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22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 259/2015
del 30 ottobre 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1048]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 della Commissione, del 4 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1). |
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(2) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12zf [Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32015 R 0864: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 della Commissione, del 4 giugno 2015 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Oda SLETNES
(1) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.