |
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d) |
All'articolo 13, paragrafo 1, lettera f) e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini «applicabile a norma dell'accordo SEE» sono inseriti dopo i termini «decisione di adeguatezza della Commissione». |
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e) |
All'articolo 45, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente: «1 bis. In attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare nell'accordo SEE un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5, uno Stato EFTA può decidere di applicare le misure in esso contenute. Prima dell'entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5, ciascuno Stato EFTA decide se applicare o meno, in attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare l'atto di esecuzione nell'accordo SEE, le misure in esso contenute contemporaneamente agli Stati membri dell'UE e ne informa la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA. In assenza di una decisione contraria, ciascuno Stato EFTA applica le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 contemporaneamente agli Stati membri dell'UE. Fatto salvo l'articolo 102 dell'accordo, se entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 non può essere raggiunta in sede di Comitato misto SEE un'intesa sull'integrazione di tale atto nell'accordo SEE, qualsiasi Stato EFTA può sospendere l'applicazione di tali misure e ne informa senza indugio la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA. Le altre parti contraenti dell'accordo SEE limitano o vietano, in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, la libera circolazione dei dati personali verso uno Stato EFTA che non applichi le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5 nello stesso modo in cui tali misure impediscono il trasferimento di dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.» |
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f) |
Ogniqualvolta l'UE avvii consultazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali con l'intento di adottare una decisione di adeguatezza a norma dell'articolo 45, gli Stati EFTA sono tenuti debitamente informati. Nei casi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale assuma obblighi specifici riguardo al trattamento dei dati personali provenienti dagli Stati membri, l'UE tiene conto della situazione degli Stati EFTA e discute con i paesi terzi o l'organizzazione internazionale possibili meccanismi per l'eventuale applicazione successiva da parte degli Stati EFTA. |
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g) |
All'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), è aggiunto quanto segue: «Le autorità di controllo degli Stati EFTA hanno lo stesso diritto delle autorità di controllo dell'UE di presentare clausole tipo di protezione dei dati alla Commissione, per approvazione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.» |
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h) |
All'articolo 46, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente: «2 bis. In attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare un atto di esecuzione nell'accordo SEE, le adeguate garanzie di cui al paragrafo 1 possono essere fornite dalle clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), quando uno Stato EFTA applica le misure ivi contenute. Prima dell'entrata in vigore di atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), ciascuno Stato EFTA decide se applicare o meno, in attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare l'atto di esecuzione nell'accordo SEE, le misure in essi contenute contemporaneamente agli Stati membri dell'UE e ne informa la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA. In assenza di una decisione contraria, ciascuno Stato EFTA applica le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), contemporaneamente agli Stati membri dell'UE. Fatto salvo l'articolo 102 dell'accordo, se entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), non può essere raggiunta in sede di Comitato misto SEE un'intesa sull'integrazione di tale atto nell'accordo SEE, qualsiasi Stato EFTA può sospendere l'applicazione di tali misure e ne informa senza indugio la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.» |
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i) |
All'articolo 58, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini «conformemente alla Carta» non si applicano. |
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j) |
All'articolo 59, i termini «, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «della Commissione». |
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k) |
L'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA designa un rappresentante. |
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l) |
Se pertinente per l'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 109 del presente accordo, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di chiedere consulenze o pareri al comitato e di presentargli questioni ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera e). All'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), i termini «e, se del caso, l'Autorità di vigilanza EFTA», accordati di conseguenza, sono inseriti dopo i termini «la Commissione». |
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m) |
Il presidente del comitato o il segretariato informa l'Autorità di vigilanza EFTA delle attività del comitato, se del caso, a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, lettere a) e b), dell'articolo 65, paragrafo 5, e dell'articolo 75, paragrafo 6, lettera b). All'articolo 64, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 65, paragrafo 5, e all'articolo 75, paragrafo 6, lettera b), i termini «e, se del caso, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «la Commissione». Se pertinente per l'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 109 del presente accordo, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di ricevere informazioni da un'autorità di controllo di uno Stato EFTA interessato a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. All'articolo 66, paragrafo 1, i termini «e, se del caso, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «alla Commissione». |
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n) |
All'articolo 71, paragrafo 1, i termini «, al comitato permanente degli Stati EFTA e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «al Consiglio». |
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o) |
All'articolo 73, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: «I membri del comitato degli Stati EFTA non possono essere eletti presidente o vicepresidenti.»» |
Articolo 2
Il testo del punto 13 (Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali) del protocollo 37 dell'accordo SEE è soppresso.
Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2016/679 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione del Comitato misto n. 154/2018 del 6 luglio 2018 che integra nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Tenuto conto del sistema a due pilastri dell'accordo SEE e visto l'effetto vincolante diretto delle decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati per le autorità nazionali di controllo degli Stati EFTA-SEE, le parti contraenti:
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prendono atto del fatto che le decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati sono rivolte alle autorità nazionali di controllo, |
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riconoscono che tale soluzione non crea un precedente per futuri adattamenti di atti dell'UE da integrare nell'accordo SEE. |