22.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/3


TRADUZIONE

ACCORDO IN MATERIA DI ACQUISIZIONI E SCAMBIO DI PRESTAZIONI

tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

(US-EU-01)

L'Unione europea (UE) e gli Stati Uniti d'America, in seguito denominate «le parti», desiderose di promuovere l'interoperabilità, la prontezza e l'efficacia delle loro rispettive forze militari attraverso una maggiore cooperazione logistica, hanno deciso di concludere il presente accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni («il presente accordo»).

Articolo I

Finalità

Il presente accordo è concluso con la finalità di stabilire termini e condizioni di base nonché procedure per agevolare la prestazione reciproca di sostegno logistico, forniture e servizi secondo la definizione data all'articolo II del presente accordo.

Articolo II

Definizioni

1.   Ai fini del presente accordo e delle disposizioni di attuazione che prevedono procedure specifiche, si applicano le seguenti definizioni:

a)

Amministratore. L'amministratore di Athena.

b)

Athena. Il meccanismo oggetto della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio.

c)

Informazioni classificate. Informazioni e materiali i) la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in varia misura gli interessi degli Stati Uniti d'America, o dell'UE o di uno o più dei suoi Stati membri; ii) che richiedono protezione dalla divulgazione non autorizzata per ragioni di sicurezza degli Stati Uniti d'America o dell'UE; e iii) che recano una classificazione di sicurezza assegnata dagli Stati Uniti d'America o dall'UE. Le informazioni possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o documentaria, o presentarsi sotto forma di materiale, comprese attrezzature o tecnologie.

d)

Scambio di pari valore. Pagamento di un trasferimento effettuato ai sensi del presente accordo in cui è stato convenuto che la parte ricevente rimpiazzi il sostegno logistico, le forniture e i servizi che riceve con sostegno logistico, forniture e servizi di pari valore monetario.

e)

Stati membri dell'UE. Stati che hanno istituito fra loro un'Unione europea denominata «l'Unione» alla quale conferiscono competenze per conseguire gli obiettivi che hanno in comune.

f)

Comandante dell'operazione dell'UE. L'autorità militare dell'UE che esercita il comando di un'operazione o di un'esercitazione militare dell'UE. Comprende il comandante della missione dell'UE che esercita il comando di una missione militare dell'UE, se tale comando include le funzioni normalmente esercitate dal comandante dell'operazione.

g)

Disposizione di attuazione. Una disposizione supplementare scritta per il sostegno logistico, le forniture e i servizi che precisa i dettagli, i termini e le condizioni di attuazione del presente accordo.

h)

Fattura. Un documento della parte fornitrice che chiede il rimborso o il pagamento del sostegno logistico, delle forniture e dei servizi specifici resi ai sensi del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili.

i)

Sostegno logistico, forniture e servizi. Cibo, acqua, accantonamento, trasporto (incluso il trasporto aereo), carburanti, lubrificanti, abbigliamento, servizi di comunicazione, servizi medici, munizioni, sostegno di base alle operazioni (e costruzione inerente al sostegno di base alle operazioni), servizi di magazzinaggio, utilizzo di strutture, servizi di formazione, pezzi di ricambio e componenti, servizi di riparazione e manutenzione, servizi di calibratura e servizi portuali. L'espressione comprende anche l'utilizzo temporaneo di veicoli per uso generale e altri prodotti non letali delle attrezzature militari, se tale noleggio o prestito è permesso a norma delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari degli Stati Uniti d'America e dei pertinenti Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione dell'UE. L'espressione «sostegno logistico, forniture e servizi» si riferisce al sostegno, alle forniture o ai servizi attinenti a una o alla totalità delle categorie precedenti.

j)

Forze militari di una parte. Le forze militari degli Stati Uniti d'America o le forze militari dell'UE intese quali contingenti messi a disposizione dell'UE dagli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione o all'esercitazione dell'UE inclusi i comandi e gli elementi nazionali che sostengono l'operazione o esercitazione.

k)

Ordine. Una richiesta scritta, in un formato concordato e firmata da una persona autorizzata, per la prestazione di sostegno logistico, forniture e servizi specifici ai sensi del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili.

l)

Punto di contatto. Un ufficio, agenzia, persona o, nel caso dell'Unione europea, un ordinatore di Athena, che è autorizzato da una parte a firmare un ordine che richiede o accetta di prestare sostegno logistico, forniture e servizi ai sensi del presente accordo, o di riscuotere o effettuare pagamenti per il sostegno logistico, le forniture e i servizi prestati o ricevuti ai sensi del presente accordo. I punti di contatto sono elencati nelle notifiche separate scambiate fra Athena e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America.

m)

Parte ricevente. La parte che ordina e riceve sostegno logistico, forniture e servizi.

n)

Rimpiazzo in natura. Pagamento di un trasferimento effettuato ai sensi del presente accordo in cui è stato convenuto che la parte ricevente restituisca il sostegno logistico, le forniture e i servizi che essa riceve con sostegno logistico, forniture e servizi di natura identica, o sostanzialmente identica, a determinate condizioni.

o)

Parte fornitrice. La parte che fornisce sostegno logistico, forniture e servizi.

p)

Trasferimento. Vendita (dietro pagamento in valuta, restituzione in natura o scambio di pari valore), noleggio, prestito o prestazione ad altro titolo in via temporanea di sostegno logistico, forniture e servizi secondo i termini del presente accordo.

Articolo III

Applicabilità

1.   Il presente accordo è concepito per agevolare la prestazione reciproca di sostegno logistico, forniture e servizi tra le parti da impiegare principalmente durante esercitazioni combinate, formazioni, dispiegamenti, scali in porto, operazioni o altri sforzi di cooperazione, o per circostanze o esigenze impreviste in cui una delle parti può avere bisogno di sostegno logistico, forniture e servizi.

2.   Il presente accordo si applica alla prestazione di sostegno logistico, forniture e servizi dalle forze militari di una parte alle forze militari dell'altra parte in cambio di pagamento in contanti o della prestazione reciproca di sostegno logistico, forniture e servizi alle forze militari della parte fornitrice.

3.   Tutte le attività delle parti ai sensi del presente accordo e delle disposizioni di attuazione sono svolte conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Tutti gli obblighi delle parti ai sensi del presente accordo e delle disposizioni di attuazione associate sono soggetti alla disponibilità di fondi per tali finalità. Salvo diversamente convenuto in anticipo, una parte non effettua un ordine e riceve sostegno ai sensi del presente accordo e delle disposizioni di attuazione associate se non dispone di fondi (o di sostegno in natura concordato) per pagare tale sostegno. Se una parte scopre di non disporre dei fondi per adempiere ai propri obblighi, informa tempestivamente l'altra parte, che ha il diritto di interrompere la sua prestazione di qualsiasi sostegno da pagare con tali fondi. Questo non pregiudica l'obbligo di una parte di pagare il sostegno già ricevuto.

4.   I seguenti articoli non sono ammissibili al trasferimento ai sensi del presente accordo, e sono espressamente esclusi dalla sua copertura:

a)

sistemi d'arma;

b)

principali articoli finali delle attrezzature (eccetto noleggio o prestito di veicoli per uso generale e altri articoli non letali delle attrezzature militari nei casi in cui tale noleggio o prestito sia permesso ai sensi delle rispettive disposizioni legislative o regolamentari degli Stati Uniti d'America e dei pertinenti Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione dell'UE); e

c)

quantità iniziali di parti sostitutive e pezzi di ricambio associati all'ordine iniziale dei principali articoli delle attrezzature organizzative; tuttavia, le parti sostitutive e i pezzi di ricambio singoli necessari per i servizi immediati di riparazione e manutenzione possono essere trasferiti.

5.   Ai sensi del presente accordo è inoltre escluso dal trasferimento a opera di una parte qualsiasi articolo il cui trasferimento è vietato dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari degli Stati Uniti d'America o dei pertinenti Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione dell'UE. In conformità delle disposizioni legislative e regolamentari statunitensi, ai sensi del presente accordo attualmente gli Stati Uniti d'America non possono trasferire i seguenti articoli:

a)

missili guidati;

b)

mine e siluri navali;

c)

munizioni nucleari (inclusi articoli quali testate, sezioni di testate, proiettili, munizioni da demolizione e munizioni da formazione);

d)

caricatori e dispositivi azionati da propellente;

e)

chaff e dispenser di chaff;

f)

kit di guida per bombe e altre munizioni;

g)

munizioni chimiche (che non includono sostanze antisommossa);

h)

fonte, sottoprodotto, o materiali nucleari speciali, o altri materiali, articoli, dati o beni di valore determinabile il cui trasferimento è soggetto alla legge sull'energia atomica del 1954 (titolo 42, Codice degli Stati Uniti, sezione 2011 e seguenti); e

i)

articoli delle attrezzature militari concepiti quali attrezzature militari significative nell'elenco delle munizioni degli Stati Uniti (parte 121, titolo 22 del Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti), tranne i casi previsti nella definizione di sostegno logistico, forniture e servizi conformemente al diritto statunitense.

Articolo IV

Termini e condizioni

1.   Ciascuna parte si adopera al massimo, coerentemente con le rispettive priorità, per soddisfare le richieste di sostegno logistico, forniture e servizi dell'altra parte ai sensi del presente accordo. Tuttavia, se una disposizione di attuazione contiene una norma più rigorosa per soddisfare tali richieste, si applica la norma della disposizione di attuazione.

2.   Gli ordini possono essere effettuati o accettati solo dai punti di contatto, o dalle persone designate, individuate dalle parti in una notifica scambiata tra Athena e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America.

3.   Una disposizione di attuazione ai sensi del presente accordo può essere negoziata a nome degli Stati Uniti d'America dal Dipartimento della difesa, rappresentato dai comandi, dal comando delle forze degli USA (USEUCOM), dai comandi di altri comandi combattenti degli USA, o dalle persone da essi designate. Le disposizioni di attuazione possono essere negoziate a nome dell'UE da Athena, rappresentata dall'amministratore e dalla persona designata dall'amministratore, o dal comandante dell'operazione dell'UE. Le disposizioni di attuazione possono individuare i punti di contatto e le loro autorizzazioni o limitazioni specifiche.

4.   Prima di inoltrare un ordine scritto, la parte ricevente dovrebbe inizialmente contattare il punto di contatto della parte fornitrice, anche per telefono, fax o posta elettronica, per verificare la disponibilità, il prezzo e la modalità di rimborso desiderata per i materiali o i servizi richiesti. Gli ordini includono tutti i dati dell'allegato A, nonché altri termini e dettagli necessari per effettuare il trasferimento. Un modulo d'ordine standard è allegato alla tabella A dell'allegato A. Il riferimento del presente accordo, US-EU-01, dovrebbe essere annotato su tutti gli ordini e sulla relativa corrispondenza.

5.   Entrambe le parti mantengono registri di tutte le operazioni.

6.   La parte ricevente è responsabile:

a)

di organizzare la raccolta e il trasporto delle forniture acquistate ai sensi del presente accordo. Questo non preclude alla parte fornitrice di assistere nel carico delle forniture acquistate ai sensi del presente accordo sul mezzo di trasporto;

b)

di ottenere lo sdoganamento applicabile e organizzare le altre azioni ufficiali richieste dalla regolamentazione doganale applicabile.

7.   La persona designata dalla parte ricevente a ricevere il sostegno logistico, le forniture e i servizi per conto della parte ricevente firma il modulo d'ordine standard (allegato A, tabella A) nell'apposito riquadro come prova dell'avvenuta ricezione. Se il modulo d'ordine standard non è disponibile nel punto di rilascio della parte fornitrice, la persona che riceve il sostegno logistico, le forniture e i servizi firma il documento di ricezione fornito in sostituzione dalla parte fornitrice. Il numero del presente accordo, US-EU-01, è inserito nel documento di ricezione.

8.   La parte fornitrice è responsabile:

a)

di notificare alla parte ricevente quando e dove il sostegno logistico, le forniture e i servizi sono disponibili per essere prelevati; e

b)

di inoltrare il documento di ricezione firmato al punto di contatto autorizzato ad accettare gli ordini ai sensi del presente accordo. Il documento di ricezione firmato è allegato al modulo d'ordine originale.

9.   Il sostegno logistico, le forniture e i servizi ricevuti tramite il presente accordo non sono ritrasferiti, in via temporanea o permanente, a un altro paese, organizzazione internazionale, o entità (diversi dal personale, dai dipendenti o dagli agenti delle forze militari della parte ricevente) senza il preventivo consenso scritto della parte fornitrice ottenuto tramite i canali applicabili.

Articolo V

Rimborso

1.   L'Unione europea garantisce che i suoi Stati membri, direttamente o tramite Athena, rimborsino gli Stati Uniti d'America per tutto il sostegno logistico, le forniture e i servizi forniti dagli Stati Uniti d'America a norma del presente accordo, conformemente alle procedure illustrate nell'allegato B.

2.   Gli Stati Uniti d'America rimborsano Athena per tutto il sostegno logistico, le forniture e i servizi forniti dall'Unione europea ai sensi del presente accordo, conformemente alle procedure illustrate nell'allegato B.

Articolo VI

Esenzione o esclusione di costi

Nella misura in cui lo consentono le disposizioni legislative e regolamentari, le parti garantiscono che eventuali diritti, tasse o oneri simili prontamente identificabili non siano imposti sulle attività effettuate ai sensi del presente accordo. Le parti cooperano per fornire idonea documentazione per massimizzare le agevolazioni fiscali e doganali, anche a titolo di eventuali accordi in materia di agevolazioni fiscali e doganali. Le parti si informano reciprocamente se il prezzo applicato per il sostegno logistico, le forniture e i servizi includa o meno tasse o diritti. Nel determinare se debbano essere riscossi diritti, tasse o oneri simili, il valore del sostegno logistico, delle forniture e dei servizi prestati dalla parte fornitrice è disciplinato dai principi di fissazione del prezzo di cui all'articolo V e all'allegato B.

Articolo VII

Responsabilità

Ciascuna parte rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo (diversa dalle richieste di indennizzo associate al rimborso dell'assistenza fornita a titolo del presente accordo) contro l'altra parte per danni o perdita o distruzione della sua proprietà o lesioni o decesso del suo personale a seguito delle attività svolte dalle forze militari, nonché da personale, dipendenti, agenti e appaltatori (inclusi i subappaltatori) dell'altra parte ai sensi del presente accordo. Le richieste di indennizzo da parte di terzi presentate contro gli Stati Uniti d'America o l'UE per danni o perdite causate dalle rispettive forze militari, nonché da personale, dipendenti, agenti o appaltatori (inclusi i subappaltatori) rispettivi, che derivano da attività svolte ai sensi del presente accordo sono risolte dalla parte contro la quale tali richieste di indennizzo sono presentate conformemente alle sue disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.

Articolo VIII

Sicurezza delle informazioni

È intenzione delle parti che le attività di cui al presente accordo e alle disposizioni di attuazione siano svolte al livello non classificato. Ai sensi del presente accordo o delle disposizioni di attuazione non sono fornite o generate informazioni classificate.

Articolo IX

Interpretazione e modifiche

1.   Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le disposizioni di attuazione o operazioni eseguite a tale titolo sono risolte tramite consultazione tra le parti e non sono deferite ai tribunali nazionali o internazionali o a terze parti per la composizione.

2.   L'una o l'altra parte può, in qualsiasi momento, chiedere la modifica del presente accordo dandone notifica scritta all'altra parte. Nel caso sia presentata tale richiesta, le parti avviano prontamente negoziati. Il presente accordo può essere modificato solo mediante accordo scritto tra le parti.

Articolo X

Entrata in vigore e denuncia

Il presente accordo, che consta di un preambolo, degli articoli da I a X e degli allegati A e B, entra in vigore alla data dell'ultima firma delle parti. Il presente accordo resta in vigore salvo denuncia delle parti mediante reciproco consenso scritto o denuncia di una delle parti tramite notifica scritta della sua intenzione all'altra parte con almeno 180 giorni di anticipo. Nonostante la denuncia del presente accordo, tutti gli obblighi di rimborso contratti a norma dei suoi termini restano vincolanti per la parte responsabile fino al loro soddisfacimento.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Bruxelles, il 6 dicembre 2016, in due originali, in lingua inglese.

 


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO A

Dati essenziali minimi per gli ordini

TABELLA A

Buono d'ordine standard

ALLEGATO B

Rimborso


ALLEGATO A

DATI ESSENZIALI MINIMI PER GLI ORDINI

1)

Data dell'ordine

2)

Designazione e indirizzo dell'ufficio a cui fatturare

3)

Elenco numerico dei numeri d'inventario degli articoli, se disponibili

4)

Quantità e descrizione dei materiali/servizi richiesti

5)

Quantità fornita

6)

Unità di misura

7)

Prezzo unitario nella valuta specificata dalla parte che emette fattura, salvo diverso accordo nell'ordine

8)

Quantità fornita (5) moltiplicata per il prezzo unitario (7)

9)

Valuta specificata dalla parte che emette fattura, salvo diverso accordo nell'ordine

10)

Importo complessivo dell'ordine espresso nella valuta specificata dalla parte che emette fattura, salvo diverso accordo nell'ordine

11)

Nominativo (dattiloscritto o stampato), firma e titolo del mandatario committente

12)

Beneficiario da designare all'atto del versamento

13)

Designazione e indirizzo dell'ufficio che riceve il versamento

14)

Firma del destinatario che riconosce il sostegno logistico, le forniture o i servizi ricevuti sull'ordine o su un documento separato supplementare

15)

Numero di documento dell'ordine

16)

Organizzazione ricevente

17)

Organizzazione emittente

18)

Tipo di operazione

19)

Linea contabile o certificazione della disponibilità dei fondi se applicabile ai sensi delle procedure delle parti

20)

Data e luogo del trasferimento originale; nel caso di un'operazione di cambio, un piano di sostituzione che includa ora e luogo del trasferimento sostitutivo

21)

Nominativo, firma e titolo del funzionario autorizzato al ricevimento

22)

Ulteriori requisiti particolari, se presenti, quali trasporti, imballaggio ecc.

23)

Limitazione della responsabilità del governo

24)

Nominativo, firma, data e titolo del funzionario della parte fornitrice che presta effettivamente il sostegno logistico, le forniture o i servizi.

ALLEGATO A/TABELLA A

BUONO D'ORDINE STANDARD

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Testo di immagine

ALLEGATO B

RIMBORSO

1.

Per i trasferimenti di sostegno logistico, forniture e servizi ai sensi del presente accordo, le parti convengono il pagamento in contanti («operazione rimborsabile») o tramite rimpiazzo in natura o scambio di pari valore (entrambe «operazioni di scambio»). La parte ricevente paga la parte fornitrice ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b), del presente allegato.

a)

Operazione rimborsabile. La parte fornitrice presenta fatture alla parte ricevente dopo la consegna o prestazione del sostegno logistico, delle forniture e dei servizi. Entrambe le parti provvedono al pagamento di tutte le operazioni, e ogni parte fattura all'altra parte almeno una volta ogni tre (3) mesi tutte le operazioni non fatturate in precedenza. Le fatture sono accompagnate dai necessari documenti giustificativi e sono pagate entro sessanta (60) giorni dalla data di preparazione che figura sulla fattura. I pagamenti sono eseguiti nella valuta della parte fornitrice, salvo diverso accordo nell'ordine. Nella definizione del prezzo di un'operazione rimborsabile, le parti aderiscono ai seguenti principi reciproci di definizione del prezzo:

1)

In caso di un'acquisizione specifica da parte della parte fornitrice dai suoi appaltatori per conto della parte ricevente, il prezzo non è meno favorevole del prezzo che l'appaltatore della parte fornitrice addebita alle forze militari della parte fornitrice per articoli o servizi identici, meno eventuali importi esclusi dall'articolo VI del presente accordo. Il prezzo applicato può tener conto delle differenze dovute a tempistiche di consegna, punti di consegna e altre considerazioni simili.

2)

In caso di trasferimento dalle risorse proprie della parte fornitrice o, nel caso dell'UE, dalle risorse dei suoi Stati membri, la parte fornitrice addebita lo stesso prezzo addebitato alle proprie forze militari per sostegno logistico, forniture e servizi identici, alla data in cui ha luogo la consegna o la prestazione, meno gli importi esclusi dall'articolo VI del presente accordo. In ogni caso, quando per le proprie forze militari non è stato definito un prezzo o non vi è nessun addebito, le parti convengono in anticipo un prezzo che rispecchia i principi reciproci di definizione del prezzo, escludendo gli addebiti preclusi dagli stessi principi reciproci di definizione del prezzo.

b)

Operazioni di scambio. Le operazioni di scambio possono avvenire tramite rimpiazzo in natura o scambio di pari valore. La parte ricevente paga mediante il trasferimento alla parte fornitrice di sostegno logistico, forniture e servizi che le parti hanno convenuto essere identici (o sostanzialmente identici) o di pari valore monetario al sostegno logistico, le forniture e i servizi consegnati o prestati dalla parte fornitrice. Laddove lo scambio di pari valore è la modalità di pagamento convenuta, prima della fornitura del sostegno richiesto le due parti convengono, nella misura del possibile, i beni e servizi che saranno accettati come pagamento. La parte ricevente è responsabile dell'organizzazione del trasporto nell'ambito della restituzione e della consegna del sostegno logistico, delle forniture e dei servizi di rimpiazzo al luogo reciprocamente convenuto tra le parti alla firma dell'ordine. Se la parte ricevente non completa lo scambio entro i termini di un piano di rimpiazzo convenuto o valido al momento dell'operazione originale, che non può spingersi oltre un anno dalla data dell'operazione originale, l'operazione è considerata rimborsabile e disciplinata dal precedente paragrafo 1, lettera a, tranne che il prezzo è determinato ricorrendo a prezzi effettivi o stimati validi il giorno in cui il pagamento sarebbe stato esigibile.

c)

Determinazione del prezzo o del valore. Si forniscono i seguenti meccanismi di definizione del prezzo per chiarire l'applicazione dei principi reciproci di definizione del prezzo. Il prezzo del materiale in stock è il prezzo di listino che figura nell'inventario della parte fornitrice, che, nel caso dell'UE, è il prezzo di inventario dello Stato membro pertinente. Il prezzo dei nuovi acquisti è lo stesso prezzo che la parte fornitrice paga all'appaltatore o fornitore. Il prezzo dei servizi prestati sarà il prezzo standard della parte fornitrice oppure, se non applicabile, si comporrà dei costi direttamente associati alla prestazione dei servizi. I prezzi addebitati dovrebbero escludere tutte le imposte e i dazi dal cui pagamento la parte ricevente è esonerata ai sensi di altri accordi applicabili. Su richiesta, le parti convengono di fornire informazioni sufficienti al fine di verificare che questi principi reciproci di definizione del prezzo siano stati seguiti e che i prezzi non includano costi oggetto di una deroga o esclusi.

2.

Quando non si conviene in anticipo il prezzo definitivo di un ordine, in attesa dell'accordo sul prezzo finale, l'ordine indica la responsabilità massima della parte che richiede sostegno logistico, forniture e servizi. Le parti avviano quindi rapidamente negoziati al fine di determinare il prezzo finale.

3.

I punti di contatto per i pagamenti e l'incasso di ogni parte sono identificati nelle notifiche scambiate tra Athena e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America.

4.

Il prezzo per il sostegno logistico, le forniture e i servizi ai sensi del presente accordo non è superiore al prezzo per lo stesso sostegno logistico, le stesse forniture e gli stessi servizi disponibili ai sensi di qualsivoglia altro accordo applicabile.