4.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 82/2015
del 30 aprile 2015
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/1265]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/244 della Commissione, del 16 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione del giallo di chinolina come additivo per mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 della Commissione, del 18 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi destinati a ovini, pesci, cani, vitelli e talune categorie di suini (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 125 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/47 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«126. |
32015 R 0244: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/244 della Commissione, del 16 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione del giallo di chinolina come additivo per mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 8). |
127. |
32015 R 0264: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 della Commissione, del 18 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi destinati a ovini, pesci, cani, vitelli e talune categorie di suini (GU L 45 del 19.2.2015, pag. 10).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/244 e (UE) 2015/264 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 41 del 17.2.2015, pag. 8.
(2) GU L 45 del 19.2.2015, pag. 10.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.