19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 47/2015

del 20 marzo 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/730]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 957/2014 della Commissione, del 10 settembre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la cancellazione degli esteri dell'acido montanico (E 912) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 966/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0957: Regolamento (UE) n. 957/2014 della Commissione, del 10 settembre 2014 (GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 1).»

2.

Al punto 69 [regolamento (CE) n. 231/2012 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32014 R 0957: Regolamento (UE) n. 957/2014 della Commissione, del 10 settembre 2014 (GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 1),

32014 R 0966: Regolamento (UE) n. 966/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014 (GU L 272 del 13.9.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 957/2014 e (UE) n. 966/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 1.

(2)   GU L 272 del 13.9.2014, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.