5.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/10


DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE—MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE « COMMERCIO »

del 16 aprile 2018

che esprime un parere favorevole sulla tabella di marcia completa sugli appalti pubblici [2018/955]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 272, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

L'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo dispone che la Repubblica di Moldova presenti al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» una tabella di marcia completa relativa all'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici che comprenda il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale.

(3)

L'articolo 272, paragrafo 3, specifica che è necessario un parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» affinché la tabella di marcia completa diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo della Repubblica di Moldova nel settore degli appalti pubblici all'acquis dell'Unione.

(4)

A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nell'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti.

(5)

A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione si riunisce nella formazione «Commercio» per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V dell'accordo.

(6)

La tabella di marcia sugli appalti pubblici presentata dalla Repubblica di Moldova è conforme ai requisiti di cui all'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo.

(7)

È pertanto opportuno che il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adotti una decisione per esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia completa sugli appalti pubblici presentata dalla Repubblica di Moldova,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È espresso un parere favorevole relativamente alla strategia nazionale per gli appalti pubblici per il periodo 2016-2020 e al piano d'azione per la sua attuazione adottati dal governo della Repubblica di Moldova tramite decisione governativa n. 1332 del 14 dicembre 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2018

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente

P. SOURMELIS

Segretari

P. KHOMENKO

C. CEBAN


(1)  Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28).