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17.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/66 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ISLANDA N. 1/2016
del 17 febbraio 2016
che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/386]
Il Comitato misto,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 11,
visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Islanda, la Svizzera (incluso il Liechtenstein), la Norvegia, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona, ossia Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina (2), Siria e Tunisia. |
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(2) |
L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 30 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo. |
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(3) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. |
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(4) |
L'Unione europea e l'Islanda hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 30 giugno 2011. |
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(5) |
L'Unione europea e l'Islanda hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 12 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'Islanda il 1o maggio 2012. |
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(6) |
La convenzione ha inserito i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016
Per il Comitato misto
Il presidente
Petros SOURMELIS
(1) GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2.
(2) Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.
ALLEGATO
Protocollo n. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).
Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o l'Islanda notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Islanda avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Islanda.
Articolo 5
Disposizioni transitorie — cumulo
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'UE, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.