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15.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 148/2016
dell’8 luglio 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/370]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/266 della Commissione, del 7 dicembre 2015, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1). |
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(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12zza (Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32016 R 0266: Regolamento (UE) 2016/266 della Commissione, del 7 dicembre 2015 (GU L 54 dell’1.3.2016, pag. 1).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2016/266 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEEo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 54 dell’1.3.2016, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.