19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/28


DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE « COMMERCIO »

del 19 ottobre 2016

che aggiorna l'allegato XVI dell'accordo di associazione [2016/2027]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 173 e l'articolo 436,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

A norma dell'articolo 173 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a conformarsi progressivamente all'acquis pertinente dell'Unione a norma delle disposizioni dell'allegato XVI dell'accordo.

(3)

Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono stati modificati, rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova i seguenti atti:

a)

direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (2);

b)

direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (3);

c)

direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (4);

d)

direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (5);

e)

direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (6);

f)

direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (7);

g)

direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (8);

h)

direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (9);

i)

direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (10);

j)

direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (11);

k)

direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (12);

l)

direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (13);

m)

direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (14);

n)

regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (15);

o)

regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (16);

p)

regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (17);

q)

direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (18);

r)

direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (19).

(4)

Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI figurano anche nell'allegato IV (Protezione dei consumatori) e XI (Ambiente) dell'accordo. A fini di chiarezza, i termini applicabili per il ravvicinamento di tali atti di cui all'allegato XVI dovrebbero essere allineati con i termini di cui all'allegato IV (Protezione dei consumatori) e XI (Ambiente) dell'accordo.

(5)

È necessario aggiornare l'allegato XVI dell'accordo al fine di rispecchiare l'evoluzione della legislazione dell'Unione elencata in tale allegato, conformemente all'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo. A fini di chiarezza, le sezioni dell'allegato XVI dell'accordo interessate dai cambiamenti dovrebbero essere aggiornate integralmente.

(6)

La Repubblica di Moldova porta avanti il processo di ravvicinamento della sua legislazione alla legislazione dell'Unione conformemente alle tempistiche e alle priorità definite nell'allegato XVI dell'accordo. È pertanto opportuno garantire che i recenti aggiornamenti della legislazione dell'Unione siano prontamente ed efficacemente integrati nell'attuale processo di ravvicinamento e tengano conto dei progressi già compiuti dalla Repubblica di Moldova.

(7)

È opportuno prevedere periodi di transizione per la Repubblica di Moldova, al fine di rispecchiare opportunamente i nuovi atti dell'Unione nella sua legislazione nazionale, e prevedere un periodo di adattamento per i produttori e gli importatori. Di conseguenza, i termini per il ravvicinamento della sua legislazione nazionale a tali nuovi atti dell'Unione dovrebbero essere prorogati.

(8)

A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con la decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha conferito al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti al commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sezione «Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti», la sezione «Legislazione basata sui principi del» nuovo approccio «che prevedono la marcatura CE», la sezione «Direttive basate sui principi del» nuovo approccio «o dell'»approccio globale «che non prevedono la marcatura CE», la sottosezione 2 «Veicoli a motore a due o tre ruote», e la sottosezione 3 «Trattori agricoli e forestali a ruote» della sezione «Costruzione di veicoli a motore», la sottosezione 1 «REACH e sua attuazione», la sottosezione 2 «Sostanze chimiche pericolose» e la sottosezione 3 «Classificazione, imballaggio ed etichettatura» della sezione «Sostanze chimiche» dell'allegato XVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, sono sostituite dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016,

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

P. SOURMELIS

Il presidente


(1)   GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

(3)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

(4)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

(5)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

(6)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1.

(7)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

(8)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149.

(9)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107.

(10)   GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

(11)   GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(12)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

(13)   GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.

(14)   GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

(15)   GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

(16)   GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

(17)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(18)   GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.

(19)   GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.


ALLEGATO

AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO XVI DELL'ACCORDO

La sezione «Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti», la sezione «Legislazione basata sui principi del» nuovo approccio «che prevedono la marcatura CE», la sezione «Direttive basate sui principi del “nuovo approccio” o dell'“approccio globale” che non prevedono la marcatura CE», la sottosezione 2 «Veicoli a motore a due o tre ruote», e la sottosezione 3 «Trattori agricoli o forestali a ruote» della sezione «Costruzione di veicoli a motore», la sottosezione 1 «REACH e sua attuazione», la sottosezione 2 «Sostanze chimiche pericolose» e la sottosezione 3 «Classificazione, imballaggio ed etichettatura» della sezione «Sostanze chimiche» dell'allegato XVI dell'accordo sono così sostituite:

«Legislazione dell'Unione

Termine per il ravvicinamento

QUADRO LEGISLATIVO ORIZZONTALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio

Ravvicinamento in coincidenza con la data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1o dicembre 2011

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

2016

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

2012

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2015

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2015

LEGISLAZIONE BASATA SUI PRINCIPI DEL “NUOVO APPROCCIO” CHE PREVEDONO LA MARCATURA CE

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

2017

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione

2017

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

2017

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas

Riesame e pieno ravvicinamento: 2016

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

2015

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

2017

Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

2017

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

2017

Direttiva 2006/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

2015

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura

2017

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Pieno ravvicinamento: 2017

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

2017

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

2017

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

2017

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

2018

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

2017

DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL “NUOVO APPROCCIO” O DELL'“APPROCCIO GLOBALE” CHE NON PREVEDONO LA MARCATURA CE

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

2015

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE,

2017

COSTRUZIONE DI VEICOLI A MOTORE

2.   Veicoli a motore a due o tre ruote

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

2017

3.   Trattori agricoli o forestali a ruote

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

2016

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote

2016

SOSTANZE CHIMICHE

1.   REACH e sua attuazione

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

2019

Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

2019

2.   Sostanze chimiche pericolose

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

2017

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

2021

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

2014

Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

2016

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CE

2013-14

Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)

Ravvicinamento realizzato nel 2009

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CE

2013-14

3.   Classificazione, imballaggio ed etichettatura

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

2021».