20.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 27/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2017/1310]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Per motivi di ordine pratico, i punti delle rubriche «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO», «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» e «II. SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE» dell'allegato VI dell'accordo SEE sono rinumerati.

(2)

La decisione n. S7 del 22 dicembre 2009 (1) è stata sostituita dalla decisione n. S10 (2). Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre sopprimere dal medesimo il riferimento alla decisione n. S7.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo SEE è così modificato:

1.

i punti della rubrica «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO» sono così modificati:

i)

i punti 3.1 (Decisione n. A1), 3.2 (Decisione n. A2) e 3.3 (Decisione n. A3) sono rinumerati come punti 3.A1, 3.A2 e 3.A3;

ii)

i punti 4.1 (Decisione n. E1), 4.2 (Decisione n. E2) e 4.3 (Decisione n. E4) sono rinumerati come punti 3.E1, 3.E2 e 3.E4;

iii)

il punto 5.1 (Decisione n. F1) è rinumerato come punto 3.F1;

iv)

i punti 6.1 (Decisione n. H1), 6.2 (Decisione n. H2), 6.3 (Decisione n. H3), 6.4 (Decisione n. H4), 6.5 (Decisione n. H5) e 6.6 (Decisione n. H6) sono rinumerati come punti 3.H1, 3.H2, 3.H3, 3.H4, 3.H5 e 3.H6;

v)

il punto 7.1 (Decisione n. P1) è rinumerato come punto 3.P1;

vi)

il punto 7.2 (Decisione n. R1) è rinumerato come punto 3.R1;

vii)

i punti 8.1 (Decisione n. S1), 8.2 (Decisione n. S2), 8.3 (Decisione n. S3), 8.5 (Decisione n. S5), 8.6 (Decisione n. S6), 8.8 (Decisione n. S8) e 8.9 (Decisione n. S10) sono rinumerati come punti 3.S1, 3.S2, 3.S3, 3.S5, 3.S6, 3.S8 e 3.S10;

viii)

il testo del punto 8.7 (Decisione n. S7) è soppresso;

ix)

il punto 8.4 (Decisione n. S9) è rinumerato come punto 3.S9;

x)

i punti 9.1 (Decisione n. U1), 9.2 (Decisione n. U2), 9.3 (Decisione n. U3) e 9.4 (Decisione n. U4) sono rinumerati come punti 3.U1, 3.U2, 3.U3 e 3.U4.

2.

I punti della rubrica «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» sono così modificati:

i)

il punto 10.1 (Raccomandazione n. P1) è rinumerato come punto 4.P1;

ii)

i punti 11.1 (Raccomandazione n. U1) e 11.2 (Raccomandazione n. U2) sono rinumerati come punti 4.U1 e 4.U2;

iii)

il punto 11.3 (Raccomandazione n. S1) è rinumerato come punto 4.S1.

3.

Nella rubrica «II. SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE», i punti 12 (direttiva 98/49/CE del Consiglio) e 13 (direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono rinumerati come punti 5 e 6.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.

(2)   GU C 152 del 20.5.2014, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.