22.3.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/3


TRADUZIONE

CONVENZIONE

relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

(Conclusa il 15 novembre 1965)

GLI STATI FIRMATARI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

Desiderando creare i mezzi idonei affinché gli atti giudiziari ed extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile,

Nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura,

Hanno deciso di concludere una convenzione al riguardo e hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

La presente convenzione si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso all'estero per essere notificato o comunicato.

La presente convenzione non si applica quando non è noto il recapito persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

CAPITOLO I

ATTI GIUDIZIARI

Articolo 2

Ciascuno Stato contraente designa un'autorità centrale che assume, in conformità agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L'autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.

Articolo 3

L'autorità o l'ufficiale giudiziario competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta conforme al modello allegato alla presente convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente.

La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.

Articolo 4

Se l'autorità centrale ritiene che le disposizioni della convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.

Articolo 5

L'autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto:

a)

secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali a persone che si trovano sul suo territorio; oppure

b)

secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.

Salvo il caso previsto al comma precedente, lettera b), l'atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.

Se l'atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l'autorità centrale può chiedere che l'atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo paese.

La parte della richiesta conforme al modello allegato alla presente convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell'atto, viene consegnata al destinatario.

Articolo 6

L'autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un certificato secondo il modello allegato alla presente convenzione.

Il certificato dà atto dell'esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell'esecuzione nonché la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Se del caso, precisa i motivi che ne hanno impedito l'esecuzione.

Il richiedente può chiedere che il certificato che non sia redatto dall'autorità centrale o da un'autorità giudiziaria venga vistato da una di queste autorità.

Il certificato è direttamente indirizzato al richiedente.

Articolo 7

Le annotazioni stampate nel modello allegato alla presente convenzione sono obbligatoriamente redatte in lingua francese o inglese. Possono, inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato di origine.

Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono compilati nella lingua dello Stato richiesto oppure in lingua francese o inglese.

Articolo 8

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero.

Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.

Articolo 9

Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato.

Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica.

Articolo 10

La presente convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:

a)

alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero;

b)

alla facoltà, per gli ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione;

c)

alla facoltà, per chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario, di notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.

Articolo 11

La presente convenzione non si oppone a che due o più Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono, in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità.

Articolo 12

La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto.

Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese derivanti:

a)

dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di una soggetto competente secondo la legge dello Stato di destinazione;

b)

dal ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.

Articolo 13

L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformità alle disposizioni della presente convenzione non può essere rifiutata se non quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità o sicurezza.

L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda.

In caso di rifiuto, l'autorità centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.

Articolo 14

Le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.

Articolo 15

Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente convenzione, e il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:

a)

che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure

b)

che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dalla presente convenzione,

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo comma, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:

a)

l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente convenzione;

b)

dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie;

c)

non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità competenti dello Stato richiesto.

Il presente articolo non osta a che il giudice adotti, in caso d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.

Articolo 16

Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni della presente convenzione, e una decisione giudiziaria sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

a)

il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e

b)

i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

Il presente articolo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

CAPITOLO II

ATTI EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 17

Gli atti extragiudiziali delle autorità e degli ufficiali giudiziari di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nelle forme e alle condizioni previste dalla presente convenzione.

CAPITOLO III

CLAUSOLE GENERALI

Articolo 18

Ogni Stato contraente può designare, oltre all'autorità centrale, altre autorità, di cui determinerà le competenze.

Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'autorità centrale.

Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità centrali.

Articolo 19

La presente convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente permetta altre forme di trasmissione non previste negli articoli precedenti, per fini di notifica o di comunicazione, sul proprio territorio, degli atti che provengono dall'estero.

Articolo 20

La presente convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:

a)

all'articolo 3, comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi;

b)

all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 7, per quanto concerne l'uso delle lingue;

c)

all'articolo 5, comma 4;

d)

all'articolo 12, comma 2.

Articolo 21

Ciascuno Stato contraente notifica al ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione, o successivamente:

a)

la designazione delle autorità previste dagli articoli 2 e 18;

b)

la designazione delle autorità competenti a redigere il certificato previsto dall'articolo 6;

c)

la designazione dell'autorità competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l'articolo 9.

Notifica, se del caso, alle stesse condizioni:

a)

la propria opposizione all'adozione delle vie di trasmissione previste dagli articoli 8 e 10;

b)

la dichiarazione prevista dall'articolo 15, comma 2, e dall'articolo 16, comma 3;

c)

ogni modifica delle designazioni, dell'opposizione e delle dichiarazioni di cui sopra.

Articolo 22

La presente convenzione sostituisce, nei rapporti fra gli Stati che l'hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 delle convenzioni relative alla procedura civile, rispettivamente firmate all'Aia, il 17 luglio 1905 e l'1 marzo 1954, purché detti Stati siano parti all'una o all'altra di dette convenzioni.

Articolo 23

La presente convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della convenzione relativa alla procedura civile, firmata all'Aia, il 17 luglio 1905, né dell'articolo 24 di quella firmata all'Aia l'1 marzo 1954.

Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso di forme di comunicazione identiche a quelle previste da dette convenzioni.

Articolo 24

Gli accordi aggiuntivi alle dette convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati egualmente applicabili alla presente convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano diversamente.

Articolo 25

Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti siano o saranno parti e che contengano disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione.

Articolo 26

La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla decima sessione della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 27

La presente convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 26, comma 2.

La convenzione entra in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Articolo 28

Ciascuno Stato non rappresentato alla decima sessione della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato può aderire alla presente convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 27, comma 1. Lo strumento di adesione è depositato presso il ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi.

La convenzione entra in vigore per detto Stato solo in mancanza di opposizione da parte di uno Stato che ha ratificato la convenzione prima di tale deposito, notificata al ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi entro un termine di 6 mesi a partire dalla data nella quale il ministero gli ha notificato detta adesione.

In mancanza di opposizione, la convenzione entra in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese che segue la scadenza dell'ultimo dei termini menzionati al comma precedente.

Articolo 29

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, può dichiarare che la presente convenzione si estende all'insieme di territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione ha effetto al momento dell'entrata in vigore della convenzione per detto Stato.

Successivamente, ogni estensione di tale natura è notificata al ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi.

La convenzione entra in vigore, per i territori contemplati dall'estensione, il sessantesimo giorno successivo alla notificazione di cui al comma precedente.

Articolo 30

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27, comma 1, anche per gli Stati che l'avranno notificata o vi avranno aderito successivamente.

La convenzione si rinnova tacitamente ogni 5 anni, salvo denuncia.

La denuncia è notificata, almeno 6 mesi prima dello scadere del termine di 5 anni, al ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi.

Essa può limitarsi a taluni territori ai quali si applica la convenzione.

La denuncia ha effetto solo nei confronti dello Stato che l'ha notificata. La convenzione resta in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 31

Il ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi notifica agli Stati di cui all'articolo 26, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo 28:

a)

le firme e le ratifiche di cui all'articolo 26;

b)

la data in cui la presente convenzione entra in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1;

c)

le adesioni di cui all'articolo 28 e la data in cui esse hanno effetto;

d)

le estensioni di cui all'articolo 29 e la data in cui esse hanno effetto;

e)

le designazioni, l'opposizione e le dichiarazioni di cui all'articolo 21;

f)

le denunce di cui all'articolo 30, comma 3.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a L'Aia, addì 15 novembre 1965, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e una copia del quale, munita di certificazione di conformità, sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri rappresentati alla decima sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.