15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 143/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/365]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2016/128 abroga, a decorrere dal 22 febbraio 2019, la direttiva 1999/21/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 22 febbraio 2019.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Dopo il punto 77 (Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«77a.

32016 R 0128: Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

All’allegato IV è aggiunto quanto segue:

in islandese: “Matvæli til nota í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi”

in norvegese: “Næringsmiddel til spesielle medisinske formål”.»

2.   Il testo del punto 54w (Direttiva 1999/21/CE della Commissione) è soppresso a decorrere dal 22 febbraio 2019.

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/128 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)   GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30.

(2)   GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.