22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/78


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 286/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1075]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione (1), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione (3), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(4)

Il regolamento (CE) n. 68/2003 della Commissione (4), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione (5), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(6)

Il regolamento (CE) n. 247/2003 della Commissione (6), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione (7), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(8)

Il regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione (8) è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione (9). Poiché entrambi i regolamenti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento al regolamento (CE) n. 430/2005.

(9)

La decisione 1999/35/CE della Commissione (10), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(10)

L'appendice 1 dell'allegato XXI dell'accordo SEE è diventata obsoleta e deve quindi essere soppressa dall'accordo SEE.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In testo dei punti 1a [regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione], 1b [regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione], 1c [regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione], 7d (decisione 1999/35/CE della Commissione), 18ad [regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione], 18ae [regolamento (CE) n. 247/2003 della Commissione], 18ai [regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione], 23b [regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione] e 24b [regolamento (CE) n. 68/2003 della Commissione] e dell'appendice 1 dell'allegato XXI dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)   GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49.

(2)   GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81.

(3)   GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102.

(4)   GU L 12 del 17.1.2003, pag. 5.

(5)   GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 3.

(6)   GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 5.

(7)   GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26.

(8)   GU L 71 del 17.3.2005, pag. 36.

(9)   GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.

(10)   GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.