16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/100


DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — KOSOVO  (*1)

del 25 novembre 2016

recante adozione del suo regolamento interno [2016/2280]

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall'altra (l'«accordo»), in particolare gli articoli 126, 127, 129 e 131,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce una volta all'anno conformemente alla prassi consolidata per i consigli di stabilizzazione e di associazione, anche per quanto riguarda il livello di rappresentanza e il luogo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai suoi segretari di concerto con il presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la BEI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può inoltre invitare altre persone a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 4

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della rappresentanza del Kosovo in Belgio.

Articolo 5

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Entrambi i segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al segretariato generale della Commissione, al servizio europeo per l'azione esterna e alla rappresentanza del Kosovo in Belgio.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari da entrambi i segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui al secondo comma.

Articolo 6

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 5 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

2.   Il presidente, d'intesa con entrambe le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 8

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto da entrambi i segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,

le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e da entrambi i segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti, fatti salvi gli articoli 2 e 5 dell'accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 128 dell'accordo recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate da entrambi i segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 10

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue facenti fede dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 11

Spese

L'Unione europea e il Kosovo prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 12

Comitato di stabilizzazione e di associazione

1.   È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato») incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto da rappresentanti dell'Unione europea, da un lato, e del Kosovo, dall'altro, di norma alti funzionari.

2.   Il comitato prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.

3.   Laddove l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra entrambe le parti.

4.   Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2016

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente

F. MOGHERINI


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


ALLEGATO

Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione

Articolo 1

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato»). Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti. Ogni riunione del comitato si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Le riunioni del comitato sono indette dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Articolo 4

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del Kosovo. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 35 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

2.   Il presidente, d'intesa con entrambe le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato. Una volta approvato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

Nei casi specifici in cui il comitato è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 128 dell'accordo, tali azioni sono eseguite conformemente all'articolo 9 del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 9

Spese

L'Unione europea e il Kosovo prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi speciali

Il comitato può istituire sottocomitati e gruppi speciali operanti sotto la sua autorità. Essi riferiscono al comitato dopo ciascuna riunione. Il comitato può decidere di eliminare i sottocomitati o i gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Tali sottocomitati e gruppi non hanno potere decisionale.