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22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/48 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 265/2015
del 30 ottobre 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1054]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1107 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base Salix spp cortex a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione, dell'8 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base aceto a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1116 della Commissione, del 9 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base lecitine a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1165 della Commissione, del 15 luglio 2015, che approva la sostanza attiva halauxifen-methyl, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015, che approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1191 della Commissione, del 20 luglio 2015, relativo alla non approvazione dell'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1192 della Commissione, del 20 luglio 2015, che approva la sostanza attiva terpenoid blend QRD 460, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7). |
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(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione, del 27 luglio 2015, che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8). |
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(9) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
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1) |
al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
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2) |
Dopo il punto 13zzzzz [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1107, (UE) 2015/1108, (UE) 2015/1116, (UE) 2015/1165, (UE) 2015/1176, (UE) 2015/1191, (UE) 2015/1192 e (UE) 2015/1295 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Oda SLETNES
(1) GU L 181 del 9.7.2015, pag. 72.
(2) GU L 181 del 9.7.2015, pag. 75.
(3) GU L 182 del 10.7.2015, pag. 26.
(4) GU L 188 del 16.7.2015, pag. 30.
(5) GU L 192 del 18.7.2015, pag. 1.
(6) GU L 193 del 21.7.2015, pag. 122.
(7) GU L 193 del 21.7.2015, pag. 124.
(8) GU L 199 del 29.7.2015, pag. 8.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.