|
22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/68 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 280/2015
del 30 ottobre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti), il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2017/1069]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare. |
|
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1315/2013 abroga la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
|
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII e il protocollo 37 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il paragrafo 5 dell'articolo 12 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito quanto segue:
«6. Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:
|
— |
32013 R 1315: Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1). |
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato istituito dall'articolo 52 del regolamento.»
Articolo 2
Il testo del punto 5 (Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è soppresso.
Articolo 3
Il testo del punto 4 del protocollo 37 dell'accordo SEE è soppresso.
Articolo 4
I testi del regolamento (UE) n. 1315/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Oda SLETNES
(1) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione n. 280/2015, del 30 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE
«Conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1315/2013, gli adeguamenti delle mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti estese a specifici paesi vicini, che figurano nell'allegato III, si basano su accordi ad alto livello relativi alle reti di infrastruttura del trasporto tra l'Unione e i paesi vicini interessati. Gli Stati EFTA invitano l'Unione a esaminare i seguenti adeguamenti, che riguardano le mappe relative ai loro territori, e a confermare che è stato raggiunto un accordo ad alto livello ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6:
|
— |
l'aeroporto di Vestmannaeyjar in Islanda è rimosso dalla rete globale, |
|
— |
il porto marittimo di Landeyjahöfn in Islanda è aggiunto alla rete globale, |
|
— |
il tratto stradale di 18 km sulla E18 verso la città di Oslo, in Norvegia, è sostituito dal tratto parallelo della E6 come parte della rete globale, |
|
— |
gli aeroporti di Rygge e Ørland in Norvegia sono aggiunti alla rete globale, |
|
— |
gli aeroporti di Kirkenes e Mo i Rana in Norvegia sono aggiunti alla rete globale, |
|
— |
i porti marittimi di Sandefjord e Ålesund in Norvegia sono rimossi dalla rete globale, |
|
— |
i porti marittimi di Grenland e Karmsund in Norvegia sostituiscono, rispettivamente, Porsgrunn e Kopervik nella rete globale.» |
Dichiarazione dell'Unione europea relativa alla decisione n. 280/2015, del 30 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE
«L'Unione prende atto degli adeguamenti delle mappe proposti dagli Stati EFTA e conferma che le modifiche richieste rispettano i criteri pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 (di seguito “il regolamento”) e, di conseguenza, che è stato raggiunto un accordo ad alto livello ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento. L'accordo ad alto livello sarà utilizzato come base per adeguare l'allegato III del regolamento per quanto riguarda le mappe indicative per gli Stati EFTA interessati. A tal fine, la Commissione seguirà la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento.»