20.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1286]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/261 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per gli scambi e le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 93 (Decisione 2010/470/UE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

è aggiunto quanto segue:

«modificata da:

32015 D 0261: Decisione di esecuzione (UE) 2015/261 della Commissione, del 6 febbraio 2015 (GU L 52 del 24.2.2015, pag. 1).»

2.

Il testo dell'adattamento è sostituito da quanto segue:

«All'articolo 2, lettera a) e lettera d), punto i), per gli Stati EFTA anziché “ 30 settembre 2014 ” leggasi “ 25 febbraio 2015 ”. All'articolo 2, lettera b) e lettera d), punto ii), per gli Stati EFTA anziché “ 1o ottobre 2014 ” leggasi “ 26 febbraio 2015 ”. All'articolo 2, lettera b), lettera c) e lettera d), punto ii), per gli Stati EFTA anziché “ 31 agosto 2010 ” leggasi “ 1o luglio 2011 ”. All'articolo 2, lettera c) e lettera d), punto ii), per gli Stati EFTA anziché “ 1o settembre 2010 ” leggasi “ 2 luglio 2011 ”.

All'articolo 4, lettere a) e b), per gli Stati EFTA anziché “ 31 agosto 2010 ” leggasi “ 1o luglio 2011 ”. All'articolo 4, lettera b), per gli Stati EFTA anziché “ 1o settembre 2010 ” leggasi “ 2 luglio 2011 ”.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/261 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 52 del 24.2.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.