22.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 80/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 184/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/442]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 della Commissione, del 29 aprile 2016, che approva l’acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/678 della Commissione, del 29 aprile 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 17 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«18.

32016 R 0672: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 della Commissione, del 29 aprile 2016, che approva l’acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 3).

19.

32016 D 0678: Decisione di esecuzione (UE) 2016/678 della Commissione, del 29 aprile 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 37).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 e della decisione di esecuzione (UE) 2016/678 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 116 del 30.4.2016, pag. 3.

(2)  GU L 116 del 30.4.2016, pag. 37.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.