15.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 139/2016
dell’8 luglio 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/361]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/704 della Commissione, del 30 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione (2). |
(3) |
Il regolamento (UE) 2015/705 abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Dopo il punto 107 (Regolamento (UE) n. 2015/1898 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
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3. |
Il testo del punto 27 (Direttiva 80/891/CEE della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) 2015/704 e (UE) 2015/705 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 27.
(2) GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 29.
(3) GU L 254 del 27.9.1980, pag. 35.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.