22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/85


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 292/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1081]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 26a [regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI è sostituito da quanto segue:

« 32008 R 1099: Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1), modificato da:

32013 R 0147: Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1),

32014 R 0431: Regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014 (GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

il Liechtenstein è esentato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni dei vari prodotti energetici e alla produzione di elettricità per le statistiche annuali dell'energia (allegato B).

b)

L'Islanda è esentata dalla dichiarazione degli aggregati di cui all'allegato B relativi alla ripartizione dettagliata del consumo energetico per tipo e uso finale (riscaldamento degli ambienti, climatizzazione degli ambienti, riscaldamento dell'acqua, cottura di cibi, apparecchi elettrici e di illuminazione, altri usi finali) del settore residenziale di cui alla sezione 2.3 dell'allegato A.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 431/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)   GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.