15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 137/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/359]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, boscalid, ciazofamid, ciromazina, dazomet, ditiocarbammati, fluazifop-P, mepanipirim, metrafenone, picloram, propamocarb, piridaben, pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazolo, tebufenpirad e tiram in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0001: Regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015 (GU L 2 del 5.1.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0001: Regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015 (GU L 2 del 5.1.2016, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/1 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 2 del 5.1.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.