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22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/78 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 286/2015
del 30 ottobre 2015
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1075]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione (1), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione (3), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 68/2003 della Commissione (4), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione (5), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 247/2003 della Commissione (6), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE. |
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(7) |
Il regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione (7), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE. |
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(8) |
Il regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione (8) è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione (9). Poiché entrambi i regolamenti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento al regolamento (CE) n. 430/2005. |
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(9) |
La decisione 1999/35/CE della Commissione (10), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE. |
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(10) |
L'appendice 1 dell'allegato XXI dell'accordo SEE è diventata obsoleta e deve quindi essere soppressa dall'accordo SEE. |
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(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In testo dei punti 1a [regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione], 1b [regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione], 1c [regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione], 7d (decisione 1999/35/CE della Commissione), 18ad [regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione], 18ae [regolamento (CE) n. 247/2003 della Commissione], 18ai [regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione], 23b [regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione] e 24b [regolamento (CE) n. 68/2003 della Commissione] e dell'appendice 1 dell'allegato XXI dell'accordo SEE è soppresso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Oda SLETNES
(1) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49.
(2) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81.
(3) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102.
(4) GU L 12 del 17.1.2003, pag. 5.
(5) GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 3.
(6) GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 5.
(7) GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26.
(8) GU L 71 del 17.3.2005, pag. 36.
(9) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.
(10) GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.