22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 261/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1050]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/984 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (2).

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzz [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/744 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzza.

32015 R 0984: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/984 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 43).

12zzzb.

32015 R 0985: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 46).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/984 e (UE) 2015/985 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 159 del 25.6.2015, pag. 43.

(2)  GU L 159 del 25.6.2015, pag. 46.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.