22.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 80/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 180/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/438]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione, del 1o luglio 2016, che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva l’ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (11).

(12)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzk (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzl.

32016 R 1068: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione, del 1o luglio 2016, che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 13).

12zzzm.

32016 R 1083: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 4).

12zzzn.

32016 R 1084: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 9).

12zzzo.

32016 R 1085: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 12).

12zzzp.

32016 R 1086: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 15).

12zzzq.

32016 R 1087: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 18).

12zzzr.

32016 R 1088: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 21).

12zzzs.

32016 R 1089: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva l’ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 25).

12zzzt.

32016 R 1090: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 29).

12zzzu.

32016 R 1093: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 1).

12zzzv.

32016 R 1094: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1068, (UE) 2016/1083, (UE) 2016/1084, (UE) 2016/1085, (UE) 2016/1086, (UE) 2016/1087, (UE) 2016/1088, (UE) 2016/1089, (UE) 2016/1090, (UE) 2016/1093 e (UE) 2016/1094 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 178 del 2.7.2016, pag. 13.

(2)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 4.

(3)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 9.

(4)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 12.

(5)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 15.

(6)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 18.

(7)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 21.

(8)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 25.

(9)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 29.

(10)  GU L 182 del 7.7.2016, pag. 1.

(11)  GU L 182 del 7.7.2016, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.