15.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/6 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 137/2016
dell’8 luglio 2016
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/359]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, boscalid, ciazofamid, ciromazina, dazomet, ditiocarbammati, fluazifop-P, mepanipirim, metrafenone, picloram, propamocarb, piridaben, pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazolo, tebufenpirad e tiram in o su determinati prodotti (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 0001: Regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015 (GU L 2 del 5.1.2016, pag. 1).» |
Articolo 2
Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 0001: Regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015 (GU L 2 del 5.1.2016, pag. 1).» |
Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2016/1 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 2 del 5.1.2016, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.