|
4.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/36 |
DECISIONE N. 1/2017
del 1o marzo 2017
del comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (BPF) [2017/382]
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (nel seguito «l'accordo») concluso nel 1998, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 21,
considerando che il comitato misto deve adottare una decisione al fine di modificare l'allegato settoriale sulle BPF a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo,
DECIDE:
|
1. |
l'allegato A della presente decisione è l'allegato settoriale modificato sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali tra gli Stati Uniti e l'Unione europea (nel seguito «l'allegato settoriale modificato»), che modifica l'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (BPF) concluso nel 1998 e lo sostituisce con una versione consolidata. |
|
2. |
L'allegato A è stato convenuto dalle parti. |
La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo, sono autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare gli allegati. Essa ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima firma.
Firmato a Washington DC, il 19 gennaio 2017
Per gli Stati Uniti d'America
Michael B.G. FROMAN
Firmato a Bruxelles, il 1o marzo 2017
Per l'Unione europea
Cecilia MALMSTRÖM
ALLEGATO A
allegato settoriale modificato sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (BPF) tra gli Stati Uniti E l'Unione europea
PREAMBOLO
Il presente allegato costituisce un allegato settoriale dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e modifica l'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali concluso nel 1998.
CAPITOLO 1
DEFINIZIONI, SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRODOTTI CONTEMPLATI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente allegato:
|
1. |
Per «valutazione effettuata a norma del presente allegato» si intende:
Una valutazione effettuata a norma del presente allegato comprende una nuova valutazione. |
|
2. |
Per «autorità riconosciuta» si intende:
|
|
3. |
Per «autorità competente» si intende un'autorità che la Food and Drug Administration (FDA) ha ritenuto competente secondo i criteri e le procedure definiti nell'appendice 4 e richiamati nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Uniti elencate nell'appendice 1. Si precisa che un'autorità regolamentare ritenuta «competente» non è tenuta, ai fini dello svolgimento delle ispezioni e della supervisione sui centri di fabbricazione, ad applicare procedure identiche alle procedure della FDA. |
|
4. |
Per «autorità equivalente» si intende un'autorità in rapporto alla quale l'UE ha adottato una decisione positiva in materia di equivalenza secondo i criteri e le procedure definiti nell'appendice 4 e quali richiamati nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dell'UE elencate nell'appendice 1. |
|
5. |
Per «equivalenza» si intende che il sistema regolamentar nel cui quadro opera un'autorità è sufficientemente paragonabile da garantire che il processo di ispezione e i documenti ufficiali relativi alle BPF che ne derivano forniscano informazioni adeguate per stabilire se sono stati soddisfatti i rispettivi requisiti legislativi e regolamentari delle autorità. Si precisa che ai fini di tale «equivalenza» non occorre che i rispettivi sistemi regolamentari abbiano le stesse identiche procedure. |
|
6. |
Per «esecuzione» si intendono le iniziative adottate da un'autorità per proteggere la popolazione da prodotti di dubbia qualità, sicurezza ed efficacia o per garantire che i prodotti siano fabbricati in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari e alle norme adeguate nonché agli impegni assunti nell'ambito dell'approvazione di un prodotto per l'immissione in commercio. |
|
7. |
Per «buone prassi di fabbricazione» (BPF) si intendono sistemi che garantiscono l'elaborazione, il monitoraggio e il controllo adeguati dei processi e dei centri di fabbricazione, la cui osservanza assicura la composizione, l'efficacia, la qualità e la purezza dei medicinali. Le BPF comprendono sistemi rigorosi di gestione della qualità, l'ottenimento di materie prime (compresi i materiali di partenza) e di materiali da imballaggio di una qualità adeguata, la messa in atto di procedure operative solide, l'individuazione e l'esame di differenze di qualità del prodotto e il mantenimento di laboratori di prova affidabili. |
|
8. |
Per «ispezione» si intende una valutazione in loco di un centro di fabbricazione volta a stabilire se detto centro di fabbricazione operi secondo le buone prassi di fabbricazione e/o gli impegni assunti nell'ambito dell'approvazione di un prodotto per l'immissione in commercio. |
|
9. |
Per «rapporto di ispezione» si intende un rapporto scritto da un responsabile dell'inchiesta o da un ispettore di una delle autorità elencate nell'appendice 2, relativo a un'ispezione di un centro di fabbricazione svolta dal responsabile dell'inchiesta o dall'ispettore, che descrive l'obiettivo e la portata dell'ispezione e contiene osservazioni e constatazioni scritte in merito alla conformità dei centri di fabbricazione ai requisiti in materia di BPF stabiliti nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative elencate nell'appendice 1 e agli impegni assunti nell'ambito dell'approvazione di un prodotto per l'immissione in commercio. |
|
10. |
Per «documento ufficiale relativo alle BPF» si intende un documento rilasciato da un'autorità elencata nell'appendice 2 a seguito di un'ispezione di un centro di fabbricazione. Tra gli esempi di documenti ufficiali relativi alle BPF figurano i rapporti di ispezione, i certificati rilasciati da un'autorità e attestanti la conformità alle BPF da parte di un centro di fabbricazione, una dichiarazione di non conformità alle BPF rilasciata dalle autorità dell'UE e le notices of observations (avvisi di osservazioni), untitled letters (lettere senza titolo), warning letters (lettere di avvertimento) e import alerts (segnalazioni all'importazione) rilasciate dalla FDA. |
|
11. |
Il termine «medicinali» comprende i farmaci e i medicinali quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari elencate nell'appendice 1. |
|
12. |
Per «ispezioni post-approvazione» si intendono le ispezioni di vigilanza in materia di BPF nella fase di immissione in commercio dei prodotti. |
|
13. |
Per «ispezioni pre-approvazione» si intendono le ispezioni dei centri di fabbricazione di medicinali effettuate nel territorio di una parte nel quadro dell'esame di una domanda prima che sia concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio. |
|
14. |
Per «sistema regolamentare» si intende l'insieme dei requisiti giuridici ai fini delle buone prassi di fabbricazione, delle ispezioni e dell'esecuzione che garantiscono la protezione della sanità pubblica, nonché la base giuridica per assicurare l'osservanza di tali requisiti. |
Articolo 2
Scopo
Il presente allegato agevola lo scambio di documenti ufficiali relativi alle BPF tra le parti e l'accettazione delle conclusioni fattuali in essi contenute. Il presente allegato mira ad agevolare gli scambi e a favorire la sanità pubblica, consentendo a ciascuna parte di utilizzare in modo proficuo e di riassegnare le proprie risorse ispettive, anche evitando la duplicazione delle ispezioni, in modo da migliorare la supervisione sui centri di fabbricazione, affrontare in modo più efficace i rischi per la qualità e prevenire le conseguenze negative sulla salute.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente allegato si applicano alle ispezioni dei centri di fabbricazione di medicinali effettuate nel territorio di una parte nella fase di immissione in commercio dei prodotti (in appresso denominate «ispezioni post-approvazione») e, nella misura prevista all'articolo 11, prima dell'immissione in commercio dei prodotti (in appresso denominate «ispezioni pre-approvazione»), nonché, nella misura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, alle ispezioni dei centri di fabbricazione di medicinali effettuate al di fuori del territorio di una delle parti.
2. L'appendice 1 riporta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano tali ispezioni e i requisiti in materia di BPF.
3. L'appendice 2 elenca le autorità responsabili della supervisione sui centri che fabbricano i prodotti contemplati dal presente allegato.
4. Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'accordo non si applicano al presente allegato.
Articolo 4
Prodotti contemplati
1. Le presenti disposizioni si applicano ai medicinali per uso umano o veterinario, finiti e immessi in commercio, ai prodotti intermedi (per l'UE, quali definiti nella normativa dell'UE) e ai materiali in lavorazione (per gli Stati Uniti, quali definiti nel diritto statunitense), a determinati prodotti biologici per uso umano immessi in commercio e agli ingredienti attivi farmaceutici, solo nella misura in cui essi sono disciplinati dalle autorità di entrambe le parti elencate nell'appendice 2 e fatte salve le disposizioni dell'articolo 20.
2. Il sangue umano, il plasma umano, i tessuti e gli organi umani e i prodotti immunologici per uso veterinario sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente allegato.
3. L'appendice 3 contiene l'elenco dei prodotti contemplati dal presente allegato.
CAPITOLO 2
DECISIONE DI RICONOSCIMENTO
Articolo 5
Valutazioni
1. Ciascuna parte effettua valutazioni, a norma del presente allegato, delle autorità elencate nell'appendice 2 su richiesta dell'altra parte e il più rapidamente possibile, anche per quanto riguarda le autorità aggiunte all'appendice 2 successivamente alla data di entrata in vigore del presente allegato nonché in relazione ai prodotti elencati nell'appendice 3 (compresi quelli inseriti nell'ambito di applicazione del presente allegato a norma dell'articolo 20 dopo la data di entrata in vigore del presente allegato).
2. Nelle valutazioni effettuate a norma del presente allegato ciascuna parte utilizza i criteri e la procedura definiti nell'appendice 4.
Articolo 6
Partecipazione alle valutazioni e loro completamento
Con riguardo alle autorità elencate nell'appendice 2, ciascuna parte partecipa alla procedura descritta nell'appendice 4. Ciascuna parte fa quanto in suo potere per completare il più rapidamente possibile le valutazioni effettuate a norma del presente allegato. A tale scopo:
|
a) |
l'UE completa una valutazione della FDA a norma del presente allegato in relazione ai medicinali per uso umano entro il 1o luglio 2017; |
|
b) |
la FDA completa una valutazione a norma del presente allegato di ciascuna delle autorità degli Stati membri dell'UE elencate nell'appendice 2 in relazione ai medicinali per uso umano, secondo quanto stabilito nell'appendice 5. |
Articolo 7
Riconoscimento delle autorità
1. Ciascuna parte decide se riconoscere un'autorità secondo i criteri definiti nell'appendice 4. Ciascuna parte notifica tempestivamente al comitato misto settoriale qualsiasi decisione di riconoscere un'autorità dell'altra parte. Il comitato misto settoriale tiene e aggiorna un elenco delle autorità riconosciute. Ciascuna parte mette l'elenco a disposizione del pubblico.
2. La parte che effettua la valutazione notifica tempestivamente all'altra parte e all'autorità pertinente qualsiasi carenza riscontrata in sede di valutazione. In caso di decisione negativa la parte che effettua la valutazione ne notifica i motivi all'altra parte e all'autorità pertinente e fornisce dettagli sufficienti a consentire all'autorità di comprendere le misure correttive da adottare ai fini di una decisione positiva. Non appena l'autorità ha adottato le necessarie misure correttive a norma dell'articolo 5, una parte può chiedere all'altra parte di effettuare una nuova valutazione delle autorità riguardo alle quali l'altra parte ha emesso la decisione negativa.
3. Una parte che effettua la valutazione, su richiesta dell'altra parte, discute tempestivamente con l'altra parte i motivi della decisione negativa in seno al comitato misto settoriale. In caso di decisione negativa il comitato misto settoriale si adopera per discutere entro tre mesi le tempistiche adeguate e le azioni precise da intraprendere per valutare nuovamente l'autorità in questione.
CAPITOLO 3
ASPETTI OPERATIVI
Articolo 8
Riconoscimento delle ispezioni
1. Una parte riconosce le ispezioni farmaceutiche e accetta i documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati da un'autorità riconosciuta dell'altra parte per centri di fabbricazione situati nel territorio dell'autorità di rilascio, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2.
2. Una parte può, in circostanze specifiche, decidere di non accettare un documento ufficiale relativo alle BPF rilasciato da un'autorità riconosciuta dell'altra parte per centri di fabbricazione situati nel territorio dell'autorità di rilascio. Tra gli esempi di simili circostanze rientrano le indicazioni di incongruenze materiali o inadeguatezze in un rapporto di ispezione, difetti di qualità individuati nella sorveglianza successiva all'immissione in commercio o altre specifiche prove che suscitino grave preoccupazione in relazione alla qualità dei prodotti o alla sicurezza dei consumatori. Una parte che decida di non accettare un documento ufficiale relativo alle BPF rilasciato da un'autorità riconosciuta dell'altra parte notifica a quest'ultima e all'autorità pertinente i motivi della mancata accettazione del documento e può richiedere chiarimenti a tale autorità. L'autorità si adopera per rispondere alla richiesta di chiarimenti in maniera tempestiva e fornisce di norma i chiarimenti richiesti sulla base del contributo fornito da uno o più membri del gruppo ispettivo.
3. Una parte può accettare documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati da un'autorità riconosciuta dell'altra parte per centri di fabbricazione situati al di fuori del territorio dell'autorità di rilascio.
4. Ciascuna parte può stabilire le modalità e le condizioni alle quali accetta i documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati a norma del paragrafo 3.
5. Ai fini del presente allegato, accettare un documento ufficiale relativo alle BPF significa accettare le conclusioni fattuali in esso contenute.
Articolo 9
Prove sulle partite
Nell'UE, come previsto all'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la persona qualificata sarà esonerata dalla responsabilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE, a condizione che tali controlli siano stati effettuati negli Stati Uniti, che il prodotto sia stato fabbricato negli Stati Uniti e che ogni lotto/partita sia accompagnato da un certificato di partita (in linea con il sistema di certificazione della qualità dei medicinali dell'OMS) rilasciato dal produttore, che certifichi che il prodotto è conforme ai requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio e firmato dalla persona responsabile del rilascio del lotto/della partita.
Articolo 10
Trasmissione di documenti ufficiali relativi alle BPF
Se una parte importatrice chiede ad un'autorità riconosciuta dell'altra parte un documento ufficiale post-approvazione relativo alle BPF, l'autorità riconosciuta trasmette il documento alla parte richiedente entro 30 giorni di calendario dalla data della richiesta. Se, sulla base di tale documento, la parte importatrice stabilisce che è necessaria una nuova ispezione del centro di fabbricazione, ne informa la pertinente autorità riconosciuta dell'altra parte e, a norma dell'articolo 11, chiede a tale autorità di svolgere una nuova ispezione.
Articolo 11
Richieste di ispezioni pre-approvazione e post-approvazione
1. Una parte o un'autorità riconosciuta di una parte può chiedere per iscritto che un'autorità riconosciuta dell'altra parte svolga un'ispezione pre-approvazione o post-approvazione di un centro di fabbricazione. La richiesta contiene i motivi che ne stanno alla base e individua con precisione le questioni da affrontare nell'ispezione e le tempistiche richieste per completare l'ispezione e trasmettere i documenti ufficiali relativi alle BPF.
2. Nell'UE le richieste sono inviate direttamente alla pertinente autorità riconosciuta, con copia all'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
3. Entro 15 giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta l'autorità riconosciuta ne accusa ricevuta e conferma se svolgerà l'ispezione secondo le tempistiche richieste. Se l'autorità che riceve la richiesta ritiene che i documenti ufficiali relativi alle BPF pertinenti per la richiesta siano già disponibili o siano in fase di elaborazione, ne dovrebbe informare l'autorità richiedente di conseguenza e condividere tali documenti su richiesta.
4. Si precisa che se l'autorità riconosciuta comunica che non svolgerà l'ispezione, l'autorità richiedente ha il diritto di svolgere la propria ispezione del centro di fabbricazione e l'autorità adita ha il diritto di partecipare all'ispezione.
Articolo 12
Mantenimento
Ciascuna parte esercita attività di monitoraggio permanenti intese a verificare che le autorità riconosciute nel proprio territorio mantengano i criteri per il riconoscimento. Ai fini di tali attività di monitoraggio ciascuna parte si basa su programmi stabiliti che comprendono verifiche o valutazioni periodiche delle autorità sulla base dei criteri definiti nell'appendice 4. La frequenza e la natura di tali attività corrispondono alle migliori prassi internazionali. Una parte può invitare l'altra parte a partecipare a queste attività di monitoraggio a spese di quest'ultima. Ciascuna parte notifica all'altra parte eventuali modifiche significative apportate ai propri programmi di monitoraggio.
Articolo 13
Sospensione di un'autorità riconosciuta
1. Ciascuna parte ha il diritto di sospendere il riconoscimento di un'autorità riconosciuta dell'altra parte. Tale diritto è esercitato in modo obiettivo e argomentato e comunicato per iscritto all'altra parte e all'autorità riconosciuta.
2. Una parte che sospende il riconoscimento di un'autorità riconosciuta dell'altra parte discute tempestivamente in seno al comitato misto settoriale, su richiesta dell'altra parte o dell'autorità il cui riconoscimento è stato sospeso, la sospensione, il motivo per cui è stata stabilita e le azioni correttive che dovrebbero essere adottate ai fini della sua revoca.
3. In caso di sospensione di un'autorità già elencata quale autorità riconosciuta una parte non è più tenuta ad accettare i documenti ufficiali relativi alle BPF dell'autorità sospesa. Una parte continua ad accettare i documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati da tale autorità prima della sospensione, salvo decisione contraria giustificata da ragioni sanitarie o di sicurezza. La sospensione resta in vigore fino a quando le parti non decidano di revocarla o fintanto che non si pervenga ad una decisione positiva di riconoscimento a norma dell'articolo 7 in seguito ad una nuova valutazione.
CAPITOLO 4
COMITATO MISTO SETTORIALE
Articolo 14
Ruolo e composizione del comitato misto settoriale
1. È istituito un comitato misto settoriale per monitorare le attività svolte nel quadro del presente allegato.
2. Il comitato è presieduto congiuntamente da un rappresentante della FDA per gli Stati Uniti e da un rappresentante dell'UE, che dispongono di un voto ciascuno in seno al comitato misto settoriale. Il comitato misto settoriale adotta le decisioni all'unanimità. Il comitato misto settoriale adotta il proprio regolamento interno.
3. Tra le funzioni del comitato misto settoriale rientrano in particolare:
|
a) |
elaborare e aggiornare l'elenco delle autorità riconosciute, ivi comprese eventuali limitazioni per quanto riguarda i tipi di ispezione o i prodotti da ispezionare, nonché l'elenco delle autorità di cui all'appendice 2, e comunicare tali elenchi a tutte le autorità elencate nell'appendice 2 e al comitato misto; |
|
b) |
costituire una sede in cui discutere le questioni relative al presente allegato, ivi comprese le divergenze in merito alle decisioni di riconoscimento o di sospensione e le tempistiche per il completamento delle valutazioni, effettuate a norma del presente allegato, delle autorità elencate nell'appendice 2; |
|
c) |
a norma dell'articolo 20 e dell'appendice 3, valutare lo status dei prodotti di cui all'articolo 20 e adottare decisioni in merito alla loro inclusione; e |
|
d) |
adottare, ove necessario, opportune disposizioni tecniche e amministrative complementari per la corretta attuazione del presente allegato. |
4. Il comitato misto settoriale si riunisce su richiesta di una delle parti per questioni relative a divergenze in merito alle decisioni di riconoscimento o di sospensione o, altrimenti, in date stabilite dalle parti. Il comitato misto settoriale può riunirsi di persona o con altre modalità.
CAPITOLO 5
COOPERAZIONE IN CAMPO REGOLAMENTARE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 15
Cooperazione in campo regolamentare
Le parti si informano e si consultano reciprocamente, per quanto consentito dalle rispettive legislazioni, in merito alle proposte di introdurre nuovi controlli, di modificare i regolamenti tecnici esistenti o di apportare cambiamenti significativi alle procedure relative alle ispezioni farmaceutiche, nonché per darsi la possibilità di formulare osservazioni rispetto a tali proposte.
Articolo 16
Scambio di informazioni
Le parti stabiliscono disposizioni appropriate, ivi compreso l'accesso alle banche dati pertinenti, per lo scambio di documenti ufficiali relativi alle BPF e di ogni altra opportuna informazione relativa all'ispezione di un centro di fabbricazione, nonché per lo scambio di informazioni relative a eventuali rapporti su problemi confermati, alle misure correttive, ai richiami di prodotti, al respingimento di importazioni e ad altri problemi regolamentari e di esecuzione attinenti ai prodotti contemplati dal presente allegato.
Articolo 17
Sistema di allerta
Ciascuna parte mantiene un sistema di allerta che, ove opportuno, consente alle autorità dell'altra parte di essere informate in modo proattivo e con l'opportuna tempestività in caso di difetti della qualità, richiami di prodotti, prodotti contraffatti o falsificati o potenziali carenze gravi e altri problemi relativi alla qualità o alla non conformità con le BPF, che potrebbero richiedere controlli supplementari o la sospensione della distribuzione dei prodotti interessati.
CAPITOLO 6
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Articolo 18
Clausola di salvaguardia
1. Ciascuna parte riconosce che il paese importatore ha il diritto di svolgere i suoi compiti legali adottando le iniziative necessarie per garantire la protezione della salute umana e degli animali al livello di protezione che ritiene opportuno. Un'autorità di una parte ha il diritto di svolgere le proprie ispezioni di un centro di fabbricazione nel territorio dell'altra parte.
2. Il fatto che un'autorità di una parte svolga una propria ispezione di un centro di fabbricazione nel territorio dell'altra parte dovrebbe costituire un'eccezione alla consueta prassi di una parte a decorrere dalla data in cui saranno applicabili gli articoli citati all'articolo 19, paragrafo 2.
3. Prima di effettuare un'ispezione a norma del paragrafo 1, un'autorità di una parte ne dà notifica per iscritto all'altra parte, la quale ha il diritto di partecipare all'ispezione svolta dalla parte.
CAPITOLO 7
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Entrata in vigore
1. Il presente allegato entra in vigore alla data in cui le parti hanno concluso uno scambio di lettere in cui confermano di aver espletato le rispettive procedure per l'entrata in vigore del presente allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, gli articoli 8, 10, 11 e 12 del presente allegato non si applicano fino al 1o novembre 2017, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4.
3. In deroga al paragrafo 1, l'articolo 9 del presente allegato non si applica fino alla data in cui tutte le autorità degli Stati membri dell'UE responsabili dei medicinali per uso umano elencate nell'appendice 2 sono state riconosciute dalla FDA.
4. Se entro il 1o novembre 2017 la FDA non ha completato le valutazioni, effettuate a norma del presente allegato, di almeno otto autorità degli Stati membri responsabili dei medicinali per uso umano elencate nell'appendice 2, pur avendo ricevuto i fascicoli completi per la valutazione della competenza di tali autorità quali definiti nell'appendice 4, punto II.A.1, secondo il calendario di cui all'appendice 5, l'applicazione degli articoli di cui al paragrafo 2 è rinviata alla data in cui la FDA ha completato le valutazioni di almeno otto di tali autorità.
Articolo 20
Disposizioni transitorie
1. Entro il 15 luglio 2019 il comitato misto settoriale valuta l'opportunità di inserire i prodotti veterinari tra i prodotti contemplati dal presente allegato. I membri del comitato misto settoriale si scambiano opinioni sull'organizzazione della valutazione delle rispettive autorità entro il 15 dicembre 2017.
2. Entro il 15 luglio 2022 il comitato misto settoriale valuta l'opportunità di inserire i vaccini per uso umano e i medicinali derivati dal plasma tra i prodotti contemplati dal presente allegato. Fatta salva tale valutazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente allegato una parte informa l'autorità pertinente dell'altra parte prima di svolgere un'ispezione post-approvazione di un centro di fabbricazione di tali prodotti situato nel territorio dell'altra parte, dando all'autorità la possibilità di partecipare all'ispezione. Al fine di sostenere l'inserimento dei vaccini per uso umano e dei medicinali derivati dal plasma tra i prodotti contemplati dal presente allegato il comitato misto settoriale tiene conto, in particolare, dell'esperienza acquisita attraverso tali ispezioni congiunte.
3. Entro il 15 luglio 2019 il comitato misto settoriale esamina l'esperienza acquisita al fine di decidere se riesaminare le disposizioni sulle ispezioni pre-approvazione di cui all'articolo 11.
4. I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inseriti tra i prodotti contemplati dal presente allegato solo a seguito di una decisione del comitato misto settoriale in tal senso a norma dei paragrafi 1 e 2.
5. Qualora la FDA ritenga sia necessaria un'ispezione post-approvazione di un centro di fabbricazione situato nel territorio dell'autorità di uno Stato membro la cui valutazione effettuata a norma del presente allegato è in corso o che la FDA non abbia riconosciuto, la FDA ne informa per iscritto tale autorità e l'EMA.
|
a) |
Entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 5, l'autorità nel cui territorio è situato il centro di fabbricazione, o l'EMA per conto di tale autorità, informa la FDA se ha deciso di chiedere che l'ispezione venga svolta da un'autorità riconosciuta dell'UE e, in caso affermativo, se tale autorità riconosciuta dell'UE svolgerà l'ispezione entro la data specificata nella notifica. All'autorità nel cui territorio è situato il centro di fabbricazione è consentito di partecipare all'ispezione. |
|
b) |
Nel caso in cui l'ispezione venga svolta da un'autorità riconosciuta dell'UE, l'autorità riconosciuta, o l'EMA per conto di tale autorità, informa la FDA della data in cui svolgerà l'ispezione e presenterà i documenti ufficiali relativi alle BPF attinenti all'ispezione alla FDA e all'autorità del territorio in cui l'ispezione è stata svolta entro la data specificata nella notifica e a norma delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili elencati nell'appendice 1. La FDA ha la possibilità di partecipare all'ispezione. |
|
c) |
Nel caso in cui l'ispezione non venga svolta da un'autorità riconosciuta dell'UE ma dalla FDA, l'autorità del territorio in cui l'ispezione è stata svolta ha il diritto di partecipare all'ispezione e la FDA presenta i documenti ufficiali relativi alle BPF attinenti all'ispezione a tale autorità. |
Articolo 21
Risoluzione
1. L'allegato cessa di essere applicabile il 15 luglio 2019 qualora, entro tale data, la FDA non abbia completato una valutazione effettuata a norma del presente allegato di ciascuna delle autorità degli Stati membri dell'UE responsabili dei medicinali per uso umano elencate nell'appendice 2, purché la FDA abbia ricevuto da ciascuna delle autorità degli Stati membri fascicoli completi per la valutazione della competenza quali definiti nell'appendice 4, punto II.A.1, secondo il calendario di cui all'appendice 5.
2. La data di cui al paragrafo 1 può essere prorogata di 90 giorni di calendario per ciascuna autorità che fornisce un fascicolo completo per la valutazione della competenza quale definito nell'appendice 4, punto II.A.1, dopo la scadenza applicabile indicata nell'appendice 5, ma prima del 15 luglio 2019.
3. La FDA discute in seno al comitato misto settoriale, su richiesta, qualsiasi divergenza dell'UE in merito a una valutazione. Se il comitato misto settoriale non raggiunge un accordo sulla risoluzione della divergenza, l'UE può notificare per iscritto alla FDA il suo disaccordo formale e l'allegato cessa di essere applicabile tre mesi dopo la data di tale notifica, o in qualsiasi altra data concordata dal comitato misto settoriale.
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(2) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
Appendice 1
Elenco delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili
PER GLI STATI UNITI:
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 U.S.C. 301 et seq., in particolare le seguenti disposizioni: 21 USC 351(a)(2)(B) (farmaci alterati se non sono fabbricati in conformità alle attuali buone prassi di fabbricazione); 21 U.S.C. 355(d)(3); 21 U.S.C. 355(j)(4)(A) (approvazione di farmaci per uso umano subordinata all'adeguatezza dei metodi, dei centri di fabbricazione e dei controlli sulla fabbricazione, sulla lavorazione e sul confezionamento per preservare la composizione, l'efficacia, la qualità e la purezza del farmaco); 21 U.S.C. 360b(c)(2)(A)(i); 360b(d)(1)(C) (approvazione di farmaci per uso veterinario subordinata all'adeguatezza de metodi, dei centri di fabbricazione e dei controlli sulla fabbricazione, sulla lavorazione e sul confezionamento per preservare la composizione, l'efficacia, la qualità e la purezza del farmaco); 21 U.S.C. 374 (autorità ispettiva); 21 U.S.C. 384(e) (riconoscimento delle ispezioni effettuate da governi esteri).
Public Health Service Act Section 351, 42 U.S.C. 262, in particolare le seguenti disposizioni: 42 U.S.C. 262(a)(2)(C)(i)(II) (autorizzazione di prodotti biologici subordinata alla dimostrazione che il centro in cui vengono fabbricati, lavorati, confezionati o conservati soddisfa le norme intese a garantire che il prodotto mantenga le sue caratteristiche di sicurezza, purezza ed efficacia); 42 U.S.C. 262(j) (applicazione del Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ai prodotti biologici),
21 CFR Part 210 (buone prassi di fabbricazione vigenti per la fabbricazione, la lavorazione, il confezionamento o la conservazione dei farmaci; disposizioni generali),
21 CFR Part 211 (buone prassi di fabbricazione vigenti per i medicinali finiti);
21 CFR Part 600, Subpart B (norme per gli stabilimenti); Subpart C (ispezioni degli stabilimenti).
PER L'UNIONE EUROPEA:
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;
regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE;
regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali;
direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;
direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari;
regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano;
ultima versione della guida alle buone prassi di fabbricazione contenuta nella disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea (Rules governing medicinal products in the European Union), volume IV, e della raccolta di procedure comunitarie sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni.
Appendice 2
ELENCO DELLE AUTORITÀ
STATI UNITI
La Food and Drug Administration
UNIONE EUROPEA
|
Paese |
Per i medicinali per uso umano |
Per i medicinali per uso veterinario |
|
Austria |
Agenzia austriaca per la Salute e la sicurezza alimentare/Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH |
Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano |
|
Belgio |
Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari/Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/Agence fédérale des médicaments et produits de santé |
Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano |
|
Bulgaria |
Agenzia bulgara per i medicinali/ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА |
Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare/Българска агенция по безопасност на храните |
|
Cipro |
Ministero della Salute — Servizi farmaceutici/Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας |
Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente —Servizi veterinari/Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος |
|
Repubblica ceca |
Istituto statale per il controllo dei medicinali/Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) |
Istituto per il controllo statale dei prodotti biologici veterinari e dei farmaci/Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) |
|
Croazia |
Agenzia per i medicinali e i dispositivi medici/Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) |
Ministero dell'Agricoltura, Direzione Veterinaria e della sicurezza alimentare/Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane |
|
Danimarca |
Agenzia danese per i medicinali/Laegemiddelstyrelsen |
Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano |
|
Germania |
Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici/Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Paul-Ehrlich-Institute (PEI), Federal Institute for Vaccines and Biomedicines/Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel Ministero federale della Sanità/Bundesministerium für Gesundheit (BMG)/Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) (1) |
Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare/Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft |
|
Estonia |
Agenzia statale per i medicinali/Ravimiamet |
Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano |
|
Grecia |
Agenzia nazionale per i medicinali/Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) — (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)] |
Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano |
|
Spagna |
Agenzia spagnola per i medicinali e i dispositivi medici/Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2) |
Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano |
|
Finlandia |
Agenzia finlandese per i medicinali/Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA) |
Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano |
|
Francia |
Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) |
Agenzia francese per la sicurezza alimentare, ambientale e sul lavoro — Agenzia nazionale per i medicinali per uso veterinario/ Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail-Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses-ANMV) |
|
Ungheria |
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet/Istituto nazionale di farmacia e nutrizione |
Ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare, Direzione dei medicinali veterinari/Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI) |
|
Irlanda |
Autorità per la regolamentazione dei prodotti sanitari (HPRA) |
Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano |
|
Italia |
Agenzia Italiana del Farmaco |
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari |
|
Lettonia |
Agenzia statale per i medicinali/Zāļu valsts aģentūra |
Servizio alimentare e veterinario — Dipartimento di valutazione e registrazione/Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departaments |
|
Lituania |
Agenzia statale per il controllo dei medicinali/Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba |
Servizio statale alimentare e veterinario/Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba |
|
Lussemburgo |
Minìstere de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments |
Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano |
|
Malta |
Autorità di regolamentazione per i medicinali |
Sezione per i medicinali veterinari e i mangimi (VMANS) — Direzione della regolamentazione veterinaria (VRD) facente capo al Dipartimento per la regolamentazione veterinaria e fitosanitaria (VPRD) |
|
Paesi Bassi |
Ispettorato sanitario/Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) |
Commissione di valutazione dei medicinali/Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)/ |
|
Polonia |
Ispettorato farmaceutico centrale/Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)/ |
Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano |
|
Portogallo |
Autorità nazionale per i medicinali ed i prodotti sanitari/INFARMED, I.P Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P |
Direzione generale alimentare e veterinaria/DGAV — Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT) |
|
Romania |
Agenzia nazionale per i medicinali e i dispositivi medici/Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale |
Autorità nazionale per la sanità animale e la sicurezza alimentare/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor |
|
Svezia |
Agenzia per i prodotti medicinali/Läkemedelsverket |
Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano |
|
Slovenia |
Agenzia per i medicinali e i dispositivi medici della Repubblica di Slovenia/Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) |
Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano |
|
Repubblica slovacca (Slovacchia) |
Istituto statale per il controllo dei medicinali/Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) |
Istituto per il controllo statale dei prodotti biologici veterinari e dei medicinali/Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL) |
|
Regno Unito |
Agenzia per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari |
Direzione per i medicinali veterinari |
(1) Ai fini del presente allegato e fatta salva la ripartizione interna delle competenze in Germania per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, ZLG si intende riferito a tutte le autorità competenti dei Länder che rilasciano documenti relativi alle BPF e svolgono ispezioni farmaceutiche.
(2) Ai fini del presente allegato e fatta salva la ripartizione interna delle competenze in Spagna per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios si intende riferita a tutte le autorità regionali competenti che rilasciano documenti relativi alle BPF e svolgono ispezioni farmaceutiche.
Appendice 3
ELENCO DEI PRODOTTI CONTEMPLATI DALL'ALLEGATO
Riconoscendo che definizioni precise dei medicinali e dei farmaci si trovano nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all'appendice 1, si riporta di seguito un elenco indicativo dei prodotti contemplati dall'allegato. Esso si applica ai centri di lavorazione, imballaggio, prova e sterilizzazione, compresi i centri che svolgono tali funzioni su contratto:
|
1. |
medicinali per uso umano, finiti e immessi in commercio in diversi formati farmaceutici quali compresse, capsule, pomate e prodotti iniettabili, tra cui:
|
|
2. |
prodotti biologici immessi in commercio:
|
|
3. |
materiali in lavorazione (per gli Stati Uniti, quali definiti nel diritto statunitense) e prodotti intermedi (per l'Unione europea, quali definiti nella normativa dell'UE); |
|
4. |
ingredienti farmaceutici attivi o principi attivi sfusi; |
|
5. |
prodotti in fase di sperimentazione (materiale per sperimentazione clinica) (*3) e |
|
6. |
prodotti veterinari (*2):
|
(*1) Contemplati nella misura in cui siano disciplinati come farmaci dalla FDA e come medicinali dall'UE.
(*2) Tali prodotti sono contemplati dal presente allegato soltanto nella misura in cui il comitato misto settoriale decida di inserirveli a norma dell'articolo 20.
(*3) Per quanto riguarda i medicinali in fase di sperimentazione la FDA non svolge ispezioni di routine sulle BPF. Informazioni relative alle ispezioni su questi prodotti saranno fornite se disponibili e qualora le risorse lo consentano. Tali prodotti sono contemplati dal presente allegato soltanto nella misura in cui il comitato misto settoriale decida di inserirveli.
Appendice 4
CRITERI E PROCEDURA PER LE VALUTAZIONI EFFETTUATE A NORMA DEL PRESENTE ALLEGATO
I. CRITERI PER LE VALUTAZIONI EFFETTUATE A NORMA DEL PRESENTE ALLEGATO
Ai fini del riconoscimento di un'autorità elencata nell'appendice 2 ciascuna parte applicherà i seguenti criteri:
|
i) |
l'autorità è dotata dell'autorità giuridica e regolamentare per svolgere ispezioni in base alle norme in materia di BPF (secondo quanto definito all'articolo 1); |
|
ii) |
l'autorità gestisce eticamente il conflitto di interessi; |
|
iii) |
l'autorità ha la capacità di valutare i rischi e di attenuarli; |
|
iv) |
l'autorità mantiene un'adeguata supervisione sui centri di fabbricazione di sua competenza; |
|
v) |
l'autorità dispone di risorse sufficienti e le utilizza; |
|
vi) |
l'autorità dispone di ispettori formati e qualificati, dotati delle competenze e delle conoscenze necessarie ad individuare le prassi di fabbricazione che possono arrecare danno ai pazienti; |
|
vii) |
l'autorità dispone degli strumenti necessari per intervenire per proteggere la popolazione da un danno causato da farmaci o medicinali di qualità scadente. |
II. PROCEDURE PER LE VALUTAZIONI EFFETTUATE A NORMA DEL PRESENTE ALLEGATO
A. Valutazione delle autorità dell'UE da parte della FDA
|
1. |
Per ottenere una valutazione della competenza di un'autorità elencata nell'appendice 2, prima che la FDA inizi una valutazione ciascuna autorità degli Stati membri presenta un fascicolo per la valutazione della competenza contenente i seguenti documenti:
|
|
2. |
Nel corso di una valutazione della competenza la FDA può chiedere all'autorità di uno Stato membro ulteriori informazioni o ulteriori chiarimenti. |
|
3. |
La FDA può derogare all'obbligo di presentare alcune delle informazioni elencate al punto II.A.1 e può chiedere all'autorità dello Stato membro informazioni alternative. La decisione di derogare all'obbligo di presentare alcuni dei documenti di valutazione verrà adottata dalla FDA caso per caso. |
|
4. |
Una volta che l'autorità dello Stato membro abbia presentato tutte le informazioni necessarie di cui al punto II.A, la FDA sottoporrà tali informazioni alla traduzione ufficiale in inglese entro un termine ragionevole. La FDA completerà le valutazioni e adotterà una decisione sulla determinerà la competenza dell'autorità dello Stato membro entro 70 giorni di calendario dalla data in cui la FDA riceve la traduzione di tutte le informazioni necessarie di cui al paragrafo II.A riguardanti l'autorità dello Stato membro. La FDA costituirà due gruppi di valutazione della competenza; in ogni momento essa può pertanto valutare due autorità degli Stati membri. |
B. Valutazione della FDA da parte dell'UE
L'UE effettuerà la sua valutazione della FDA in base:
|
i) |
all'esecuzione di una verifica in linea con gli elementi del programma comune di verifica, tenendo conto delle verifiche effettuate nel quadro della convenzione/del regime per le ispezioni farmaceutiche (Pharmaceutical Inspection Convention/Scheme — PIC/S) e delle verifiche effettuate nel quadro dell'articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE; |
|
ii) |
ad una valutazione dell'equivalenza dei requisiti legislativi e regolamentari in materia di BPF. |
C. Nuova valutazione delle autorità
Nel caso in cui una parte che effettua la valutazione emetta una decisione negativa o decreti la sospensione di un'autorità dell'altra parte, essa può sottoporre tale autorità a una nuova valutazione. La nuova valutazione verte sui motivi della decisione negativa o della sospensione.
III. MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO
Al fine di mantenere il riconoscimento l'autorità deve continuare a soddisfare i criteri di cui al punto I.A ed essere oggetto delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 12; per quanto riguarda le autorità degli Stati membri la FDA dispone che il monitoraggio sia effettuato attraverso un programma di verifiche, secondo il quale ciascuna autorità riconosciuta di uno Stato membro deve essere oggetto di una verifica (cui la FDA ha la possibilità di partecipare come osservatore) ogni cinque o sei anni. Nel caso in cui un'autorità non sia stata oggetto di una verifica per un periodo di sei anni, l'altra parte ha il diritto di procedere alla verifica di tale autorità.
Appendice 5
CALENDARIO DI VALUTAZIONE INIZIALE DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI
|
1. |
Le autorità degli Stati membri responsabili dei medicinali per uso umano elencate nell'appendice 2 presentano fascicoli completi per la valutazione della competenza contenenti le informazioni di cui all'appendice 4, punto II.A.1, secondo il seguente calendario:
|
|
2. |
La FDA completa le valutazioni effettuate a norma del presente allegato delle autorità degli Stati membri responsabili dei medicinali per uso umano elencate nell'appendice 2 conformemente al punto II.A.4 e secondo il calendario che segue, purché essa riceva fascicoli completi per la valutazione della competenza di tali autorità contenenti le informazioni di cui all'appendice 4, punto II.A.1, secondo il calendario di cui al paragrafo 1:
|
|
3. |
Per ciascuna autorità degli Stati membri:
|