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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 47/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/730]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 957/2014 della Commissione, del 10 settembre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la cancellazione degli esteri dell'acido montanico (E 912) (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 966/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio (2). |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Al punto 69 [regolamento (CE) n. 231/2012 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 957/2014 e (UE) n. 966/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 1.
(2) GU L 272 del 13.9.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.