9.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/15 |
DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
del 7 luglio 2015
recante adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile [2015/1818]
IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 376,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 464 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. |
(2) |
In conformità all'articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve riunirsi al fine di verificare l'attuazione del capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. |
(3) |
L'articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo dispone inoltre che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile debba stabilire il proprio regolamento interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Chișinău, il 7 luglio 2015
Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile
Il presidente
Octavian CALMÎC
Viceministro dell'Economia della Repubblica di Moldova
Segretari
Mihaela GORBAN
Capo divisione per il coordinamento delle politiche economiche dell'UE con l'ALS globale e approfondito, Ministro dell'Economia della Repubblica di Moldova
Dániel KRÁMER
Responsabile delle politiche, Unità D1. Commercio e sviluppo sostenibile, DG COMMERCIO, Commissione europea
(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità all'articolo 376 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo»), assiste alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica di Moldova, responsabili delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.
4. In conformità all'articolo 2, un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova, responsabile delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, funge da presidente del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
5. Il termine «Parti» di cui al presente regolamento interno è da intendersi secondo la definizione di cui all'articolo 461 dell'accordo.
Articolo 2
Disposizioni specifiche
1. Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova.
2. I riferimenti al consiglio di associazione si intendono fatti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al comitato di associazione o al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
Articolo 3
Riunioni
Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.
Articolo 4
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 376 dell'accordo.