22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 270/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1059]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (1).

(2)

La direttiva 2009/30/CE abroga la direttiva 93/12/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 6a (direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0030: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).»

2.

al punto 6a (direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:

«c)

All'articolo 2, paragrafo 5, dopo “Finlandia” viene aggiunta la parola “Islanda” e dopo “Lituania” viene aggiunta la parola “Norvegia”.

d)

All'articolo 3, paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

“L'Islanda può autorizzare l'immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina contenente etanolo o metanolo con una tensione di vapore massima di 70 kPa, a condizione che l'etanolo utilizzato sia un biocarburante o che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie all'uso di metanolo soddisfi i criteri specificati all'articolo 7 ter, paragrafo 2.”

e)

Gli articoli da 7 ter a 7 sexies non si applicano al Liechtenstein.

f)

L'articolo 7 ter, paragrafo 6, non si applica agli Stati EFTA.»

3.

il testo del punto 6 (direttiva 93/12/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Al punto 21ad (direttiva 1999/32/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0030: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).»

Articolo 3

I testi della direttiva 2009/30/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

(2)   GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.