17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/66


DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ISLANDA N. 1/2016

del 17 febbraio 2016

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/386]

Il Comitato misto,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Islanda, la Svizzera (incluso il Liechtenstein), la Norvegia, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona, ossia Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina (2), Siria e Tunisia.

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 30 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(4)

L'Unione europea e l'Islanda hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 30 giugno 2011.

(5)

L'Unione europea e l'Islanda hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 12 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'Islanda il 1o maggio 2012.

(6)

La convenzione ha inserito i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.

(7)

È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per il Comitato misto

Il presidente

Petros SOURMELIS


(1)   GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2.

(2)  Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

(3)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


ALLEGATO

Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).

Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o l'Islanda notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Islanda avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Islanda.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'UE, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.