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15.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/14 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 143/2016
dell’8 luglio 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/365]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (1). |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2016/128 abroga, a decorrere dal 22 febbraio 2019, la direttiva 1999/21/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 22 febbraio 2019. |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Dopo il punto 77 (Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito quanto segue:
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«77a. |
32016 R 0128: Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: All’allegato IV è aggiunto quanto segue:
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2. Il testo del punto 54w (Direttiva 1999/21/CE della Commissione) è soppresso a decorrere dal 22 febbraio 2019.
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/128 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30.
(2) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.