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22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/85 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 292/2015
del 30 ottobre 2015
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1081]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie (1). |
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(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 26a [regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI è sostituito da quanto segue:
« 32008 R 1099: Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1), modificato da:
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32013 R 0147: Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1), |
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32014 R 0431: Regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014 (GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1). |
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
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a) |
il Liechtenstein è esentato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni dei vari prodotti energetici e alla produzione di elettricità per le statistiche annuali dell'energia (allegato B). |
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b) |
L'Islanda è esentata dalla dichiarazione degli aggregati di cui all'allegato B relativi alla ripartizione dettagliata del consumo energetico per tipo e uso finale (riscaldamento degli ambienti, climatizzazione degli ambienti, riscaldamento dell'acqua, cottura di cibi, apparecchi elettrici e di illuminazione, altri usi finali) del settore residenziale di cui alla sezione 2.3 dell'allegato A.» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 431/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Oda SLETNES
(1) GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.