20.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 1/2016
del 5 febbraio 2016
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1284]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1358 della Commissione, del 4 agosto 2015, che modifica gli allegati XI, XII e XV della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica nonché le norme minime di biosicurezza loro applicabili (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda. |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 1a (Direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Il testo dell'adattamento b) è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/1358 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 209 del 6.8.2015, pag. 11.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.