21.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/3 |
TRADUZIONE
TRATTATO DI MARRAKECH
volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa
LE PARTI CONTRAENTI,
RAMMENTANDO i principi di non discriminazione, parità di opportunità, accessibilità e piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
CONSAPEVOLI degli ostacoli che pregiudicano il pieno sviluppo delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, che limitano la loro libertà di espressione, e quindi anche la libertà di ricercare, ricevere e comunicare informazioni e idee di tutti i tipi in condizioni di parità con gli altri, anche tramite tutte le forme di comunicazione di loro scelta, nonché il loro godimento del diritto all'istruzione e la possibilità di condurre ricerche,
SOTTOLINEANDO l'importanza di proteggere il diritto d'autore in quanto incentivo e ricompensa alle creazioni letterarie e artistiche nonché di migliorare per tutti, comprese le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, le opportunità di partecipare alla vita culturale della comunità, di fruire delle arti e di condividere il progresso scientifico e i suoi benefici,
CONSAPEVOLI delle barriere che le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa incontrano, nel conseguimento delle pari opportunità nella società, per accedere ad opere pubblicate, nonché della necessità di aumentare il numero di opere in formati accessibili e di migliorarne la circolazione,
TENENDO CONTO del fatto che la maggior parte delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa vive in paesi in via di sviluppo e nei paesi meno sviluppati,
RICONOSCENDO che, malgrado l'eterogeneità delle legislazioni nazionali in materia di diritti d'autore, gli effetti positivi delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulla vita delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa possono essere potenziati dal rafforzamento del quadro giuridico a livello internazionale,
RICONOSCENDO che, per quanto molti Stati membri, nelle loro legislazioni nazionali in materia di diritti d'autore, abbiano stabilito limitazioni ed eccezioni a favore delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, persiste la carenza di opere disponibili in copie in formato accessibile a dette persone, che lo sforzo profuso dagli Stati membri per rendere le opere accessibili a tali persone richiede una grande quantità di risorse e che l'assenza di possibilità di scambi transfrontalieri di copie in formato accessibile ha reso necessaria la duplicazione di questi sforzi,
RICONOSCENDO l'importanza del ruolo dei titolari dei diritti nel rendere le loro opere accessibili alle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa nonché l'importanza di limitazioni ed eccezioni adeguate per rendere le opere accessibili a tali persone, in particolare quando il mercato non è in grado di assicurare tale accesso,
RICONOSCENDO la necessità di mantenere un equilibrio tra l'efficace protezione dei diritti degli autori e i più ampi interessi pubblici, in particolare l'istruzione, la ricerca e l'accesso alle informazioni, nonché la necessità di far sì che tale equilibrio agevoli un accesso efficace e tempestivo alle opere per le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,
RIAFFERMANDO gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito dei vigenti trattati internazionali per la protezione dei diritti d'autore nonché l'importanza e la flessibilità del test a tre fasi per le limitazioni e le eccezioni previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e da altri strumenti internazionali,
RICORDANDO l'importanza delle raccomandazioni di cui al piano d'azione per lo sviluppo, adottato nel 2007 dall'assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), intese a garantire che le considerazioni relative allo sviluppo costituiscano parte integrante del lavoro dell'Organizzazione,
RICONOSCENDO l'importanza del sistema internazionale dei diritto d'autore e desiderose di armonizzare limitazioni ed eccezioni al fine di facilitare l'accesso e l'utilizzo delle opere da parte di persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Rapporto con altre convenzioni e con altri trattati
Nessuna disposizione del presente trattato deroga agli obblighi reciproci cui le parti contraenti sono soggette a titolo di altri trattati, né pregiudica i diritti di cui esse godono a titolo di altri trattati.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente trattato, si intende per:
a) «opere»: le opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, in forma di testo, notazione e/o relative illustrazioni, pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione (1);
b) «copia in formato accessibile»: una copia di un'opera realizzata in maniera o forma alternativa che consenta alla persona che ne beneficia di accedere all'opera stessa, in particolare di accedervi in maniera agevole e confortevole alla stregua di una persona senza disabilità visive o altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La copia in formato accessibile è utilizzata esclusivamente dai beneficiari e deve rispettare l'integrità dell'opera originale, tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti necessari per rendere l'opera accessibile nel formato alternativo e le esigenze dei beneficiari sul piano dell'accessibilità;
c) «entità autorizzata»: un'entità che è autorizzata o riconosciuta dal governo ad offrire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella definizione rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie o obblighi istituzionali (2).
Un'entità autorizzata definisce e segue le proprie prassi allo scopo di:
i) |
stabilire che le persone alle quali essa presta servizio sono i beneficiari; |
ii) |
limitare ai beneficiari e/o alle entità autorizzate la distribuzione e la messa a disposizione di copie in formato accessibile; |
iii) |
scoraggiare la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di copie non autorizzate; e |
iv) |
trattare le copie delle opere con la dovuta diligenza e registrare tutte le operazioni effettuate, pur nel rispetto della vita privata dei beneficiari, in conformità dell'articolo 8. |
Articolo 3
Beneficiari
Un beneficiario è una persona che:
a) |
è non vedente; |
b) |
soffre di una disabilità visiva o percettiva o di difficoltà di lettura che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà; o (3) |
c) |
soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere; |
indipendentemente da altre eventuali disabilità.
Articolo 4
Limitazioni ed eccezioni previste dal diritto nazionale relativamente alle copie in formato accessibile
1. |
|
2. Una parte contraente può soddisfare l'articolo 4, paragrafo 1, per tutti i diritti ivi specificati prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore una limitazione o un'eccezione tale che:
a) |
alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, realizzare copie di un'opera in formato accessibile, ottenere da un'altra entità autorizzata copie in formato accessibile, fornire tali copie ai beneficiari con qualsiasi mezzo, anche mediante prestiti non commerciali o comunicazioni elettroniche su filo o via etere, e realizzare eventuali fasi intermedie per il raggiungimento di tali obiettivi, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
nonché |
b) |
un beneficiario o un terzo che agisce per suo conto, compresa la persona che gli presta assistenza in via principale, possa realizzare una copia di un'opera in formato accessibile ad uso personale del beneficiario oppure possa aiutare il beneficiario a realizzare e utilizzare copie in formato accessibile qualora il beneficiario stesso abbia lecitamente accesso a tale opera o a una sua copia. |
3. Una parte contraente può soddisfare l'articolo 4, paragrafo 1, prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore altre limitazioni o eccezioni ai sensi degli articoli 10 e 11 (4).
4. Una parte contraente ha facoltà di circoscrivere le limitazioni o le eccezioni di cui al presente articolo alle opere che, nello specifico formato accessibile, non possono essere ottenute commercialmente dai beneficiari a condizioni di mercato ragionevoli. La parte contraente che si avvale di tale possibilità lo dichiara in una notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione al presente trattato o in qualsiasi momento successivo (5).
5. Compete al diritto nazionale stabilire se le limitazioni o le eccezioni ai sensi del presente articolo siano soggette a retribuzione.
Articolo 5
Scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile
1. Le parti contraenti prevedono che, se una copia in formato accessibile viene realizzata in virtù di una limitazione o di un'eccezione oppure a norma di legge, detta copia in formato accessibile possa essere distribuita o resa disponibile da un'entità autorizzata a un beneficiario o a un'entità autorizzata nella giurisdizione di un'altra parte contraente (6).
2. Una parte contraente può soddisfare l'articolo 5, paragrafo 1, prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore una limitazione o un'eccezione tale che:
a) |
alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, distribuire o rendere disponibili ad un'entità autorizzata, ad uso esclusivo dei beneficiari, copie in formato accessibile nella giurisdizione di un'altra parte contraente; e |
b) |
alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore e ai sensi dell'articolo 2, lettera c), distribuire o rendere disponibili a un beneficiario copie in formato accessibile nella giurisdizione di un'altra parte contraente; |
a condizione che, prima della distribuzione o della messa a disposizione, l'entità autorizzata originaria non fosse a conoscenza, o non avesse motivi ragionevoli per esserlo, del fatto che la copia in formato accessibile sarebbe stata utilizzata da persone diverse dal beneficiario (7).
3. Una parte contraente può soddisfare l'articolo 5, paragrafo 1, prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore limitazioni o eccezioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 10 e dell'articolo 11.
4. |
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5. Nessuna disposizione del presente trattato può essere applicata alla questione dell'esaurimento dei diritti.
Articolo 6
Importazione di copie in formato accessibile
Nella misura in cui la legislazione nazionale di una parte contraente consente ad un beneficiario, a un terzo che agisce per suo conto o ad un'entità autorizzata, di realizzare copie di un'opera in formato accessibile, la legislazione nazionale di detta parte contraente consente loro anche di importare copie in formato accessibile ad uso dei beneficiari senza l'autorizzazione del titolare del diritto (10).
Articolo 7
Obblighi in materia di misure tecnologiche
Le parti contraenti adottano misure adeguate, ove necessario, per garantire che quando esse offrono tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci, detta tutela giuridica non impedisca ai beneficiari di godere delle limitazioni e delle eccezioni previste dal presente trattato (11).
Articolo 8
Rispetto della vita privata
Nell'attuazione delle limitazioni ed eccezioni previste dal presente trattato, le parti contraenti si impegnano a proteggere la vita privata dei beneficiari su una base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 9
Cooperazione intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero
1. Le parti contraenti si adoperano per promuovere lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile incoraggiando la condivisione volontaria di informazioni per aiutare le entità autorizzate ad identificarsi a vicenda. A tale scopo, l'Ufficio internazionale dell'OMPI istituisce uno sportello di accesso alle informazioni.
2. Le parti contraenti si impegnano ad assistere le loro entità autorizzate che conducono attività ai sensi dell'articolo 5 per rendere disponibili informazioni concernenti le loro pratiche a norma dell'articolo 2, lettera c), attraverso sia lo scambio di informazioni tra entità autorizzate sia la messa a disposizione di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche, comprese quelle relative allo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile, alle parti interessate ed al pubblico, a seconda del caso.
3. L'Ufficio internazionale dell'OMPI è invitato a condividere informazioni, se disponibili, in merito al funzionamento del presente trattato.
4. Le parti contraenti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del presente trattato (12).
Articolo 10
Principi generali sull'attuazione
1. Le parti contraenti si impegnano ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione del presente trattato.
2. Nulla osta a che le parti contraenti determinino le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente trattato nell'ambito del loro ordinamento giuridico e delle loro prassi (13).
3. Le parti contraenti possono esercitare i diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente trattato attraverso limitazioni o eccezioni specifiche a vantaggio del beneficiario, attraverso altre limitazioni o eccezioni oppure attraverso una combinazione di esse, nell'ambito del loro ordinamento giuridico nazionale e delle loro prassi. Tra queste limitazioni o eccezioni possono figurare decisioni giudiziarie, amministrative o regolamentari a vantaggio dei beneficiari relative a pratiche, accordi o usi leali intesi a rispondere alle loro esigenze, in linea con i diritti e gli obblighi delle parti contraenti ai sensi della Convenzione di Berna, di altri trattati internazionali e dell'articolo 11.
Articolo 11
Obblighi generali relativi alle limitazioni ed alle eccezioni
Nell'adottare i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione del presente trattato, una parte contraente può esercitare i diritti ed è tenuta ad adempiere gli obblighi cui essa è soggetta a titolo della Convenzione di Berna, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e del trattato OMPI sul diritto d'autore, compresi i loro accordi interpretativi, in modo che:
a) |
a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna, una parte contraente possa autorizzare la riproduzione di opere in taluni casi speciali a condizione che tale riproduzione non arrechi danno al normale sfruttamento dell'opera e non rechi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore; |
b) |
a norma dell'articolo 13 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, una parte contraente possa circoscrivere limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in determinati casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti; |
c) |
a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del trattato OMPI sul diritto d'autore, una parte contraente possa prevedere limitazioni o eccezioni ai diritti concessi agli autori a titolo di detto trattato in determinati casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore; |
d) |
a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del trattato OMPI sul diritto d'autore, nell'applicare la Convenzione di Berna una parte contraente possa circoscrivere limitazioni o eccezioni ai diritti soltanto in determinati casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore. |
Articolo 12
Altre limitazioni ed eccezioni
1. Le parti contraenti riconoscono che una parte contraente ha la facoltà di attuare nella propria legislazione nazionale altre limitazioni ed eccezioni ai diritti d'autore a vantaggio dei beneficiari rispetto a quelle previste dal presente trattato, tenendo conto della situazione economica di detta parte contraente e delle sue esigenze sociali e culturali, in conformità con i diritti e gli obblighi internazionali della stessa e, nel caso di un paese meno sviluppato, tenendo conto delle sue esigenze particolari nonché dei suoi diritti e obblighi internazionali specifici e della loro flessibilità.
2. Il presente trattato lascia impregiudicate altre limitazioni ed eccezioni per le persone con disabilità previste dalla legislazione nazionale.
Articolo 13
Assemblea
1. |
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2. |
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3. |
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4. L'assemblea si riunisce su convocazione del direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'OMPI.
5. L'assemblea si adopera per prendere le decisioni di comune accordo e adotta il proprio regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per l'adozione dei vari tipi di decisione.
Articolo 14
Ufficio internazionale
L'Ufficio internazionale dell'OMPI assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente trattato.
Articolo 15
Requisiti per l'adesione
1. Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte del presente trattato.
2. L'assemblea delibera sull'adesione al trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata, la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri in tale materia e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del presente trattato.
3. L'Unione europea può diventare parte del presente trattato, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante la conferenza diplomatica di adozione del trattato stesso.
Articolo 16
Diritti e obblighi
Salvo disposizioni contrarie previste dal presente trattato, ciascuna parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi derivanti dal trattato stesso.
Articolo 17
Firma
Il presente trattato rimane aperto alla firma delle parti che soddisfano i requisiti per l'adesione durante la conferenza diplomatica di Marrakech e successivamente nella sede dell'OMPI per un anno dopo la sua adozione.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente trattato entra in vigore dopo tre mesi dalla data in cui venti parti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15 hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.
Articolo 19
Data effettiva di adesione
Sono vincolate dal presente trattato:
a) |
le venti parti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 18, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente trattato; |
b) |
ogni altra parte che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15, a decorrere da tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'OMPI. |
Articolo 20
Denuncia
Ciascuna parte contraente può denunciare il presente trattato mediante notifica indirizzata al direttore generale dell'OMPI. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il direttore generale dell'OMPI riceve la notifica.
Articolo 21
Lingue
1. Il presente trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le quali versioni fanno tutte ugualmente fede.
2. Il direttore generale dell'OMPI cura la preparazione di testi ufficiali nelle lingue diverse da quelle citate all'articolo 21, paragrafo 1, su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende qualunque Stato membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale, ovvero una delle cui lingue ufficiali, sia interessata, nonché l'Unione europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che possa diventare parte del presente trattato, ove una delle sue lingue ufficiali sia interessata.
Articolo 22
Depositario
Depositario del presente trattato è il direttore generale dell'OMPI.
Fatto a Marrakech, il 27 giugno 2013
(1) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 2, lettera a): ai fini del presente trattato, è inteso che la presente definizione comprende opere in formato audio, quali ad esempio gli audiolibri.
(2) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 2, lettera c): ai fini del presente trattato, è inteso che tra le «entità riconosciute dal governo» possono anche figurare le entità che beneficiano di sostegno finanziario da parte del governo per fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni.
(3) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 3, lettera b): nessuna disposizione del presente testo implica che l'espressione «non può essere migliorata» richieda l'uso di tutte le possibili procedure diagnostiche e il ricorso a tutti i possibili trattamenti medici.
(4) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 4, paragrafo 3: resta inteso che il presente paragrafo non riduce né estende l'ambito di applicazione delle limitazioni e delle eccezioni consentite ai sensi della Convenzione di Berna circa il diritto di traduzione per quanto riguarda le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.
(5) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 4, paragrafo 4: resta inteso che una condizione relativa alla disponibilità commerciale non pregiudica la conformità di una limitazione o eccezione prevista dal presente articolo con il test a tre fasi.
(6) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5, paragrafo 1: resta inoltre inteso che nessuna disposizione del presente trattato riduce o estende l'ambito di applicazione di diritti esclusivi a norma di qualsiasi altro trattato.
(7) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5, paragrafo 2: resta inteso che, ai fini della distribuzione o della messa a disposizione dirette di copie in formato accessibile ad un beneficiario nella giurisdizione di un'altra parte contraente, potrebbe essere opportuno per un'entità autorizzata applicare ulteriori misure intese a confermare che la persona alla quale stanno rendendo servizio è un beneficiario e seguire le proprie prassi descritte all'articolo 2, lettera c).
(8) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b): resta inteso che nessuna disposizione del presente trattato richiede o implica che una parte contraente adotti o applichi il test a tre fasi al di là degli obblighi ai quali è tenuta a titolo del presente strumento o di altri trattati internazionali.
(9) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b): resta inteso che nessuna disposizione del presente trattato crea alcun obbligo per una parte contraente di ratificare o sottoscrivere il trattato OMPI sul diritto d'autore né di conformarsi ad alcuna delle sue disposizioni, e che nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i diritti, le limitazioni e le eccezioni previste dal trattato OMPI.
(10) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 6: resta inteso che le parti contraenti godono della stessa flessibilità di cui all'articolo 4 nell'adempiere gli obblighi ai quali sono tenuti a titolo dell'articolo 6.
(11) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 7: resta inteso che le entità autorizzate in varie circostanze scelgono di applicare misure tecnologiche nella realizzazione, distribuzione e messa a disposizione di copie in formato accessibile e che nessuna disposizione del presente articolo pregiudica tali pratiche se esse sono conformi al diritto nazionale.
(12) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 9: resta inteso che l'articolo 9 non implica la registrazione obbligatoria per le entità autorizzate né costituisce un obbligo che le entità autorizzate sono tenute a rispettare per svolgere le attività riconosciute dal presente trattato, ma prevede la possibilità di condividere le informazioni per agevolare lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile.
(13) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 10, paragrafo 2: resta inteso che per le opere, anche in formato audio, che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, lettera a), le limitazioni e le eccezioni previste dal presente trattato si applicano, mutatis mutandis, ai diritti connessi necessari per produrne copie in formato accessibile, distribuirle e renderle disponibili ai beneficiari.