|
20.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 3/2016
del 5 febbraio 2016
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1286]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/261 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per gli scambi e le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina (1). |
|
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda. |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 93 (Decisione 2010/470/UE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
è aggiunto quanto segue: «modificata da:
|
|
2. |
Il testo dell'adattamento è sostituito da quanto segue: «All'articolo 2, lettera a) e lettera d), punto i), per gli Stati EFTA anziché “ 30 settembre 2014 ” leggasi “ 25 febbraio 2015 ”. All'articolo 2, lettera b) e lettera d), punto ii), per gli Stati EFTA anziché “ 1o ottobre 2014 ” leggasi “ 26 febbraio 2015 ”. All'articolo 2, lettera b), lettera c) e lettera d), punto ii), per gli Stati EFTA anziché “ 31 agosto 2010 ” leggasi “ 1o luglio 2011 ”. All'articolo 2, lettera c) e lettera d), punto ii), per gli Stati EFTA anziché “ 1o settembre 2010 ” leggasi “ 2 luglio 2011 ”. All'articolo 4, lettere a) e b), per gli Stati EFTA anziché “ 31 agosto 2010 ” leggasi “ 1o luglio 2011 ”. All'articolo 4, lettera b), per gli Stati EFTA anziché “ 1o settembre 2010 ” leggasi “ 2 luglio 2011 ”.» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/261 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 52 del 24.2.2015, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.