30.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 197/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/504]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1063/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguardo il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione (7).

(8)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(9)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 abroga i regolamenti (CE) n. 811/2003 (9), (CE) n. 878/2004 (10), (CE) n. 79/2005 (11), (CE) n. 92/2005 (12), (CE) n. 181/2006 (13), (CE) n. 197/2006 (14), (CE) n. 1192/2006 (15), (CE) n. 2007/2006 (16) della Commissione e le decisioni 2003/322/CE (17), 2003/324/CE (18) e 2004/407/CE (19) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(10)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(11)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Nella parte 7.1, il testo del punto 9b [regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«32009 R 1069: Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

nel caso degli Stati EFTA, la data di cui all'articolo 55 è la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1069/2009;

b)

questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»

2.

Dopo il punto 9b [regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è inserito quanto segue:

«9c.

32011 R 0142: Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1),

modificato da:

32011 R 0749: Regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011 (GU L 198 del 30.7.2011, pag. 3),

32012 R 1063: Regolamento (UE) n. 1063/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012 (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 5),

32013 R 0555: Regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 11),

32014 R 0592: Regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014 (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 33).

Ai fini del presente accordo le disposizioni di tale regolamento sono modificate come segue:

a)

nei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato XV, le parole “o destinati alla Norvegia” sono aggiunte dopo la frase “destinati ad uno Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006”;

b)

all'allegato XIV, capo II, sezione 1, lettera c) le parole “o dalle Svalbard” sono aggiunte dopo le parole “tabella 2”.

Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 790/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 749/2011, (UE) n. 1063/2012, (UE) n. 555/2013 e (UE) n. 592/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 237 dell'8.9.2010, pag. 1.

(3)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(4)  GU L 198 del 30.7.2011, pag. 3.

(5)  GU L 314 del 14.11.2012, pag. 5.

(6)  GU L 164 del 18.6.2013, pag. 11.

(7)  GU L 165 del 4.6.2014, pag. 33.

(8)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(9)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14.

(10)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62.

(11)  GU L 16 del 20.1.2005, pag. 46.

(12)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27.

(13)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.

(14)  GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13.

(15)  GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10.

(16)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.

(17)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32.

(18)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37.

(19)  GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione n. 197/2015 del Comitato misto SEE, del 25 settembre 2015, che integra nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione

«Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione riguardano l'esportazione verso paesi terzi di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano. L'integrazione di tali regolamenti lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE.»