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22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/19 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 177/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/435]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d’amianto (crisotilo) (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione, del 23 giugno 2016, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici (2). |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE, al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:
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«— |
32016 R 1005: Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 4), |
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— |
32016 R 1017: Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione, del 23 giugno 2016 (GU L 166 del 24.6.2016, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) 2016/1005 e (UE) 2016/1017 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 165 del 23.6.2016, pag. 4.
(2) GU L 166 del 24.6.2016, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.