30.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 85/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 197/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/504]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1063/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguardo il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione (7). |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(9) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 abroga i regolamenti (CE) n. 811/2003 (9), (CE) n. 878/2004 (10), (CE) n. 79/2005 (11), (CE) n. 92/2005 (12), (CE) n. 181/2006 (13), (CE) n. 197/2006 (14), (CE) n. 1192/2006 (15), (CE) n. 2007/2006 (16) della Commissione e le decisioni 2003/322/CE (17), 2003/324/CE (18) e 2004/407/CE (19) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo. |
(10) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(11) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
Nella parte 7.1, il testo del punto 9b [regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue: «32009 R 1069: Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
|
2. |
Dopo il punto 9b [regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è inserito quanto segue:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 790/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 749/2011, (UE) n. 1063/2012, (UE) n. 555/2013 e (UE) n. 592/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Ingrid SCHULERUD
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 237 dell'8.9.2010, pag. 1.
(3) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.
(4) GU L 198 del 30.7.2011, pag. 3.
(5) GU L 314 del 14.11.2012, pag. 5.
(6) GU L 164 del 18.6.2013, pag. 11.
(7) GU L 165 del 4.6.2014, pag. 33.
(8) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(9) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14.
(10) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62.
(11) GU L 16 del 20.1.2005, pag. 46.
(12) GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27.
(13) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.
(14) GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13.
(15) GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10.
(16) GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.
(17) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32.
(18) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37.
(19) GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione n. 197/2015 del Comitato misto SEE, del 25 settembre 2015, che integra nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione
«Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione riguardano l'esportazione verso paesi terzi di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano. L'integrazione di tali regolamenti lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE.»