20.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/3


TRADUZIONE

ACCORDO DI PARTECIPAZIONE

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

L'UNIONE EUROPEA («UE» o «Unione»),

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altra,

in seguito denominate «parti»,

TENUTO CONTO:

della decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (1),

della decisione (PESC) 2015/956 del Comitato politico e di sicurezza, del 17 giugno 2015, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/1/2015) (2),

della decisione (PESC) 2015/1965 del Comitato politico e di sicurezza, del 27 ottobre 2015, relativa all'accettazione del contributo della Svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/4/2015) (3),

dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sullo status della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (4) («accordo sullo status della missione»),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione alla missione

1.   La Confederazione svizzera partecipa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina («EUAM Ucraina») conformemente alla decisione 2014/486/PESC e a ogni altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decida di prorogare l'EUAM Ucraina, nonché al presente accordo e alle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie a norma dell'articolo 6 del presente accordo.

2.   Il contributo della Confederazione svizzera all'EUAM Ucraina lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione. L'Unione informa a tempo debito la Confederazione svizzera di qualsiasi cambiamento o modifica dell'EUAM Ucraina e, in particolare, dei documenti di cui al paragrafo 3.

3.   La Confederazione svizzera garantisce che il personale svizzero che partecipa all'EUAM Ucraina effettui la propria missione conformemente:

alla decisione 2014/486/PESC e ogni successiva modifica,

al piano della missione,

alle misure di attuazione.

4.   Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera presso la missione conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'EUAM Ucraina.

5.   La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capomissione di qualsiasi modifica della propria partecipazione e del proprio contributo alla missione.

Articolo 2

Status del personale

1.   Lo status del personale messo a disposizione dell'EUAM Ucraina dalla Confederazione svizzera è disciplinato dall'accordo sullo status della missione.

2.   Fatto salvo l'accordo sullo status della missione, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all'EUAM Ucraina.

3.   La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'EUAM Ucraina, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

4.   Le parti convengono di rinunciare a tutte le richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle aventi natura contrattuale, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, causati nello svolgimento delle loro funzioni nel quadro delle attività ai sensi del presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.

5.   La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'EUAM Ucraina e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

6.   L'Unione si impegna ad assicurare che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all'EUAM Ucraina e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

L'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (5) si applica nel contesto dell'EUAM Ucraina.

Articolo 4

Catena di comando

1.   Il personale svizzero partecipante all'EUAM Ucraina resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile delle operazioni dell'UE il comando operativo e tattico del rispettivo personale.

3.   Il comandante civile delle operazioni dell'UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUAM Ucraina a livello strategico.

4.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUAM Ucraina.

5.   Il capomissione dirige l'EUAM Ucraina e ne assume la gestione quotidiana.

6.   La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana della missione, degli Stati membri dell'UE partecipanti, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1.

7.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUAM Ucraina. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dalle autorità nazionali svizzere competenti.

8.   La Confederazione svizzera nomina un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all'EUAM Ucraina. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9.   La decisione di terminare l'EUAM Ucraina è adottata dall'Unione previa consultazione della Confederazione svizzera, purché la Confederazione svizzera contribuisca ancora all'EUAM Ucraina alla data di conclusione dell'EUAM Ucraina.

10.   Il comandante della missione dell'UE può, previa consultazione della Confederazione svizzera, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Confederazione svizzera.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, la Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'EUAM Ucraina.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta la missione, la Confederazione svizzera, una volta accertata la sua responsabilità, paga gli indennizzi alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione.

3.   L'Unione esonera la Confederazione svizzera dal contributo finanziario al bilancio operativo dell'EUAM Ucraina.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

3.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera alla missione.

4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di tale notifica.

Fatto a Bruxelles, in duplice copia in lingua inglese il 13 aprile 2016

Per l'Unione europea

Per la Confederazione svizzera


(1)  GU UE L 217 del 23.7.2014, pag. 42.

(2)  GU UE L 156 del 20.6.2015, pag. 21.

(3)  GU UE L 287 del 31.10.2015, pag. 67.

(4)  GU UE L 334 del 21.11.2014, pag. 3.

(5)  GU UE L 181 del 10.7.2008, pag. 58.


TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Testo per gli Stati membri dell'UE:

Nell'applicare la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) gli Stati membri dell'UE cercheranno, per quanto lo consenta il loro ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del proprio personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'EUAM Ucraina, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale della Confederazione svizzera nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUAM Ucraina, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della Confederazione svizzera che partecipa alla missione dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.

Testo per la Confederazione svizzera:

Nell'applicare la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) la Confederazione svizzera cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualunque altro Stato partecipante all'EUAM Ucraina per le lesioni riportate da membri del proprio personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nella missione dell'UE, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUAM Ucraina, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano alla missione dell'UE, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.