31.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/17


RISOLUZIONE (1)

dell'Assemblea parlamentare Euronest sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, delle esperienze lavorative e dei diplomi universitari nel quadro del processo di Bologna

(2016/C 193/04)

L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST,

vista la dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale tenutosi a Riga il 21 e 22 maggio 2015, che si basa sulle dichiarazioni di Vilnius e di Varsavia formulate negli anni precedenti in contesti simili,

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2013, dal titolo «Politica europea di vicinato: verso un rafforzamento del partenariato. Posizione del Parlamento europeo sulle relazioni del 2012»,

visto l'atto costitutivo dell'Assemblea parlamentare Euronest, del 3 maggio 2011,

visto il comunicato ministeriale di Erevan pubblicato in seguito al quarto forum sulle politiche di Bologna e alla conferenza ministeriale dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), che si sono svolti il 14 e 15 maggio 2015,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare Euronest, del 3 aprile 2012, sul rafforzamento della società civile nei paesi del partenariato orientale, compresa la cooperazione tra governo e società civile e le riforme volte a potenziare il ruolo politico della società civile,

vista la dichiarazione congiunta della Sorbona sull'armonizzazione dell'architettura del sistema europeo di istruzione superiore, firmata a Parigi il 25 maggio 1998 dai ministri dell'Istruzione di Francia, Germania, Italia e Regno Unito,

vista la dichiarazione congiunta sottoscritta il 19 giugno 1999 a Bologna dai ministri dell'Istruzione di 29 paesi europei (dichiarazione di Bologna),

vista la dichiarazione di Budapest e Vienna adottata il 12 marzo 2010 dai ministri dell'Istruzione di 47 paesi, con la quale viene ufficialmente varato lo Spazio europeo dell'istruzione superiore,

visto il comunicato della conferenza ministeriale e terzo Forum sulle politiche di Bologna, tenutosi a Bucarest il 26 e 27 aprile 2012,

vista la strategia di mobilità 2020 per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottata dalla conferenza ministeriale EHEA tenutasi a Bucarest il 26 e 27 aprile 2012,

vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori,

vista la relazione intitolata «Lo Spazio europeo dell'istruzione superiore nel 2015: rapporto di implementazione del Processo di Bologna»,

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF-LLL),

viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»),

viste le conclusioni del Consiglio, dell'11 maggio 2010, sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore,

viste le raccomandazioni del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico e sulla promozione della mobilità dei giovani per l'apprendimento,

vista la relazione intitolata «Lo Spazio europeo dell'istruzione superiore nel 2012: rapporto di implementazione del Processo di Bologna»,

vista la relazione finale della conferenza internazionale sul finanziamento dell'istruzione superiore tenutasi a Erevan, in Armenia, l'8 e 9 settembre 2011,

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 23 settembre 2008, sul processo di Bologna e la mobilità degli studenti,

vista la relazione del Parlamento europeo, del 31 marzo 2015, sul seguito dell'attuazione del processo di Bologna,

visti gli accordi di associazione stipulati tra l'Unione europea e i governi di Georgia, Moldova e Ucraina,

visti i sistemi di borse di studio Erasmus + e Erasmus Mundus,

vista la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea (CETS n. 165, Lisbona, 11 aprile 1997),

A.

considerando che il riconoscimento reciproco dei diplomi di istruzione superiore tra l'UE e i paesi del partenariato orientale (PO) costituisce ancora un processo complesso e dispendioso, nonostante i progressi compiuti mediante il processo di Bologna e l'EHEA;

B.

considerando che per gli studenti provenienti dai paesi del PO risulta difficile e talvolta impossibile ottenere il corretto riconoscimento delle loro qualifiche in alcuni Stati membri dell'UE e che a volte anche gli studenti dell'UE affrontano problematiche simili nei paesi del PO;

C.

considerando che le difficoltà nel riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche possono ostacolare la promozione della mobilità accademica e professionale e dello sviluppo di legami culturali tra le due parti, nonché della ricerca accademica e, in generale, del progresso in numerosi ambiti scientifici in Europa;

D.

considerando che non esistono disposizioni sulla parità di trattamento per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini dei paesi del PO/membri del processo di Bologna-EHEA e che ciò impedisce a molti professionisti altamente qualificati in diversi campi regolamentati, quali il settore sanitario e sociale, l'istruzione, l'architettura e l'edilizia (ad esempio, l'ingegneria edile) e molti altri settori, di migliorare le proprie competenze mettendole in pratica all'interno dell'UE e, quindi, di riportare preziose conoscenze nel loro paese di origine e di colmare le carenze di forza lavoro altamente qualificata negli Stati membri dell'UE;

E.

considerando che nei paesi del PO è fortemente necessario sviluppare un maggior numero di istituzioni orientate alla ricerca, comprese scuole di dottorato, offrendo così agli studenti locali maggiori possibilità di carriera nella ricerca;

F.

considerando che gli approcci al riconoscimento delle qualifiche variano sia all'interno dell'UE sia tra l'UE e i paesi del PO membri del processo di Bologna/EHEA;

G.

considerando che non esiste alcuna armonizzazione del processo di riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero e nemmeno alcun meccanismo di pronta informazione che sia efficiente in termini di costi nei paesi che partecipano al processo di Bologna/EHEA;

H.

considerando che in oltre due terzi dei paesi partecipanti le decisioni finali sul riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero spettano agli istituti di istruzione superiore stessi;

I.

considerando che vi sono ancora timori in merito all'equità, alla trasparenza, agli standard e all'assunzione di responsabilità di numerosi istituti di istruzione superiore in molti paesi del PO;

J.

considerando che è ancora possibile incontrare casi di corruzione, difficoltà burocratiche, conservatorismo, incertezza e mentalità antiquata negli istituti di istruzione superiore nei paesi del PO e occasionalmente anche nell'UE e che tali situazioni devono essere affrontate e combattute;

K.

considerando che la rete dei centri nazionali di informazione per il riconoscimento accademico (ENIC/NARIC) costituisce la rete principale per lo scambio di informazioni sul riconoscimento e per l'elaborazione di strumenti per il riconoscimento delle procedure, delle politiche e delle prassi e ha le potenzialità per informare il pubblico e i partner nonché per aiutare i paesi membri e gli organi politici principali a comprendere il funzionamento del processo di riconoscimento, migliorando nel contempo anche l'allineamento della legislazione e delle procedure nazionali alle pratiche dell'UE;

L.

considerando che le università sono luoghi che promuovono lo sviluppo di idee nuove e che si basano sulla libertà di parola e di pensiero ai fini dello sviluppo accademico; che ciò può essere in conflitto con pressioni dettate da ragioni politiche, esponendo spesso gli studenti a molestie e persino a violazioni dei diritti umani;

M.

considerando che i programmi Erasmus + costituiscono strumenti fondamentali per modernizzare gli istituti di istruzione superiore dei paesi dell'UE e del PO, per stimolare la cooperazione internazionale con gli istituti dell'UE e per contribuire alla riforma dell'istruzione superiore e a una maggiore mobilità degli studenti;

Principi generali

1.

afferma che un'istruzione superiore di qualità, riconosciuta reciprocamente, per gli studenti dei paesi dell'UE e del PO, il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali per le principali professioni regolamentate e il pieno riconoscimento dell'esperienza lavorativa acquisita in entrambi i contesti possono svolgere un ruolo chiave per il rafforzamento e il miglioramento dei legami socio-economici interculturali e per la promozione della pace, dello sviluppo, della prosperità e della stabilità;

2.

accoglie con favore la firma degli accordi di associazione con tre paesi del PO e spera che ciò incida positivamente sul riconoscimento reciproco dei diplomi, delle qualifiche, delle competenze e dell'esperienza lavorativa; ritiene prioritaria l'individuazione di mezzi di cooperazione efficaci e duraturi con altri paesi del PO, assicurando la continuità della cooperazione su questa e altre questioni; osserva, nel contempo, che gli accordi di associazione forniscono strumenti potenziati per la comunicazione e la cooperazione a livello governativo e parlamentare e potrebbero servire come base per la cooperazione futura, in particolare attraverso la creazione di centri nazionali di informazione per il riconoscimento accademico, la messa in campo di una tessera professionale europea (EPC) comune per l'UE e il PO e lo sviluppo di meccanismi di informazione e di allerta efficienti sotto il profilo dei costi tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) tra l'UE e i suoi partner orientali;

3.

sottolinea che il processo di Bologna non è affatto un sistema unidirezionale, ma che piuttosto persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'istruzione superiore e della mobilità universitaria tra i paesi dell'UE e del PO e che i partecipanti di entrambe le parti necessitano di un accesso migliore agli istituti di istruzione superiore, del riconoscimento dei diplomi, di programmi di borse di studio e della piena accettazione nei diversi sistemi di istruzione superiore, a condizione che siano rispettati tutti i criteri accademici previsti;

4.

sottolinea che la situazione attuale, in cui persistenti problemi sistemici rendono difficile per molti studenti e giovani professionisti provenienti dall'Europa orientale ottenere il riconoscimento automatico dei loro diplomi o qualifiche professionali nell'UE, rappresenta un ostacolo significativo alla libera circolazione dei professionisti e allo sviluppo di buone relazioni tra le due parti;

5.

osserva che lo sviluppo socioeconomico dei paesi del PO può essere notevolmente rafforzato attraverso la disponibilità di laureati, professionisti e imprenditori che hanno acquisito nuove esperienze in contesti esteri, il che, a sua volta, favorisce la nascita di nuove idee e processi, contribuisce alla diffusione di valori e competenze, rafforza le università locali, consente di conquistare la fiducia degli investitori stranieri e aiuta a prevenire la stagnazione;

6.

ritiene che sia fortemente necessario invertire la tendenza della fuga dei cervelli, ovvero la fuga di giovani di talento dalla regione del PO verso l'Occidente, privando i rispettivi paesi delle competenze necessarie per migliorare la società e realizzare uno sviluppo sostenibile;

7.

sottolinea la necessità che tutte le parti coinvolte nel partenariato orientale assicurino, sia nella legislazione che nella pratica, il pieno accesso all'istruzione superiore per tutti, senza discriminazione fondata sul genere, sulla religione, sull'etnia o sulle opinioni politiche; osserva che le università sono riconosciute universalmente come luoghi di apprendimento e libertà di espressione e che il modo migliore per promuovere l'eccellenza accademica è la protezione degli studenti da ogni forma di persecuzione o molestia;

8.

ritiene che la Commissione dovrebbe, in via prioritaria, collaborare con le pertinenti autorità accademiche, amministrative e governative, nonché con le organizzazioni o i rappresentanti degli studenti allo scopo di mettere in luce le preoccupazioni degli studenti e dei professionisti dei paesi del PO, in modo da identificare le problematiche specifiche che affliggono la regione e trovare soluzioni adeguate;

9.

sottolinea che i governi del PO devono intensificare i loro sforzi volti a introdurre sistemi adeguati per il controllo e la garanzia della qualità, collaborando con le università e le autorità nazionali responsabili di specifiche professioni regolamentate, in modo da offrire ai propri cittadini opportunità appropriate per arricchire i loro studi e le loro esperienze, anche nell'UE;

10.

osserva con preoccupazione che esistono ancora persistenti squilibri di genere in alcuni campi della formazione nei paesi del PO e ritiene che la parità di accesso a tutti i livelli per entrambi i generi, in particolare per quanto riguarda l'istruzione terziaria, debba essere promossa e incoraggiata attivamente tramite borse di studio specifiche volte a potenziare la discriminazione positiva;

11.

sottolinea che, ora che tutti i paesi del PO, ad eccezione della Bielorussia, hanno conseguito la liberalizzazione dei visti, un numero maggiore di studenti provenienti dalla regione ha interesse a perfezionare gli studi nell'UE; esorta pertanto le istituzioni dell'Unione a rafforzare i negoziati con la Bielorussia sulla liberalizzazione dei visti, al fine di promuovere la mobilità degli studenti tra l'UE e tutti i paesi del PO, senza eccezioni;

12.

evidenzia che l'autonomia delle università e la loro completa separazione dallo Stato e dalla politica sono condizioni fondamentali ed essenziali per un sistema di istruzione efficiente e compatibile con l'UE; sottolinea che l'equo finanziamento delle università è un passo necessario in questa direzione e che esso dovrebbe essere disgiunto dallo Stato o dalla politica e basarsi invece sul rendimento, sul numero di studenti e sui risultati accademici;

13.

invita le università dei paesi del PO ad adeguare la loro offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro;

14.

incoraggia le università dell'UE e dei paesi del PO a cercare attivamente la collaborazione reciproca e lo scambio di esperienze, nonché a istituire meccanismi di dialogo permanente al fine di generare cambiamenti positivi al riguardo;

15.

riconosce il ruolo fondamentale svolto dalla rete ENIC/NARIC per quanto riguarda i vari aspetti del riconoscimento accademico e del riconoscimento delle professioni regolamentate e non regolamentate, e giudica necessario rafforzare l'ulteriore sviluppo della rete, anche attraverso il potenziamento del funzionamento e del ruolo dei centri nazionali nei paesi del PO;

I diplomi universitari nel contesto del processo di Bologna

16.

valuta positivamente il fatto che tutti i paesi del PO siano membri dello spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) e che, malgrado le varie differenze nell'attuazione dei principi del processo di Bologna, tali paesi si stiano adoperando per conseguire gli stessi standard in materia di istruzione superiore presenti nel resto dell'UE (norme e orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA-ESG)], e che il riconoscimento automatico e immediato di tutti i diplomi di istruzione superiore dovrebbe essere l'obiettivo principale nell'intera area;

17.

accoglie con favore la decisione della conferenza ministeriale del 2015 sull'adesione della Bielorussia all'EHEA, la quale rappresenta una prova dell'inclusività del processo di Bologna; esorta la Bielorussia a rendere il suo sistema e le sue pratiche di istruzione superiore compatibili con quelli degli altri paesi dell'EHEA;

18.

ritiene che i paesi del PO stiano attuando correttamente gli strumenti del processo di Bologna, in particolare il quadro europeo delle qualifiche (EQF) e il sistema europeo per l'accumulazione e il trasferimento dei crediti (ECTS), in linea con i rispettivi quadri nazionali delle qualifiche (NQF) e dei sistemi nazionali di trasferimento dei crediti (NCTS), armonizzati con gli strumenti del processo di Bologna, e che, sebbene vi sia ancora margine di miglioramento, i criteri per ottenere il riconoscimento automatico da parte delle autorità omologhe dell'UE, nel quadro dello spazio europeo di riconoscimento (EAR), dei diplomi universitari dovrebbe portare a un'accelerazione e a un aumento della percentuale di riconoscimento dei diplomi degli studenti provenienti da paesi del PO;

19.

sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli istituti di istruzione dell'UE e dei paesi del PO per favorire lo scambio di esperienze, dato che nella maggior parte dei paesi il riconoscimento dei titoli esteri a fini accademici è effettuato da tali istituzioni;

20.

riconosce che i livelli di spesa pubblica per l'istruzione superiore variano notevolmente tra i paesi del PO e tra gli stessi Stati membri dell'UE; si rammarica tuttavia del fatto che in molti paesi del PO e negli Stati membri vicini la percentuale del PIL corrispondente alla spesa per l'istruzione terziaria è tra le più basse dell'EHEA, il che rende difficile o impossibile sviluppare adeguatamente il settore;

21.

osserva che, pur non essendo attuata in modo identico nell'EHEA, la struttura a tre cicli dell'istruzione superiore introdotta dal processo di Bologna (laurea di primo livello, laurea di secondo livello e dottorato) è per lo più rispettata nei paesi del PO, anche se vi è il problema della chiara mancanza di un numero sufficiente di scuole di dottorato o di finanziamenti a disposizione degli studenti in questi paesi, motivo principale per cui la maggior parte dei candidati potenziali decide di intraprendere un dottorato altrove;

22.

sottolinea che, poiché gli istituti di istruzione superiore sono nella maggior parte dei casi i principali organismi responsabili dei criteri per il controllo della qualità e di procedure di rilascio dei diplomi conformi ai principi del processo di Bologna e della convenzione di Lisbona sul riconoscimento, appare fortemente necessario sviluppare istituti di istruzione superiore più autonomi e più solidi nei paesi del PO, e invita la Commissione e il SEAE a esaminare le modalità per promuovere tale sviluppo di concerto con le autorità nazionali;

23.

esorta i governi e i parlamenti dei paesi del PO e degli Stati membri dell'UE ad adoperarsi per applicare efficacemente nella legislazione nazionale i principi della convenzione di Lisbona sul riconoscimento per quanto riguarda sia la qualità dei titoli rilasciati nel contesto nazionale che la facilitazione del riconoscimento automatico delle qualifiche estere;

24.

evidenzia che l'esistenza di «fabbriche di diplomi» e di «fabbriche di accreditamenti», come pure la mancanza di sistemi nazionali comparabili, compatibili e coerenti riguardo all'applicazione degli strumenti del quadro Bologna-EHEA continuano a essere i motivi principali per cui numerosi enti dell'UE non possono riconoscere automaticamente le qualifiche ottenute nei paesi del PO;

25.

invita i governi di entrambe le parti a intensificare gli sforzi tesi a garantire la fiducia nel sistema di istruzione superiore, in particolare assicurando parità di condizioni per le ammissioni, gli esami e l'accesso alle risorse e ai servizi, nonché la parità dei diritti per le borse di studio e, fattore più importante, facendo sì che i titoli siano rilasciati solo agli studenti che rispettano tutti i requisiti e hanno conseguito i risultati dell'apprendimento stabiliti dall'EQF necessari per le qualifiche in questione;

26.

esorta vivamente gli organi dell'UE e le università a individuare ed esaminare modi significativi per sostenere gli studenti dei paesi del PO tramite l'aumento del numero e della visibilità delle borse di studio accademiche destinate agli studenti dei suddetti paesi, ricorrendo ai diversi strumenti dell'Unione e incoraggiando i governi nazionali, le fondazioni e le ONG a rispondere alle esigenze degli studenti dei paesi del PO che, in molti casi, possono provenire da contesti economicamente svantaggiati e, nonostante l'elevato rendimento scolastico, hanno difficoltà finanziare a studiare nell'UE;

27.

valuta positivamente la partecipazione attiva dei partner orientali a Erasmus + e il fatto che la loro capacità di assorbimento finanziario sia molto buona; deplora tuttavia che i finanziamenti disponibili per i paesi del PO a titolo di tali programmi per il periodo 2014-2020 siano rimasti pressoché equivalenti a quelli del periodo finanziario precedente;

28.

ritiene estremamente importante, nell'ottica di promuovere una maggiore cooperazione, rafforzare le risorse finanziarie a disposizione dei programmi di borse di studio dell'UE, come Erasmus+, rivolti soprattutto agli studenti dei paesi del PO e intesi a creare un capitolo specifico all'interno di programmi unionali di finanziamento per la regione, che riveste un ruolo fondamentale dal punto di vista strategico e culturale per l'Unione;

Qualifiche professionali ed esperienze lavorative

29.

è del parere che il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali sia necessario per assicurare varie fasi fondamentali dello sviluppo delle due parti del progetto del partenariato orientale, compreso il miglioramento della mobilità temporanea ai fini della specializzazione lavorativa e la possibilità per i cittadini dei paesi del PO di acquisire nuove competenze che possono essere utilizzate per migliorare il rendimento professionale nel loro paese d'origine e per colmare lacune significative nella forza lavoro di entrambe le parti;

30.

osserva che, mentre le qualifiche professionali sono fortemente legate al miglioramento del riconoscimento dei titoli nell'ambito del processo di Bologna, non esiste un documento specifico che comprenda i paesi del PO e sia simile alla direttiva 2013/55/UE che disciplina la questione all'interno dell'UE, dello Spazio economico europeo e della Svizzera; esorta, pertanto, ad adottare nuove iniziative intese a conferire una dimensione veramente continentale a questa priorità;

31.

invita la Commissione e il SEAE a studiare, in cooperazione con i governi dei paesi del PO, la possibilità di istituire un nuovo quadro per la politica europea di vicinato, al fine di estendere il sistema della tessera professionale europea (EPC) a tali partner; auspica che questo strumento porti a una mobilità professionale rinnovata e più dinamica in Europa e nei paesi vicini e contribuisca a colmare le lacune in termini di capacità nelle varie professioni nei diversi settori, con effetti vantaggiosi per tutte le parti;

32.

sottolinea che qualsiasi cooperazione in materia di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali dovrebbe andare a vantaggio della capacità dei professionisti di entrambe le parti di migliorare le proprie competenze, la pratica e la mobilità senza mettere in pericolo la disponibilità di forza lavoro nei paesi del PO o creare squilibri all'interno dell'UE;

33.

chiede di elaborare un approccio comune per le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali per tutti e incoraggia i governi del PO a sviluppare e attuare procedure affidabili e trasparenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in primo luogo per quanto riguarda le professioni regolamentate;

34.

ritiene che il riconoscimento reciproco delle esperienze lavorative dei lavoratori qualificati sia un fattore essenziale nello sviluppo di un mercato del lavoro dinamico in Europa, e che è opportuno fissare criteri di base che possano essere condivisi tra gli Stati membri e altri partner al fine di registrare e quantificare la proficua esperienza professionale dei lavoratori;

35.

è del parere che, oltre all'applicazione di criteri riguardanti la qualità, la trasparenza e l'integrità, gli Stati membri dell'UE e i paesi del PO dovrebbero garantire che le autorità nazionali che si occupano delle qualifiche professionali e le associazioni e le federazioni dei datori di lavoro responsabili del riconoscimento dell'esperienza lavorativa si impegnino al massimo per evitare ogni forma di discriminazione per qualsivoglia motivo, (genere, religione, etnia o paese di origine, compreso qualsiasi paese del partenariato orientale);

36.

incarica il suoi Copresidenti di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, al SEAE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE e dei paesi del partenariato orientale.


(1)  Approvata il 22 marzo 2016 a Bruxelles, Belgio.